Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2024, n. 31599
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Sentenza 9 dicembre 2024

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Al dipendente dell'Aeronautica Militare, se transitato all'ENAV (Ente nazionale assistenza volo) prima della maturazione del diritto alla pensione, non spetta - ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps (prevista dall'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 "ratione temporis" applicabile) - l'aumento figurativo della contribuzione stabilito dall'art. 19 del citato decreto, senza che ciò determini una violazione del principio della parità di trattamento, attesa l'eterogeneità delle situazioni a confronto; tuttavia, i periodi di contribuzione figurativa maturati nell'Aeronautica non sono infruttuosi e rilevano ai fini del riconoscimento dell'indennità una tantum di cui al citato art. 124.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2024, n. 31599
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31599
    Data del deposito : 9 dicembre 2024

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