Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4157/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 352 e 281 quinquies c.p.c., nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. r.g. 4157/2024 promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), in qualità di erede del padre – C.F._1 Persona_1 deceduto in Rapallo il 1.11.2023, rappresentato e difeso nel presente grado di giudizio dall'avv. Gabriella Gallina e dall'avv. Guido Ferro Canale, presso i quali ha eletto domicilio, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
- parte attrice in appello contro avv. rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_1 domiciliata, presso l'avv. Alba Bellotti, giusta procura in calce alla costituzione,
- parte convenuta in appello nonché nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), C.F._2
- intimata quale chiamata ex lege all'eredità del SI. Persona_1
pagina 1 di 10
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e in totale riforma del provvedimento impugnato, avente natura sostanziale di sentenza, in via preliminare, accertare e dichiarare che
-non doveva essere dichiarata l'estinzione del processo e che pertanto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. nel testo qui applicabile ratione temporis, deve procedersi all'esame nel merito delle questioni sollevate a suo tempo dall'atto di opposizione a d.i.;
- in seguito al decesso del SI. originario opponente, il suo Persona_1 debito nei confronti dell'Avv. si è diviso ipso iure tra gli eredi ex art. CP_1
754 c.c., con effetto ex tunc dall'apertura della successione, fermo il litisconsorzio necessario processuale tra i medesimi, essendo il fatto sopravvenuto a giudizio già in corso;
- chiamati all'eredità ex lege, nella misura del 50% ciascuno (art. 581 c.c.), erano il figlio SI. che l'ha accettata proponendo l'appello Parte_1 qui all'esame, e la moglie SI.ra , che ha compiuto Controparte_2 accettazione tacita ex art. 485 c.c.;
- in questa sede la , pur avendo ricevuto regolare notifica della CP_2 citazione in appello a fini di litis denuntiatio, non si è costituita, ma va considerata parte;
nel merito
- revocare il decreto ingiuntivo;
- accertare che lo scaglione di valore cui nella specie doveva e deve farsi riferimento, ai fini della quantificazione degli onorari, è quello compreso tra ventiseimila e cinquantaduemila euro;
- in ragione della concreta non complessità della controversia e delle altre circostanze di cui in atti, determinare il quantum (al lordo dell'acconto già percepito) in misura pari ai valori minimi dello scaglione ut supra determinato, o comunque inferiore ai valori medi e nella misura reputata di giustizia, con divisione della relativa obbligazione tra gli eredi in parti eguali.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore dell'Avv. Gallina, antistataria.”.
pagina 2 di 10 Per parte convenuta:
“Respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa. Vinte spese e compensi.
In via istruttoria, si insta per l'ammissione di prova per testi, da sentirsi anche in controprova, sui seguenti capitoli: 1) “Vero che ha conferito mandato all'Avv. unicamente Persona_1 CP_1 al fine di ottenere la revoca dell'Amministrazione di Sostegno”;
2) “Vero che non si è mai opposto al compenso richiesto dalla Persona_1 conchiudente”;
3) “Vero che molte volte, senza un preventivo appuntamento, Parte_1 si presentava nello studio dell'Avv. senza che vi fosse la necessità di un CP_1 incontro e veniva ricevuto, anche per altri problemi personali, dedicandogli tutto il tempo che lo stesso richiedeva”;
4) “Vero che lo studio dell'Avv. si era interessato per far ottenere al sig. CP_1
il riconoscimento dell'invalidità civile e quindi la pensione Persona_1
d'invalidità”; 5) “Vero che l'Avv. prima di procedere con la taratura della parcella CP_1 presso il competente Consiglio dell'Ordine, più volte aveva contattato il sig.
e per lui il figlio , al fine di trovare un accordo sul Persona_1 Parte_1 compenso e di evitargli i maggiori inevitabili costi che ne sarebbero seguiti”; 6) “Vero che per ottenere la revoca dell'amministrazione di sostegno, l'Avv. ed il suo studio hanno avuto numerosi contatti telefonici con l'Avv. CP_1
Frugone e con gli Assistenti Sociali”.
pagina 3 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. in qualità di chiamato all'eredità di Parte_1 Per_1
deceduto in data 1.11.2023, come da certificato allegato alla citazione),
[...] ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 308 c.p.c. del 14.11.2023 del
Giudice di pace di Chiavari, deducendo che l'estinzione sarebbe stata erroneamente pronunciata, dal momento che -sebbene nessuno fosse comparso alla prima udienza del 14.11.2023- il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo era in realtà stato notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, in data 12.11.2023, pur senza il rispetto del termine a comparire (ed unitamente alla dichiarazione di decesso di . Ha chiesto, Persona_1
nel merito, di contenere la condanna (al pagamento dei compensi professionali per i quali era stato emesso decreto ingiuntivo) nella minor somma ritenuta di giustizia.
L'atto introduttivo del giudizio di appello è stato notificato anche nei confronti di , vedova del defunto sul Controparte_2 Persona_2
presupposto che essa sia chiamata all'eredità. in data 26.4.2024 CP_2
ha ritirato a mani la notifica, non essendosi poi costituita nel presente giudizio.
All'udienza del 1.10.2024, il Giudice, vista la documentazione depositata unitamente all'atto di citazione in via telematica, ha rilevato “che pare mancare il fascicolo di primo grado, invece indicato nell'indice documenti sub 3); [...] altresì che nel pct non risulta depositata la prova della notifica nei confronti di , che viene indicata quale intimata in Controparte_2 giudizio nella qualità di chiamata ex lege all'eredità di;
[...] Persona_1
che dagli atti attualmente disponibili non è possibile verificare se in primo grado fosse effettivamente stata depositata la prova della notifica del ricorso introduttivo, come invece dichiarato da parte appellante a pag. 2 dell'atto di
pagina 4 di 10 appello in contrasto con quanto osservato nell'ordinanza impugnata che dà atto della prova dell'omessa notifica;
[...] necessità di depositare certificato di residenza aggiornato della SI.ra , qualora la notifica non sia CP_2
stata effettuata a mani”. È stato esperito il tentativo di conciliazione, senza esito positivo.
All'esito dell'udienza del 5.11.2024, il Giudice ha formulato proposta ex art. 185 bis c.p.c., nei seguenti termini: “... definizione transattiva della vertenza mediante la corresponsione da parte dell'appellante e nei confronti dell'appellata dell'importo omnicomprensivo di 2.700,00 euro, a saldo e stralcio, per il resto, abbandono di causa a spese compensate”.
Per le parti non è stato possibile raggiungere un accordo.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza al
5.3.2025, concesso termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie finali.
Con istanza in data 6.2.2025, parte appellante ha chiesto di essere rimessa in termini per il deposito della comparsa conclusionale, deducendo la tardività del deposito a causa di errore fatale. L'istanza è stata respinta con decreto
12.2.2025 e 14.2.2024: “ rilevato -all'esito delle opportune verifiche- che
l'errore nel deposito dell'atto pare derivare da un errato inserimento del numero RG (come risulta dall'esito dei controlli automatici, ove alla sesta riga è indicato diverso fascicolo, RG 4175/24), nel senso che il deposito è stato effettuato anziché sul corretto RG 4157/2024, sull'errato RG 4175/2024, corrispondente ad un fascicolo della Sezione XI, giudice dott. Colamartino, con la conseguenza che la cancelleria competente lo ha rifiutato, perché non pertinente, tenuto comunque conto della natura dell'atto cui la remissione in termini è riferita (comparsa conclusionale)” ... “richiamato il precedente
pagina 5 di 10 decreto 12.2.2025, preso atto dell'opposizione di parte appellata, ritenuto che non si sia verificata una causa non imputabile alla parte (stante l'avvenuta erronea indicazione del numero RG)”.
All'udienza del 5.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
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2. Con il primo motivo di appello, si deduce l'erroneità della declaratoria di estinzione del processo di primo grado.
Nell'ordinanza impugnata, pronunciata alla prima udienza, si osserva che il ricorso introduttivo (di opposizione a decreto ingiuntivo) non sarebbe stato notificato alla controparte, con conseguente dichiarazione di estinzione del procedimento.
In realtà, secondo l'appellante dagli atti del procedimento di primo grado risultava la prova della notifica (seppur tardiva) del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, unitamente alla notifica della dichiarazione dell'evento interruttivo (decesso di ), sebbene il relativo messaggio Persona_1
PEC fosse stato depositato con un nome del file che faceva riferimento solo all'evento interruttivo.
Con il secondo motivo d'appello, si contesta la quantificazione del credito professionale, come effettuata in sede monitoria, in quanto effettuata con riferimento al valore del patrimonio (mentre l'amministrazione di sostegno avrebbe per oggetto la cura della persona, non del patrimonio), in base ad una non corretta individuazione dello scaglione e comunque sproporzionata.
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3. A prescindere dalla valutazione circa la corretta pronuncia di estinzione del giudizio di primo grado (questione che può non essere esaminata, considerato che -anche in caso di fondatezza dell'inerente motivo d'appello- la causa pagina 6 di 10 dovrebbe essere decisa nel merito, tenuto conto della formulazione dell'art. 354 c.p.c. vigente ratione temporis), osserva il Tribunale che l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata nel merito e deve quindi essere respinta.
Nel giudizio di primo grado, il defunto aveva proposto Persona_1
opposizione avverso il d.i. n. 186/2023 (non provvisoriamente esecutivo), con il quale era stato condannato a pagare in favore dell'avv. CP_1
l'importo capitale di € 3.588,92 a titolo di compensi professionali
[...]
(già detratto l'acconto corrisposto per euro 800,00).
Come dai documenti prodotti unitamente al ricorso monitorio (doc. 01 depositato unitamente alla costituzione in appello), l'avv. aveva ricevuto CP_1
e svolto incarico volto ad ottenere la revoca dell'amministrazione di sostegno nei confronti di Persona_1
Il compenso, tarato dal Consiglio dell'Ordine, è stato quantificato in applicazione della tabella n. 7 annessa al DM n. 55/2014, per i procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi.
Nel dettaglio, il credito per compensi professionali trae origine dall'attività di
“consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale svolta a favore di
[...]
nella procedura di amministrazione di sostegno”, così descritta nel Per_1
pro forma di parcella prodotto in sede monitoria (e in questo giudizio di appello sub 1): “Disamina relazione a sostegno della richiesta di amm.ne di sostegno a favore del sig. presentata dal Comune di TR Persona_1
NT in data 11.2.2021. Disamina certificazione rilasciata in data 8.6.2021 dall'Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Disamina decreto emesso dal Tribunale di Genova in data 8.7.2021. E-mail in data 5.10.2021 da avv.
Frugone a avv. Bellotti. E-mail in data 30.9.2021 da avv. Bellotti a avv.
Frugone con allegata copia ricevute di pagamenti effettuati dal sig. E- Per_1
pagina 7 di 10 Mail in data 8.10.2021 da avv. Frugone a avv. Bellotti. Deposito telematico in data 12.11.2021 dell'istanza di revoca di amministratore di sostegno con allegata la seguente documentazione: 01) decreto di nomina;
02) certificato dott.ssa del 8.6.2021; 03) verbale di udienza del 26.7.2021; Persona_3
04) dichiarazione dott.ssa del 4.10.2021. Partecipazione Persona_4
all'udienza del 15.12.2021 nella quale la dott.ssa Cusato ha rimesso la pratica al Giudice Tutelare per la valutazione sulla revoca dell'amministrazione di sostegno. E-Mail in data 14.2.2022 da avv. Frugone a avv. Bellotti con allegati decreto di chiusura A.d.s., rendiconto finale depositato a chiusura A.d.s. contenente liquidazione di indennità e relativa fattura. Appuntamenti presso lo studio con il cliente. Colloqui telefonici con il cliente”.
L'importo capitale viene quantificato in euro 3.170,00, in applicazione del valore della vertenza indeterminabile – scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00 – compensi procedimenti di volontaria giurisdizione, con detrazione dell'acconto di 800,00 euro di cui alla fattura 130-FE del
22.6.2022.
La parcella è stata tarata dal Consiglio dell'Ordine, con parere 21.12.2022, con riferimento alla tabella giudiziale, valore indeterminabile.
Con l'appello -per quanto attiene al merito- si contestano non l'an della pretesa (con riferimento all'incarico conferito al Difensore per ottenere la revoca dell'amministrazione di sostegno nell'interesse del defunto
[...]
), ma i criteri di quantificazione della stessa (con riferimento al Per_1 patrimonio quale parametro e all'individuazione dello scaglio di riferimento).
Tuttavia, i parametri di riferimento utilizzati per la determinazione del compenso richiesto risultano congrui rispetto al valore indeterminato della pagina 8 di 10 causa ed alla complessità dell'attività prestata (per come si evince non solo dalla documentazione prodotta in sede monitoria, ma anche dalle allegazioni contenute nello stesso atto di appello, per come riferite alle vicende in fatto), anche valutato il positivo risultato conseguito nell'interesse della parte (cfr. art. 4 DM 55/2014). Ragionevolmente, dunque, sono stati applicati i valori medi corrispondenti allo scaglione indeterminabile – complessità elevata (art. 5 DM cit.).
Correttamente è stata applicata la tabella nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal DM 147/2022, considerato che l'attività si è conclusa prima della sua entrata in vigore.
Risulta pertanto adeguato il richiesto corrispettivo professionale, oggetto del decreto ingiuntivo.
Decidendo nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve quindi essere respinta, con conseguente conferma il decreto ingiuntivo opposto, restando assorbita ogni ulteriore questione, anche con riferimento alle domande di accertamento formulate per la prima volta da parte appellante nelle conclusioni precisate in data 3.1.2025.
*** 4. Le spese di lite per questo giudizio di appello seguono la soccombenza, valutata in rapporto all'esito complessivo della lite e sono liquidate in dispositivo - in applicazione dello scaglione di valore da € 1.100,00 a €
5.200,01 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.M. n. 147/2022) - con riferimento ai valori minimi per tutte le fasi (considerate le questioni trattate e che non è stata ammessa l'attività istruttoria chiesta da parte appellata).
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, decidendo nel merito, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del giudice di pace di Chiavari n. 186/2023, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c., condanna a rifondere in favore dell'avv. Parte_1 [...]
e spese di lite relative al giudizio di appello, che liquida in CP_1
1.278,00 €, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Genova, 12/03/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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