TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/10/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6398/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, nella persona del giudice, dott.ssa OR MA ST,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 ottobre 2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1966, rappresentato e difeso dell'avv. LINETTI ANTONELLO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore
contro
(C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._2
08/03/1961, rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI SERGIO GIACOMO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni:
per “In principalità, previe le declaratorie del caso, procedersi alla ricostruzione Parte_1 dell'asse ereditario di entrambi i genitori e , previo accertamento CP_2 Controparte_3 dell'illecito trasferimento delle somme dal conto cointestato tra i genitori al solo conto materno, con conseguente obbligo restitutorio, previo accertamento della nullità dei trasferimenti ove integranti
1 donazioni prive di forma o comunque con obbligo di rendiconto e collazione per imputazione in capo alla convenuta, in ipotesi di validità degli atti di trasferimento e, conseguentemente, determinazione della quota spettante all'attore in entrambe le successioni, quale erede legittimo e legittimario, al netto delle somme percepite, così come indicato nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e ulteriormente precisato nelle memorie ex art. 171-ter C.p.c., in particolare nella n. 1 del
18.01.2024; con conseguente condanna della sorella a pagare la differenza spettante CP_1 all'attore, nella misura che verrà accertata dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'apertura delle successioni al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze, anche di procedura di mediazione.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di interrogatorio formale della convenuta e la prova per testi sulle seguenti circostanze, senza inversione dell'onere e fatto salvo il principio della non contestazione:
1) Vero che il signor era affetto da demenza senile e venne chiesta la nomina di un CP_2 amministratore di sostegno il 14.03.2018 (doc. 2 e doc. 3).
2) Vero che in data 8.3.2108 e 28.3.2018, i risparmi dei genitori per €. 35.000,00, depositati sul conto corrente cointestato n. 100/322168 di , vennero trasferiti mediante due giroconti su altro Parte_2 conto corrente e di deposito, della banca ES SA PA, intestato esclusivamente alla madre
n. 1000/2292 (doc. 5). Controparte_3
3) Vero che dal conto corrente n. 100/322168 di sono stati tratti assegni in favore di Parte_2 [...]
per €. 52.369,77 (doc. 4), tutti firmati da e che sul conto aperto dalla madre CP_1 Controparte_3
e a lei sola intestato n. 1000/2292 della banca ES SA PA (doc. 5) sono stati girati i rimborsi delle quote dal deposito cointestato amministrato n. 3100/2525377 di AN ES per €. 123.218,80.
4) Vero che risultano i bonifici eseguiti dai genitori in favore della FI per la CP_1 ristrutturazione della casa e per l'acquisto di una vettura Fiat 500, per €. 49.650,00, con valuta tratta dal medesimo conto cointestato (doc. 6).
5) Vero che dal conto corrente n. 1000/2292 intestato a è stato effettuato un bonifico Controparte_3 di €. 550,00 in data 5.08.2019 in favore di con causale “RATA MUTUO” (doc. 13). CP_1
6) Vero che dal conto corrente n. 1000/8679 intestato a sono stati effettuati bonifici Controparte_3 in favore di , rispettivamente di €. 500,00 in data 3.05.2021, di €. 457,50 in data CP_1
07.09.2021, di €. 5.500,00 in data 17.01.2022 e di €. 4.684,00 in data 02.06.2022 (doc. 14).
7) Vero che la convenuta ha effettuato prelevamenti bancomat per il complessivo importo di €.
80.530,00 dal conto corrente n. 1000/8679 di AN ES intestato a , dal Controparte_3
07.07.2021 al 03.06.2022 (doc. 15, doc.15bis),
8) Vero che svolge la funzione di vigile urbano presso il Comune di Calcinate. CP_1
2 9) Vero che, essendo madre e FI prima vicine di casa confinanti, fino alla vendita del 10.02.2022 e poi conviventi sotto lo stesso tetto, la convenuta aveva la disponibilità materiale della tessera bancomat della de cuius.
10) Vero che la sig.ra conviveva con la convenuta, non usciva mai da casa, per le Controparte_3 sue condizioni di salute e non aveva da sostenere spese in contanti.
Si indicano come testi i signori: Dr. , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Testimone_4
Sui capitoli n. 2) e n. 3) può in alternativa essere disposto ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c. alla banca ES SA PA, incorporante delle distinte di bonifico e delle disposizioni Parte_2 impartite di girare i rimborsi delle quote dal deposito cointestato amministrato n. 3100/2525377 sul conto intestato alla madre n. 1000/2292”;
per : “piaccia all'ill.ma autorità giudiziaria adìta, contrariis rejectis, così giudicare: CP_1 in via istruttoria
- disporre consulenza tecnica d'ufficio ai fini:
I) dell'identificazione e dell'inerenza all'immobile delle migliorie di cui ai docc. 03, 03_1, 03_2 (di cui parte risultante altresì dagli avv. docc.
4 -per euro 52.369,77-, 6 -per euro 27.500,00- e 14 -per euro 11.141,50-) e del relativo, conseguente aumento di valore acquisito, alla data di apertura della successione, all'immobile sito in RE EA al civico 7 di via Grandi (cass. 2621/1974 e
5982/1979) determinando altresì il valore di queste ultime agli effetti dell'art. 748 c.c. (essendo invece irrilevante la “congruità di quei costi” di cui all'avversa memoria, v. cass. 5982/1979 cit. in comparsa, pag. X) e, comunque,
II) dell'identificazione del valore di quelle che, tra le predette spese di cui ai documenti indicati al precedente n. I), dovessero essere qualificate come spese straordinarie di conservazione ai fini di cui all'art. 748, co. II, c.c. nonché, nel denegato caso in cui fosse ritenuta raggiunta la prova della causa liberale delle attribuzioni prospettate ex adverso, CTU contabile ai fini della determinazione dell'esatta entità:
III) degli assi dei comuni autori delle parti all'apertura delle rispettive successioni e
IV) del valore, all'apertura delle rispettive successioni, dell'autovettura tg. FF729TT di cui in narrativa agli effetti di cui all'art. 750 c.c.;
- con riferimento alle deduzioni sub nn. 3) e 4) di narrativa della comparsa di costituzione e risposta, senza alcuna inversione dell'onere della prova e dunque soltanto per il denegato caso in cui sia ritenuta raggiunta ex adverso la prova del carattere liberale delle dedotte attribuzioni patrimoniali, a
3 confutazione di tali specifiche e plurime circostanze si chiede sian sentiti i seguenti testi sui rispettivi capitoli che seguono, espunti eventuali giudizi, tutti premessa la locuzione “vero che:
α) (c.f. ), residente in [...]del castello (BG), lavoratore Testimone_5 CodiceFiscale_3 autonomo, sui seguenti capitoli
1) “nella primavera dell'anno 2014 ho eseguito a titolo di cortesia il riposizionamento di due o tre prese e interruttori dell'impianto elettrico nei locali al piano terreno dell'immobile di proprietà della convenuta, sito in RE EA al civico 7 di via Grandi”;
2) “nell'occasione di cui al capitolo precedente la proprietaria mi disse che la finalità della modifica era quella di consentire l'allocazione di un letto matrimoniale preservando l'agevole accesso a prese
e interruttori da parte degli anziani genitori, destinati a occupare il locale”;
β) , nato a [...] il [...], residente in [...] al civico 40 Testimone_6 di via Settembrini, sui seguenti capitoli
3) “nell'anno 2016 la madre della convenuta le chiese di acquistare l'autovettura marca CP_1
Fiat mod. 500X, in luogo del mod. 500, inizialmente prescelto dalla convenuta stessa, la quale diceva di preferirlo per le minori dimensioni”;
4) “nell'occasione di cui al capitolo che precede la madre chiese alla convenuta di CP_1 acquistare il modello ivi indicato in ragione della maggior capienza e fruibilità da parte sua e del padre, all'epoca già affetto da patologie limitanti della mobilità”; con riferimento alle avverse deduzioni istruttorie, per il denegato caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi mediante i testi propri, come indicati sopra e di seguito, a prova contraria sui seguenti capitoli avversi:
- capitolo 9),
- capitolo 10), nonché mediante il seguente teste:
γ) già addetto alla filiale di RE EA (BG), Testimone_7 Controparte_4 sui seguenti capitoli
5) “in costanza di rapporto di conto corrente, fino al mio trasferimento, avvenuto nell'aprile 2022, la titolare frequentava personalmente la filiale di sita in Controparte_3 Controparte_4
RE EA, cui all'epoca ero addetto”;
6) “in occasione degli accessi alla filiale cui al capitolo che precede, ho visto recarsi Controparte_3 allo sportello ATM bancomat posto al piano terreno della detta filiale e sottostante rispetto a quello del mio ufficio”;
7) “in occasione degli accessi alla detta filiale e allo sportello ATM di cui ai capitoli che precedono, era sola”; Controparte_3
4 nel merito
- accertare e dichiarare in 1/3 la quota dell'asse ereditario paterno devoluta all'attore per eredità legittima;
- accertare e dichiarare in 1/3 la quota dell'asse ereditario materno devoluta all'attore per successione necessaria;
- accertare e dichiarare in euro 102.630,43 o nella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, l'ammontare dei miglioramenti apportati all'immobile sito in
RE EA via Grandi 7;
- accertare e dichiarare in euro 7.400,00 o nella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, il valore all'apertura delle rispettive successioni, dell'autoveicolo marca Fiat mod. 500X, tg. FF729TT;
- accertare e dichiarare in euro 47.894,92 o nel diverso importo che risulti per dovuto in corso di causa o di giustizia, il controvalore della quota di 1/3 facente capo all'attore, in relazione all'asse ereditario paterno come ricostruito in esito a riunione fittizia ex art. 556 c.c., della donazione indiretta,
a opera dell'autore, della quota di 1/2 del diritto di piena proprietà sull'immobile di RE
EA (BG) via Grandi 7;
- accertare e dichiarare in euro 1.900,00 o nel diverso importo che risulti per dovuto in corso di causa
o di giustizia il controcredito della convenuta per anticipazione delle spese funerarie materne;
- dichiarare la compensazione giudiziale di tale ultimo credito con quelli eventualmente accertati in capo all'attore, deducendone l'ammontare dall'eventuale condanna di pagamento a carico della convenuta;
- rigettare le restanti domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, comunque, con vittoria di spese e onorari di patrocinio maggiorati nella misura del 30% ex art. 4, co.
1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, atteso che gli atti sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre spese generali, cpa e iva se e come dovuta”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio per sentir Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In principalità, previe le declaratorie del caso, procedersi alla ricostruzione dell'asse ereditario di entrambi i genitori e , previo CP_2 Controparte_3 accertamento dell'illecito trasferimento delle somme dal conto cointestato tra i genitori al solo conto materno, con conseguente obbligo restitutorio, previo accertamento della nullità dei trasferimenti ove integranti donazioni prive di forma o comunque con obbligo di rendiconto e collazione per imputazione in capo alla convenuta, in ipotesi di validità degli atti di trasferimento e,
5 conseguentemente, determinazione della quota spettante all'attore in entrambe le successioni, quale erede legittimo e legittimario, al netto delle somme percepite, così come indicato nella narrativa del presente atto e con conseguente condanna della sorella a pagare la differenza spettante CP_1 all'attore, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'apertura delle successioni al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze, anche di procedura di mediazione”.
A fondamento delle domande formulate con l'atto di citazione, esponeva: Parte_1
- che e erano eredi di deceduto in RE EA Parte_1 CP_1 CP_2
il 3 gennaio 2022, e di deceduta in RE EA il 6 giugno 2022; Controparte_3
- che non lasciava testamento e pertanto si apriva la successione legittima;
CP_2
- che disponeva dell'eredità mediante testamento olografo con il quale Controparte_3
lasciava i propri beni agli eredi legittimi, destinando a la quota disponibile;
CP_1
- che, quanto alla successione paterna, era affetto da demenza senile e il 14 marzo CP_2
2018 veniva presentata istanza per la nomina di un amministratore di sostegno;
- che dal conto corrente cointestato n. 100/322168 presso risultavano assegni in Parte_2
favore di per euro 52.369,77; CP_1
- che dal conto corrente cointestato n. 100/322168 presso risultavano altresì giroconti Parte_2
per euro 35.000,00 sul conto intestato unicamente a Controparte_3
- che sul conto corrente intestato alla sola venivano altresì girati i rimborsi Controparte_3
delle quote del deposito cointestato amministrato n. 3100/2525377 di AN ES per euro
123.218,89;
- che dal conto corrente cointestato n. 100/322168 presso risultavano poi bonifici Parte_2 eseguiti dai genitori in favore di per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto CP_1 dell'autovettura Fiat 500, per euro 49.650,00;
- che trattandosi di somme giacenti su conti correnti e conti di deposito cointestati tra CP_2
e si presumeva che appartenessero ad entrambi i genitori in misura
[...] Controparte_3 del 50% ciascuno, entrando pertanto per metà nell'asse ereditario paterno e per l'altra metà nell'asse ereditario materno;
- che i prelevamenti fatti con giroconto da integravano un atto illecito, in Controparte_3 quanto il padre, incapace di intendere e di volere in ragione della nomina dell'amministratore di sostegno, non poteva essere consenziente;
- che il padre realizzava una donazione indiretta in favore di con riguardo CP_1 all'immobile sito in RE EA, Via Grandi n. 7, per la quota di 1/2;
6 - che, essendosi aperta la successione ab intestato per il padre, l'eredità del medesimo andava devoluta in tre parti uguali tra e Controparte_3 Parte_1 CP_1
- che e vendevano l'abitazione ereditata dai genitori per il prezzo Parte_1 CP_1
complessivo di euro 370.000,00, che veniva suddiviso in via provvisoria riconoscendo 11/18 in favore di e 7/11 in favore di CP_1 Parte_1
- che, quanto alla successione materna, considerata la premorienza di la quota di CP_2
avrebbe dovuto essere suddivisa tra e per CP_2 Parte_1 CP_1
rappresentazione o per accrescimento, in parti uguali;
- che, al momento del decesso di i depositi bancari risultavano praticamente Controparte_3
azzerati e che il relictum risultava sostanzialmente composto dall'abitazione in proprietà, considerato che, comunque, ereditava dal marito la quota di 1/3; Controparte_3
- che venivano in considerazione i giroconti per euro 35.000,00 mediante bonifici dal conto cointestato tra e sul conto corrente intestato unicamente a CP_2 Controparte_3 quest'ultima;
- che venivano altresì in considerazione i rimborsi delle quote dal deposito cointestato amministrato n. 3100/2525377 di AN ES per euro 123.218,80;
- che venivano in considerazione il 50% degli assegni tratti sul conto corrente n. 100/322168 in favore di per euro 26.184,89, nonché il 50% dei bonifici eseguiti Parte_2 CP_1
dai genitori in favore di per euro 24.825,00; CP_1
- che, dal conto corrente n. 1000/2292, intestato a risultava il bonifico di euro Controparte_3
550,00 del 5 agosto 2019 in favore di con la causale “RATA MUTUO”, che CP_1
integrava gli estremi della donazione di modico valore da imputare alla quota di CP_1
- che, dal conto corrente n. 1000/8679, intestato a risultavano bonifici in Controparte_3
favore di di euro 500,00 il 3 maggio 2021, di euro 457,50 il 7 settembre 2021, di CP_1
euro 5.500,00 in data 17 gennaio 2022 e di euro 4.684,00 il 2 giugno 2022, per l'importo complessivo di euro 11.141,50, che integravano gli estremi di una donazione, nulla per difetto di forma;
- che risultavano prelievi bancomat per il complessivo importo di euro 80.530,00 dal conto corrente n. 1000/8679 AN ES intestato a dalla data del 7 luglio 2021 Controparte_3
sino alla data del 3 giugno 2022, in prossimità del decesso, quando non era Controparte_3
più in grado di muoversi, sovente in sportelli siti nelle vicinanze del luogo di lavoro di CP_1
[...]
7 - che e fino alla data del 10 febbraio 2022 erano vicine di casa Controparte_3 CP_1
confinanti e poi conviventi sotto lo stesso tetto, dovendosi presumere che avesse la CP_5
materiale disponibilità della tessera bancomat, svuotando essa stessa il conto corrente materno;
- che qualora fossa dimostrato che i già menzionati prelevamenti venivano effettuati da CP_1
su autorizzazione della madre, si tratterebbe, in ogni caso, di donazioni nulle per difetto
[...]
di forma, ovvero sottoposte a collazione;
- che al momento del decesso di esistevano polizze assicurative per euro Controparte_3
62.793,71, incassate da che integravano gli estremi di un atto di donazione CP_1
indiretta.
Si costituiva in giudizio la quale domandava il rigetto delle domande formulate CP_1 dall'attore.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 7 marzo 2024, il Giudice istruttore non ammetteva le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa all'udienza del 13 giugno 2024.
All'udienza del 13 giugno 2024, i difensori delle parti dichiaravano di concordare che il valore di mercato di riferimento dell'immobile sito in RE EA, Via Grandi n. 7 era quello di cui all'atto di vendita del 10.02.2022, pari a euro 390.000,00. Con riservata ordinanza del 17 giugno 2024, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25 febbraio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusionali, udienza che, con decreto del 17 febbraio
2025, veniva differita al 10 settembre 2025. Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 ottobre
2025, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione.
Il testamento olografo di Persona_1 ha dichiarato nell'atto di citazione di agire in qualità di erede legittimo e di legittimario
[...]
pretermesso in virtù delle donazioni eseguite in vita da entrambi i genitori in favore della sorella formulando pertanto domanda di divisione dell'asse ereditario di entrambi i genitori, CP_1
per successione legittima quanto al padre e per successione testamentaria quanto alla madre, richiamando a tal fine la disciplina della collazione, e ha domandato la condanna di al CP_1 pagamento della differenza spettante all'attore, oltre alla rivalutazione e agli interessi dall'apertura della successione sino al saldo effettivo.
Con riguardo all'unico bene immobile facente parte del patrimonio relitto di entrambi i genitori, ovverossia il compendio immobiliare sito in RE EA, composto dall'appartamento di civile abitazione posto al piano terra, censito al foglio 13, mappale 4206, subalterno 2, Via Achille Grandi n.
9-11, e dall'autorimessa posta al piano seminterrato, pertinenziale, censita al foglio 13, mappale 4206,
8 subalterno 4, Via Achille Grandi n. 9-11, è un fatto pacifico che il predetto immobile sia stato venduto da e in data 7 settembre 2022, per il prezzo di euro 370.000,00, ripartendo Parte_1 CP_1
il prezzo di vendita in misura di 11/18 in favore di e in misura di 7/18 in favore di CP_1 Pt_1
(v. doc. 12, attore).
[...]
A tal riguardo, l'attore ha osservato che la predetta ripartizione nelle quote di 11/18 e di 7/18 sarebbe meramente provvisoria, richiamando a tal fine l'atto di accettazione dell'eredità, contente la “riserva
a proprio favore di qualsivoglia di ritto o azione (di accertamento e/o esecutiva) in relazione alle norme in materia di diritti dei legittimari, quota di riserva, violazione e reintegrazione della stessa, con espresso riferimento ad ogni diritto di azione di riduzione comunque spettante allo stesso in relazione alle suddette eredità di e ” (v. doc. 11, attore). CP_2 Controparte_3 Pt_1 ha pertanto rilevato che l'esatta determinazione delle quote di proprietà del predetto immobile
[...] dipende dall'interpretazione del testamento olografo di deducendo pertanto di avere Controparte_3
diritto al conguaglio.
Nel quadro descritto, ha ritenuto che il testamento olografo di Parte_1 Controparte_3 dovrebbe essere interpretato nel senso che l'intenzione della de cuius fosse quella di lasciare 1/4 del proprio patrimonio a ciascun erede, riservando l'ultimo 1/4 a osservando che, qualora CP_1
la de cuius avesse inteso lasciare alla FI una quota disponibile di maggiore entità, la stessa avrebbe dovuto specificare che, in caso di premorienza del marito, la disponibile da riservare a CP_1
sarebbe stata di 1/3. Pertanto, ha sostenuto che, non avendo la de cuius disposto nulla al Parte_1
riguardo, la quota ereditaria riservata nel testamento a andrebbe suddivisa tra i figli in parti CP_2
uguali per rappresentazione, nonché per accrescimento. ha invece rilevato che, nel caso di specie, non potrebbero trovare applicazione né CP_1
l'istituto della rappresentazione di cui all'art. 467 c.c., né l'accrescimento di cui all'art. 674 c.c., con la conseguenza che la disposizione testamentaria in favore di dovrebbe ritenersi tamquam CP_2
non esset. Secondo avrebbe quindi diritto, rispetto alla successione CP_1 Parte_1
materna, unicamente alla quota di riserva pari a 1/3, mentre avrebbe diritto alla quota di CP_1 riserva, oltre alla quota disponibile determinata ai sensi dell'art. 537, comma secondo, c.c.
Ciò premesso, prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dall'attore in relazione sia alla successione paterna, che alla successione materna, occorre chiarire la portata interpretativa del testamento olografo di atteso che da tale interpretazione dipende la determinazione Controparte_3
delle quote dei figli rispetto ai beni che appartenevano ad entrambi i defunti.
Orbene, in data 17 settembre 2020, redigeva testamento olografo (v. doc. 1, attore), Controparte_3 dal seguente tenore “oggi 17-09-2020 in RE BL io nata a [...]
9 Spinone dei Castelli il 22-01-1939.
Nel pieno possesso delle mie facoltà, revocando ogni mia disposizione precedente, dispongo così delle mie ultime volontà. lascio tutti i miei beni mobili ed
Immobili ai miei eredi legittimi, mio marito , e i miei figli CP_2
e CP_1 Parte_1
lascio la quota disponibile a mia FI CP_6
Ringraziandola per le cure prestate con dedizione e amore
”. Controparte_3
Con riguardo all'interpretazione degli atti di ultima volontà, sovviene il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'articolo 1362 del Cc, va individuata con riferimento - in primis - ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale del documento. Ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita. Svolta una tale verifica, il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale solo quando sia evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che i termini siano stati adoperati in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius” (v. Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.797). Di conseguenza, la disposizione testamentaria deve essere interpretata secondo il criterio generale dell'art. 1362 c.c., privilegiando l'accertamento della reale volontà della testatrice e il principio di conservazione del testamento, ricostruendo il significato pratico delle espressioni utilizzate tenendo conto dell'intero contesto della scheda e della funzione concreta delle clausole in essa contenute.
10 Nel caso in esame, dopo aver disposto “lascio tutti i miei beni mobili e immobili ai Controparte_3 miei eredi legittimi, mio marito e i miei figli e ”, ha aggiunto CP_2 CP_1 Parte_1
“lascio la quota disponibile a mia FI . La prima disposizione integra una chiamata a CP_1 titolo universale, attenendo all'universalità dei beni mobili e immobili, mentre la seconda attribuisce espressamente la porzione disponibile alla FI , evidenziando, in talo modo, la volontà della CP_1 de cuius di favorire nella ripartizione dell'eredità. CP_1
Ora, come si è visto, all'apertura della successione di il coniuge, era Controparte_3 CP_2
già deceduto, occorrendo pertanto chiarire quale fosse la volontà di in merito alle Controparte_3
sorti della quota di riserva del coniuge, e cioè se tale quota deve essere ripartita in parti uguali tra i figli, o se invece è destinata a incrementare la quota disponibile, spettante a CP_1
In primo luogo, si osserva che, nel testamento, manca qualsivoglia riferimento all'istituto della sostituzione ordinaria disciplinato dall'art. 688 c.c., secondo cui “il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità”. In mancanza della sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c., deve ritenersi che la delazione in favore di CP_2
venga meno, non potendo configurarsi la trasmissione della chiamata ai suoi eredi. Il Codice civile consente, invero, al testatore di indicare un sostituto per il caso in cui l'istituito “non possa o non voglia accettare”, ma tale previsione non risulta dalla scheda testamentaria in parola.
Esclusa quindi l'operatività dell'art. 688 c.c., occorre verificare se l'istituto della rappresentazione di cui all'art. 467 c.c. invocato dall'attore possa trovare applicazione nel caso di specie.
Atteso che l'art. 467 c.c. dispone “[I]. La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
[II]. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale”, e il successivo art. 468 c.c. precisa che “[I]. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
[II]. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa”, deve escludersi che l'istituto in parola possa trovare applicazione nel caso di specie. Si tratta, invero, di un istituto di carattere tassativo che ammette unicamente il subentro dei discendenti dei figli ovvero dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius, e non anche dei discendenti del coniuge.
L'estensione analogica della disposizione ai discendenti del coniuge è esclusa sia dal dato testuale, sia dall'elaborazione giurisprudenziale, secondo cui “L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli art. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo
11 il risultato d'una scelta operata discrezionalmente dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto, ma il coniuge di questi” (v. Cassazione civile sez. II, 05/04/2012, n.5508).
A questo punto, occorre verificare se, venuta meno la chiamata del coniuge, in mancanza di una clausola di sostituzione ordinaria ai sensi dell'art. 688 c.c., non potendo operare l'istituto della rappresentazione di cui all'art. 467 c.c. per le ragioni anzidette, la quota di debba CP_2
accrescersi agli altri coeredi ai sensi dell'art. 674 c.c., in base al quale l'accrescimento opera quando più eredi siano istituiti nel medesimo testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, e uno di essi non possa o non voglia accettare. Non è peraltro superfluo evidenziare come lo stesso art. 674 c.c. precisi che l'accrescimento “non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore”, trattandosi, dunque, di una regola suppletiva, destinata a cedere di fronte a disposizioni che manifestino una diversa volontà del testatore.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, la seconda proposizione della scheda (“lascio la quota disponibile a mia FI ”) esprime una volontà diversa rispetto allo schema legale CP_1 dell'accrescimento, potendosi presumere che la testatrice abbia voluto vincolare la destinazione dell'intera porzione disponibile a anche nell'ipotesi in cui una delle altre chiamate CP_1
venisse meno. Tale conclusione emerge dal tenore testuale del testamento.
Ciò in quanto, avendo dichiarato espressamente di lasciare la quota disponibile a CP_1 ha manifestato l'intenzione di favorire la FI nella successione rispetto agli altri Controparte_3
eredi, non potendosi pertanto ritenere che la testatrice intendesse beneficiare il coniuge e i due figli in parti uguali. Ne consegue che deve ritenersi assente, nel caso di specie, il requisito dell'accrescimento rappresentato dalla chiamata di più soggetti in quote identiche (cosiddetta coniunctio re), pur essendo presente l'altro requisito dell'accrescimento rappresentato dall'istituzione in uno stesso testamento
(cosiddetta coniunctio verbis). In mancanza della coniunctio re, non si ravvisa, nel caso concreto, la ratio dell'istituto dell'accrescimento, che si fonda sulla presunta volontà del testatore in virtù del ragionamento che segue: se il testatore ha chiamato più soggetti in quote identiche, allora si potrebbe presumere che l'intenzione del testatore fosse quella di beneficiare tutte le persone indicate nel testamento in modo uguale. Se questa è la ratio dell'accrescimento, viene da sé che laddove, come nel caso di specie, manchi la chiamata di più soggetti in parti uguali, l'operatività dell'accrescimento resta preclusa. In altri termini, la scelta di di devolvere l'intera quota disponibile a Controparte_3 CP_1 esclude il requisito dell'istituzione in parti uguali (coniunctio re): e
[...] CP_2 Parte_1
sono stato chiamati soltanto nella quota di riserva, mentre è destinataria sia della quota CP_1
di riserva, sia della disponibile. Si tratta, dunque, di tre quote non identiche, per cui la ratio dell'accrescimento non trova applicazione: mancano cioè gli elementi per presumere che la testatrice
12 volesse beneficiare i chiamati in misura uguale, proprio perchè è stata la testatrice stessa a differenziare le attribuzioni.
Dovendosi pertanto escludere, per tutte le ragioni sopra esposte, l'operatività dell'accrescimento, la chiamata testamentaria in favore di deve ritenersi caducata. Considerata quindi tamquam CP_2 non esset l'istituzione di e ferma la devoluzione dell'intera quota disponibile a CP_2 CP_1
deve ritenersi destinatario della sola quota di riserva.
[...] Parte_1
Orbene, in assenza della successione del coniuge, viene in rilievo il disposto dell'art. 537 c.c., che riserva ai figli 2/3 dell'asse, da dividersi in parti uguali tra loro;
pertanto, in tale eventualità, la quota disponibile è pari a 1/3. In questa prospettiva, la quota spettante a sulla successione Parte_1
materna è pari a 1/3 a tiolo di riserva (ovverosia, 2/3 da dividere in parti uguali tra i due figli), mentre la quota di eredità spettante a è pari a 2/3 (di cui 1/3 a titolo di quota di riserva e un 1/3 CP_1
a titolo di quota disponibile).
Chiarite le quote spettanti a e sulla successione materna, ed essendo Parte_1 CP_1
pacifico che, rispetto alla successione paterna, il coniuge e i figli sono succediti in parti uguali tra loro
(per 1/3 ciascuno), deve ritenersi che, a seguito dell'apertura della successione di Controparte_3
e siano succeduti nei beni che appartenevano ad entrambi i genitori nelle Parte_1 CP_1
quote, rispettivamente, di 7/18 e di 11/18.
L'asse ereditario di CP_2
Con riguardo alla successione paterna, ha dedotto che l'asse paterno, dovrebbe essere Parte_1
ricostruito tenendo conto:
- della quota di 1/2 dei giroconti pari all'importo complessivo di euro 35.000,00 tratti dal conto corrente cointestato tra e n. 100/322168, acceso presso CP_2 Controparte_3 [...]
al conto corrente intestato alla sola (v. doc. 5, attore); Pt_2 Controparte_3
- della quota di 1/2 dei rimborsi delle quote del deposito cointestato amministrato n.
3100/2525377 di AN ES per l'importo complessivo di euro 123.218,89, tratti dal conto corrente cointestato tra e n. 100/322168, acceso presso CP_2 Controparte_3 [...]
al conto corrente intestato alla sola (v. doc. 5, attore); Pt_2 Controparte_3
- della quota di 1/2 degli assegni tratti, parimenti, sul conto corrente cointestato tra CP_2
e n. 100/322168, acceso presso e intestati a per Controparte_3 Parte_2 CP_1
l'importo complessivo di euro 52.369,77 (v. doc. 4, attore);
- della quota 1/2 dei bonifici, tratti sul conto corrente cointestato tra e CP_2 CP_3
n. 100/322168, acceso presso eseguiti dai genitori in favore di
[...] Parte_2 CP_1
13 per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500, per l'importo CP_1
complessivo di euro 49.650,00 (v. doc. 6, attore);
- della quota di 1/2 del diritto di proprietà sull'immobile ad uso abitativo sito in RE
EA, Via Grandi n. 7, oggetto di donazione indiretta a mediante la CP_1
sottoscrizione di contratto in favore di terzi (v. doc. 8-9, attore), che ha venduto CP_1
a propria volta in data 10 febbraio 2022 al prezzo di euro 390.000,00 (v. doc. 10, attore).
Per quanto riguarda i giroconti e i rimborsi tratti sul conto corrente cointestato in favore del conto corrente intestato a per l'ammontare, rispettivamente, di euro 35.000,00 e di euro Controparte_3
123.218,89, nell'atto di citazione, ha dedotto che integrerebbero degli atti illeciti, Parte_1
compiuti dalla madre in assenza del necessario consenso del padre, poiché questi non poteva essere consenziente, essendo egli incapace di intendere e di volere in ragione dell'apertura della procedura di amministrazione di sostegno.
A sostegno della tesi dell'illiceità, ha prodotto il ricorso per la nomina di amministratore Parte_1
di sostegno presentato da in data 14 marzo 2018 (v. doc. 2, attore), la relazione Controparte_3 iniziale redatta dall'Amministratore di sostegno, dalla quale emergeva che “Il Sig. Controparte_7
vive con la moglie, comproprietaria in villetta singola con giardino, che lo accudisce supportata CP_1
dalla FI abitante in una casa attigua. -Salute: discreta. – Chiuso C/C cointestato e aperto C7c nominale. Allegati: dati catastali – Pensioni Inps – prospetti C/C cointestato e nominale” (v. doc. 3, attore), nonché la memoria di intervento in favore di nel procedimento di nomina di Parte_1
amministratore di sostegno del 6 giugno 2018 (v. doc. 7, attore). Dalla disamina dei documenti indicati non si desume la sussistenza di alcuna condizione di incapacità di intendere e di volere di CP_2
né sono stati ammessi i capitoli di prova orale formulati sul punto, per il fatto che sarebbero stati del tutto insufficienti, in mancanza di idonea documentazione medica sul punto (“1) Vero che il signor era affetto da demenza senile e venne chiesta la nomina di un amministratore di sostegno CP_2 il 14.03.2018”, v. seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., attore). Ne consegue che l'asserita condizione di incapacità di intendere e di volere di al tempo in cui i versamenti e i rimborsi in CP_2
questione furono eseguiti è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, tenuto peraltro conto che l'amministrazione di sostegno non presuppone, per definizione, che l'interessato versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, ma unicamente che la persona si trovi nell'impossibilità, anche soltanto temporanea o parziale, di provvedere ai propri interessi, non potendosi pertanto ritenere che non fosse nelle condizioni di esprimere un valido consenso CP_2
solo perchè fu depositato ricorso per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno (v.
Cassazione civile sez. I, 04/11/2022, n.32542). Su queste basi, deve escludersi l'illiceità delle operazioni contestate di cui al doc. 5 depositato dall'attore.
14 Quanto allo scopo di tali operazioni, l'attore ne ha dedotto, peraltro, soltanto in forma dubitativa, la causa liberale, non fornendo alcun elemento indiziario dello spirito di liberalità, né formulando alcun capitolo di prova orale sul punto. Deve pertanto ritenersi che le operazioni in questione siano state eseguite con il consenso di entrambi i coniugi e per finalità lecite, non essendo emerso alcun elemento idoneo a dimostrare il contrario.
Con riguardo alla domanda relativa agli assegni per la somma di euro 52.369,77, tratti sul conto corrente n. 100/322168, cointestato tra e e intestati per la maggiore CP_2 Controparte_3 parte a (due assegni, per l'importo di euro 1.517,00, risultano, invece, essere intestati a CP_1
v. doc. 4, attore), ha domandato di dichiarane la nullità ex art. Controparte_8 Parte_1
782 c.c., trattandosi di donazioni dirette prive della forma solenne prescritta dalla legge ai fini della validità. ha osservato che gli assegni in questione non sarebbero sorretti dall'intento CP_1
liberale, in quanto troverebbero causa nei rapporti intercorrenti tra i genitori e la FI, tra cui l'iniziativa assunta dai genitori, sostenendone anche i relativi costi, per la ristrutturazione dell'abitazione di al fine di accoglierli nel medesimo immobile. ha dedotto, CP_1 CP_1 altresì, che l'assenza della causa liberale emergerebbe dall'ammontare dei singoli assegni.
La tesi sostenuta dalla convenuta è rimasta priva di riscontro probatorio, per il fatto che, in nessuno degli assegni indicati, è presente un riferimento a lavori di ristrutturazione, né i capitoli di prova orale formulati attenevano specificamente alla causale degli assegni.
Ora, non avendo la convenuta contestato di aver ricevuto i predetti assegni alla stessa intestati, ed essendosi, invece, limitata a sostenere genericamente che la causa non liberale emergerebbe dall'esiguo importo di ciascun assegno, nonché dalla relazione assistenziale intercorrente con i genitori, tanto che gli stessi si sarebbero fatti carico dei costi di ristrutturazione dell'abitazione della FI, nella prospettiva di trovarvi accoglienza, deve ritenersi che gli assegni in parola fossero retti dalla causa liberale, potendosi presumere, in ragione del rapporto famigliare sussistente tra la firmataria degli assegni e la beneficiaria, della relazione di assistenza e di cura ammessa dalla stessa convenuta,
e dell'assenza di prova dell'asserita correlazione tra gli assegni e i lavori di ristrutturazione, lo spirito di liberalità, e cioè che (unica firmataria degli assegni) intendesse realizzare un Controparte_3
arricchimento unilaterale di correlato ad un proprio impoverimento, in segno di CP_1 riconoscenza, stante l'“assenza di un apprezzabile interesse economico o comunque giuridicamente rilevante ai fini della diversa qualificazione della fattispecie semplicemente come gratuita e non già liberale” (v. Tribunale Grosseto, 22/02/2020, n.197). Peraltro, quand'anche fosse dimostrata l'asserita correlazione tra gli assegni e i lavori di ristrutturazione dell'abitazione di tale finalità CP_1 non sarebbe incompatibile con l'intento liberale, in quanto si tratterebbe, comunque, di un'elargizione della madre in favore della FI che comproverebbe la relazione assistenziale e, quindi, in definitiva,
15 la causa di riconoscenza o di speciale remunerazione di cui all'art. 770 c.c. tenuto peraltro conto che
“Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal EN (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto” (v. Cassazione civile sez. III, 27/05/2024, n.14788).
Venendo ora ai due assegni indicati nella prima pagina del doc. 4 prodotto dall'attore, rispettivamente dell'11 ottobre 2016, per euro 500,00, e del 28 ottobre 2016, per euro 1.017,00, entrambi intestati a la convenuta ha riconosciuto che si tratta di pagamenti relativi a quote del Controparte_8 prezzo dell'autovettura FIAT 500X, intestata a e utilizzata dalla medesima per esigenze CP_1
di servizio. Senza ripetere le considerazioni che saranno svolte in relazione al bonifico del 19 ottobre
2016, anch'esso disposto in favore di è sufficiente osservare che, avendo la Controparte_8 convenuta ammesso che tali somme furono impiegate dalla madre per l'acquisto dell'autovettura poi intestata alla FI, deve ritenersi che essa stessa, di fatto, abbia riconosciuto l'intento liberale che sorreggeva l'operazione. Ne consegue che i suddetti pagamenti, unitamente al bonifico del 19 ottobre
2016 (su cui v. infra), integrano una donazione indiretta avente ad oggetto l'autovettura acquistata in favore della convenuta, con conseguente obbligo di collazione.
Deve quindi essere dichiarata la nullità delle donazioni dirette (che complessivamente considerate non potrebbero comunque considerarsi neppure di modico valore) realizzate da Controparte_3
mediante gli assegni intestati alla convenuta, tratti sul conto corrente cointestato con CP_2 rispetto al quale opera pacificamente la presunzione di cui all'art. 1298 c.c., per l'importo complessivo di euro 50.852,77. Stante la declaratoria di nullità, è tenuta a restituire alla massa CP_1 ereditaria di l'importo di euro 25.426,385, oltre agli interessi al tasso legale dal dì CP_2 dell'apertura della successione sino al saldo effettivo. ha poi domandato di imputare all'asse ereditario paterno la metà dei bonifici, tratti sul Parte_1
conto corrente n. 100/322168 cointestato tra e acceso presso CP_2 Controparte_3 [...]
eseguiti dai genitori in favore di per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto Pt_2 CP_1 dell'autovettura Fiat 500, per l'importo complessivo di euro 49.650,00, sostenendo che anche tali versamenti rappresenterebbero delle donazioni dirette nulle per mancanza di forma (v. doc. 6, attore).
Per quanto riguarda il bonifico di euro 27.500,00 del 12 luglio 2013, avente la causale “BONIFICO
PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASA”, ha dedotto che si tratterebbe di un CP_1
versamento privo della causa liberale e che troverebbe la propria ragione giustificativa nei rapporti patrimoniali in essere tra i genitori e la FI in relazione all'iniziativa assunta da e CP_2 per la ristrutturazione dell'abitazione di nella prospettiva di Controparte_3 CP_1 accogliere i genitori all'interno del medesimo immobile. A tal riguardo, sovviene la fattura n. 31 del 2
16 luglio 2013 emessa da ON NT s.n.c. e intestata a per l'importo di euro 27.500,00, CP_1 per le “opere di manutenzione straordinaria prospetti e rifacimento pavimentazione camminamenti esterni presso Vostra proprietà in Via Grandi n°07, RE EA (BG)” (v. doc. 03, convenuta).
Ora, il rapporto di immediata prossimità cronologica tra la data della fattura (2 luglio 2013) e la data del bonifico (12 luglio 2013), la corrispondenza degli importi (euro 27.500,00) e il riferimento nella fattura ai lavori di manutenzione straordinaria riguardanti i prospetti e il rifacimento della pavimentazione dei camminamenti esterni – opere eseguite presso l'immobile di proprietà della convenuta – sono elementi indiziari che, nel loro complesso, depongono per la sussistenza di una correlazione funzionale tra il bonifico e la fattura. Tuttavia, tale correlazione non consente di escludere la causa liberale: il versamento di euro 27.500,00 da parte di e in favore CP_2 Controparte_3
della FI costituisce una donazione diretta di denaro, in quanto realizzato senza alcuna controprestazione e con l'evidente intento di consentire alla FI di sostenere il costo dei lavori di ristrutturazione. La circostanza che tali lavori potessero risultare utili anche ai genitori non elide l'animus donandi, posto che l'intervento ha riguardato un bene appartenente alla FI, che ne ha tratto un vantaggio patrimoniale stabile. Per dirla diversamente, la correlazione tra il bonifico e i lavori di ristrutturazione per i prospetti e la pavimentazione dei camminamenti non vale ad eliminare il vantaggio patrimoniale che ha ricevuto dall'elargizione dei genitori, alla quale va quindi CP_1
riconosciuta causa liberale. Come si è detto, avendo i genitori pagato direttamente la FI, e non già
l'impresa edile, il versamento deve essere qualificato come una donazione diretta di denaro, nulla per mancanza della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. Deve quindi essere dichiarata la nullità della donazione diretta realizzata da e mediante il bonifico del 12 luglio Controparte_3 CP_2
2013, tratto sul conto corrente cointestato, disposto in favore della FI per l'importo di euro
27.500,00. Stante la declaratoria di nullità, è tenuta a restituire alla massa ereditaria di CP_1
l'importo di euro 13.750,00, oltre agli interessi al tasso legale dal dì dell'apertura della CP_2
successione sino al saldo effettivo.
Per quanto riguarda, poi, il bonifico del 19 ottobre 2016 di euro 22.150,00 disposto in favore di
[...] con la causale “ACQUISTO AUTO PECIS TIZIANA FIAT 500X”, la convenuta ha Controparte_8 parimenti rilevato che si tratterebbe di un versamento privo dell'intento liberale, che troverebbe spiegazione nei rapporti patrimoniali intercorrenti con i genitori. Al fine di dimostrare la finalizzazione dell'acquisto dell'autovettura all'utilità per i genitori, ha domandato l'ammissione di due CP_1
capitoli di prova orale, ritenuti inammissibili, e che, in ogni caso, non sarebbero stati sufficienti in quanto finalizzati unicamente a dimostrare che aveva chiesto di acquistare Controparte_3
l'autovettura Fiat 500X, in luogo del modello Fiat 500, inizialmente indicato dalla FI, e che, in tale occasione, aveva domandato, altresì, di acquistare il modello Fiat 500X in quanto Controparte_3
17 più capiente e fruibile. Anche a voler ammettere che la scelta del modello Fiat 500X sia stata sollecitata dalla de cuius per fruire di un'auto più capiente, tale circostanza non sarebbe sufficiente a escludere la natura liberale dell'operazione. Il pagamento di euro 22.150,00, effettuato dai genitori direttamente a favore della concessionaria con la causale “ACQUISTO AUTO PECIS TIZIANA FIAT 500X”, integra infatti una donazione indiretta, realizzata attraverso il versamento del prezzo al venditore per consentire alla FI di acquisire il veicolo. L'eventuale utilità dell'auto per i genitori non incide sull'animus donandi, poiché il bene è stato intestato alla FI, che ne ha tratto un vantaggio patrimoniale stabile e destinato a durare nel tempo. In altri termini, nonostante gli eventuali vantaggi derivanti per i genitori dall'acquisto dell'autovettura modello 500X, resta il fatto che l'elargizione ha arricchito la FI, la quale ha beneficiato dell'auto, dovendosi quindi riconoscere all'attribuzione natura liberale. Trattandosi di liberalità indiretta, non opera la forma solenne prevista dall'art. 782 c.c., ma si applica l'art. 809 c.c., con conseguente applicazione delle regole in materia di collazione e riduzione. Quanto alle modalità della collazione, venendo in rilievo un bene mobile registrato, trova applicazione l'art. 750 c.c., con la conseguenza che la causa dovrà essere rimessa sul ruolo per la determinazione del valore al tempo dell'apertura della successione.
Con riguardo alla successione paterna, l'attore ha domandato, infine, la collazione per imputazione della donazione indiretta realizzata dal padre in favore della convenuta avente ad oggetto la quota di
1/2 dell'immobile sito in RE EA Via Grandi n. 7, sostenendo che il valore di mercato dell'immobile alla data di apertura della successione vada individuato nel prezzo di vendita di euro
390.000,00. La convenuta, pur riconoscendo la natura di donazione indiretta e concordando sul valore di mercato alla data di apertura della successione, pari al prezzo di vendita di euro 390.000,00, ha dedotto di aver apportato migliorie all'immobile ai sensi dell'art. 748 c.c. per un controvalore di complessivi euro 102.630,43, chiedendo pertanto di tenerne conto ai fini della collazione.
Orbene, dagli atti di causa, risulta: che, il 23 dicembre 1999, EL AM e CP_2
sottoscrivevano contratto preliminare di vendita, a favore di persona indicata dallo stesso CP_2 della quota di 1/2 dell'immobile sito in RE EA, Via Grandi n. 7 (v. doc. 8, attore); che, in data 8 febbraio 2000, EL AM e sottoscrivevano contratto di vendita ex art. CP_2
1411 c.c. in favore di del predetto immobile (v. doc. 9, attore); e, infine, che, in data 10 CP_1 febbraio 2022, alienava a terzi l'intero fabbricato di via Grandi n. 7, costituito da un CP_1
appartamento adibito a civile abitazione e da un'autorimessa al piano seminterrato, cedendo l'usufrutto ad e e la nuda proprietà a al prezzo complessivo CP_9 Controparte_10 Controparte_11
di euro 390.000,00 (v. doc. 10, attore).
Atteso che la donazione indiretta pacificamente realizzata da in favore di CP_2 CP_1
riguardava la quota di 1/2 del predetto immobile, considerato che vi è consenso per il valore di mercato
18 alla data di apertura della successione pari al prezzo indicato nell'atto di vendita del 10 febbraio 2022, deve ritenersi tenuta alla collazione della metà dell'immobile in RE EA, Via CP_1
Grandi n. 7, da effettuarsi per imputazione del valore di euro 195.000,00, non potendo essere accolte le deduzioni della convenuta fondate sull'art. 748 c.c., il quale dispone “si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa”. A tal fine, ha prodotto CP_1 giustificativi di spesa per l'importo complessivo di euro 102.630,43 (v. doc. 03 e 03_1, convenuta).
Ciò in quanto, perché una spesa possa considerarsi in favore del donatario ai sensi dell'art. 748 c.c., è necessario provare che si tratti di un intervento effettivamente migliorativo del bene, ovvero di una spesa straordinaria sostenuta per la sua conservazione e non dovuta a colpa del donatario. La norma, inoltre, richiede che tali spese siano valutate in rapporto al valore che avevano “al tempo dell'aperta successione”, con la conseguenza che non è sufficiente dimostrare di averle sostenute, ma è invece necessario provare che esse abbiano effettivamente inciso in modo concreto sul valore dell'immobile a quella data, tenuto conto che “A norma dell'art 748 cod civ, in tema di valutazione dei miglioramenti, spese e deterioramenti apportati ai beni soggetti a collazione, le migliorie apportate al fondo devono essere calcolate non in base alle spese fatte, ma in relazione all'incremento di valore del fondo” (v.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5982 del 17/11/1979).
Nel caso di specie, i giustificativi prodotti dalla convenuta non consentono di verificare né la natura, né l'incidenza delle spese dedotte. Dai documenti depositati risultano, infatti, esclusivamente fatture e ricevute di pagamento relative a lavori di ristrutturazione e ad acquisti di materiali, prive tuttavia di specificazioni tecniche idonee a individuare con precisione gli interventi eseguiti, la loro portata,
l'ubicazione e la finalità perseguita. In altri termini, la mera indicazione degli importi e dei relativi pagamenti non è, di per sé, sufficiente a dimostrare né la natura delle singole lavorazioni, e cioè se esse siano effettivamente qualificabili come migliorie o come spese straordinarie di conservazione ai sensi dell'art. 748 c.c., né la loro incidenza concreta sull'aumento del valore dell'immobile alla data di apertura della successione.
Non è poi superfluo rilevare che, a seguito dell'atto del 10 febbraio 2022, con cui ha CP_1 trasferito a terzi l'intero fabbricato sito in RE EA, via Grandi n. 7, il bene non è più nella materiale disponibilità delle parti, essendo stato definitivamente alienato a soggetti estranei al presente giudizio. Tale circostanza rende oggi impossibile qualsiasi accertamento tecnico diretto sul bene, né,
d'altra parte, risulta praticabile, per tutte le considerazioni che precedono, una valutazione tecnica di tipo documentale, mancando, tra le produzioni della convenuta, una descrizione analitica dei lavori eseguiti, dello stato dei luoghi e riscontri oggettivi degli interventi, che consentano di stimare, in modo
19 oggettivo, la natura e l'incidenza delle spese dedotte sul valore dell'immobile alla data di apertura della successione. Di conseguenza, deve escludersi non solo l'utilità, ma anche la stessa possibilità di disporre, nel caso concreto, una consulenza tecnica d'ufficio, tenuto conto che “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v.
Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8498).
In definitiva, non ha fornito prova sufficiente né della natura di migliorie o di spese CP_1
straordinarie delle voci indicate nei documenti prodotti, né della loro incidenza sul valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che, anche in considerazione dell'impossibilità oggettiva di un accertamento tecnico diretto, la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 748 c.c. deve essere rigettata.
Dunque, con riguardo all'asse paterno, per tutte le considerazioni che precedono, a fronte della dichiarazione di nullità delle donazioni dirette sopra indicate, è tenuta a restituire alla CP_1 massa ereditaria l'importo di euro 39.176,38 (euro 25.426,38 + euro 13.750,00) oltre agli interessi al tasso legale dal dì dell'apertura della successione sino al saldo effettivo, in conseguenza della dichiarazione di nullità delle donazioni dirette sopra indicate.
A fronte della qualificazione dei bonifici intestati a alla stregua di donazione Controparte_8 indiretta dell'autovettura, è tenuta alla collazione ai sensi dell'art. 750 c.c., da effettuarsi CP_1 per imputazione del valore al tempo dell'apertura della successione, fermo restando che soltanto metà del relativo valore potrà essere imputato all'asse paterno.
è infine tenuta alla collazione dell'immobile sito in RE EA, Via Grandi n. 7, CP_1
oggetto di donazione indiretta, da effettuarsi per imputazione del valore di euro 195.000,00.
Ai fini della determinazione del valore dell'autovettura oggetto di donazione indiretta, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, come da separata e contestuale ordinanza.
L'asse ereditario di Controparte_3
Con riguardo alla successione materna, ha dedotto che l'asse materno, dovrebbe essere Parte_1
ricostruito tenendo conto:
20 - della quota di 1/2 dei giroconti pari all'importo complessivo di euro 35.000,00 tratti dal conto corrente cointestato tra e n. 100/322168, acceso presso al conto CP_2 Controparte_3 Parte_2
corrente intestato alla sola (v. doc. 5, attore); Controparte_3
- della quota di 1/2 dei rimborsi delle quote del deposito cointestato amministrato n. 3100/2525377 di
AN ES per l'importo complessivo di euro 123.218,89, tratti dal conto corrente cointestato tra e n. 100/322168, acceso presso al conto corrente intestato CP_2 Controparte_3 Parte_2
alla sola (v. doc. 5, attore); Controparte_3
- della quota di 1/2 degli assegni tratti, parimenti, sul conto corrente cointestato tra e CP_2
n. 100/322168, acceso presso e intestati a per l'importo Controparte_3 Parte_2 CP_1
complessivo di euro 52.369,77 (v. doc. 4, attore);
- della quota 1/2 dei bonifici, tratti sul conto corrente cointestato tra e CP_2 Controparte_3
n. 100/322168, acceso presso eseguiti dai genitori in favore di per la Parte_2 CP_1 ristrutturazione della casa e per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500, per l'importo complessivo di euro
49.650,00 (v. doc. 6, attore);
- del bonifico di euro 550,00 del data 5 agosto 2019, tratto sul conto corrente n. 1000/2292 intestato a in favore di con la causale “RATA MUTUO” (v. doc. 13, attore); Controparte_3 CP_1
- dei bonifici, tratti sul conto corrente n. 1000/8679 intestato a in favore di Controparte_3 CP_1
di euro 500,00 del 3 maggio 2021, di euro 457,50 del 7 settembre 2021, di euro 5.500,00 del 17
[...] gennaio 2022 e di euro 4.684,00 il 2 giugno 2022, per l'importo complessivo di euro 11.141,50 (v. doc.14, attore);
- dei prelievi bancomat per l'importo complessivo di euro 80.530,00 dal conto corrente n. 1000/8679 intestato a dalla data del 7 luglio 2021 sino alla data del 3 giugno 2022 (v. doc. 15 Controparte_3
e 15 bis, attore);
- delle polizze assicurative per euro 62.793,71, incassate da che integravano gli estremi CP_1
della donazione indiretta (v. doc. 16, attore).
Per quanto riguarda i giroconti e i rimborsi tratti sul conto corrente cointestato in favore del conto intestato esclusivamente a per l'ammontare, rispettivamente, di euro 35.000,00 e Controparte_3
di euro 123.218,89, è sufficiente richiamare le considerazioni che precedono in ordine alla mancanza di prova sia dell'incapacità di intendere e di volere di al momento in cui le operazioni CP_2 furono eseguite, sia dell'intento liberale. Va altresì osservato che gli asseriti prelevamenti illeciti realizzati da dal conto cointestato con verso il proprio conto personale Controparte_3 CP_2
non assumono comunque rilievo con riguardo alle domande formulate dall'attore in relazione alla successione materna, atteso che le somme in questione sono comunque confluite nel patrimonio di
21 non potendosi pertanto configurare alcun obbligo restitutorio a carico della Controparte_3
convenuta.
Con riguardo alla domanda relativa agli assegni con beneficiaria (nonché, per due CP_1
assegni, con beneficiario tratti sul conto corrente n. 100/322168 cointestato, Controparte_8 per l'importo complessivo di euro 52.369,77, si richiamano le osservazioni che precedono relativamente alla natura di donazioni dirette nulle per mancanza di forma ai sensi dell'art. 782 c.c. e di donazione indiretta dell'autovettura. Parimenti, anche rispetto alle domande riguardanti i bonifici, tratti sul conto corrente cointestato, per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto dell'autovettura
Fiat 500X, di cui ha beneficiato la convenuta, per l'importo complessivo di euro 49.650,00, è sufficiente riportarsi alle osservazioni che precedono.
Deve quindi essere dichiarata la nullità delle donazioni dirette (che complessivamente considerate non potrebbero comunque considerarsi neppure di modico valore) realizzate da Controparte_3
mediante gli assegni intestati alla convenuta, tratti sul conto corrente cointestato con CP_2 rispetto al quale opera pacificamente la presunzione di cui all'art. 1298 c.c., per l'importo complessivo di euro 50.852,77. Stante la declaratoria di nullità, è tenuta a restituire alla massa CP_1 ereditaria di l'importo di euro 25.426,385, oltre agli interessi al tasso legale dal dì Controparte_3 dell'apertura della successione sino al saldo effettivo.
Deve essere dichiarata, altresì, la nullità della donazione diretta realizzata da e Controparte_3 CP_2
mediante il bonifico del 12 luglio 2013, tratto sul conto corrente cointestato, disposto in favore
[...] della FI per l'importo di euro 27.500,00. Stante la declaratoria di nullità, è tenuta a CP_1 restituire alla massa ereditaria di l'importo di euro 13.750,00, oltre agli interessi al Controparte_3 tasso legale dal dì dell'apertura della successione sino al saldo effettivo.
A fronte della qualificazione dei bonifici intestati a alla stregua di donazione Controparte_8 indiretta dell'autovettura, è tenuta alla collazione ai sensi dell'art. 750 c.c., da effettuarsi CP_1 per imputazione del valore al tempo dell'apertura della successione, fermo restando che soltanto metà del relativo valore potrà essere imputato all'asse materno. ha poi domandato la collazione del bonifico di euro 500,00 del 5 agosto 2019, tratto sul Parte_1
conto corrente intestato a n. 1000/2292, in favore di con la causale Controparte_3 CP_1
“RATA MUTUO”, sull'assunto di non potersene dichiarare la nullità trattandosi di donazione di modico valore (v. doc. 13, attore). Sul punto, ha omesso di prendere posizione. Ne consegue che CP_1 deve ritenersi dimostrata la causa liberale dell'attribuzione, potendosi presumere lo spirito di liberalità in ragione del rapporto famigliare e della relazione di assistenza, con conseguente obbligo di collazione da parte della convenuta.
22 ha domandato che sia dichiarata la nullità dei bonifici eseguiti dal conto corrente n. Parte_1
1000/8679, intestato a in favore di rispettivamente di euro 500,00 Controparte_3 CP_1
del 3 maggio 2021, di euro 457,50 del 7 settembre 2021, di euro 5.500,00 del 17 gennaio 2022 e di euro 4.684,00 del 2 giugno 2022, per un importo complessivo di euro 11.141,50, sul presupposto che tali versamenti, complessivamente considerati, non possano qualificarsi come donazioni di modico valore (v. doc. 14, attore). Secondo l'attore, i bonifici in questione integrerebbero atti di donazione diretta, da dichiararsi nulli per difetto della forma richiesta dall'art. 782 c.c. si è opposta CP_1
alla declaratoria di nullità, deducendo che i pagamenti in questione troverebbero giustificazione nei rapporti intercorsi con la madre in relazione ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione della convenuta, eseguiti anche in funzione dell'accoglimento dei genitori nell'immobile. La convenuta ha sottolineato che l'assenza di intento liberale emergerebbe dalle stesse causali e dagli importi indicati nei bonifici, che riflettono prestazioni economicamente giustificate e di natura onerosa. Ha quindi contestato la configurabilità di una donazione diretta o indiretta, evidenziando che nessuna prova, nemmeno indiziaria, dell'intento liberale sarebbe stata fornita dall'attore.
Orbene, dalla disamina degli estratti-conto, risultano le seguenti operazioni:
- bonifico del 17 gennaio 2022 di euro 5.500,00 intestato a con causale Controparte_12
“caparra per acquisito cucina signora abitazione Costa Di Mezzate Via Controparte_3
Caravaggio nr. 21”;
- bonifico del 2 giugno 2022 di euro 4.684,00 intestato a H20 Soluzione Bagno S.A.S. di Airoldi
Simone con causale “camino elettrico pecis tiziana”;
- bonifico del 7 settembre 2021 di euro 457,50 intestato a Controparte_13
, senza causale;
[...]
- pagamento tramite POS del 3 maggio 2021 di euro 500,00 in favore di Bergamo tende.
Delle operazioni sopra indicate, deve riconoscersi la natura di liberalità in favore di CP_1
unicamente ai bonifici del 17 gennaio 2022 e del 2 giugno 2022, rispettivamente, per l'importo di euro
5.500,00 e di euro 4.684,00. In particolare, la destinazione delle spese alla convenuta emerge chiaramente dal tenore letterale della causale e dal contesto complessivo delle operazioni.
Quanto al bonifico del 2 giugno 2022, la dicitura “camino elettrico pecis tiziana” consente di ritenere che si trattasse di un acquisto effettuato dalla madre nell'interesse esclusivo della FI, senza alcuna utilità per sé, potendosi quindi presumere lo spirito di liberalità.
Quanto al bonifico del 17 gennaio 2022, pur recando la causale “cucina signora ”, Controparte_3
è pacifico che l'indirizzo indicato (via Caravaggio n. 21, Costa di Mezzate) coincida con la residenza della convenuta;
di conseguenza, è verosimile che la spesa fosse destinata alla fornitura della cucina dell'abitazione della FI, sostenuta dalla madre per spirito di liberalità. L'eventuale circostanza che
23 la stessa sia poi andata a convivere con la FI e abbia materialmente utilizzato la Controparte_3 cucina non elide l'intento liberale dell'operazione, poiché il bene è stato acquistato nell'interesse della FI, che è il soggetto che, in definitiva, ne ha tratto un vantaggio patrimoniale diretto.
Diversamente, non può riconoscersi natura donativa né al bonifico del 7 settembre 2021, di euro
457,50, eseguito in favore di un terzo e privo di causale, né al pagamento POS del 3 maggio 2021, di euro 500,00 in favore di non essendovi alcun elemento utile per ritenere che tali Parte_3 esborsi siano stati effettuati nell'interesse della convenuta, con finalità di liberalità in suo favore.
Chiarita, dunque, la causa liberale dei bonifici del 17 gennaio 2022, di euro 5.500,00, e del 2 giugno
2022, di euro 4.684,00, deve tuttavia escludersi che si tratti di donazioni dirette di denaro nulle ai sensi dell'art. 782 c.c., non venendo in considerazione versamenti effettuati direttamente da de cuius in favore della FI. Si è, invece, in presenza di donazioni indirette, valide ed efficaci ai sensi dell'art. 809 c.c., con conseguente obbligo di collazione della convenuta. ha inoltre dedotto che, dal conto corrente n. 1000/8679 intestato a Parte_1 Controparte_3
sarebbero stati effettuati prelevamenti bancomat per complessivi euro 80.530,00 tra il luglio 2021 e il giugno 2022, anche in prossimità del decesso della de cuius, quando la stessa non sarebbe più stata in grado di muoversi autonomamente. Ha osservato che tali operazioni risultano eseguite in gran parte presso sportelli ubicati nelle vicinanze del luogo di lavoro della convenuta, la quale, convivendo con la madre, avrebbe avuto la materiale disponibilità della carta bancomat e avrebbe progressivamente svuotato il conto corrente materno mediante prelevamenti non autorizzati. Secondo l'attore, qualora la convenuta sostenesse di aver agito con il consenso della madre, si tratterebbe comunque di donazioni soggette a nullità per difetto di forma o, in subordine, a collazione. ha contestato CP_1
integralmente la ricostruzione attorea, evidenziando come le operazioni di prelievo dal conto corrente n. 1000/8679 intestato a eseguite tra il luglio 2021 e il giugno 2022, siano state Controparte_3 qualificate donazioni dall'attore sulla base di mere congetture, prive di riscontri oggettivi. Ha rilevato che si tratta di numerosi prelevamenti di importo variabile, effettuati in comuni nei quali la madre risiedeva e svolgeva le proprie attività quotidiane, senza alcuna prova che siano stati materialmente eseguiti dalla convenuta o che abbiano determinato un indebito arricchimento a suo favore.
La domanda avanzata dall'attore per la restituzione all'asse ereditario materno delle somme prelevate tra il 2021 e il 2022, ovvero, in subordine, per la dichiarazione di nullità o per la collazione, è infondata.
L'onere della prova circa l'effettiva esecuzione dei prelievi da parte di e la dedotta CP_1 appropriazione delle somme grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di fatti costitutivi della pretesa azionata.
Nel caso di specie, non ha fornito la prova né che la carta bancomat intestata alla madre Parte_1
fosse nella materiale disponibilità della sorella né che la de cuius versasse in condizioni CP_1
24 tali da rendere oggettivamente impossibile per la stessa recarsi personalmente allo sportello per effettuare i prelievi contestati.
Per quanto siano stati dedotti alcuni elementi di possibile rilievo indiziario – quali il rapporto di prossimità tra le rispettive abitazioni, poi divenuto di convivenza, e l'attività di assistenza prestata dalla convenuta ai genitori – tali circostanze non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare, neppure in via presuntiva, che i prelievi siano stati eseguiti da in luogo di CP_1 Controparte_3
Sul punto, è significativo rilevare che l'attore non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a comprovare una condizione di assoluta incapacità di movimento della de cuius nel periodo considerato. Pertanto, in assenza di riscontri oggettivi, non può escludersi, facendo leva unicamente sull'età avanzata e sulla relazione di convivenza e assistenza, che sia stata la stessa Controparte_3
a compiere personalmente i prelievi in questione.
Nel quadro così delineato, anche le argomentazioni relative all'ubicazione degli sportelli bancomat devono ritenersi inconferenti, non trattandosi di luoghi incompatibili con il compimento delle operazioni da parte della de cuius, atteso che gli sportelli risultano situati nella medesima area geografica di riferimento dell'abitazione e, in larga parte, nel Comune di RE EA.
Va inoltre evidenziato come la linea difensiva attorea si sia limitata a una contestazione del tutto generica: a fronte di prelievi analiticamente individuati negli estratti conto per data, ora e luogo di esecuzione, l'attore non ha allegato, con riferimento alle singole operazioni, circostanze concrete e specifiche tali da escludere che la de cuius potesse materialmente recarsi allo sportello nelle date e negli orari considerati. Non ha, cioè, neppure dedotto che nei giorni e negli orari Controparte_3
corrispondenti ai singoli prelievi, si trovasse altrove o fosse materialmente impossibilitata a muoversi, con la conseguenza che la contestazione risulta priva di elementi concreti.
Non è poi superfluo osservare che, quand'anche fosse dimostrato che alcuni prelievi siano stati materialmente effettuati dalla convenuta, mancherebbe comunque qualsiasi prova circa la loro finalità distrattiva o l'illiceità dell'appropriazione. Invero, essendo pacifica la convivenza e l'attività assistenziale prestata dalla convenuta in favore dei genitori, e in mancanza di specifiche allegazioni in ordine a un utilizzo anomalo delle somme, non può escludersi che il denaro prelevato sia stato concretamente impiegato per far fronte alle ordinarie esigenze della de cuius. In altri termini, l'attore, oltre a dover dimostrare circostanze idonee a escludere il compimento delle operazioni da parte della madre, avrebbe dovuto provare anche che il denaro prelevato sia stato concretamente impiegato per finalità estranee alle necessità della de cuius.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda avanzata dall'attore per la restituzione dei prelievi indicati alla massa ereditaria della madre deve essere rigettata.
25 ha infine dedotto che, al momento del decesso della madre, sussistevano polizze Parte_1
assicurative per un importo complessivo di euro 62.793,71, integralmente riscosse dalla convenuta.
Secondo l'attore, tali somme, derivanti da investimenti effettuati con denaro della de cuius, configurerebbero donazioni indirette in favore della convenuta, da imputarsi all'asse ereditario materno. ha contestato la ricostruzione attorea, sostenendo che le somme in questione CP_1
costituiscono indennizzi assicurativi derivanti da polizze stipulate dalla de cuius, di cui essa era beneficiaria, e che pertanto rappresentano crediti iure proprio sorti in capo al beneficiario in forza del contratto di assicurazione. Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che era Controparte_3
intestataria di tre polizze assicurative a contenuto finanziario per un valore complessivo di euro
62.793,71 (v. doc. 16, attore). Dagli estratti conto depositati dalla convenuta emerge, altresì, che, dopo il decesso della de cuius, sul conto corrente di sono confluiti accrediti provenienti da CP_1
ES SA Vita S.p.A. e ES SA Life con causale “sinistro polizza” (v. doc. 4, convenuta).
In atti, tuttavia, non risulta prodotto alcun contratto dal quale si evinca la designazione della convenuta quale beneficiaria, né vi è evidenza del pagamento dei premi da parte della de cuius, elementi entrambi indispensabili per configurare una donazione indiretta. In assenza di riscontri oggettivi sulla natura del rapporto assicurativo e sulla causa dei versamenti, non è possibile accertare se le somme liquidate provengano da polizze stipulate con designazione della convenuta come beneficiaria ovvero se siano state corrisposte a titolo ereditario in quanto erede della contraente. Ne consegue che la domanda di collazione formulata dall'attore in relazione alle suddette polizze deve essere rigettata, mancando la prova della natura donativa dell'operazione.
Dunque, con riguardo la successione materna, per tutte le considerazioni che precedono, CP_1
è tenuta a restituire alla massa ereditaria l'importo di euro 39.176,38 (euro 25.426,38 + euro
13.750,00), oltre agli interessi al tasso legale dal dì dell'apertura della successione sino al saldo effettivo, in conseguenza della dichiarazione di nullità delle donazioni dirette sopra indicate.
A fronte della qualificazione dei bonifici intestati a alla stregua di donazione Controparte_8 indiretta dell'autovettura, è tenuta alla collazione ai sensi dell'art. 750 c.c., da effettuarsi CP_1 per imputazione del valore al tempo dell'apertura della successione, fermo restando che soltanto metà del relativo valore potrà essere imputato all'asse materno.
A fronte della qualificazione alla stregua di donazione di modico valore del bonifico di euro 500,00 del 5 agosto 2019, tratto sul conto corrente intestato a n. 1000/2292, in favore di Controparte_3
con la causale “RATA MUTUO”, deve essere dichiarata tenuta alla CP_1 CP_1
collazione anche del predetto importo.
26 A fronte della qualificazione alla stregua di donazione indiretta dei bonifici del 17 gennaio 2022, di euro 5.500,00, e del 2 giugno 2022, di euro 4.684,00, è tenuta alla collazione. CP_1
Nulla invece deve essere restituito da alla massa ereditaria della madre per le operazioni CP_1
di prelievo e per le polizze assicurative.
Come si è detto, ai fini della determinazione del valore dell'autovettura oggetto di donazione indiretta, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con separata ordinanza contestuale alla presente sentenza, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio con riguardo alle ulteriori domande;
la pronuncia sulle spese di lite viene pertanto riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: accerta e dichiara in 1/3 la quota dell'asse ereditario paterno devoluta all'attore a titolo di successione legittima;
accerta e dichiara in 1/3 la quota dell'asse ereditario materno devoluta all'attore a titolo di riserva ai legittimari;
accerta e dichiara la nullità ex art. 782 c.c. degli atti di disposizione indicati in motivazione quali atti di donazione;
per l'effetto, dichiara la convenuta tenuta a restituire alla massa ereditaria di CP_2
la somma complessiva di euro 39.176,38, nonché a restituire alla massa ereditaria di Controparte_3 la somma complessiva di euro 39.176,38, oltre agli interessi al tasso legale dal dì dell'apertura della successione sino al saldo effettivo;
accerta e dichiara che i pagamenti effettuati da e in favore di CP_2 Controparte_3 [...] indicati in motivazione integrano atti di donazione indiretta;
per l'effetto, dichiara la Controparte_8
convenuta tenuta alla collazione dell'autovettura indicata in atti ai sensi dell'art. 750 c.c., sia rispetto alla successione paterna, che rispetto alla successione materna;
accerta e dichiara che l'atto di vendita dell'8 febbraio 2000, repertorio n. 87.466, Notaio, dott.
[...]
costituisce una donazione indiretta della proprietà immobiliare sita in RE EA, Via Per_2
Grandi n. 7; per l'effetto dichiara la convenuta tenuta alla collazione dell'immobile identificato in atti ai sensi dell'art. 747 c.c. per imputazione all'asse ereditario di del valore di euro CP_2
195.000,00;
27 accerta e dichiara che il pagamento effettuato da in favore della convenuta in data Controparte_3
5 agosto 2019 integra una donazione di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c.; per l'effetto dichiara la convenuta tenuta alla collazione;
accerta e dichiara che i pagamenti effettuati da in data 17 gennaio 2022 e in data Controparte_3
2 giugno 2022 indicati in motivazione integrano atti di donazione indiretta;
per l'effetto, dichiara la convenuta tenuta alla collazione;
rigetta le altre domande;
provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa OR MA ST
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, nella persona del giudice, dott.ssa OR MA ST,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 ottobre 2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1966, rappresentato e difeso dell'avv. LINETTI ANTONELLO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore
contro
(C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._2
08/03/1961, rappresentata e difesa dall'avv. RINALDI SERGIO GIACOMO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni:
per “In principalità, previe le declaratorie del caso, procedersi alla ricostruzione Parte_1 dell'asse ereditario di entrambi i genitori e , previo accertamento CP_2 Controparte_3 dell'illecito trasferimento delle somme dal conto cointestato tra i genitori al solo conto materno, con conseguente obbligo restitutorio, previo accertamento della nullità dei trasferimenti ove integranti
1 donazioni prive di forma o comunque con obbligo di rendiconto e collazione per imputazione in capo alla convenuta, in ipotesi di validità degli atti di trasferimento e, conseguentemente, determinazione della quota spettante all'attore in entrambe le successioni, quale erede legittimo e legittimario, al netto delle somme percepite, così come indicato nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e ulteriormente precisato nelle memorie ex art. 171-ter C.p.c., in particolare nella n. 1 del
18.01.2024; con conseguente condanna della sorella a pagare la differenza spettante CP_1 all'attore, nella misura che verrà accertata dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'apertura delle successioni al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze, anche di procedura di mediazione.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di interrogatorio formale della convenuta e la prova per testi sulle seguenti circostanze, senza inversione dell'onere e fatto salvo il principio della non contestazione:
1) Vero che il signor era affetto da demenza senile e venne chiesta la nomina di un CP_2 amministratore di sostegno il 14.03.2018 (doc. 2 e doc. 3).
2) Vero che in data 8.3.2108 e 28.3.2018, i risparmi dei genitori per €. 35.000,00, depositati sul conto corrente cointestato n. 100/322168 di , vennero trasferiti mediante due giroconti su altro Parte_2 conto corrente e di deposito, della banca ES SA PA, intestato esclusivamente alla madre
n. 1000/2292 (doc. 5). Controparte_3
3) Vero che dal conto corrente n. 100/322168 di sono stati tratti assegni in favore di Parte_2 [...]
per €. 52.369,77 (doc. 4), tutti firmati da e che sul conto aperto dalla madre CP_1 Controparte_3
e a lei sola intestato n. 1000/2292 della banca ES SA PA (doc. 5) sono stati girati i rimborsi delle quote dal deposito cointestato amministrato n. 3100/2525377 di AN ES per €. 123.218,80.
4) Vero che risultano i bonifici eseguiti dai genitori in favore della FI per la CP_1 ristrutturazione della casa e per l'acquisto di una vettura Fiat 500, per €. 49.650,00, con valuta tratta dal medesimo conto cointestato (doc. 6).
5) Vero che dal conto corrente n. 1000/2292 intestato a è stato effettuato un bonifico Controparte_3 di €. 550,00 in data 5.08.2019 in favore di con causale “RATA MUTUO” (doc. 13). CP_1
6) Vero che dal conto corrente n. 1000/8679 intestato a sono stati effettuati bonifici Controparte_3 in favore di , rispettivamente di €. 500,00 in data 3.05.2021, di €. 457,50 in data CP_1
07.09.2021, di €. 5.500,00 in data 17.01.2022 e di €. 4.684,00 in data 02.06.2022 (doc. 14).
7) Vero che la convenuta ha effettuato prelevamenti bancomat per il complessivo importo di €.
80.530,00 dal conto corrente n. 1000/8679 di AN ES intestato a , dal Controparte_3
07.07.2021 al 03.06.2022 (doc. 15, doc.15bis),
8) Vero che svolge la funzione di vigile urbano presso il Comune di Calcinate. CP_1
2 9) Vero che, essendo madre e FI prima vicine di casa confinanti, fino alla vendita del 10.02.2022 e poi conviventi sotto lo stesso tetto, la convenuta aveva la disponibilità materiale della tessera bancomat della de cuius.
10) Vero che la sig.ra conviveva con la convenuta, non usciva mai da casa, per le Controparte_3 sue condizioni di salute e non aveva da sostenere spese in contanti.
Si indicano come testi i signori: Dr. , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Testimone_4
Sui capitoli n. 2) e n. 3) può in alternativa essere disposto ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c. alla banca ES SA PA, incorporante delle distinte di bonifico e delle disposizioni Parte_2 impartite di girare i rimborsi delle quote dal deposito cointestato amministrato n. 3100/2525377 sul conto intestato alla madre n. 1000/2292”;
per : “piaccia all'ill.ma autorità giudiziaria adìta, contrariis rejectis, così giudicare: CP_1 in via istruttoria
- disporre consulenza tecnica d'ufficio ai fini:
I) dell'identificazione e dell'inerenza all'immobile delle migliorie di cui ai docc. 03, 03_1, 03_2 (di cui parte risultante altresì dagli avv. docc.
4 -per euro 52.369,77-, 6 -per euro 27.500,00- e 14 -per euro 11.141,50-) e del relativo, conseguente aumento di valore acquisito, alla data di apertura della successione, all'immobile sito in RE EA al civico 7 di via Grandi (cass. 2621/1974 e
5982/1979) determinando altresì il valore di queste ultime agli effetti dell'art. 748 c.c. (essendo invece irrilevante la “congruità di quei costi” di cui all'avversa memoria, v. cass. 5982/1979 cit. in comparsa, pag. X) e, comunque,
II) dell'identificazione del valore di quelle che, tra le predette spese di cui ai documenti indicati al precedente n. I), dovessero essere qualificate come spese straordinarie di conservazione ai fini di cui all'art. 748, co. II, c.c. nonché, nel denegato caso in cui fosse ritenuta raggiunta la prova della causa liberale delle attribuzioni prospettate ex adverso, CTU contabile ai fini della determinazione dell'esatta entità:
III) degli assi dei comuni autori delle parti all'apertura delle rispettive successioni e
IV) del valore, all'apertura delle rispettive successioni, dell'autovettura tg. FF729TT di cui in narrativa agli effetti di cui all'art. 750 c.c.;
- con riferimento alle deduzioni sub nn. 3) e 4) di narrativa della comparsa di costituzione e risposta, senza alcuna inversione dell'onere della prova e dunque soltanto per il denegato caso in cui sia ritenuta raggiunta ex adverso la prova del carattere liberale delle dedotte attribuzioni patrimoniali, a
3 confutazione di tali specifiche e plurime circostanze si chiede sian sentiti i seguenti testi sui rispettivi capitoli che seguono, espunti eventuali giudizi, tutti premessa la locuzione “vero che:
α) (c.f. ), residente in [...]del castello (BG), lavoratore Testimone_5 CodiceFiscale_3 autonomo, sui seguenti capitoli
1) “nella primavera dell'anno 2014 ho eseguito a titolo di cortesia il riposizionamento di due o tre prese e interruttori dell'impianto elettrico nei locali al piano terreno dell'immobile di proprietà della convenuta, sito in RE EA al civico 7 di via Grandi”;
2) “nell'occasione di cui al capitolo precedente la proprietaria mi disse che la finalità della modifica era quella di consentire l'allocazione di un letto matrimoniale preservando l'agevole accesso a prese
e interruttori da parte degli anziani genitori, destinati a occupare il locale”;
β) , nato a [...] il [...], residente in [...] al civico 40 Testimone_6 di via Settembrini, sui seguenti capitoli
3) “nell'anno 2016 la madre della convenuta le chiese di acquistare l'autovettura marca CP_1
Fiat mod. 500X, in luogo del mod. 500, inizialmente prescelto dalla convenuta stessa, la quale diceva di preferirlo per le minori dimensioni”;
4) “nell'occasione di cui al capitolo che precede la madre chiese alla convenuta di CP_1 acquistare il modello ivi indicato in ragione della maggior capienza e fruibilità da parte sua e del padre, all'epoca già affetto da patologie limitanti della mobilità”; con riferimento alle avverse deduzioni istruttorie, per il denegato caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi mediante i testi propri, come indicati sopra e di seguito, a prova contraria sui seguenti capitoli avversi:
- capitolo 9),
- capitolo 10), nonché mediante il seguente teste:
γ) già addetto alla filiale di RE EA (BG), Testimone_7 Controparte_4 sui seguenti capitoli
5) “in costanza di rapporto di conto corrente, fino al mio trasferimento, avvenuto nell'aprile 2022, la titolare frequentava personalmente la filiale di sita in Controparte_3 Controparte_4
RE EA, cui all'epoca ero addetto”;
6) “in occasione degli accessi alla filiale cui al capitolo che precede, ho visto recarsi Controparte_3 allo sportello ATM bancomat posto al piano terreno della detta filiale e sottostante rispetto a quello del mio ufficio”;
7) “in occasione degli accessi alla detta filiale e allo sportello ATM di cui ai capitoli che precedono, era sola”; Controparte_3
4 nel merito
- accertare e dichiarare in 1/3 la quota dell'asse ereditario paterno devoluta all'attore per eredità legittima;
- accertare e dichiarare in 1/3 la quota dell'asse ereditario materno devoluta all'attore per successione necessaria;
- accertare e dichiarare in euro 102.630,43 o nella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, l'ammontare dei miglioramenti apportati all'immobile sito in
RE EA via Grandi 7;
- accertare e dichiarare in euro 7.400,00 o nella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, il valore all'apertura delle rispettive successioni, dell'autoveicolo marca Fiat mod. 500X, tg. FF729TT;
- accertare e dichiarare in euro 47.894,92 o nel diverso importo che risulti per dovuto in corso di causa o di giustizia, il controvalore della quota di 1/3 facente capo all'attore, in relazione all'asse ereditario paterno come ricostruito in esito a riunione fittizia ex art. 556 c.c., della donazione indiretta,
a opera dell'autore, della quota di 1/2 del diritto di piena proprietà sull'immobile di RE
EA (BG) via Grandi 7;
- accertare e dichiarare in euro 1.900,00 o nel diverso importo che risulti per dovuto in corso di causa
o di giustizia il controcredito della convenuta per anticipazione delle spese funerarie materne;
- dichiarare la compensazione giudiziale di tale ultimo credito con quelli eventualmente accertati in capo all'attore, deducendone l'ammontare dall'eventuale condanna di pagamento a carico della convenuta;
- rigettare le restanti domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, comunque, con vittoria di spese e onorari di patrocinio maggiorati nella misura del 30% ex art. 4, co.
1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, atteso che gli atti sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre spese generali, cpa e iva se e come dovuta”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio per sentir Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “In principalità, previe le declaratorie del caso, procedersi alla ricostruzione dell'asse ereditario di entrambi i genitori e , previo CP_2 Controparte_3 accertamento dell'illecito trasferimento delle somme dal conto cointestato tra i genitori al solo conto materno, con conseguente obbligo restitutorio, previo accertamento della nullità dei trasferimenti ove integranti donazioni prive di forma o comunque con obbligo di rendiconto e collazione per imputazione in capo alla convenuta, in ipotesi di validità degli atti di trasferimento e,
5 conseguentemente, determinazione della quota spettante all'attore in entrambe le successioni, quale erede legittimo e legittimario, al netto delle somme percepite, così come indicato nella narrativa del presente atto e con conseguente condanna della sorella a pagare la differenza spettante CP_1 all'attore, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'apertura delle successioni al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze, anche di procedura di mediazione”.
A fondamento delle domande formulate con l'atto di citazione, esponeva: Parte_1
- che e erano eredi di deceduto in RE EA Parte_1 CP_1 CP_2
il 3 gennaio 2022, e di deceduta in RE EA il 6 giugno 2022; Controparte_3
- che non lasciava testamento e pertanto si apriva la successione legittima;
CP_2
- che disponeva dell'eredità mediante testamento olografo con il quale Controparte_3
lasciava i propri beni agli eredi legittimi, destinando a la quota disponibile;
CP_1
- che, quanto alla successione paterna, era affetto da demenza senile e il 14 marzo CP_2
2018 veniva presentata istanza per la nomina di un amministratore di sostegno;
- che dal conto corrente cointestato n. 100/322168 presso risultavano assegni in Parte_2
favore di per euro 52.369,77; CP_1
- che dal conto corrente cointestato n. 100/322168 presso risultavano altresì giroconti Parte_2
per euro 35.000,00 sul conto intestato unicamente a Controparte_3
- che sul conto corrente intestato alla sola venivano altresì girati i rimborsi Controparte_3
delle quote del deposito cointestato amministrato n. 3100/2525377 di AN ES per euro
123.218,89;
- che dal conto corrente cointestato n. 100/322168 presso risultavano poi bonifici Parte_2 eseguiti dai genitori in favore di per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto CP_1 dell'autovettura Fiat 500, per euro 49.650,00;
- che trattandosi di somme giacenti su conti correnti e conti di deposito cointestati tra CP_2
e si presumeva che appartenessero ad entrambi i genitori in misura
[...] Controparte_3 del 50% ciascuno, entrando pertanto per metà nell'asse ereditario paterno e per l'altra metà nell'asse ereditario materno;
- che i prelevamenti fatti con giroconto da integravano un atto illecito, in Controparte_3 quanto il padre, incapace di intendere e di volere in ragione della nomina dell'amministratore di sostegno, non poteva essere consenziente;
- che il padre realizzava una donazione indiretta in favore di con riguardo CP_1 all'immobile sito in RE EA, Via Grandi n. 7, per la quota di 1/2;
6 - che, essendosi aperta la successione ab intestato per il padre, l'eredità del medesimo andava devoluta in tre parti uguali tra e Controparte_3 Parte_1 CP_1
- che e vendevano l'abitazione ereditata dai genitori per il prezzo Parte_1 CP_1
complessivo di euro 370.000,00, che veniva suddiviso in via provvisoria riconoscendo 11/18 in favore di e 7/11 in favore di CP_1 Parte_1
- che, quanto alla successione materna, considerata la premorienza di la quota di CP_2
avrebbe dovuto essere suddivisa tra e per CP_2 Parte_1 CP_1
rappresentazione o per accrescimento, in parti uguali;
- che, al momento del decesso di i depositi bancari risultavano praticamente Controparte_3
azzerati e che il relictum risultava sostanzialmente composto dall'abitazione in proprietà, considerato che, comunque, ereditava dal marito la quota di 1/3; Controparte_3
- che venivano in considerazione i giroconti per euro 35.000,00 mediante bonifici dal conto cointestato tra e sul conto corrente intestato unicamente a CP_2 Controparte_3 quest'ultima;
- che venivano altresì in considerazione i rimborsi delle quote dal deposito cointestato amministrato n. 3100/2525377 di AN ES per euro 123.218,80;
- che venivano in considerazione il 50% degli assegni tratti sul conto corrente n. 100/322168 in favore di per euro 26.184,89, nonché il 50% dei bonifici eseguiti Parte_2 CP_1
dai genitori in favore di per euro 24.825,00; CP_1
- che, dal conto corrente n. 1000/2292, intestato a risultava il bonifico di euro Controparte_3
550,00 del 5 agosto 2019 in favore di con la causale “RATA MUTUO”, che CP_1
integrava gli estremi della donazione di modico valore da imputare alla quota di CP_1
- che, dal conto corrente n. 1000/8679, intestato a risultavano bonifici in Controparte_3
favore di di euro 500,00 il 3 maggio 2021, di euro 457,50 il 7 settembre 2021, di CP_1
euro 5.500,00 in data 17 gennaio 2022 e di euro 4.684,00 il 2 giugno 2022, per l'importo complessivo di euro 11.141,50, che integravano gli estremi di una donazione, nulla per difetto di forma;
- che risultavano prelievi bancomat per il complessivo importo di euro 80.530,00 dal conto corrente n. 1000/8679 AN ES intestato a dalla data del 7 luglio 2021 Controparte_3
sino alla data del 3 giugno 2022, in prossimità del decesso, quando non era Controparte_3
più in grado di muoversi, sovente in sportelli siti nelle vicinanze del luogo di lavoro di CP_1
[...]
7 - che e fino alla data del 10 febbraio 2022 erano vicine di casa Controparte_3 CP_1
confinanti e poi conviventi sotto lo stesso tetto, dovendosi presumere che avesse la CP_5
materiale disponibilità della tessera bancomat, svuotando essa stessa il conto corrente materno;
- che qualora fossa dimostrato che i già menzionati prelevamenti venivano effettuati da CP_1
su autorizzazione della madre, si tratterebbe, in ogni caso, di donazioni nulle per difetto
[...]
di forma, ovvero sottoposte a collazione;
- che al momento del decesso di esistevano polizze assicurative per euro Controparte_3
62.793,71, incassate da che integravano gli estremi di un atto di donazione CP_1
indiretta.
Si costituiva in giudizio la quale domandava il rigetto delle domande formulate CP_1 dall'attore.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 7 marzo 2024, il Giudice istruttore non ammetteva le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa all'udienza del 13 giugno 2024.
All'udienza del 13 giugno 2024, i difensori delle parti dichiaravano di concordare che il valore di mercato di riferimento dell'immobile sito in RE EA, Via Grandi n. 7 era quello di cui all'atto di vendita del 10.02.2022, pari a euro 390.000,00. Con riservata ordinanza del 17 giugno 2024, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 25 febbraio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusionali, udienza che, con decreto del 17 febbraio
2025, veniva differita al 10 settembre 2025. Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 ottobre
2025, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione.
Il testamento olografo di Persona_1 ha dichiarato nell'atto di citazione di agire in qualità di erede legittimo e di legittimario
[...]
pretermesso in virtù delle donazioni eseguite in vita da entrambi i genitori in favore della sorella formulando pertanto domanda di divisione dell'asse ereditario di entrambi i genitori, CP_1
per successione legittima quanto al padre e per successione testamentaria quanto alla madre, richiamando a tal fine la disciplina della collazione, e ha domandato la condanna di al CP_1 pagamento della differenza spettante all'attore, oltre alla rivalutazione e agli interessi dall'apertura della successione sino al saldo effettivo.
Con riguardo all'unico bene immobile facente parte del patrimonio relitto di entrambi i genitori, ovverossia il compendio immobiliare sito in RE EA, composto dall'appartamento di civile abitazione posto al piano terra, censito al foglio 13, mappale 4206, subalterno 2, Via Achille Grandi n.
9-11, e dall'autorimessa posta al piano seminterrato, pertinenziale, censita al foglio 13, mappale 4206,
8 subalterno 4, Via Achille Grandi n. 9-11, è un fatto pacifico che il predetto immobile sia stato venduto da e in data 7 settembre 2022, per il prezzo di euro 370.000,00, ripartendo Parte_1 CP_1
il prezzo di vendita in misura di 11/18 in favore di e in misura di 7/18 in favore di CP_1 Pt_1
(v. doc. 12, attore).
[...]
A tal riguardo, l'attore ha osservato che la predetta ripartizione nelle quote di 11/18 e di 7/18 sarebbe meramente provvisoria, richiamando a tal fine l'atto di accettazione dell'eredità, contente la “riserva
a proprio favore di qualsivoglia di ritto o azione (di accertamento e/o esecutiva) in relazione alle norme in materia di diritti dei legittimari, quota di riserva, violazione e reintegrazione della stessa, con espresso riferimento ad ogni diritto di azione di riduzione comunque spettante allo stesso in relazione alle suddette eredità di e ” (v. doc. 11, attore). CP_2 Controparte_3 Pt_1 ha pertanto rilevato che l'esatta determinazione delle quote di proprietà del predetto immobile
[...] dipende dall'interpretazione del testamento olografo di deducendo pertanto di avere Controparte_3
diritto al conguaglio.
Nel quadro descritto, ha ritenuto che il testamento olografo di Parte_1 Controparte_3 dovrebbe essere interpretato nel senso che l'intenzione della de cuius fosse quella di lasciare 1/4 del proprio patrimonio a ciascun erede, riservando l'ultimo 1/4 a osservando che, qualora CP_1
la de cuius avesse inteso lasciare alla FI una quota disponibile di maggiore entità, la stessa avrebbe dovuto specificare che, in caso di premorienza del marito, la disponibile da riservare a CP_1
sarebbe stata di 1/3. Pertanto, ha sostenuto che, non avendo la de cuius disposto nulla al Parte_1
riguardo, la quota ereditaria riservata nel testamento a andrebbe suddivisa tra i figli in parti CP_2
uguali per rappresentazione, nonché per accrescimento. ha invece rilevato che, nel caso di specie, non potrebbero trovare applicazione né CP_1
l'istituto della rappresentazione di cui all'art. 467 c.c., né l'accrescimento di cui all'art. 674 c.c., con la conseguenza che la disposizione testamentaria in favore di dovrebbe ritenersi tamquam CP_2
non esset. Secondo avrebbe quindi diritto, rispetto alla successione CP_1 Parte_1
materna, unicamente alla quota di riserva pari a 1/3, mentre avrebbe diritto alla quota di CP_1 riserva, oltre alla quota disponibile determinata ai sensi dell'art. 537, comma secondo, c.c.
Ciò premesso, prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dall'attore in relazione sia alla successione paterna, che alla successione materna, occorre chiarire la portata interpretativa del testamento olografo di atteso che da tale interpretazione dipende la determinazione Controparte_3
delle quote dei figli rispetto ai beni che appartenevano ad entrambi i defunti.
Orbene, in data 17 settembre 2020, redigeva testamento olografo (v. doc. 1, attore), Controparte_3 dal seguente tenore “oggi 17-09-2020 in RE BL io nata a [...]
9 Spinone dei Castelli il 22-01-1939.
Nel pieno possesso delle mie facoltà, revocando ogni mia disposizione precedente, dispongo così delle mie ultime volontà. lascio tutti i miei beni mobili ed
Immobili ai miei eredi legittimi, mio marito , e i miei figli CP_2
e CP_1 Parte_1
lascio la quota disponibile a mia FI CP_6
Ringraziandola per le cure prestate con dedizione e amore
”. Controparte_3
Con riguardo all'interpretazione degli atti di ultima volontà, sovviene il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'articolo 1362 del Cc, va individuata con riferimento - in primis - ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale del documento. Ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita. Svolta una tale verifica, il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale solo quando sia evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che i termini siano stati adoperati in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius” (v. Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.797). Di conseguenza, la disposizione testamentaria deve essere interpretata secondo il criterio generale dell'art. 1362 c.c., privilegiando l'accertamento della reale volontà della testatrice e il principio di conservazione del testamento, ricostruendo il significato pratico delle espressioni utilizzate tenendo conto dell'intero contesto della scheda e della funzione concreta delle clausole in essa contenute.
10 Nel caso in esame, dopo aver disposto “lascio tutti i miei beni mobili e immobili ai Controparte_3 miei eredi legittimi, mio marito e i miei figli e ”, ha aggiunto CP_2 CP_1 Parte_1
“lascio la quota disponibile a mia FI . La prima disposizione integra una chiamata a CP_1 titolo universale, attenendo all'universalità dei beni mobili e immobili, mentre la seconda attribuisce espressamente la porzione disponibile alla FI , evidenziando, in talo modo, la volontà della CP_1 de cuius di favorire nella ripartizione dell'eredità. CP_1
Ora, come si è visto, all'apertura della successione di il coniuge, era Controparte_3 CP_2
già deceduto, occorrendo pertanto chiarire quale fosse la volontà di in merito alle Controparte_3
sorti della quota di riserva del coniuge, e cioè se tale quota deve essere ripartita in parti uguali tra i figli, o se invece è destinata a incrementare la quota disponibile, spettante a CP_1
In primo luogo, si osserva che, nel testamento, manca qualsivoglia riferimento all'istituto della sostituzione ordinaria disciplinato dall'art. 688 c.c., secondo cui “il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità”. In mancanza della sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c., deve ritenersi che la delazione in favore di CP_2
venga meno, non potendo configurarsi la trasmissione della chiamata ai suoi eredi. Il Codice civile consente, invero, al testatore di indicare un sostituto per il caso in cui l'istituito “non possa o non voglia accettare”, ma tale previsione non risulta dalla scheda testamentaria in parola.
Esclusa quindi l'operatività dell'art. 688 c.c., occorre verificare se l'istituto della rappresentazione di cui all'art. 467 c.c. invocato dall'attore possa trovare applicazione nel caso di specie.
Atteso che l'art. 467 c.c. dispone “[I]. La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
[II]. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale”, e il successivo art. 468 c.c. precisa che “[I]. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
[II]. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa”, deve escludersi che l'istituto in parola possa trovare applicazione nel caso di specie. Si tratta, invero, di un istituto di carattere tassativo che ammette unicamente il subentro dei discendenti dei figli ovvero dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius, e non anche dei discendenti del coniuge.
L'estensione analogica della disposizione ai discendenti del coniuge è esclusa sia dal dato testuale, sia dall'elaborazione giurisprudenziale, secondo cui “L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli art. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo
11 il risultato d'una scelta operata discrezionalmente dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto, ma il coniuge di questi” (v. Cassazione civile sez. II, 05/04/2012, n.5508).
A questo punto, occorre verificare se, venuta meno la chiamata del coniuge, in mancanza di una clausola di sostituzione ordinaria ai sensi dell'art. 688 c.c., non potendo operare l'istituto della rappresentazione di cui all'art. 467 c.c. per le ragioni anzidette, la quota di debba CP_2
accrescersi agli altri coeredi ai sensi dell'art. 674 c.c., in base al quale l'accrescimento opera quando più eredi siano istituiti nel medesimo testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, e uno di essi non possa o non voglia accettare. Non è peraltro superfluo evidenziare come lo stesso art. 674 c.c. precisi che l'accrescimento “non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore”, trattandosi, dunque, di una regola suppletiva, destinata a cedere di fronte a disposizioni che manifestino una diversa volontà del testatore.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, la seconda proposizione della scheda (“lascio la quota disponibile a mia FI ”) esprime una volontà diversa rispetto allo schema legale CP_1 dell'accrescimento, potendosi presumere che la testatrice abbia voluto vincolare la destinazione dell'intera porzione disponibile a anche nell'ipotesi in cui una delle altre chiamate CP_1
venisse meno. Tale conclusione emerge dal tenore testuale del testamento.
Ciò in quanto, avendo dichiarato espressamente di lasciare la quota disponibile a CP_1 ha manifestato l'intenzione di favorire la FI nella successione rispetto agli altri Controparte_3
eredi, non potendosi pertanto ritenere che la testatrice intendesse beneficiare il coniuge e i due figli in parti uguali. Ne consegue che deve ritenersi assente, nel caso di specie, il requisito dell'accrescimento rappresentato dalla chiamata di più soggetti in quote identiche (cosiddetta coniunctio re), pur essendo presente l'altro requisito dell'accrescimento rappresentato dall'istituzione in uno stesso testamento
(cosiddetta coniunctio verbis). In mancanza della coniunctio re, non si ravvisa, nel caso concreto, la ratio dell'istituto dell'accrescimento, che si fonda sulla presunta volontà del testatore in virtù del ragionamento che segue: se il testatore ha chiamato più soggetti in quote identiche, allora si potrebbe presumere che l'intenzione del testatore fosse quella di beneficiare tutte le persone indicate nel testamento in modo uguale. Se questa è la ratio dell'accrescimento, viene da sé che laddove, come nel caso di specie, manchi la chiamata di più soggetti in parti uguali, l'operatività dell'accrescimento resta preclusa. In altri termini, la scelta di di devolvere l'intera quota disponibile a Controparte_3 CP_1 esclude il requisito dell'istituzione in parti uguali (coniunctio re): e
[...] CP_2 Parte_1
sono stato chiamati soltanto nella quota di riserva, mentre è destinataria sia della quota CP_1
di riserva, sia della disponibile. Si tratta, dunque, di tre quote non identiche, per cui la ratio dell'accrescimento non trova applicazione: mancano cioè gli elementi per presumere che la testatrice
12 volesse beneficiare i chiamati in misura uguale, proprio perchè è stata la testatrice stessa a differenziare le attribuzioni.
Dovendosi pertanto escludere, per tutte le ragioni sopra esposte, l'operatività dell'accrescimento, la chiamata testamentaria in favore di deve ritenersi caducata. Considerata quindi tamquam CP_2 non esset l'istituzione di e ferma la devoluzione dell'intera quota disponibile a CP_2 CP_1
deve ritenersi destinatario della sola quota di riserva.
[...] Parte_1
Orbene, in assenza della successione del coniuge, viene in rilievo il disposto dell'art. 537 c.c., che riserva ai figli 2/3 dell'asse, da dividersi in parti uguali tra loro;
pertanto, in tale eventualità, la quota disponibile è pari a 1/3. In questa prospettiva, la quota spettante a sulla successione Parte_1
materna è pari a 1/3 a tiolo di riserva (ovverosia, 2/3 da dividere in parti uguali tra i due figli), mentre la quota di eredità spettante a è pari a 2/3 (di cui 1/3 a titolo di quota di riserva e un 1/3 CP_1
a titolo di quota disponibile).
Chiarite le quote spettanti a e sulla successione materna, ed essendo Parte_1 CP_1
pacifico che, rispetto alla successione paterna, il coniuge e i figli sono succediti in parti uguali tra loro
(per 1/3 ciascuno), deve ritenersi che, a seguito dell'apertura della successione di Controparte_3
e siano succeduti nei beni che appartenevano ad entrambi i genitori nelle Parte_1 CP_1
quote, rispettivamente, di 7/18 e di 11/18.
L'asse ereditario di CP_2
Con riguardo alla successione paterna, ha dedotto che l'asse paterno, dovrebbe essere Parte_1
ricostruito tenendo conto:
- della quota di 1/2 dei giroconti pari all'importo complessivo di euro 35.000,00 tratti dal conto corrente cointestato tra e n. 100/322168, acceso presso CP_2 Controparte_3 [...]
al conto corrente intestato alla sola (v. doc. 5, attore); Pt_2 Controparte_3
- della quota di 1/2 dei rimborsi delle quote del deposito cointestato amministrato n.
3100/2525377 di AN ES per l'importo complessivo di euro 123.218,89, tratti dal conto corrente cointestato tra e n. 100/322168, acceso presso CP_2 Controparte_3 [...]
al conto corrente intestato alla sola (v. doc. 5, attore); Pt_2 Controparte_3
- della quota di 1/2 degli assegni tratti, parimenti, sul conto corrente cointestato tra CP_2
e n. 100/322168, acceso presso e intestati a per Controparte_3 Parte_2 CP_1
l'importo complessivo di euro 52.369,77 (v. doc. 4, attore);
- della quota 1/2 dei bonifici, tratti sul conto corrente cointestato tra e CP_2 CP_3
n. 100/322168, acceso presso eseguiti dai genitori in favore di
[...] Parte_2 CP_1
13 per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500, per l'importo CP_1
complessivo di euro 49.650,00 (v. doc. 6, attore);
- della quota di 1/2 del diritto di proprietà sull'immobile ad uso abitativo sito in RE
EA, Via Grandi n. 7, oggetto di donazione indiretta a mediante la CP_1
sottoscrizione di contratto in favore di terzi (v. doc. 8-9, attore), che ha venduto CP_1
a propria volta in data 10 febbraio 2022 al prezzo di euro 390.000,00 (v. doc. 10, attore).
Per quanto riguarda i giroconti e i rimborsi tratti sul conto corrente cointestato in favore del conto corrente intestato a per l'ammontare, rispettivamente, di euro 35.000,00 e di euro Controparte_3
123.218,89, nell'atto di citazione, ha dedotto che integrerebbero degli atti illeciti, Parte_1
compiuti dalla madre in assenza del necessario consenso del padre, poiché questi non poteva essere consenziente, essendo egli incapace di intendere e di volere in ragione dell'apertura della procedura di amministrazione di sostegno.
A sostegno della tesi dell'illiceità, ha prodotto il ricorso per la nomina di amministratore Parte_1
di sostegno presentato da in data 14 marzo 2018 (v. doc. 2, attore), la relazione Controparte_3 iniziale redatta dall'Amministratore di sostegno, dalla quale emergeva che “Il Sig. Controparte_7
vive con la moglie, comproprietaria in villetta singola con giardino, che lo accudisce supportata CP_1
dalla FI abitante in una casa attigua. -Salute: discreta. – Chiuso C/C cointestato e aperto C7c nominale. Allegati: dati catastali – Pensioni Inps – prospetti C/C cointestato e nominale” (v. doc. 3, attore), nonché la memoria di intervento in favore di nel procedimento di nomina di Parte_1
amministratore di sostegno del 6 giugno 2018 (v. doc. 7, attore). Dalla disamina dei documenti indicati non si desume la sussistenza di alcuna condizione di incapacità di intendere e di volere di CP_2
né sono stati ammessi i capitoli di prova orale formulati sul punto, per il fatto che sarebbero stati del tutto insufficienti, in mancanza di idonea documentazione medica sul punto (“1) Vero che il signor era affetto da demenza senile e venne chiesta la nomina di un amministratore di sostegno CP_2 il 14.03.2018”, v. seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., attore). Ne consegue che l'asserita condizione di incapacità di intendere e di volere di al tempo in cui i versamenti e i rimborsi in CP_2
questione furono eseguiti è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, tenuto peraltro conto che l'amministrazione di sostegno non presuppone, per definizione, che l'interessato versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, ma unicamente che la persona si trovi nell'impossibilità, anche soltanto temporanea o parziale, di provvedere ai propri interessi, non potendosi pertanto ritenere che non fosse nelle condizioni di esprimere un valido consenso CP_2
solo perchè fu depositato ricorso per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno (v.
Cassazione civile sez. I, 04/11/2022, n.32542). Su queste basi, deve escludersi l'illiceità delle operazioni contestate di cui al doc. 5 depositato dall'attore.
14 Quanto allo scopo di tali operazioni, l'attore ne ha dedotto, peraltro, soltanto in forma dubitativa, la causa liberale, non fornendo alcun elemento indiziario dello spirito di liberalità, né formulando alcun capitolo di prova orale sul punto. Deve pertanto ritenersi che le operazioni in questione siano state eseguite con il consenso di entrambi i coniugi e per finalità lecite, non essendo emerso alcun elemento idoneo a dimostrare il contrario.
Con riguardo alla domanda relativa agli assegni per la somma di euro 52.369,77, tratti sul conto corrente n. 100/322168, cointestato tra e e intestati per la maggiore CP_2 Controparte_3 parte a (due assegni, per l'importo di euro 1.517,00, risultano, invece, essere intestati a CP_1
v. doc. 4, attore), ha domandato di dichiarane la nullità ex art. Controparte_8 Parte_1
782 c.c., trattandosi di donazioni dirette prive della forma solenne prescritta dalla legge ai fini della validità. ha osservato che gli assegni in questione non sarebbero sorretti dall'intento CP_1
liberale, in quanto troverebbero causa nei rapporti intercorrenti tra i genitori e la FI, tra cui l'iniziativa assunta dai genitori, sostenendone anche i relativi costi, per la ristrutturazione dell'abitazione di al fine di accoglierli nel medesimo immobile. ha dedotto, CP_1 CP_1 altresì, che l'assenza della causa liberale emergerebbe dall'ammontare dei singoli assegni.
La tesi sostenuta dalla convenuta è rimasta priva di riscontro probatorio, per il fatto che, in nessuno degli assegni indicati, è presente un riferimento a lavori di ristrutturazione, né i capitoli di prova orale formulati attenevano specificamente alla causale degli assegni.
