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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3033/2022
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo, con studio in Parte_1
Striano alla via Caionche n. 39 presso cui elegge domicilio;
Appellante
E
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2019 presso il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, premesso di aver svolto attività lavorativa fino Parte_1 all'11.8.2015 e di essere affetta da una serie di patologie invalidanti (mastopatia fibrocistica;
tireopatia; insufficienza venosa arti inferiori;
artrosi generalizzata;
osteoporosi; gastropatia cronica;
cistite cronica;
cardiopatia ipertensiva in soggetto con ipercolesterolemia), aveva CP_ esposto di aver presentato all' in data 3.12.2018 domanda per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ex L. 503/1992, rigettata dall' resistente per difetto del CP_1 requisito sanitario (invalidità dell'80%).
La ricorrente aveva quindi adito l'autorità giudiziaria al fine di accertare il proprio diritto alla CP_ prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa del 3.12.2018 e con condanna dell' alla erogazione. Instaurato il contraddittorio, con la sentenza n. 866/2022 pubblicata il 7/6/2022 il Tribunale, espletata c.t.u. medico-legale, condividendo le conclusioni peritali, ha rigettato la domanda.
Il Giudice ha aderito alla consulenza medica che ha accertato una percentuale di invalidità del 75%, insufficiente per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata;
ha valutato le suddette conclusioni coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi prospettata;
ha inoltre ritenuto che le doglianze della ricorrente non potessero inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dall'ausiliario del giudice, essendo state prospettate semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u..
Avverso detta statuizione, con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 2.12.2022, ha interposto tempestivo gravame confutando le argomentazioni peritali Parte_1 recepite in sentenza.
L'istante ha eccepito la nullità della c.t.u. per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa. Ha poi ribadito la sussistenza della invalidità almeno dell'80%, presupposto per il riconoscimento della prestazione oggetto di domanda.
Ha quindi concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di disporsi una rinnovazione della c.t.u. e in ogni caso di dichiarare il suo diritto alla pensione anticipata di vecchiaia sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (3.12.2018), con vittoria delle spese del doppio grado e attribuzione.
CP_ Ricostituito il contradditorio, l' con plurime argomentazioni ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
La Corte ha disposto la trattazione cartolare e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado che fonda il rigetto della domanda aderendo in toto alle conclusioni della c.t.u. Ha lamentato la nullità di detta c.t.u. osservando che il consulente d'ufficio designato dal Giudice aveva comunicato alle parti la bozza della perizia in data 2.2.2022, poi depositata il successivo 23.2.2022, senza attendere il termine di 30 giorni concesso dal Giudice (con verbale di udienza cartolare del 28.9.2021) per consentire ai consulenti di parte di trasmettere le proprie osservazioni alla bozza di perizia. Ritenuta fondata la doglianza, il Giudice di primo grado aveva concesso alle parti ulteriore termine di 30 giorni per controdedurre alla c.t.u., controdeduzioni che la ricorrente inoltrava al consulente d'ufficio ma che quest'ultimo ometteva di valutare, non integrando l'elaborato peritale.
Secondo la prospettazione attorea vi sarebbe stata una violazione del diritto di difesa perpetrata in danno della , con condotta poco professionale del consulente tecnico d'ufficio che ha Pt_1
“ignorato” le controdeduzioni spiegate dal consulente di parte, mostrandosi poco collaborativo nel predisporre una perizia completa in modo da fornire al Giudice maggiori dati scientifici utili per la decisione. La c.t.u., affetta da un evidente vizio di nullità, andava quindi rinnovata.
Con il secondo motivo, la ricorrente, richiamando le osservazioni critiche del consulente di parte già esposte nel precedente grado, ha censurato la perizia contestando al c.t.u. di non aver tenuto conto nella sua valutazione delle patologie singolarmente considerate da cui è affetta la , Pt_1 pure certificate e provate dalla documentazione e riportate nella stessa perizia. Invero nella c.t.p. il perito di parte aveva osservato come la documentazione sanitaria e l'esame clinico della perizianda orientassero verso conclusioni difformi “non per quel che concerne l'annovero delle patologie ma per l'incidenza sul grado di invalidità posseduto dalla perizianda”. A parere della appellante, l'ausiliario del Giudice non avrebbe valutato attentamente le patologie della , Pt_1 essendo inverosimile che ad un soggetto portatore di un quadro patologico così come richiamato, non sia riconosciuta la condizione di soggetto invalido nella misura dell'80% fin dall'epoca della domanda amministrativa (3.12.2018).
Entrambe le censure, da esaminare congiuntamente, sono inconsistenti.
E' principio consolidato della S.C. che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche
“per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 31591 del 4/11/2021, che richiama Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018). Infatti, “allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23637 del 21711/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25862 del 2/12/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10688 24/4/2008.
Rileva menzionare anche la pronuncia della S.C. a Sezioni Unite n. 5624 del 21/2/2022 che distingue le nullità procedimentali (o processuali) della consulenza tecnica, ossia le censure inerenti al procedimento di formazione dell'elaborato peritale, soggette all'applicazione dell'art. 157, secondo comma, cod. pro civ. (“Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”), e i vizi “di contenuto” attinenti a questioni scientifiche e/o comunque valutative, e cioè le critiche che riguardano il “merito” delle indagini e conclusioni dell'ausiliario del giudice che, trattandosi di mere difese, non incontrano alcuna particolare preclusione.
Nella fattispecie, in primo grado il consulente d'ufficio aveva depositato l'elaborato peritale senza attendere il decorso del termine (30 giorni) concesso dal giudice alle parti per la formulazione di osservazioni al c.t.u.
Il vizio procedimentale della consulenza tecnica, eccepito tempestivamente dalla ricorrente, è stato sanato dal Giudice che ha concesso alle parti un nuovo termine di 30 giorni per la trasmissione di controdeduzione all'ausiliario. Non risulta violato il diritto di difesa, come lamentato dall'appellante, tanto che la parte, nel nuovo termine fissato dal Giudice, ha trasmesso al consulente d'uffiico le proprie controdeduzioni. L'eventuale nullità per vizio procedimentale della consulenza tecnica non può essere pronunciata, avendo l'atto raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.).
Neanche sussiste il difetto di motivazione denunciato dalla ricorrente, per non aver il consulente d'ufficio valutato le controdeduzioni alla perizia trasmesse dalla parte. Invero, spetta al Giudice indicare in sentenza le ragioni della adesione alle conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (cfr. Cass. 23637/2016 e le altre pronunce sopra citate).
Nella specie, a fronte delle osservazioni critiche di parte ricorrente, il Tribunale ha aderito al parere del proprio consulente, in quanto per un verso le conclusioni di quest'ultimo sono risultate coerenti con il quadro clinico della perizianda;
per l'altro, il perito di parte nelle controdeduzioni si è limitato a valutare diversamente, rispetto al c.t.u., l'entità e l'incidenza del dato patologico, senza specificare eventuali errori della consulenza e/o dell'iter motivazionale del c.t.u.
Sono pertanto infondate le doglianze di natura “procedimentale” mosse dalla appellante all'elaborato peritale. Correttamente il Giudice di prime cure non ha ammesso la richiesta di parte di rinnovazione della c.t.u. che, riformulata in questa sede, parimenti va respinta.
Per quanto riguarda i vizi inerenti il “merito” e/o il “contenuto” della perizia, si condivide l'assunto del primo Giudice che, valutati positivamente il percorso argomentativo e i principi e metodi scientifici seguiti dal proprio consulente, ritenute le conclusioni di quest'ultimo coerenti e ben motivate, ha disatteso le critiche avanzate dal consulente di parte, che ha valutato diversamente l'incidenza invalidante delle patologie, pur riconoscendo che tutte erano state considerate dal c.t.u..
Nella consulenza di parte si rileva che la documentazione sanitaria e l'esame clinico della perizianda orientano verso conclusioni difformi “non per quel che concerne l'annovero delle patologie ma per l'incidenza sul grado di invalidità posseduto dalla perizianda”. Nell'atto di appello, l'istante censura le valutazioni dell'ausiliario del Giudice e in particolare le percentuali di invalidità indicate per ciascuna patologia, ritenendo inverosimile che ad un soggetto con un quadro patologico così come descritto non sia riconosciuta una invalidità almeno nella misura dell'80%.
Invero, le censure mosse al contenuto della perizia, così come formulate, appaiono generiche e non convincenti.
