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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel. dr. Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. r.g. 873/2024 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 P.IVA_1
SGROI e dell'avv. ANTONIO SALVIA, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in VIA TURATI, 40 20121 MILANO
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLO Controparte_2 P.IVA_3
ZUCCA, elettivamente domiciliata in VIA PARRAVICINI, 30 20900 MONZA presso il difensore
(C.F. ),), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
CARLO ZUCCA, elettivamente domiciliata in VIA PARRAVICINI, 30 20900 MONZA presso il difensore
RESISTENTI n. 873/2024 r.g.
Conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, quale Giudice di rinvio, in diversa composizione rispetto al Collegio giudicante della sent. n. 4911/2019, contrariis rejectis, con riferimento al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, III Sez. Civ., nella decisione n. sezionale 4069/2023, n. di raccolta ge- nerale 36095/2023, pubblicata in data
27.12.2023 ad esito del ricorso n. R.G. 6415/2020,
- riformare la predetta sentenza di appello n. 4911/2019 (dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello) pronunziandosi nel merito e, così:
- in totale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Monza n. 2178/2017, pronunziata nella causa n. 1600/2012 R.G., pubblicata il 6.7.2017, accertare e dichiarare la responsabilità di
(oggi per tutti i danni patiti e Controparte_4 Parte_2 patiendi dalla società attrice a causa degli eventi del 22-23 febbraio 2010 per cui è causa e meglio descritti in atti, e comunque per la perdita del prodotto pure meglio descritto in atti, nonché dalla CTU assunta in causa e, per l'effetto, condannare la stessa Controparte_4
(oggi all'integrale risarcimento dei predetti danni,
[...] CP_1 Controparte_4 nella misura risultante dalla CTU assunta in causa, e, in particolare, come quantificati ai punti
3), 4) e 5) della perizia in data 21.72016, con favore di interessi e rivalutazione Per_1 monetaria dal dì dell'incidente al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di merito e di legittimità”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
in via preliminare:
dichiarare, ex art.345 cpc, la non producibilità dei documenti indicati da nell'atto di Pt_1 citazione in riassunzione, alle lettere da “C” a “Q”.
Nel merito:
In via principale:
-dato atto che la ricorrente non ha formulato alcuna domanda nei Parte_1 confronti della resistente Controparte_3
-dato atto, inoltre, che il , rimasto contumace nella Parte_3 presente fase di giudizio, non ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano, sezione terza civile, n. 4911/2019, pubblicata il 9.12.2019, r.g. n. 5377/2017, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione del predetto fallimento nei confronti delle compagnie di assicurazioni, con la naturale conseguenza del passaggio in giudicato di detta pagina 2 di 22 n. 873/2024 r.g.
pronuncia in parte qua, conseguentemente, confermare la sentenza n. 2178/2017, pubblicata in data 6 luglio 2017, resa dal Tribunale di Monza, Giudice monocratico dott.ssa Caterina Caniato, respingendo tutte le domande eventualmente proposte nei confronti dell'esponente perché infondate in fatto e in diritto.
Respingere, in ogni caso, tutte le domande formulate dal Controparte_1
nei confronti di poiché tardivamente proposte,
[...] Controparte_3 inammissibili e infondate in fatto ed in diritto e, comunque, per inoperatività della polizza per tutte le ragioni esposte in ante atti. Con conferma della condanna del ex Controparte_1 art. 96, comma 3, c.p.c.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, rigettare, comunque, tutte le domande eventualmente proposte dal Controparte_1
nei confronti di poiché inammissibili e infondate
[...] Controparte_3 in fatto ed in diritto e, in ogni caso, per inoperatività della polizza stante il dolo di CP_4 nella commissione dello sversamento degli idrocarburi e stante, in ogni caso, lo stato di mala fede nella chiamata in causa della Compagnia esponente.
Respingere, in ogni caso, tutte le domande da chicchessia proposte nei confronti della terza chiamata poiché infondate in fatto ed in diritto. Controparte_3
Con conferma della condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c. CP_4
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza del Tribunale di
Monza di primo grado, con conseguente condanna del Controparte_1
al relativo risarcimento a favore di e nella denegata e non creduta ipotesi
[...] Pt_1 di accoglimento della domanda di garanzia e manleva eventualmente formulata dal
[...] nei confronti di dichiarare quest'ultima tenuta a Controparte_1 Controparte_3 tenere indenne e manlevare il predetto , secondo il giusto il provato ed il CP_1 legittimamente richiesto, nel rispetto della propria quota di coassicurazione (30%) nonché dei limiti, delle franchigie e delle garanzie previsti nel contratto di assicurazione di cui alla polizza
476/35/507174 del 31.12.1990 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, entro le Cont somme di cui agli accertamenti tecnici disposti in contraddittorio tra ed come CP_4 richiamati in atti.
Con riserva di esperire, qualora ne sussistessero i presupposti, azione di surroga, ex art. 1916
c.c.
In via istruttoria: si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, ove lo ritenga opportuno, disponga l'acquisizione dell'incarto penale relativo al procedimento n. 2596/2010 r.g.n.r.
pagina 3 di 22 n. 873/2024 r.g.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado, oltre accessori come per legge”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
in via preliminare:
dichiarare, ex art.345 cpc, la non producibilità dei documenti indicati da nell'atto di Pt_1 citazione in riassunzione, alle lettere da “C” a “Q”.
Nel merito:
In via principale:
-dato atto che la ricorrente non ha formulato alcuna domanda nei Parte_1 confronti della resistente Controparte_2
-dato atto, inoltre, che il , rimasto contumace nella Parte_3 presente fase di giudizio, non ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano, sezione terza civile, n. 4911/2019, pubblicata il 9.12.2019, r.g. n. 5377/2017, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione del predetto fallimento nei confronti delle compagnie di assicurazioni, con la naturale conseguenza del passaggio in giudicato di detta pronuncia in parte qua, conseguentemente, confermare la sentenza n. 2178/2017, pubblicata in data 6 luglio 2017, resa dal Tribunale di Monza, Giudice monocratico dott.ssa Caterina Caniato, respingendo tutte le domande eventualmente proposte nei confronti dell'esponente perché infondate in fatto e in diritto.
Respingere, in ogni caso, tutte le domande formulate dal Controparte_1
nei confronti di poiché inammissibili e infondate in fatto
[...] Controparte_2 ed in diritto e, comunque, per inoperatività della polizza per tutte le ragioni esposte in ante atti.
Con conferma della condanna del ex art. 96, comma 3, c.p.c. Controparte_1
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, rigettare, comunque, tutte le domande eventualmente proposte dal Controparte_1
nei confronti di poiché inammissibili e infondate in
[...] Controparte_2 fatto ed in diritto e, in ogni caso, per inoperatività della polizza stante il dolo di nella CP_4 commissione dello sversamento degli idrocarburi e stante, in ogni caso, lo stato di mala fede nella chiamata in causa della Compagnia esponente.
Respingere, in ogni caso, tutte le domande da chicchessia proposte nei confronti della terza chiamata poiché infondate in fatto ed in diritto. Controparte_2
Con conferma della condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c. CP_4
pagina 4 di 22 n. 873/2024 r.g.
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza del Tribunale di
Monza di primo grado, con conseguente condanna del Controparte_1
al relativo risarcimento a favore di e nella denegata e non creduta ipotesi
[...] Pt_1 di accoglimento della domanda di garanzia e manleva eventualmente formulata dal
[...] nei confronti di dichiarare quest'ultima tenuta a Controparte_1 Controparte_2 tenere indenne e manlevare il predetto , secondo il giusto il provato ed il CP_1 legittimamente richiesto, nel rispetto della propria quota di coassicurazione (70%) nonché dei limiti, delle franchigie e delle garanzie previsti nel contratto di assicurazione di cui alla polizza
476/35/507174 del 31.12.1990 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, entro le Cont somme di cui agli accertamenti tecnici disposti in contraddittorio tra ed come CP_4 richiamati in atti.
Con riserva di esperire, qualora ne sussistessero i presupposti, azione di surroga, ex art. 1916
c.c.
In via istruttoria: si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, ove lo ritenga opportuno, disponga l'acquisizione dell'incarto penale relativo al procedimento n. 2596/2010 r.g.n.r.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Investita dell'impugnazione avverso la sentenza n. 4911/2019 emessa da questa Corte di
Appello nel contraddittorio tra (appellante) e Controparte_5 Controparte_6
fallimento (dal 22.11.2017), e
[...] Controparte_2 Controparte_3
(appellate), la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36095/2023 in data 27
[...]
Dicembre 2023, ha così riassunto i fatti di causa:
“1.-La società che trasforma e vende all'ingrosso prodotti petroliferi, ha Controparte_5 stipulato un contratto di deposito di carburante con la società che svolge Parte_3 invece attività di custodia di quei prodotti.
2.-Durante il deposito si è verificato uno sversamento di gran parte del prodotto depositato, in conseguenza del quale v'è stato un sequestro penale del sito, per i reati di inquinamento ambientale poi risoltosi con un dissequestro. A quel punto la ha citato in Controparte_5 giudizio la per ottenere da quest'ultima il risarcimento del danno per la Parte_3 perdita di gran parte del prodotto depositato: dapprima con due domande distinte, di responsabilità da deposito e di responsabilità extracontrattuale, quest'ultima poi oggetto di rinuncia.
3.-Il Tribunale di Milano [rectius: Monza] ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di prova, sul presupposto, tra l'altro, che non erano state adeguatamente contestate le ragioni della convenuta, che si era difesa allegando il fatto del terzo, e che aveva chiamato in garanzia
pagina 5 di 22 n. 873/2024 r.g.
Cont le compagnie di assicurazione ed , queste ultime poi costituitesi per far dichiarare CP_3 la mancata copertura assicurativa dovuta al dolo del contraente.
3.1.- La ha impugnato questa decisione, ma, subito dopo la notifica Controparte_5 dell'appello, la è stata dichiarata fallita, con la conseguenza che il Parte_3 giudice di appello ha dichiarato improcedibile l'impugnazione poiché, a suo dire, la domanda avrebbe dovuto essere trasferita nella procedura fallimentare, ed ha altresì dichiarato per conseguenza inammissibile l'appello incidentale fatto dalla fallita convenuta.
4.-Questa decisione è … impugnata dalla con sei motivi. Si sono costituite Controparte_5 con controricorso le compagnie di assicurazione e Controparte_2 Controparte_3
, per chiedere il rigetto del ricorso.
[...]
La ricorrente ha depositato memoria…”.
I sei motivi formulati dall'impugnante (“in realtà … tre motivi articolati in sei censure”) erano in buona sostanza “volti a contestare la tesi che, essendo sopravvenuto in appello il fallimento della appellata, l'impugnazione [dovesse] dirsi improcedibile in quanto la domanda [andava] proposta nella procedura concorsuale”.
La Suprema Corte di legittimità, esaminando congiuntamente tali motivi per ragioni di stretta connessione logica, ne ha riconosciuto la fondatezza, riaffermando il principio di diritto secondo cui temporis", anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n.
5 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato;
tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art.
111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell'art.96, comma 2, n.3, legge fall.
Ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado;
né
a tale efficacia osta la circostanza che la predetta sentenza sia intervenuta solo successivamente alla pronuncia sull'opposizione allo stato passivo impugnata e sia stata, quindi, prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo la sua esistenza, pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio in tale fase>> (Cass. 26041/ 2010; Cass.
11741/ 2021).
Dunque, nel presente caso, in cui “è pacifico che il fallimento è intervenuto dopo la notifica dell'appello, che è stato dunque interrotto, ma poi proseguito nei confronti del curatore …, l'appello non è da considerarsi improcedibile: … anzi, esso serve ad evitare che un accertamento negativo costituito dalla decisione di primo grado, possa fare stato nella
pagina 6 di 22 n. 873/2024 r.g.
procedura fallimentare senza che però chi lo ha subito possa avere la possibilità di impugnarlo”.
Ha aggiunto la S.C. che “[l]a ratio di questo orientamento è di evitare che la sentenza negativa per il creditore diventi giudicato se costui è costretto non già̀ ad impugnarla, bensì̀ ad insinuarsi al passivo;
per contro, il creditore che abbia avuto un accertamento negativo del suo credito, prima che il debitore fallisca, ha necessità di impugnare quell'accertamento, proprio per evitare che altrimenti diventi giudicato ed abbia inevitabili riflessi nel giudizio concorsuale”.
Sulla scorta di tali rilievi, i Giudici di legittimità, in accoglimento del ricorso, hanno quindi cassato la sentenza oggetto di impugnazione, con rinvio a questa Corte di Appello, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del grado.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 14.3.2024, ha riassunto Parte_1 il giudizio, insistendo nei motivi già svolti con l'appello proposto il 16.11.2017, e in particolare deducendo l'erroneità della sentenza n. 2178/2017 del Tribunale di Monza per quanto concerne
(così testualmente le rubriche):
1) “…l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo alla convenuta”;
2) la “ricostruzione del contesto normativo-contrattuale nel quale si colloca la responsabilità fiscale di ; Controparte_1
3) “l' … interpretazione ed applicazione del principio di non contestazione”;
4) il “travisamento delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio”;
5) “l' … interpretazione del principio dell'onere della prova con riguardo alla liceità del deposito”;
Co 6) la “condanna di per lite temeraria”.
Ha quindi chiesto, che, in totale riforma della gravata sentenza del Tribunale di Monza, si accerti e dichiari la responsabilità contrattuale (quale depositaria) di Controparte_4 oggi per tutti i danni derivati a proprio carico dalla perdita Parte_2 di prodotti petroliferi in conseguenza degli eventi del 22-23 febbraio 2010, con conseguente condanna della stessa oggi Controparte_4 Parte_2 all'integrale risarcimento di tali danni nella misura risultante dalla CTU espletata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'incidente al saldo effettivo.
Rimasto il contumace, si sono ritualmente costituite Parte_2 [...]
e convenute in primo grado da Controparte_2 Controparte_3 [...] con domanda di garanzia e manleva, ed hanno entrambe concluso per il rigetto CP_4 della domanda di controparte.
pagina 7 di 22 n. 873/2024 r.g.
Alla prima udienza del 2.7.2024, il procuratore di ha ribadito di non Parte_1 avere pretese da avanzare nei confronti delle Compagnie assicuratrici, evocate ai soli fini di integrità del contraddittorio;
quindi la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al
10.12.2024 e in tale data ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti costituite dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** *** ***
Per effetto della sentenza di rinvio del Supremo Collegio, che ha cassato la pronuncia con cui questa Corte aveva dichiarato improcedibile l'appello nei confronti di Controparte_4 siccome fallita dopo l'introduzione del gravame, devono essere esaminati nel merito i motivi di doglianza già svolti da con la proposizione dell'impugnazione in data Parte_1
16.11.2017 avverso la sentenza n. 4911/2019 del Tribunale di Monza e reiterati con l'atto di riassunzione introduttivo del presente giudizio.
Ragioni di chiarezza espositiva suggeriscono di ripercorrere anzitutto le motivazioni in base alle quali il Giudice di prime cure ha respinto le pretese risarcitorie di Parte_1 fondate sull'assunto che, al verificarsi dello sversamento di un'ingente quantità di idrocarburi nella notte tra il 22 e i 23 febbraio 2010 presso il sito di stoccaggio di Controparte_4 in Villasanta (MB), si trovassero ivi depositati Kg.
2.706.961 di propri prodotti petroliferi
(stimati in € 1.391.882,22), dei quali solo kg. 755.980 recuperati e restituiti (per complessivi €
484.502,36), con conseguente spettanza in proprio favore della relativa differenza di valore pari ad € 907.386,86, oltre ad € 88.000,00 per mancato guadagno, all'ulteriore danno per aver dovuto cessare la vendita di gasolio per riscaldamento (almeno € 400.000,00) ed al rimborso delle spese di acquisto di una fideiussione bancaria in favore di a Controparte_8 garanzia del pagamento delle accise dovute sul materiale perduto (€ 14.000,00).
Tali essendo le domande, il Tribunale di Monza, preso atto della rinuncia di Parte_1
a far valere la responsabilità extracontrattuale della convenuta inizialmente dedotta, e
[...] considerato dunque il solo profilo della responsabilità contrattuale derivante dall'esistenza tra le parti di un rapporto di deposito, nella sentenza n. 2178/2017 ricostruisce la dinamica dell'evento, evocando le pronunce di primo e secondo grado all'epoca già intervenute in sede penale, secondo le quali “solo "una mano esperta" che ben conosceva la Controparte_1 avrebbe saputo come agire direttamente sui serbatoi, come aprire le valvole e quali serbatori scegliere”, con individuazione del responsabile da parte della Corte di Appello di Milano nella persona di amministratore di Controparte_9 Controparte_4 evidentemente spinto da “un forte movente: l'attività di deposito svolta dalla CP_4 sarebbe terminata a decorrere dal 30 giugno 2010, data prevista per la chiusura e bonifica dell'impianto” ed “[e]ntro tale data era previsto un controllo da parte dell'Amministrazione diretto a verificare il reale ammontare dei prodotti, nel corso del quale sarebbe quasi certamente emersa la presenza di idrocarburi non dichiarati e l'evasione fiscale”.
pagina 8 di 22 n. 873/2024 r.g.
La dispersione del prodotto, ingente al punto da tradursi in un vero e proprio disastro ambientale, sarebbe dunque servita ad eliminare le prove della presenza, nei serbatoi, di idrocarburi in quantità superiori a quelle denunciate fiscalmente (come risultanti dalla tenuta di una “doppia contabilità”) e sottratte al pagamento delle accise, con la particolarità – aggiunge il Tribunale – che, “[t]rattandosi di deposito fiscale in regime di sospensione delle tasse, queste sarebbero state pagate solo una volta immesso in commercio il gasolio, come inevitabile alla chiusura degli impianti” e, siccome “a fronte di eventuale pagamento delle accise CP_4 avrebbe avuto diritto di regresso nei confronti di quale proprietaria del prodotto”, Pt_1
“paradossalmente in capo alla stessa attrice al momento del sinistro era ravvisabile un interesse ad occultare la merce non dichiarata anche superiore a quello di in CP_4 quanto tenuta a manlevare restituendole l'ammontare delle accise pagate”, in una CP_4 situazione nella quale “il mantenimento di una contabilità separata e l'evasone dal pagamento delle accise appare essere stato un modus operandi durato nel tempo, con guadagni ben superiori a quelli "finali", non essendo nota la quantità di prodotto depositato e poi venduto senza il pagamento degli oneri fiscali, ma comunque ingenti considerati i quantitativi indicati nelle fatture mensili prodotte dall'attrice sub doc. 3”.
Passando ad esaminare la natura del rapporto intercorso tra le parti a far tempo dal 26.6.2006
(sino al 2010, data dell'evento), e ritenutane la riconducibilità ad ipotesi di contratto misto con causa prevalente nel contratto di deposito (attesa la prevista erogazione di ulteriori prestazioni quali “la possibilità di miscelare, di additivizzare e di movimentare il prodotto” da parte di
, il Giudice di prime cure pone poi in evidenza che, perfezionandosi il Controparte_4 contratto di deposito al momento della consegna e dell'accettazione della cosa ad opera, rispettivamente, del depositante e del depositario, nel caso in esame non Parte_1 ha fornito la prova rigorosa dei fatti costitutivi della propria pretesa attraverso la produzione dei documenti di trasporto o di ricevute attestante gli esatti quantitativi di merci depositate presso oggetto della domanda di risarcimento, ma si è limitata a fare Controparte_4 affidamento sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ovvero sul fatto che “[p]arte convenuta ha ammesso, nella propria comparsa di costituzione, di avere ricevuto in custodia da i seguenti beni: Pt_1
1. Gasolio rigenerato 647.487
2. Gasolio da Autotrazione (sommati privo di zolfo e con zolfo inferiore 0,20%): 578.873 kg
3. Gasolio da riscaldamento: 1.480.611”.
L'impossibilità, tuttavia, di riconoscere al contenuto della comparsa valore di confessione, in parte qua, per mancanza di sottoscrizione del legale rappresentante della convenuta, e la necessità, imposta dall'art. 116 c.p.c., di valutare “con prudenza l'impianto di prove acquisite, fra le quali la non contestazione”, in una situazione nella quale “non si può escludere a priori l'esistenza di un interesse comune delle parti ad ottenere una determinata pronunzia apparentemente sfavorevole ad una di loro” (e ciò in relazione all'obbligo asseritamente gravante su di rimborsare a l'importo delle Parte_1 Controparte_4 accise da quest'ultima corrisposte), induce il Tribunale a considerare gravante sull'attrice l'onere “di provare l'esatto quantitativo dei prodotti depositati presso : onere che CP_4
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si afferma non assolto, in difetto di produzioni documentali essenziali a tal fine (“documenti di trasporto in arrivo, ricevute del prodotto con indicazione del risultato della pesatura delle autobotti in ingresso …, documentazione relativa alle quantità di prodotto riconsegnate …”) e in presenza di acquisizioni (quali fatture per servizi di movimentazione dei prodotti ed “estratto movimento giornaliero prodotti e movimento progressivo mensile relativo alle meri di proprietà di ) del tutto inidonee a consentire l'accertamento delle Parte_1 effettive quantità di merci di presenti presso al Parte_1 Controparte_4 verificarsi dell'evento di danno, tanto più a motivo della tenuta assolutamente irregolare delle scritture contabili da parte di quest'ultima come verificata in sede penale e della scoperta, addirittura, di un “contabilità parallela”.
Quanto alla CTU, espletata in corso di giudizio dal Consulente nominato dott. il Persona_2
Tribunale ne pone in evidenza i contenuti, escludendo di poter pervenire alla liquidazione di alcun risarcimento in base alle relative risultanze, in quanto:
- “[i]l gasolio rigenerato non ha subito alcuno sversamento”;
- non vi è prova del gasolio da autotrazione asseritamente “mancante” (dato anche il contrasto tra i quantitativi risultanti dai registri di quelli risultanti dal Verbale Controparte_4 dell'Agenzia delle Entrate e i rilievi formulati al riguardo da , né è dato Controparte_8 conoscere il quantitativo effettivamente “sversato”, per “l'incertezza sulle esatte quantità e la conseguente carenza di prova circa la [relativa] provenienza”;
- riguardo al gasolio da riscaldamento, manca ulteriormente la possibilità di verificare “se il quantitativo sversato sia riferibile alle merci "ufficialmente" presenti nei serbatoi ovvero a quelle proprie della "contabilità separata" di cui agli atti penali e, a monte, di provare
l'avvenuto lecito deposito da parte di RD Eco”;
- infine, vi è “assoluta carenza documentale circa la quantità di prodotti riconsegnati a RD Part prima del disastro, mentre vi è traccia di riconsegne avvenute dopo il dissequestro penale dell'area, tuttavia non pienamente convincenti in quanto a completezza”, emergendo “dagli atti penali … fatti contrari, indicativi di una grande confusione in merito” ed essendo comunque condivisibile la motivazione della Corte d'Appello penale quanto al fatto “che tali discrasie non siano riferibili ad inconsapevoli errori di misurazione o sciatteria bensì a lucide scelte”.
Ribadita, in definitiva, “l'inattendibilità delle misurazioni e della documentazione proveniente da anche in seguito alla perizia svolta a firma del dott. , il Giudice di prima CP_4 Per_1 istanza ulteriormente si sofferma sulle “contestazioni circa il commercio "in nero" di idrocarburi” per porre in evidenza come rimanga “inspiegabile” la ragione per cui “l'attrice, a fronte della babele documentale … e delle gravissime contestazioni da parte del Pubblico
Ministero in merito alla contabilizzazione dei prodotti non abbia semplicemente prodotto quantomeno i documenti di trasporto a dimostrare la propria estraneità rispetto a quella che viene asetticamente definita “contabilità parallela” ma che – ove venisse accertato un accordo fra le parti – sarebbe meglio definibile come commercio in nero o contrabbando di idrocarburi
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quindi (per la parte non documentata) in esecuzione di un contratto nullo per illiceità della causa, da cui conseguirebbe l'irrisarcibilità del danno”.
Giungendo in definitiva a respingere la domanda di per le ragioni Parte_1 illustrate, il Tribunale ulteriormente condanna oltre che alla rifusione Controparte_4 delle spese di lite in favore di e Controparte_2 Controparte_3 coassicuratrici evocate a fini di garanzia e manleva, al versamento in favore delle stesse, rispettivamente, della somma di € 3.500,00 e della somma di € 1.500,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c., per aver “resistito temerariamente in giudizio pur consapevole della propria condotta dolosa nella causazione del danno”, con relativa responsabilità ascritta all'amministrazione societaria e movente individuato nell'“entità degli interessi in gioco”.
Così riassunti i contenuti della sentenza di primo grado, con il primo motivo sviluppato nell'atto di citazione in riassunzione, lamenta “l'erroneità della Parte_1 statuizione … secondo cui «ai fini della valutazione delle domande di garanzia rileva l'accertamento del dolo della convenuta inteso come volontà di sversamento del prodotto», osservando che, “[i]l Giudice di primo grado …, per un verso correttamente afferma che «ai fini della risoluzione della presente controversia è irrilevante che in sede penale venga o meno accertato il reato di commissione (dolosa o colposa) di un disastro ambientale in quanto ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria rileva unicamente l'esistenza di uno sversamento di prodotti dell'attrice imputabile alla convenuta … »; per altro verso statuisce che «ai fini della valutazione delle domande di garanzia rileva l'accertamento del dolo della convenuta inteso come volontà di sversamento del prodotto»”.
A tali censure non è possibile prestare adesione.
Le indicate statuizioni della sentenza di primo grado fanno riferimento all'inesistenza dei presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sollecitata dalla convenuta e dalle terze chiamate e Controparte_4 Controparte_2 [...] in attesa della definizione del giudizio penale (essendo all'epoca ancora Controparte_3 pendente il ricorso in Cassazione), per sottolineare come la definizione del giudizio civile “non
[fosse] strettamente dipendente dalla risoluzione della controversi in ambito penale”, data l'inesistenza di “alcun collegamento normativo tra l'effetto giuridico dedotto nel processo civile (responsabilità patrimoniale da inadempimento contrattuale e da perdita di prodotto) e la commissione del reato (disastro ambientale)”.
L'affermazione è corretta e priva in ogni caso del carattere di attualità, attesa l'intervenuta definizione, medio tempore, del processo penale al quale è fatto riferimento.
Così come corretta è la prospettazione della necessità di un apprezzamento del “dolo della convenuta”, ai fini della valutazione della domanda di manleva, solo in relazione allo
“sversamento del prodotto (e non come volontà di causare un disastro colposo)”, risultando in tal modo individuato il perimetro della garanzia dovuta dalle Compagnie assicuratrici in relazione ai soli eventi di natura colposa e dunque non sorretti da dolo del contraente.
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Al riguardo, deve osservarsi come la fuoriuscita di ingenti quantità di gasolio e olio combustibile dai serbatoi dello stabilimento di in Villasanta, avvenuta Controparte_4 nella notte fra il 22 e il 23 febbraio 2010, non fu in effetti un evento accidentale, ma il risultato di uno sversamento deliberatamente compiuto dall'amministratore , Controparte_9 in concorso con altri, motivato dall'intento di sottrarre i prodotti agli accertamenti fiscali e al prevedibile pagamento di rilevanti accise cui in situazione di grave Controparte_4 carenza di liquidità, non avrebbe potuto far fronte, come accertato in via definitiva dalla
Cassazione penale con sentenza n. 45846/2017.
Non è possibile quindi prescindere da tale fattore soggettivo, che innegabilmente incide sul giudizio relativo alla domanda di garanzia a suo tempo proposta da Controparte_4 nei confronti delle coassicuratrici e Controparte_2 Controparte_3 inducendo a negarne la fondatezza in base alle previsioni di polizza, e segnatamente dell'art 12 (“Esclusioni”) che, alla lettera “c”, prevede appunto l'esclusione dalla copertura assicurativa dei danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, in linea con i principi codificati negli artt. 1900 co. 1, 1917 co. 1 e 2043 c.c.
Disatteso il primo motivo, con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, trattabili congiuntamente per ragioni di stretta connessione, lamenta anzitutto Parte_1
“l'errata ricostruzione del contesto normativo-contrattuale nel quale si colloca la responsabilità fiscale di , censurando le affermazioni del Tribunale secondo Controparte_1 cui:
“a) dai controlli che si sarebbero tenuti presso il deposito all'atto della sua imminente chiusura
«sarebbe quasi certamente emersa la presenza di idrocarburi non dichiarati e l'evasione fiscale» (v. pag. 10, sentenza di primo grado);
b) «a fronte di eventuale pagamento delle accise, avrebbe avuto diritto di regresso CP_4 nei confronti di quale proprietaria del prodotto. Come del resto risulta dal contratto Pt_1 di deposito, nel quale si è impegnata a prestare fideiussione a copertura delle accise Pt_1 gravanti sui prodotti estratti dal deposito. Per cui paradossalmente in capo alla stessa attrice al momento del sinistro era ravvisabile un interesse ad occultare la merce non dichiarata anche superiore a quello di in quanto tenuta a manlevare restituendole CP_4 CP_4
l'ammontare delle accise pagate» (v. pag. 10, sentenza di primo grado)”.
Critica, inoltre, che in sentenza si proclami il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente a proprio carico per aver “fatto affidamento unicamente sul principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c.”, osservando di essersi sentita “esonerata dal fornire materiale probatorio – ex art. 183 cod. proc. civ. – ... a conferma di quanto controparte aveva già esplicitamente ammesso”, giacché “i fatti non contestati non necessitano … di prova”, né mai avrebbe potuto prefigurarsi “che il Giudice, formulata un'inopinata ed imprevedibile illazione sull'inesistente collusione probatoria tra attrice e convenuta, non avrebbe dato alcun peso – in aperta violazione degli artt. 115 e 116 Cod. Proc. Civ. – al pacifico riconoscimento, Co da parte di , delle quantità depositate ed estratte da NE e ancora stoccate in deposito …”.
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Denuncia infine il “travisamento delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio” da parte del Tribunale e l'“errata interpretazione del principio dell'onere della prova con riguardo alla liceità del deposito”, fondandosi la causa sulla dedotta responsabilità contrattuale della depositaria e non essendovi alcuna ragione idonea a giustificare la tesi secondo cui “l'esistenza di un procedimento penale avrebbe dovuto indurre a produrre documenti attestanti Pt_1
l'esatta quantificazione delle merci depositate” pur in difetto di ogni contestazione sul punto.
Le censure sono condivisibili.
Il principio di non contestazione è attualmente sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 45, comma 14, della L. n. 69/2009, efficace a decorrere dal 4.7.2009
(art. 58, comma 1, stessa L. n. 69/2009), secondo il quale il Giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Si tratta di una regola di elaborazione pretoria preesistente alla sua codificazione, che affonda le proprie radici nel principio dispositivo, derivando dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 167, primo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 11 della L. n. 353/1990, efficace dal 30 aprile 1995), il quale, nell'imporre al convenuto (“deve”) di prendere posizione nella comparsa di risposta “sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”, da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d.
“fatti primari”), rende la non contestazione di un fatto costitutivo “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” in quanto “ non controverso” (v. Cass. S.U., n.
761/2002).
Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio ab onere probandi dell'avversario, presuppone che quest'ultimo abbia provveduto ad indicare specificatamente i fatti costitutivi del diritto di cui chieda la tutela in sede giudiziale, dovendo tali fatti ritenersi ammessi senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, abbia omesso di prendere posizione su di essi, in modo esplicito e analitico, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., o si sia limitata ad una contestazione non chiara e non puntuale (v. Cass. n. 19896/2015; Cass. n. 26908/2020).
Con riferimento al caso in esame, risulta che abbia precisato, nella Parte_1 citazione introduttiva del giudizio di primo grado, i quantitativi di gasolio rigenerato e da raffinazione presenti nello stabilimento di Villasanta di AR (come da CP_4 contratto di deposito in data 26.6.2006 con validità prevista inizialmente dal 1°.
7.2010 al
31.3.2007, in seguito prorogata più volte) nel momento in cui ebbe a verificarsi l'evento disastroso dolosamente provocato nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2010, indicando tali quantitativi in complessivi 2.706.971 kg. di combustibili vari (647.487 kg. gasolio rigenerato,
578.873 kg. gasolio per autotrazione con e senza zolfo, 1.480.611 kg. gasolio per riscaldamento), per un valore di € 1.391.882,22, di cui solo 775.980 kg. tornati nella sua pagina 13 di 22 n. 873/2024 r.g.
disponibilità a seguito di dissequestro del sito (332.200 kg. gasolio rigenerato, 21.000 kg. gasolio per autotrazione, 332.200 kg. gasolio per riscaldamento).
È indubbio che, a fronte di tali analitiche deduzioni, gravasse sulla convenuta l'onere di una specifica contestazione ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
Tale contestazione non solo non venne tuttavia avanzata, ma, all'atto della propria costituzione in giudizio, ebbe espressamente a confermare, avuto anche riguardo Controparte_4 alla pregressa corrispondenza intercorsa tra le parti, sia l'effettività del rapporto pluriennale di deposito, che l'esattezza dei quantitativi in giacenza al momento del sinistro e di quelli restituiti dopo il recupero dello sversato come esposti da controparte, limitando le proprie difese all'affermata insussistenza di qualsivoglia propria responsabilità, “in assenza di colpa per quanto accaduto”.
Non essendo controversi, sotto il profilo in esame, i fatti costitutivi del diritto fatto valere da deve dissentirsi dall'affermazione del primo Giudice quanto Parte_1 all'inapplicabilità del principio di non contestazione, sul rilievo che tale principio non può operare “per ottenere l'avallo … rispetto a qualunque accordo fra le parti, purché assuma la forma di domanda – non contestazione dei fatti a fondamento della domanda” e, nel caso specifico, “non si può escludere a priori l'esistenza di un interesse comune delle parti ad ottenere una determinata pronunzia apparentemente sfavorevole ad una di loro”.
Il rilievo poggia sul convincimento che “gli ingenti risparmi nel pagamento delle accise … quali movente del disastro ambientale” avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2010, non Part sarebbero riferibili solo a ma “anche ed anzi soprattutto a RD Controparte_4 quale proprietaria delle merci. Infatti, se nei confronti dell'amministrazione il depositario è tenuto al pagamento delle accise quale debitore principale ed il proprietario figura solo quale garante, tuttavia nei rapporti fra le parti il proprietario è tenuto ad indennizzare il depositario delle accise corrisposte, che sono a suo carico (e per il cui il rimborso il contratto prevede fideiussione), come a suo esclusivo vantaggio è la commercializzazione del prodotto”.
Si tratta di asserzioni prive di fondamento oggettivo.
Non vi è infatti alcun elemento, positivamente acquisito agli atti di causa, da cui possa trarre conforto la tesi, adombrata dal primo Giudice, di una possibile connivenza di Parte_1 rispetto all'attuazione della condotta criminosa posta in essere dagli organi amministrativi
[...] di Controparte_4
Dagli atti penali emerge che lo sversamento di ingenti quantità di idrocarburi ebbe come movente la “volontà di sottrarre tale prodotto al pagamento delle accise: la Controparte_1 si trovava in una condizione di carente liquidità; nell'avvicinarsi alla data del 30 giugno 2010, anche se non avesse cessato del tutto la sua attività, era assolutamente prevedibile un controllo fiscale, dopo che dalla chiusura nel 2008 del deposito doganale non vi era più stato il controllo doganale;
tale controllo avrebbe smascherato i quantitativi effettivamente giacenti, con obbligo di pagamento delle corrispondenti accise, e quindi lo smaltimento "in nero" di almeno
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una parte di tali quantitativi avrebbe evitato di riscontrarne la presenza e di assoggettare gli stessi al regime fiscale”.
Manca ogni evidenza di eventuali contestazioni avanzate nei confronti dell'odierna appellante,
o dei suoi organi amministrativi, riguardo al coinvolgimento di questi ultimi nella vicenda criminosa, particolarmente con finalità di violazione fiscale o anche solo in termini di mera consapevolezza della gestione irregolare del deposito fiscale quale imputata alla depositaria.
Del resto, in caso di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo sino all'immissione in consumo, obbligato ex lege al pagamento dell'imposta (ex art. 2, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 504/1995) è l'esercente il deposito fiscale, in quanto titolare autorizzato della gestione dell'impianto e, come tale, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.
Nello specifico, risulta assodato penalmente che, proprio per sottrarre all'accertamento, e quindi al pagamento dell'accisa, gli ingenti quantitativi di prodotto occultati e gestiti attraverso una contabilità parallela in vista della chiusura ormai prossima impianto, e in una situazione di grave carenza di liquidità, fu esclusivamente l'amministratore di in Controparte_4 concorso con altri soggetti operanti all'interno della Società, ad effettuare lo sversamento di ingenti quantità di idrocarburi e oli minerali mediante l'apertura delle valvole di caricamento/estrazione dei serbatoi 13II, 1VI, 2VI e 4X, ma, rispetto a tale azione criminosa e alle ragioni ad essa sottese, non vi è alcuna apparente implicazione di Parte_1
L'estraneità al disegno criminoso dell'odierna appellante è del resto indirettamente confermata anche dal fatto che, con provvedimento in data 10.12.2010, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ebbe a disporre, su istanza di e all'esito degli Controparte_4
“accertamenti tecnici” e delle “misurazioni dei prodotti petroliferi in giacenza presso gli impianti della , il dissequestro “dei prodotti stoccati” negli impianti “con Controparte_1 restituzione agli aventi diritto” (tra cui appunto come dalla stessa Parte_1 allegato), dando atto che erano stati completati gli accertamenti tecnici e le misurazioni dei prodotti petroliferi in giacenza, non suscettibili di eventuale confisca in quanto “di proprietà di terzi estranei al reato”.
Risulta così definitivamente smentita la tesi, affacciata dal primo Giudice sia pure in via congetturale, che il deposito di parte del prodotto da parte di potesse Parte_1 essere avvenuto “all'infuori di una contabilità ufficiale”, con impegno di Controparte_4
a fornire non solo “i servizi elencati nel contratto di deposito (quale la miscelazione dei
[...] prodotti e la redazione della documentazione fiscale) ma anche [il] "servizio" di gestire in nero parte del prodotto …”.
Priva di ogni conforto probatorio, tanto meno desumibile dagli atti del processo penale, è anche l'affermazione secondo cui “non si può escludere che abbia sottratto parte del CP_4 prodotto del deposito, fingendo di continuare a detenerlo nel proprio stabilimento (trattandosi di merci generiche e "liquide" che immesse nei serbatori si confondono con le precedenti)”.
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Né vi è evidenza di alcun “accordo fra le parti” riguardante il “commercio in nero o contrabbando di idrocarburi”, tale da determinare la nullità in parte qua del contratto intercorso tra le parti “per illiceità della causa”.
Ne consegue che, sulla base del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, non può escludersi il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'odierna appellante per la perdita di prodotto derivata dalla condotta illecita della depositaria, né può imputarsi a un Parte_1 difetto di prova dei quantitativi in giacenza alla data del 22/23 febbraio 2010 presso
[...]
quantitativi che non solo quest'ultima, ma neppure le Compagnie di CP_4
Assicurazione evocate in giudizio hanno mai confutato.
Al riguardo, soccorrono del resto anche le risultanze della CTU disposta ed espletata nel corso del primo grado di giudizio, avendo il consulente Dott. potuto verificare, nel Persona_2 contraddittorio con i consulenti di tutte le parti costituite, “quale fosse il quantitativo di prodotto consegnato dalla alla e da questo Parte_4 Parte_5 depositato presso l'impianto di Villasanta all'atto dello sversamento del 22-23 febbraio 2020”, e ciò attraverso una ricostruzione analitica, effettuata “estrapolando dai dati di causa, la movimentazione dei prodotti oggetto di analisi incrociando sia i dati contabili resi disponibili che i verbali di causa …”.
Si è avuta così conferma, “come comprovato dai registri di carico della società
[...]
(All. 6)”, che, alla data del 22 febbraio 2010, aveva CP_4 Controparte_4 effettivamente in carico i seguenti prodotti riferiti alla società Parte_1
- Gasolio rigenerato Kg. 647.487
Lit. 759.671
- Gasolio autotraz. BTZ -0,2% Kg. 282.857
Lit. 336.168
Gasolio autotrazione no zolfo Kg. 296.016
Lit. 325.731
- Gasolio riscaldamento Kg. 1.480.611
Lit. 1.760.113
Il tutto per un totale di Kg. 2.706.971 - Lit.
3.181.683 di prodotto.
Si tratta esattamente dei quantitativi indicati da sin dall'introduzione del Parte_1 giudizio e mai contestati da CP_4 CP_4
Anche alla luce degli accertamenti operati dal Consulente d'Ufficio, oltre che dalla mancanza di contestazioni al riguardo, si conferma dunque la fondatezza delle deduzioni svolte dall'odierna appellante sotto il profilo in esame.
Ne consegue che, avendo ottenuto in restituzione solo una parte del Parte_1 prodotto in giacenza a seguito delle operazioni di recupero seguite al relativo sversamento, deve riconoscersi il suo diritto al risarcimento del danno commisurato alla definitiva perdita del pagina 16 di 22 n. 873/2024 r.g.
restante quantitativo, essendo tenuta alla restituzione del tandundem Controparte_4 in forza del rapporto negoziale intercorso tra le parti ed essendo tale restituzione divenuta, in parte, impossibile per fatto (doloso) della depositaria.
