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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1620/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Livorno Via dei Ginepri 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Gigliola Montano ed Elena Uccelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Livorno, Piazza
Benamozegh 17,
Parte opponente
Contro
nato a [...] il [...], (C.F. ), resi- CP_1 C.F._2
dente in Livorno, Via Liewlyn Lloyd n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Genovesi presso il cui studio sito in Livorno, Scali D'Azeglio n. 14 è elettivamente domiciliato
Parte opposta
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 3 aprile
2025 sulle conclusioni precisate dalle parti rispettivamente con foglio di pc del 29 gennaio 2024 e del 30 gennaio 2024
In particolare, per parte opponente Parte_1
“Voglia il Tribunale, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1 accertare l'inidoneità del titolo azionato dal (promessa di mutuo) ad avere effi- CP_1 cacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'opposto ad agire esecutivamente;
conseguentemente accertare l'illegittimità ed ineffi- cacia del precetto notificato il 16/5/2024, dichiarando che il sig. non ha di- CP_1 ritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Per parte opposta CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle svolte dedu- zioni, rigettare l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la legittimità e l'efficacia del precetto notificato in data 16/05/2024 sussistendo il diritto del sig. ad agire esecutivamente nei confronti della sig.ra in virtù CP_1 Pt_1 dell'obbligazione contenuta nella clausola n. 9 del decreto di omologa n. cron 212/2021 del 05/01/2021 emesso dal Tribunale di Livorno. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il pre- cetto notificato in data16/5/2024 ad istanza per i motivi indicati in parte Parte_2
narrativa,
NEL MERITO: accertare l'inidoneità del titolo azionato dal (promessa di mutuo) CP_1
ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e dichiarare l'insussistenza del dirit- to dell'opposto ad agire esecutivamente;
conseguentemente accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il
16/5/2024, dichiarando che il sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione CP_1 nei confronti dell'odierna opponente. Con vittoria di spese e compensi del presente giudi- zio”.
A fondamento della domanda l'attrice/opponente allegava: - di aver ricevuto in data 16 maggio 2024 atto di precetto notificatole dal marito con cui le sarebbe CP_1
stato intimato di adempiere alla condizione n. 9 del decreto di omologa della separazione consensuale e, quindi, di concedere a mutuo, nel termine di giorni 10, la somma di €
2 45.000,00; - che il titolo messo in esecuzione (preliminare di mutuo) sarebbe inidoneo a so- stenere la minacciata procedura esecutiva non potendo rivestire efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 cp.c. con conseguente inesistenza del diritto di parte opposta ad agire in executi- vis; - che, in particolare, al punto 9 del decreto di omologa del 5 gennaio 2021 emesso nel giudizio di separazione consensuale (R.G. 2769/2020) era previsto la promessa di mutuo da parte della in favore del coniuge per euro 45.000,00 “prestito in- Pt_1 CP_1 fruttifero che il marito avrebbe dovuto restituire con euro 200,00 al mese”; - che l'impegno dalla stessa assunto integrerebbe una promessa di mutuo ex art. 1822 c.c. (contratto preli- minare unilaterale di mutuo) in forza della quale chi si è impegnato prestare del denaro può rifiutarsi di adempiere qualora “dopo la stipulazione della promessa di mutuo, le condizioni patrimoniali del soggetto da finanziare siano divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione”; - che nel caso in cui nonostante le condizioni economiche del futuro mu- tuatario non siano mutate il promittente mutuante si rifiuti di stipulare il mutuo e, quindi, di consegnare il denaro oggetto di promessa, il mutuatario potrebbe esclusivamente chiedere il risarcimento del danno per inadempimento e non anche la consegna forzata del denaro;
- che l'inidoneità a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. si estenderebbe, altresì, al contratto di mutuo (contratto reale con effetti obbligatori ove la traditio del denaro o delle cose fungibili costituisce il momento cui fare riferimento per accertare l'avvenuto perfe- zionamento del contratto) e non solo al preliminare di mutuo.
