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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/09/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso promossa con ricorso ex art. 473-
bis.49-51 c.p.c. depositato in data 10.11.2023
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesca Celli, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
3.7.1993 a Piacenza (PC), rappresentato e difeso dall' Avv. Luigi Salice,
1 presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Piacenza
in data 19.2.2022 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
SENTENZA
- Visto il ricorso congiunto con domanda cumulativa di separazione e divorzio ex artt. 473 bis.49-51 c.p.c. depositato in data 10.11.2023 con il quale le Parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, omologando le condizioni concordate dagli stessi e, successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in Piacenza in data 19.2.2022;
- Rilevato che con sentenza n.318/2024 emessa in data 23.4.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...]
omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole CP_1
e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le Parti;
- Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con
2 separata ordinanza, davanti al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”
(Cassazione, sez. I, 16/10/2023, n. 28727);
- Rilevato che la causa veniva rimessa sul ruolo del Presidente designato per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio,
assegnando termine sino al 3.7.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data;
- Rilevato che in data 27.3.2025 il Difensore di Controparte_1
depositava rinuncia al mandato mentre successivamente la Difesa di a sua volta chiedeva il rigetto della domanda congiunta Parte_1
rappresentando che “ le condizioni indicate nel ricorso introduttivo del
giudizio non sono più adeguate e tantomeno rispondono all'interesse della
minore ; in particolare il padre da mesi non Per_1 Controparte_1
frequenta e nemmeno incontra la figlia e, tranne tre mensil ità, da aprile
2024 non versa il contributo per il mantenimento della figlia, tanto che la
signora in data 29 maggio 2025 ha sporto nei confronti CP_2
del signor denuncia/querela;” da qui l'impossibilità Controparte_1
di concordare nuove condizioni congiunte;
-Ritenuto pertanto che, nel caso di specie, si giustifica la dichiarazione di estinzione del presente procedimento;
- Rilevato che, quanto alle spese processuali, considerato l'esito del giudizio, si giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Piacenza,
Già pronunciata con sentenza n. 318/2024 del 23 aprile 2024, pubblicata in pari data, passata in giudicato, la separazione personale dei coniugi
Parte_1 Controparte_1
provvedendo sulla domanda proposta dalle stesse parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
preso atto della richiesta di rigetto della domanda congiunta , con riguardo al procedimento di scioglimento del matrimonio,
- Dichiara l'estinzione del giudizio;
- Spese compensate tra le parti .
Piacenza, 17.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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