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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 4148/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della
Dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4148/2019, avente ad oggetto: revoca finanziamento pubblico
TRA
(P.IVA.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, (C.F. Parte_2
), (C.F. ) e C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi, Parte_4 C.F._3 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ANTONIO CORTESE, presso il cui studio, sito in C osenza, alla Via Mario Mari n. 1/C, elettivamente domiciliano
- PARTE ATTRICE –
E
(P.IVA.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del
2.04.2015 per Notaio , Rep. n. 153.618, Racc. n. 31.846, e in Persona_1 virtù di decreto del Coordinadore dell'Avvocatura Regionale, dall'Avv.
DIANORA DE NOBILI, ed elettivamente domiciliata presso la sede regionale pagina 1 di 8 dell'Avvocatura, in Catanzaro, località Germaneto (Cittadella Regionale)
- PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle spiegate eccezioni, difese e deduzioni: nel merito, dichiarare la revoca e annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto
Dirigenziale n. 8089 del 05.07.2019, per le ragioni spiegate in narrativa .
Con riserva espressa di chiedere mezzi istruttori nonché di modificare e precisare le conclusioni, anche in base all'avversa difesa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere, accertare e dichiarare la legittimità del Decreto n. 8089 del5.07.2019 emesso dalla e, per l'effetto, confermarlo, Controparte_1 rigettando la domanda, perché inammissibile, improponibile e/o infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa e dichiarare la dovutezza delle somme richieste in restituzione, con condanna alla restituzione. Con vittoria di spese e di competenze .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
e proponevano Parte_2 Parte_3 Parte_4 opposizione avverso il Decreto Dirigenziale Regionale n. 8089 del 5.7.2019 della , con il quale veniva revocato il finanziamento Controparte_1 concesso alla con D.D.G. n. 6325 del 03.06.2016 ed Parte_1 ingiunto il pagamento dell'importo di € 170.694,48 sia alla società in persona del suo legale rappresentante che ai soci fideiussori.
A fondamento della domanda spiegata, parte attrice - premesso di aver presentato in data 14.12.2015 domanda di accesso alle agevolazioni erogate dal Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita (FUOC), istituito a seguito di accordo tra il Dipartimento “Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
pagina 2 di 8 Professionale, Cooperazione e Volontariato” e la - Parte_5 deduceva: che, all'esito dell'istruttoria svolta dalla Commissione di valutazione, la con D.D.G. n. 1129 del 16.2.2016, aveva Controparte_1 ammesso la società ai benefici di cui all'avviso pubblico Parte_1 per il finanziamento a favore delle imprese che intendono creare una nuova occupazione stabile - FUOC per un importo complessivo pari ad €
200.520,00; che era stato, pertanto, stipulato un contratto di finanziamento per la concessione delle agevolazioni previste dalla D.G.R. n. 359/2014 del
15.09.2014 e D.D.G. n. 12681 del 13.11.2015, per l'erogazione in unica soluzione della suddetta somma;
che nonostante la Società beneficiaria avesse operato diligentemente, cercando di rispettare gli impegni contrattualmente assunti, tuttavia, l'Amministrazione Regionale, ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 19/2001, con nota Prot. n. 788/SIAR del
2.1.2019, trasmessa a mezzo p.e.c., aveva comunicato la revoca del finanziamento, dal momento che la beneficiaria si era resa inadempiente agli obblighi di restituire le rate di mutuo e di trasmettere annualmente il modulo di monitoraggio attestante la continuità e la conformità delle assunzioni effettuate;
che la Società aveva contestato Parte_1 prontamente le inadempienze rilevate, chiedendo al contempo una rimodulazione del piano di ammortamento in ragione di una momentanea inattività lavorativa;
che la , pur constatando la regolare Controparte_1 trasmissione del monitoraggio, non accordava la richiesta dilazione del piano di ammortamento, confermando l'avvio della procedura di revoca del finanziamento;
che, in data 11 luglio 2019, veniva notificato il Decreto
Dirigenziale Regionale opposto.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le Parte_1 conclusioni riportate in premessa.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.2019, si costituiva tempestivamente la CP_1
che, resistendo alla domanda attorea, evidenziava: che la società
[...] opponente era stata ammessa alle agevolazioni del FUOC, Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita, che prevede la concessione di un finanziamen to pagina 3 di 8 sotto forma di mutuo chirografario a tasso zero per incentivare l'assunzione, con rimborso, nel tempo massimo di cinque anni, a mezzo rate costanti posticipate mensili, senza tasso di interesse;
che sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico e dagli artt.
2.1 e 6.3 del contratto di finanziamento, la beneficiaria aveva l'obbligo di rimborsare il finanziamento ricevuto, mediante il pagamento di n. 60 rate mensili posticipate;
che ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, il mancato rimborso di tre rate consecutive comportava l'attivazione della procedura di recupero del credito da parte di e la risoluzione del contratto;
che, poiché la Parte_5 beneficiaria si era resa inadempi ente rispetto alla restituzione delle rate d el finanziamento, le aveva tr asmesso formale diffida, con Parte_5 nota prot. n. 936 del 25.01.2018, rela tivamente alle rate non versate;
che l'Amministrazione Regionale, con nota prot. SIAR n. 788 del 2.01.2019, trasmessa via pec nello stesso giorno, aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca, quale conseguenza del mancato pagamento delle rate di mutuo e della mancata trasmissione del monitoraggio annuale;
che pur essendo stata sanata, in sede di controdeduzioni della beneficiaria, la mancata trasmissione del monitoraggio annuale, tuttavia non poteva essere accolta la richiesta dilazione del piano di ammortamento, atteso che l'art. 5 dell'Avviso Pubblico prevedeva una durata massima di 5 anni per il rimborso del finanziamento concesso, come comunicato con nota prot. n. 46958 del
5.2.2019.
La affermava, pertanto, la piena legittimità del Controparte_1 provvedimento di revoca, sottolineando: che all'atto dell'invio della diffida le rate insolute erano n. 8, all'atto dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca erano in numero di 21 e all'emissione del decreto di revoca erano n. 26; che il mancato pagamento delle rate non era stato contestato dalla beneficiaria;
che l'inadempimento relativo alla mancata trasmissione del monitoraggio era stato sanato solo in fase di controdeduzioni, in quanto in sede di controllo in loco, in data 13.4.2017, era stata acquisita documentazione diversa d a quella richiesta per il monitoraggio dell'attività.
pagina 4 di 8 L'Amministrazione convenuta rassegnava dunque le conclusioni riportate in premessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in data 16/10/2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che con ordinanza del
07/04/2025, all'esito dell'udienza del 14.03.2025, celebrata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preme osservare che, avverso l'ingiunzione c.d. fiscale prevista dal R.D.
639/1910, il medesimo R.D. appresta uno specifico rimedio, rappresentato dall'opposizione ad iniziativa della parte ingiunta, il quale si svolge nelle forme di un ordinario giudizio di cogniz ione.
In tale giudizio, l'opponente è attore solo in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le conseguenti ricadute sul riparto degli oneri probatori. In particolare, sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, mentre sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. n.
3843/2023).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che “la revoca di contributi per violazione delle regole convenzionali opera nell'ambito di un rapporto di natura negoziale e comunque paritaria, disciplinato dai principi e regole di diritto comune, in particolare per quanto riguarda l'inadempimento contrattuale. Questi principi hanno portata generale, perché riguardano in genere gli atti costitutivi di rapporti giuridici venuti in essere per
l'incontro di varie e convergenti volontà, in ordine ai quali trovano applicazione principi comunque generali del diritt o (pacta sunt servanda), tanto che quei principi sono per richiamo di legge espressamente applicabili finanche alle convenzioni di diritto pubblico ai sensi dell'art. 11
pagina 5 di 8 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento), comma 2, della legge
n. 241 del 1990 («Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili») e agli Accordi fra pubbliche amministrazioni dell'art. 15.
Consegue da tali principi che in siffatti contesti convenzionali resta implicito onere dell'amministrazione che si duole dell'inadempimento di un'altra parte (nella specie, la beneficiaria, del finanziamento) di procedere – prima di dar seguito alle serie conseguenze risolutive del rapporto (e dunque alla revoca del finanziamento) – a un'attenta, congrua
e motivata valutazione di proporzionalità del rapporto tra inadempimento
e conseguenze della risoluzione riguardo a quanto a suo tempo insieme convenuto” ( Consiglio di Stato n.1545/2021).
Tanto premesso, nel caso di specie, emerge dalla documentazione di causa l'inadempienza della società beneficiaria così come conte stata nel provvedimento di revoca.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che parte attrice con D.D.G. n.
6325 del 3 giugno 2016 è stata ammessa al finanziamento sul FUOC per un importo di € 200.520,00, cui ha fatto seguito la sottoscrizione del contratto di mutuo chirografario del 30 giugno 2016, che prevedeva la restituzione degli importi in sessanta rate a cadenza mensile.
È incontroverso che l'agevolazione oggetto del giudizio sia stata regolarmente erogata, dopo la stipula del contratto di finanziamento del
30.06.2016.
Risulta poi documentalmente provato che abbia diffi dato Parte_5 la società al pagamento delle rate insolute con diffida del 25.01.2018 (cfr. allegato 3 della produzione di parte con venuta).
Si evidenzia, inoltre, che tale missiva era stata inviata al momento del mancato pagamento di ben sette rate consecutive d el piano di ammortamento del finanziame nto.
Con nota prot. n. 788/SIAR del 2.1.2019, la , nel Controparte_1 comunicare l'avvio del procedimento di revoca del beneficio concesso, ha contestato alla beneficiaria la violazione degli art. 12 e 13 dell'Avviso
pagina 6 di 8 Pubblico, e degli art. 4.2, 6.3 e 10 del contratto di finanziamento (cfr. all.5 della produzione di parte con venuta)
Ebbene, il mancato pagamento di tre rate consecutive del piano di ammortamento è espressamente previsto quale causa di revoca dal finanziamento dal successivo art. 11.2 del contratto di mutuo.
La deduzione attorea, secondo cui il proprio inadempimento è stato conseguenza di una momentanea inattività lavorativa , è rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio.
Dunque, parte attrice non ha fornito prova di aver adempiuto né che l'inadempimento fosse a sé non imputabile, pur essendone onerata in applicazione delle normali regole poste in materia di responsabilità da inadempimento (Cass Sez. Un. 13533/2001).
Ne consegue che - prescindendo dalla contestazione di mancata trasmissione annuale del modulo di monitoraggio, che la stessa convenuta conferma essere stata sanata in sede di controdeduzioni - l'inadempimento della beneficiaria è sicuramente da qualificarsi come grave ai sensi dell'art. 1455
c.c., soprattutto ove si consideri che la diffi da ad adempiere è stata trasmessa quando le rate insolute erano sette e non tre , come previsto dall'Avviso Pubblico e dal Contratto, che al momento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca erano 21 e che sono divenute 26 allorquando è stato adottato il Decreto di revoca opposto, circostanze non contestate dall'opponente.
Da ciò discende la legittimità del Decreto dirigenziale n. 8089 del 5.7.2019, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del provvedimento impugnato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico in solido di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e, considerate la natura, il valore (€ 170.694,48) e la Parte_4 complessità (bassa) delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.
n. 147/2022), in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali,
pagina 7 di 8 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% I.V.A. e C.P.A ., come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e da Parte_1
, e , in qualità Parte_2 Parte_3 Parte_4 di soci fideiussori della prima, nei confronti della , Controparte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento emessa con Decreto Dirigenziale n.
8089 del 5.07.2019 del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali, per la somma di € 170.694,48 a carico delle opponenti in solido;
2) ON , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e al pagamento, in solido tra loro, in
[...] Parte_4 favore della , delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso, in Catanzaro lì 30.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della
Dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 4148/2019, avente ad oggetto: revoca finanziamento pubblico
TRA
(P.IVA.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, (C.F. Parte_2
), (C.F. ) e C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi, Parte_4 C.F._3 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. ANTONIO CORTESE, presso il cui studio, sito in C osenza, alla Via Mario Mari n. 1/C, elettivamente domiciliano
- PARTE ATTRICE –
E
(P.IVA.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del
2.04.2015 per Notaio , Rep. n. 153.618, Racc. n. 31.846, e in Persona_1 virtù di decreto del Coordinadore dell'Avvocatura Regionale, dall'Avv.
DIANORA DE NOBILI, ed elettivamente domiciliata presso la sede regionale pagina 1 di 8 dell'Avvocatura, in Catanzaro, località Germaneto (Cittadella Regionale)
- PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle spiegate eccezioni, difese e deduzioni: nel merito, dichiarare la revoca e annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto
Dirigenziale n. 8089 del 05.07.2019, per le ragioni spiegate in narrativa .
Con riserva espressa di chiedere mezzi istruttori nonché di modificare e precisare le conclusioni, anche in base all'avversa difesa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere, accertare e dichiarare la legittimità del Decreto n. 8089 del5.07.2019 emesso dalla e, per l'effetto, confermarlo, Controparte_1 rigettando la domanda, perché inammissibile, improponibile e/o infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa e dichiarare la dovutezza delle somme richieste in restituzione, con condanna alla restituzione. Con vittoria di spese e di competenze .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
e proponevano Parte_2 Parte_3 Parte_4 opposizione avverso il Decreto Dirigenziale Regionale n. 8089 del 5.7.2019 della , con il quale veniva revocato il finanziamento Controparte_1 concesso alla con D.D.G. n. 6325 del 03.06.2016 ed Parte_1 ingiunto il pagamento dell'importo di € 170.694,48 sia alla società in persona del suo legale rappresentante che ai soci fideiussori.
A fondamento della domanda spiegata, parte attrice - premesso di aver presentato in data 14.12.2015 domanda di accesso alle agevolazioni erogate dal Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita (FUOC), istituito a seguito di accordo tra il Dipartimento “Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
pagina 2 di 8 Professionale, Cooperazione e Volontariato” e la - Parte_5 deduceva: che, all'esito dell'istruttoria svolta dalla Commissione di valutazione, la con D.D.G. n. 1129 del 16.2.2016, aveva Controparte_1 ammesso la società ai benefici di cui all'avviso pubblico Parte_1 per il finanziamento a favore delle imprese che intendono creare una nuova occupazione stabile - FUOC per un importo complessivo pari ad €
200.520,00; che era stato, pertanto, stipulato un contratto di finanziamento per la concessione delle agevolazioni previste dalla D.G.R. n. 359/2014 del
15.09.2014 e D.D.G. n. 12681 del 13.11.2015, per l'erogazione in unica soluzione della suddetta somma;
che nonostante la Società beneficiaria avesse operato diligentemente, cercando di rispettare gli impegni contrattualmente assunti, tuttavia, l'Amministrazione Regionale, ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 19/2001, con nota Prot. n. 788/SIAR del
2.1.2019, trasmessa a mezzo p.e.c., aveva comunicato la revoca del finanziamento, dal momento che la beneficiaria si era resa inadempiente agli obblighi di restituire le rate di mutuo e di trasmettere annualmente il modulo di monitoraggio attestante la continuità e la conformità delle assunzioni effettuate;
che la Società aveva contestato Parte_1 prontamente le inadempienze rilevate, chiedendo al contempo una rimodulazione del piano di ammortamento in ragione di una momentanea inattività lavorativa;
che la , pur constatando la regolare Controparte_1 trasmissione del monitoraggio, non accordava la richiesta dilazione del piano di ammortamento, confermando l'avvio della procedura di revoca del finanziamento;
che, in data 11 luglio 2019, veniva notificato il Decreto
Dirigenziale Regionale opposto.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le Parte_1 conclusioni riportate in premessa.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.2019, si costituiva tempestivamente la CP_1
che, resistendo alla domanda attorea, evidenziava: che la società
[...] opponente era stata ammessa alle agevolazioni del FUOC, Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita, che prevede la concessione di un finanziamen to pagina 3 di 8 sotto forma di mutuo chirografario a tasso zero per incentivare l'assunzione, con rimborso, nel tempo massimo di cinque anni, a mezzo rate costanti posticipate mensili, senza tasso di interesse;
che sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico e dagli artt.