Si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle svolte dedu- zioni, rigettare l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la legittimità e l'efficacia del precetto notificato in data 16/05/2024 sussistendo il diritto del sig. ad agire esecutivamente nei confronti della sig.ra in virtù CP_1 Pt_1 dell'obbligazione contenuta nella clausola n. 9 del decreto di omologa n. cron 212/2021 del
05/01/2021 emesso dal Tribunale di Livorno. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A tal fine l'odierno opposto allegava ed eccepiva: - l'erronea qualificazione sub specie di promessa di mutuo della obbligazione assunta dalla OTTINO nella clausola n. 9 del decreto di omologa per essersi perfezionato, sin da subito, un contratto consensuale atipico di mu- tuo, un c.d. finanziamento, che assolverebbe funzione creditizia;
- che il contratto di finan-
3 ziamento si sarebbe perfezionato “per il semplice fatto che le parti hanno concordato l'una di prestare e l'altra di restituire la somma di Euro 45.000,00=, prevedendo che la conse- gna sarebbe avvenuta in un momento futuro, il tutto con la finalità di definire, in tal modo, i loro complessivi rapporti economici”; - che la era in possesso della disponibilità Pt_1
della somma di cui alla clausola n. 9 avendo ricevuto, sulla scorta delle clausole n. 6 e 8 del decreto di omologa importi sufficienti a tal fine;
- che il suddetto contratto atipico di finan- ziamento avrebbe fatto parte, difatti, di una “più ampia e articolata regolamentazione dei re- ciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi che hanno condotto, dopo una lunga trattativa, alla conclusione di una separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale in data
05/01/2021”; - che nel caso di specie sarebbe configurabile nell'ambito della categoria del mutuo di scopo il prestito infruttifero.
Con ordinanza del 5 settembre 2024 lo scrivente Giudicante, a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebratasi in pari data e fissata per la discussione sulla sola istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata ai sensi dell'art. 615, comma 1
c.p.c. da parte dell'attrice unitamente all'opposizione all'atto di precet- Parte_1 to notificatogli ad istanza di sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo CP_1
ritenendo la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c. “risultando, ad una deliba- zione sommaria della controversia, fondato il motivo di opposizione relativo all'inidoneità della promessa di mutuo ad integrare idoneo titolo esecutivo e che, per contro,
l'inadempimento alla citata clausola n. 9, laddove sussistente, potrebbe al più giustificare una azione risarcitoria da parte dell'opposto (non essendo la promessa di mutuo eseguibile in forma specifica ex art. 2932 c.c.; sul punto cfr. Cass. n. 9101 del 2003; nello stesso senso
Cass. n. 3980 del 1981 e Corte appello Napoli Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale,
19/10/2020, n.3548 in Redazione Giuffrè 2020)”.
La causa, in assenza di istanze istruttorie avanzate dalle parti, è stata istruita documental- mente e, all'udienza del 3 aprile 2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'opposizione formulata da va inquadrata quale opposizione Parte_1 all'esecuzione preventiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. atteso che con la stessa l'opponente ha
4 eccepito l'insussistenza del diritto del marito a procedere in executivis CP_1
in suo danno per asserita insussistenza di idoneo titolo esecutivo1.
Non sembra superfluo rammentare che il Giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecu- tivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc (Cass. 19 maggio 2011, n. 11021;
Cass. 29 novembre 2004, n. 22430).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte allorquando si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assi- stito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecuti- va si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposi- zione, anche se questi non investano direttamente la questione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15697/2023 del 31 maggio 2023; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 15376 del 13/05/2022, Rv. 664831 – 01; Cass. n. 21240 del 2019, Cass. n.
20868 del 2017; Cass. n. 12415 del 2016, Cass. n. 1925 del 2015; Cass. n. 3977 del 2012).
2. Ciò premesso, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta. nel precetto intimato all'odierna opponente ha richiamato il disposto di CP_1
cui alla clausola n. 9 del decreto di omologazione della separazione consensuale intercorsa tra le parti (cfr. decreto di omologazione n. cron. 212/2021 del 5/1/2021 – R.G. 2769/2020
– all. 2 di cui alla produzione documentale di parte opposta).
5 Alla stregua di tale clausola “La signora accetta di prestare al coniuge, che ne ha Pt_1
fatto espressa richiesta, la somma di Euro 45.000,00 con obbligo dello stesso di restituzio- ne senza interessi, mediante rate mensili di Euro 200,00 cadauna dal mese successivo al prestito e, in ipotesi di vendita della casa familiare, il sig. provvederà a saldare il CP_1 coniuge fino a totale restituzione del debito”.
Parte opposta, considerato la pacifica mancata corresponsione da parte della moglie
[...]
del suindicato importo, ha inteso qualificare la clausola in esame sub specie Parte_3 di contratto consensuale atipico di mutuo, “un c.d. finanziamento, che assolve una funzione creditizia”, perfezionatosi “per il semplice fatto che le parti hanno concordato l'una di pre- stare e l'altra di restituire la somma di € 45.000,00 prevedendo che la consegna sarebbe avvenuta in un momento futuro, il tutto con la finalità di definire, in tal modo, i loro com- plessivi rapporti economici”.
Tale tesi, per quanto suggestiva, non merita adesione.
Ed invero, come ha correttamente evidenziato l'odierna opponente, nel caso di specie, la clausola citata configura una promessa di mutuo ex art. 1822 c.c..
Come noto, ai sensi della citata disposizione, chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente so- no divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte ido- nee garanzie.
La promessa di mutuo, stando alla condivisibile ricostruzione della migliore dottrina, confi- gura un contratto preliminare dal quale scaturisce l'obbligo di concludere il definitivo, salva la facoltà di rifiuto prevista dalla norma stessa e salvo che, in ogni caso, all'inadempimento non può seguire l'esecuzione in forma specifica (2932 c.c.) ma solo la richiesta di risarci- mento danni per inadempimento (1223, 1218 c.c.).
In altri termini, la promessa di mutuo non è eseguibile in forma specifica ex art. 2932 c.c.
(cfr. Cass. n. 9101 del 2003; nello stesso senso Cass. n. 3980 del 1981 e Corte appello Na- poli Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 19/10/2020, n.3548 in Redazione Giuffrè
2020). L'unico rimedio che si prospetta in caso di mancato adempimento della promessa di mutuo ed in assenza di comprovato mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro con- traente (condizioni tali da rendere notevolmente difficile la restituzione) e di mancata offer- ta di idonee garanzie, è l'azione risarcitoria.
6 Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, il fatto che la nell'accordo di separazione – recepito in sede di decreto di omologa – Parte_1 abbia “accettato” di prestare al coniuge l'importo di € 45.000,00 non può che intendersi quale impegno della stessa a prestare, ergo a concedere a mutuo l'importo sopraindicato al marito.
Non può, quindi, discutersi né di mutuo di scopo (di cui, peraltro, non ricorre la clausola di destinazione, parte quest'ultima inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti – cfr. Cass., Sez. 3, 24 gennaio 2012, n. 943 nonché, in motivazione, Cassazione civile sez. I,
04/03/2025, ud. 14/02/2025, dep. 04/03/2025, n.5719) né di contatto atipico consensuale di mutuo atteso che, come noto, difetta pacificamente nel caso di specie l'elemento essenziale della consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res).
Non coglie nel segno neanche il richiamo giurisprudenziale effettuato negli scritti difensivi conclusionali (memoria di replica) di parte opposta alla idoneità del decreto di omologa, a certe condizioni, ad integrare titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 3 c.p.c. (Cass. ordi- nanza n. 15697 del 05/06/2023). Ciò, in quanto nel presente giudizio di opposizione è in contestazione non tanto l'idoneità del decreto di omologa ad integrare titolo esecutivo quan- to l'idoneità della singola pattuizione/clausola di cui al punto 9 che, stando alla corretta e condivisibile ricostruzione di parte opponente, integra – lo si ripete – promessa di mutuo, in quanto tale, non suscettibile di integrare titolo esecutivo ed insuscettibile di esecuzione in forma specifica.
Residuano chiaramente in favore del coniuge opposto spazi sia per procedere in via ordina- ria ed ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso patiti in conseguenza dell'inadempimento dell'odierna opponente all'impegno dalla stessa assunto con la più vol- te citata clausola sia, eventualmente, per agire in via monitoria nei confronti della Pt_1 per ottenere l'importo promesso di € 45.000,00 sulla scorta delle produzioni documentali effettuate dal (ove alle stesse venga attribuita valenza di riconoscimento di CP_1
debito alle affermazioni della di cui alla messaggistica, anche audio, prodotta Pt_1 dall'opposta e mai tempestivamente disconosciuta dalla odierna opponente ove la coniuge afferma a chiare lettere quanto segue: “comunque te li devo e io non voglio avere debiti in giro” – cfr. all.ti 3-5 di cui alla produzione documentale di parte opposta).
7 Così facendo il disporrà sì di titoli esecutivi idonei a fondare il proprio dirit- CP_1
to di procedere in executivis in danno della moglie inadempiente.
Alla luce di quanto sinora esposto, considerato che la clausola (rectius, condizione della se- parazione consensuale delle odierne parti) n. 9 non presenta una vis executiva idonea al promovimento dell'azione esecutiva minacciata dal on l'atto di precetto in CP_1 questa sede opposto, va accolta l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata da
[...]
con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto di parte opposta Parte_4 ad agire esecutivamente in danno dell'opponente e connessa declaratoria di illegittimità del precetto oggetto di opposizione.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opposta.
Sono liquidate secondo i parametri minimi2 di cui al D.M. 55/2014 (agg. al D.M.
147/2022), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione3 e decisionale tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore (scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00), natura ed esigua complessità della controversia e delle questioni di fatto e di di- ritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
- Accoglie l'opposizione esecutiva proposta da per le ragioni di Parte_1
cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di Pt_5
[...] 2 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio
[...] del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01). 3 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02).
Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
8 ad agire esecutivamente in danno dell'opponente e dichiara CP_2
l'illegittimità del precetto oggetto di opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte op- CP_1 ponente che liquida in complessivi € 3.809,00 (di cui € 851,00 Parte_1 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario spese generali
(15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 3 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come noto, in virtù dell'utilizzo della locuzione "Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata" (cfr. art. 615, comma 1, cod. proc. civ.), tanto generica da risultare omnicomprensiva, rientrano nella categoria dell'opposizione all'esecuzione tutte le questioni inerenti all'esercizio dell'azione ese- cutiva, dalla negazione della esistenza originaria del titolo esecutivo alla affermazione della sua successiva caducazione, dalla negazione della perdurante esistenza del diritto di credito che trova evidenza nel titolo, alla contestazione della legittimità dell'esercizio della azione nella direzione (oggettiva o soggettiva) in cui esso è avvenuto.
