CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/09/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 188/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 13/03/2025 e promossa in questo grado
DA
in persona del ministro pro tempore, CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Caltanissetta presso i cui uffici in viale Libertà 174, è domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
Avvocato EN Carmela US, nata a [...] il [...], codice fiscale , elettivamente domiciliata in C.F._1 Caltanissetta viale Sicilia, 126, presso lo studio dell'avvocato Claudio
Cutrera dal quale è anche rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta in appello .
APPELLATA
CONTRO
e CF nei Controparte_1 PartitaIVA_2
rapporti di , elett.te dom.ta in Caltanissetta Via della Controparte_2
Regione, 172, presso lo studio dell'avv. dall'avv. Lucia Edda Maria
Balistreri, dal quale è anche rapp.ta e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante: ”…insiste come in atti per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, qui di seguito trascritte: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Caltanissetta, respingere le domande tutte proposte con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado dalla parte odierna appellata, con vittoria di spese e compensi”...”.
Per parte appellata: “...si insiste nella eccezione di inammissibilità dell'atto di appello nonché nel contenuto tutto della comparsa di pag. 2/10 costituzione e risposta già depositata e si precisano le conclusioni richiamando quelle formulate in corso di causa e nella comparsa di costituzione e risposta che di seguito si trascrivono :” Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 342, comma 1
c.p.c e dell'art. 434 c.p.c. (così come sostituiti dall'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012).Nel merito dire inammissibile, improponibile e comunque rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto dal
avverso la sentenza n.691/2021, resa tra le parti Parte_1
dal Tribunale di Caltanissetta il 14/12/2021, perché inammissibile, infondato e non provato. Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”....”.
Per parte appellata : “...si riporta al Controparte_1
contenuto tutto della comparsa di costituzione, contesta gli scritti avversari e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione in opposizione alla cartella di pagamento n.
29220190003431342000, notificata in data 28/05/2019 per recupero spese di giustizia per un totale di € 1.840,50, l'Avv. EN Carmela US ha convenuto in giudizio, di fronte al Tribunale di Caltanissetta, la società
– Agente della Riscossione per la Provincia di Controparte_2
Caltanissetta, deducendo l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria, nonché la nullità della cartella di pagamento per omessa preventiva pag. 3/10 notifica di atti prodromici, per difetto di motivazione e la violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973.
Si costituiva in giudizio, la , la quale chiedeva di Controparte_2
essere autorizzata alla chiamata in causa del , Parte_1
affinché fosse accertata e dichiarata l'estraneità della stessa rispetto alle eccezioni mosse nei riguardi dell'operato dell'Ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, il odierno appellante contestava, Parte_1
sotto vari profili, l'atto di citazione in opposizione avversario.
Con sentenza n. 691/2021, del 14/12/2021, il Tribunale di Caltanissetta definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1587/2019, accoglieva la opposizione compensando integralmente le spese di lite.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza il ha proposto Parte_1
appello, chiedendo di “ in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Caltanissetta, respingere le domande tutte proposte con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado dalla parte odierna appellata, con vittoria di spese e compensi...”
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta US
EN Carmela, chiedendo di “Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal per violazione dell'art. 342, comma 1 Parte_1
c.p.c e dell'art. 434 c.p.c. (così come sostituiti dall'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012). Nel merito dire inammissibile, improponibile
e comunque rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto dal
avverso la sentenza n.691/2021, resa tra le parti Parte_1
pag. 4/10 dal Tribunale di Caltanissetta il 14/12/2021, perché inammissibile, infondato e non provato. Confermare, nel merito, la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.....”.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la
, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: Controparte_1
“...in via preliminare dichiarare l'estraneità della riscossione CP_2
rispetto alle eccezioni relative all'operato dell'ente impositore;
in subordine
E nel merito rigettare tutte le domande eventualmente proposte avverso la riscossione dalla opponente perché inammissibili, infondate o CP_2
con qualsiasi altra statuizione;
dichiarare comunque la legittimità dell'operato della riscossione;
Con vittoria di spese e compensi. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
US EN Carmela, ha eccepito la inammissibilità del gravame per la dedotta violazione dell' 342 c.p.c.. L'eccezione non è fondata.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
pag. 5/10 tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
********
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la violazione degli artt 2946 e 2935 cc in combinato disposto con l'art 171 TUSDG.
Deduce il che, il Tribunale, nell'esaminare la preliminare Parte_1
eccezione di prescrizione del diritto di credito, oggetto della cartella di pagamento impugnata e vantato dal odierno appellante, ha Parte_1
ritenuto applicabile l'ordinario termine di prescrizione, errando, tuttavia, nel ritenere che lo stesso debba farsi decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza (avvenuto il 26.5.2009) in quanto unico titolo per il recupero delle spese in oggetto e non già dal decreto di pagamento emesso dal magistrato. Secondo il Tribunale, a dire della parte appellante, la data del 04.06.2009, si riferirebbe alla data del documento con cui il
Funzionario dell'Ufficio di Ragioneria della Corte di Appello di Caltanissetta ha disposto, a carico dell'erario, il pagamento dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Avv.
Paola Maria Galletti, difensore di - e non alla data del Controparte_3
provvedimento emesso dal Giudice di recupero delle spese anticipate pag. 6/10 dallo Stato. La sentenza sempre a dire dell'appellante, sul punto appare erronea, in quanto come risulterebbe dagli atti di causa, la data del
04.06.2009, corrisponde esattamente alla data in cui il Giudice ha emesso il provvedimento definitivo di recupero in favore dello Stato delle somme anticipate, specificando che “l'importo liquidato con decreto del 19/01/08
è posto a carico dell'Erario”. Ove gennaio è mero refuso, atteso che risulta, per tabulas, dagli atti che il decreto di correzione della sentenza reca la data del 19.06.2008. Il credito oggetto della cartella di pagamento opposto non può considerarsi quindi prescritto, non essendo decorso il termine decennale dal 04.06.2009 (data di emissione del provvedimento citato) al 28.05.2019 (data di notifica della cartella di pagamento impugnata).
Osserva la Corte che il motivo di appello sollevato dal Parte_1
, non risulta fondato alla luce della normativa e dell'orientamento
[...]
prevalente in giurisprudenza.
L'articolo 2946 c.c. statuisce che va applicato il termine ordinario di prescrizione decennale per i crediti dello Stato da spese di giustizia.
Peraltro, la circolare ministeriale del 26 giugno 2003, e la prassi degli uffici giudiziari, concordano nel ritenere che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la sentenza sia essa civile che penale sia divenuta irrevocabile, oppure dal momento in cui il provvedimento che conclude il processo diventi definitivo, ma non di certo dalla successiva emissione del decreto di pagamento.
pag. 7/10 Eventuali atti interruttivi della prescrizione, come la notifica dell'invito al pagamento, possono interrompere il termine, ma la decorrenza rimane fissata al passaggio in giudicato della sentenza.
Le Sezioni Unite della Cassazione (Sent. 11676/2024) infatti confermano che la prescrizione decennale decorre da quando il credito è certo, liquido ed esigibile, e cioè tipicamente dalla definitività della sentenza, e non dalla mera attività successiva dell'amministrazione finanziaria o giudiziaria.
Nel caso di specie, una volta passata in giudicato la sentenza che pone le spese a carico dell'Avv. US EN Carmela e a favore dello Stato, la prescrizione decorre da tale data;
il successivo decreto di pagamento al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rileva solo ai fini della liquidazione nei confronti di quel professionista, ma non sposta il termine di prescrizione del recupero a carico del soccombente.
L'azione a disposizione dell'Erario per esigere il pagamento della somma stabilita in proprio favore dalla sentenza non è subordinata all'emissione del decreto di pagamento, e tanto meno al pagamento effettivo, in favore del difensore della parte vittoriosa ed ammessa al gratuito patrocinio, trattandosi di due obbligazioni generate dallo stesso fatto (la disciplina delle spese come sancita dalla sentenza) ma del tutto indipendenti fra loro
(Cass. 2 settembre 2020 n. 18223, Cass. 19 gennaio 2021 n. 777, Cass. 8 gennaio 2020 n. 136). Pertanto, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il momento a partire dal quale il creditore (lo Stato) poteva far valere il proprio diritto nei confronti della parte soccombente e condannata alle spese e dal quale decorre il termine prescrizionale è, come già osservato, quello del passaggio in giudicato della sentenza e non quello di pagamento pag. 8/10 da parte dello Stato della propria obbligazione verso il difensore dell'altra parte.
Ora nel caso di specie, la cartella è stata notificata in data 28/05/2019, con ruolo divenuto esecutivo in data 03/01/2019 e passato alla
[...]
il 10/03/2019; la sentenza n. 221 del 2008, è Controparte_1
passata in cosa giudicata in data 26/05/2009; pertanto il termine decennale (pari a 3653 gg), andava a scadere il 26/05/2019; pertanto essendo stata la notifica della cartella di pagamento effettuata successivamente a tale termine e precisamente in data 28/05/2019, si è maturata la prescrizione decennale, anche a voler considerare gli anni bisestili e i giorni effettivi (gg 3654). Ne consegue che il motivo d'appello secondo cui la prescrizione dovrebbe decorrere dal decreto di pagamento
(04/06/2009), non trova fondamento, né nella lettera della legge né nella prassi consolidata.
Gli eventuali altri motivi non vengono trattati essendo quello della prescrizione assorbente.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del secondo grado liquidate come da dispositivo e ai minimi tariffari in considerazione della non difficoltà della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna il in persona del suo Ministro pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in pag. 9/10 complessive € 962,00 (di cui € 268,00 per la fase studio, € 268,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 22/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 188/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 13/03/2025 e promossa in questo grado
DA
in persona del ministro pro tempore, CF Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Caltanissetta presso i cui uffici in viale Libertà 174, è domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
Avvocato EN Carmela US, nata a [...] il [...], codice fiscale , elettivamente domiciliata in C.F._1 Caltanissetta viale Sicilia, 126, presso lo studio dell'avvocato Claudio
Cutrera dal quale è anche rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta in appello .
APPELLATA
CONTRO
e CF nei Controparte_1 PartitaIVA_2
rapporti di , elett.te dom.ta in Caltanissetta Via della Controparte_2
Regione, 172, presso lo studio dell'avv. dall'avv. Lucia Edda Maria
Balistreri, dal quale è anche rapp.ta e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante: ”…insiste come in atti per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, qui di seguito trascritte: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Caltanissetta, respingere le domande tutte proposte con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado dalla parte odierna appellata, con vittoria di spese e compensi”...”.
Per parte appellata: “...si insiste nella eccezione di inammissibilità dell'atto di appello nonché nel contenuto tutto della comparsa di pag. 2/10 costituzione e risposta già depositata e si precisano le conclusioni richiamando quelle formulate in corso di causa e nella comparsa di costituzione e risposta che di seguito si trascrivono :” Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 342, comma 1
c.p.c e dell'art. 434 c.p.c. (così come sostituiti dall'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012).Nel merito dire inammissibile, improponibile e comunque rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto dal
avverso la sentenza n.691/2021, resa tra le parti Parte_1
dal Tribunale di Caltanissetta il 14/12/2021, perché inammissibile, infondato e non provato. Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”....”.
Per parte appellata : “...si riporta al Controparte_1
contenuto tutto della comparsa di costituzione, contesta gli scritti avversari e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione in opposizione alla cartella di pagamento n.
29220190003431342000, notificata in data 28/05/2019 per recupero spese di giustizia per un totale di € 1.840,50, l'Avv. EN Carmela US ha convenuto in giudizio, di fronte al Tribunale di Caltanissetta, la società
– Agente della Riscossione per la Provincia di Controparte_2
Caltanissetta, deducendo l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria, nonché la nullità della cartella di pagamento per omessa preventiva pag. 3/10 notifica di atti prodromici, per difetto di motivazione e la violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973.
Si costituiva in giudizio, la , la quale chiedeva di Controparte_2
essere autorizzata alla chiamata in causa del , Parte_1
affinché fosse accertata e dichiarata l'estraneità della stessa rispetto alle eccezioni mosse nei riguardi dell'operato dell'Ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, il odierno appellante contestava, Parte_1
sotto vari profili, l'atto di citazione in opposizione avversario.
Con sentenza n. 691/2021, del 14/12/2021, il Tribunale di Caltanissetta definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1587/2019, accoglieva la opposizione compensando integralmente le spese di lite.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza il ha proposto Parte_1
appello, chiedendo di “ in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Caltanissetta, respingere le domande tutte proposte con l'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado dalla parte odierna appellata, con vittoria di spese e compensi...”
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta US
EN Carmela, chiedendo di “Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal per violazione dell'art. 342, comma 1 Parte_1
c.p.c e dell'art. 434 c.p.c. (così come sostituiti dall'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012). Nel merito dire inammissibile, improponibile
e comunque rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto dal
avverso la sentenza n.691/2021, resa tra le parti Parte_1
pag. 4/10 dal Tribunale di Caltanissetta il 14/12/2021, perché inammissibile, infondato e non provato. Confermare, nel merito, la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.....”.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la
, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: Controparte_1
“...in via preliminare dichiarare l'estraneità della riscossione CP_2
rispetto alle eccezioni relative all'operato dell'ente impositore;
in subordine
E nel merito rigettare tutte le domande eventualmente proposte avverso la riscossione dalla opponente perché inammissibili, infondate o CP_2
con qualsiasi altra statuizione;
dichiarare comunque la legittimità dell'operato della riscossione;
Con vittoria di spese e compensi. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
US EN Carmela, ha eccepito la inammissibilità del gravame per la dedotta violazione dell' 342 c.p.c.. L'eccezione non è fondata.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
pag. 5/10 tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
********
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la violazione degli artt 2946 e 2935 cc in combinato disposto con l'art 171 TUSDG.
Deduce il che, il Tribunale, nell'esaminare la preliminare Parte_1
eccezione di prescrizione del diritto di credito, oggetto della cartella di pagamento impugnata e vantato dal odierno appellante, ha Parte_1
ritenuto applicabile l'ordinario termine di prescrizione, errando, tuttavia, nel ritenere che lo stesso debba farsi decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza (avvenuto il 26.5.2009) in quanto unico titolo per il recupero delle spese in oggetto e non già dal decreto di pagamento emesso dal magistrato. Secondo il Tribunale, a dire della parte appellante, la data del 04.06.2009, si riferirebbe alla data del documento con cui il
Funzionario dell'Ufficio di Ragioneria della Corte di Appello di Caltanissetta ha disposto, a carico dell'erario, il pagamento dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Avv.
Paola Maria Galletti, difensore di - e non alla data del Controparte_3
provvedimento emesso dal Giudice di recupero delle spese anticipate pag. 6/10 dallo Stato. La sentenza sempre a dire dell'appellante, sul punto appare erronea, in quanto come risulterebbe dagli atti di causa, la data del
04.06.2009, corrisponde esattamente alla data in cui il Giudice ha emesso il provvedimento definitivo di recupero in favore dello Stato delle somme anticipate, specificando che “l'importo liquidato con decreto del 19/01/08
è posto a carico dell'Erario”. Ove gennaio è mero refuso, atteso che risulta, per tabulas, dagli atti che il decreto di correzione della sentenza reca la data del 19.06.2008. Il credito oggetto della cartella di pagamento opposto non può considerarsi quindi prescritto, non essendo decorso il termine decennale dal 04.06.2009 (data di emissione del provvedimento citato) al 28.05.2019 (data di notifica della cartella di pagamento impugnata).
Osserva la Corte che il motivo di appello sollevato dal Parte_1
, non risulta fondato alla luce della normativa e dell'orientamento
[...]
prevalente in giurisprudenza.
L'articolo 2946 c.c. statuisce che va applicato il termine ordinario di prescrizione decennale per i crediti dello Stato da spese di giustizia.
Peraltro, la circolare ministeriale del 26 giugno 2003, e la prassi degli uffici giudiziari, concordano nel ritenere che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la sentenza sia essa civile che penale sia divenuta irrevocabile, oppure dal momento in cui il provvedimento che conclude il processo diventi definitivo, ma non di certo dalla successiva emissione del decreto di pagamento.
pag. 7/10 Eventuali atti interruttivi della prescrizione, come la notifica dell'invito al pagamento, possono interrompere il termine, ma la decorrenza rimane fissata al passaggio in giudicato della sentenza.
Le Sezioni Unite della Cassazione (Sent. 11676/2024) infatti confermano che la prescrizione decennale decorre da quando il credito è certo, liquido ed esigibile, e cioè tipicamente dalla definitività della sentenza, e non dalla mera attività successiva dell'amministrazione finanziaria o giudiziaria.
Nel caso di specie, una volta passata in giudicato la sentenza che pone le spese a carico dell'Avv. US EN Carmela e a favore dello Stato, la prescrizione decorre da tale data;
il successivo decreto di pagamento al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rileva solo ai fini della liquidazione nei confronti di quel professionista, ma non sposta il termine di prescrizione del recupero a carico del soccombente.
L'azione a disposizione dell'Erario per esigere il pagamento della somma stabilita in proprio favore dalla sentenza non è subordinata all'emissione del decreto di pagamento, e tanto meno al pagamento effettivo, in favore del difensore della parte vittoriosa ed ammessa al gratuito patrocinio, trattandosi di due obbligazioni generate dallo stesso fatto (la disciplina delle spese come sancita dalla sentenza) ma del tutto indipendenti fra loro
(Cass. 2 settembre 2020 n. 18223, Cass. 19 gennaio 2021 n. 777, Cass. 8 gennaio 2020 n. 136). Pertanto, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il momento a partire dal quale il creditore (lo Stato) poteva far valere il proprio diritto nei confronti della parte soccombente e condannata alle spese e dal quale decorre il termine prescrizionale è, come già osservato, quello del passaggio in giudicato della sentenza e non quello di pagamento pag. 8/10 da parte dello Stato della propria obbligazione verso il difensore dell'altra parte.
Ora nel caso di specie, la cartella è stata notificata in data 28/05/2019, con ruolo divenuto esecutivo in data 03/01/2019 e passato alla
[...]
il 10/03/2019; la sentenza n. 221 del 2008, è Controparte_1
passata in cosa giudicata in data 26/05/2009; pertanto il termine decennale (pari a 3653 gg), andava a scadere il 26/05/2019; pertanto essendo stata la notifica della cartella di pagamento effettuata successivamente a tale termine e precisamente in data 28/05/2019, si è maturata la prescrizione decennale, anche a voler considerare gli anni bisestili e i giorni effettivi (gg 3654). Ne consegue che il motivo d'appello secondo cui la prescrizione dovrebbe decorrere dal decreto di pagamento
(04/06/2009), non trova fondamento, né nella lettera della legge né nella prassi consolidata.
Gli eventuali altri motivi non vengono trattati essendo quello della prescrizione assorbente.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del secondo grado liquidate come da dispositivo e ai minimi tariffari in considerazione della non difficoltà della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna il in persona del suo Ministro pro Parte_1
tempore, al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in pag. 9/10 complessive € 962,00 (di cui € 268,00 per la fase studio, € 268,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 22/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 10/10