2.1 e 6.3 del contratto di finanziamento, la beneficiaria aveva l'obbligo di rimborsare il finanziamento ricevuto, mediante il pagamento di n. 60 rate mensili posticipate;
che ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, il mancato rimborso di tre rate consecutive comportava l'attivazione della procedura di recupero del credito da parte di e la risoluzione del contratto;
che, poiché la Parte_5 beneficiaria si era resa inadempi ente rispetto alla restituzione delle rate d el finanziamento, le aveva tr asmesso formale diffida, con Parte_5 nota prot. n. 936 del 25.01.2018, rela tivamente alle rate non versate;
che l'Amministrazione Regionale, con nota prot. SIAR n. 788 del 2.01.2019, trasmessa via pec nello stesso giorno, aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca, quale conseguenza del mancato pagamento delle rate di mutuo e della mancata trasmissione del monitoraggio annuale;
che pur essendo stata sanata, in sede di controdeduzioni della beneficiaria, la mancata trasmissione del monitoraggio annuale, tuttavia non poteva essere accolta la richiesta dilazione del piano di ammortamento, atteso che l'art. 5 dell'Avviso Pubblico prevedeva una durata massima di 5 anni per il rimborso del finanziamento concesso, come comunicato con nota prot. n. 46958 del
5.2.2019.
La affermava, pertanto, la piena legittimità del Controparte_1 provvedimento di revoca, sottolineando: che all'atto dell'invio della diffida le rate insolute erano n. 8, all'atto dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca erano in numero di 21 e all'emissione del decreto di revoca erano n. 26; che il mancato pagamento delle rate non era stato contestato dalla beneficiaria;
che l'inadempimento relativo alla mancata trasmissione del monitoraggio era stato sanato solo in fase di controdeduzioni, in quanto in sede di controllo in loco, in data 13.4.2017, era stata acquisita documentazione diversa d a quella richiesta per il monitoraggio dell'attività.
pagina 4 di 8 L'Amministrazione convenuta rassegnava dunque le conclusioni riportate in premessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in data 16/10/2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che con ordinanza del
07/04/2025, all'esito dell'udienza del 14.03.2025, celebrata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preme osservare che, avverso l'ingiunzione c.d. fiscale prevista dal R.D.
639/1910, il medesimo R.D. appresta uno specifico rimedio, rappresentato dall'opposizione ad iniziativa della parte ingiunta, il quale si svolge nelle forme di un ordinario giudizio di cogniz ione.
In tale giudizio, l'opponente è attore solo in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le conseguenti ricadute sul riparto degli oneri probatori. In particolare, sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, mentre sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. n.
3843/2023).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che “la revoca di contributi per violazione delle regole convenzionali opera nell'ambito di un rapporto di natura negoziale e comunque paritaria, disciplinato dai principi e regole di diritto comune, in particolare per quanto riguarda l'inadempimento contrattuale. Questi principi hanno portata generale, perché riguardano in genere gli atti costitutivi di rapporti giuridici venuti in essere per
l'incontro di varie e convergenti volontà, in ordine ai quali trovano applicazione principi comunque generali del diritt o (pacta sunt servanda), tanto che quei principi sono per richiamo di legge espressamente applicabili finanche alle convenzioni di diritto pubblico ai sensi dell'art. 11
pagina 5 di 8 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento), comma 2, della legge
n. 241 del 1990 («Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili») e agli Accordi fra pubbliche amministrazioni dell'art. 15.