Il c.t.u. nel proprio elaborato peritale ha tenuto conto di tutte le patologie da cui è affetta la Cordella, valutando nella sua completezza il quadro clinico della istante (circostanza confermata dallo stesso perito di parte). Ha assegnato a ciascuna patologia, singolarmente, una percentuale invalidante in ragione della gravità, con indicazione del relativo codice. Ha poi valutato l'invalidità globale con applicazione del calcolo riduzionistico.
A fronte delle predette valutazioni del c.t.u. esaustive e coerenti, l'appellante, richiamando la perizia di parte, si è limitata ad invocare percentuali di invalidità superiori, peraltro solo per alcune della patologie in esame (ad es. alla fibromialgia e alla incontinenza urinaria sono assegnate le medesime misure invalidanti indicate dal c.t.u., rispettivamente del 25% e del 20%, mentre per la artrosi, valorizzata per la sua particolare gravità, la valutazione della parte - 40% - si discosta di poco dalla valutazione - 35% - del c.t.u.).
In ogni caso ciò che rileva sottolineare è che negli atti di parte non sono dettagliate le ragioni della asserita maggiore gravità delle patologie, né gli errori della perizia e del percorso motivazionale del c.t.u. Nulla è specificamente contestato in riferimento ai codici tabellari utilizzati dal consulente del Giudice, espressamente indicati nell'elaborato peritale, né circa il rispetto delle percentuali di invalidità ivi stabilite.
L'istante si è limitata a rimarcare, con affermazione di principio, priva di efficacia, la gravità delle patologie e del complesso quadro clinico della perizianda, sottovalutato dall'ausiliario del Giudice, senza muovere alla consulenza e alle valutazioni del perito critiche motivate e circostanziate, sì da essere apprezzabili dal Giudice.
Le conclusioni del c.t.u. – recepite dal Tribunale - appaiono tecnicamente corrette e adeguatamente motivate con riguardo ai parametri di valutazione in punto di quantificazione della menomazione dell'integrità psicofisica derivante alla dalle patologie sofferte. Pt_1
L'appello va quindi respinto, assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 9/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristof
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3033/2022
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo, con studio in Parte_1
Striano alla via Caionche n. 39 presso cui elegge domicilio;
Appellante
E
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2019 presso il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, premesso di aver svolto attività lavorativa fino Parte_1 all'11.8.2015 e di essere affetta da una serie di patologie invalidanti (mastopatia fibrocistica;
tireopatia; insufficienza venosa arti inferiori;
artrosi generalizzata;
osteoporosi; gastropatia cronica;
cistite cronica;
cardiopatia ipertensiva in soggetto con ipercolesterolemia), aveva CP_ esposto di aver presentato all' in data 3.12.2018 domanda per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ex L. 503/1992, rigettata dall' resistente per difetto del CP_1 requisito sanitario (invalidità dell'80%).
La ricorrente aveva quindi adito l'autorità giudiziaria al fine di accertare il proprio diritto alla CP_ prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa del 3.12.2018 e con condanna dell' alla erogazione. Instaurato il contraddittorio, con la sentenza n. 866/2022 pubblicata il 7/6/2022 il Tribunale, espletata c.t.u. medico-legale, condividendo le conclusioni peritali, ha rigettato la domanda.
Il Giudice ha aderito alla consulenza medica che ha accertato una percentuale di invalidità del 75%, insufficiente per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata;
ha valutato le suddette conclusioni coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi prospettata;
ha inoltre ritenuto che le doglianze della ricorrente non potessero inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dall'ausiliario del giudice, essendo state prospettate semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u..
Avverso detta statuizione, con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 2.12.2022, ha interposto tempestivo gravame confutando le argomentazioni peritali Parte_1 recepite in sentenza.
L'istante ha eccepito la nullità della c.t.u. per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa. Ha poi ribadito la sussistenza della invalidità almeno dell'80%, presupposto per il riconoscimento della prestazione oggetto di domanda.
Ha quindi concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di disporsi una rinnovazione della c.t.u. e in ogni caso di dichiarare il suo diritto alla pensione anticipata di vecchiaia sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (3.12.2018), con vittoria delle spese del doppio grado e attribuzione.
CP_ Ricostituito il contradditorio, l' con plurime argomentazioni ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
La Corte ha disposto la trattazione cartolare e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado che fonda il rigetto della domanda aderendo in toto alle conclusioni della c.t.u. Ha lamentato la nullità di detta c.t.u. osservando che il consulente d'ufficio designato dal Giudice aveva comunicato alle parti la bozza della perizia in data 2.2.2022, poi depositata il successivo 23.2.2022, senza attendere il termine di 30 giorni concesso dal Giudice (con verbale di udienza cartolare del 28.9.2021) per consentire ai consulenti di parte di trasmettere le proprie osservazioni alla bozza di perizia. Ritenuta fondata la doglianza, il Giudice di primo grado aveva concesso alle parti ulteriore termine di 30 giorni per controdedurre alla c.t.u., controdeduzioni che la ricorrente inoltrava al consulente d'ufficio ma che quest'ultimo ometteva di valutare, non integrando l'elaborato peritale.
Secondo la prospettazione attorea vi sarebbe stata una violazione del diritto di difesa perpetrata in danno della , con condotta poco professionale del consulente tecnico d'ufficio che ha Pt_1
“ignorato” le controdeduzioni spiegate dal consulente di parte, mostrandosi poco collaborativo nel predisporre una perizia completa in modo da fornire al Giudice maggiori dati scientifici utili per la decisione. La c.t.u., affetta da un evidente vizio di nullità, andava quindi rinnovata.
Con il secondo motivo, la ricorrente, richiamando le osservazioni critiche del consulente di parte già esposte nel precedente grado, ha censurato la perizia contestando al c.t.u. di non aver tenuto conto nella sua valutazione delle patologie singolarmente considerate da cui è affetta la , Pt_1 pure certificate e provate dalla documentazione e riportate nella stessa perizia. Invero nella c.t.p. il perito di parte aveva osservato come la documentazione sanitaria e l'esame clinico della perizianda orientassero verso conclusioni difformi “non per quel che concerne l'annovero delle patologie ma per l'incidenza sul grado di invalidità posseduto dalla perizianda”. A parere della appellante, l'ausiliario del Giudice non avrebbe valutato attentamente le patologie della , Pt_1 essendo inverosimile che ad un soggetto portatore di un quadro patologico così come richiamato, non sia riconosciuta la condizione di soggetto invalido nella misura dell'80% fin dall'epoca della domanda amministrativa (3.12.2018).
Entrambe le censure, da esaminare congiuntamente, sono inconsistenti.
E' principio consolidato della S.C. che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche
“per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 31591 del 4/11/2021, che richiama Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018). Infatti, “allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23637 del 21711/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25862 del 2/12/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10688 24/4/2008.
Rileva menzionare anche la pronuncia della S.C. a Sezioni Unite n. 5624 del 21/2/2022 che distingue le nullità procedimentali (o processuali) della consulenza tecnica, ossia le censure inerenti al procedimento di formazione dell'elaborato peritale, soggette all'applicazione dell'art. 157, secondo comma, cod. pro civ. (“Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”), e i vizi “di contenuto” attinenti a questioni scientifiche e/o comunque valutative, e cioè le critiche che riguardano il “merito” delle indagini e conclusioni dell'ausiliario del giudice che, trattandosi di mere difese, non incontrano alcuna particolare preclusione.
Nella fattispecie, in primo grado il consulente d'ufficio aveva depositato l'elaborato peritale senza attendere il decorso del termine (30 giorni) concesso dal giudice alle parti per la formulazione di osservazioni al c.t.u.
Il vizio procedimentale della consulenza tecnica, eccepito tempestivamente dalla ricorrente, è stato sanato dal Giudice che ha concesso alle parti un nuovo termine di 30 giorni per la trasmissione di controdeduzione all'ausiliario. Non risulta violato il diritto di difesa, come lamentato dall'appellante, tanto che la parte, nel nuovo termine fissato dal Giudice, ha trasmesso al consulente d'uffiico le proprie controdeduzioni. L'eventuale nullità per vizio procedimentale della consulenza tecnica non può essere pronunciata, avendo l'atto raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.).
Neanche sussiste il difetto di motivazione denunciato dalla ricorrente, per non aver il consulente d'ufficio valutato le controdeduzioni alla perizia trasmesse dalla parte. Invero, spetta al Giudice indicare in sentenza le ragioni della adesione alle conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (cfr. Cass. 23637/2016 e le altre pronunce sopra citate).
Nella specie, a fronte delle osservazioni critiche di parte ricorrente, il Tribunale ha aderito al parere del proprio consulente, in quanto per un verso le conclusioni di quest'ultimo sono risultate coerenti con il quadro clinico della perizianda;
per l'altro, il perito di parte nelle controdeduzioni si è limitato a valutare diversamente, rispetto al c.t.u., l'entità e l'incidenza del dato patologico, senza specificare eventuali errori della consulenza e/o dell'iter motivazionale del c.t.u.
Sono pertanto infondate le doglianze di natura “procedimentale” mosse dalla appellante all'elaborato peritale. Correttamente il Giudice di prime cure non ha ammesso la richiesta di parte di rinnovazione della c.t.u. che, riformulata in questa sede, parimenti va respinta.
Per quanto riguarda i vizi inerenti il “merito” e/o il “contenuto” della perizia, si condivide l'assunto del primo Giudice che, valutati positivamente il percorso argomentativo e i principi e metodi scientifici seguiti dal proprio consulente, ritenute le conclusioni di quest'ultimo coerenti e ben motivate, ha disatteso le critiche avanzate dal consulente di parte, che ha valutato diversamente l'incidenza invalidante delle patologie, pur riconoscendo che tutte erano state considerate dal c.t.u..
Nella consulenza di parte si rileva che la documentazione sanitaria e l'esame clinico della perizianda orientano verso conclusioni difformi “non per quel che concerne l'annovero delle patologie ma per l'incidenza sul grado di invalidità posseduto dalla perizianda”. Nell'atto di appello, l'istante censura le valutazioni dell'ausiliario del Giudice e in particolare le percentuali di invalidità indicate per ciascuna patologia, ritenendo inverosimile che ad un soggetto con un quadro patologico così come descritto non sia riconosciuta una invalidità almeno nella misura dell'80%.
Invero, le censure mosse al contenuto della perizia, così come formulate, appaiono generiche e non convincenti.
Il c.t.u. nel proprio elaborato peritale ha tenuto conto di tutte le patologie da cui è affetta la Cordella, valutando nella sua completezza il quadro clinico della istante (circostanza confermata dallo stesso perito di parte). Ha assegnato a ciascuna patologia, singolarmente, una percentuale invalidante in ragione della gravità, con indicazione del relativo codice. Ha poi valutato l'invalidità globale con applicazione del calcolo riduzionistico.
A fronte delle predette valutazioni del c.t.u. esaustive e coerenti, l'appellante, richiamando la perizia di parte, si è limitata ad invocare percentuali di invalidità superiori, peraltro solo per alcune della patologie in esame (ad es. alla fibromialgia e alla incontinenza urinaria sono assegnate le medesime misure invalidanti indicate dal c.t.u., rispettivamente del 25% e del 20%, mentre per la artrosi, valorizzata per la sua particolare gravità, la valutazione della parte - 40% - si discosta di poco dalla valutazione - 35% - del c.t.u.).
In ogni caso ciò che rileva sottolineare è che negli atti di parte non sono dettagliate le ragioni della asserita maggiore gravità delle patologie, né gli errori della perizia e del percorso motivazionale del c.t.u. Nulla è specificamente contestato in riferimento ai codici tabellari utilizzati dal consulente del Giudice, espressamente indicati nell'elaborato peritale, né circa il rispetto delle percentuali di invalidità ivi stabilite.
L'istante si è limitata a rimarcare, con affermazione di principio, priva di efficacia, la gravità delle patologie e del complesso quadro clinico della perizianda, sottovalutato dall'ausiliario del Giudice, senza muovere alla consulenza e alle valutazioni del perito critiche motivate e circostanziate, sì da essere apprezzabili dal Giudice.
Le conclusioni del c.t.u. – recepite dal Tribunale - appaiono tecnicamente corrette e adeguatamente motivate con riguardo ai parametri di valutazione in punto di quantificazione della menomazione dell'integrità psicofisica derivante alla dalle patologie sofferte. Pt_1
L'appello va quindi respinto, assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 9/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristof