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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P.I.- C.F. CP_1 Parte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. presentato in data 18.4.2025 da Parte_2
con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...] [...]
con sede legale in ON (VR), Via Cinquecase n. 6; Controparte_2 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I. e che la debitrice non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto vanta nei confronti della società resistente un credito di € 12.261,57, risultante dal precetto notificato alla società debitrice in forza della sentenza del Giudice di Pace di Legnago n. 65/2024 del 18.4.2024; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è impresa che esercita un'attività commerciale (commercio all'ingrosso di Controparte_2 frutta e ortaggi freschi, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che, come sopra anticipato, vanta un credito di € 12.261,57, fondato su titolo giudiziale definitivo;
(ii) dall'esito negativo dei pignoramenti presso terzi tentati dall'istante; (iii) pagina 1 di 3 dall'esistenza di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 2.327,50; (iv) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivamente all'anno 2021; (v) dall'emissione di numerosi decreti ingiuntivi nei confronti della società negli anni 2023 e 2024 (decreto n. 1640/23 del Tribunale di Verona dell'importo di € 32.361,60; decreto n. 2638/23 del Tribunale di Verona dell'importo di € 27.190,38; decreto n. 2914/23 del Tribunale di Verona dell'importo di € 71.167,61; decreto del Tribunale di Rovigo n. 511/23 dell'importo di € 56.140,00; decreto n. 976/24 del Tribunale di Verona dell'importo di € 65.324,04: etc.);
- stante la mancata costituzione del debitore, sul quale grava il relativo onere probatorio, non è stata fornita la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lett. d) C.C.I.I., né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti, anche tenuto conto che l'ultimo bilancio disponibile relativo al 2021 (pur anteriore al triennio rilevante) evidenziava un attivo di € 1.594.061 e ricavi pari ad € 1.051.515, entrambi significativamente superiori alle soglie predette;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto del debito verso l'istante (€ 12.261,57), dei debiti erariali sopra evidenziati (€ 2.327,50) e dei debiti oggetto dei molteplici decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società negli anni 2023 e 2024 (oltre € 200.000,00);
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_2
ON (VR), Via Cinquecase n. 6;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Federico Oliosi, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 1.10.2025 ad ore 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le pagina 2 di 3 domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 4.6.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P.I.- C.F. CP_1 Parte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 C.C.I.I. presentato in data 18.4.2025 da Parte_2
con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...] [...]
con sede legale in ON (VR), Via Cinquecase n. 6; Controparte_2 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 co. 6 C.C.I.I. e che la debitrice non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto vanta nei confronti della società resistente un credito di € 12.261,57, risultante dal precetto notificato alla società debitrice in forza della sentenza del Giudice di Pace di Legnago n. 65/2024 del 18.4.2024; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è impresa che esercita un'attività commerciale (commercio all'ingrosso di Controparte_2 frutta e ortaggi freschi, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che, come sopra anticipato, vanta un credito di € 12.261,57, fondato su titolo giudiziale definitivo;
(ii) dall'esito negativo dei pignoramenti presso terzi tentati dall'istante; (iii) pagina 1 di 3 dall'esistenza di debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 2.327,50; (iv) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivamente all'anno 2021; (v) dall'emissione di numerosi decreti ingiuntivi nei confronti della società negli anni 2023 e 2024 (decreto n. 1640/23 del Tribunale di Verona dell'importo di € 32.361,60; decreto n. 2638/23 del Tribunale di Verona dell'importo di € 27.190,38; decreto n. 2914/23 del Tribunale di Verona dell'importo di € 71.167,61; decreto del Tribunale di Rovigo n. 511/23 dell'importo di € 56.140,00; decreto n. 976/24 del Tribunale di Verona dell'importo di € 65.324,04: etc.);
- stante la mancata costituzione del debitore, sul quale grava il relativo onere probatorio, non è stata fornita la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lett. d) C.C.I.I., né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti, anche tenuto conto che l'ultimo bilancio disponibile relativo al 2021 (pur anteriore al triennio rilevante) evidenziava un attivo di € 1.594.061 e ricavi pari ad € 1.051.515, entrambi significativamente superiori alle soglie predette;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto del debito verso l'istante (€ 12.261,57), dei debiti erariali sopra evidenziati (€ 2.327,50) e dei debiti oggetto dei molteplici decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società negli anni 2023 e 2024 (oltre € 200.000,00);
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_2
ON (VR), Via Cinquecase n. 6;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Federico Oliosi, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 1.10.2025 ad ore 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le pagina 2 di 3 domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 4.6.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
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