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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/05/2024 al n. 2784 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 22/01/1988, rappresentata e difesa dall'Avv. De Filippo Lucia
-RICORRENTE -
e da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
VE (NA) (NA) il 18/01/1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Iervolino Emiddio
-RESISTENTE - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Le parti rassegnavano le proprie conclusioni con note telematiche ex art. 127 ter cpc del
7.3.2025 per l'udienza del 10.3.2025 trattata in modalità cartolare.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.5.2024 parte ricorrente IG.ra , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con il IG. in data 30.7.2015 Parte_2
a ZI (atto n.21 parte II serie A anno 2015), che da predetta unione nascevano due figli n. San Gennaro VE il 24.10.2016 ed n. Persona_1 Persona_2
San Gennaro VE il 17.5.2018, assumeva che predetta unione era fallita a causa del disinteresse del resistente riversatosi sull'intero nucleo familiare;
chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione dal predetto coniuge, con affido condiviso dei minori, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e determinazione del contributo al mantenimento dei minori da porsi a carico del IG. nella misura di euro 600,00 Parte_2
mensili.
In data 23.11.2024 si costituiva mediante comparsa parte resistente IG. Parte_2
il quale pur non ritenendo sussistere gravi motivi per la pronuncia di separazione,
[...]
aderiva alle richieste della ricorrente nella ipotesi di infruttuoso tentativo di conciliazione, dichiarandosi disponibile a corrispondere il contributo al mantenimento dei minori nella misura di euro 400,00 mensili.
In data 25.11.2024, prima udienza di comparizione, comparivano dinanzi al Presidente
Relatore entrambe le parti che venivano ascoltate congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori;
pertanto, il Presidente Relatore, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 10.3.2025 da intendersi udienza figurata di precisazione conclusioni.
Nelle more del giudizio, le parti addivenivano ad un accordo sottoscritto dalle stesse in data
27.2.2025 e depositato telematicamente in data 7.3.2025. Il Presidente Relatore, esaminate le note di udienza e viste le richieste svolte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare,
l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, questo Giudice ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti nell'accordo depositato telematicamente in data 7.3.2025, da intendersi ivi ripetuto e trascritto, ritenendo tali determinazioni congrue non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti nonché dei figli minori.
In particolare, riguardo la prole, i coniugi concordano nell'affido condiviso dei minori ed , con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno così Per_1 Per_2
come modulato in accordi;
i minori vivranno con la madre IG.ra presso la casa Pt_1
coniugale sita in San Gennaro VE alla via Poggiomarino n.40. In merito alle utenze domestiche il Tribunale prende atto dell'accordo svolto dalle parti, ovvero: l'utenza elettrica intestata al IG. sarà a carico della IG.ra , assegnataria, Parte_2 Parte_1
che in qualsiasi momento potrà decidere di munirsi di autonoma utenza a suo nome ed a sue spese, l'utenza internet intestata al IG. sarà usufruibile anche dal coniuge Parte_2
e dai figli salva la facoltà del coniugi di munirsi di autonoma fornitura, l'utenza idrica resta a carico del IG. salva la facoltà di munirsi di autonoma fornitura. Parte_2
Quanto al contributo al mantenimento per prole il Tribunale prende atto che il IG. si impegna a versare a titolo di mantenimento per i figli minori l'importo di Parte_2
euro 400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che l'autovettura Volkswagen Polo tg. CA030JX di proprietà della madre del IG. sarà ceduta gratuitamente alla Parte_2
IG.ra che ne sopporterà le spese di assicurazione, tassa di circolazione, spese di Pt_1
manutenzione ed eventuali sanzioni amministrative inerenti l'uso.
Questo Tribunale prende altresì atto che l'Assegno Unico erogato dall' in favore della CP_1
prole, verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . Pt_1
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro sentito il PM, così provvede: Parte_1 Parte_2 1) Pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 22.1.1988 e nato a [...] il [...], Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 30.7.2015 a ZI (atto n.21 parte II serie A anno 2015);
2) Dispone affido condiviso dei minori e con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre e diritto di visita paterno secondo le modalità predisposte in accordi:
i minori trascorreranno con il padre tutti i venerdì e sabato a partire dall'uscita di scuola e fino alle ore 20, nonché due domeniche al mese a weekend alternati fino a dopo pranzo con orari da concordarsi preventivamente;
il mercoledì pomeriggio con orari da concordarsi preferibilmente dalle ore 17 alle ore 20; i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (da giugno ad agosto) da concordare ogni anno preventivamente entro il 30 maggio;
i minori trascorreranno le Vacanze di Natale e Pasqua divise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno le festività trascorse con l'uno piuttosto che con l'altro ( se un genitore trascorre il Natale con i figli, l'anno dopo trascorrerà Capodanno e viceversa); le altre festività nazionali o locali i minori le trascorreranno alternandosi ogni anno tra i genitori;
il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà con il IG. mentre il giorno del compleanno, dell'onomastico e Parte_2
della festa della mamma con la IG.ra ; il giorno del compleanno e Pt_1 dell'onomastico dei figli li trascorreranno se possibile con entrambi i genitori, in caso contrario secondo il turno prestabilito;
3) Assegna la casa coniugale sita in San Gennaro VE alla Via Poggiomarino
n.40 alla IG.ra , che la abiterà unitamente ai figli minori ed Parte_1 Per_1
, utenze domestiche ripartite come da accordi;
Per_2
4) Dispone che il IG. versi alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento dei figli minori e euro 400,00 (200,00 per ciascun Per_2 Per_1
figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% del pagamento delle spese straordinarie;
5) Prende atto che l'autovettura Volkswagen Polo tg. CA030JX è utilizzata gratuitamente dalla IG.ra che ne sopporterà le relative spese;
Pt_1
6) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
7) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso in Nola il 12.3.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 28/05/2024 al n. 2784 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 22/01/1988, rappresentata e difesa dall'Avv. De Filippo Lucia
-RICORRENTE -
e da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
VE (NA) (NA) il 18/01/1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Iervolino Emiddio
-RESISTENTE - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Le parti rassegnavano le proprie conclusioni con note telematiche ex art. 127 ter cpc del
7.3.2025 per l'udienza del 10.3.2025 trattata in modalità cartolare.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.5.2024 parte ricorrente IG.ra , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con il IG. in data 30.7.2015 Parte_2
a ZI (atto n.21 parte II serie A anno 2015), che da predetta unione nascevano due figli n. San Gennaro VE il 24.10.2016 ed n. Persona_1 Persona_2
San Gennaro VE il 17.5.2018, assumeva che predetta unione era fallita a causa del disinteresse del resistente riversatosi sull'intero nucleo familiare;
chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione dal predetto coniuge, con affido condiviso dei minori, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e determinazione del contributo al mantenimento dei minori da porsi a carico del IG. nella misura di euro 600,00 Parte_2
mensili.
In data 23.11.2024 si costituiva mediante comparsa parte resistente IG. Parte_2
il quale pur non ritenendo sussistere gravi motivi per la pronuncia di separazione,
[...]
aderiva alle richieste della ricorrente nella ipotesi di infruttuoso tentativo di conciliazione, dichiarandosi disponibile a corrispondere il contributo al mantenimento dei minori nella misura di euro 400,00 mensili.
In data 25.11.2024, prima udienza di comparizione, comparivano dinanzi al Presidente
Relatore entrambe le parti che venivano ascoltate congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori;
pertanto, il Presidente Relatore, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 10.3.2025 da intendersi udienza figurata di precisazione conclusioni.
Nelle more del giudizio, le parti addivenivano ad un accordo sottoscritto dalle stesse in data
27.2.2025 e depositato telematicamente in data 7.3.2025. Il Presidente Relatore, esaminate le note di udienza e viste le richieste svolte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare,
l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, questo Giudice ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti nell'accordo depositato telematicamente in data 7.3.2025, da intendersi ivi ripetuto e trascritto, ritenendo tali determinazioni congrue non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti nonché dei figli minori.
In particolare, riguardo la prole, i coniugi concordano nell'affido condiviso dei minori ed , con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno così Per_1 Per_2
come modulato in accordi;
i minori vivranno con la madre IG.ra presso la casa Pt_1
coniugale sita in San Gennaro VE alla via Poggiomarino n.40. In merito alle utenze domestiche il Tribunale prende atto dell'accordo svolto dalle parti, ovvero: l'utenza elettrica intestata al IG. sarà a carico della IG.ra , assegnataria, Parte_2 Parte_1
che in qualsiasi momento potrà decidere di munirsi di autonoma utenza a suo nome ed a sue spese, l'utenza internet intestata al IG. sarà usufruibile anche dal coniuge Parte_2
e dai figli salva la facoltà del coniugi di munirsi di autonoma fornitura, l'utenza idrica resta a carico del IG. salva la facoltà di munirsi di autonoma fornitura. Parte_2
Quanto al contributo al mantenimento per prole il Tribunale prende atto che il IG. si impegna a versare a titolo di mantenimento per i figli minori l'importo di Parte_2
euro 400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che l'autovettura Volkswagen Polo tg. CA030JX di proprietà della madre del IG. sarà ceduta gratuitamente alla Parte_2
IG.ra che ne sopporterà le spese di assicurazione, tassa di circolazione, spese di Pt_1
manutenzione ed eventuali sanzioni amministrative inerenti l'uso.
Questo Tribunale prende altresì atto che l'Assegno Unico erogato dall' in favore della CP_1
prole, verrà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . Pt_1
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro sentito il PM, così provvede: Parte_1 Parte_2 1) Pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 22.1.1988 e nato a [...] il [...], Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 30.7.2015 a ZI (atto n.21 parte II serie A anno 2015);
2) Dispone affido condiviso dei minori e con collocazione prevalente Per_1 Per_2
presso la madre e diritto di visita paterno secondo le modalità predisposte in accordi:
i minori trascorreranno con il padre tutti i venerdì e sabato a partire dall'uscita di scuola e fino alle ore 20, nonché due domeniche al mese a weekend alternati fino a dopo pranzo con orari da concordarsi preventivamente;
il mercoledì pomeriggio con orari da concordarsi preferibilmente dalle ore 17 alle ore 20; i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (da giugno ad agosto) da concordare ogni anno preventivamente entro il 30 maggio;
i minori trascorreranno le Vacanze di Natale e Pasqua divise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno le festività trascorse con l'uno piuttosto che con l'altro ( se un genitore trascorre il Natale con i figli, l'anno dopo trascorrerà Capodanno e viceversa); le altre festività nazionali o locali i minori le trascorreranno alternandosi ogni anno tra i genitori;
il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà con il IG. mentre il giorno del compleanno, dell'onomastico e Parte_2
della festa della mamma con la IG.ra ; il giorno del compleanno e Pt_1 dell'onomastico dei figli li trascorreranno se possibile con entrambi i genitori, in caso contrario secondo il turno prestabilito;
3) Assegna la casa coniugale sita in San Gennaro VE alla Via Poggiomarino
n.40 alla IG.ra , che la abiterà unitamente ai figli minori ed Parte_1 Per_1
, utenze domestiche ripartite come da accordi;
Per_2
4) Dispone che il IG. versi alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento dei figli minori e euro 400,00 (200,00 per ciascun Per_2 Per_1
figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% del pagamento delle spese straordinarie;
5) Prende atto che l'autovettura Volkswagen Polo tg. CA030JX è utilizzata gratuitamente dalla IG.ra che ne sopporterà le relative spese;
Pt_1
6) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
7) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso in Nola il 12.3.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca