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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1495/2024 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Micucci (c.f. ) presso il quale ha eletto domicilio in Adria, C.F._2
Piazza Cavour 11
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: usucapione.
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “accertare e dichiarare che il Sig. (c.f.: Parte_1 C.F._3
), nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], è
[...] proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel comune di
Comune di Trecenta Sezione di Pissatola così distinto in censi: Catasto Terreni Fg. 1 Part. 246
Semin Arbor. Are 24 centiare 01 Reddito dominicale € 17,27 Reddito Agrario € 11,16 di cui all'estratto di mappa che si allega 2. conseguentemente ordinare alla Competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”.
Per i resistenti: non hanno rassegnato le conclusioni in quanto dichiarati contumaci.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato il 25.09.2024 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale l'accertamento in proprio favore dell'intervenuta usucapione dell'immobile sito nel Comune di Trecenta, Sezione di Pissatola così censito: Catasto Terreni Fg.1 Part. 246
Semin Arbor. Are 24 centiare 01 Reddito dominicale € 17,27 Reddito Agrario € 11,16.
A tal fine il ricorrente ha dedotto che:
- egli aveva acquistato in data 29.05.2024 da , Persona_1 Persona_2
e gli immobili descritti nell'atto di Persona_3 Parte_2 compravendita a rogito del Notaio Rep. 11.180 Racc. 3.662; Persona_4
- detti beni erano pervenuti alla parte venditrice in forza di successione legittima di deceduto in data 14.03.2023; Persona_5
- gli immobili oggetto di compravendita erano confinanti con il terreno sito nel comune di Trecenta, Sezione di Pissatola così catastalmente censito: Catasto Terreni Fg.1 Part. 246 Semin Arbor Are 24 centiare 01 Reddito dominicale € 17,27 Reddito Agrario €
11,16;
- tale ultimo terreno era stato posseduto ininterrottamente e pacificamente uti domini dal nonno dell'odierno attore, , a partire dal 1977 e, alla di lui morte, dai Persona_5 suoi eredi , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_2
tutti danti causa del ricorrente;
[...]
- dal 1980 sino al 2005 aveva adibito il terreno oggetto di usucapione a Persona_5 vigneto e dal 2005 in poi a prato ornamentale dell'immobile oggi di proprietà di
; Parte_1
- l'immobile risulta tuttora catastalmente intestato a fu quale Controparte_2 Per_6 nuda proprietaria e a fu nato a [...] il [...] Controparte_1 Persona_7 quale usufruttuario, soggetti irreperibili nonostante le ricerche.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, del decreto e del procedimento di mediazione effettuata ai sensi dell'art. 143, comma 2, c.p.c. i convenuti non si sono costituiti in giudizio sicché all'udienza del 12.02.2025 il giudice ne ha dichiarato la contumacia. La causa
è stata istruita oralmente tramite l'assunzione della testimonianza ammessa e all'udienza del
04.06.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva e il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente si osserva che è stato soddisfatto il requisito della procedibilità della domanda atteso che la comunicazione della mediazione obbligatoria e la notifica del ricorso sono stati
2 eseguiti presso il Pubblico Ministero essendo sconosciuti residenza, dimora e comune di nascita dei resistenti. Il ricorrente ha altresì allegato il verbale di esito negativo della mediazione (doc.
14) nel termine assegnato dal giudice all'udienza del 12.02.2025.
2.1. Nel merito, è necessario evidenziare che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 12984 del 6.9.2002). La prova del possesso deve pertanto essere seria ed univoca, concernendo quindi non solo il corpus ma anche
l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene. Tale rigore probatorio trova fondamento anche a livello sovranazionale: infatti l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento
– anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. Civ. Sez. II, n. 20539 del
30.8.2017). In buona sostanza è necessario che non residuino perplessità in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto che, nel caso di specie, trattandosi di bene immobile, è di vent'anni ai sensi dell'art. 1158 c.c. In una prospettiva applicativa, la prova del maturarsi dell'usucapione deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della comproprietà o della servitù. Non solo, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. In applicazione di detti principi, giova precisare che la parte che agisce per l'ottenimento della declaratoria di usucapione è onerata: - di dimostrare il potere di fatto sulla cosa, mediante la enucleazione dei singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo, il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà corrispondente all'esercizio del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica ed ambigua, il giudice non
3 sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere. A giudizio della Suprema Corte, infatti, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (cfr.
Cass. Civ. n. 1824 del 2000). Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà.
2.2. Ebbene, parte ricorrente ha allegato di aver posseduto in maniera pacifica, pubblica, continua e ininterrotta il terreno de quo a partire dal 1977, prima per il tramite di Persona_5
e alla di lui morte, dei suoi eredi , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
ha ancora allegato che il terreno è stato posseduto uti Parte_2 Parte_1 dominus tanto che , nonno dell'odierno ricorrente, dal 1980 al 2005 aveva adibito Per_5
l'appezzamento a vigneto e dal 2005 a prato ornamentale.
A tal proposito, occorre preliminarmente evidenziare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di detenzione, per integrare il possesso utile ad usucapire occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l'intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all'esercizio del diritto di proprietà” (Cass. Civ. Sez.
II, 21.2.2013 n. 4332). E ancora, si evidenzia che neanche la mera allegazione della parte che invoca la fattispecie acquisitiva del semplice svolgimento di opere di manutenzione e/o gestione costituiscano di per sé prova del possesso uti dominus valido ai fini dell'usucapione dal momento che, come chiarito dalla Suprema Corte, tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, deve essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus;
costituisce pertanto accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente
4 esercitato dal proprietario” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-2, ordinanza n. 6123 del 05.03.2020).
Tuttavia, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841
c.c. Difatti, la recinzione materiale del fondo agricolo, costituisce la più importante espressione nonché manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo
(Cass. ord. n. 1796/2022).
2.3. Le circostanze che il primo possessore, , avesse recintato il fondo e lo Persona_5 avesse utilizzato come proprietario, scegliendo di adibirlo a vigneto fino al 2005 e a giardino ornamentale successivamente, si ricavano dalle dichiarazioni rese dai testimoni all'udienza del
21.03.2025; infatti, il teste ha affermato che “la recinzione che si vede a Persona_2 lato della pubblica via è una rete di plastica ivi posizionata da almeno venti anni;
prima di questa c'era un'altra rete che risaliva a quando ho memoria, messa da mio padre forse anche da mio nonno;
la attuale rete è stata messa da mio padre e da me, forse anche con l'aiuto di un nostro vicino di casa che si chiama Gino;
il terreno è stato coltivato sempre da mio padre, poi destinato a vigneto e io stesso andavo a curarlo;
poi è stato rimosso sia per l'età delle vigne sia perché mio papà non riusciva più a starci dietro adeguatamente. Dal 2005 il terreno è rimasto a prato, e in piccola parte ad orto che mio papà teneva per uso personale;
poi negli anni l'orto è stato progressivamente ridotto;
oggi del prato ce ne occupiamo io e (cfr. Pt_1 verbale udienza 21.03.2025). Il teste vicino di casa, ha dichiarato: “sono un Testimone_1 vicino di casa dei signori;
abito in porzione di fabbricato eretta sul mapp. 317 che Per_5 riconosco nell'estratto di mappa che mi viene esibito come doc. 6; adr: confermo di essere vicino di casa della sig.ra . Riconosco i luoghi dalle foto che mi vengono esibite [si dà Tes_2 atto che vengono esibite le foto nn. 4, 6, 7, 8 del doc. 8] e confermo le circostanze capitolate;
Per_ in particolare confermo che si è sempre occupato della coltivazione del terreno con la sua famiglia, compresa la piantumazione di un vigneto, poi rimosso;
adr confermo che la rete che si scorge nelle fotografie è lì presente da quando ho memoria, e che delimita il terreno Per_ rispetto alla pubblica via;
credo di essere stato bambino quando si è occupato di installarla a confine con la strada via Campagnan;
successivamente al vigneto il terreno è stato
5 in parte adibito a orto, in gran parte incolto ma lo hanno sempre mantenuto e curato”. Sul punto la teste ha affermato: “la recinzione che vedo (ndr. nelle fotografie dei luoghi Tes_2 prodotte sub doc. 10 dal ricorrente e mostrate in udienza), che costeggia il terreno lungo la pubblica via, la ricordo da sempre, e comunque da almeno 15-20 anni. Ricordo che questo terreno è stato sempre e solo coltivato, mai edificato;
dopo il vigneto mi pare a coltura di mais, Per_ ma non sono sicura;
dalla morte di sicuramente è rimasto incolto. Ho visto occuparsi del Per_ terreno il sig. e il papà di non anche che è un ragazzo Pt_1 Per_2 Pt_1 giovane” (cfr. verbale udienza 21.03.2025).
I testi appaiono attendibili, essendo persone che hanno mostrato di conoscere bene i luoghi, che ivi vivono e che hanno reso dichiarazioni puntuali e concordanti, riferendo circostanze ben precise.
Dal confronto tra la documentazione fotografica in atti (doc.10 ricorrente) e le dichiarazioni testimoniali risulta pacificamente soddisfatto il requisito della recinzione del fondo e la riferibilità di tale atto di signoria sulla res a . Inoltre, il possesso del fondo de Persona_5 quo pacifico e incontestato per un periodo più lungo di quello necessario ad usucapire da parte del emerge anche dalla circostanza, confermata da tutti i testimoni, del cambio di Per_5 destinazione del terreno, sfruttato dapprima come vigneto e in seguito come giardino ornamentale. Dunque, la coltivazione del fondo, che di per sé sola non sarebbe sufficiente all'accoglimento della domanda, si è svolta nel caso di specie uti dominus e in modo tale da escludere gli altri consociati dal godimento del terreno oggetto di usucapione.
Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, il fatto allegato (e costitutivo del proprio diritto di proprietà) da parte ricorrente deve ritenersi pienamente provato.
Deve pertanto accogliersi la domanda volta all'accertamento dell'acquisto della proprietà in proprio favore e dichiararsi che è divenuto, per intervenuta usucapione, unico Parte_1
ed esclusivo proprietario del terreno sito nel Comune di Trecenta, Sezione di Pissatola così distinto in censi: Catasto Terreni Fg. 1 Part. 246 Semin Arbor. Are 24 centiare 01 Reddito dominicale € 17,27 Reddito Agrario € 11,16.
3. Nulla sulle spese, in assenza di specifica domanda del ricorrente, il quale, nell'atto introduttivo, ha chiesto “Spese solo in caso di ingiusta opposizione” e in sede di precisazione delle conclusioni non ha riproposto la domanda.
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
6 - dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore del ricorrente Parte_1
(C.F.: ), nato il [...] a [...] ed ivi residente in C.F._1
Via Campagnan n. 1139 dell'immobile sito nel Comune di Trecenta Sezione di Pissatola così censito al Catasto Terreni di detto Comune: Fg. 1 Part. 246 Semin Arbor. Are 24 centiare 01 Reddito dominicale € 17,27 Reddito Agrario € 11,16;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato, alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.;
- nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rovigo, in data 10.06.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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