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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12965/2024 R.G.L. vertente tra
(p.i. Parte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Christian Alessi;
P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cacioppo;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente –
e
(p.i. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 27/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 settembre 2024 la Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
1 29620249023638139/000, notificata il 5 agosto 2024, relativamente alle cartelle n.
29620170028649962, n. 29620180037256889 e n. 29620180060135091 e degli avvisi di addebito n. 59620170001070706, n. 59620170001513765, n. 59620180000296963, n.
59620180002478120, n. 59620180005217067 e n. 59620190000659242, chiedendone l'annullamento. A sostegno dell'opposizione la società ha sostenuto di non aver mai ricevuto le notifiche dei suddetti atti impositivi e, anche in relazione a tale omissione, ha eccepito la prescrizione dei relativi crediti dell' e dell' nonché, in subordine, CP_1 CP_2
l'illegittimità degli interessi richiesti senza esplicitazione della modalità di calcolo (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 giugno 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
del ricorso, evidenziando, però, che la notifica delle cartelle di pagamento (così come tutte le incombenze successive) rientra nei compiti esclusivi del concessionario del servizio di riscossione (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 giugno 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_2 del ricorso, evidenziando di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito e contestando l'eccezione di prescrizione anche in conseguenza dell'applicazione dei periodi di sospensione previsti dalla normativa sul Covid-19 (cfr. memoria).
, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_4
costituita, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Cartella n. 29620170028649962.
Né l' né il concessionario hanno dimostrato di aver notificato la cartella in esame. CP_1
Pertanto, il relativo credito va senz'altro dichiarato prescritto perché tra la sua maturazione ed il primo atto interruttivo decorreva un termine superiore a cinque anni.
Cartella n. 29620180037256889.
Né l' né il concessionario hanno dimostrato di aver notificato la cartella in esame. CP_1
Pertanto, il relativo credito va senz'altro dichiarato prescritto perché tra la sua maturazione ed il primo atto interruttivo decorreva un termine superiore a cinque anni.
Cartella n. 29620180060135091.
2 Né l' né il concessionario hanno dimostrato di aver notificato la cartella in esame. CP_1
Pertanto, il relativo credito va senz'altro dichiarato prescritto perché tra la sua maturazione ed il primo atto interruttivo decorreva un termine superiore a cinque anni.
Avviso di addebito n. 59620170001070706.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso in questione a mezzo pec il 25 luglio CP_2
2017.
Ora, per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso (per un totale, quindi, di 542 giorni).
Con l'applicazione della superiore disposizione, in assenza di atti interruttivi, il credito si prescriveva il 18 gennaio 2024, cioè prima dell'intimazione di pagamento del 5 agosto
2024.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione il credito in esame va dichiarato prescritto.
Avviso di addebito n. 59620170001513765.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso in questione a mezzo pec il 30 agosto CP_2
2017.
Anche in questo caso trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui il decorso dei termini di prescrizione è sospeso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (per un totale, quindi, di 542 giorni).
Esattamente come nel caso precedente, il credito in esame va dichiarato prescritto perché l'unico atto interruttivo (cioè l'intimazione del 5 agosto 2024) interveniva in un momento successivo alla maturazione della prescrizione in data 23 febbraio 2024.
Avviso di addebito n. 59620180000296963.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso in questione a mezzo pec il 27 febbraio CP_2
2018.
Anche in questo caso trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui il decorso dei termini di prescrizione è sospeso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (per un totale, quindi, di 542 giorni), cosicché, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 5 agosto 2024, la prescrizione quinquennale non era maturata a prescindere da eventuali ulteriori atti interruttivi.
3 Pertanto, l'opposizione avverso tale atto va respinta, vista anche l'infondatezza dell'eccezione relativa al calcolo degli interessi (va considerato, infatti, che la chiarezza del dettato normativo esonera il concessionario dall'esplicitazione di qualsivoglia conteggio, ben potendo il debitore verificare autonomamente la correttezza dell'importo richiesto).
Avviso di addebito n. 59620180002478120.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso in questione a mezzo pec il 9 luglio CP_2
2018.
Anche in questo caso trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui il decorso dei termini di prescrizione è sospeso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (per un totale, quindi, di 542 giorni), cosicché, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 5 agosto 2024, la prescrizione quinquennale non era maturata a prescindere da eventuali ulteriori atti interruttivi.
Pertanto, l'opposizione avverso tale atto va respinta, vista anche l'infondatezza dell'eccezione relativa al calcolo degli interessi (va considerato, infatti, che la chiarezza del dettato normativo esonera il concessionario dall'esplicitazione di qualsivoglia conteggio, ben potendo il debitore verificare autonomamente la correttezza dell'importo richiesto).
Avviso di addebito n. 59620180005217067.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso in questione a mezzo pec il 4 dicembre CP_2
2018.
Anche in questo caso trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui il decorso dei termini di prescrizione è sospeso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (per un totale, quindi, di 542 giorni), cosicché, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 5 agosto 2024, la prescrizione quinquennale non era maturata a prescindere da eventuali ulteriori atti interruttivi.
Pertanto, l'opposizione avverso tale atto va respinta, vista anche l'infondatezza dell'eccezione relativa al calcolo degli interessi (va considerato, infatti, che la chiarezza del dettato normativo esonera il concessionario dall'esplicitazione di qualsivoglia conteggio, ben potendo il debitore verificare autonomamente la correttezza dell'importo richiesto).
Avviso di addebito n. 59620190000659242.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso in questione a mezzo pec dell'11 maggio CP_2
2019.
4 Anche in questo caso trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui il decorso dei termini di prescrizione è sospeso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (per un totale, quindi, di 542 giorni), cosicché, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 5 agosto 2024, la prescrizione quinquennale non era maturata a prescindere da eventuali ulteriori atti interruttivi.
Pertanto, l'opposizione avverso tale atto va respinta, vista anche l'infondatezza dell'eccezione relativa al calcolo degli interessi (va considerato, infatti, che la chiarezza del dettato normativo esonera il concessionario dall'esplicitazione di qualsivoglia conteggio, ben potendo il debitore verificare autonomamente la correttezza dell'importo richiesto).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per tutte le ragioni sopra esposte i crediti portati dalle tre cartelle di pagamento n.
29620170028649962, n. 29620180037256889 e n. 29620180060135091 e dagli avvisi di addebito n. 59620170001070706 e n. 59620170001513765 vanno dichiarati prescritti, mentre l'opposizione avverso i restanti avvisi di addebito (n. 59620180000296963, n.
59620180002478120, n. 59620180005217067 e n. 59620190000659242) va respinta.
Visto l'esito complessivo della lite (parziale soccombenza reciproca), le spese giudiziali meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_4
accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
• dichiara prescritti i crediti dell' relativi alle cartelle di pagamento n. CP_1
29620170028649962, n. 29620180037256889 e n. 29620180060135091;
• dichiara prescritti i crediti dell' relativi agli avvisi di addebito n. CP_2
59620170001070706 e n. 59620170001513765;
• rigetta l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59620180000296963, n.
59620180002478120, n. 59620180005217067 e n. 59620190000659242; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
Così deciso il 27/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12965/2024 R.G.L. vertente tra
(p.i. Parte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Christian Alessi;
P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cacioppo;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente –
e
(p.i. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 27/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 settembre 2024 la Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
1 29620249023638139/000, notificata il 5 agosto 2024, relativamente alle cartelle n.
29620170028649962, n. 29620180037256889 e n. 29620180060135091 e degli avvisi di addebito n. 59620170001070706, n. 59620170001513765, n. 59620180000296963, n.
59620180002478120, n. 59620180005217067 e n. 59620190000659242, chiedendone l'annullamento. A sostegno dell'opposizione la società ha sostenuto di non aver mai ricevuto le notifiche dei suddetti atti impositivi e, anche in relazione a tale omissione, ha eccepito la prescrizione dei relativi crediti dell' e dell' nonché, in subordine, CP_1 CP_2
l'illegittimità degli interessi richiesti senza esplicitazione della modalità di calcolo (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 giugno 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
del ricorso, evidenziando, però, che la notifica delle cartelle di pagamento (così come tutte le incombenze successive) rientra nei compiti esclusivi del concessionario del servizio di riscossione (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 giugno 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_2 del ricorso, evidenziando di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito e contestando l'eccezione di prescrizione anche in conseguenza dell'applicazione dei periodi di sospensione previsti dalla normativa sul Covid-19 (cfr. memoria).
, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_4
costituita, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Cartella n. 29620170028649962.
Né l' né il concessionario hanno dimostrato di aver notificato la cartella in esame. CP_1
Pertanto, il relativo credito va senz'altro dichiarato prescritto perché tra la sua maturazione ed il primo atto interruttivo decorreva un termine superiore a cinque anni.
Cartella n. 29620180037256889.
Né l' né il concessionario hanno dimostrato di aver notificato la cartella in esame. CP_1
Pertanto, il relativo credito va senz'altro dichiarato prescritto perché tra la sua maturazione ed il primo atto interruttivo decorreva un termine superiore a cinque anni.
Cartella n. 29620180060135091.
2 Né l' né il concessionario hanno dimostrato di aver notificato la cartella in esame. CP_1
Pertanto, il relativo credito va senz'altro dichiarato prescritto perché tra la sua maturazione ed il primo atto interruttivo decorreva un termine superiore a cinque anni.
Avviso di addebito n. 59620170001070706.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso in questione a mezzo pec il 25 luglio CP_2
2017.
Ora, per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso (per un totale, quindi, di 542 giorni).
Con l'applicazione della superiore disposizione, in assenza di atti interruttivi, il credito si prescriveva il 18 gennaio 2024, cioè prima dell'intimazione di pagamento del 5 agosto
2024.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione il credito in esame va dichiarato prescritto.
Avviso di addebito n. 59620170001513765.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso in questione a mezzo pec il 30 agosto CP_2
2017.
Anche in questo caso trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui il decorso dei termini di prescrizione è sospeso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (per un totale, quindi, di 542 giorni).
Esattamente come nel caso precedente, il credito in esame va dichiarato prescritto perché l'unico atto interruttivo (cioè l'intimazione del 5 agosto 2024) interveniva in un momento successivo alla maturazione della prescrizione in data 23 febbraio 2024.
Avviso di addebito n. 59620180000296963.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso in questione a mezzo pec il 27 febbraio CP_2
2018.
Anche in questo caso trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui il decorso dei termini di prescrizione è sospeso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (per un totale, quindi, di 542 giorni), cosicché, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 5 agosto 2024, la prescrizione quinquennale non era maturata a prescindere da eventuali ulteriori atti interruttivi.
3 Pertanto, l'opposizione avverso tale atto va respinta, vista anche l'infondatezza dell'eccezione relativa al calcolo degli interessi (va considerato, infatti, che la chiarezza del dettato normativo esonera il concessionario dall'esplicitazione di qualsivoglia conteggio, ben potendo il debitore verificare autonomamente la correttezza dell'importo richiesto).
Avviso di addebito n. 59620180002478120.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso in questione a mezzo pec il 9 luglio CP_2
2018.
Anche in questo caso trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui il decorso dei termini di prescrizione è sospeso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (per un totale, quindi, di 542 giorni), cosicché, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 5 agosto 2024, la prescrizione quinquennale non era maturata a prescindere da eventuali ulteriori atti interruttivi.
Pertanto, l'opposizione avverso tale atto va respinta, vista anche l'infondatezza dell'eccezione relativa al calcolo degli interessi (va considerato, infatti, che la chiarezza del dettato normativo esonera il concessionario dall'esplicitazione di qualsivoglia conteggio, ben potendo il debitore verificare autonomamente la correttezza dell'importo richiesto).
Avviso di addebito n. 59620180005217067.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso in questione a mezzo pec il 4 dicembre CP_2
2018.
Anche in questo caso trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui il decorso dei termini di prescrizione è sospeso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (per un totale, quindi, di 542 giorni), cosicché, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 5 agosto 2024, la prescrizione quinquennale non era maturata a prescindere da eventuali ulteriori atti interruttivi.
Pertanto, l'opposizione avverso tale atto va respinta, vista anche l'infondatezza dell'eccezione relativa al calcolo degli interessi (va considerato, infatti, che la chiarezza del dettato normativo esonera il concessionario dall'esplicitazione di qualsivoglia conteggio, ben potendo il debitore verificare autonomamente la correttezza dell'importo richiesto).
Avviso di addebito n. 59620190000659242.
L' ha dimostrato di aver notificato l'avviso in questione a mezzo pec dell'11 maggio CP_2
2019.
4 Anche in questo caso trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, secondo cui il decorso dei termini di prescrizione è sospeso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 (per un totale, quindi, di 542 giorni), cosicché, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del 5 agosto 2024, la prescrizione quinquennale non era maturata a prescindere da eventuali ulteriori atti interruttivi.
Pertanto, l'opposizione avverso tale atto va respinta, vista anche l'infondatezza dell'eccezione relativa al calcolo degli interessi (va considerato, infatti, che la chiarezza del dettato normativo esonera il concessionario dall'esplicitazione di qualsivoglia conteggio, ben potendo il debitore verificare autonomamente la correttezza dell'importo richiesto).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per tutte le ragioni sopra esposte i crediti portati dalle tre cartelle di pagamento n.
29620170028649962, n. 29620180037256889 e n. 29620180060135091 e dagli avvisi di addebito n. 59620170001070706 e n. 59620170001513765 vanno dichiarati prescritti, mentre l'opposizione avverso i restanti avvisi di addebito (n. 59620180000296963, n.
59620180002478120, n. 59620180005217067 e n. 59620190000659242) va respinta.
Visto l'esito complessivo della lite (parziale soccombenza reciproca), le spese giudiziali meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_4
accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
• dichiara prescritti i crediti dell' relativi alle cartelle di pagamento n. CP_1
29620170028649962, n. 29620180037256889 e n. 29620180060135091;
• dichiara prescritti i crediti dell' relativi agli avvisi di addebito n. CP_2
59620170001070706 e n. 59620170001513765;
• rigetta l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59620180000296963, n.
59620180002478120, n. 59620180005217067 e n. 59620190000659242; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
Così deciso il 27/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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