TRIB
Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/10/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1170/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1170/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA SERRA, C.F._4
PARTE ATTRICE
CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO PALA, Controparte_1 C.F._5
PARTE CONVENUTA
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELENA CP_2 C.F._6
DA e dell'avv. GIANCARMELO SERRA
PARTE INTERVENUTA
pagina 1 di 7 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenuto in giudizio chiedendo accertare e dichiarare che il testamento Controparte_1 apparentemente redatto e sottoscritto da in data 2.06.2022 non è stato scritto di pugno né Per_1 firmato dal defunto;
dichiarare la nullità e/o inesistenza del testamento olografo;
ordinare a
[...]
il rilascio in favore degli attori dei beni immobili ad esso attribuiti in virtù del testamento CP_1 nullo e detenuti senza titolo, condannandolo a corrispondere in favore degli attori i frutti prodotti dai beni ereditari a far data dall'apertura della successione sino all'effettivo rilascio, con interessi legali dalla data della notificazione della citazione e degli interessi moratori calcolati sulla base del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art 1248, 4 c. cod. civ. sino al saldo;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali provocati agli attori per effetto della falsificazione e uso del testamento nullo, da liquidarsi in separato giudizio;
con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
Gli attori hanno esposto che con testamento olografo pubblicato in data 28.06.2022 , Per_1 deceduto in data 4.06.2022 ha lasciato a favore di la piena ed intera proprietà Controparte_1 dell'appezzamento di terreno, con incluso il fabbricato, sito nel Comune di Ovodda, località “Sa Tanca
Noa”, distinti nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati al foglio 13, mappali 1250, pascolo, classe 2, di are 24 e centiare 60 e mappale 1251 località “Sa Tanca Noa” piano SI – T categoria D/10; che il testamento olografo non è stato redatto dal de cuius.
Con comparsa di intervento depositata in data 06.03.2023 si è costituita la quale CP_2 ha chiesto accertare la nullità e/o inesistenza del testamento olografo attribuito al sig. ; Per_1 ordinare a il rilascio in favore degli attori dei beni da esso occupati ed attribuiti Controparte_1 mediante testamento nullo e detenuti senza titolo, con la condanna del medesimo alla corresponsione dei frutti prodotti e dei relativi interessi moratori;
ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle variazioni ipocatastali;
con condanna del convenuto al pagamento dei danni morali e spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.3.2023 si è costituito in giudizio
[...]
, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto delle avverse domande;
la CP_1 condanna degli attori ai sensi dell'art. 96, c.p.c.
Esperita la mediazione con esito negativo, svolta la ctu grafologica, all'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la parte attrice e hanno concluso chiedendo, in via CP_2
pagina 2 di 7 preliminare, disporre la chiamata a chiarimenti del CTU relativamente alle circostanze evidenziate nel verbale di udienza del 10.12.2024; dichiarare del tutto infondate in fatto e in diritto le eccezioni del difetto di legittimazione attiva degli attori e, per l'effetto, rigettare le stesse eccezioni;
in via principale, accertare e dichiarare che il testamento apparentemente redatto e sottoscritto dal sig. in Per_1 data 2.06.2022, non è stato scritto di pugno né firmato dal defunto;
per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza del predetto testamento olografo;
per l'effetto, ordinare al sig. il rilascio Controparte_1 immediato in favore degli attori dei beni immobili, ad esso attribuiti mediante il testamento nullo e detenuti senza titolo, condannandolo altresì a corrispondere in favore degli odierni attori i frutti prodotti dai suddetti beni ereditari, a far data dall'apertura della successione sino all'effettivo rilascio, con interessi legali dalla suddetta data alla data di notificazione del presente atto e, da tale data con gli interessi moratori calcolati sulla base del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, ex art. 1284, 4° c., cod. civ., sino al saldo;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali da esso provocati ai signori Parte_1 Parte_2
e , per effetto della falsificazione e dell'uso del testamento nullo, da Parte_3 Parte_4 liquidarsi in separato giudizio;
condannare in ogni caso il convenuto al rimborso delle spese di lite oltre gli accessori di legge;
in via subordinata, soltanto nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse necessario il previo accertamento della titolarità del bene in capo al de cuius, accogliere l'eccezione di usucapione formulata dagli attori e, per l'effetto dichiarare il sig. proprietario dell'immobile sito nel Per_1
Comune di Ovodda distinto in Catasto Terreni al F. 13 mappale 1250 e al Catasto urbano al F. 13 mappale 1251 per averlo posseduto uti dominus per oltre 20 anni;
condannare in ogni caso il convenuto al rimborso delle spese di lite oltre gli accessori di legge. ha chiesto, in via Controparte_3 preliminare, dichiarare comunque improcedibile l'azione promossa con il presente giudizio, in virtù di quanto già rappresentato in atti;
nel merito, ove il Giudice ritenesse le eccezioni preliminari di rito non meritevoli di accoglimento voglia, in ogni caso, rigettare la domanda/eccezione di usucapione formulata dalle controparti poiché inammissibile, per quanto esposto in atti;
rigettare comunque ed in ogni caso tutte le avverse domande di cui all'atto di citazione, all'atto di intervento volontario, nonché alle successive memorie e note a verbale, poiché tutte infondate in fatto, in diritto e nel merito, per quanto rappresentato in atti ed in virtù degli esiti della fase istruttoria e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il testamento impugnato, in quanto la C.T.U. ha accertato che la scheda testamentaria datata
02.06.2022, Rep. n. 19.236 e Racc. n. 14.774 è genuina e riconducibile alla mano del signor Per_1
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 04.06.2022; condannare le controparti alla
[...]
pagina 3 di 7 refusione delle competenze professionali e delle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio, concedendo alle parti termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda di parte attrice diretta ad accertare la nullità del testamento olografo di Per_1
del 22.06.2022 non può essere accolta.
[...]
Come risulta dalla documentazione prodotta, mediante testamento olografo del 2.6.2022 pubblicato in data 22.6.2022 ha disposto a favore di la proprietà del Per_1 Controparte_1 terreno e del fabbricato sito in loc. Sa Tanca Noa.
Secondo quanto sostenuto dalla parte attrice e dagli intervenuti il testamento non è stato redatto dal de cuius.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura,
e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. Civ. S.U., n. 12307/2015; Cass., n. 11659/2023; Cass. Civ., n.
24835/2022; n. 24749/2019; n. 24814/2018).
Nel caso di specie, deve escludersi che la parte attrice abbia dimostrato il difetto di autografia del testamento.
Secondo quanto accertato dal ctu, il testamento è riconducibile a l'ispezione Per_1 strumentale sul testamento in originale ha accertato l'assenza di artificio documentale;
la grafoanalisi ha accertato l'assenza di falso scritturale;
l'esame eseguito e il confronto fra l'olografo in verifica e le firme autografe di sui caratteri generali e particolari ha fatto emergere nei grafismi a Per_1 raffronto una corrispondenza di natura sostanziale (o dinamica) ed una compatibilità formale (o morfologica). Il consulente ha evidenziato che l'intero documento presenta lungo tutta la sua estensione caratteristiche gestuali e modalità esecutive del tutto omogenee e coerenti tra loro che consentono di affermare che la mano che lo ha vergato e sottoscritto è una sola. “Nel confronto della scheda in verifica con le autografe comparative a disposizione si rilevano una serie di elementi dinamici personalizzanti corrispondenti e concordanti: a. analogo assetto di base;
b. equivalente rapporto tra curvilineità e angolosità; c. analogo rapporto di calibro delle alfabetiche, riferibile alla firma;
d. analogo rapporto ritmico fra le altezze e le larghezze;
e. equivalente rapporto di coesione grafomotoria;
f. presenza di giustapposizioni;
g. tracciato in alcuni punti rabbrividito;
h. deformazione dei profili pagina 4 di 7 delle lettere per difficoltà nella coordinazione dei movimenti (…); i. difficoltà di conduzione delle spinte direzionali ed espansive dei movimenti (…); j. analoga modalità di passaggio da un tratto all'altro nella formazione del tracciato”.
Il consulente ha escluso l'imitazione sulla base della quantità e della qualità delle concordanze rilevate: “Ciò è constatabile dalle dimostrazioni esposte fornite di dati oggettivi ed oggettivabili che esulano da ogni valutazione soggettiva. L'imitazione avrebbe comportato: a. la riproduzione fedele delle forme grafiche esteriori, ma non la possibilità di entrare nella natura psiconeuromuscolare e duplicare le difficoltà di coordinazione grafomotoria, i tratti trash marks, nonché le modulazioni personalizzanti di b. avrebbe implicato segni di ritocco, di riprese anomale, di Per_1 accomodamento del percorso grafico in modo artificioso, assenti nel tracciato grafico in verifica;
c.
l'imitatore avrebbe immesso le peculiarità espressive del proprio grafismo mentre la scheda contestata non contiene elementi attribuibili ad altra funzionalità grafica”.
Dal confronto del set di dati/caratteristiche rilevati dalla scheda testamentaria oggetto di accertamento e dalle autografe comparative a disposizione emergono prevalentemente concordanze, che conducono all'autografia rispetto all'ipotesi alternativa di eterografia: “La formulazione delle valutazioni conclusive deriva dalla risposta dei seguenti elementi grafici: naturalezza – spontaneità compatibile chiarezza – leggibilità compatibile stile espressivo compatibile livello grafico compatibile direzione del rigo simile allineamento di base simile assi letterali simili tratto compatibile valori dimensionali delle altezze simili con la firma apposta sul testamento valori di spaziatura orizzontale (tra lettere - tra parole) simili con la firma apposta sul testamento aspetto formale delle alfabetiche compatibile continuità grafica compatibile particolarità di movimento corrispondenti gesti fuggitivi corrispondenti pressione compatibile con i dovuti chiarimenti”.
Tali conclusioni sono state confermate dal ctu anche all'esito delle osservazioni presentate dal consulente di parte attrice: in particolare il consulente ha evidenziato che la pressione è l'elemento del grafismo più variabile per eccellenza, ossia l'elemento meno affidabile ai fini della identificazione, perché legato all'interazione continua con la velocità e le ampiezze;
che non corrisponde al vero che nel tracciato “non esistono … sfumature, linee assottigliate e meno calcate, soprattutto in fine di parola” in quanto sono presenti alleggerimenti di tratto alla fine di alcune parole, tanto spontanei e naturali da essere ricondotti ai gesti fuggitivi;
che sussiste la spontaneità, intesa come “assenza di occultamento della natura grafica del de cuius, vergando/eseguendo modelli che appartengono al suo bagaglio scrittorio, con movimenti cinetici, in cui l'effetto visivo del movimento e nella sostanza pagina 5 di 7 trovano compatibilità fra la verificanda e le autografe”; che “nelle Note critiche si procede al confronto esaminando alcune alfabetiche (C – u – g – M – i) descrivendo filetti, occhielli e zampette linguaggio inequivocabilmente attinente all'aspetto puramente morfologico non dinamico, procedendo esclusivamente ad una comparazione alfabetica, limitandosi a paragonare tra loro le singole lettere omologhe”; che il tracciato grafico del testamento e le autografe presentano alfabetiche complete e chiare che ne consentono una agile lettura;
che “il master pattern dei tracciati a confronto non ha un livello di articolazione elevato, si adegua al modello appreso in età scolare senza apportare espressioni di complessità”; che nell'individuare la compatibilità dello stile espressivo “ci si riferisce alle personalizzazioni ideative esecutive delle occhiellate “a – o – d – alla cifra 0”, con inizio e fine all'apice; alla modalità di vergatura dei punti delle “i”; ai movimenti simili che si ripetono in strutture grafiche tra loro diverse “V – o”; ai trash marks del tratto e non alle forme esteriori delle lettere;
che le giustapposizioni che si rilevano nelle autografe e si riscontrano anche nel testamento appaiono naturali, non artificiose. “La loro genuinità è caratterizzata dalla variabilità/varianza nel presentarsi in punti differenti ossia, quando la mano sosta e riprende, perché non ha la capacità di mantenere un filo grafico costante. Allontanandoci dalla visione calligrafica di modelli e caratteristiche tutte uguali come fornite da una stampante, ma addentrandoci nella grafologia peritale dove il movimento e la dinamica sono il fondamento, è facile intuire che sarebbe stato grave riscontrare giustapposizioni negli stessi punti per esempio, nella struttura di tutte le “a” del testamento e delle autografe, oppure nei legamenti fra la “r” e le lettere successive o precedenti”. Per quanto concerne l'accostamento tra la lettera V e la lettera O, contestato dall'attrice, il consulente ha evidenziato che “nella naturalezza grafomotoria non esisteranno mai due lettere identiche tra loro e tutto ciò rientra nell'ambito della variabilità individuale del grafismo. La variabilità individuale del grafismo comporta due effetti sul tracciato grafico: a) il primo effetto è quello della somiglianza parziale che tende a rimanere, nonostante le variazioni che si immettono, ogni volta in modo diverso;
infatti a livello espressivo e/o a livello di stile personalizzato, esiste un filo conduttore che lega le peculiarità espressive del movimento scrittorio nell'ambito della variabilità individuale;
b) il secondo effetto è quello della ripetitività dei gesti, per cui, anche di fronte ad una variabilità molto accentuata, le variazioni restano comunque legate tra di loro dallo stile personale che caratterizza il movimento e la stessa natura scrittoria. Le abitualità di movimento formativo, che si ripetono per effetto degli automatismi espressivi, diventano personalizzanti ed acquistano valore identificatorio. All'abitualità di esecuzione si aggiunge la ripetitività dei gesti per cui si può rilevare la medesima modalità di esecuzione dei gesti in strutture grafiche diverse. Con tali peculiarità espressive, ogni ipotesi di imitazione si può escludere, perché l'imitazione ha la finalità di pagina 6 di 7 riprodurre nella maniera più fedele possibile, le forme esteriori del grafismo di un'altra persona senza saper realizzare le libere variazioni del grafismo legate alla naturalezza grafomotoria”.
Considerato che il ctu ha risposto alle osservazioni svolte dal consulente di parte, non può essere accolta la domanda avanzata dall'attrice e dall'intervenuta volta ad ottenere la convocazione del ctu a rendere chiarimenti.
Stante il rigetto della domanda volta a dichiarare la nullità del testamento, non possono essere accolte le domande conseguenti formulate da parte attrice.
2) Considerato il rigetto delle domande avanzate dall'attrice e dalla parte intervenuta, rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevate dal convenuto.
3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il principio della soccombenza. Le spese della ctu devono essere poste a carico dell'attrice e della parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) respinge la domanda di parte attrice e dell'intervenuta volta ad accertare la nullità del testamento olografo di del 22.06.2022; Per_1
2) condanna l'attrice e la parte intervenuta in solido a corrispondere a favore del convenuto le spese di lite che liquida in € 6092,8 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali;
3) pone le spese di ctu, in via definitiva, in solido a carico della parte attrice e della intervenuta in pari misura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott. Tiziana Longu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1170/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA SERRA, C.F._4
PARTE ATTRICE
CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO PALA, Controparte_1 C.F._5
PARTE CONVENUTA
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELENA CP_2 C.F._6
DA e dell'avv. GIANCARMELO SERRA
PARTE INTERVENUTA
pagina 1 di 7 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenuto in giudizio chiedendo accertare e dichiarare che il testamento Controparte_1 apparentemente redatto e sottoscritto da in data 2.06.2022 non è stato scritto di pugno né Per_1 firmato dal defunto;
dichiarare la nullità e/o inesistenza del testamento olografo;
ordinare a
[...]
il rilascio in favore degli attori dei beni immobili ad esso attribuiti in virtù del testamento CP_1 nullo e detenuti senza titolo, condannandolo a corrispondere in favore degli attori i frutti prodotti dai beni ereditari a far data dall'apertura della successione sino all'effettivo rilascio, con interessi legali dalla data della notificazione della citazione e degli interessi moratori calcolati sulla base del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art 1248, 4 c. cod. civ. sino al saldo;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali provocati agli attori per effetto della falsificazione e uso del testamento nullo, da liquidarsi in separato giudizio;
con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
Gli attori hanno esposto che con testamento olografo pubblicato in data 28.06.2022 , Per_1 deceduto in data 4.06.2022 ha lasciato a favore di la piena ed intera proprietà Controparte_1 dell'appezzamento di terreno, con incluso il fabbricato, sito nel Comune di Ovodda, località “Sa Tanca
Noa”, distinti nel Catasto Terreni e nel Catasto Fabbricati al foglio 13, mappali 1250, pascolo, classe 2, di are 24 e centiare 60 e mappale 1251 località “Sa Tanca Noa” piano SI – T categoria D/10; che il testamento olografo non è stato redatto dal de cuius.
Con comparsa di intervento depositata in data 06.03.2023 si è costituita la quale CP_2 ha chiesto accertare la nullità e/o inesistenza del testamento olografo attribuito al sig. ; Per_1 ordinare a il rilascio in favore degli attori dei beni da esso occupati ed attribuiti Controparte_1 mediante testamento nullo e detenuti senza titolo, con la condanna del medesimo alla corresponsione dei frutti prodotti e dei relativi interessi moratori;
ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle variazioni ipocatastali;
con condanna del convenuto al pagamento dei danni morali e spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.3.2023 si è costituito in giudizio
[...]
, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto delle avverse domande;
la CP_1 condanna degli attori ai sensi dell'art. 96, c.p.c.
Esperita la mediazione con esito negativo, svolta la ctu grafologica, all'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la parte attrice e hanno concluso chiedendo, in via CP_2
pagina 2 di 7 preliminare, disporre la chiamata a chiarimenti del CTU relativamente alle circostanze evidenziate nel verbale di udienza del 10.12.2024; dichiarare del tutto infondate in fatto e in diritto le eccezioni del difetto di legittimazione attiva degli attori e, per l'effetto, rigettare le stesse eccezioni;
in via principale, accertare e dichiarare che il testamento apparentemente redatto e sottoscritto dal sig. in Per_1 data 2.06.2022, non è stato scritto di pugno né firmato dal defunto;
per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza del predetto testamento olografo;
per l'effetto, ordinare al sig. il rilascio Controparte_1 immediato in favore degli attori dei beni immobili, ad esso attribuiti mediante il testamento nullo e detenuti senza titolo, condannandolo altresì a corrispondere in favore degli odierni attori i frutti prodotti dai suddetti beni ereditari, a far data dall'apertura della successione sino all'effettivo rilascio, con interessi legali dalla suddetta data alla data di notificazione del presente atto e, da tale data con gli interessi moratori calcolati sulla base del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, ex art. 1284, 4° c., cod. civ., sino al saldo;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali da esso provocati ai signori Parte_1 Parte_2
e , per effetto della falsificazione e dell'uso del testamento nullo, da Parte_3 Parte_4 liquidarsi in separato giudizio;
condannare in ogni caso il convenuto al rimborso delle spese di lite oltre gli accessori di legge;
in via subordinata, soltanto nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse necessario il previo accertamento della titolarità del bene in capo al de cuius, accogliere l'eccezione di usucapione formulata dagli attori e, per l'effetto dichiarare il sig. proprietario dell'immobile sito nel Per_1
Comune di Ovodda distinto in Catasto Terreni al F. 13 mappale 1250 e al Catasto urbano al F. 13 mappale 1251 per averlo posseduto uti dominus per oltre 20 anni;
condannare in ogni caso il convenuto al rimborso delle spese di lite oltre gli accessori di legge. ha chiesto, in via Controparte_3 preliminare, dichiarare comunque improcedibile l'azione promossa con il presente giudizio, in virtù di quanto già rappresentato in atti;
nel merito, ove il Giudice ritenesse le eccezioni preliminari di rito non meritevoli di accoglimento voglia, in ogni caso, rigettare la domanda/eccezione di usucapione formulata dalle controparti poiché inammissibile, per quanto esposto in atti;
rigettare comunque ed in ogni caso tutte le avverse domande di cui all'atto di citazione, all'atto di intervento volontario, nonché alle successive memorie e note a verbale, poiché tutte infondate in fatto, in diritto e nel merito, per quanto rappresentato in atti ed in virtù degli esiti della fase istruttoria e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il testamento impugnato, in quanto la C.T.U. ha accertato che la scheda testamentaria datata
02.06.2022, Rep. n. 19.236 e Racc. n. 14.774 è genuina e riconducibile alla mano del signor Per_1
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 04.06.2022; condannare le controparti alla
[...]
pagina 3 di 7 refusione delle competenze professionali e delle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio, concedendo alle parti termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) La domanda di parte attrice diretta ad accertare la nullità del testamento olografo di Per_1
del 22.06.2022 non può essere accolta.
[...]
Come risulta dalla documentazione prodotta, mediante testamento olografo del 2.6.2022 pubblicato in data 22.6.2022 ha disposto a favore di la proprietà del Per_1 Controparte_1 terreno e del fabbricato sito in loc. Sa Tanca Noa.
Secondo quanto sostenuto dalla parte attrice e dagli intervenuti il testamento non è stato redatto dal de cuius.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura,
e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. Civ. S.U., n. 12307/2015; Cass., n. 11659/2023; Cass. Civ., n.
24835/2022; n. 24749/2019; n. 24814/2018).
Nel caso di specie, deve escludersi che la parte attrice abbia dimostrato il difetto di autografia del testamento.
Secondo quanto accertato dal ctu, il testamento è riconducibile a l'ispezione Per_1 strumentale sul testamento in originale ha accertato l'assenza di artificio documentale;
la grafoanalisi ha accertato l'assenza di falso scritturale;
l'esame eseguito e il confronto fra l'olografo in verifica e le firme autografe di sui caratteri generali e particolari ha fatto emergere nei grafismi a Per_1 raffronto una corrispondenza di natura sostanziale (o dinamica) ed una compatibilità formale (o morfologica). Il consulente ha evidenziato che l'intero documento presenta lungo tutta la sua estensione caratteristiche gestuali e modalità esecutive del tutto omogenee e coerenti tra loro che consentono di affermare che la mano che lo ha vergato e sottoscritto è una sola. “Nel confronto della scheda in verifica con le autografe comparative a disposizione si rilevano una serie di elementi dinamici personalizzanti corrispondenti e concordanti: a. analogo assetto di base;
b. equivalente rapporto tra curvilineità e angolosità; c. analogo rapporto di calibro delle alfabetiche, riferibile alla firma;
d. analogo rapporto ritmico fra le altezze e le larghezze;
e. equivalente rapporto di coesione grafomotoria;
f. presenza di giustapposizioni;
g. tracciato in alcuni punti rabbrividito;
h. deformazione dei profili pagina 4 di 7 delle lettere per difficoltà nella coordinazione dei movimenti (…); i. difficoltà di conduzione delle spinte direzionali ed espansive dei movimenti (…); j. analoga modalità di passaggio da un tratto all'altro nella formazione del tracciato”.
Il consulente ha escluso l'imitazione sulla base della quantità e della qualità delle concordanze rilevate: “Ciò è constatabile dalle dimostrazioni esposte fornite di dati oggettivi ed oggettivabili che esulano da ogni valutazione soggettiva. L'imitazione avrebbe comportato: a. la riproduzione fedele delle forme grafiche esteriori, ma non la possibilità di entrare nella natura psiconeuromuscolare e duplicare le difficoltà di coordinazione grafomotoria, i tratti trash marks, nonché le modulazioni personalizzanti di b. avrebbe implicato segni di ritocco, di riprese anomale, di Per_1 accomodamento del percorso grafico in modo artificioso, assenti nel tracciato grafico in verifica;
c.
l'imitatore avrebbe immesso le peculiarità espressive del proprio grafismo mentre la scheda contestata non contiene elementi attribuibili ad altra funzionalità grafica”.
Dal confronto del set di dati/caratteristiche rilevati dalla scheda testamentaria oggetto di accertamento e dalle autografe comparative a disposizione emergono prevalentemente concordanze, che conducono all'autografia rispetto all'ipotesi alternativa di eterografia: “La formulazione delle valutazioni conclusive deriva dalla risposta dei seguenti elementi grafici: naturalezza – spontaneità compatibile chiarezza – leggibilità compatibile stile espressivo compatibile livello grafico compatibile direzione del rigo simile allineamento di base simile assi letterali simili tratto compatibile valori dimensionali delle altezze simili con la firma apposta sul testamento valori di spaziatura orizzontale (tra lettere - tra parole) simili con la firma apposta sul testamento aspetto formale delle alfabetiche compatibile continuità grafica compatibile particolarità di movimento corrispondenti gesti fuggitivi corrispondenti pressione compatibile con i dovuti chiarimenti”.
Tali conclusioni sono state confermate dal ctu anche all'esito delle osservazioni presentate dal consulente di parte attrice: in particolare il consulente ha evidenziato che la pressione è l'elemento del grafismo più variabile per eccellenza, ossia l'elemento meno affidabile ai fini della identificazione, perché legato all'interazione continua con la velocità e le ampiezze;
che non corrisponde al vero che nel tracciato “non esistono … sfumature, linee assottigliate e meno calcate, soprattutto in fine di parola” in quanto sono presenti alleggerimenti di tratto alla fine di alcune parole, tanto spontanei e naturali da essere ricondotti ai gesti fuggitivi;
che sussiste la spontaneità, intesa come “assenza di occultamento della natura grafica del de cuius, vergando/eseguendo modelli che appartengono al suo bagaglio scrittorio, con movimenti cinetici, in cui l'effetto visivo del movimento e nella sostanza pagina 5 di 7 trovano compatibilità fra la verificanda e le autografe”; che “nelle Note critiche si procede al confronto esaminando alcune alfabetiche (C – u – g – M – i) descrivendo filetti, occhielli e zampette linguaggio inequivocabilmente attinente all'aspetto puramente morfologico non dinamico, procedendo esclusivamente ad una comparazione alfabetica, limitandosi a paragonare tra loro le singole lettere omologhe”; che il tracciato grafico del testamento e le autografe presentano alfabetiche complete e chiare che ne consentono una agile lettura;
che “il master pattern dei tracciati a confronto non ha un livello di articolazione elevato, si adegua al modello appreso in età scolare senza apportare espressioni di complessità”; che nell'individuare la compatibilità dello stile espressivo “ci si riferisce alle personalizzazioni ideative esecutive delle occhiellate “a – o – d – alla cifra 0”, con inizio e fine all'apice; alla modalità di vergatura dei punti delle “i”; ai movimenti simili che si ripetono in strutture grafiche tra loro diverse “V – o”; ai trash marks del tratto e non alle forme esteriori delle lettere;
che le giustapposizioni che si rilevano nelle autografe e si riscontrano anche nel testamento appaiono naturali, non artificiose. “La loro genuinità è caratterizzata dalla variabilità/varianza nel presentarsi in punti differenti ossia, quando la mano sosta e riprende, perché non ha la capacità di mantenere un filo grafico costante. Allontanandoci dalla visione calligrafica di modelli e caratteristiche tutte uguali come fornite da una stampante, ma addentrandoci nella grafologia peritale dove il movimento e la dinamica sono il fondamento, è facile intuire che sarebbe stato grave riscontrare giustapposizioni negli stessi punti per esempio, nella struttura di tutte le “a” del testamento e delle autografe, oppure nei legamenti fra la “r” e le lettere successive o precedenti”. Per quanto concerne l'accostamento tra la lettera V e la lettera O, contestato dall'attrice, il consulente ha evidenziato che “nella naturalezza grafomotoria non esisteranno mai due lettere identiche tra loro e tutto ciò rientra nell'ambito della variabilità individuale del grafismo. La variabilità individuale del grafismo comporta due effetti sul tracciato grafico: a) il primo effetto è quello della somiglianza parziale che tende a rimanere, nonostante le variazioni che si immettono, ogni volta in modo diverso;
infatti a livello espressivo e/o a livello di stile personalizzato, esiste un filo conduttore che lega le peculiarità espressive del movimento scrittorio nell'ambito della variabilità individuale;
b) il secondo effetto è quello della ripetitività dei gesti, per cui, anche di fronte ad una variabilità molto accentuata, le variazioni restano comunque legate tra di loro dallo stile personale che caratterizza il movimento e la stessa natura scrittoria. Le abitualità di movimento formativo, che si ripetono per effetto degli automatismi espressivi, diventano personalizzanti ed acquistano valore identificatorio. All'abitualità di esecuzione si aggiunge la ripetitività dei gesti per cui si può rilevare la medesima modalità di esecuzione dei gesti in strutture grafiche diverse. Con tali peculiarità espressive, ogni ipotesi di imitazione si può escludere, perché l'imitazione ha la finalità di pagina 6 di 7 riprodurre nella maniera più fedele possibile, le forme esteriori del grafismo di un'altra persona senza saper realizzare le libere variazioni del grafismo legate alla naturalezza grafomotoria”.
Considerato che il ctu ha risposto alle osservazioni svolte dal consulente di parte, non può essere accolta la domanda avanzata dall'attrice e dall'intervenuta volta ad ottenere la convocazione del ctu a rendere chiarimenti.
Stante il rigetto della domanda volta a dichiarare la nullità del testamento, non possono essere accolte le domande conseguenti formulate da parte attrice.
2) Considerato il rigetto delle domande avanzate dall'attrice e dalla parte intervenuta, rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevate dal convenuto.
3) Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il principio della soccombenza. Le spese della ctu devono essere poste a carico dell'attrice e della parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) respinge la domanda di parte attrice e dell'intervenuta volta ad accertare la nullità del testamento olografo di del 22.06.2022; Per_1
2) condanna l'attrice e la parte intervenuta in solido a corrispondere a favore del convenuto le spese di lite che liquida in € 6092,8 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali;
3) pone le spese di ctu, in via definitiva, in solido a carico della parte attrice e della intervenuta in pari misura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott. Tiziana Longu
pagina 7 di 7