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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/05/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 6984 /2024
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 6984 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.), ed introdotto con atto di citazione da:
, , nato a , il , rappresentato e difeso dall'Avv. DE PAOLI Controparte_1 P.IVA_1
DANIELA, , domiciliato come in atti;
C.F._1
- Appellante
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'Avv. BOVA GIUSEPPE, CP_2 C.F._2
, domiciliato come in atti;
C.F._3
- Appellata;
NONCHÉ DI
(C.F. in persona del Presidente p.t. –- via Santa Lucia 81 – