TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:26, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 469/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA D. TRIPEPI 92 89124
REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 16.4.2025, - premesso di aver lavorato dall'anno Parte_1
1990 al 2009 come magazziniere/facchino alle dipendenze di vari datori di lavoro;
da marzo 2009 al 2012 alle dipendenze della Coop. il Carro ove era addetto alla manutenzione del verde pubblico e, da tale momento ad oggi, come facchino alle dipendenze della - ha Parte_2 allegato di essere affetta da un quadro di epicondilite bil. Ed epitrocleite dx, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto CP_1 esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 6% da unificare al precedente riconoscimento pari al
4%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso (anzi emergendo anche dalla documentazione in atti l'esposizione al rischio, cfr. in particolare doc. 5 allegato al ricorso), la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
pagina 2 di 6 In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 3 di 6 Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona della ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente Per_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e le patologie lamentate, chiarendo “(..) Il lavoratore svolge dal 1990 mansioni tali da esporlo sicuramente al rischio di microtraumi e mantenimento di posture incongrue a carico degli arti superiori e segnatamente, per quanto oggi siamo chiamati a valutare, dei gomito. La presenza del rischio è stata pacificamente accettata dai sanitari dell'Istituto. Clinicamente, i segni di epicondilite omerale bilaterale e di epitrocleite omerale destra sono evidenti e gli accertamenti svolti presso vari istituti confermano strumentalmente la presenza dell'affezione. Pertanto, nonostante la negatività dell'ecografia eseguita presso la sede , la patologia è da ritenere sussistente, appunto per CP_1
l'accordo fra quadro clinico con gli accertamenti strumentali eseguiti in altre sedi. Fra l'altro, il 26/03/2025
l' sembra aver riconosciuto la sussistenza della patologia almeno al gomito destro (doc.6 prodotto da parte CP_1 attrice). Sussistono pertanto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata, in assenza di concause – ove si escluda l'età anagrafica – tali da poterne avere condizionato l'insorgenza.
Nella valutazione del caso, trova applicazione la voce 232 della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000, per un danno biologico pari al 4%. Ciò premesso, dal documento 6 di parte ricorrente risulta il riconoscimento di un 2% per “ipov.
(verosimilmente ipovalidità) gomito destro”. Tenendo conto di tale precedente riconoscimento, il danno biologico è da ritenere pari al tre per cento per un danno biologico a carico dei gomiti pari al cinque per cento. Tenendo conto delle preesistenze a carico dei cingoli scapolari valutate in ragione del 4% e del suddetto riconoscimento per il gomito destro, ne risulta un danno biologico complessivo pari al otto per cento. RISPOSTA AL QUESITO “Accerti il
C.T.U., letti gli atti processuali ed esaminate le produzioni documentali delle parti, eseguiti tutti gli accertamenti necessari e previa visita medica sulla persona del ricorrente, nonché esperita ogni altra più opportuna indagine: - le patologie delle quali in atto soffre il periziando con riguardo a quelle allegate in ricorso ed in atti Il periziando presenta un quadro clinico strumentalmente confermato di epicondilite omerale bilaterale e di epitrocleite destra. - descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate Affetto da valvulopatia aortica, il periziando ha un riconoscimento del 6% per tenopatia CP_1 bilaterale di spalla ed “ipov” (ipovalidità) del gomito destro. - verifichi la sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni del ricorrente e le lavorazioni cui era adibito e la patologia lamentata La patologia per cui oggi è causa è causalmente riconducibile alle mansioni svolte dal periziando nel corso della sua vita lavorativa. - in caso di risposta positiva, precisi se lo svolgimento di tale attività lavorativa sia stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni a tale attività (indicando, in tale ultima ipotesi, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della pagina 4 di 6 malattia, in termini di lieve, sensibile, marcata o quasi esclusivaincidenza) Non si rilevano concause – ove si escluda
l'età anagrafica – che possano aver contribuito all'insorgenza della malattia. Pertanto, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa nella genesi della patologia è da ritenere pressoché esclusiva. - in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, precisi inoltre se la patologia riscontrata abbia o meno esiti di carattere permanente e, in caso di risposta positiva, indichi il grado di incidenza degli stessi sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, valutando altresì la incidenza complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti operati da Nella CP_1 valutazione del caso, troverebbe applicazione la voc e 232 della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000, per un danno biologico pari al 4%. Ciò premesso, dal documento 6 di parte ricorrente risulta il riconoscimento di un 2% per “ipov.
(verosimilmente ipovalidità) gomito destro”. Pertanto, tenendo conto di tale ultima preesistenza, il danno biologico relativo alla malattia denunciata deve essere ridotto al tre percento, con un danno complessivo relativo alle patologie a carico dei due gomiti pari al cinque per cento. Tenendo conto delle preesistenze a carico dei cingoli scapolari valutate in ragione del 4% ne risulta un danno biologico complessivo pari ad otto per cento. Relativamente alla decorrenza, indico la data delle domande amministrative (22/12/2022), visto che gli accertamenti strumentali eseguiti documentavano già al tempo la sussistenza delle patologie riconosciute come (con)causalmente riferibili all'attività lavorativa svolta dal periziando..” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva dell'8%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso: pagina 5 di 6 - dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva dell'8%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:26, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 469/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA D. TRIPEPI 92 89124
REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 16.4.2025, - premesso di aver lavorato dall'anno Parte_1
1990 al 2009 come magazziniere/facchino alle dipendenze di vari datori di lavoro;
da marzo 2009 al 2012 alle dipendenze della Coop. il Carro ove era addetto alla manutenzione del verde pubblico e, da tale momento ad oggi, come facchino alle dipendenze della - ha Parte_2 allegato di essere affetta da un quadro di epicondilite bil. Ed epitrocleite dx, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto CP_1 esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 6% da unificare al precedente riconoscimento pari al
4%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso (anzi emergendo anche dalla documentazione in atti l'esposizione al rischio, cfr. in particolare doc. 5 allegato al ricorso), la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
pagina 2 di 6 In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 3 di 6 Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona della ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente Per_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e le patologie lamentate, chiarendo “(..) Il lavoratore svolge dal 1990 mansioni tali da esporlo sicuramente al rischio di microtraumi e mantenimento di posture incongrue a carico degli arti superiori e segnatamente, per quanto oggi siamo chiamati a valutare, dei gomito. La presenza del rischio è stata pacificamente accettata dai sanitari dell'Istituto. Clinicamente, i segni di epicondilite omerale bilaterale e di epitrocleite omerale destra sono evidenti e gli accertamenti svolti presso vari istituti confermano strumentalmente la presenza dell'affezione. Pertanto, nonostante la negatività dell'ecografia eseguita presso la sede , la patologia è da ritenere sussistente, appunto per CP_1
l'accordo fra quadro clinico con gli accertamenti strumentali eseguiti in altre sedi. Fra l'altro, il 26/03/2025
l' sembra aver riconosciuto la sussistenza della patologia almeno al gomito destro (doc.6 prodotto da parte CP_1 attrice). Sussistono pertanto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata, in assenza di concause – ove si escluda l'età anagrafica – tali da poterne avere condizionato l'insorgenza.
Nella valutazione del caso, trova applicazione la voce 232 della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000, per un danno biologico pari al 4%. Ciò premesso, dal documento 6 di parte ricorrente risulta il riconoscimento di un 2% per “ipov.
(verosimilmente ipovalidità) gomito destro”. Tenendo conto di tale precedente riconoscimento, il danno biologico è da ritenere pari al tre per cento per un danno biologico a carico dei gomiti pari al cinque per cento. Tenendo conto delle preesistenze a carico dei cingoli scapolari valutate in ragione del 4% e del suddetto riconoscimento per il gomito destro, ne risulta un danno biologico complessivo pari al otto per cento. RISPOSTA AL QUESITO “Accerti il
C.T.U., letti gli atti processuali ed esaminate le produzioni documentali delle parti, eseguiti tutti gli accertamenti necessari e previa visita medica sulla persona del ricorrente, nonché esperita ogni altra più opportuna indagine: - le patologie delle quali in atto soffre il periziando con riguardo a quelle allegate in ricorso ed in atti Il periziando presenta un quadro clinico strumentalmente confermato di epicondilite omerale bilaterale e di epitrocleite destra. - descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate Affetto da valvulopatia aortica, il periziando ha un riconoscimento del 6% per tenopatia CP_1 bilaterale di spalla ed “ipov” (ipovalidità) del gomito destro. - verifichi la sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni del ricorrente e le lavorazioni cui era adibito e la patologia lamentata La patologia per cui oggi è causa è causalmente riconducibile alle mansioni svolte dal periziando nel corso della sua vita lavorativa. - in caso di risposta positiva, precisi se lo svolgimento di tale attività lavorativa sia stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni a tale attività (indicando, in tale ultima ipotesi, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della pagina 4 di 6 malattia, in termini di lieve, sensibile, marcata o quasi esclusivaincidenza) Non si rilevano concause – ove si escluda
l'età anagrafica – che possano aver contribuito all'insorgenza della malattia. Pertanto, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa nella genesi della patologia è da ritenere pressoché esclusiva. - in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, precisi inoltre se la patologia riscontrata abbia o meno esiti di carattere permanente e, in caso di risposta positiva, indichi il grado di incidenza degli stessi sulla preesistente integrità psico-fisica del ricorrente, valutando altresì la incidenza complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti operati da Nella CP_1 valutazione del caso, troverebbe applicazione la voc e 232 della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000, per un danno biologico pari al 4%. Ciò premesso, dal documento 6 di parte ricorrente risulta il riconoscimento di un 2% per “ipov.
(verosimilmente ipovalidità) gomito destro”. Pertanto, tenendo conto di tale ultima preesistenza, il danno biologico relativo alla malattia denunciata deve essere ridotto al tre percento, con un danno complessivo relativo alle patologie a carico dei due gomiti pari al cinque per cento. Tenendo conto delle preesistenze a carico dei cingoli scapolari valutate in ragione del 4% ne risulta un danno biologico complessivo pari ad otto per cento. Relativamente alla decorrenza, indico la data delle domande amministrative (22/12/2022), visto che gli accertamenti strumentali eseguiti documentavano già al tempo la sussistenza delle patologie riconosciute come (con)causalmente riferibili all'attività lavorativa svolta dal periziando..” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva dell'8%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso: pagina 5 di 6 - dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva dell'8%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6