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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. TE AS Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott.ssa VA RI Consigliere rel. est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 430 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021, pendente tra c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Di Miceli per procura allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_1 C.F._1
UD Di RO e EP IL, per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “conclude come in atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ante riforma)”; appellato: “contesta quanto sostenuto, argomentato ed eccepito dalla controparte e precisa le conclusioni, così come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, il cui contenuto qui si intende integralmente riportato e trascritto. Chiede altresì l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Agrigento n. 131 del 3.2.2021, tramite cui il primo Giudice, in accoglimento della domanda formulata da , ha dichiarato usurario il tasso previsto nel contratto di mutuo Controparte_1 ipotecario oggetto di lite per il caso della estinzione anticipata e, per l'effetto, ha condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attore , della somma di € 6.984,34, oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo. Con condanna al pagamento delle spese di lite, comprese quelle per la consulenza tecnica d'ufficio.
L'appellante, in particolare, ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l'usurarietà del mutuo in caso di estinzione anticipata, sia sotto il profilo della ricostruzione del fatto, sia sotto il profilo della violazione di legge. La ha conseguentemente chiesto Pt_1 condannarsi controparte alla restituzione, in proprio favore, della somma già corrisposta in ottemperanza alla sentenza impugnata.
, costituendosi, ha contestato le ragioni del gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Senza incombenti istruttori, all'esito della precisazione delle conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini abbreviati per lo scambio degli atti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c.
*****
Riepilogati come prima evidenziato i principali fatti di causa, l'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
Giova preliminarmente rammentare, in punto di diritto, che, come pure confermato dalla giurisprudenza ormai consolidata in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria, né degli interessi corrispettivi né degli interessi moratori, con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (da ultimo Cass., n. 7384 del 2025; cfr. anche Cass., n. 7352 del 2022; confermata, con riguardo alla sommatoria degli interessi corrispettivi, da Cass. n. 18497 del 2024).
È stato in proposito osservato che assume rilevanza la differenziazione delle componenti del costo del credito, “sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto (...), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza (...) (Cass., 04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti
a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n.
16303, cui adde Cass., 18/01/2019, n. 1464)” (in termini Cass., n. 7384 del 2025).
Dall'applicazione di tali principi deriva l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e/o moratori, poiché la prima costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
mentre i secondi, come noto, costituiscono – quelli corrispettivi – la remunerazione fisiologica della prestazione della somma accordata – quelli moratori – una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro ricevuto, atti a sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi.
Perciò, proprio la natura della commissione convenuta per l'estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà, non essendo collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, e non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello (Cass.,
n. 7384 del 2025; cfr. anche Cass., n. 7352 del 2022; Cass. n. 18497 del 2024).
Si consideri inoltre che la commissione in esame troverà applicazione in ipotesi del tutto diversa rispetto sia allo sviluppo fisiologico del rapporto, sia all'inadempimento del debitore. In sostanza, vengono in rilievo diversi paradigmi dello stesso negozio, che appunto diversamente vanno considerati.
Ed ancora, si osserva che, diversamente dal saggio degli interessi (corrispettivi o moratori) necessariamente rapportato ad un intervallo temporale predefinito (l'anno), la commissione di estinzione anticipata troverà applicazione una tantum e dunque l'incidenza percentuale è espressa in termini assoluti, prescindendo dal medesimo fattore tempo rilevante per il TAEG. In altri termini, la restituzione anticipata estingue il finanziamento in un'unica soluzione ponendo fine all'obbligazione del mutuatario di restituzione nel corso del periodo temporale previsto in contratto, non risultando pertanto ipotizzabile un ulteriore sviluppo del piano di ammortamento: dunque, diverso deve necessariamente essere il criterio di computo.
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
Orbene, alla luce dei principi sin qui enunciati, deve ritenersi la fondatezza dell'appello proposto da atteso che il primo Giudice, sulla scorta della Parte_1
c.t.u. espletata in primo grado, ha ritenuto che la preventiva predeterminazione dell'interesse da corrispondere per il caso di estinzione anticipata del mutuo ha determinato uno sforamento del tasso soglia.
Né vale ad inficiare quanto sin qui rilevato, la circostanza, dedotta da parte appellata, per cui, nell'ipotesi in esame, il mutuatario si sarebbe effettivamente avvalso della clausola di estinzione anticipata del mutuo, dovendosene in ogni caso escludere la rilevanza ai fini della determinazione dei tassi di usura, in applicazione dei principi sopra enunciati.
Si osserva oltretutto che, come evidenziato dall'Istituto appellante, il contratto sottoscritto tra le parti – prodotto in atti – prevede espressamente, all'art. 11 del “Capitolato dei patti generali di mutuo di credito fondiario”, che “ai sensi dell'art. 7 – 1° comma della Legge n. 40 del 02.04.2007 il suddetto compenso [ovvero la penale per estinzione anticipata del mutuo] non è dovuto nel caso di mutuo concesso per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche”, ipotesi ricorrente nella fattispecie di cui si tratta.
L'appello deve dunque essere accolto e conseguentemente deve essere rigettata la domanda proposta dall'attore in primo grado nei confronti di Parte_1
*****
Ci si deve, adesso, soffermare sulla richiesta, avanzata da Parte_1 in seno all'atto di citazione in appello, di condanna della controparte alla restituzione delle
[...] somme versate (a titolo di sorte capitale, interessi legali, spese legali e spese di ctu) in ottemperanza alla sentenza del primo grado, che sarebbero risultate indebitamente pagate a seguito dell'auspicata modifica dell'impugnata sentenza.
Orbene – risultando documentalmente provato dall'appellante, oltre che incontestato,
l'avvenuto pagamento – l'appellato , va condannato a restituire alla Controparte_1 Pt_1 appellante quanto dalla stessa già versato in ottemperanza alla sentenza del primo grado, ovvero la somma complessiva di € 9.160,01, oltre interessi legali con decorrenza, ex art. 1282 Cc, dal giorno del pagamento (Cass., n. 34011 del 2021).
*****
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e dunque l'appellato deve essere condannato a rifondere le spese sostenute da Parte_1 nel primo grado di giudizio che vengono liquidate, come in dispositivo ai sensi del D.M.
[...]
Giustizia n. 55/2014, in applicazione dei parametri tendenti ai minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni in fatto e in diritto svolte, dell'attività svolta dalle parti.
Parte appellata deve essere condannata altresì alla refusione, in favore di
[...]
delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che vengono liquidate Parte_1 come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni in fatto e in diritto svolte, dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
Le spese della c.t.u. svolta in primo grado devono essere definitivamente poste a cario di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza n. 131 emessa dal Tribunale di Agrigento il 3.2.2021, appellata da con atto Parte_1 notificato a in data 9.3.2021: Controparte_1
- rigetta la domanda formulata in primo grado da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
- condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 9.160,01, oltre interessi legali con decorrenza ex art. 1282 c.c. dal
[...] giorno del pagamento;
- condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.200,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.600,00 per compensi ed €
[...]
382,50 oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
- pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado definitivamente a carico di CP_1
.
[...]
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 18.12.2025.
Il Cons. est. Il Presidente
VA RI TE AS