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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Genova, Via Palestro 2/10, presso lo studio dell'Avv. Paola PAGLIETTINI (c.f. ), che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_1 mandato in calce al ricorso, dichiarando la propria disponibilità a ricevere le relative comunicazioni tramite l'indirizzo di PEC o il Email_1 numero di fax 010/5302802 RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro
Capurso (c.f.: – PEC: C.F._2
t), dall'avv. Lilia Bonicioli (c.f.: Email_2
e dall'avv. Christian Lo Scalzo (c.f.: ), C.F._3 C.F._4
in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino
Ogg.: assegno sociale, stato di bisogno;
rinuncia assegno di mantenimento MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 26/05/2025 conveniva in giudizio l'Inps Parte_1
per sentire accertare il suo diritto al liquidazione dell'assegno sociale di cui all'articolo
3 commi 6 e 7 della legge 335/1995, richiesto con domanda amministrativa del
21/03/2023 e respinto dall'Inps, per insussistenza dello stato di bisogno “ in quanto il reddito dell'ex coniuge da lavoro dipendente e pensione consentirebbe il riconoscimento di un assegno di mantenimento che non è stato richiesto in sede di divorzio” .
L'Inps, costituendosi ho resistito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sulla base di tali difese, espletata istruttoria, la causa può esser decisa.
E' principio giurisprudenziale ormai incontestato quello secondo il quale”
“ Va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995 [già sopra trascritto].
5.- Nel caso in esame la Corte d'appello ha negato la spettanza dell'assegno sociale alla ricorrente sostenendo che ella non versasse in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione (alla quale i coniugi sono addivenuti con procedimento semplificato). Secondo la Corte d'appello tale fatto doveva essere interpretato come riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3, comma 6 legge 335/1995.
6.- La tesi della Corte d'appello non può essere condivisa perché cozza contro la natura dell'assegno sociale e contro il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento della medesima prestazione.
7.- Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1.448/2011). 8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
10.- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
11.- Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
12.- Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 33511995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.
14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. 14.1- Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell'INPS). Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.
15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.
16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione.
17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessìa). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.)>>. (Cass., ord. 14513/2020, suffragata da successivi arresti conformi 6 ottobre 2022, n. 29109 Cass. Sez. L, 15/09/2021, n. 24954, ), A ciò si aggiunga che secondo Cass. Sez. L, n. 24954 del 2021, cit., "Non vi e', insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "e' costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito" L'istruttoria ha poi ben evidenziato le ragioni per le quali la ricorrente in sede di separazione, non ha chiesto alcun assegno di mantenimento all'ex coniuge, resosi presto latitante ed inadempiente, ancor prima della separazione, non solo al suo mantenimento, ma anche a quello delle figlie.
Ne deriva che la scelta di non richiedere alcun mantenimento non può essere ricollegato in alcun modo alla capacità autonoma di sostentamento della ricorrente.
Tanto è vero che, disposto un accertamento presso l'Agenzia delle Entrate circa l'inesistenza in capo alla ricorrente di redditi è risultato che “ La contribuente non ha presentato dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2022 in avanti;
da interrogazioni in Anagrafe tributaria, risultano trasmesse n. 2 CU ( CERTIFICAZIONI UNICHE ) dall'INPS nei quali la contribuente avrebbe percepito per l'anno d'imposta 2022,
l'importo pari a € 6.086,25 come reddito esente ( si veda codice 465 della CU) e per l'anno d'imposta 2023, l'importo pari a € 7.020,25 come reddito esente ( si veda codice 465 della CU) . Per quanto concerne l'anno d'imposta 2024, non risulta presentata dichiarazione alcuna e non risulta percepito alcun reddito.” ( cfr dichiarazione
Agenzie delle Entrate 31.10.2025 depositata in atti ex art 210 cpc) .
I testi escussi signora figlia della ricorrente e , genero Testimone_1 Persona_2
di quest'ultima, hanno riferito delle gravi difficoltà economiche nelle quali si è ritrovata la ricorrente già a partire dagli anni 80, poiché l'ex coniuge mai si era occupato della signora Pt_1
I testi hanno altresì testimoniato delle difficoltà abitative della stessa che, prima in affitto e successivamente trasferita in una casa di abitazione poi pignorata, aveva infine iniziato una coabitazione con loro sotto il loro tetto familiare, in quanto priva di alloggio ed in difficoltà economiche, tanto da non poter provvedere diversamente.
Sussistono pertanto le condizioni di bisogno in ragioni delle quali può essere riconosciuto in favore della ricorrente il diritto all'assegno sociale richiesto con domanda amministrativa presentata il 21/03/2023. le spese di lite vanno poste a carico dell'Inps soccombente
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando:
1. dichiara il diritto della ricorrente al percepimento dell'assegno sociale previsto dall'articolo 3 comma 7 della legge 335 /95 a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
2. Per effetto condanna l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in suo favore dei reati maturati e maturandi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna l'INPS rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00, oltre ai spese generali, oltre iVA e cpa, con discrezione in favore del difensore antistatario
Genova, 17/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Genova, Via Palestro 2/10, presso lo studio dell'Avv. Paola PAGLIETTINI (c.f. ), che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_1 mandato in calce al ricorso, dichiarando la propria disponibilità a ricevere le relative comunicazioni tramite l'indirizzo di PEC o il Email_1 numero di fax 010/5302802 RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro
Capurso (c.f.: – PEC: C.F._2
t), dall'avv. Lilia Bonicioli (c.f.: Email_2
e dall'avv. Christian Lo Scalzo (c.f.: ), C.F._3 C.F._4
in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino
Ogg.: assegno sociale, stato di bisogno;
rinuncia assegno di mantenimento MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 26/05/2025 conveniva in giudizio l'Inps Parte_1
per sentire accertare il suo diritto al liquidazione dell'assegno sociale di cui all'articolo
3 commi 6 e 7 della legge 335/1995, richiesto con domanda amministrativa del
21/03/2023 e respinto dall'Inps, per insussistenza dello stato di bisogno “ in quanto il reddito dell'ex coniuge da lavoro dipendente e pensione consentirebbe il riconoscimento di un assegno di mantenimento che non è stato richiesto in sede di divorzio” .
L'Inps, costituendosi ho resistito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sulla base di tali difese, espletata istruttoria, la causa può esser decisa.
E' principio giurisprudenziale ormai incontestato quello secondo il quale”
“ Va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995 [già sopra trascritto].
5.- Nel caso in esame la Corte d'appello ha negato la spettanza dell'assegno sociale alla ricorrente sostenendo che ella non versasse in stato di bisogno per non aver richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione (alla quale i coniugi sono addivenuti con procedimento semplificato). Secondo la Corte d'appello tale fatto doveva essere interpretato come riconoscimento dello stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3, comma 6 legge 335/1995.
6.- La tesi della Corte d'appello non può essere condivisa perché cozza contro la natura dell'assegno sociale e contro il sistema istituito dal legislatore per il riconoscimento della medesima prestazione.
7.- Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1.448/2011). 8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
10.- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
11.- Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
12.- Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 33511995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.
14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale condicio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. 14.1- Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell'INPS). Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.
15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.
16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione.
17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessìa). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.)>>. (Cass., ord. 14513/2020, suffragata da successivi arresti conformi 6 ottobre 2022, n. 29109 Cass. Sez. L, 15/09/2021, n. 24954, ), A ciò si aggiunga che secondo Cass. Sez. L, n. 24954 del 2021, cit., "Non vi e', insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "e' costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito" L'istruttoria ha poi ben evidenziato le ragioni per le quali la ricorrente in sede di separazione, non ha chiesto alcun assegno di mantenimento all'ex coniuge, resosi presto latitante ed inadempiente, ancor prima della separazione, non solo al suo mantenimento, ma anche a quello delle figlie.
Ne deriva che la scelta di non richiedere alcun mantenimento non può essere ricollegato in alcun modo alla capacità autonoma di sostentamento della ricorrente.
Tanto è vero che, disposto un accertamento presso l'Agenzia delle Entrate circa l'inesistenza in capo alla ricorrente di redditi è risultato che “ La contribuente non ha presentato dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2022 in avanti;
da interrogazioni in Anagrafe tributaria, risultano trasmesse n. 2 CU ( CERTIFICAZIONI UNICHE ) dall'INPS nei quali la contribuente avrebbe percepito per l'anno d'imposta 2022,
l'importo pari a € 6.086,25 come reddito esente ( si veda codice 465 della CU) e per l'anno d'imposta 2023, l'importo pari a € 7.020,25 come reddito esente ( si veda codice 465 della CU) . Per quanto concerne l'anno d'imposta 2024, non risulta presentata dichiarazione alcuna e non risulta percepito alcun reddito.” ( cfr dichiarazione
Agenzie delle Entrate 31.10.2025 depositata in atti ex art 210 cpc) .
I testi escussi signora figlia della ricorrente e , genero Testimone_1 Persona_2
di quest'ultima, hanno riferito delle gravi difficoltà economiche nelle quali si è ritrovata la ricorrente già a partire dagli anni 80, poiché l'ex coniuge mai si era occupato della signora Pt_1
I testi hanno altresì testimoniato delle difficoltà abitative della stessa che, prima in affitto e successivamente trasferita in una casa di abitazione poi pignorata, aveva infine iniziato una coabitazione con loro sotto il loro tetto familiare, in quanto priva di alloggio ed in difficoltà economiche, tanto da non poter provvedere diversamente.
Sussistono pertanto le condizioni di bisogno in ragioni delle quali può essere riconosciuto in favore della ricorrente il diritto all'assegno sociale richiesto con domanda amministrativa presentata il 21/03/2023. le spese di lite vanno poste a carico dell'Inps soccombente
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando:
1. dichiara il diritto della ricorrente al percepimento dell'assegno sociale previsto dall'articolo 3 comma 7 della legge 335 /95 a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
2. Per effetto condanna l'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in suo favore dei reati maturati e maturandi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna l'INPS rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00, oltre ai spese generali, oltre iVA e cpa, con discrezione in favore del difensore antistatario
Genova, 17/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI