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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente e Relatore
GRASSO GAETANO, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4352/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. TERZI n. 10084202500009613001 IVA-ALTRO 2024
- PIGNOR. TERZI n. 10084202500009614001 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso due atti di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 notificati da Agenzia Entrate
Riscossione a seguito del mancato pagamento di varie cartelle di pagamento o intimazioni per l'importo complessivo di euro 80.737,53 il primo e di euro 80.849,09 il secondo.
Il ricorrente, dopo aver premesso che i due atti di pignoramento si riferiscono entrambi al mancato pagamento delle medesime cartelle di pagamento o intimazioni, ancorché con importi diversi, eccepisce il mancato dettaglio voce per voce del credito richiesto.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, la quale, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di motivo di ricorso relativo a vizi propri degli atti impugnati, ha contestato l'eccezione di omessa motivazione, non mancando comunque di eccepire la definitività delle cartelle notificate e non impugnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
L'eccezione è fondata. Ed invero, come è noto, la Corte di Cassazione fissa il riparto di giurisdizione tra
G.O. e G.T. in tema di esecuzione fiscale nei seguenti termini:
a. alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo, adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, ovvero fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o nullo;
b. alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e, dunque, alla legittimità dell'atto esecutivo (cfr. Cassazione SS. UU. 14 aprile 2020, n. 7822).
Nel caso di specie, trattandosi di una fattispecie nella quale non si verte sulla omessa notifica degli atti presupposti all'impugnato pignoramento, bensì di motivo di ricorso relativo a vizi propri degli atti impugnati, va da sé che la giurisdizione spetti al giudice ordinario e non già a quello tributario.
Conseguentemente, va dichiarato il difetto di giurisdizione, assegnando al ricorrente termine perentorio per la riassunzione del giudizio di merito davanti al giudice ordinario. Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione ed assegna al ricorrente il termine di novanta giorni dalla ricezione della presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi il Giudice ordinario, condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di Agenzia Entrate Riscossione, con attribuzione alla procuratrice costituitasi dichiaratasi antistataria.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente e Relatore
GRASSO GAETANO, Giudice
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4352/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. TERZI n. 10084202500009613001 IVA-ALTRO 2024
- PIGNOR. TERZI n. 10084202500009614001 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso due atti di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 notificati da Agenzia Entrate
Riscossione a seguito del mancato pagamento di varie cartelle di pagamento o intimazioni per l'importo complessivo di euro 80.737,53 il primo e di euro 80.849,09 il secondo.
Il ricorrente, dopo aver premesso che i due atti di pignoramento si riferiscono entrambi al mancato pagamento delle medesime cartelle di pagamento o intimazioni, ancorché con importi diversi, eccepisce il mancato dettaglio voce per voce del credito richiesto.
Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, la quale, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di motivo di ricorso relativo a vizi propri degli atti impugnati, ha contestato l'eccezione di omessa motivazione, non mancando comunque di eccepire la definitività delle cartelle notificate e non impugnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.
L'eccezione è fondata. Ed invero, come è noto, la Corte di Cassazione fissa il riparto di giurisdizione tra
G.O. e G.T. in tema di esecuzione fiscale nei seguenti termini:
a. alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo, adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, ovvero fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o nullo;
b. alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e, dunque, alla legittimità dell'atto esecutivo (cfr. Cassazione SS. UU. 14 aprile 2020, n. 7822).
Nel caso di specie, trattandosi di una fattispecie nella quale non si verte sulla omessa notifica degli atti presupposti all'impugnato pignoramento, bensì di motivo di ricorso relativo a vizi propri degli atti impugnati, va da sé che la giurisdizione spetti al giudice ordinario e non già a quello tributario.
Conseguentemente, va dichiarato il difetto di giurisdizione, assegnando al ricorrente termine perentorio per la riassunzione del giudizio di merito davanti al giudice ordinario. Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione ed assegna al ricorrente il termine di novanta giorni dalla ricezione della presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi il Giudice ordinario, condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di Agenzia Entrate Riscossione, con attribuzione alla procuratrice costituitasi dichiaratasi antistataria.