Consegue da tali principi che in siffatti contesti convenzionali resta implicito onere dell'amministrazione che si duole dell'inadempimento di un'altra parte (nella specie, la beneficiaria, del finanziamento) di procedere – prima di dar seguito alle serie conseguenze risolutive del rapporto (e dunque alla revoca del finanziamento) – a un'attenta, congrua
e motivata valutazione di proporzionalità del rapporto tra inadempimento
e conseguenze della risoluzione riguardo a quanto a suo tempo insieme convenuto” ( Consiglio di Stato n.1545/2021).
Tanto premesso, nel caso di specie, emerge dalla documentazione di causa l'inadempienza della società beneficiaria così come conte stata nel provvedimento di revoca.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che parte attrice con D.D.G. n.
6325 del 3 giugno 2016 è stata ammessa al finanziamento sul FUOC per un importo di € 200.520,00, cui ha fatto seguito la sottoscrizione del contratto di mutuo chirografario del 30 giugno 2016, che prevedeva la restituzione degli importi in sessanta rate a cadenza mensile.
È incontroverso che l'agevolazione oggetto del giudizio sia stata regolarmente erogata, dopo la stipula del contratto di finanziamento del
30.06.2016.
Risulta poi documentalmente provato che abbia diffi dato Parte_5 la società al pagamento delle rate insolute con diffida del 25.01.2018 (cfr. allegato 3 della produzione di parte con venuta).
Si evidenzia, inoltre, che tale missiva era stata inviata al momento del mancato pagamento di ben sette rate consecutive d el piano di ammortamento del finanziame nto.
Con nota prot. n. 788/SIAR del 2.1.2019, la , nel Controparte_1 comunicare l'avvio del procedimento di revoca del beneficio concesso, ha contestato alla beneficiaria la violazione degli art. 12 e 13 dell'Avviso
pagina 6 di 8 Pubblico, e degli art. 4.2, 6.3 e 10 del contratto di finanziamento (cfr. all.5 della produzione di parte con venuta)
Ebbene, il mancato pagamento di tre rate consecutive del piano di ammortamento è espressamente previsto quale causa di revoca dal finanziamento dal successivo art. 11.2 del contratto di mutuo.
La deduzione attorea, secondo cui il proprio inadempimento è stato conseguenza di una momentanea inattività lavorativa , è rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio.
Dunque, parte attrice non ha fornito prova di aver adempiuto né che l'inadempimento fosse a sé non imputabile, pur essendone onerata in applicazione delle normali regole poste in materia di responsabilità da inadempimento (Cass Sez. Un. 13533/2001).
Ne consegue che - prescindendo dalla contestazione di mancata trasmissione annuale del modulo di monitoraggio, che la stessa convenuta conferma essere stata sanata in sede di controdeduzioni - l'inadempimento della beneficiaria è sicuramente da qualificarsi come grave ai sensi dell'art. 1455
c.c., soprattutto ove si consideri che la diffi da ad adempiere è stata trasmessa quando le rate insolute erano sette e non tre , come previsto dall'Avviso Pubblico e dal Contratto, che al momento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca erano 21 e che sono divenute 26 allorquando è stato adottato il Decreto di revoca opposto, circostanze non contestate dall'opponente.
Da ciò discende la legittimità del Decreto dirigenziale n. 8089 del 5.7.2019, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del provvedimento impugnato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste a carico in solido di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e, considerate la natura, il valore (€ 170.694,48) e la Parte_4 complessità (bassa) delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.
n. 147/2022), in complessivi € 7.052,00 a titolo di compensi professionali,
pagina 7 di 8 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% I.V.A. e C.P.A ., come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e da Parte_1
, e , in qualità Parte_2 Parte_3 Parte_4 di soci fideiussori della prima, nei confronti della , Controparte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento emessa con Decreto Dirigenziale n.
8089 del 5.07.2019 del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali, per la somma di € 170.694,48 a carico delle opponenti in solido;
2) ON , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e al pagamento, in solido tra loro, in
[...] Parte_4 favore della , delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso, in Catanzaro lì 30.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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