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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2021/5434
Parte 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 17.10.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5434/2021 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049,2051, 2052 cc e vertente
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita De Simone in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio ammessa al patrocinio a spese dello stato
Attrice
E
Controparte 1 in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Fabrizio Tommasi '
elettivamente domiciliato presso il suo studio
Convenuto
E Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata '
e difesa dall'Avv. Luisa Tricarico ed elettivamente domiciliata nel suo studio in virtù di mandato in atti
Terza chiamata
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La fattispecie dedotta in causa va ricondotta a quella disciplinata dall'art. 2051 c.C., come richiesto dagli attori ed affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.15383/06, a seguito della quale risulta per lo più abbandonato, anche dalla giurisprudenza di merito, il precedente orientamento.
I profili di detto istituto sono stati delineati nella nota sentenza Cass. N. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito, (cfr Cass. n.
2563/07 e Cass. 25243/06; nello stesso senso cfr Cass. 2430/04; Cass. n. 2075/02; Cass.
n.584/01).
La responsabilità del custode è, peraltro, esclusa " allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno". "Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ."( v. Cass.
584/01).
Quanto detto si riflette in punto di onere probatorio attribuendo al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Poiché anche il comportamento colposo del danneggiato rileva sotto il profilo eziologico, non si tratta tuttavia di eccezione in senso proprio, ma di semplice difesa che compete al custode sollevare mediante la mera allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda il concorso colposo ex art. 1227, I co. c.c. (cfr. Cass. N. 4799/01; Cass.
N. 13403/00; Cass. N. 13460/99).
Nel caso concreto, le dichiarazioni testimoniali rese hanno confermato le circostanze di fatto dedotte dall' attrice, e dunque che sia sulle scale a causa dell'assenza di corrimano negli ultimi tre gradini e delle fasce antiscivolo ( testi Testimone 1 udienza del udienza del 27/09/2024, teste Testimone 3 09/07/2024, teste Testimone 2 udienza del 15/11/2024).
Non v'è dubbio, pertanto, che l'evento dannoso sia la conseguenza dell'insita pericolosità della cosa in custodia della convenuta;
deve ritenersi, tuttavia, che alla produzione del fatto abbia concorso altresì la condotta della danneggiata, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art.1227, I co. c.c.. In proposito va evidenziato, infatti, che l'assenza del corrimano e delle fasce antiscivolo fossero comunque visibili cosicché sarebbe stato ragionevole da parte di Parte 1 prestare una '
particolare cautela nel procedere, in vista del principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale in materia di insidie stradali e applicabile, in quanto principio generale, anche alle fattispecie relative alla responsabilità per custodia, per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Si ritiene che la condotta della danneggiata abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
L'attrice ha provato a mezzo della documentazione medica in atti e della espletata ctu, le cui conclusioni sono condivise, di aver patito, a causa delle lesioni procurategli dalla caduta, un danno fisico valutato in giorni 125 cioè a dire gg. 25 di I.T.T. seguiti un periodo di I.T.P. di giorni 100, di cui gg. 30 al 75%, gg. 30 al 50% ed i restanti gg. 40 al
25% con un danno biologico permanete residuato del 4%. Il ctu ha ritenuto congrue le spese mediche di €.954,00 ed ha escluso la necessità di spese future.
Riguardo ai criteri di liquidazione del predetto danno, deve precisarsi che, alla luce del recente arresto della Cassazione a sezioni unite n. 26972 dell'11/11/2008, la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere "unitaria", nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui all'innanzi citata decisione. Ed, invero, nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di diverse e distinte categorie giuridiche di danno, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul soggetto leso si siano verificate e provvedendo per intero alla loro riparazione. Di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è dato più discorrere, poiché laddove il giudice dopo aver liquidato il cosiddetto danno biologico ravvisi l'allegazione e prova di ulteriori pregiudizi all'integrità psicofisica del soggetto che in quello non abbiano trovato adeguato ristoro, pur sempre nell'ambito della voce di "danno non patrimoniale" provvederà ad adeguare - in via equitativa - le somme a tale titolo dovute.
Punto fondamentale delle considerazioni innanzi descritte deve essere il superamento della considerazione del danno esistenziale e del danno morale come danno "in re ipsa", liquidabili in ragione del solo accertamento della lesione al bene sia pure
-
costituzionalmente garantito - dell'integrità psicofisica. La loro considerazione e liquidazione ai fini della determinazione del danno non patrimoniale presuppone l'adempimento dello specifico onere di allegazione e prova delle specifiche circostanze che ne hanno legittimato la richiesta e che, intanto possono avere incidenza autonoma rispetto al danno biologico, in quanto l'istante abbia fornito la rigorosa prova dei pregiudizi ulteriori e diversi che il leso in conseguenza delle lesioni ha patito.
Perché il ristoro sia integrale il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso.
Nel caso di specie, può ritenersi in re ipsa solo il cosiddetto danno morale ovvero il danno derivante dal patema d'animo e dalle sofferenze fisio-psichiche connesse alla ingiusta lesione di un bene costituzionalmente protetto qual è quello della salute e della integrità fisiopsichica;
mentre alcuna altra componente del danno non patrimoniale appare liquidabile, non essendo stata neanche dedotta la compromissione di peculiari attività o la limitazione in particolari settori dell'agire umano.
All'evidenza, dunque, la finalità che ha indotto il Supremo Collegio all'assunzione della decisione innanzi commentata e che deve individuarsi oltre che in quella di evitare abnormi duplicazioni di voci di danno, con creazione di ipotesi di danno esistenziale anche laddove non sia ravvisabile alcuna situazione giuridica che assurga a diritto soggettivo ex lege previsto, in quella di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale che deve tenere conto delle lesioni dei diritti fondamentali in concreto subite dal soggetto istante, in ragione delle sue specifiche esigenze, abitudini di vita pregresse, aspettative.
Alla luce delle dette conclusioni, le lesioni riportate dalla sig.ra Parte 1 sulla base delle tabelle del calcolo del danno biologico di lieve entità (anno 2024 -
2025), possono così quantificarsi:
- danno biologico 4% = euro 3.423,54 - ITT al 100% X 25 giorni = euro 1.381,00 (indennità giornaliera euro 55,24);
- ITP al 75% X 30 giorni = euro 1.242,90 (indennità giornaliera euro 41,43);
- ITP al 50% X 30 giorni = euro 828,60 (indennità giornaliera euro 27,62);
- ITP al 25% X 40 giorni = euro 552,40 (indennità giornaliera euro 13,81);
- spese mediche riconosciute = euro 954,00. E così, in totale euro 8.382,44,
Deriva da quanto innanzi che alla parte istante, atteso il concorso di colpa riconosciuto, dovrà essere liquidata la complessiva somma di €.4,191,22 a titolo di risarcimento dei danni.
Sulla somma così determinata all'attualità dovranno applicarsi gli interessi nella misura del saggio legale, dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le liquidazione delle spese processuali avviene secondo la regola della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu vengono poste a carico del convenuto.
La terza chiamata dovrà tenere indenne il convenuto di quanto sarà costretto a pagare in esecuzione della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, cosìda Parte 1
provvede:
1) Dichiara la concorrente responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio;
2) Conseguentemente condanna lo stesso al pronto pagamento in favore degli eredi di
Parte 1 della somma di €.4.191,22 per titoli e ragioni di cui in narrativa oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese e competenze legali in favore dell'Erario, che liquida in complessivi €.2.237,00 di cui €.237,00 per spese, oltre il rimborso forfetario del 15%, iva e cap come per legge;
4) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu come liquidate;
5) Dichiara la terza chiamata tenuta a manlevare il convenuto di quanto sarà costretta a pagare in esecuzione della presente sentenza.
Così deciso in Lecce il 17 ottobre 2025
II G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta
Parte 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 17.10.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5434/2021 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049,2051, 2052 cc e vertente
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita De Simone in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio ammessa al patrocinio a spese dello stato
Attrice
E
Controparte 1 in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Fabrizio Tommasi '
elettivamente domiciliato presso il suo studio
Convenuto
E Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata '
e difesa dall'Avv. Luisa Tricarico ed elettivamente domiciliata nel suo studio in virtù di mandato in atti
Terza chiamata
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
La fattispecie dedotta in causa va ricondotta a quella disciplinata dall'art. 2051 c.C., come richiesto dagli attori ed affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.15383/06, a seguito della quale risulta per lo più abbandonato, anche dalla giurisprudenza di merito, il precedente orientamento.
I profili di detto istituto sono stati delineati nella nota sentenza Cass. N. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito, (cfr Cass. n.
2563/07 e Cass. 25243/06; nello stesso senso cfr Cass. 2430/04; Cass. n. 2075/02; Cass.
n.584/01).
La responsabilità del custode è, peraltro, esclusa " allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno". "Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ."( v. Cass.
584/01).
Quanto detto si riflette in punto di onere probatorio attribuendo al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Poiché anche il comportamento colposo del danneggiato rileva sotto il profilo eziologico, non si tratta tuttavia di eccezione in senso proprio, ma di semplice difesa che compete al custode sollevare mediante la mera allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda il concorso colposo ex art. 1227, I co. c.c. (cfr. Cass. N. 4799/01; Cass.
N. 13403/00; Cass. N. 13460/99).
Nel caso concreto, le dichiarazioni testimoniali rese hanno confermato le circostanze di fatto dedotte dall' attrice, e dunque che sia sulle scale a causa dell'assenza di corrimano negli ultimi tre gradini e delle fasce antiscivolo ( testi Testimone 1 udienza del udienza del 27/09/2024, teste Testimone 3 09/07/2024, teste Testimone 2 udienza del 15/11/2024).
Non v'è dubbio, pertanto, che l'evento dannoso sia la conseguenza dell'insita pericolosità della cosa in custodia della convenuta;
deve ritenersi, tuttavia, che alla produzione del fatto abbia concorso altresì la condotta della danneggiata, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art.1227, I co. c.c.. In proposito va evidenziato, infatti, che l'assenza del corrimano e delle fasce antiscivolo fossero comunque visibili cosicché sarebbe stato ragionevole da parte di Parte 1 prestare una '
particolare cautela nel procedere, in vista del principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale in materia di insidie stradali e applicabile, in quanto principio generale, anche alle fattispecie relative alla responsabilità per custodia, per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Si ritiene che la condotta della danneggiata abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
L'attrice ha provato a mezzo della documentazione medica in atti e della espletata ctu, le cui conclusioni sono condivise, di aver patito, a causa delle lesioni procurategli dalla caduta, un danno fisico valutato in giorni 125 cioè a dire gg. 25 di I.T.T. seguiti un periodo di I.T.P. di giorni 100, di cui gg. 30 al 75%, gg. 30 al 50% ed i restanti gg. 40 al
25% con un danno biologico permanete residuato del 4%. Il ctu ha ritenuto congrue le spese mediche di €.954,00 ed ha escluso la necessità di spese future.
Riguardo ai criteri di liquidazione del predetto danno, deve precisarsi che, alla luce del recente arresto della Cassazione a sezioni unite n. 26972 dell'11/11/2008, la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere "unitaria", nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui all'innanzi citata decisione. Ed, invero, nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di diverse e distinte categorie giuridiche di danno, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul soggetto leso si siano verificate e provvedendo per intero alla loro riparazione. Di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è dato più discorrere, poiché laddove il giudice dopo aver liquidato il cosiddetto danno biologico ravvisi l'allegazione e prova di ulteriori pregiudizi all'integrità psicofisica del soggetto che in quello non abbiano trovato adeguato ristoro, pur sempre nell'ambito della voce di "danno non patrimoniale" provvederà ad adeguare - in via equitativa - le somme a tale titolo dovute.
Punto fondamentale delle considerazioni innanzi descritte deve essere il superamento della considerazione del danno esistenziale e del danno morale come danno "in re ipsa", liquidabili in ragione del solo accertamento della lesione al bene sia pure
-
costituzionalmente garantito - dell'integrità psicofisica. La loro considerazione e liquidazione ai fini della determinazione del danno non patrimoniale presuppone l'adempimento dello specifico onere di allegazione e prova delle specifiche circostanze che ne hanno legittimato la richiesta e che, intanto possono avere incidenza autonoma rispetto al danno biologico, in quanto l'istante abbia fornito la rigorosa prova dei pregiudizi ulteriori e diversi che il leso in conseguenza delle lesioni ha patito.
Perché il ristoro sia integrale il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso.
Nel caso di specie, può ritenersi in re ipsa solo il cosiddetto danno morale ovvero il danno derivante dal patema d'animo e dalle sofferenze fisio-psichiche connesse alla ingiusta lesione di un bene costituzionalmente protetto qual è quello della salute e della integrità fisiopsichica;
mentre alcuna altra componente del danno non patrimoniale appare liquidabile, non essendo stata neanche dedotta la compromissione di peculiari attività o la limitazione in particolari settori dell'agire umano.
All'evidenza, dunque, la finalità che ha indotto il Supremo Collegio all'assunzione della decisione innanzi commentata e che deve individuarsi oltre che in quella di evitare abnormi duplicazioni di voci di danno, con creazione di ipotesi di danno esistenziale anche laddove non sia ravvisabile alcuna situazione giuridica che assurga a diritto soggettivo ex lege previsto, in quella di personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale che deve tenere conto delle lesioni dei diritti fondamentali in concreto subite dal soggetto istante, in ragione delle sue specifiche esigenze, abitudini di vita pregresse, aspettative.
Alla luce delle dette conclusioni, le lesioni riportate dalla sig.ra Parte 1 sulla base delle tabelle del calcolo del danno biologico di lieve entità (anno 2024 -
2025), possono così quantificarsi:
- danno biologico 4% = euro 3.423,54 - ITT al 100% X 25 giorni = euro 1.381,00 (indennità giornaliera euro 55,24);
- ITP al 75% X 30 giorni = euro 1.242,90 (indennità giornaliera euro 41,43);
- ITP al 50% X 30 giorni = euro 828,60 (indennità giornaliera euro 27,62);
- ITP al 25% X 40 giorni = euro 552,40 (indennità giornaliera euro 13,81);
- spese mediche riconosciute = euro 954,00. E così, in totale euro 8.382,44,
Deriva da quanto innanzi che alla parte istante, atteso il concorso di colpa riconosciuto, dovrà essere liquidata la complessiva somma di €.4,191,22 a titolo di risarcimento dei danni.
Sulla somma così determinata all'attualità dovranno applicarsi gli interessi nella misura del saggio legale, dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le liquidazione delle spese processuali avviene secondo la regola della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu vengono poste a carico del convenuto.
La terza chiamata dovrà tenere indenne il convenuto di quanto sarà costretto a pagare in esecuzione della presente sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, cosìda Parte 1
provvede:
1) Dichiara la concorrente responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio;
2) Conseguentemente condanna lo stesso al pronto pagamento in favore degli eredi di
Parte 1 della somma di €.4.191,22 per titoli e ragioni di cui in narrativa oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese e competenze legali in favore dell'Erario, che liquida in complessivi €.2.237,00 di cui €.237,00 per spese, oltre il rimborso forfetario del 15%, iva e cap come per legge;
4) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di ctu come liquidate;
5) Dichiara la terza chiamata tenuta a manlevare il convenuto di quanto sarà costretta a pagare in esecuzione della presente sentenza.
Così deciso in Lecce il 17 ottobre 2025
II G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta