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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
2024/661 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 661/24 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. COSTA MICOL, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. COLIVA MASSIMO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.05.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione, dopo aver raccolto le conclusioni delle parti, depositate per via telematica, nei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni Parte_1 CP_1 conseguiti a due interruzioni di fornitura di energia elettrica, verificatesi il 15.09.2020 e il
04.05.2021, dopo le quali le apparecchiature tecniche in uso da parte dell'attrice avrebbero subito danneggiamenti rilevanti e perdite di dati.
Costituitasi in giudizio, ha ricusato ogni addebito, contestando l'esistenza di un nesso di CP_1 derivazione causale tra gli episodi contestati e i danni lamentati;
ha in ogni caso contestato che il danno non si sarebbe verificato se avesse installato un limitatore di sovratensione, per Parte_1 evitare la sovraesposizione al rischio di sovraccarichi o interruzioni.
La causa è stata istruita dandosi ingresso a una CTU per verificare la dinamica degli eventi e, vieppiù, l'incidenza del cd limitatore sull'accaduto.
Il CTU, con ragionamento analitico e puntuale, senz'altro condivisibile, ha chiarito che
− l'impianto era ed è tutt'ora sprovvisto di dispositivi di protezione tipo SPD in quanto tale dispositivo non risulta essere sempre obbligatorio;
− un buon SPD attualmente ha un prezzo nell'ordine di grandezza delle centinaia di euro, mentre nel 2012 si parlava di migliaia di euro;
− la normativa demanda al Committente (proprietario del fabbricato) la decisione se indicare al progettista, che compila il “Calcolo delle Probabilità di Fulminazione”, di eseguire anche una valutazione di natura economica sull'opportunità di inserire o meno uno SPD, tenendo conto che potrebbe rivelarsi utile non solo nel caso in cui il fabbricato venga colpito direttamente da un fulmine ma anche in caso di altri guasti elettrici potenzialmente nocivi per il tipo di apparecchiature installate, come ad esempio le apparecchiature elettroniche od informatiche in genere, il cui danneggiamento potrebbe recare danni di importo superiore all'acquisto di uno SPD;
− il “Calcolo delle Probabilità di Fulminazione” (Allegato 9) relativo al capannone artigianale in oggetto è presente e, a pag. 4 dello stesso, al paragrafo 4.2 è riportata la scritta: “Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell'adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente”.
Pertanto, risultando l'edificio “autoprotetto dalle fulminazioni dirette” in quanto la probabilità calcolata di fulminazione è risultata bassa, non è stato installato alcun impianto per scaricare i fulmini e conseguentemente non è stato previsto alcun SPD;
− l'impianto elettrico a servizio del fabbricato non era (e non è tutt'ora) provvisto di tutti gli accessori – noti alla tecnologia più avanzata – prescritti da normativa cogente proveniente da norme di fonte primaria o secondaria per il tipo di attività svolta.
2 Sulla base di tali, esaustive, considerazioni, la soluzione del caso di specie discende dalla soluzione di un duplice quesito.
Occorre, in primo luogo, chiarire se, in base al sistema delle norme civilistiche, il danno provocato in concreto debba rimanere in capo al danneggiante o debba rimanere in capo al danneggiato.
Il quesito non è di facile soluzione perché dipende dalla rimeditazione e messa in equilibrio dei distinti criteri previsti dagli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.
In base a tali regole, è corretto ricondurre in capo al debitore inadempiente il costo delle conseguenze pregiudizievoli che discendono dalla mancata disponibilità delle risorse che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) ha impedito di procurarsi, a patto che le stesse siano
'prevedibili'.
Tuttavia, tale giudizio può anche essere obliterato, ove si ammetta che la lesione di interessi rilevanti nella vita di relazione, provocata nel contesto di una inesatta esecuzione di obblighi contrattuali, sia sottratto al giudizio di prevedibilità ex art. 1225 c.c. (arg. ex art. 1681 c.c.).
I danni che parte attrice ha descritto al punto 24 e al punto 26 dell'atto introduttivo segnalano, appunto, la lesione di beni di proprietà del cliente finale, compromessi dalla mancata disponibilità del bene dedotto nella prestazione principale oggetto del contratto di fornitura: si tratta quindi di interessi ulteriori e diversi dalla prestazione-energia (non fornita in due occasioni distinte per due minuti), ma strutturalmente o funzionalmente correlati ad essa nell'ambito dell'attività economica del creditore.
Riconosciuta la responsabilità del fornitore, su cui gravano tutti i rischi riconducibili al governo delle circostanze incidenti sulla esatta e regolare fornitura della energia elettrica, si tratta quindi di capire se debba essere addebitato al fornitore o al cliente il danno che poteva essere agevolmente evitato applicando una misura di cautela prudenziale, non onerosa.
Dato ingresso alle teorie che meglio hanno chiarito l'enorme mole di problemi che si annidano dietro le formule adoperate dall'enunciato dell'art. 1227 c.c. e, in particolare, dato ingresso alla logica dell'efficienza economica, si può costruire una regola che addossi al creditore l'onere di rimpiazzare la prestazione inadempiuta ogni qual volta il costo del rimpiazzo risulti inferiore al danno che altrimenti ne seguirebbe, facendo riferimento alla situazione concreta del creditore.
Come evidenziato dal CTU, l'adozione di un sistema SPD non era obbligatorio, ma non era oneroso.
Fatta applicazione del criterio di cui all'art. 1227 c.c., si può quindi concludere che – in relazione alla situazione concreta del creditore – è corretto imputare ad le componenti del danno CP_1 verificatosi nella economia del creditore, limitatamente al primo dei guasti, di cui oggi si discute: sino a quel momento, non vi sono elementi che facessero presagire (dunque valutare come
3 irrazionale il contegno del creditore che non abbia reputato) necessaria l'adozione di misure cautelari, come il sistema di protezione SPD.
Verificatosi il rischio, un operatore corretto e coscienzioso avrebbe senz'altro dovuto adottare un sistema SPD, in quanto il costo era infinitamente inferiore a quello potenzialmente riconducibile alla (nuova) mancata fornitura dell'energia elettrica.
In questo modo,
(a) si chiama il debitore a rispondere dei danni, riconducibili al suo inadempimento, che hanno prodotto conseguenze sfavorevoli nel patrimonio del creditore – che sino a quel momento era (ancora) in linea con il modello di operatore economico razionale, in quanto non tenuto ad adottare un SPD (del costo, all'epoca, di alcune migliaia di euro) a fronte di una valutazione di basso rischio di fulminazione diretta;
(b) non si carica, invece, il debitore di quelle conseguenze, ulteriori ed esorbitanti rispetto ai costi sostenuti per eseguire la prestazione dovuta, che sono frutto dell'inefficienza interna all'economia propria della controparte e funzionalmente autonoma dalla mancata esecuzione della prestazione dedotta in rapporto: dopo il primo episodio, è infatti possibile valutare come irrazionale il contegno dell'operatore economico che non intende premunirsi contro eventi potenzialmente dannosi (e non peregrini).
Venendo, tuttavia, al catalogo dei danni risarcibili, le componenti di costo sostenute (v. pp. 20 ss. atto introduttivo) non sono riferite al guasto del Settembre del 2020, ma sono tutte correlate alla perdita definitiva di attrezzature e dati derivanti dal guasto di Persona_1
Fa eccezione la componente del danno di cui alla lett. i) (a p. 20), dove si menzionano costi sostenuti per la ricostruzione e il re-inserimento manuale dei dati, della contabilità e della documentazione aziendale (ivi compresa quella da archiviare) relativi al periodo tra il 22 febbraio
2021 ed il 5 maggio 2021: la somma è pari a € 9.552,59.
Parte convenuta ha contestato la risarcibilità della voce, non anche l'attendibilità della documentazione prodotta dalla controparte (all. 41-43).
Trattasi di componenti risarcitorie: le somme vanno rivalutate e su di esse decorrono interessi al saggio legale dalla sentenza.
Le spese seguono la soccombenza: le stesse sono liquidate sul dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 661/24 RG, così decide: 4 accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 11.176,54, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre € 545,00 per spese rimborsi al 15%, Iva e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza, liquidate come in corso di causa.
Parma, 23.05.2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 661/24 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. COSTA MICOL, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. COLIVA MASSIMO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.05.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione, dopo aver raccolto le conclusioni delle parti, depositate per via telematica, nei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni Parte_1 CP_1 conseguiti a due interruzioni di fornitura di energia elettrica, verificatesi il 15.09.2020 e il
04.05.2021, dopo le quali le apparecchiature tecniche in uso da parte dell'attrice avrebbero subito danneggiamenti rilevanti e perdite di dati.
Costituitasi in giudizio, ha ricusato ogni addebito, contestando l'esistenza di un nesso di CP_1 derivazione causale tra gli episodi contestati e i danni lamentati;
ha in ogni caso contestato che il danno non si sarebbe verificato se avesse installato un limitatore di sovratensione, per Parte_1 evitare la sovraesposizione al rischio di sovraccarichi o interruzioni.
La causa è stata istruita dandosi ingresso a una CTU per verificare la dinamica degli eventi e, vieppiù, l'incidenza del cd limitatore sull'accaduto.
Il CTU, con ragionamento analitico e puntuale, senz'altro condivisibile, ha chiarito che
− l'impianto era ed è tutt'ora sprovvisto di dispositivi di protezione tipo SPD in quanto tale dispositivo non risulta essere sempre obbligatorio;
− un buon SPD attualmente ha un prezzo nell'ordine di grandezza delle centinaia di euro, mentre nel 2012 si parlava di migliaia di euro;
− la normativa demanda al Committente (proprietario del fabbricato) la decisione se indicare al progettista, che compila il “Calcolo delle Probabilità di Fulminazione”, di eseguire anche una valutazione di natura economica sull'opportunità di inserire o meno uno SPD, tenendo conto che potrebbe rivelarsi utile non solo nel caso in cui il fabbricato venga colpito direttamente da un fulmine ma anche in caso di altri guasti elettrici potenzialmente nocivi per il tipo di apparecchiature installate, come ad esempio le apparecchiature elettroniche od informatiche in genere, il cui danneggiamento potrebbe recare danni di importo superiore all'acquisto di uno SPD;
− il “Calcolo delle Probabilità di Fulminazione” (Allegato 9) relativo al capannone artigianale in oggetto è presente e, a pag. 4 dello stesso, al paragrafo 4.2 è riportata la scritta: “Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell'adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente”.
Pertanto, risultando l'edificio “autoprotetto dalle fulminazioni dirette” in quanto la probabilità calcolata di fulminazione è risultata bassa, non è stato installato alcun impianto per scaricare i fulmini e conseguentemente non è stato previsto alcun SPD;
− l'impianto elettrico a servizio del fabbricato non era (e non è tutt'ora) provvisto di tutti gli accessori – noti alla tecnologia più avanzata – prescritti da normativa cogente proveniente da norme di fonte primaria o secondaria per il tipo di attività svolta.
2 Sulla base di tali, esaustive, considerazioni, la soluzione del caso di specie discende dalla soluzione di un duplice quesito.
Occorre, in primo luogo, chiarire se, in base al sistema delle norme civilistiche, il danno provocato in concreto debba rimanere in capo al danneggiante o debba rimanere in capo al danneggiato.
Il quesito non è di facile soluzione perché dipende dalla rimeditazione e messa in equilibrio dei distinti criteri previsti dagli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.
In base a tali regole, è corretto ricondurre in capo al debitore inadempiente il costo delle conseguenze pregiudizievoli che discendono dalla mancata disponibilità delle risorse che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) ha impedito di procurarsi, a patto che le stesse siano
'prevedibili'.
Tuttavia, tale giudizio può anche essere obliterato, ove si ammetta che la lesione di interessi rilevanti nella vita di relazione, provocata nel contesto di una inesatta esecuzione di obblighi contrattuali, sia sottratto al giudizio di prevedibilità ex art. 1225 c.c. (arg. ex art. 1681 c.c.).
I danni che parte attrice ha descritto al punto 24 e al punto 26 dell'atto introduttivo segnalano, appunto, la lesione di beni di proprietà del cliente finale, compromessi dalla mancata disponibilità del bene dedotto nella prestazione principale oggetto del contratto di fornitura: si tratta quindi di interessi ulteriori e diversi dalla prestazione-energia (non fornita in due occasioni distinte per due minuti), ma strutturalmente o funzionalmente correlati ad essa nell'ambito dell'attività economica del creditore.
Riconosciuta la responsabilità del fornitore, su cui gravano tutti i rischi riconducibili al governo delle circostanze incidenti sulla esatta e regolare fornitura della energia elettrica, si tratta quindi di capire se debba essere addebitato al fornitore o al cliente il danno che poteva essere agevolmente evitato applicando una misura di cautela prudenziale, non onerosa.
Dato ingresso alle teorie che meglio hanno chiarito l'enorme mole di problemi che si annidano dietro le formule adoperate dall'enunciato dell'art. 1227 c.c. e, in particolare, dato ingresso alla logica dell'efficienza economica, si può costruire una regola che addossi al creditore l'onere di rimpiazzare la prestazione inadempiuta ogni qual volta il costo del rimpiazzo risulti inferiore al danno che altrimenti ne seguirebbe, facendo riferimento alla situazione concreta del creditore.
Come evidenziato dal CTU, l'adozione di un sistema SPD non era obbligatorio, ma non era oneroso.
Fatta applicazione del criterio di cui all'art. 1227 c.c., si può quindi concludere che – in relazione alla situazione concreta del creditore – è corretto imputare ad le componenti del danno CP_1 verificatosi nella economia del creditore, limitatamente al primo dei guasti, di cui oggi si discute: sino a quel momento, non vi sono elementi che facessero presagire (dunque valutare come
3 irrazionale il contegno del creditore che non abbia reputato) necessaria l'adozione di misure cautelari, come il sistema di protezione SPD.
Verificatosi il rischio, un operatore corretto e coscienzioso avrebbe senz'altro dovuto adottare un sistema SPD, in quanto il costo era infinitamente inferiore a quello potenzialmente riconducibile alla (nuova) mancata fornitura dell'energia elettrica.
In questo modo,
(a) si chiama il debitore a rispondere dei danni, riconducibili al suo inadempimento, che hanno prodotto conseguenze sfavorevoli nel patrimonio del creditore – che sino a quel momento era (ancora) in linea con il modello di operatore economico razionale, in quanto non tenuto ad adottare un SPD (del costo, all'epoca, di alcune migliaia di euro) a fronte di una valutazione di basso rischio di fulminazione diretta;
(b) non si carica, invece, il debitore di quelle conseguenze, ulteriori ed esorbitanti rispetto ai costi sostenuti per eseguire la prestazione dovuta, che sono frutto dell'inefficienza interna all'economia propria della controparte e funzionalmente autonoma dalla mancata esecuzione della prestazione dedotta in rapporto: dopo il primo episodio, è infatti possibile valutare come irrazionale il contegno dell'operatore economico che non intende premunirsi contro eventi potenzialmente dannosi (e non peregrini).
Venendo, tuttavia, al catalogo dei danni risarcibili, le componenti di costo sostenute (v. pp. 20 ss. atto introduttivo) non sono riferite al guasto del Settembre del 2020, ma sono tutte correlate alla perdita definitiva di attrezzature e dati derivanti dal guasto di Persona_1
Fa eccezione la componente del danno di cui alla lett. i) (a p. 20), dove si menzionano costi sostenuti per la ricostruzione e il re-inserimento manuale dei dati, della contabilità e della documentazione aziendale (ivi compresa quella da archiviare) relativi al periodo tra il 22 febbraio
2021 ed il 5 maggio 2021: la somma è pari a € 9.552,59.
Parte convenuta ha contestato la risarcibilità della voce, non anche l'attendibilità della documentazione prodotta dalla controparte (all. 41-43).
Trattasi di componenti risarcitorie: le somme vanno rivalutate e su di esse decorrono interessi al saggio legale dalla sentenza.
Le spese seguono la soccombenza: le stesse sono liquidate sul dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 661/24 RG, così decide: 4 accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 11.176,54, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre € 545,00 per spese rimborsi al 15%, Iva e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza, liquidate come in corso di causa.
Parma, 23.05.2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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