Sentenza 10 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di rescissione del giudicato, la tempestività dell'impugnazione, nel caso in cui la richiesta sia presentata attraverso il portale del processo penale telematico e l'attestazione di deposito sia generata con ritardo, è stabilita, stante il periodo di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico, avendo riguardo anche al momento in cui l'atto risulta essere stato correttamente inserito nel sistema digitale.
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Impugnazione, vale dal data del deposito e non quella dell'accettazione: in un'ottica di bilanciamento tra innovazione tecnologica e garanzia di accesso diretto al procedimento, l'eventuale scarto temporale tra l'inserimento degli atti e il successivo rilascio della ricevuta di deposito non può ridondare a carico della parte impugnante, allorché lo stesso portale abbia dato ufficiale contezza dell'avvenuto invio. Ciò si desume, nella complessiva disciplina processuale, dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, per come direttamente desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., 47 della Carta di Nizza, 19 del Trattato sull'Unione europea e 6 della Convenzione EDU (principio che, …
Leggi di più… - 2. Deposito telematico dell’appello a ridosso della mezzanotte: vale l’orario di invio o la ricevuta? (Cass. pen. n. 40474/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 dicembre 2025
Una questione apparentemente “minuta” — due minuti di scarto generati dal sistema — diventa, nella pratica, una linea di confine tra accesso al giudizio di secondo grado e sbarramento processuale. Con la sentenza Cass. pen., Sez. V, 3 dicembre 2025 (dep. 16 dicembre 2025), n. 40474, la Corte chiarisce un principio destinato a pesare nella quotidianità della transizione digitale: quando il difensore ha correttamente inserito e inviato l'atto nel portale entro le 24:00, un ritardo tecnico nella generazione della ricevuta non può ricadere sulla parte. 1) Il fatto: appello “tardivo” per colpa della ricevuta La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2024, n. 47737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47737 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47737 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 10/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. FU ZH, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 28/06/2024 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato. 2. Espone la difesa che la Corte di appello, recependo l'eccezione sollevata dalla Procura generale, aveva ritenuto l'istanza tardiva in quanto depositata oltre il trentesimo giorno dalla notifica al condannato dell'ordine di esecuzione. 3. Lamenta il ricorrente, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, che il deposito dell'istanza doveva considerarsi tempestivo, in quanto la Corte di merito aveva erroneamente fatto riferimento al momento in cui il deposito era stato accettato dall'ufficio destinatario (il 1° marzo 2024), anziché a quello in cui era stato inviato alla Corte d'appello, ossia il 28/02/2024, ultimo giorno utile, per come risultava dall'estratto del Portale di deposito degli atti penali allegato al ricorso. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. Luigi Giordano, con requisitoria del 10 ottobre 2024, sul rilievo della fondatezza del ricorso, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Sebbene il ricorrente denunci il vizio di motivazione lamentando che l'ordinanza impugnata abbia contraddittoriamente ritenuto tardivamente depositata l'istanza di rescissione del giudicato il 1° marzo 2024 anziché in quella, tempestiva, del 28 febbraio 2024 per come emergerebbe dagli atti, in realtà la difesa denuncia anche l'erronea applicazione della legge penale e delle altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto in tema di notificazione degli atti penali e, specificamente, in ordine all'individuazione del dies a quem entro cui va presentata, a pena di inammissibilità, la richiesta di rescissione del giudicato. Tanto precisato, dall'esame degli atti allegati al ricorso e contenuti nel fascicolo a cui la Corte di legittimità può accedere trattandosi di questione processuale, risulta che la richiesta di rescissione del giudicato risulta essere stata presentata dal difensore avvalendosi del Portale del processo penale telematico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 del decreto Ministero giustizia del 4 luglio 2023 (e successiva integrazione del 4 luglio 2023), che comprende, al punto n. 95 dell'elenco di cui all'art. 1, tale richiesta tra gli atti per i quali il deposito da parte 2 dei difensori avviene mediante il portale del processo penale telematico, ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Il problema che si pone è se, ai fini della tempestività dell'impugnazione straordinaria, debba darsi rilievo al momento in cui l'atto, dopo essere stato correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, è stato inviato alla Corte d'appello (il 28 febbraio 2024), ovvero al momento successivo del 10 marzo 2024 (di ben due giorni), in cui l'atto risulta essere stato accettato. Si tratta di un tema non scrutinato dalla Corte d'appello, la quale ha fatto esclusivo riferimento all'attestazione di cancelleria che dava atto che la richiesta doveva intendersi depositata il 1° marzo 2024. Al riguardo, l'art. 1 del decreto stabilisce che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza. Si tratta di una disposizione volta a dare certezza giuridica alla ricezione dell'atto da parte del Portale e dell'ufficio giudiziario che ne risulterà destinatario, ma che non può ridondare a carico della parte impugnante allorché l'attestazione di deposito sia financo generata ben due giorni dopo quello dell'invio e, soprattutto, lo stesso Portale dia ufficiale contezza dell'avvenuto invio alle ore 21:52:02 del 28/02/2024, attestando, con ricevuta, «che l'atto è stato correttamente inviato ai sensi dell'art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen.». Inoltre, non può non tenersi conto che trovandosi il sistema delle impugnazioni in una fase di transizione dal processo cartaceo a quello telematico, la dichiarazione di inammissibilità è andata oltre l'obiettivo - in sé legittimo, secondo la giurisprudenza della Corte Edu - di garantire la certezza del diritto e l'efficiente amministrazione della giustizia, compromettendo la sostanza del diritto di accesso a un organo giurisdizionale. Secondo la Corte Edu è, infatti, necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico (Corte Edu, Prima Sezione, TR e altri c. Italia, del 23 maggio 2024). 3. In conclusione, in accoglimento del ricorso va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze, per l'ulteriore corso. 3
P.Q. M
. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso, il 10 dicembre 2024.