Art. 6.
Agli Enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-1V, n. 847 , e ai rispettivi salariati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente Ordinamento per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro salariati.
Agli Enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-1V, n. 847 , e ai rispettivi salariati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente Ordinamento per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro salariati.