Ora, non avendo la convenuta contestato di aver ricevuto i predetti assegni alla stessa intestati, ed essendosi, invece, limitata a sostenere genericamente che la causa non liberale emergerebbe dall'esiguo importo di ciascun assegno, nonché dalla relazione assistenziale intercorrente con i genitori, tanto che gli stessi si sarebbero fatti carico dei costi di ristrutturazione dell'abitazione della FI, nella prospettiva di trovarvi accoglienza, deve ritenersi che gli assegni in parola fossero retti dalla causa liberale, potendosi presumere, in ragione del rapporto famigliare sussistente tra la firmataria degli assegni e la beneficiaria, della relazione di assistenza e di cura ammessa dalla stessa convenuta,
e dell'assenza di prova dell'asserita correlazione tra gli assegni e i lavori di ristrutturazione, lo spirito di liberalità, e cioè che (unica firmataria degli assegni) intendesse realizzare un Controparte_3
arricchimento unilaterale di correlato ad un proprio impoverimento, in segno di CP_1 riconoscenza, stante l'“assenza di un apprezzabile interesse economico o comunque giuridicamente rilevante ai fini della diversa qualificazione della fattispecie semplicemente come gratuita e non già liberale” (v. Tribunale Grosseto, 22/02/2020, n.197). Peraltro, quand'anche fosse dimostrata l'asserita correlazione tra gli assegni e i lavori di ristrutturazione dell'abitazione di tale finalità CP_1 non sarebbe incompatibile con l'intento liberale, in quanto si tratterebbe, comunque, di un'elargizione della madre in favore della FI che comproverebbe la relazione assistenziale e, quindi, in definitiva,
15 la causa di riconoscenza o di speciale remunerazione di cui all'art. 770 c.c. tenuto peraltro conto che
“Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal EN (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto” (v. Cassazione civile sez. III, 27/05/2024, n.14788).
Venendo ora ai due assegni indicati nella prima pagina del doc. 4 prodotto dall'attore, rispettivamente dell'11 ottobre 2016, per euro 500,00, e del 28 ottobre 2016, per euro 1.017,00, entrambi intestati a la convenuta ha riconosciuto che si tratta di pagamenti relativi a quote del Controparte_8 prezzo dell'autovettura FIAT 500X, intestata a e utilizzata dalla medesima per esigenze CP_1
di servizio. Senza ripetere le considerazioni che saranno svolte in relazione al bonifico del 19 ottobre
2016, anch'esso disposto in favore di è sufficiente osservare che, avendo la Controparte_8 convenuta ammesso che tali somme furono impiegate dalla madre per l'acquisto dell'autovettura poi intestata alla FI, deve ritenersi che essa stessa, di fatto, abbia riconosciuto l'intento liberale che sorreggeva l'operazione. Ne consegue che i suddetti pagamenti, unitamente al bonifico del 19 ottobre
2016 (su cui v. infra), integrano una donazione indiretta avente ad oggetto l'autovettura acquistata in favore della convenuta, con conseguente obbligo di collazione.
Deve quindi essere dichiarata la nullità delle donazioni dirette (che complessivamente considerate non potrebbero comunque considerarsi neppure di modico valore) realizzate da Controparte_3
mediante gli assegni intestati alla convenuta, tratti sul conto corrente cointestato con CP_2 rispetto al quale opera pacificamente la presunzione di cui all'art. 1298 c.c., per l'importo complessivo di euro 50.852,77. Stante la declaratoria di nullità, è tenuta a restituire alla massa CP_1 ereditaria di l'importo di euro 25.426,385, oltre agli interessi al tasso legale dal dì CP_2 dell'apertura della successione sino al saldo effettivo. ha poi domandato di imputare all'asse ereditario paterno la metà dei bonifici, tratti sul Parte_1
conto corrente n. 100/322168 cointestato tra e acceso presso CP_2 Controparte_3 [...]
eseguiti dai genitori in favore di per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto Pt_2 CP_1 dell'autovettura Fiat 500, per l'importo complessivo di euro 49.650,00, sostenendo che anche tali versamenti rappresenterebbero delle donazioni dirette nulle per mancanza di forma (v. doc. 6, attore).
Per quanto riguarda il bonifico di euro 27.500,00 del 12 luglio 2013, avente la causale “BONIFICO
PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASA”, ha dedotto che si tratterebbe di un CP_1
versamento privo della causa liberale e che troverebbe la propria ragione giustificativa nei rapporti patrimoniali in essere tra i genitori e la FI in relazione all'iniziativa assunta da e CP_2 per la ristrutturazione dell'abitazione di nella prospettiva di Controparte_3 CP_1 accogliere i genitori all'interno del medesimo immobile. A tal riguardo, sovviene la fattura n. 31 del 2
16 luglio 2013 emessa da ON NT s.n.c. e intestata a per l'importo di euro 27.500,00, CP_1 per le “opere di manutenzione straordinaria prospetti e rifacimento pavimentazione camminamenti esterni presso Vostra proprietà in Via Grandi n°07, RE EA (BG)” (v. doc. 03, convenuta).
Ora, il rapporto di immediata prossimità cronologica tra la data della fattura (2 luglio 2013) e la data del bonifico (12 luglio 2013), la corrispondenza degli importi (euro 27.500,00) e il riferimento nella fattura ai lavori di manutenzione straordinaria riguardanti i prospetti e il rifacimento della pavimentazione dei camminamenti esterni – opere eseguite presso l'immobile di proprietà della convenuta – sono elementi indiziari che, nel loro complesso, depongono per la sussistenza di una correlazione funzionale tra il bonifico e la fattura. Tuttavia, tale correlazione non consente di escludere la causa liberale: il versamento di euro 27.500,00 da parte di e in favore CP_2 Controparte_3
della FI costituisce una donazione diretta di denaro, in quanto realizzato senza alcuna controprestazione e con l'evidente intento di consentire alla FI di sostenere il costo dei lavori di ristrutturazione. La circostanza che tali lavori potessero risultare utili anche ai genitori non elide l'animus donandi, posto che l'intervento ha riguardato un bene appartenente alla FI, che ne ha tratto un vantaggio patrimoniale stabile. Per dirla diversamente, la correlazione tra il bonifico e i lavori di ristrutturazione per i prospetti e la pavimentazione dei camminamenti non vale ad eliminare il vantaggio patrimoniale che ha ricevuto dall'elargizione dei genitori, alla quale va quindi CP_1
riconosciuta causa liberale. Come si è detto, avendo i genitori pagato direttamente la FI, e non già
l'impresa edile, il versamento deve essere qualificato come una donazione diretta di denaro, nulla per mancanza della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. Deve quindi essere dichiarata la nullità della donazione diretta realizzata da e mediante il bonifico del 12 luglio Controparte_3 CP_2
2013, tratto sul conto corrente cointestato, disposto in favore della FI per l'importo di euro
27.500,00. Stante la declaratoria di nullità, è tenuta a restituire alla massa ereditaria di CP_1
l'importo di euro 13.750,00, oltre agli interessi al tasso legale dal dì dell'apertura della CP_2
successione sino al saldo effettivo.
Per quanto riguarda, poi, il bonifico del 19 ottobre 2016 di euro 22.150,00 disposto in favore di
[...] con la causale “ACQUISTO AUTO PECIS TIZIANA FIAT 500X”, la convenuta ha Controparte_8 parimenti rilevato che si tratterebbe di un versamento privo dell'intento liberale, che troverebbe spiegazione nei rapporti patrimoniali intercorrenti con i genitori. Al fine di dimostrare la finalizzazione dell'acquisto dell'autovettura all'utilità per i genitori, ha domandato l'ammissione di due CP_1
capitoli di prova orale, ritenuti inammissibili, e che, in ogni caso, non sarebbero stati sufficienti in quanto finalizzati unicamente a dimostrare che aveva chiesto di acquistare Controparte_3
l'autovettura Fiat 500X, in luogo del modello Fiat 500, inizialmente indicato dalla FI, e che, in tale occasione, aveva domandato, altresì, di acquistare il modello Fiat 500X in quanto Controparte_3
17 più capiente e fruibile. Anche a voler ammettere che la scelta del modello Fiat 500X sia stata sollecitata dalla de cuius per fruire di un'auto più capiente, tale circostanza non sarebbe sufficiente a escludere la natura liberale dell'operazione. Il pagamento di euro 22.150,00, effettuato dai genitori direttamente a favore della concessionaria con la causale “ACQUISTO AUTO PECIS TIZIANA FIAT 500X”, integra infatti una donazione indiretta, realizzata attraverso il versamento del prezzo al venditore per consentire alla FI di acquisire il veicolo. L'eventuale utilità dell'auto per i genitori non incide sull'animus donandi, poiché il bene è stato intestato alla FI, che ne ha tratto un vantaggio patrimoniale stabile e destinato a durare nel tempo. In altri termini, nonostante gli eventuali vantaggi derivanti per i genitori dall'acquisto dell'autovettura modello 500X, resta il fatto che l'elargizione ha arricchito la FI, la quale ha beneficiato dell'auto, dovendosi quindi riconoscere all'attribuzione natura liberale. Trattandosi di liberalità indiretta, non opera la forma solenne prevista dall'art. 782 c.c., ma si applica l'art. 809 c.c., con conseguente applicazione delle regole in materia di collazione e riduzione. Quanto alle modalità della collazione, venendo in rilievo un bene mobile registrato, trova applicazione l'art. 750 c.c., con la conseguenza che la causa dovrà essere rimessa sul ruolo per la determinazione del valore al tempo dell'apertura della successione.
Con riguardo alla successione paterna, l'attore ha domandato, infine, la collazione per imputazione della donazione indiretta realizzata dal padre in favore della convenuta avente ad oggetto la quota di
1/2 dell'immobile sito in RE EA Via Grandi n. 7, sostenendo che il valore di mercato dell'immobile alla data di apertura della successione vada individuato nel prezzo di vendita di euro
390.000,00. La convenuta, pur riconoscendo la natura di donazione indiretta e concordando sul valore di mercato alla data di apertura della successione, pari al prezzo di vendita di euro 390.000,00, ha dedotto di aver apportato migliorie all'immobile ai sensi dell'art. 748 c.c. per un controvalore di complessivi euro 102.630,43, chiedendo pertanto di tenerne conto ai fini della collazione.
Orbene, dagli atti di causa, risulta: che, il 23 dicembre 1999, EL AM e CP_2
sottoscrivevano contratto preliminare di vendita, a favore di persona indicata dallo stesso CP_2 della quota di 1/2 dell'immobile sito in RE EA, Via Grandi n. 7 (v. doc. 8, attore); che, in data 8 febbraio 2000, EL AM e sottoscrivevano contratto di vendita ex art. CP_2
1411 c.c. in favore di del predetto immobile (v. doc. 9, attore); e, infine, che, in data 10 CP_1 febbraio 2022, alienava a terzi l'intero fabbricato di via Grandi n. 7, costituito da un CP_1
appartamento adibito a civile abitazione e da un'autorimessa al piano seminterrato, cedendo l'usufrutto ad e e la nuda proprietà a al prezzo complessivo CP_9 Controparte_10 Controparte_11
di euro 390.000,00 (v. doc. 10, attore).
Atteso che la donazione indiretta pacificamente realizzata da in favore di CP_2 CP_1
riguardava la quota di 1/2 del predetto immobile, considerato che vi è consenso per il valore di mercato
18 alla data di apertura della successione pari al prezzo indicato nell'atto di vendita del 10 febbraio 2022, deve ritenersi tenuta alla collazione della metà dell'immobile in RE EA, Via CP_1
Grandi n. 7, da effettuarsi per imputazione del valore di euro 195.000,00, non potendo essere accolte le deduzioni della convenuta fondate sull'art. 748 c.c., il quale dispone “si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa”. A tal fine, ha prodotto CP_1 giustificativi di spesa per l'importo complessivo di euro 102.630,43 (v. doc. 03 e 03_1, convenuta).
Ciò in quanto, perché una spesa possa considerarsi in favore del donatario ai sensi dell'art. 748 c.c., è necessario provare che si tratti di un intervento effettivamente migliorativo del bene, ovvero di una spesa straordinaria sostenuta per la sua conservazione e non dovuta a colpa del donatario. La norma, inoltre, richiede che tali spese siano valutate in rapporto al valore che avevano “al tempo dell'aperta successione”, con la conseguenza che non è sufficiente dimostrare di averle sostenute, ma è invece necessario provare che esse abbiano effettivamente inciso in modo concreto sul valore dell'immobile a quella data, tenuto conto che “A norma dell'art 748 cod civ, in tema di valutazione dei miglioramenti, spese e deterioramenti apportati ai beni soggetti a collazione, le migliorie apportate al fondo devono essere calcolate non in base alle spese fatte, ma in relazione all'incremento di valore del fondo” (v.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5982 del 17/11/1979).
Nel caso di specie, i giustificativi prodotti dalla convenuta non consentono di verificare né la natura, né l'incidenza delle spese dedotte. Dai documenti depositati risultano, infatti, esclusivamente fatture e ricevute di pagamento relative a lavori di ristrutturazione e ad acquisti di materiali, prive tuttavia di specificazioni tecniche idonee a individuare con precisione gli interventi eseguiti, la loro portata,
l'ubicazione e la finalità perseguita. In altri termini, la mera indicazione degli importi e dei relativi pagamenti non è, di per sé, sufficiente a dimostrare né la natura delle singole lavorazioni, e cioè se esse siano effettivamente qualificabili come migliorie o come spese straordinarie di conservazione ai sensi dell'art. 748 c.c., né la loro incidenza concreta sull'aumento del valore dell'immobile alla data di apertura della successione.
Non è poi superfluo rilevare che, a seguito dell'atto del 10 febbraio 2022, con cui ha CP_1 trasferito a terzi l'intero fabbricato sito in RE EA, via Grandi n. 7, il bene non è più nella materiale disponibilità delle parti, essendo stato definitivamente alienato a soggetti estranei al presente giudizio. Tale circostanza rende oggi impossibile qualsiasi accertamento tecnico diretto sul bene, né,
d'altra parte, risulta praticabile, per tutte le considerazioni che precedono, una valutazione tecnica di tipo documentale, mancando, tra le produzioni della convenuta, una descrizione analitica dei lavori eseguiti, dello stato dei luoghi e riscontri oggettivi degli interventi, che consentano di stimare, in modo
19 oggettivo, la natura e l'incidenza delle spese dedotte sul valore dell'immobile alla data di apertura della successione. Di conseguenza, deve escludersi non solo l'utilità, ma anche la stessa possibilità di disporre, nel caso concreto, una consulenza tecnica d'ufficio, tenuto conto che “La consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v.
Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8498).
In definitiva, non ha fornito prova sufficiente né della natura di migliorie o di spese CP_1
straordinarie delle voci indicate nei documenti prodotti, né della loro incidenza sul valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che, anche in considerazione dell'impossibilità oggettiva di un accertamento tecnico diretto, la domanda proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 748 c.c. deve essere rigettata.
Dunque, con riguardo all'asse paterno, per tutte le considerazioni che precedono, a fronte della dichiarazione di nullità delle donazioni dirette sopra indicate, è tenuta a restituire alla CP_1 massa ereditaria l'importo di euro 39.176,38 (euro 25.426,38 + euro 13.750,00) oltre agli interessi al tasso legale dal dì dell'apertura della successione sino al saldo effettivo, in conseguenza della dichiarazione di nullità delle donazioni dirette sopra indicate.
A fronte della qualificazione dei bonifici intestati a alla stregua di donazione Controparte_8 indiretta dell'autovettura, è tenuta alla collazione ai sensi dell'art. 750 c.c., da effettuarsi CP_1 per imputazione del valore al tempo dell'apertura della successione, fermo restando che soltanto metà del relativo valore potrà essere imputato all'asse paterno.
è infine tenuta alla collazione dell'immobile sito in RE EA, Via Grandi n. 7, CP_1
oggetto di donazione indiretta, da effettuarsi per imputazione del valore di euro 195.000,00.
Ai fini della determinazione del valore dell'autovettura oggetto di donazione indiretta, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, come da separata e contestuale ordinanza.
L'asse ereditario di Controparte_3
Con riguardo alla successione materna, ha dedotto che l'asse materno, dovrebbe essere Parte_1
ricostruito tenendo conto:
20 - della quota di 1/2 dei giroconti pari all'importo complessivo di euro 35.000,00 tratti dal conto corrente cointestato tra e n. 100/322168, acceso presso al conto CP_2 Controparte_3 Parte_2
corrente intestato alla sola (v. doc. 5, attore); Controparte_3
- della quota di 1/2 dei rimborsi delle quote del deposito cointestato amministrato n. 3100/2525377 di
AN ES per l'importo complessivo di euro 123.218,89, tratti dal conto corrente cointestato tra e n. 100/322168, acceso presso al conto corrente intestato CP_2 Controparte_3 Parte_2
alla sola (v. doc. 5, attore); Controparte_3
- della quota di 1/2 degli assegni tratti, parimenti, sul conto corrente cointestato tra e CP_2
n. 100/322168, acceso presso e intestati a per l'importo Controparte_3 Parte_2 CP_1
complessivo di euro 52.369,77 (v. doc. 4, attore);
- della quota 1/2 dei bonifici, tratti sul conto corrente cointestato tra e CP_2 Controparte_3
n. 100/322168, acceso presso eseguiti dai genitori in favore di per la Parte_2 CP_1 ristrutturazione della casa e per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500, per l'importo complessivo di euro
49.650,00 (v. doc. 6, attore);
- del bonifico di euro 550,00 del data 5 agosto 2019, tratto sul conto corrente n. 1000/2292 intestato a in favore di con la causale “RATA MUTUO” (v. doc. 13, attore); Controparte_3 CP_1
- dei bonifici, tratti sul conto corrente n. 1000/8679 intestato a in favore di Controparte_3 CP_1
di euro 500,00 del 3 maggio 2021, di euro 457,50 del 7 settembre 2021, di euro 5.500,00 del 17
[...] gennaio 2022 e di euro 4.684,00 il 2 giugno 2022, per l'importo complessivo di euro 11.141,50 (v. doc.14, attore);
- dei prelievi bancomat per l'importo complessivo di euro 80.530,00 dal conto corrente n. 1000/8679 intestato a dalla data del 7 luglio 2021 sino alla data del 3 giugno 2022 (v. doc. 15 Controparte_3
e 15 bis, attore);
- delle polizze assicurative per euro 62.793,71, incassate da che integravano gli estremi CP_1
della donazione indiretta (v. doc. 16, attore).
Per quanto riguarda i giroconti e i rimborsi tratti sul conto corrente cointestato in favore del conto intestato esclusivamente a per l'ammontare, rispettivamente, di euro 35.000,00 e Controparte_3
di euro 123.218,89, è sufficiente richiamare le considerazioni che precedono in ordine alla mancanza di prova sia dell'incapacità di intendere e di volere di al momento in cui le operazioni CP_2 furono eseguite, sia dell'intento liberale. Va altresì osservato che gli asseriti prelevamenti illeciti realizzati da dal conto cointestato con verso il proprio conto personale Controparte_3 CP_2
non assumono comunque rilievo con riguardo alle domande formulate dall'attore in relazione alla successione materna, atteso che le somme in questione sono comunque confluite nel patrimonio di
21 non potendosi pertanto configurare alcun obbligo restitutorio a carico della Controparte_3
convenuta.
Con riguardo alla domanda relativa agli assegni con beneficiaria (nonché, per due CP_1
assegni, con beneficiario tratti sul conto corrente n. 100/322168 cointestato, Controparte_8 per l'importo complessivo di euro 52.369,77, si richiamano le osservazioni che precedono relativamente alla natura di donazioni dirette nulle per mancanza di forma ai sensi dell'art. 782 c.c. e di donazione indiretta dell'autovettura. Parimenti, anche rispetto alle domande riguardanti i bonifici, tratti sul conto corrente cointestato, per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto dell'autovettura
Fiat 500X, di cui ha beneficiato la convenuta, per l'importo complessivo di euro 49.650,00, è sufficiente riportarsi alle osservazioni che precedono.
Deve quindi essere dichiarata la nullità delle donazioni dirette (che complessivamente considerate non potrebbero comunque considerarsi neppure di modico valore) realizzate da Controparte_3
mediante gli assegni intestati alla convenuta, tratti sul conto corrente cointestato con CP_2 rispetto al quale opera pacificamente la presunzione di cui all'art. 1298 c.c., per l'importo complessivo di euro 50.852,77. Stante la declaratoria di nullità, è tenuta a restituire alla massa CP_1 ereditaria di l'importo di euro 25.426,385, oltre agli interessi al tasso legale dal dì Controparte_3 dell'apertura della successione sino al saldo effettivo.
Deve essere dichiarata, altresì, la nullità della donazione diretta realizzata da e Controparte_3 CP_2
mediante il bonifico del 12 luglio 2013, tratto sul conto corrente cointestato, disposto in favore
[...] della FI per l'importo di euro 27.500,00. Stante la declaratoria di nullità, è tenuta a CP_1 restituire alla massa ereditaria di l'importo di euro 13.750,00, oltre agli interessi al Controparte_3 tasso legale dal dì dell'apertura della successione sino al saldo effettivo.
A fronte della qualificazione dei bonifici intestati a alla stregua di donazione Controparte_8 indiretta dell'autovettura, è tenuta alla collazione ai sensi dell'art. 750 c.c., da effettuarsi CP_1 per imputazione del valore al tempo dell'apertura della successione, fermo restando che soltanto metà del relativo valore potrà essere imputato all'asse materno. ha poi domandato la collazione del bonifico di euro 500,00 del 5 agosto 2019, tratto sul Parte_1
conto corrente intestato a n. 1000/2292, in favore di con la causale Controparte_3 CP_1
“RATA MUTUO”, sull'assunto di non potersene dichiarare la nullità trattandosi di donazione di modico valore (v. doc. 13, attore). Sul punto, ha omesso di prendere posizione. Ne consegue che CP_1 deve ritenersi dimostrata la causa liberale dell'attribuzione, potendosi presumere lo spirito di liberalità in ragione del rapporto famigliare e della relazione di assistenza, con conseguente obbligo di collazione da parte della convenuta.
22 ha domandato che sia dichiarata la nullità dei bonifici eseguiti dal conto corrente n. Parte_1
1000/8679, intestato a in favore di rispettivamente di euro 500,00 Controparte_3 CP_1
del 3 maggio 2021, di euro 457,50 del 7 settembre 2021, di euro 5.500,00 del 17 gennaio 2022 e di euro 4.684,00 del 2 giugno 2022, per un importo complessivo di euro 11.141,50, sul presupposto che tali versamenti, complessivamente considerati, non possano qualificarsi come donazioni di modico valore (v. doc. 14, attore). Secondo l'attore, i bonifici in questione integrerebbero atti di donazione diretta, da dichiararsi nulli per difetto della forma richiesta dall'art. 782 c.c. si è opposta CP_1
alla declaratoria di nullità, deducendo che i pagamenti in questione troverebbero giustificazione nei rapporti intercorsi con la madre in relazione ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione della convenuta, eseguiti anche in funzione dell'accoglimento dei genitori nell'immobile. La convenuta ha sottolineato che l'assenza di intento liberale emergerebbe dalle stesse causali e dagli importi indicati nei bonifici, che riflettono prestazioni economicamente giustificate e di natura onerosa. Ha quindi contestato la configurabilità di una donazione diretta o indiretta, evidenziando che nessuna prova, nemmeno indiziaria, dell'intento liberale sarebbe stata fornita dall'attore.
Orbene, dalla disamina degli estratti-conto, risultano le seguenti operazioni:
- bonifico del 17 gennaio 2022 di euro 5.500,00 intestato a con causale Controparte_12
“caparra per acquisito cucina signora abitazione Costa Di Mezzate Via Controparte_3
Caravaggio nr. 21”;
- bonifico del 2 giugno 2022 di euro 4.684,00 intestato a H20 Soluzione Bagno S.A.S. di Airoldi
Simone con causale “camino elettrico pecis tiziana”;
- bonifico del 7 settembre 2021 di euro 457,50 intestato a Controparte_13
, senza causale;
[...]
- pagamento tramite POS del 3 maggio 2021 di euro 500,00 in favore di Bergamo tende.
Delle operazioni sopra indicate, deve riconoscersi la natura di liberalità in favore di CP_1
unicamente ai bonifici del 17 gennaio 2022 e del 2 giugno 2022, rispettivamente, per l'importo di euro
5.500,00 e di euro 4.684,00. In particolare, la destinazione delle spese alla convenuta emerge chiaramente dal tenore letterale della causale e dal contesto complessivo delle operazioni.
Quanto al bonifico del 2 giugno 2022, la dicitura “camino elettrico pecis tiziana” consente di ritenere che si trattasse di un acquisto effettuato dalla madre nell'interesse esclusivo della FI, senza alcuna utilità per sé, potendosi quindi presumere lo spirito di liberalità.
Quanto al bonifico del 17 gennaio 2022, pur recando la causale “cucina signora ”, Controparte_3
è pacifico che l'indirizzo indicato (via Caravaggio n. 21, Costa di Mezzate) coincida con la residenza della convenuta;
di conseguenza, è verosimile che la spesa fosse destinata alla fornitura della cucina dell'abitazione della FI, sostenuta dalla madre per spirito di liberalità. L'eventuale circostanza che
23 la stessa sia poi andata a convivere con la FI e abbia materialmente utilizzato la Controparte_3 cucina non elide l'intento liberale dell'operazione, poiché il bene è stato acquistato nell'interesse della FI, che è il soggetto che, in definitiva, ne ha tratto un vantaggio patrimoniale diretto.
Diversamente, non può riconoscersi natura donativa né al bonifico del 7 settembre 2021, di euro
457,50, eseguito in favore di un terzo e privo di causale, né al pagamento POS del 3 maggio 2021, di euro 500,00 in favore di non essendovi alcun elemento utile per ritenere che tali Parte_3 esborsi siano stati effettuati nell'interesse della convenuta, con finalità di liberalità in suo favore.
Chiarita, dunque, la causa liberale dei bonifici del 17 gennaio 2022, di euro 5.500,00, e del 2 giugno
2022, di euro 4.684,00, deve tuttavia escludersi che si tratti di donazioni dirette di denaro nulle ai sensi dell'art. 782 c.c., non venendo in considerazione versamenti effettuati direttamente da de cuius in favore della FI. Si è, invece, in presenza di donazioni indirette, valide ed efficaci ai sensi dell'art. 809 c.c., con conseguente obbligo di collazione della convenuta. ha inoltre dedotto che, dal conto corrente n. 1000/8679 intestato a Parte_1 Controparte_3
sarebbero stati effettuati prelevamenti bancomat per complessivi euro 80.530,00 tra il luglio 2021 e il giugno 2022, anche in prossimità del decesso della de cuius, quando la stessa non sarebbe più stata in grado di muoversi autonomamente. Ha osservato che tali operazioni risultano eseguite in gran parte presso sportelli ubicati nelle vicinanze del luogo di lavoro della convenuta, la quale, convivendo con la madre, avrebbe avuto la materiale disponibilità della carta bancomat e avrebbe progressivamente svuotato il conto corrente materno mediante prelevamenti non autorizzati. Secondo l'attore, qualora la convenuta sostenesse di aver agito con il consenso della madre, si tratterebbe comunque di donazioni soggette a nullità per difetto di forma o, in subordine, a collazione. ha contestato CP_1
integralmente la ricostruzione attorea, evidenziando come le operazioni di prelievo dal conto corrente n. 1000/8679 intestato a eseguite tra il luglio 2021 e il giugno 2022, siano state Controparte_3 qualificate donazioni dall'attore sulla base di mere congetture, prive di riscontri oggettivi. Ha rilevato che si tratta di numerosi prelevamenti di importo variabile, effettuati in comuni nei quali la madre risiedeva e svolgeva le proprie attività quotidiane, senza alcuna prova che siano stati materialmente eseguiti dalla convenuta o che abbiano determinato un indebito arricchimento a suo favore.
La domanda avanzata dall'attore per la restituzione all'asse ereditario materno delle somme prelevate tra il 2021 e il 2022, ovvero, in subordine, per la dichiarazione di nullità o per la collazione, è infondata.
L'onere della prova circa l'effettiva esecuzione dei prelievi da parte di e la dedotta CP_1 appropriazione delle somme grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di fatti costitutivi della pretesa azionata.
Nel caso di specie, non ha fornito la prova né che la carta bancomat intestata alla madre Parte_1
fosse nella materiale disponibilità della sorella né che la de cuius versasse in condizioni CP_1
24 tali da rendere oggettivamente impossibile per la stessa recarsi personalmente allo sportello per effettuare i prelievi contestati.
Per quanto siano stati dedotti alcuni elementi di possibile rilievo indiziario – quali il rapporto di prossimità tra le rispettive abitazioni, poi divenuto di convivenza, e l'attività di assistenza prestata dalla convenuta ai genitori – tali circostanze non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare, neppure in via presuntiva, che i prelievi siano stati eseguiti da in luogo di CP_1 Controparte_3
Sul punto, è significativo rilevare che l'attore non ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a comprovare una condizione di assoluta incapacità di movimento della de cuius nel periodo considerato. Pertanto, in assenza di riscontri oggettivi, non può escludersi, facendo leva unicamente sull'età avanzata e sulla relazione di convivenza e assistenza, che sia stata la stessa Controparte_3
a compiere personalmente i prelievi in questione.
Nel quadro così delineato, anche le argomentazioni relative all'ubicazione degli sportelli bancomat devono ritenersi inconferenti, non trattandosi di luoghi incompatibili con il compimento delle operazioni da parte della de cuius, atteso che gli sportelli risultano situati nella medesima area geografica di riferimento dell'abitazione e, in larga parte, nel Comune di RE EA.
Va inoltre evidenziato come la linea difensiva attorea si sia limitata a una contestazione del tutto generica: a fronte di prelievi analiticamente individuati negli estratti conto per data, ora e luogo di esecuzione, l'attore non ha allegato, con riferimento alle singole operazioni, circostanze concrete e specifiche tali da escludere che la de cuius potesse materialmente recarsi allo sportello nelle date e negli orari considerati. Non ha, cioè, neppure dedotto che nei giorni e negli orari Controparte_3
corrispondenti ai singoli prelievi, si trovasse altrove o fosse materialmente impossibilitata a muoversi, con la conseguenza che la contestazione risulta priva di elementi concreti.
Non è poi superfluo osservare che, quand'anche fosse dimostrato che alcuni prelievi siano stati materialmente effettuati dalla convenuta, mancherebbe comunque qualsiasi prova circa la loro finalità distrattiva o l'illiceità dell'appropriazione. Invero, essendo pacifica la convivenza e l'attività assistenziale prestata dalla convenuta in favore dei genitori, e in mancanza di specifiche allegazioni in ordine a un utilizzo anomalo delle somme, non può escludersi che il denaro prelevato sia stato concretamente impiegato per far fronte alle ordinarie esigenze della de cuius. In altri termini, l'attore, oltre a dover dimostrare circostanze idonee a escludere il compimento delle operazioni da parte della madre, avrebbe dovuto provare anche che il denaro prelevato sia stato concretamente impiegato per finalità estranee alle necessità della de cuius.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda avanzata dall'attore per la restituzione dei prelievi indicati alla massa ereditaria della madre deve essere rigettata.
25 ha infine dedotto che, al momento del decesso della madre, sussistevano polizze Parte_1
assicurative per un importo complessivo di euro 62.793,71, integralmente riscosse dalla convenuta.
Secondo l'attore, tali somme, derivanti da investimenti effettuati con denaro della de cuius, configurerebbero donazioni indirette in favore della convenuta, da imputarsi all'asse ereditario materno. ha contestato la ricostruzione attorea, sostenendo che le somme in questione CP_1
costituiscono indennizzi assicurativi derivanti da polizze stipulate dalla de cuius, di cui essa era beneficiaria, e che pertanto rappresentano crediti iure proprio sorti in capo al beneficiario in forza del contratto di assicurazione. Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che era Controparte_3
intestataria di tre polizze assicurative a contenuto finanziario per un valore complessivo di euro
62.793,71 (v. doc. 16, attore). Dagli estratti conto depositati dalla convenuta emerge, altresì, che, dopo il decesso della de cuius, sul conto corrente di sono confluiti accrediti provenienti da CP_1
ES SA Vita S.p.A. e ES SA Life con causale “sinistro polizza” (v. doc. 4, convenuta).
In atti, tuttavia, non risulta prodotto alcun contratto dal quale si evinca la designazione della convenuta quale beneficiaria, né vi è evidenza del pagamento dei premi da parte della de cuius, elementi entrambi indispensabili per configurare una donazione indiretta. In assenza di riscontri oggettivi sulla natura del rapporto assicurativo e sulla causa dei versamenti, non è possibile accertare se le somme liquidate provengano da polizze stipulate con designazione della convenuta come beneficiaria ovvero se siano state corrisposte a titolo ereditario in quanto erede della contraente. Ne consegue che la domanda di collazione formulata dall'attore in relazione alle suddette polizze deve essere rigettata, mancando la prova della natura donativa dell'operazione.
Dunque, con riguardo la successione materna, per tutte le considerazioni che precedono, CP_1
è tenuta a restituire alla massa ereditaria l'importo di euro 39.176,38 (euro 25.426,38 + euro
13.750,00), oltre agli interessi al tasso legale dal dì dell'apertura della successione sino al saldo effettivo, in conseguenza della dichiarazione di nullità delle donazioni dirette sopra indicate.
A fronte della qualificazione dei bonifici intestati a alla stregua di donazione Controparte_8 indiretta dell'autovettura, è tenuta alla collazione ai sensi dell'art. 750 c.c., da effettuarsi CP_1 per imputazione del valore al tempo dell'apertura della successione, fermo restando che soltanto metà del relativo valore potrà essere imputato all'asse materno.
A fronte della qualificazione alla stregua di donazione di modico valore del bonifico di euro 500,00 del 5 agosto 2019, tratto sul conto corrente intestato a n. 1000/2292, in favore di Controparte_3
con la causale “RATA MUTUO”, deve essere dichiarata tenuta alla CP_1 CP_1
collazione anche del predetto importo.
26 A fronte della qualificazione alla stregua di donazione indiretta dei bonifici del 17 gennaio 2022, di euro 5.500,00, e del 2 giugno 2022, di euro 4.684,00, è tenuta alla collazione. CP_1
Nulla invece deve essere restituito da alla massa ereditaria della madre per le operazioni CP_1
di prelievo e per le polizze assicurative.
Come si è detto, ai fini della determinazione del valore dell'autovettura oggetto di donazione indiretta, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con separata ordinanza contestuale alla presente sentenza, deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio con riguardo alle ulteriori domande;
la pronuncia sulle spese di lite viene pertanto riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: accerta e dichiara in 1/3 la quota dell'asse ereditario paterno devoluta all'attore a titolo di successione legittima;
accerta e dichiara in 1/3 la quota dell'asse ereditario materno devoluta all'attore a titolo di riserva ai legittimari;
accerta e dichiara la nullità ex art. 782 c.c. degli atti di disposizione indicati in motivazione quali atti di donazione;
per l'effetto, dichiara la convenuta tenuta a restituire alla massa ereditaria di CP_2
la somma complessiva di euro 39.176,38, nonché a restituire alla massa ereditaria di Controparte_3 la somma complessiva di euro 39.176,38, oltre agli interessi al tasso legale dal dì dell'apertura della successione sino al saldo effettivo;
accerta e dichiara che i pagamenti effettuati da e in favore di CP_2 Controparte_3 [...] indicati in motivazione integrano atti di donazione indiretta;
per l'effetto, dichiara la Controparte_8
convenuta tenuta alla collazione dell'autovettura indicata in atti ai sensi dell'art. 750 c.c., sia rispetto alla successione paterna, che rispetto alla successione materna;
accerta e dichiara che l'atto di vendita dell'8 febbraio 2000, repertorio n. 87.466, Notaio, dott.
[...]
costituisce una donazione indiretta della proprietà immobiliare sita in RE EA, Via Per_2
Grandi n. 7; per l'effetto dichiara la convenuta tenuta alla collazione dell'immobile identificato in atti ai sensi dell'art. 747 c.c. per imputazione all'asse ereditario di del valore di euro CP_2
195.000,00;
27 accerta e dichiara che il pagamento effettuato da in favore della convenuta in data Controparte_3
5 agosto 2019 integra una donazione di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c.; per l'effetto dichiara la convenuta tenuta alla collazione;
accerta e dichiara che i pagamenti effettuati da in data 17 gennaio 2022 e in data Controparte_3
2 giugno 2022 indicati in motivazione integrano atti di donazione indiretta;
per l'effetto, dichiara la convenuta tenuta alla collazione;
rigetta le altre domande;
provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa OR MA ST
28