Al riguardo, merita anzitutto osservare che il CTU, per quanto concerne il valore del prodotto stoccato (gasolio autotrazione, gasolio riscaldamento, gasolio rigenerato), riferisce di aver quantificato il prezzo del gasolio di riscaldamento e del gasolio di autotrazione (senza distinzione, quanto a quest'ultimo, tra i prodotti “BT -0,2%” e “No Zolfo”) rispettivamente in
€ 423,55/mc e in € 429,60/mc come da tabellario “PLATTS” riferito alla data del 22.2.2010, con maggiorazione di € 20,00/mc considerati i costi di movimentazione.
Per la valutazione del gasolio rigenerato, il prezzo tenuto in considerazione è invece quello medio di acquisto di € 319,48/mc risultante dalle fatture di Viscolube S.p.A. prodotte in causa da con applicazione di un incremento del 2/4%, pari ad € 13,10/mc, per Parte_1 spese di trasporto e movimentazione, con conseguente quantificazione del prezzo unitario in €
332,58/mc.
Non essendovi ragione per discostarsi da tali valutazioni, deve ritenersi che i prodotti consegnati da a (per complessivi kg.
2.706.971 pari a Lit. Parte_1 Controparte_4
3.181.683) avessero dunque un valore complessivo, alla data del 22/23 febbraio 2010, di €
1.282.499,05 (vd. Tab. 1 relazione CTU Dott. . Per_1
Rispetto a tali quantitativi, risulta la mancata restituzione di:
- Gasolio Rigenerato kg. 315.287
Lit. 365.713
- Gasolio Autotraz. BTZ-0,2% kg. 255.217
Lit. 303.408
- Gasolio Autotrazione no zolfo kg. 296.016
Lit. 325.731
- Gasolio Riscaldamento kg. 1.084.471
Lit. 1.283.525.
Il relativo controvalore, applicati i prezzi unitari già considerati in riferimento alla data del
22.2.2010, si computa in complessivi € 935.543,96 (v. Tabella n. 7 relazione CTU Dott. . Per_1
Secondo la ricostruzione del CTU, alla quale la Corte ritiene di doversi attenere, il valore dei prodotti riconsegnati (Lit. 393.958 gasolio rigenerato, Lit. 32.760 gasolio autotrazione e Lit.
476.588 Gasolio riscaldamento) non si quantifica tuttavia in € 346.955,09, ma nel superiore importo di € 481.166,98, dal momento che la restituzione avvenne il 16.5.2011.
Infatti, avuto riguardo alle quotazioni del PLATTS riferite a tale data, e considerato quindi il prezzo del gasolio per autotrazione pari ad € 585,00/mc e quello del gasolio per riscaldamento pari ad € 554,00/mc (comprensivi entrambi di € 20,00 per spese di movimentazione), il valore del quantitativo di gasolio per autotrazione restituito si computa in € 18.149,04 (€ 585,00 x Lit.
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32.760) e quello del quantitativo di gasolio per riscaldamento in € 264.029,75 (€ 554,00 x Lit. 476.588); quanto invece al gasolio rigenerato, riferisce il Consulente che, “non essendo disponibile il prezzo applicato dalla società Viscolube S.p.A., si [è] convenuto con i CTP nell'incontro del 19.04.2016 (All. 4), di prendere il prezzo PLATTS convertito attraverso il cambio €/$ e la densità di 0,845 Kg/dmc, tenuto conto dello sconto di € 60 Euro/mc, per un valore di € 492,00 Euro/mc al quale vanno aggiunti € 13,10 Euro/mc di oneri logistici per un valore complessivo di € 505,10 Euro/mc”, sicché il valore della quantità restituita si quantifica in € 198.988,19 (€ 505,10 x 393.958).
Ne consegue che il danno sofferto dall'appellante è pari ad € 801.332,07 (€ 1.282.499,05 - €
481.166,98).
In risposta al quesito formulato dal primo Giudice, il CTU ha provveduto anche a calcolare il prevedibile utile ottenibile dalla vendita dei quantitativi di prodotto andato perduto, estrapolando dall'analisi dei dati del Conto Economico di per il periodo Controparte_5
2007/2010 una percentuale di ricarico pari al 4,06%.
Moltiplicando per tale percentuale il valore dei prodotti andati dispersi deve ritenersi che la mancata vendita abbia prodotto un mancato guadagno di € 32.398,67.
Poiché tuttavia risulta che la quantità di prodotto restituita, del valore di € 481.166,98 come sopra calcolato, sia stata venduta ad € 484.4502,36, con un guadagno quindi di € 3.335,38, tale importo deve essere imputato al lucro cessante, con la conseguenza che quest'ultimo si riduce ad € 29.063,29.
Il risarcimento dovuto si computa quindi in complessivi € 830.395,36 (€ 801.332,07 + € 29.063,29), ai quali va aggiunto l'importo di € 1.015,56 “relativo al declassamento del prodotto Gasolio per autotrazione” (v. relazione CTU Ing. pag. 12), ma non quello di € 48.065,06 Per_1
“pari agli interessi passivi sostenuti da , in difetto di puntuali allegazioni Parte_1 svolte al riguardo da quest'ultima, né essendovi evidenza che il forte indebitamento della
Società verificato dal CTU, peraltro sulla base di produzioni documentali effettuate dal
Consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, sia da ricondurre Parte_1 eziologicamente, con esclusione di qualsiasi possibile altra causa, alla mancata disponibilità del prodotto ottenuto in restituzione per il periodo di 448 giorni tra la data dello sversamento
(22.2.2010) e quella della riconsegna (16.5.2011).
Il risultato del calcolo è di € 831.410,92.
Il CTU ha anche accertato che “[l] società ha dovuto rilasciare una polizza Parte_1 fideiussoria all' a garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui Controparte_10 prodotti energetici estratti dal deposito doganale della , come risulta dal Controparte_4 verbale del 14/12/2010 (All. 15). CP_8
Detta Polizza fideiussoria contratta con la nr. 1692123, Ramo Parte_6
8000/8323 Agenzia 099, con validità dal 13/07 di ogni anno al 13/07 dell'anno successivo ha un premio annuo pari ad € 7.000,00 (All. 16)” e risulta rinnovata dal 13/07/2010 al 13/07/2016
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per 6 annualità con pagamento annuo di un premio pari ad € 7.000,00, per un totale (documentato) di € 42.000,00 (si vedano le relative “quietanze di pagamento premio” allegate alla relazione di CTU).
Deve dunque riconoscersi la spettanza in favore dell'appellante anche di tale somma, tuttavia non ulteriormente incrementabile in mancanza di prova dei successivi versamenti periodici.
In definitiva, dunque, ora è Controparte_4 Parte_2 condannata a pagare in favore di complessivi € 873.410,92, con Parte_1 incremento di rivalutazione monetaria e interessi legali sull'importo via via rivalutato (come da
Cass. Sez.Un. 17/02/95 n. 1712) dalla data dell'evento (23/2/2010) al saldo effettivo.
Co Con il sesto motivo, lamenta l'intervenuta “condanna di per lite Parte_1 temeraria”.
È la stessa appellante a riconoscere che “la questione – di per sé – non riguarda NE”, mostrando tuttavia di voler porre in luce l'incongruenza della motivazione del Tribunale, che, da un lato, ha pronunciato condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti di per Controparte_4
“aver resistito in malafede, sapendosi … responsabile” e, dall'altro, tuttavia “nega valore alla sua non contestazione dei fatti affermati dall'attrice”.
Rileva al riguardo la Corte che il motivo in esame è inammissibile, non risultando l'appellante interessata dalla pronuncia di cui si duole, e non è in ogni caso sorretto dal necessario interesse, essendo assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi.
Merita tuttavia puntualizzare che, con ulteriore considerazione sviluppata sotto il profilo in esame, assume che la sentenza sarebbe errata “nella parte in cui Parte_1 comporta anche implicitamente l'inesistenza della copertura assicurativa, nei termini sostenuti dalle Compagnie chiamate in causa”, ovvero in presenza di condotta dolosa dell'assicurato, osservando che “la stessa sentenza penale d'appello, che pare invocata a sostegno della condanna ex art. 96 c.p.c., esclude con chiarezza la volontarietà (previsione e volizione) della dispersione del materiale onde non restituirlo a NE, che, per di più, ha agito per il recupero di tutto il materiale, a prescindere dalla causa specifica della dispersione”.
Co Tanto dovrebbe indurre a ritenere “operativa la copertura assicurativa invocata da ”, pur in difetto di azione diretta dell'appellante nei confronti delle Assicurazioni.
Si tratta di affermazioni non condivisibili.
Il Giudice di prime cure ha posto chiaramente in luce la mala fede all'origine della chiamata in causa delle Compagnie coassicuratrici da parte di essendo Controparte_4 quest'ultima “consapevole dell'elemento psicologico che ha contraddistinto l'azione” e
“dell'inoperatività della polizza … perché il fatto è stato commesso con dolo …”.
Sull'elemento della intenzionalità dello sversamento del tutto chiara si profila la sentenza n. 2579/2016 della Corte d'Appello penale di Milano, che ha sancito la responsabilità di CP_9
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in ordine al disastro ambientale provocato attraverso lo sversamento di prodotti CP_9 petroliferi “determinato dalla volontà di sottrarre i prodotti stessi al pagamento delle accise
…”.
Responsabilità confermata in via definitiva con la sentenza n. 45836/2017 della Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto la relativa pronuncia frutto di un “ragionamento lineare e niente affatto illogico”.
Come ritenuto dal Giudice di primo grado, non vi è modo quindi di configurare l'eventuale operatività della “polizza di assicurazione incendio dei rischi industriali”, stipulata nel 1990 da con (poi Controparte_4 Controparte_11 incorporata da e ripartita con per quote Controparte_2 Controparte_3 determinate ( 30% ), dal momento che l'art. 12, lett. “c” delle relative Controparte_12 CP_3 norme che regolano l'assicurazione espressamente stabilisce l'esclusione dalla garanzia dei danni “causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente”: ipotesi senz'altro ricorrente nel caso in esame, in cui è stata definitivamente accertata la responsabilità penale di nello sversamento doloso di ingenti Controparte_13 quantitativi di prodotto petrolifero al fine “di sottrarre tale prodotto al pagamento delle accise, in un momento difficile della società per la particolare carenza di liquidità”.
Così esaurito l'esame dei mezzi di impugnazione, a norma dell'art. 91 c.p.c. il
[...] va condannato a rifondere le spese del presente giudizio di rinvio, Parte_7 nonché del giudizio di cassazione, in favore tanto di quanto di Parte_1 [...]
e che l'appellante ha evocato per ragioni di Controparte_2 Controparte_3 litisconsorzio processuale, senza svolgere nei loro confronti alcuna domanda.
Anche riguardo alle Compagnie assicuratrici riveste infatti carattere dirimente il criterio della soccombenza, la cui operatività non è esclusa dal fatto che il sia rimasto contumace, CP_1 in quanto “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (v. Cass. ordinanza n. 373 del 13/1/2015; con richiamo anche a Cass. n. 6722 del 10/12/1988; Cass. n. 7182 del 30/05/2000), né rileva, “ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell'art.92 cpc la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all'avversa richiesta (in termini anche Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 4485 del 28/03/2001)”.
Va in ogni caso chiarito che, essendo entrambe le Compagnie assistite dallo stesso avvocato, deve trovare applicazione l'art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, il quale prevede l'aumento del 30% per la seconda parte difesa quando nella causa “l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale”. Ha chiarito al riguardo la giurisprudenza di pagina 20 di 22 n. 873/2024 r.g.
legittimità che, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso legale, è infatti dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8
D.M. cit., salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 d.m. 6 cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro
(diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. n. 55 del
2014, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, cod. proc. civ. (v. Cass. 27 agosto 2015,
n. 17215).
Tanto considerato, in applicazione del D.M. n. 147/2022, e tenuto conto del valore della causa commisurato al decisum (scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), si provvede al regolamento delle spese secondo i valori medi tariffari, ad eccezione della fase di trattazione, per la quale si tiene conto dei valori minimi data l'assenza di istruttoria, come segue:
in favore di Parte_1
- quanto al presente giudizio: complessivi € 22.333,00, di cui € 5.706,00 per la fase di studio, €
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta;
- quanto al giudizio di cassazione: complessivi € 14.005,00, di cui € 6.449,00 per la fase di studio, € 4.238,00 per la fase introduttiva ed € 3.318,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta;
in favore di e di assistite dallo stesso Controparte_2 Controparte_3 avvocato:
- quanto al presente giudizio: complessivi € 29.032,90, di cui € 5.706,00 per la fase di studio, €
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, € 9.487,00 per la fase decisionale ed € 6.699,90 per variazione in aumento ex art. 4 co. 2 cit. (nella misura massima del 30% a motivo della particolare complessità delle questioni trattate), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta;
- quanto al giudizio di cassazione: complessivi € 18.206,50, di cui € 6.449,00 per la fase di studio, € 4.238,00 per la fase introduttiva, € 3.318,00 per la fase decisionale ed € 4.201,50 aumento ex art. 4 co. 2 cit. (in ragione del 30%, con medesima motivazione), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.; ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 21 di 22 n. 873/2024 r.g.
1) condanna ora a pagare in Controparte_4 Parte_2 favore di la complessiva somma di € 873.410,90, incrementata di Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali sull'importo via via annualmente rivalutato dal
23/2/2010 al saldo effettivo;
2) condanna ora a rifondare a Controparte_4 Parte_2 le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi € Parte_1
22.333,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta, e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 14.005,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta;
3) condanna ora a rifondare ad Controparte_4 Parte_2
e assistite dal medesimo difensore, Controparte_2 Controparte_14 le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi € 29.032,90, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta, e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 18.206,50, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e
IVA se dovuta.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 4 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel. dr. Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. r.g. 873/2024 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 P.IVA_1
SGROI e dell'avv. ANTONIO SALVIA, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in VIA TURATI, 40 20121 MILANO
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLO Controparte_2 P.IVA_3
ZUCCA, elettivamente domiciliata in VIA PARRAVICINI, 30 20900 MONZA presso il difensore
(C.F. ),), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
CARLO ZUCCA, elettivamente domiciliata in VIA PARRAVICINI, 30 20900 MONZA presso il difensore
RESISTENTI n. 873/2024 r.g.
Conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, quale Giudice di rinvio, in diversa composizione rispetto al Collegio giudicante della sent. n. 4911/2019, contrariis rejectis, con riferimento al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, III Sez. Civ., nella decisione n. sezionale 4069/2023, n. di raccolta ge- nerale 36095/2023, pubblicata in data
27.12.2023 ad esito del ricorso n. R.G. 6415/2020,
- riformare la predetta sentenza di appello n. 4911/2019 (dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello) pronunziandosi nel merito e, così:
- in totale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Monza n. 2178/2017, pronunziata nella causa n. 1600/2012 R.G., pubblicata il 6.7.2017, accertare e dichiarare la responsabilità di
(oggi per tutti i danni patiti e Controparte_4 Parte_2 patiendi dalla società attrice a causa degli eventi del 22-23 febbraio 2010 per cui è causa e meglio descritti in atti, e comunque per la perdita del prodotto pure meglio descritto in atti, nonché dalla CTU assunta in causa e, per l'effetto, condannare la stessa Controparte_4
(oggi all'integrale risarcimento dei predetti danni,
[...] CP_1 Controparte_4 nella misura risultante dalla CTU assunta in causa, e, in particolare, come quantificati ai punti
3), 4) e 5) della perizia in data 21.72016, con favore di interessi e rivalutazione Per_1 monetaria dal dì dell'incidente al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di merito e di legittimità”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
in via preliminare:
dichiarare, ex art.345 cpc, la non producibilità dei documenti indicati da nell'atto di Pt_1 citazione in riassunzione, alle lettere da “C” a “Q”.
Nel merito:
In via principale:
-dato atto che la ricorrente non ha formulato alcuna domanda nei Parte_1 confronti della resistente Controparte_3
-dato atto, inoltre, che il , rimasto contumace nella Parte_3 presente fase di giudizio, non ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano, sezione terza civile, n. 4911/2019, pubblicata il 9.12.2019, r.g. n. 5377/2017, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione del predetto fallimento nei confronti delle compagnie di assicurazioni, con la naturale conseguenza del passaggio in giudicato di detta pagina 2 di 22 n. 873/2024 r.g.
pronuncia in parte qua, conseguentemente, confermare la sentenza n. 2178/2017, pubblicata in data 6 luglio 2017, resa dal Tribunale di Monza, Giudice monocratico dott.ssa Caterina Caniato, respingendo tutte le domande eventualmente proposte nei confronti dell'esponente perché infondate in fatto e in diritto.
Respingere, in ogni caso, tutte le domande formulate dal Controparte_1
nei confronti di poiché tardivamente proposte,
[...] Controparte_3 inammissibili e infondate in fatto ed in diritto e, comunque, per inoperatività della polizza per tutte le ragioni esposte in ante atti. Con conferma della condanna del ex Controparte_1 art. 96, comma 3, c.p.c.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, rigettare, comunque, tutte le domande eventualmente proposte dal Controparte_1
nei confronti di poiché inammissibili e infondate
[...] Controparte_3 in fatto ed in diritto e, in ogni caso, per inoperatività della polizza stante il dolo di CP_4 nella commissione dello sversamento degli idrocarburi e stante, in ogni caso, lo stato di mala fede nella chiamata in causa della Compagnia esponente.
Respingere, in ogni caso, tutte le domande da chicchessia proposte nei confronti della terza chiamata poiché infondate in fatto ed in diritto. Controparte_3
Con conferma della condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c. CP_4
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza del Tribunale di
Monza di primo grado, con conseguente condanna del Controparte_1
al relativo risarcimento a favore di e nella denegata e non creduta ipotesi
[...] Pt_1 di accoglimento della domanda di garanzia e manleva eventualmente formulata dal
[...] nei confronti di dichiarare quest'ultima tenuta a Controparte_1 Controparte_3 tenere indenne e manlevare il predetto , secondo il giusto il provato ed il CP_1 legittimamente richiesto, nel rispetto della propria quota di coassicurazione (30%) nonché dei limiti, delle franchigie e delle garanzie previsti nel contratto di assicurazione di cui alla polizza
476/35/507174 del 31.12.1990 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, entro le Cont somme di cui agli accertamenti tecnici disposti in contraddittorio tra ed come CP_4 richiamati in atti.
Con riserva di esperire, qualora ne sussistessero i presupposti, azione di surroga, ex art. 1916
c.c.
In via istruttoria: si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, ove lo ritenga opportuno, disponga l'acquisizione dell'incarto penale relativo al procedimento n. 2596/2010 r.g.n.r.
pagina 3 di 22 n. 873/2024 r.g.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado, oltre accessori come per legge”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
in via preliminare:
dichiarare, ex art.345 cpc, la non producibilità dei documenti indicati da nell'atto di Pt_1 citazione in riassunzione, alle lettere da “C” a “Q”.
Nel merito:
In via principale:
-dato atto che la ricorrente non ha formulato alcuna domanda nei Parte_1 confronti della resistente Controparte_2
-dato atto, inoltre, che il , rimasto contumace nella Parte_3 presente fase di giudizio, non ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano, sezione terza civile, n. 4911/2019, pubblicata il 9.12.2019, r.g. n. 5377/2017, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione del predetto fallimento nei confronti delle compagnie di assicurazioni, con la naturale conseguenza del passaggio in giudicato di detta pronuncia in parte qua, conseguentemente, confermare la sentenza n. 2178/2017, pubblicata in data 6 luglio 2017, resa dal Tribunale di Monza, Giudice monocratico dott.ssa Caterina Caniato, respingendo tutte le domande eventualmente proposte nei confronti dell'esponente perché infondate in fatto e in diritto.
Respingere, in ogni caso, tutte le domande formulate dal Controparte_1
nei confronti di poiché inammissibili e infondate in fatto
[...] Controparte_2 ed in diritto e, comunque, per inoperatività della polizza per tutte le ragioni esposte in ante atti.
Con conferma della condanna del ex art. 96, comma 3, c.p.c. Controparte_1
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, rigettare, comunque, tutte le domande eventualmente proposte dal Controparte_1
nei confronti di poiché inammissibili e infondate in
[...] Controparte_2 fatto ed in diritto e, in ogni caso, per inoperatività della polizza stante il dolo di nella CP_4 commissione dello sversamento degli idrocarburi e stante, in ogni caso, lo stato di mala fede nella chiamata in causa della Compagnia esponente.
Respingere, in ogni caso, tutte le domande da chicchessia proposte nei confronti della terza chiamata poiché infondate in fatto ed in diritto. Controparte_2
Con conferma della condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c. CP_4
pagina 4 di 22 n. 873/2024 r.g.
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza del Tribunale di
Monza di primo grado, con conseguente condanna del Controparte_1
al relativo risarcimento a favore di e nella denegata e non creduta ipotesi
[...] Pt_1 di accoglimento della domanda di garanzia e manleva eventualmente formulata dal
[...] nei confronti di dichiarare quest'ultima tenuta a Controparte_1 Controparte_2 tenere indenne e manlevare il predetto , secondo il giusto il provato ed il CP_1 legittimamente richiesto, nel rispetto della propria quota di coassicurazione (70%) nonché dei limiti, delle franchigie e delle garanzie previsti nel contratto di assicurazione di cui alla polizza
476/35/507174 del 31.12.1990 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, entro le Cont somme di cui agli accertamenti tecnici disposti in contraddittorio tra ed come CP_4 richiamati in atti.
Con riserva di esperire, qualora ne sussistessero i presupposti, azione di surroga, ex art. 1916
c.c.
In via istruttoria: si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, ove lo ritenga opportuno, disponga l'acquisizione dell'incarto penale relativo al procedimento n. 2596/2010 r.g.n.r.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Investita dell'impugnazione avverso la sentenza n. 4911/2019 emessa da questa Corte di
Appello nel contraddittorio tra (appellante) e Controparte_5 Controparte_6
fallimento (dal 22.11.2017), e
[...] Controparte_2 Controparte_3
(appellate), la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36095/2023 in data 27
[...]
Dicembre 2023, ha così riassunto i fatti di causa:
“1.-La società che trasforma e vende all'ingrosso prodotti petroliferi, ha Controparte_5 stipulato un contratto di deposito di carburante con la società che svolge Parte_3 invece attività di custodia di quei prodotti.
2.-Durante il deposito si è verificato uno sversamento di gran parte del prodotto depositato, in conseguenza del quale v'è stato un sequestro penale del sito, per i reati di inquinamento ambientale poi risoltosi con un dissequestro. A quel punto la ha citato in Controparte_5 giudizio la per ottenere da quest'ultima il risarcimento del danno per la Parte_3 perdita di gran parte del prodotto depositato: dapprima con due domande distinte, di responsabilità da deposito e di responsabilità extracontrattuale, quest'ultima poi oggetto di rinuncia.
3.-Il Tribunale di Milano [rectius: Monza] ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di prova, sul presupposto, tra l'altro, che non erano state adeguatamente contestate le ragioni della convenuta, che si era difesa allegando il fatto del terzo, e che aveva chiamato in garanzia
pagina 5 di 22 n. 873/2024 r.g.
Cont le compagnie di assicurazione ed , queste ultime poi costituitesi per far dichiarare CP_3 la mancata copertura assicurativa dovuta al dolo del contraente.
3.1.- La ha impugnato questa decisione, ma, subito dopo la notifica Controparte_5 dell'appello, la è stata dichiarata fallita, con la conseguenza che il Parte_3 giudice di appello ha dichiarato improcedibile l'impugnazione poiché, a suo dire, la domanda avrebbe dovuto essere trasferita nella procedura fallimentare, ed ha altresì dichiarato per conseguenza inammissibile l'appello incidentale fatto dalla fallita convenuta.
4.-Questa decisione è … impugnata dalla con sei motivi. Si sono costituite Controparte_5 con controricorso le compagnie di assicurazione e Controparte_2 Controparte_3
, per chiedere il rigetto del ricorso.
[...]
La ricorrente ha depositato memoria…”.
I sei motivi formulati dall'impugnante (“in realtà … tre motivi articolati in sei censure”) erano in buona sostanza “volti a contestare la tesi che, essendo sopravvenuto in appello il fallimento della appellata, l'impugnazione [dovesse] dirsi improcedibile in quanto la domanda [andava] proposta nella procedura concorsuale”.
La Suprema Corte di legittimità, esaminando congiuntamente tali motivi per ragioni di stretta connessione logica, ne ha riconosciuto la fondatezza, riaffermando il principio di diritto secondo cui temporis", anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n.
5 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato;
tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art.
111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell'art.96, comma 2, n.3, legge fall.
Ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado;
né
a tale efficacia osta la circostanza che la predetta sentenza sia intervenuta solo successivamente alla pronuncia sull'opposizione allo stato passivo impugnata e sia stata, quindi, prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo la sua esistenza, pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio in tale fase>> (Cass. 26041/ 2010; Cass.
11741/ 2021).
Dunque, nel presente caso, in cui “è pacifico che il fallimento è intervenuto dopo la notifica dell'appello, che è stato dunque interrotto, ma poi proseguito nei confronti del curatore …, l'appello non è da considerarsi improcedibile: … anzi, esso serve ad evitare che un accertamento negativo costituito dalla decisione di primo grado, possa fare stato nella
pagina 6 di 22 n. 873/2024 r.g.
procedura fallimentare senza che però chi lo ha subito possa avere la possibilità di impugnarlo”.
Ha aggiunto la S.C. che “[l]a ratio di questo orientamento è di evitare che la sentenza negativa per il creditore diventi giudicato se costui è costretto non già̀ ad impugnarla, bensì̀ ad insinuarsi al passivo;
per contro, il creditore che abbia avuto un accertamento negativo del suo credito, prima che il debitore fallisca, ha necessità di impugnare quell'accertamento, proprio per evitare che altrimenti diventi giudicato ed abbia inevitabili riflessi nel giudizio concorsuale”.
Sulla scorta di tali rilievi, i Giudici di legittimità, in accoglimento del ricorso, hanno quindi cassato la sentenza oggetto di impugnazione, con rinvio a questa Corte di Appello, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del grado.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 14.3.2024, ha riassunto Parte_1 il giudizio, insistendo nei motivi già svolti con l'appello proposto il 16.11.2017, e in particolare deducendo l'erroneità della sentenza n. 2178/2017 del Tribunale di Monza per quanto concerne
(così testualmente le rubriche):
1) “…l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo alla convenuta”;
2) la “ricostruzione del contesto normativo-contrattuale nel quale si colloca la responsabilità fiscale di ; Controparte_1
3) “l' … interpretazione ed applicazione del principio di non contestazione”;
4) il “travisamento delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio”;
5) “l' … interpretazione del principio dell'onere della prova con riguardo alla liceità del deposito”;
Co 6) la “condanna di per lite temeraria”.
Ha quindi chiesto, che, in totale riforma della gravata sentenza del Tribunale di Monza, si accerti e dichiari la responsabilità contrattuale (quale depositaria) di Controparte_4 oggi per tutti i danni derivati a proprio carico dalla perdita Parte_2 di prodotti petroliferi in conseguenza degli eventi del 22-23 febbraio 2010, con conseguente condanna della stessa oggi Controparte_4 Parte_2 all'integrale risarcimento di tali danni nella misura risultante dalla CTU espletata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'incidente al saldo effettivo.
Rimasto il contumace, si sono ritualmente costituite Parte_2 [...]
e convenute in primo grado da Controparte_2 Controparte_3 [...] con domanda di garanzia e manleva, ed hanno entrambe concluso per il rigetto CP_4 della domanda di controparte.
pagina 7 di 22 n. 873/2024 r.g.
Alla prima udienza del 2.7.2024, il procuratore di ha ribadito di non Parte_1 avere pretese da avanzare nei confronti delle Compagnie assicuratrici, evocate ai soli fini di integrità del contraddittorio;
quindi la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al
10.12.2024 e in tale data ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti costituite dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** *** ***
Per effetto della sentenza di rinvio del Supremo Collegio, che ha cassato la pronuncia con cui questa Corte aveva dichiarato improcedibile l'appello nei confronti di Controparte_4 siccome fallita dopo l'introduzione del gravame, devono essere esaminati nel merito i motivi di doglianza già svolti da con la proposizione dell'impugnazione in data Parte_1
16.11.2017 avverso la sentenza n. 4911/2019 del Tribunale di Monza e reiterati con l'atto di riassunzione introduttivo del presente giudizio.
Ragioni di chiarezza espositiva suggeriscono di ripercorrere anzitutto le motivazioni in base alle quali il Giudice di prime cure ha respinto le pretese risarcitorie di Parte_1 fondate sull'assunto che, al verificarsi dello sversamento di un'ingente quantità di idrocarburi nella notte tra il 22 e i 23 febbraio 2010 presso il sito di stoccaggio di Controparte_4 in Villasanta (MB), si trovassero ivi depositati Kg.
2.706.961 di propri prodotti petroliferi
(stimati in € 1.391.882,22), dei quali solo kg. 755.980 recuperati e restituiti (per complessivi €
484.502,36), con conseguente spettanza in proprio favore della relativa differenza di valore pari ad € 907.386,86, oltre ad € 88.000,00 per mancato guadagno, all'ulteriore danno per aver dovuto cessare la vendita di gasolio per riscaldamento (almeno € 400.000,00) ed al rimborso delle spese di acquisto di una fideiussione bancaria in favore di a Controparte_8 garanzia del pagamento delle accise dovute sul materiale perduto (€ 14.000,00).
Tali essendo le domande, il Tribunale di Monza, preso atto della rinuncia di Parte_1
a far valere la responsabilità extracontrattuale della convenuta inizialmente dedotta, e
[...] considerato dunque il solo profilo della responsabilità contrattuale derivante dall'esistenza tra le parti di un rapporto di deposito, nella sentenza n. 2178/2017 ricostruisce la dinamica dell'evento, evocando le pronunce di primo e secondo grado all'epoca già intervenute in sede penale, secondo le quali “solo "una mano esperta" che ben conosceva la Controparte_1 avrebbe saputo come agire direttamente sui serbatoi, come aprire le valvole e quali serbatori scegliere”, con individuazione del responsabile da parte della Corte di Appello di Milano nella persona di amministratore di Controparte_9 Controparte_4 evidentemente spinto da “un forte movente: l'attività di deposito svolta dalla CP_4 sarebbe terminata a decorrere dal 30 giugno 2010, data prevista per la chiusura e bonifica dell'impianto” ed “[e]ntro tale data era previsto un controllo da parte dell'Amministrazione diretto a verificare il reale ammontare dei prodotti, nel corso del quale sarebbe quasi certamente emersa la presenza di idrocarburi non dichiarati e l'evasione fiscale”.
pagina 8 di 22 n. 873/2024 r.g.
La dispersione del prodotto, ingente al punto da tradursi in un vero e proprio disastro ambientale, sarebbe dunque servita ad eliminare le prove della presenza, nei serbatoi, di idrocarburi in quantità superiori a quelle denunciate fiscalmente (come risultanti dalla tenuta di una “doppia contabilità”) e sottratte al pagamento delle accise, con la particolarità – aggiunge il Tribunale – che, “[t]rattandosi di deposito fiscale in regime di sospensione delle tasse, queste sarebbero state pagate solo una volta immesso in commercio il gasolio, come inevitabile alla chiusura degli impianti” e, siccome “a fronte di eventuale pagamento delle accise CP_4 avrebbe avuto diritto di regresso nei confronti di quale proprietaria del prodotto”, Pt_1
“paradossalmente in capo alla stessa attrice al momento del sinistro era ravvisabile un interesse ad occultare la merce non dichiarata anche superiore a quello di in CP_4 quanto tenuta a manlevare restituendole l'ammontare delle accise pagate”, in una CP_4 situazione nella quale “il mantenimento di una contabilità separata e l'evasone dal pagamento delle accise appare essere stato un modus operandi durato nel tempo, con guadagni ben superiori a quelli "finali", non essendo nota la quantità di prodotto depositato e poi venduto senza il pagamento degli oneri fiscali, ma comunque ingenti considerati i quantitativi indicati nelle fatture mensili prodotte dall'attrice sub doc. 3”.
Passando ad esaminare la natura del rapporto intercorso tra le parti a far tempo dal 26.6.2006
(sino al 2010, data dell'evento), e ritenutane la riconducibilità ad ipotesi di contratto misto con causa prevalente nel contratto di deposito (attesa la prevista erogazione di ulteriori prestazioni quali “la possibilità di miscelare, di additivizzare e di movimentare il prodotto” da parte di
, il Giudice di prime cure pone poi in evidenza che, perfezionandosi il Controparte_4 contratto di deposito al momento della consegna e dell'accettazione della cosa ad opera, rispettivamente, del depositante e del depositario, nel caso in esame non Parte_1 ha fornito la prova rigorosa dei fatti costitutivi della propria pretesa attraverso la produzione dei documenti di trasporto o di ricevute attestante gli esatti quantitativi di merci depositate presso oggetto della domanda di risarcimento, ma si è limitata a fare Controparte_4 affidamento sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., ovvero sul fatto che “[p]arte convenuta ha ammesso, nella propria comparsa di costituzione, di avere ricevuto in custodia da i seguenti beni: Pt_1
1. Gasolio rigenerato 647.487
2. Gasolio da Autotrazione (sommati privo di zolfo e con zolfo inferiore 0,20%): 578.873 kg
3. Gasolio da riscaldamento: 1.480.611”.
L'impossibilità, tuttavia, di riconoscere al contenuto della comparsa valore di confessione, in parte qua, per mancanza di sottoscrizione del legale rappresentante della convenuta, e la necessità, imposta dall'art. 116 c.p.c., di valutare “con prudenza l'impianto di prove acquisite, fra le quali la non contestazione”, in una situazione nella quale “non si può escludere a priori l'esistenza di un interesse comune delle parti ad ottenere una determinata pronunzia apparentemente sfavorevole ad una di loro” (e ciò in relazione all'obbligo asseritamente gravante su di rimborsare a l'importo delle Parte_1 Controparte_4 accise da quest'ultima corrisposte), induce il Tribunale a considerare gravante sull'attrice l'onere “di provare l'esatto quantitativo dei prodotti depositati presso : onere che CP_4
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si afferma non assolto, in difetto di produzioni documentali essenziali a tal fine (“documenti di trasporto in arrivo, ricevute del prodotto con indicazione del risultato della pesatura delle autobotti in ingresso …, documentazione relativa alle quantità di prodotto riconsegnate …”) e in presenza di acquisizioni (quali fatture per servizi di movimentazione dei prodotti ed “estratto movimento giornaliero prodotti e movimento progressivo mensile relativo alle meri di proprietà di ) del tutto inidonee a consentire l'accertamento delle Parte_1 effettive quantità di merci di presenti presso al Parte_1 Controparte_4 verificarsi dell'evento di danno, tanto più a motivo della tenuta assolutamente irregolare delle scritture contabili da parte di quest'ultima come verificata in sede penale e della scoperta, addirittura, di un “contabilità parallela”.
Quanto alla CTU, espletata in corso di giudizio dal Consulente nominato dott. il Persona_2
Tribunale ne pone in evidenza i contenuti, escludendo di poter pervenire alla liquidazione di alcun risarcimento in base alle relative risultanze, in quanto:
- “[i]l gasolio rigenerato non ha subito alcuno sversamento”;
- non vi è prova del gasolio da autotrazione asseritamente “mancante” (dato anche il contrasto tra i quantitativi risultanti dai registri di quelli risultanti dal Verbale Controparte_4 dell'Agenzia delle Entrate e i rilievi formulati al riguardo da , né è dato Controparte_8 conoscere il quantitativo effettivamente “sversato”, per “l'incertezza sulle esatte quantità e la conseguente carenza di prova circa la [relativa] provenienza”;
- riguardo al gasolio da riscaldamento, manca ulteriormente la possibilità di verificare “se il quantitativo sversato sia riferibile alle merci "ufficialmente" presenti nei serbatoi ovvero a quelle proprie della "contabilità separata" di cui agli atti penali e, a monte, di provare
l'avvenuto lecito deposito da parte di RD Eco”;
- infine, vi è “assoluta carenza documentale circa la quantità di prodotti riconsegnati a RD Part prima del disastro, mentre vi è traccia di riconsegne avvenute dopo il dissequestro penale dell'area, tuttavia non pienamente convincenti in quanto a completezza”, emergendo “dagli atti penali … fatti contrari, indicativi di una grande confusione in merito” ed essendo comunque condivisibile la motivazione della Corte d'Appello penale quanto al fatto “che tali discrasie non siano riferibili ad inconsapevoli errori di misurazione o sciatteria bensì a lucide scelte”.
Ribadita, in definitiva, “l'inattendibilità delle misurazioni e della documentazione proveniente da anche in seguito alla perizia svolta a firma del dott. , il Giudice di prima CP_4 Per_1 istanza ulteriormente si sofferma sulle “contestazioni circa il commercio "in nero" di idrocarburi” per porre in evidenza come rimanga “inspiegabile” la ragione per cui “l'attrice, a fronte della babele documentale … e delle gravissime contestazioni da parte del Pubblico
Ministero in merito alla contabilizzazione dei prodotti non abbia semplicemente prodotto quantomeno i documenti di trasporto a dimostrare la propria estraneità rispetto a quella che viene asetticamente definita “contabilità parallela” ma che – ove venisse accertato un accordo fra le parti – sarebbe meglio definibile come commercio in nero o contrabbando di idrocarburi
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quindi (per la parte non documentata) in esecuzione di un contratto nullo per illiceità della causa, da cui conseguirebbe l'irrisarcibilità del danno”.
Giungendo in definitiva a respingere la domanda di per le ragioni Parte_1 illustrate, il Tribunale ulteriormente condanna oltre che alla rifusione Controparte_4 delle spese di lite in favore di e Controparte_2 Controparte_3 coassicuratrici evocate a fini di garanzia e manleva, al versamento in favore delle stesse, rispettivamente, della somma di € 3.500,00 e della somma di € 1.500,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c., per aver “resistito temerariamente in giudizio pur consapevole della propria condotta dolosa nella causazione del danno”, con relativa responsabilità ascritta all'amministrazione societaria e movente individuato nell'“entità degli interessi in gioco”.
Così riassunti i contenuti della sentenza di primo grado, con il primo motivo sviluppato nell'atto di citazione in riassunzione, lamenta “l'erroneità della Parte_1 statuizione … secondo cui «ai fini della valutazione delle domande di garanzia rileva l'accertamento del dolo della convenuta inteso come volontà di sversamento del prodotto», osservando che, “[i]l Giudice di primo grado …, per un verso correttamente afferma che «ai fini della risoluzione della presente controversia è irrilevante che in sede penale venga o meno accertato il reato di commissione (dolosa o colposa) di un disastro ambientale in quanto ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria rileva unicamente l'esistenza di uno sversamento di prodotti dell'attrice imputabile alla convenuta … »; per altro verso statuisce che «ai fini della valutazione delle domande di garanzia rileva l'accertamento del dolo della convenuta inteso come volontà di sversamento del prodotto»”.
A tali censure non è possibile prestare adesione.
Le indicate statuizioni della sentenza di primo grado fanno riferimento all'inesistenza dei presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sollecitata dalla convenuta e dalle terze chiamate e Controparte_4 Controparte_2 [...] in attesa della definizione del giudizio penale (essendo all'epoca ancora Controparte_3 pendente il ricorso in Cassazione), per sottolineare come la definizione del giudizio civile “non
[fosse] strettamente dipendente dalla risoluzione della controversi in ambito penale”, data l'inesistenza di “alcun collegamento normativo tra l'effetto giuridico dedotto nel processo civile (responsabilità patrimoniale da inadempimento contrattuale e da perdita di prodotto) e la commissione del reato (disastro ambientale)”.
L'affermazione è corretta e priva in ogni caso del carattere di attualità, attesa l'intervenuta definizione, medio tempore, del processo penale al quale è fatto riferimento.
Così come corretta è la prospettazione della necessità di un apprezzamento del “dolo della convenuta”, ai fini della valutazione della domanda di manleva, solo in relazione allo
“sversamento del prodotto (e non come volontà di causare un disastro colposo)”, risultando in tal modo individuato il perimetro della garanzia dovuta dalle Compagnie assicuratrici in relazione ai soli eventi di natura colposa e dunque non sorretti da dolo del contraente.
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Al riguardo, deve osservarsi come la fuoriuscita di ingenti quantità di gasolio e olio combustibile dai serbatoi dello stabilimento di in Villasanta, avvenuta Controparte_4 nella notte fra il 22 e il 23 febbraio 2010, non fu in effetti un evento accidentale, ma il risultato di uno sversamento deliberatamente compiuto dall'amministratore , Controparte_9 in concorso con altri, motivato dall'intento di sottrarre i prodotti agli accertamenti fiscali e al prevedibile pagamento di rilevanti accise cui in situazione di grave Controparte_4 carenza di liquidità, non avrebbe potuto far fronte, come accertato in via definitiva dalla
Cassazione penale con sentenza n. 45846/2017.
Non è possibile quindi prescindere da tale fattore soggettivo, che innegabilmente incide sul giudizio relativo alla domanda di garanzia a suo tempo proposta da Controparte_4 nei confronti delle coassicuratrici e Controparte_2 Controparte_3 inducendo a negarne la fondatezza in base alle previsioni di polizza, e segnatamente dell'art 12 (“Esclusioni”) che, alla lettera “c”, prevede appunto l'esclusione dalla copertura assicurativa dei danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, in linea con i principi codificati negli artt. 1900 co. 1, 1917 co. 1 e 2043 c.c.
Disatteso il primo motivo, con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, trattabili congiuntamente per ragioni di stretta connessione, lamenta anzitutto Parte_1
“l'errata ricostruzione del contesto normativo-contrattuale nel quale si colloca la responsabilità fiscale di , censurando le affermazioni del Tribunale secondo Controparte_1 cui:
“a) dai controlli che si sarebbero tenuti presso il deposito all'atto della sua imminente chiusura
«sarebbe quasi certamente emersa la presenza di idrocarburi non dichiarati e l'evasione fiscale» (v. pag. 10, sentenza di primo grado);
b) «a fronte di eventuale pagamento delle accise, avrebbe avuto diritto di regresso CP_4 nei confronti di quale proprietaria del prodotto. Come del resto risulta dal contratto Pt_1 di deposito, nel quale si è impegnata a prestare fideiussione a copertura delle accise Pt_1 gravanti sui prodotti estratti dal deposito. Per cui paradossalmente in capo alla stessa attrice al momento del sinistro era ravvisabile un interesse ad occultare la merce non dichiarata anche superiore a quello di in quanto tenuta a manlevare restituendole CP_4 CP_4
l'ammontare delle accise pagate» (v. pag. 10, sentenza di primo grado)”.
Critica, inoltre, che in sentenza si proclami il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente a proprio carico per aver “fatto affidamento unicamente sul principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c.”, osservando di essersi sentita “esonerata dal fornire materiale probatorio – ex art. 183 cod. proc. civ. – ... a conferma di quanto controparte aveva già esplicitamente ammesso”, giacché “i fatti non contestati non necessitano … di prova”, né mai avrebbe potuto prefigurarsi “che il Giudice, formulata un'inopinata ed imprevedibile illazione sull'inesistente collusione probatoria tra attrice e convenuta, non avrebbe dato alcun peso – in aperta violazione degli artt. 115 e 116 Cod. Proc. Civ. – al pacifico riconoscimento, Co da parte di , delle quantità depositate ed estratte da NE e ancora stoccate in deposito …”.
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Denuncia infine il “travisamento delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio” da parte del Tribunale e l'“errata interpretazione del principio dell'onere della prova con riguardo alla liceità del deposito”, fondandosi la causa sulla dedotta responsabilità contrattuale della depositaria e non essendovi alcuna ragione idonea a giustificare la tesi secondo cui “l'esistenza di un procedimento penale avrebbe dovuto indurre a produrre documenti attestanti Pt_1
l'esatta quantificazione delle merci depositate” pur in difetto di ogni contestazione sul punto.
Le censure sono condivisibili.
Il principio di non contestazione è attualmente sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 45, comma 14, della L. n. 69/2009, efficace a decorrere dal 4.7.2009
(art. 58, comma 1, stessa L. n. 69/2009), secondo il quale il Giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Si tratta di una regola di elaborazione pretoria preesistente alla sua codificazione, che affonda le proprie radici nel principio dispositivo, derivando dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 167, primo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 11 della L. n. 353/1990, efficace dal 30 aprile 1995), il quale, nell'imporre al convenuto (“deve”) di prendere posizione nella comparsa di risposta “sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”, da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d.
“fatti primari”), rende la non contestazione di un fatto costitutivo “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” in quanto “ non controverso” (v. Cass. S.U., n.
761/2002).
Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio ab onere probandi dell'avversario, presuppone che quest'ultimo abbia provveduto ad indicare specificatamente i fatti costitutivi del diritto di cui chieda la tutela in sede giudiziale, dovendo tali fatti ritenersi ammessi senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, abbia omesso di prendere posizione su di essi, in modo esplicito e analitico, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., o si sia limitata ad una contestazione non chiara e non puntuale (v. Cass. n. 19896/2015; Cass. n. 26908/2020).
Con riferimento al caso in esame, risulta che abbia precisato, nella Parte_1 citazione introduttiva del giudizio di primo grado, i quantitativi di gasolio rigenerato e da raffinazione presenti nello stabilimento di Villasanta di AR (come da CP_4 contratto di deposito in data 26.6.2006 con validità prevista inizialmente dal 1°.
7.2010 al
31.3.2007, in seguito prorogata più volte) nel momento in cui ebbe a verificarsi l'evento disastroso dolosamente provocato nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2010, indicando tali quantitativi in complessivi 2.706.971 kg. di combustibili vari (647.487 kg. gasolio rigenerato,
578.873 kg. gasolio per autotrazione con e senza zolfo, 1.480.611 kg. gasolio per riscaldamento), per un valore di € 1.391.882,22, di cui solo 775.980 kg. tornati nella sua pagina 13 di 22 n. 873/2024 r.g.
disponibilità a seguito di dissequestro del sito (332.200 kg. gasolio rigenerato, 21.000 kg. gasolio per autotrazione, 332.200 kg. gasolio per riscaldamento).
È indubbio che, a fronte di tali analitiche deduzioni, gravasse sulla convenuta l'onere di una specifica contestazione ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
Tale contestazione non solo non venne tuttavia avanzata, ma, all'atto della propria costituzione in giudizio, ebbe espressamente a confermare, avuto anche riguardo Controparte_4 alla pregressa corrispondenza intercorsa tra le parti, sia l'effettività del rapporto pluriennale di deposito, che l'esattezza dei quantitativi in giacenza al momento del sinistro e di quelli restituiti dopo il recupero dello sversato come esposti da controparte, limitando le proprie difese all'affermata insussistenza di qualsivoglia propria responsabilità, “in assenza di colpa per quanto accaduto”.
Non essendo controversi, sotto il profilo in esame, i fatti costitutivi del diritto fatto valere da deve dissentirsi dall'affermazione del primo Giudice quanto Parte_1 all'inapplicabilità del principio di non contestazione, sul rilievo che tale principio non può operare “per ottenere l'avallo … rispetto a qualunque accordo fra le parti, purché assuma la forma di domanda – non contestazione dei fatti a fondamento della domanda” e, nel caso specifico, “non si può escludere a priori l'esistenza di un interesse comune delle parti ad ottenere una determinata pronunzia apparentemente sfavorevole ad una di loro”.
Il rilievo poggia sul convincimento che “gli ingenti risparmi nel pagamento delle accise … quali movente del disastro ambientale” avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2010, non Part sarebbero riferibili solo a ma “anche ed anzi soprattutto a RD Controparte_4 quale proprietaria delle merci. Infatti, se nei confronti dell'amministrazione il depositario è tenuto al pagamento delle accise quale debitore principale ed il proprietario figura solo quale garante, tuttavia nei rapporti fra le parti il proprietario è tenuto ad indennizzare il depositario delle accise corrisposte, che sono a suo carico (e per il cui il rimborso il contratto prevede fideiussione), come a suo esclusivo vantaggio è la commercializzazione del prodotto”.
Si tratta di asserzioni prive di fondamento oggettivo.
Non vi è infatti alcun elemento, positivamente acquisito agli atti di causa, da cui possa trarre conforto la tesi, adombrata dal primo Giudice, di una possibile connivenza di Parte_1 rispetto all'attuazione della condotta criminosa posta in essere dagli organi amministrativi
[...] di Controparte_4
Dagli atti penali emerge che lo sversamento di ingenti quantità di idrocarburi ebbe come movente la “volontà di sottrarre tale prodotto al pagamento delle accise: la Controparte_1 si trovava in una condizione di carente liquidità; nell'avvicinarsi alla data del 30 giugno 2010, anche se non avesse cessato del tutto la sua attività, era assolutamente prevedibile un controllo fiscale, dopo che dalla chiusura nel 2008 del deposito doganale non vi era più stato il controllo doganale;
tale controllo avrebbe smascherato i quantitativi effettivamente giacenti, con obbligo di pagamento delle corrispondenti accise, e quindi lo smaltimento "in nero" di almeno
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una parte di tali quantitativi avrebbe evitato di riscontrarne la presenza e di assoggettare gli stessi al regime fiscale”.
Manca ogni evidenza di eventuali contestazioni avanzate nei confronti dell'odierna appellante,
o dei suoi organi amministrativi, riguardo al coinvolgimento di questi ultimi nella vicenda criminosa, particolarmente con finalità di violazione fiscale o anche solo in termini di mera consapevolezza della gestione irregolare del deposito fiscale quale imputata alla depositaria.
Del resto, in caso di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo sino all'immissione in consumo, obbligato ex lege al pagamento dell'imposta (ex art. 2, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 504/1995) è l'esercente il deposito fiscale, in quanto titolare autorizzato della gestione dell'impianto e, come tale, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.
Nello specifico, risulta assodato penalmente che, proprio per sottrarre all'accertamento, e quindi al pagamento dell'accisa, gli ingenti quantitativi di prodotto occultati e gestiti attraverso una contabilità parallela in vista della chiusura ormai prossima impianto, e in una situazione di grave carenza di liquidità, fu esclusivamente l'amministratore di in Controparte_4 concorso con altri soggetti operanti all'interno della Società, ad effettuare lo sversamento di ingenti quantità di idrocarburi e oli minerali mediante l'apertura delle valvole di caricamento/estrazione dei serbatoi 13II, 1VI, 2VI e 4X, ma, rispetto a tale azione criminosa e alle ragioni ad essa sottese, non vi è alcuna apparente implicazione di Parte_1
L'estraneità al disegno criminoso dell'odierna appellante è del resto indirettamente confermata anche dal fatto che, con provvedimento in data 10.12.2010, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ebbe a disporre, su istanza di e all'esito degli Controparte_4
“accertamenti tecnici” e delle “misurazioni dei prodotti petroliferi in giacenza presso gli impianti della , il dissequestro “dei prodotti stoccati” negli impianti “con Controparte_1 restituzione agli aventi diritto” (tra cui appunto come dalla stessa Parte_1 allegato), dando atto che erano stati completati gli accertamenti tecnici e le misurazioni dei prodotti petroliferi in giacenza, non suscettibili di eventuale confisca in quanto “di proprietà di terzi estranei al reato”.
Risulta così definitivamente smentita la tesi, affacciata dal primo Giudice sia pure in via congetturale, che il deposito di parte del prodotto da parte di potesse Parte_1 essere avvenuto “all'infuori di una contabilità ufficiale”, con impegno di Controparte_4
a fornire non solo “i servizi elencati nel contratto di deposito (quale la miscelazione dei
[...] prodotti e la redazione della documentazione fiscale) ma anche [il] "servizio" di gestire in nero parte del prodotto …”.
Priva di ogni conforto probatorio, tanto meno desumibile dagli atti del processo penale, è anche l'affermazione secondo cui “non si può escludere che abbia sottratto parte del CP_4 prodotto del deposito, fingendo di continuare a detenerlo nel proprio stabilimento (trattandosi di merci generiche e "liquide" che immesse nei serbatori si confondono con le precedenti)”.
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Né vi è evidenza di alcun “accordo fra le parti” riguardante il “commercio in nero o contrabbando di idrocarburi”, tale da determinare la nullità in parte qua del contratto intercorso tra le parti “per illiceità della causa”.
Ne consegue che, sulla base del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, non può escludersi il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'odierna appellante per la perdita di prodotto derivata dalla condotta illecita della depositaria, né può imputarsi a un Parte_1 difetto di prova dei quantitativi in giacenza alla data del 22/23 febbraio 2010 presso
[...]
quantitativi che non solo quest'ultima, ma neppure le Compagnie di CP_4
Assicurazione evocate in giudizio hanno mai confutato.
Al riguardo, soccorrono del resto anche le risultanze della CTU disposta ed espletata nel corso del primo grado di giudizio, avendo il consulente Dott. potuto verificare, nel Persona_2 contraddittorio con i consulenti di tutte le parti costituite, “quale fosse il quantitativo di prodotto consegnato dalla alla e da questo Parte_4 Parte_5 depositato presso l'impianto di Villasanta all'atto dello sversamento del 22-23 febbraio 2020”, e ciò attraverso una ricostruzione analitica, effettuata “estrapolando dai dati di causa, la movimentazione dei prodotti oggetto di analisi incrociando sia i dati contabili resi disponibili che i verbali di causa …”.
Si è avuta così conferma, “come comprovato dai registri di carico della società
[...]
(All. 6)”, che, alla data del 22 febbraio 2010, aveva CP_4 Controparte_4 effettivamente in carico i seguenti prodotti riferiti alla società Parte_1
- Gasolio rigenerato Kg. 647.487
Lit. 759.671
- Gasolio autotraz. BTZ -0,2% Kg. 282.857
Lit. 336.168
Gasolio autotrazione no zolfo Kg. 296.016
Lit. 325.731
- Gasolio riscaldamento Kg. 1.480.611
Lit. 1.760.113
Il tutto per un totale di Kg. 2.706.971 - Lit.
3.181.683 di prodotto.
Si tratta esattamente dei quantitativi indicati da sin dall'introduzione del Parte_1 giudizio e mai contestati da CP_4 CP_4
Anche alla luce degli accertamenti operati dal Consulente d'Ufficio, oltre che dalla mancanza di contestazioni al riguardo, si conferma dunque la fondatezza delle deduzioni svolte dall'odierna appellante sotto il profilo in esame.
Ne consegue che, avendo ottenuto in restituzione solo una parte del Parte_1 prodotto in giacenza a seguito delle operazioni di recupero seguite al relativo sversamento, deve riconoscersi il suo diritto al risarcimento del danno commisurato alla definitiva perdita del pagina 16 di 22 n. 873/2024 r.g.
restante quantitativo, essendo tenuta alla restituzione del tandundem Controparte_4 in forza del rapporto negoziale intercorso tra le parti ed essendo tale restituzione divenuta, in parte, impossibile per fatto (doloso) della depositaria.
Al riguardo, merita anzitutto osservare che il CTU, per quanto concerne il valore del prodotto stoccato (gasolio autotrazione, gasolio riscaldamento, gasolio rigenerato), riferisce di aver quantificato il prezzo del gasolio di riscaldamento e del gasolio di autotrazione (senza distinzione, quanto a quest'ultimo, tra i prodotti “BT -0,2%” e “No Zolfo”) rispettivamente in
€ 423,55/mc e in € 429,60/mc come da tabellario “PLATTS” riferito alla data del 22.2.2010, con maggiorazione di € 20,00/mc considerati i costi di movimentazione.
Per la valutazione del gasolio rigenerato, il prezzo tenuto in considerazione è invece quello medio di acquisto di € 319,48/mc risultante dalle fatture di Viscolube S.p.A. prodotte in causa da con applicazione di un incremento del 2/4%, pari ad € 13,10/mc, per Parte_1 spese di trasporto e movimentazione, con conseguente quantificazione del prezzo unitario in €
332,58/mc.
Non essendovi ragione per discostarsi da tali valutazioni, deve ritenersi che i prodotti consegnati da a (per complessivi kg.
2.706.971 pari a Lit. Parte_1 Controparte_4
3.181.683) avessero dunque un valore complessivo, alla data del 22/23 febbraio 2010, di €
1.282.499,05 (vd. Tab. 1 relazione CTU Dott. . Per_1
Rispetto a tali quantitativi, risulta la mancata restituzione di:
- Gasolio Rigenerato kg. 315.287
Lit. 365.713
- Gasolio Autotraz. BTZ-0,2% kg. 255.217
Lit. 303.408
- Gasolio Autotrazione no zolfo kg. 296.016
Lit. 325.731
- Gasolio Riscaldamento kg. 1.084.471
Lit. 1.283.525.
Il relativo controvalore, applicati i prezzi unitari già considerati in riferimento alla data del
22.2.2010, si computa in complessivi € 935.543,96 (v. Tabella n. 7 relazione CTU Dott. . Per_1
Secondo la ricostruzione del CTU, alla quale la Corte ritiene di doversi attenere, il valore dei prodotti riconsegnati (Lit. 393.958 gasolio rigenerato, Lit. 32.760 gasolio autotrazione e Lit.
476.588 Gasolio riscaldamento) non si quantifica tuttavia in € 346.955,09, ma nel superiore importo di € 481.166,98, dal momento che la restituzione avvenne il 16.5.2011.
Infatti, avuto riguardo alle quotazioni del PLATTS riferite a tale data, e considerato quindi il prezzo del gasolio per autotrazione pari ad € 585,00/mc e quello del gasolio per riscaldamento pari ad € 554,00/mc (comprensivi entrambi di € 20,00 per spese di movimentazione), il valore del quantitativo di gasolio per autotrazione restituito si computa in € 18.149,04 (€ 585,00 x Lit.
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32.760) e quello del quantitativo di gasolio per riscaldamento in € 264.029,75 (€ 554,00 x Lit. 476.588); quanto invece al gasolio rigenerato, riferisce il Consulente che, “non essendo disponibile il prezzo applicato dalla società Viscolube S.p.A., si [è] convenuto con i CTP nell'incontro del 19.04.2016 (All. 4), di prendere il prezzo PLATTS convertito attraverso il cambio €/$ e la densità di 0,845 Kg/dmc, tenuto conto dello sconto di € 60 Euro/mc, per un valore di € 492,00 Euro/mc al quale vanno aggiunti € 13,10 Euro/mc di oneri logistici per un valore complessivo di € 505,10 Euro/mc”, sicché il valore della quantità restituita si quantifica in € 198.988,19 (€ 505,10 x 393.958).
Ne consegue che il danno sofferto dall'appellante è pari ad € 801.332,07 (€ 1.282.499,05 - €
481.166,98).
In risposta al quesito formulato dal primo Giudice, il CTU ha provveduto anche a calcolare il prevedibile utile ottenibile dalla vendita dei quantitativi di prodotto andato perduto, estrapolando dall'analisi dei dati del Conto Economico di per il periodo Controparte_5
2007/2010 una percentuale di ricarico pari al 4,06%.
Moltiplicando per tale percentuale il valore dei prodotti andati dispersi deve ritenersi che la mancata vendita abbia prodotto un mancato guadagno di € 32.398,67.
Poiché tuttavia risulta che la quantità di prodotto restituita, del valore di € 481.166,98 come sopra calcolato, sia stata venduta ad € 484.4502,36, con un guadagno quindi di € 3.335,38, tale importo deve essere imputato al lucro cessante, con la conseguenza che quest'ultimo si riduce ad € 29.063,29.
Il risarcimento dovuto si computa quindi in complessivi € 830.395,36 (€ 801.332,07 + € 29.063,29), ai quali va aggiunto l'importo di € 1.015,56 “relativo al declassamento del prodotto Gasolio per autotrazione” (v. relazione CTU Ing. pag. 12), ma non quello di € 48.065,06 Per_1
“pari agli interessi passivi sostenuti da , in difetto di puntuali allegazioni Parte_1 svolte al riguardo da quest'ultima, né essendovi evidenza che il forte indebitamento della
Società verificato dal CTU, peraltro sulla base di produzioni documentali effettuate dal
Consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, sia da ricondurre Parte_1 eziologicamente, con esclusione di qualsiasi possibile altra causa, alla mancata disponibilità del prodotto ottenuto in restituzione per il periodo di 448 giorni tra la data dello sversamento
(22.2.2010) e quella della riconsegna (16.5.2011).
Il risultato del calcolo è di € 831.410,92.
Il CTU ha anche accertato che “[l] società ha dovuto rilasciare una polizza Parte_1 fideiussoria all' a garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui Controparte_10 prodotti energetici estratti dal deposito doganale della , come risulta dal Controparte_4 verbale del 14/12/2010 (All. 15). CP_8
Detta Polizza fideiussoria contratta con la nr. 1692123, Ramo Parte_6
8000/8323 Agenzia 099, con validità dal 13/07 di ogni anno al 13/07 dell'anno successivo ha un premio annuo pari ad € 7.000,00 (All. 16)” e risulta rinnovata dal 13/07/2010 al 13/07/2016
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per 6 annualità con pagamento annuo di un premio pari ad € 7.000,00, per un totale (documentato) di € 42.000,00 (si vedano le relative “quietanze di pagamento premio” allegate alla relazione di CTU).
Deve dunque riconoscersi la spettanza in favore dell'appellante anche di tale somma, tuttavia non ulteriormente incrementabile in mancanza di prova dei successivi versamenti periodici.
In definitiva, dunque, ora è Controparte_4 Parte_2 condannata a pagare in favore di complessivi € 873.410,92, con Parte_1 incremento di rivalutazione monetaria e interessi legali sull'importo via via rivalutato (come da
Cass. Sez.Un. 17/02/95 n. 1712) dalla data dell'evento (23/2/2010) al saldo effettivo.
Co Con il sesto motivo, lamenta l'intervenuta “condanna di per lite Parte_1 temeraria”.
È la stessa appellante a riconoscere che “la questione – di per sé – non riguarda NE”, mostrando tuttavia di voler porre in luce l'incongruenza della motivazione del Tribunale, che, da un lato, ha pronunciato condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti di per Controparte_4
“aver resistito in malafede, sapendosi … responsabile” e, dall'altro, tuttavia “nega valore alla sua non contestazione dei fatti affermati dall'attrice”.
Rileva al riguardo la Corte che il motivo in esame è inammissibile, non risultando l'appellante interessata dalla pronuncia di cui si duole, e non è in ogni caso sorretto dal necessario interesse, essendo assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi.
Merita tuttavia puntualizzare che, con ulteriore considerazione sviluppata sotto il profilo in esame, assume che la sentenza sarebbe errata “nella parte in cui Parte_1 comporta anche implicitamente l'inesistenza della copertura assicurativa, nei termini sostenuti dalle Compagnie chiamate in causa”, ovvero in presenza di condotta dolosa dell'assicurato, osservando che “la stessa sentenza penale d'appello, che pare invocata a sostegno della condanna ex art. 96 c.p.c., esclude con chiarezza la volontarietà (previsione e volizione) della dispersione del materiale onde non restituirlo a NE, che, per di più, ha agito per il recupero di tutto il materiale, a prescindere dalla causa specifica della dispersione”.
Co Tanto dovrebbe indurre a ritenere “operativa la copertura assicurativa invocata da ”, pur in difetto di azione diretta dell'appellante nei confronti delle Assicurazioni.
Si tratta di affermazioni non condivisibili.
Il Giudice di prime cure ha posto chiaramente in luce la mala fede all'origine della chiamata in causa delle Compagnie coassicuratrici da parte di essendo Controparte_4 quest'ultima “consapevole dell'elemento psicologico che ha contraddistinto l'azione” e
“dell'inoperatività della polizza … perché il fatto è stato commesso con dolo …”.
Sull'elemento della intenzionalità dello sversamento del tutto chiara si profila la sentenza n. 2579/2016 della Corte d'Appello penale di Milano, che ha sancito la responsabilità di CP_9
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in ordine al disastro ambientale provocato attraverso lo sversamento di prodotti CP_9 petroliferi “determinato dalla volontà di sottrarre i prodotti stessi al pagamento delle accise
…”.
Responsabilità confermata in via definitiva con la sentenza n. 45836/2017 della Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto la relativa pronuncia frutto di un “ragionamento lineare e niente affatto illogico”.
Come ritenuto dal Giudice di primo grado, non vi è modo quindi di configurare l'eventuale operatività della “polizza di assicurazione incendio dei rischi industriali”, stipulata nel 1990 da con (poi Controparte_4 Controparte_11 incorporata da e ripartita con per quote Controparte_2 Controparte_3 determinate ( 30% ), dal momento che l'art. 12, lett. “c” delle relative Controparte_12 CP_3 norme che regolano l'assicurazione espressamente stabilisce l'esclusione dalla garanzia dei danni “causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente”: ipotesi senz'altro ricorrente nel caso in esame, in cui è stata definitivamente accertata la responsabilità penale di nello sversamento doloso di ingenti Controparte_13 quantitativi di prodotto petrolifero al fine “di sottrarre tale prodotto al pagamento delle accise, in un momento difficile della società per la particolare carenza di liquidità”.
Così esaurito l'esame dei mezzi di impugnazione, a norma dell'art. 91 c.p.c. il
[...] va condannato a rifondere le spese del presente giudizio di rinvio, Parte_7 nonché del giudizio di cassazione, in favore tanto di quanto di Parte_1 [...]
e che l'appellante ha evocato per ragioni di Controparte_2 Controparte_3 litisconsorzio processuale, senza svolgere nei loro confronti alcuna domanda.
Anche riguardo alle Compagnie assicuratrici riveste infatti carattere dirimente il criterio della soccombenza, la cui operatività non è esclusa dal fatto che il sia rimasto contumace, CP_1 in quanto “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (v. Cass. ordinanza n. 373 del 13/1/2015; con richiamo anche a Cass. n. 6722 del 10/12/1988; Cass. n. 7182 del 30/05/2000), né rileva, “ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell'art.92 cpc la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all'avversa richiesta (in termini anche Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 4485 del 28/03/2001)”.
Va in ogni caso chiarito che, essendo entrambe le Compagnie assistite dallo stesso avvocato, deve trovare applicazione l'art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, il quale prevede l'aumento del 30% per la seconda parte difesa quando nella causa “l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale”. Ha chiarito al riguardo la giurisprudenza di pagina 20 di 22 n. 873/2024 r.g.
legittimità che, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso legale, è infatti dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8
D.M. cit., salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 d.m. 6 cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro
(diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. n. 55 del
2014, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, cod. proc. civ. (v. Cass. 27 agosto 2015,
n. 17215).
Tanto considerato, in applicazione del D.M. n. 147/2022, e tenuto conto del valore della causa commisurato al decisum (scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), si provvede al regolamento delle spese secondo i valori medi tariffari, ad eccezione della fase di trattazione, per la quale si tiene conto dei valori minimi data l'assenza di istruttoria, come segue:
in favore di Parte_1
- quanto al presente giudizio: complessivi € 22.333,00, di cui € 5.706,00 per la fase di studio, €
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta;
- quanto al giudizio di cassazione: complessivi € 14.005,00, di cui € 6.449,00 per la fase di studio, € 4.238,00 per la fase introduttiva ed € 3.318,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta;
in favore di e di assistite dallo stesso Controparte_2 Controparte_3 avvocato:
- quanto al presente giudizio: complessivi € 29.032,90, di cui € 5.706,00 per la fase di studio, €
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, € 9.487,00 per la fase decisionale ed € 6.699,90 per variazione in aumento ex art. 4 co. 2 cit. (nella misura massima del 30% a motivo della particolare complessità delle questioni trattate), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta;
- quanto al giudizio di cassazione: complessivi € 18.206,50, di cui € 6.449,00 per la fase di studio, € 4.238,00 per la fase introduttiva, € 3.318,00 per la fase decisionale ed € 4.201,50 aumento ex art. 4 co. 2 cit. (in ragione del 30%, con medesima motivazione), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.; ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 21 di 22 n. 873/2024 r.g.
1) condanna ora a pagare in Controparte_4 Parte_2 favore di la complessiva somma di € 873.410,90, incrementata di Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali sull'importo via via annualmente rivalutato dal
23/2/2010 al saldo effettivo;
2) condanna ora a rifondare a Controparte_4 Parte_2 le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi € Parte_1
22.333,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta, e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 14.005,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta;
3) condanna ora a rifondare ad Controparte_4 Parte_2
e assistite dal medesimo difensore, Controparte_2 Controparte_14 le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi € 29.032,90, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA se dovuta, e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 18.206,50, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e
IVA se dovuta.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 4 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
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