Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 18/06/2025, n. 12016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12016 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02060/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alperia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Crisafulli, Margherita Mazzoncini, Francesco Mataluni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Crisafulli in Roma, via delle Quattro Fontane 20;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Chiara Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fidanzia in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 6;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento -previa adozione di idonee misure cautelari-
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del GSE prot. n. GSE/P20170096572 del 15 dicembre 2017, recante “Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art. 4, comma 6 del DM 24 ottobre 2005 e dell'art. 14, comma 5 del D.lgs. 8 febbraio 2007 n.20, per l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento denominato "T/F MERANO", sito nel Comune di Merano - Meran (BZ) ed identificato dal numero IAFR 4002. Comunicazione di esito”, comunicata alla ricorrente in data 15 dicembre 2017;
- della nota del GSE prot. n. GSE/P20180006902 del 31 gennaio 2018, recante “Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art. 4, comma 6 del DM 24 ottobre 2005 e dell'art. 14, comma 5 del D.lgs. 8 febbraio 2007 n.20, per l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento denominato "T/F MERANO", sito nel Comune di Merano - Meran (BZ) ed identificato dal n. IAFR 4002 – Richiesta restituzione incentivi”, comunicata alla ricorrente in data 31 gennaio 2018;
- di ogni altro atto a quelli suindicati preordinato, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusa la nota del GSE prot. n. GSE/P20170089133 del 20 novembre 2017, recante “Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art. 4, comma 6 del DM 24 ottobre 2005 e dell'art. 14, comma 5 del D.lgs. 8 febbraio 2007 n.20, per l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento denominato "T/F MERANO", sito nel Comune di Merano - Meran (BZ) ed identificato dal numero IAFR 4002. Comunicazione di richiesta integrazioni ed osservazioni”.
nonché per la condanna del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALPERIA S.P.A. il 5\11\2020:
per l'annullamento
- della nota del GSE prot. n. GSE/P20170096572 del 15 dicembre 2017, recante “Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art. 4, comma 6 del DM 24 ottobre 2005 e dell'art. 14, comma 5 del D.lgs. 8 febbraio 2007 n.20, per l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento denominato "T/F MERANO", sito nel Comune di Merano - Meran (BZ) ed identificato dal numero IAFR 4002. Comunicazione di esito”, comunicata alla ricorrente in data 15 dicembre 2017;
- della nota del GSE prot. n. GSE/P20180006902 del 31 gennaio 2018, recante “Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art. 4, comma 6 del DM 24 ottobre 2005 e dell'art. 14, comma 5 del D.lgs. 8 febbraio 2007 n.20, per l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento denominato "T/F MERANO", sito nel Comune di Merano - Meran (BZ) ed identificato dal n. IAFR 4002 – Richiesta restituzione incentivi”, comunicata alla ricorrente in data 31 gennaio 2018;
- di ogni altro atto a quelli suindicati preordinato, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusa la nota del GSE prot. n. GSE/P20170089133 del 20 novembre 2017, recante “Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art. 4, comma 6 del DM 24 ottobre 2005 e dell'art. 14, comma 5 del D.lgs. 8 febbraio 2007 n. 20, per l'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento denominato "T/F MERANO", sito nel Comune di Merano - Meran (BZ) ed identificato dal numero IAFR 4002. Comunicazione di richiesta integrazioni ed osservazioni”.
- di ogni altro atto a quello suindicato preordinato, conseguente e/o comunque connesso.
nonché per la condanna del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la Società ricorrente, già ammessa al riconoscimento della qualifica di impianto a fonti rinnovabili IAFR ai sensi del DM 24 ottobre 2005 per l’intervento di costruzione dell’impianto termoelettrico di cogenerazione abbinato alla rete di teleriscaldamento denominato “T/F MERANO”, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali il Gestore dei Servizi energetici (GSE), a conclusione dell’attività di controllo (che, stanti gli avvicendamenti societari per la titolarità dell’impianto, è stata avviata inizialmente, in termini, nei confronti di diversa società), ha ritenuto che per l’impianto in oggetto erano stati emessi complessivamente 17.328 certificati verdi in eccesso nel periodo 2008 - 2014, intimando alla ricorrente di restituire i certificati non spettanti, rendendosi disponibile alla relativa vendita, valorizzando i certificati al prezzo del ritiro.
In estrema sintesi, la rimodulazione dei certificati è stata operata ritenendo che le utenze ammissibili al riconoscimento dei benefici previsti ai sensi del DM 24/10/2005 dovevano essere solo quelle non connesse ad estensioni della rete di teleriscaldamento realizzate in data successiva al 31/12/2009, (vale a dire oltre il termine individuato dal D.lgs. 20/2007, come modificato dalla Legge 99/2009).
2. Davanti al Tribunale la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
- 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 4 DEL DM 20 OTTOBRE 2005, DELL’ALLEGATO A ALLO STESSO DECRETO, NONCHÉ DEL PUNTO 6.3. DEL DM 21 DICEMBRE 2007 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14 DEL D. LGS. N. 20/2007 - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E ILLOGICITÀ.
Il GSE avrebbe apoditticamente ritenuto, in assenza di base normativa, che ogni intervento di prolungamento della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento, ad esclusione della realizzazione di tratti di tubazione in grado di servire una sola utenza, costituirebbe un’estensione della stessa rete di teleriscaldamento; e da ciò avrebbe fatto illegittimamente dipendere la contestata esclusione degli incentivi per le estensioni realizzate oltre il termine legislativamente previsto.
- 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 4 DEL DM 20 OTTOBRE 2005, DELL’ALLEGATO A ALLO STESSO DECRETO, NONCHÉ DEL PUNTO 6.3. DEL DM 21 DICEMBRE 2007 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14 DEL D.LGS. N. 20/2007 - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ – CARENZA ASSOLUTA DI POTERE, STRARIPAMENTO DI POTERE E INCOMPETENZA.
Per ricalcolare i certificati, il GSE avrebbe illegittimamente rimodulato la formula ministeriale di cui all’allegato A del DM citato, alterandone le regole e ponendosi in contrasto con i migliori standard di costruzione delle reti di teleriscaldamento, contraddittoriamente rispetto alle finalità della legislazione in materia.
- 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 4 DEL DM 20 OTTOBRE 2005, DELL’ALLEGATO A ALLO STESSO DECRETO, NONCHÉ DEL PUNTO 6.3. DEL DM 21 DICEMBRE 2007 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14 DEL D.LGS. N. 20/2007 - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E ILLOGICITÀ – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO.
Il criterio utilizzato dal GSE comporterebbe la illogica conseguenza per cui lo stesso tratto di tubazione, a seconda del periodo e dell’allaccio di una nuova utenza, potrebbe essere considerato diversamente; sarebbe inoltre evidente la violazione del principio dell’affidamento, posto che la società ha debitamente comunicato nel tempo al GSE le variazioni intervenute sulla rete; peraltro, molte richieste di allaccio sarebbero pervenute entro il termine di legge, ma sarebbero state realizzate successivamente anche a causa delle necessarie tempistiche e/o condizioni ambientali (fermo restando che la società aveva comunque già indicato al Gestore gli sviluppi della rete, senza che quest’ultimo ne abbia tuttavia tenuto conto).
- 4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO, DELL’ART. 42 DEL D.LGS. N. 28/2011, DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL DM 31 GENNAIO 2014, NONCHÉ DEGLI ARTT. 3, 7, 8, 19 E 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE OVVERO MOTIVAZIONE INCONGRUA E SOLO APPARENTE.
Il GSE avrebbe violato i principi generali dell’azione amministrativa di secondo grado, nonché quelli previsti dalla normativa specifica, essendo trascorso un lasso di tempo ben superiore a 18 mesi dal riconoscimento degli incentivi e non essendo stati affatto considerati gli interessi della ricorrente. Peraltro, considerato che il contestato ricalcolo deriva, comunque, dalla data di realizzazione degli interventi di efficienza energetica e non da dichiarazioni o rappresentazioni documentali false o non veritiere attribuibili alla società, i provvedimenti del GSE sarebbero illegittimi in quanto dispongono la restituzione dei certificati verdi precedentemente erogati.
La ricorrente ha infine formulato istanza di risarcimento dei danni.
3. Il GSE si è costituito in resistenza, con memoria e documenti.
4. Alla camera di consiglio del 23.03.2018 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
5. Con motivi aggiunti notificati in data 15.10.2020 e depositati in giudizio in data 5.11.2020, la ricorrente, a seguito della novella normativa introdotta dall’art. 56, comma 7, del cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, pubblicato nella G.U. del 16 luglio 2020 e convertito con modifiche in L. n. 120/2020), ha formulato un motivo aggiunto di ricorso per “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 56, COMMA 7, DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN L. N. 120/2020, NONCHÉ DELL’ART. 42 DEL D.LGS. N. 28/2011 COME ATTUALMENTE NOVELLATO, NONCHÉ DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. N. 241/90 ”, esplicitando in sostanza, anche con riferimento anche al nuovo dato normativo, quanto già dedotto sotto il quarto motivo di ricorso in relazione al difetto dei presupposti per procedere in autotutela.
6. In vista della discussione nel merito del ricorso, le parti hanno insistito nelle difese svolte e, alla pubblica udienza del 21.03.2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il gravame è complessivamente infondato e deve essere respinto.
7.1. Brevemente, si ricorda che l’art. 1, comma 71, della Legge n. 239/2004 ha fatto rientrare nel perimetro degli incentivi dei certificati verdi (cv) ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 79/1999 l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (come quello di cui si discute), limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
Successivamente, il D.M. 24 ottobre 2005 recante Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha regolato il meccanismo di emissione dei certificati verdi, in base al quale il produttore di energia con impianti in cogenerazione abbinati al teleriscaldamento determinava la quantità di energia avente diritto ai CV e la comunicava al GSE, che verificava l’attendibilità dei dati forniti secondo le modalità stabilite dall’allegato A del D.M. in argomento. In base all’art. 3, comma 6, l’emissione, da parte del Gestore della rete, dei certificati verdi è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti. Il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio. L'esito delle verifiche e dei controlli di cui al presente comma deve essere trasmesso ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio.
Inoltre, il D.M. 24 ottobre 2005 ha dettato la disciplina di carattere tecnico e previsto la definizione di tubazione primaria della rete quale rete di trasporto del calore esercita a temperatura e pressione controllate a bocca di centrale, ad esclusione delle derivazioni di utenza (art. 2, comma 3, lettera i).
A seguito dell’abrogazione dell’art. 1, comma 71, L. 239/2004 da parte della L. 296/2006, è intervenuto il D.Lgs. 20/2007, stabilendo l’ultrattività del previgente regime incentivante con riguardo agli impianti di teleriscaldamento che entrassero in esercizio entro il 31 dicembre 2008, qualora alla data del 31 dicembre 2006 fossero già stati autorizzati (art. 14, comma 1, lett. b) ovvero i cui lavori di realizzazione fossero iniziati (art. 14, comma 1, lett. c). Il termine finale del 31 dicembre 2008 è stato poi prorogato al 31 dicembre 2009 dalla L. 99/2009.
7.2. Ora, nella specie il GSE – in esito a verifiche – ha ricalcolato i certificati spettanti all’impianto denominato “T/F MERANO”, ritenendo, in pratica, che essendovi state molteplici estensioni della rete primaria oltre il termine di legge, esse vadano escluse dal meccanismo incentivante.
Sul punto, con il primo e il terzo motivo, la ricorrente ha contestato l’azione amministrativa deducendo, in sostanza, che la nozione di “estensione” della rete di teleriscaldamento, cui si fa riferimento nel provvedimento impugnato per individuare gli interventi non soggetti ad incentivazione, non troverebbe alcun riscontro nella normativa di settore, che non prevede che la derivazione d’utenza sia identificabile solo con la tubazione per l’allacciamento di una singola utenza, come invece affermato dal GSE.
Le censure non persuadono.
In primo luogo, infatti, la tubazione primaria della rete di teleriscaldamento è definita dall’art. 2 del D.M. 24.10.2005 quale rete di trasporto del calore esercita a temperatura e pressione controllate a bocca di centrale, ad esclusione delle derivazioni di utenza.
Sul punto si osserva che giustamente costituisce (ai fini della incentivazione qui di interesse) un’estensione della rete di teleriscaldamento ogni intervento di prolungamento della tubazione primaria, come definita dall’art. 2, comma 3, lettera i) del D.M. citato, ad esclusione della realizzazione di tratti di tubazione in grado di servire una sola utenza.
Infatti, ogniqualvolta alla tubazione vengano allacciate nuove utenze, oltre la prima, esse importano un aumento della portata della medesima tubazione. È chiaro, però, che l’aumento non si realizza nel caso in cui venga allacciata una sola utenza (anche se oltre la finestra temporale del 31 dicembre 2009) perché, in quel caso, la tubazione era già stata realizzata per servire quella sola ed unica utenza.
Viceversa, se, sin dalla sua realizzazione, un tratto di tubazione è in grado di servire più utenze, che vi vengono poi allacciate progressivamente nel tempo, questo tratto non può essere considerato derivazione di utenza, ma vera e propria tubazione primaria con riferimento alla quale possono essere incentivate solo le utenze allacciate entro la finestra temporale individuata dal Legislatore.
La derivazione, quindi, come correttamente indicato dal GSE, deve riguardare una sola utenza poiché, in caso contrario, non assolverebbe più alla funzione di collegamento dell’utenza alla rete primaria, ma diventerebbe essa stessa un potenziamento della rete primaria (come è avvenuto nella specie).
In secondo luogo, le doglianze espresse scontano il limite di non tenere conto della evidente ratio della normativa incentivante, che è quella di incentivare – appunto – gli investimenti per la realizzazione di determinati impianti; di conseguenza, è chiaro che la previsione di un limite temporale per l’esercizio è da individuarsi nella necessità di evitare che, a distanza di dieci anni dall’introduzione dell’incentivazione per la tipologia di impianti (con il decreto legislativo n. 79 del 1999, successivamente integrato dalla legge n. 239 del 2004) siamo in concreto eccessivamente remunerati investimenti già ampiamente ammortizzati.
Dunque, contrariamente a quanto denunciato, non c’è per la ricorrente alcun surrettizio un divieto di estensione della rete di teleriscaldamento in contrasto con l’obbligo di collegamento di nuovi clienti: la stessa, infatti, può sempre valutare di estendere la rete di teleriscaldamento al fine di consentire l’allacciamento di nuovi clienti, ma resta il divieto normativamente previsto di incentivare la parte di rete sviluppata ed entrata in esercizio oltre la finestra temporale del 31 dicembre 2009.
Infatti, la scelta legislativa sottesa al D.Lgs. n. 20 del 2007 è stata soltanto quella di subordinare l’accesso ai certificati verdi per il teleriscaldamento ad un dato oggettivo ed inequivocabile quale l’entrata in esercizio, con conseguente non incentivabilità di quelle sezioni o porzioni di impianto che si collochino al di fuori della relativa finestra temporale: pertanto (e ciò dequota anche il rilievo della censura su cosa possa essere considerato una estensione o un potenziamento della rete) “ Che dopo quella data l’impianto acquisisca una miglior efficienza o s’espanda fisicamente, nulla toglie o aggiunge a quanto dicono le norme citate. Invero, non importa che l’impianto cresca e sia, come perlopiù accade, in continuo divenire, perché tal evento riguarda la sua vicenda funzionale, NON quella incentivante cui il legislatore primario ha posto un termine finale predefinito ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2632).
7. 3. Il Collegio non ravvisa poi neanche la dedotta violazione del principio di legittimo affidamento. La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che fino allo svolgimento dell’attività di controllo e al suo positivo superamento nessun legittimo affidamento può crearsi nella parte privata in relazione alla sussistenza e alla debenza degli incentivi, tenuto conto che le verifiche previste dalla legge hanno proprio la finalità di appurare tale situazione (Cons. di Stato, Sez. II, n. 2488/2022).
La Società ricorrente, d’altro canto, è un operatore qualificato che ha effettuato un investimento nel settore delle energie rinnovabili sulla base di un quadro normativo che definisce in modo chiaro i requisiti e le scadenze ai fini dell’erogazione degli incentivi.
Secondo l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la possibilità di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento è prevista per ogni operatore economico nei cui confronti un’autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente e avveduto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, esso non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato. Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sul mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (CGUE, Quinta Sezione, 15.04.2021, cause riunite C-798/18, C-799/18).
7.4. Va respinto inoltre, alla luce dei puntuali chiarimenti forniti in giudizio dal GSE, il secondo motivo di ricorso sul ricalcolo degli incentivi.
Invero, secondo l’articolo 1, comma 2, lettera c) del d.m. 24 ottobre 2004 è incentivata, nel rispetto della finestra temporale fissata per l’entrata in esercizio al 31 dicembre 2009, “ l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento ”.
Le modalità per il calcolo della quantità di calore che concorre alla determinazione dell’energia incentivabile sono disciplinate dall’Allegato A al d.m. 24 ottobre 2005 e dal paragrafo 6.3 delle “ Procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi ” di cui al d.m. 21 dicembre 2007.
In estrema sintesi, la quantità di energia elettrica che dà diritto ai certificati verdi è calcolata in funzione della quantità di calore effettivamente fornita alle utenze (allacciate entro la data del 31 dicembre 2009), così come risultante dalle relative fatturazioni e misurazioni, secondo la nota formula H = Hps * (Hct/Hpt), dove: H = quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, riferita alla singola sezione è data dal calcolo tra Hps = quantità di calore prodotta dalla singola sezione; Hct = somma delle quantità di calore fornite agli utenti ed alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento, come risultanti dalle relative fatturazioni e misurazioni; Hpt = somma delle quantità di calore prodotte da tutti i generatori (cogenerativi, caldaie integrative ecc.) connessi alla rete di teleriscaldamento.
Nel caso specifico, il GSE ha dovuto escludere dal calcolo della quantità di calore complessivamente incentivabile quella erogata a favore delle utenze connesse alla rete in data successiva al 31 dicembre 2009; pertanto, il GSE ha decurtato dal valore complessivo della quantità di calore fornita alle utenze (Hct) il dato relativo a quelle utenze allacciate successivamente al 31 dicembre 2009, onde evitare che l’intervento di potenziamento della rete accedesse indebitamente al regime incentivante dei certificati verdi.
La scelta è quindi conforme alla normativa primaria e regolamentare poiché consente di tener conto: - della quota parte di calore cogenerato rispetto al totale del calore prodotto da tutti i generatori che insistono sulla rete (cogeneratore e caldaie cd. alternative); - della quota parte di calore inviato alle utenze facenti parte della rete al 31 dicembre 2009 e alle utenze allacciate alla rete successivamente a tale data che si configurano come semplici allacci di utenza rispetto al calore inviato a tutte le utenze allacciate al teleriscaldamento; - dell’effettiva efficienza della rete di teleriscaldamento.
7.5. Infine, non persuadono il quarto motivo di ricorso e il motivo aggiunto, in punto di violazione delle regole sull’autotutela amministrativa, anche alla luce della novella intervenuta sull’art. 42 del D.Lgs. 28/2011.
Invero, come noto, la novella ha modificato l’art. 42 del d.lgs. 28/2011 (“ controlli e sanzioni in materia di incentivi ”) introducendo, al comma 3, la generale previsione secondo la quale i poteri di cui ai commi 1 e 2 della norma sono esercitati “ in presenza dei presupposti di cui all’art. 21 – nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ”.
Tuttavia, deve escludersi che il legislatore abbia voluto ascrivere, in chiave ricognitiva, i poteri del G.S.E. al genus dell’autotutela, come sostenuto dalla difesa ricorrente.
Al contrario, è stato puntualmente precisato che l'art. 56, comma 7 d.l. n. 76 del 2020, pur avendo previsto che il potere di decadenza si eserciti in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21- nonies , l. n. 241 del 1990, non ha mutato la natura del potere esercitato, che rimane di decadenza sia pure subordinato alla ricorrenza degli indicati presupposti (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, n. 18 del 2020; Cons. Stato, Sez. II, n. 2747 del 2022; Sez. IV n. 462 del 2022 e n. 594 del 2021; Sez.VI n. 9 del 2022 e n. 6516 del 2021; Corte cost., n. 237 del 2020).
Nella specie, tali presupposti sussistono – in quanto è pacifico che una parte dell’impianto è entrata in esercizio in data successiva al termine massimo di legge – e vincolano, pertanto, l’azione amministrativa; né rileva, inoltre, la circostanza che i benefici siano stati revocati a causa della data di entrata in esercizio di parte dell’impianto e non a causa di rappresentazioni non veritiere imputabili al produttore: infatti, in disparte la considerazione che gli incentivi sono stati soltanto rimodulati e non integralmente revocati, non può invocarsi, comunque, come da motivo aggiunto, la illegittimità sopravvenuta del provvedimento qui impugnato sotto questi profili, poiché, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, la novella in esame “ non costituisce una norma di interpretazione autentica, immediatamente applicabile ai giudizi in corso, ma consente alle imprese, destinatarie di provvedimenti del G.S.E. di decadenza dagli incentivi ancora sub iudice al momento di entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, di sollecitare un ulteriore procedimento amministrativo da parte del Gestore, presentando apposita richiesta, volta a consentire l'applicazione, ai fini di una diversa regolazione del rapporto sostanziale, dello ius superveniens, come recato dall'art. 56, comma 7, dello stesso decreto legge ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 8719; Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2743).
In sostanza, quindi, l'applicazione dello ius superveniens presuppone l'instaurazione di un autonomo procedimento avente ad oggetto la valutazione da parte dell'amministrazione dei presupposti di applicazione della normativa introdotta, che pertanto deve essere applicata all'esito di un distinto procedimento amministrativo che differisce da quello inerente alla decadenza degli incentivi, avendo quest'ultimo solo come presupposto. “ Tale applicazione non può intervenire in sede giurisdizionale ad opera del giudice nel giudizio di impugnativa della decadenza dell’incentivo (giudizio che ha oggetto la legittimità dell’atto di decadenza con riferimento al momento della sua adozione), dovendo la legittimità dell'atto di decadenza adottato in data anteriore all'entrata in vigore della novella essere valutata in forza del principio tempus regit actum alla luce del quadro normativo vigente alla data della sua adozione ” (Consiglio di Stato II, 4 gennaio 2023, n. 127)” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 10920/2023; in senso conforme Cons. Stato, Sez. II, n. 640 del 2023; Sez. VI, n. 8719 del 2022; Sez. II, nn. 2743, 2744, 2745, 2746 del 2022).
8. In conclusione, per quanto detto il gravame è complessivamente infondato e deve essere respinto.
La reiezione della domanda caducatoria comporta, altresì, il rigetto della connessa domanda risarcitoria.
9. La complessità e la novità delle varie questioni (quantomeno al tempo dell’introduzione del giudizio) giustificano, comunque, la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO