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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/09/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1617/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ALBANESE VINCENZO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti LUCA POLVERINO e LUIGI COLUCCINO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9 settembre 2019 l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2019, emesso in data 12 luglio 2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.062,75, a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità, nonché delle relative sanzioni e interessi, dovuti per l'anno 2016.
1 2. Deduceva parte opponente, che la non Parte_2 avrebbe mai notificato nei termini di legge l'atto di accertamento relativo alla contestazione del mancato versamento dei contributi, e chiedeva pertanto la declaratoria di prescrizione del credito.
3. Si costituiva la , la quale contestava l'opposizione, rilevando che Parte_2 in data 8 giugno 2016 aveva provveduto a comunicare, a mezzo PEC, gli adempimenti contributivi relativi all'anno 2016, e che con successiva comunicazione del 12 luglio
2016, anch'essa regolarmente trasmessa via PEC e ricevuta dal EOetra opponente, era stata resa nota la proroga del termine di scadenza del versamento con la possibilità di provvedere al pagamento rateale in dieci rate. Tale documentazione veniva ritualmente prodotta in giudizio. La chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione CP_1
e la conferma, con declaratoria di esecutività, del decreto ingiuntivo opposto.
4. L'opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento.
5. Deve innanzitutto rilevarsi che il credito oggetto del decreto ingiuntivo riguarda l'anno
2016, per il quale risulta provata la regolarità della comunicazione degli obblighi contributivi: la ha infatti depositato le PEC del 8 giugno 2016 e del 12 luglio CP_1
2016, entrambe regolarmente ricevute dal EOetra opponente, che contenevano rispettivamente l'indicazione dell'adempimento contributivo e la proroga con possibilità di rateazione. Ne consegue che l'opponente era pienamente edotto dei propri obblighi contributivi e delle relative scadenze.
6. Non è quindi ravvisabile alcuna prescrizione del credito, essendo pacifico che il decreto ingiuntivo è stato emesso e notificato nel 2019, a distanza di un tempo inferiore al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, della
L. n. 335/1995.
7. Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria della sua esecutività.
8. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da EO. , così provvede: Parte_1
2 1. Rigetta l'opposizione proposta da parte opponente;
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 141/2019, emesso in data 12 luglio 2019, dichiarandolo esecutivo;
3. Condanna parte opponente al pagamento, in favore della
[...]
delle spese di lite, che Parte_3 liquida in € 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CPA come per legge
Così deciso, 10/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1617/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ALBANESE VINCENZO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti LUCA POLVERINO e LUIGI COLUCCINO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9 settembre 2019 l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2019, emesso in data 12 luglio 2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.062,75, a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità, nonché delle relative sanzioni e interessi, dovuti per l'anno 2016.
1 2. Deduceva parte opponente, che la non Parte_2 avrebbe mai notificato nei termini di legge l'atto di accertamento relativo alla contestazione del mancato versamento dei contributi, e chiedeva pertanto la declaratoria di prescrizione del credito.
3. Si costituiva la , la quale contestava l'opposizione, rilevando che Parte_2 in data 8 giugno 2016 aveva provveduto a comunicare, a mezzo PEC, gli adempimenti contributivi relativi all'anno 2016, e che con successiva comunicazione del 12 luglio
2016, anch'essa regolarmente trasmessa via PEC e ricevuta dal EOetra opponente, era stata resa nota la proroga del termine di scadenza del versamento con la possibilità di provvedere al pagamento rateale in dieci rate. Tale documentazione veniva ritualmente prodotta in giudizio. La chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione CP_1
e la conferma, con declaratoria di esecutività, del decreto ingiuntivo opposto.
4. L'opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento.
5. Deve innanzitutto rilevarsi che il credito oggetto del decreto ingiuntivo riguarda l'anno
2016, per il quale risulta provata la regolarità della comunicazione degli obblighi contributivi: la ha infatti depositato le PEC del 8 giugno 2016 e del 12 luglio CP_1
2016, entrambe regolarmente ricevute dal EOetra opponente, che contenevano rispettivamente l'indicazione dell'adempimento contributivo e la proroga con possibilità di rateazione. Ne consegue che l'opponente era pienamente edotto dei propri obblighi contributivi e delle relative scadenze.
6. Non è quindi ravvisabile alcuna prescrizione del credito, essendo pacifico che il decreto ingiuntivo è stato emesso e notificato nel 2019, a distanza di un tempo inferiore al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, della
L. n. 335/1995.
7. Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria della sua esecutività.
8. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da EO. , così provvede: Parte_1
2 1. Rigetta l'opposizione proposta da parte opponente;
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 141/2019, emesso in data 12 luglio 2019, dichiarandolo esecutivo;
3. Condanna parte opponente al pagamento, in favore della
[...]
delle spese di lite, che Parte_3 liquida in € 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CPA come per legge
Così deciso, 10/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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