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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/11/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6093/2023
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
rilevato che l'udienza si è tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la cancelleria ha comunicato alle parti il decreto, in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. GI LA
Pag. 1 a 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice GI LA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6093/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , da sé Parte_1 C.F._1
medesimo rappresentato, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Cagliari, in via Scano n° 46 (070-4604190, PEC Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, C.F. , P.IVA_2
domiciliataria presso gli Uffici di via Dante n. 23, Cagliari;
per quanto previsto all'art. 176 c.p.c.
u.c., si comunica il fax n. 07040476290; e-mail PEC Email_2
Email_3
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione PSS
Pag. 2 a 10 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso ed ogni contraria allegazione,
eccezione, deduzione e conclusione disattesa, dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o revocare e/o
riformare il provvedimento di liquidazione impugnato e, per l'effetto
1. In via principale liquidare le richieste competenze professionali al sottoscritto difensore,
prendendo a riferimento come base di calcolo lo scaglione per la controversia di valore compreso
tra € 520.000,00 a € 1.000.000,00 e, per l'effetto, ordinare il pagamento della somma pari ad €
12.214,62, oltre oneri di legge, ovvero la somma ritenuta congrua e di giustizia
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi codesto giudice dovesse prendere a riferimento come
base di calcolo lo scaglione per la controversia di valore indeterminabile – complessità media,
ordinare il pagamento della somma pari ad € 4.942,88, oltre oneri di legge, ovvero la somma
ritenuta congrua e di giustizia;
3. con vittoria di spese, onorari e accessori del presente Giudizio.”
Nell'interesse della parte resistente:
“Rigettare le avverse pretese perché infondate.
Vinte le spese.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.09.2023 l'Avv. ha proposto opposizione Parte_2
avverso il decreto di liquidazione degli onorari patrocinio a spese dello Stato, emesso in data
Pag. 3 a 10 26.07.2023 dal Tribunale Civile di Cagliari, nel procedimento n. R.G. 3931/2022, notificato in data
27.07.2023.
A sostegno delle sue ragioni, il ricorrente ha esposto che:
- in relazione al procedimento davanti il Tribunale di Cagliari, contraddistinto dal R.G.
3931/2022 ha svolto attività professionale in favore della sig.ra , ammessa Parte_3
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cagliari del 25 luglio 2022 – Prot. N. 2697, a sua volta rappresentata dall'amministratore di sostegno, dott. CP_2
- l'attività professionale, avente ad oggetto la costituzione in giudizio in un ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. con il quale la società ha chiesto Controparte_3
di autorizzare l'immediato sequestro conservativo dell'unità immobiliare di proprietà di
, sita nel comune di Cagliari nel viale Marconi n.183, è stata assegnata alla Parte_3
dott.ssa e la prima udienza di comparizione e trattazione fissata per il Persona_1
28.7.2022;
- nelle more del giudizio, le parti hanno trovato un accordo che di fatto ha determinato la risoluzione consensuale del contratto preliminare con cui la si impegnò a vendere Pt_3
il suo immobile alla per il prezzo complessivo di €. 1.000.000,00; Controparte_3
- contestualmente, lo scrivente ha depositato istanza di liquidazione delle proprie competenze;
- in data 27.07.2023, a mezzo posta elettronica certificata, è stato comunicato all'odierno ricorrente il provvedimento di liquidazione degli onorari, datato 26.7.2023.
Si è costituito il , in persona del Ministro pro tempore, il quale ha chiesto Controparte_1
il rigetto della domanda attrice sostenendo che:
Pag. 4 a 10 - il procedimento avente n. R.G. 3931/2022 – in relazione al quale è stato adottato il provvedimento di liquidazione dei compensi – ha avuto ad oggetto il ricorso per sequestro conservativo di beni immobili oggetto del contratto preliminare stipulato tra la CP_3
(ricorrente) e (resistente) senza precisa indicazione del valore degli
[...] Parte_3
stessi e senza specificazione dell'importo del credito da garantirsi;
- in mancanza di specifici parametri idonei a individuare il preciso valore del giudizio cautelare, i compensi sono stati determinati tenendo contro del valore indeterminabile, della media complessità della causa, in relazione ai giudizi cautelari;
- la somma totale pari a 7.291,00 € è stata altresì arrotondata a 7.300,00 € e poi ridotta della metà come per legge a 3.650,00 € oltre spese generali e accessori di legge.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
*** L'odierno opponente ha domandato la revoca e la riforma del decreto di liquidazione dei compensi emesso in suo favore quale difensore di ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Parte_3
dal Tribunale Civile di Cagliari, in data 26.07.2023, nel procedimento contraddistinto dal n. R.G.
3931/2022, notificato in data 27.07.2023, per le seguenti motivazioni: erronea applicazione dello scaglione di valore indeterminabile;
erronea interpretazione e applicazione della maggiorazione del compenso per l'avvenuta conciliazione.
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, dev'essere parzialmente accolta.
L'Avv. contesta l'errata applicazione dello scaglione di “valore indeterminabile Parte_1
– complessità media” sostenendo che l'oggetto del contendere riguardasse la validità di un contratto preliminare di vendita di un immobile per la cifra di € 1.000.000,00 e, per l'effetto, il
Pag. 5 a 10 Giudice adito avrebbe dovuto prendere come base di calcolo ai fini della liquidazione degli onorari lo scaglione del valore compreso da 520.001,00 a € 1.000.000,00, in considerazione del valore dell'immobile.
La difesa del Ministero della Giustizia, contrariamente, afferma che la domanda cautelare dell'allora parte ricorrente è stata instaurata al fine di ottenere il sequestro conservativo“dell'unità
immobiliare di proprietà di (nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
, res.te in Cagliari, viale Marconi n. 183) sita nel comune di Cagliari nel C.F._2
viale Maconi civico 183 così composta: lotto di terreno di circa 4300 mq. Con sovrastanti
fabbricati a destinazione residenziale, confinante con il Viale Marconi, la Via Mercalli e proprietà
catastalmente censito al foglio A/14, particella 416, quanto al terreno, e ai subalterni 1, Pt_4
2, 3 e 4, quanto ai fabbricati presenti all'interno del lotto”, senza precisa indicazione del valore degli stessi e senza specificazione dell'importo del credito da garantirsi. In mancanza di specifici parametri idonei a individuare il preciso valore del giudizio cautelare, il Giudice ha utilizzato, ai fini della determinazione della somma da liquidare, i parametri relativi ai giudizi cautelari di valore indeterminabile di media complessità. Inoltre, la difesa del costituito osserva come la CP_1
allora parte ricorrente, nella dichiarazione di valore contenuta nel ricorso introduttivo, abbia indicato “valore indeterminato”.
Si deve rilevare come la controversia, svoltasi nell'ambito di un procedimento ex art. 671 c.p.c., fu instaurata dalla ricorrente al fine d'ottenere il sequestro conservativo “dell'unità Controparte_3
immobiliare di proprietà di (nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
, res.te in Cagliari, viale Marconi n. 183) sita nel comune di Cagliari nel C.F._2
viale Marconi civico 183 così composta: lotto di terreno di circa 4300 mq. con sovrastanti
fabbricati a destinazione residenziale, confinante con il Viale Marconi, la Via Mercalli e proprietà
catastalmente censito al foglio A/14, particella 416, quanto al terreno, e ai subalterni 1, Pt_4
Pag. 6 a 10 2, 3 e 4, quanto ai fabbricati presenti all'interno del lotto” (ricorso n. RG 3931/2022), beni immobili oggetto del contratto preliminare sottoscritto dalla e Parte_5 Parte_3
La controversia dev'essere, pertanto, ricompresa nello scaglione di valore per le controversie da €
520.000,00 a € 1.000.000,00 in ragione del contratto preliminare avente valore di euro
1.000.000,00, corrispondente al valore attribuito dalle parti all'immobile oggetto del contratto stesso, considerato che la domanda cautelare è stata proposta dalla ricorrente dell'epoca al fine di ottenere una tutela immediata e provvisoria di tale diritto di credito.
In tema di maggiorazione per conclusione della controversia mediante conciliazione, l'articolo 4,
comma 6, del D.M. 55/2014 prevede che “Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione
della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto
per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività
precedentemente svolta”.
La questione posta dall'opposizione è se all'avvocato vada riconosciuto, nel caso conciliazione,
oltre al compenso per le fasi già svolte, una somma ulteriore per la fase decisionale, di regola aumentata fino a un quarto.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la più recente giurisprudenza ha chiarito che “In tema di onorari professionali, l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola,
in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della
controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase
decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle
controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto
a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase
decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase
Pag. 7 a 10 decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto” (Cassazione civile sez. II,
16/06/2023, n.17325; nello stesso senso, anche Cassazione civile sez. I, 13/01/2025, n.816)
Tuttavia, il Giudice adito ha applicato erroneamente il principio di diritto su esposto in quanto esso va interpretato nel senso che all'avvocato, nel caso di conciliazione giudiziale, dev'essere corrisposto esclusivamente il compenso previsto per la fase decisionale — non svoltasi —
maggiorato di un quarto. Non può essere riconosciuto, in via cumulativa, sia il compenso previsto per la fase decisionale sia un ulteriore compenso pari alla suddetta fase aumentata del 25%, come avvenuto nel caso de quo.
In ordine al potere del Giudice dell'opposizione sulla rideterminazione delle somme
liquidabili
Il giudice dell'opposizione ha il potere di modificare l'importo liquidato in quanto la valutazione non si esaurisce nella mera verifica formale della legittimità del decreto impugnato, ma investe altresì la correttezza sostanziale della liquidazione procedendo a un riesame sostanziale della liquidazione, non limitandosi alla mera verifica formale del decreto opposto.
Invero, il ricorso ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 non costituisce un atto di impugnazione,
bensì un atto introduttivo di un procedimento contenzioso nel quale il giudice chiamato a decidere ha il potere e il dovere di verificare la correttezza della liquidazione adottata, secondo i criteri di legge, senza limitarsi alle sole deduzioni avanzate dall'istante. Trattasi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone un riesame completo della liquidazione, con l'obbligo per il giudice di motivare in modo autonomo — o per relationem, qualora il decreto opposto sia corredato da adeguata motivazione — le ragioni per cui la liquidazione debba essere determinata in una determinata misura. (Cassazione civile sez. II – 24/11/2023, n. 32743; Cassazione civile sez.
Pag. 8 a 10 II - 19/08/2021, n.23133; Cassazione civile sez. II - 30/01/2020, n.2206; Cassazione civile sez. VI
- 22/01/2018, n. 1470).
Alla luce di quanto esposto in fatto e in diritto, la somma liquidabile deve essere, quindi, calcolata nei seguenti termini:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.792,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.027,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.580,00
Compenso tabellare € 9.399,00
Aumento di € 3.318,00 + 25 % per conciliazione giudiziale o transazione della controversia (art. 4, comma
6) € 4.147,50
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 13.546,50
Riduzione del 50 % su € 13.546,50 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € -6.773,25
Compenso al netto delle riduzioni € 6.773,25
A parziale accoglimento del ricorso e parziale riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Civile di Cagliari, del 26.07.2023 nel procedimento civile n.
3931/2022 R.G., liquida in euro € 6.773,25, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.
a carico dell'Erario, compenso già aumentato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014
e dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115 del 2002.
La parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.
Pag. 9 a 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Civile di Cagliari del 26.07.2023, nel procedimento civile n. R.G. 3931/2022;
2) per l'effetto, in parziale riforma del decreto, liquida a carico dell'Erario e a favore dell'Avv.
la somma di euro € 6.773,25, compenso già aumentato ai sensi Parte_1
dell'articolo art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 e dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R.
115 del 2002, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Cagliari, 18.10.2025
Il giudice
GI LA
Pag. 10 a 10
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
rilevato che l'udienza si è tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la cancelleria ha comunicato alle parti il decreto, in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. GI LA
Pag. 1 a 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice GI LA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6093/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , da sé Parte_1 C.F._1
medesimo rappresentato, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Cagliari, in via Scano n° 46 (070-4604190, PEC Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, C.F. , P.IVA_2
domiciliataria presso gli Uffici di via Dante n. 23, Cagliari;
per quanto previsto all'art. 176 c.p.c.
u.c., si comunica il fax n. 07040476290; e-mail PEC Email_2
Email_3
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione PSS
Pag. 2 a 10 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso ed ogni contraria allegazione,
eccezione, deduzione e conclusione disattesa, dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o revocare e/o
riformare il provvedimento di liquidazione impugnato e, per l'effetto
1. In via principale liquidare le richieste competenze professionali al sottoscritto difensore,
prendendo a riferimento come base di calcolo lo scaglione per la controversia di valore compreso
tra € 520.000,00 a € 1.000.000,00 e, per l'effetto, ordinare il pagamento della somma pari ad €
12.214,62, oltre oneri di legge, ovvero la somma ritenuta congrua e di giustizia
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi codesto giudice dovesse prendere a riferimento come
base di calcolo lo scaglione per la controversia di valore indeterminabile – complessità media,
ordinare il pagamento della somma pari ad € 4.942,88, oltre oneri di legge, ovvero la somma
ritenuta congrua e di giustizia;
3. con vittoria di spese, onorari e accessori del presente Giudizio.”
Nell'interesse della parte resistente:
“Rigettare le avverse pretese perché infondate.
Vinte le spese.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.09.2023 l'Avv. ha proposto opposizione Parte_2
avverso il decreto di liquidazione degli onorari patrocinio a spese dello Stato, emesso in data
Pag. 3 a 10 26.07.2023 dal Tribunale Civile di Cagliari, nel procedimento n. R.G. 3931/2022, notificato in data
27.07.2023.
A sostegno delle sue ragioni, il ricorrente ha esposto che:
- in relazione al procedimento davanti il Tribunale di Cagliari, contraddistinto dal R.G.
3931/2022 ha svolto attività professionale in favore della sig.ra , ammessa Parte_3
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cagliari del 25 luglio 2022 – Prot. N. 2697, a sua volta rappresentata dall'amministratore di sostegno, dott. CP_2
- l'attività professionale, avente ad oggetto la costituzione in giudizio in un ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. con il quale la società ha chiesto Controparte_3
di autorizzare l'immediato sequestro conservativo dell'unità immobiliare di proprietà di
, sita nel comune di Cagliari nel viale Marconi n.183, è stata assegnata alla Parte_3
dott.ssa e la prima udienza di comparizione e trattazione fissata per il Persona_1
28.7.2022;
- nelle more del giudizio, le parti hanno trovato un accordo che di fatto ha determinato la risoluzione consensuale del contratto preliminare con cui la si impegnò a vendere Pt_3
il suo immobile alla per il prezzo complessivo di €. 1.000.000,00; Controparte_3
- contestualmente, lo scrivente ha depositato istanza di liquidazione delle proprie competenze;
- in data 27.07.2023, a mezzo posta elettronica certificata, è stato comunicato all'odierno ricorrente il provvedimento di liquidazione degli onorari, datato 26.7.2023.
Si è costituito il , in persona del Ministro pro tempore, il quale ha chiesto Controparte_1
il rigetto della domanda attrice sostenendo che:
Pag. 4 a 10 - il procedimento avente n. R.G. 3931/2022 – in relazione al quale è stato adottato il provvedimento di liquidazione dei compensi – ha avuto ad oggetto il ricorso per sequestro conservativo di beni immobili oggetto del contratto preliminare stipulato tra la CP_3
(ricorrente) e (resistente) senza precisa indicazione del valore degli
[...] Parte_3
stessi e senza specificazione dell'importo del credito da garantirsi;
- in mancanza di specifici parametri idonei a individuare il preciso valore del giudizio cautelare, i compensi sono stati determinati tenendo contro del valore indeterminabile, della media complessità della causa, in relazione ai giudizi cautelari;
- la somma totale pari a 7.291,00 € è stata altresì arrotondata a 7.300,00 € e poi ridotta della metà come per legge a 3.650,00 € oltre spese generali e accessori di legge.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
*** L'odierno opponente ha domandato la revoca e la riforma del decreto di liquidazione dei compensi emesso in suo favore quale difensore di ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Parte_3
dal Tribunale Civile di Cagliari, in data 26.07.2023, nel procedimento contraddistinto dal n. R.G.
3931/2022, notificato in data 27.07.2023, per le seguenti motivazioni: erronea applicazione dello scaglione di valore indeterminabile;
erronea interpretazione e applicazione della maggiorazione del compenso per l'avvenuta conciliazione.
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, dev'essere parzialmente accolta.
L'Avv. contesta l'errata applicazione dello scaglione di “valore indeterminabile Parte_1
– complessità media” sostenendo che l'oggetto del contendere riguardasse la validità di un contratto preliminare di vendita di un immobile per la cifra di € 1.000.000,00 e, per l'effetto, il
Pag. 5 a 10 Giudice adito avrebbe dovuto prendere come base di calcolo ai fini della liquidazione degli onorari lo scaglione del valore compreso da 520.001,00 a € 1.000.000,00, in considerazione del valore dell'immobile.
La difesa del Ministero della Giustizia, contrariamente, afferma che la domanda cautelare dell'allora parte ricorrente è stata instaurata al fine di ottenere il sequestro conservativo“dell'unità
immobiliare di proprietà di (nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
, res.te in Cagliari, viale Marconi n. 183) sita nel comune di Cagliari nel C.F._2
viale Maconi civico 183 così composta: lotto di terreno di circa 4300 mq. Con sovrastanti
fabbricati a destinazione residenziale, confinante con il Viale Marconi, la Via Mercalli e proprietà
catastalmente censito al foglio A/14, particella 416, quanto al terreno, e ai subalterni 1, Pt_4
2, 3 e 4, quanto ai fabbricati presenti all'interno del lotto”, senza precisa indicazione del valore degli stessi e senza specificazione dell'importo del credito da garantirsi. In mancanza di specifici parametri idonei a individuare il preciso valore del giudizio cautelare, il Giudice ha utilizzato, ai fini della determinazione della somma da liquidare, i parametri relativi ai giudizi cautelari di valore indeterminabile di media complessità. Inoltre, la difesa del costituito osserva come la CP_1
allora parte ricorrente, nella dichiarazione di valore contenuta nel ricorso introduttivo, abbia indicato “valore indeterminato”.
Si deve rilevare come la controversia, svoltasi nell'ambito di un procedimento ex art. 671 c.p.c., fu instaurata dalla ricorrente al fine d'ottenere il sequestro conservativo “dell'unità Controparte_3
immobiliare di proprietà di (nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
, res.te in Cagliari, viale Marconi n. 183) sita nel comune di Cagliari nel C.F._2
viale Marconi civico 183 così composta: lotto di terreno di circa 4300 mq. con sovrastanti
fabbricati a destinazione residenziale, confinante con il Viale Marconi, la Via Mercalli e proprietà
catastalmente censito al foglio A/14, particella 416, quanto al terreno, e ai subalterni 1, Pt_4
Pag. 6 a 10 2, 3 e 4, quanto ai fabbricati presenti all'interno del lotto” (ricorso n. RG 3931/2022), beni immobili oggetto del contratto preliminare sottoscritto dalla e Parte_5 Parte_3
La controversia dev'essere, pertanto, ricompresa nello scaglione di valore per le controversie da €
520.000,00 a € 1.000.000,00 in ragione del contratto preliminare avente valore di euro
1.000.000,00, corrispondente al valore attribuito dalle parti all'immobile oggetto del contratto stesso, considerato che la domanda cautelare è stata proposta dalla ricorrente dell'epoca al fine di ottenere una tutela immediata e provvisoria di tale diritto di credito.
In tema di maggiorazione per conclusione della controversia mediante conciliazione, l'articolo 4,
comma 6, del D.M. 55/2014 prevede che “Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione
della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto
per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività
precedentemente svolta”.
La questione posta dall'opposizione è se all'avvocato vada riconosciuto, nel caso conciliazione,
oltre al compenso per le fasi già svolte, una somma ulteriore per la fase decisionale, di regola aumentata fino a un quarto.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la più recente giurisprudenza ha chiarito che “In tema di onorari professionali, l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola,
in favore dell'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della
controversia, l'aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase
decisionale, si interpreta, alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle
controversie, nel senso che all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto
a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase
decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase
Pag. 7 a 10 decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto” (Cassazione civile sez. II,
16/06/2023, n.17325; nello stesso senso, anche Cassazione civile sez. I, 13/01/2025, n.816)
Tuttavia, il Giudice adito ha applicato erroneamente il principio di diritto su esposto in quanto esso va interpretato nel senso che all'avvocato, nel caso di conciliazione giudiziale, dev'essere corrisposto esclusivamente il compenso previsto per la fase decisionale — non svoltasi —
maggiorato di un quarto. Non può essere riconosciuto, in via cumulativa, sia il compenso previsto per la fase decisionale sia un ulteriore compenso pari alla suddetta fase aumentata del 25%, come avvenuto nel caso de quo.
In ordine al potere del Giudice dell'opposizione sulla rideterminazione delle somme
liquidabili
Il giudice dell'opposizione ha il potere di modificare l'importo liquidato in quanto la valutazione non si esaurisce nella mera verifica formale della legittimità del decreto impugnato, ma investe altresì la correttezza sostanziale della liquidazione procedendo a un riesame sostanziale della liquidazione, non limitandosi alla mera verifica formale del decreto opposto.
Invero, il ricorso ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 non costituisce un atto di impugnazione,
bensì un atto introduttivo di un procedimento contenzioso nel quale il giudice chiamato a decidere ha il potere e il dovere di verificare la correttezza della liquidazione adottata, secondo i criteri di legge, senza limitarsi alle sole deduzioni avanzate dall'istante. Trattasi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone un riesame completo della liquidazione, con l'obbligo per il giudice di motivare in modo autonomo — o per relationem, qualora il decreto opposto sia corredato da adeguata motivazione — le ragioni per cui la liquidazione debba essere determinata in una determinata misura. (Cassazione civile sez. II – 24/11/2023, n. 32743; Cassazione civile sez.
Pag. 8 a 10 II - 19/08/2021, n.23133; Cassazione civile sez. II - 30/01/2020, n.2206; Cassazione civile sez. VI
- 22/01/2018, n. 1470).
Alla luce di quanto esposto in fatto e in diritto, la somma liquidabile deve essere, quindi, calcolata nei seguenti termini:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.792,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.027,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.580,00
Compenso tabellare € 9.399,00
Aumento di € 3.318,00 + 25 % per conciliazione giudiziale o transazione della controversia (art. 4, comma
6) € 4.147,50
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 13.546,50
Riduzione del 50 % su € 13.546,50 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € -6.773,25
Compenso al netto delle riduzioni € 6.773,25
A parziale accoglimento del ricorso e parziale riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Civile di Cagliari, del 26.07.2023 nel procedimento civile n.
3931/2022 R.G., liquida in euro € 6.773,25, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.
a carico dell'Erario, compenso già aumentato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014
e dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115 del 2002.
La parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Civile di Cagliari del 26.07.2023, nel procedimento civile n. R.G. 3931/2022;
2) per l'effetto, in parziale riforma del decreto, liquida a carico dell'Erario e a favore dell'Avv.
la somma di euro € 6.773,25, compenso già aumentato ai sensi Parte_1
dell'articolo art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 e dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R.
115 del 2002, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Cagliari, 18.10.2025
Il giudice
GI LA
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