Va da sé che, indipendentemente dal motivo su cui si fonda la deduzione della illegittimità dell'esecuzione, l'opposizione regolata dall'art. 615 cod. proc. civ. presuppone che la domanda abbia un contenuto minimo co- stituito dall'accertamento "della insussistenza attuale (non importa se originaria o sopravvenuta) del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva o soggettiva" prescelta e de- terminata, nella fase di preannuncio con il precetto e, successivamente, con il primo atto esecutivo (così, Cas- sazione civile sez. I, 04/03/2025, ud. 14/02/2025, dep. 04/03/2025, n.5719).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1620/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Livorno Via dei Ginepri 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Gigliola Montano ed Elena Uccelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Livorno, Piazza
Benamozegh 17,
Parte opponente
Contro
nato a [...] il [...], (C.F. ), resi- CP_1 C.F._2
dente in Livorno, Via Liewlyn Lloyd n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Genovesi presso il cui studio sito in Livorno, Scali D'Azeglio n. 14 è elettivamente domiciliato
Parte opposta
Oggetto: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 3 aprile
2025 sulle conclusioni precisate dalle parti rispettivamente con foglio di pc del 29 gennaio 2024 e del 30 gennaio 2024
In particolare, per parte opponente Parte_1
“Voglia il Tribunale, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1 accertare l'inidoneità del titolo azionato dal (promessa di mutuo) ad avere effi- CP_1 cacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'opposto ad agire esecutivamente;
conseguentemente accertare l'illegittimità ed ineffi- cacia del precetto notificato il 16/5/2024, dichiarando che il sig. non ha di- CP_1 ritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Per parte opposta CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle svolte dedu- zioni, rigettare l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la legittimità e l'efficacia del precetto notificato in data 16/05/2024 sussistendo il diritto del sig. ad agire esecutivamente nei confronti della sig.ra in virtù CP_1 Pt_1 dell'obbligazione contenuta nella clausola n. 9 del decreto di omologa n. cron 212/2021 del 05/01/2021 emesso dal Tribunale di Livorno. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il pre- cetto notificato in data16/5/2024 ad istanza per i motivi indicati in parte Parte_2
narrativa,
NEL MERITO: accertare l'inidoneità del titolo azionato dal (promessa di mutuo) CP_1
ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e dichiarare l'insussistenza del dirit- to dell'opposto ad agire esecutivamente;
conseguentemente accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il
16/5/2024, dichiarando che il sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione CP_1 nei confronti dell'odierna opponente. Con vittoria di spese e compensi del presente giudi- zio”.
A fondamento della domanda l'attrice/opponente allegava: - di aver ricevuto in data 16 maggio 2024 atto di precetto notificatole dal marito con cui le sarebbe CP_1
stato intimato di adempiere alla condizione n. 9 del decreto di omologa della separazione consensuale e, quindi, di concedere a mutuo, nel termine di giorni 10, la somma di €
2 45.000,00; - che il titolo messo in esecuzione (preliminare di mutuo) sarebbe inidoneo a so- stenere la minacciata procedura esecutiva non potendo rivestire efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 cp.c. con conseguente inesistenza del diritto di parte opposta ad agire in executi- vis; - che, in particolare, al punto 9 del decreto di omologa del 5 gennaio 2021 emesso nel giudizio di separazione consensuale (R.G. 2769/2020) era previsto la promessa di mutuo da parte della in favore del coniuge per euro 45.000,00 “prestito in- Pt_1 CP_1 fruttifero che il marito avrebbe dovuto restituire con euro 200,00 al mese”; - che l'impegno dalla stessa assunto integrerebbe una promessa di mutuo ex art. 1822 c.c. (contratto preli- minare unilaterale di mutuo) in forza della quale chi si è impegnato prestare del denaro può rifiutarsi di adempiere qualora “dopo la stipulazione della promessa di mutuo, le condizioni patrimoniali del soggetto da finanziare siano divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione”; - che nel caso in cui nonostante le condizioni economiche del futuro mu- tuatario non siano mutate il promittente mutuante si rifiuti di stipulare il mutuo e, quindi, di consegnare il denaro oggetto di promessa, il mutuatario potrebbe esclusivamente chiedere il risarcimento del danno per inadempimento e non anche la consegna forzata del denaro;
- che l'inidoneità a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. si estenderebbe, altresì, al contratto di mutuo (contratto reale con effetti obbligatori ove la traditio del denaro o delle cose fungibili costituisce il momento cui fare riferimento per accertare l'avvenuto perfe- zionamento del contratto) e non solo al preliminare di mutuo.
Si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo l'accoglimento delle CP_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle svolte dedu- zioni, rigettare l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la legittimità e l'efficacia del precetto notificato in data 16/05/2024 sussistendo il diritto del sig. ad agire esecutivamente nei confronti della sig.ra in virtù CP_1 Pt_1 dell'obbligazione contenuta nella clausola n. 9 del decreto di omologa n. cron 212/2021 del
05/01/2021 emesso dal Tribunale di Livorno. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A tal fine l'odierno opposto allegava ed eccepiva: - l'erronea qualificazione sub specie di promessa di mutuo della obbligazione assunta dalla OTTINO nella clausola n. 9 del decreto di omologa per essersi perfezionato, sin da subito, un contratto consensuale atipico di mu- tuo, un c.d. finanziamento, che assolverebbe funzione creditizia;
- che il contratto di finan-
3 ziamento si sarebbe perfezionato “per il semplice fatto che le parti hanno concordato l'una di prestare e l'altra di restituire la somma di Euro 45.000,00=, prevedendo che la conse- gna sarebbe avvenuta in un momento futuro, il tutto con la finalità di definire, in tal modo, i loro complessivi rapporti economici”; - che la era in possesso della disponibilità Pt_1
della somma di cui alla clausola n. 9 avendo ricevuto, sulla scorta delle clausole n. 6 e 8 del decreto di omologa importi sufficienti a tal fine;
- che il suddetto contratto atipico di finan- ziamento avrebbe fatto parte, difatti, di una “più ampia e articolata regolamentazione dei re- ciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi che hanno condotto, dopo una lunga trattativa, alla conclusione di una separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale in data
05/01/2021”; - che nel caso di specie sarebbe configurabile nell'ambito della categoria del mutuo di scopo il prestito infruttifero.
Con ordinanza del 5 settembre 2024 lo scrivente Giudicante, a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebratasi in pari data e fissata per la discussione sulla sola istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata ai sensi dell'art. 615, comma 1
c.p.c. da parte dell'attrice unitamente all'opposizione all'atto di precet- Parte_1 to notificatogli ad istanza di sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo CP_1
ritenendo la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c. “risultando, ad una deliba- zione sommaria della controversia, fondato il motivo di opposizione relativo all'inidoneità della promessa di mutuo ad integrare idoneo titolo esecutivo e che, per contro,
l'inadempimento alla citata clausola n. 9, laddove sussistente, potrebbe al più giustificare una azione risarcitoria da parte dell'opposto (non essendo la promessa di mutuo eseguibile in forma specifica ex art. 2932 c.c.; sul punto cfr. Cass. n. 9101 del 2003; nello stesso senso
Cass. n. 3980 del 1981 e Corte appello Napoli Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale,
19/10/2020, n.3548 in Redazione Giuffrè 2020)”.
La causa, in assenza di istanze istruttorie avanzate dalle parti, è stata istruita documental- mente e, all'udienza del 3 aprile 2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'opposizione formulata da va inquadrata quale opposizione Parte_1 all'esecuzione preventiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. atteso che con la stessa l'opponente ha
4 eccepito l'insussistenza del diritto del marito a procedere in executivis CP_1
in suo danno per asserita insussistenza di idoneo titolo esecutivo1.
Non sembra superfluo rammentare che il Giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecu- tivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc (Cass. 19 maggio 2011, n. 11021;
Cass. 29 novembre 2004, n. 22430).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte allorquando si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assi- stito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecuti- va si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposi- zione, anche se questi non investano direttamente la questione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15697/2023 del 31 maggio 2023; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 15376 del 13/05/2022, Rv. 664831 – 01; Cass. n. 21240 del 2019, Cass. n.
20868 del 2017; Cass. n. 12415 del 2016, Cass. n. 1925 del 2015; Cass. n. 3977 del 2012).
2. Ciò premesso, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta. nel precetto intimato all'odierna opponente ha richiamato il disposto di CP_1
cui alla clausola n. 9 del decreto di omologazione della separazione consensuale intercorsa tra le parti (cfr. decreto di omologazione n. cron. 212/2021 del 5/1/2021 – R.G. 2769/2020
– all. 2 di cui alla produzione documentale di parte opposta).
5 Alla stregua di tale clausola “La signora accetta di prestare al coniuge, che ne ha Pt_1
fatto espressa richiesta, la somma di Euro 45.000,00 con obbligo dello stesso di restituzio- ne senza interessi, mediante rate mensili di Euro 200,00 cadauna dal mese successivo al prestito e, in ipotesi di vendita della casa familiare, il sig. provvederà a saldare il CP_1 coniuge fino a totale restituzione del debito”.
Parte opposta, considerato la pacifica mancata corresponsione da parte della moglie
[...]
del suindicato importo, ha inteso qualificare la clausola in esame sub specie Parte_3 di contratto consensuale atipico di mutuo, “un c.d. finanziamento, che assolve una funzione creditizia”, perfezionatosi “per il semplice fatto che le parti hanno concordato l'una di pre- stare e l'altra di restituire la somma di € 45.000,00 prevedendo che la consegna sarebbe avvenuta in un momento futuro, il tutto con la finalità di definire, in tal modo, i loro com- plessivi rapporti economici”.
Tale tesi, per quanto suggestiva, non merita adesione.
Ed invero, come ha correttamente evidenziato l'odierna opponente, nel caso di specie, la clausola citata configura una promessa di mutuo ex art. 1822 c.c..
Come noto, ai sensi della citata disposizione, chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente so- no divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte ido- nee garanzie.
La promessa di mutuo, stando alla condivisibile ricostruzione della migliore dottrina, confi- gura un contratto preliminare dal quale scaturisce l'obbligo di concludere il definitivo, salva la facoltà di rifiuto prevista dalla norma stessa e salvo che, in ogni caso, all'inadempimento non può seguire l'esecuzione in forma specifica (2932 c.c.) ma solo la richiesta di risarci- mento danni per inadempimento (1223, 1218 c.c.).
In altri termini, la promessa di mutuo non è eseguibile in forma specifica ex art. 2932 c.c.
(cfr. Cass. n. 9101 del 2003; nello stesso senso Cass. n. 3980 del 1981 e Corte appello Na- poli Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 19/10/2020, n.3548 in Redazione Giuffrè
2020). L'unico rimedio che si prospetta in caso di mancato adempimento della promessa di mutuo ed in assenza di comprovato mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro con- traente (condizioni tali da rendere notevolmente difficile la restituzione) e di mancata offer- ta di idonee garanzie, è l'azione risarcitoria.
6 Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, il fatto che la nell'accordo di separazione – recepito in sede di decreto di omologa – Parte_1 abbia “accettato” di prestare al coniuge l'importo di € 45.000,00 non può che intendersi quale impegno della stessa a prestare, ergo a concedere a mutuo l'importo sopraindicato al marito.
Non può, quindi, discutersi né di mutuo di scopo (di cui, peraltro, non ricorre la clausola di destinazione, parte quest'ultima inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti – cfr. Cass., Sez. 3, 24 gennaio 2012, n. 943 nonché, in motivazione, Cassazione civile sez. I,
04/03/2025, ud. 14/02/2025, dep. 04/03/2025, n.5719) né di contatto atipico consensuale di mutuo atteso che, come noto, difetta pacificamente nel caso di specie l'elemento essenziale della consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res).
Non coglie nel segno neanche il richiamo giurisprudenziale effettuato negli scritti difensivi conclusionali (memoria di replica) di parte opposta alla idoneità del decreto di omologa, a certe condizioni, ad integrare titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 3 c.p.c. (Cass. ordi- nanza n. 15697 del 05/06/2023). Ciò, in quanto nel presente giudizio di opposizione è in contestazione non tanto l'idoneità del decreto di omologa ad integrare titolo esecutivo quan- to l'idoneità della singola pattuizione/clausola di cui al punto 9 che, stando alla corretta e condivisibile ricostruzione di parte opponente, integra – lo si ripete – promessa di mutuo, in quanto tale, non suscettibile di integrare titolo esecutivo ed insuscettibile di esecuzione in forma specifica.
Residuano chiaramente in favore del coniuge opposto spazi sia per procedere in via ordina- ria ed ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso patiti in conseguenza dell'inadempimento dell'odierna opponente all'impegno dalla stessa assunto con la più vol- te citata clausola sia, eventualmente, per agire in via monitoria nei confronti della Pt_1 per ottenere l'importo promesso di € 45.000,00 sulla scorta delle produzioni documentali effettuate dal (ove alle stesse venga attribuita valenza di riconoscimento di CP_1
debito alle affermazioni della di cui alla messaggistica, anche audio, prodotta Pt_1 dall'opposta e mai tempestivamente disconosciuta dalla odierna opponente ove la coniuge afferma a chiare lettere quanto segue: “comunque te li devo e io non voglio avere debiti in giro” – cfr. all.ti 3-5 di cui alla produzione documentale di parte opposta).
7 Così facendo il disporrà sì di titoli esecutivi idonei a fondare il proprio dirit- CP_1
to di procedere in executivis in danno della moglie inadempiente.
Alla luce di quanto sinora esposto, considerato che la clausola (rectius, condizione della se- parazione consensuale delle odierne parti) n. 9 non presenta una vis executiva idonea al promovimento dell'azione esecutiva minacciata dal on l'atto di precetto in CP_1 questa sede opposto, va accolta l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata da
[...]
con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto di parte opposta Parte_4 ad agire esecutivamente in danno dell'opponente e connessa declaratoria di illegittimità del precetto oggetto di opposizione.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opposta.
Sono liquidate secondo i parametri minimi2 di cui al D.M. 55/2014 (agg. al D.M.
147/2022), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione3 e decisionale tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore (scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00), natura ed esigua complessità della controversia e delle questioni di fatto e di di- ritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
- Accoglie l'opposizione esecutiva proposta da per le ragioni di Parte_1
cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di Pt_5
[...] 2 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio
[...] del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01). 3 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02).
Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
8 ad agire esecutivamente in danno dell'opponente e dichiara CP_2
l'illegittimità del precetto oggetto di opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte op- CP_1 ponente che liquida in complessivi € 3.809,00 (di cui € 851,00 Parte_1 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario spese generali
(15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 3 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come noto, in virtù dell'utilizzo della locuzione "Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata" (cfr. art. 615, comma 1, cod. proc. civ.), tanto generica da risultare omnicomprensiva, rientrano nella categoria dell'opposizione all'esecuzione tutte le questioni inerenti all'esercizio dell'azione ese- cutiva, dalla negazione della esistenza originaria del titolo esecutivo alla affermazione della sua successiva caducazione, dalla negazione della perdurante esistenza del diritto di credito che trova evidenza nel titolo, alla contestazione della legittimità dell'esercizio della azione nella direzione (oggettiva o soggettiva) in cui esso è avvenuto.
Va da sé che, indipendentemente dal motivo su cui si fonda la deduzione della illegittimità dell'esecuzione, l'opposizione regolata dall'art. 615 cod. proc. civ. presuppone che la domanda abbia un contenuto minimo co- stituito dall'accertamento "della insussistenza attuale (non importa se originaria o sopravvenuta) del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva o soggettiva" prescelta e de- terminata, nella fase di preannuncio con il precetto e, successivamente, con il primo atto esecutivo (così, Cas- sazione civile sez. I, 04/03/2025, ud. 14/02/2025, dep. 04/03/2025, n.5719).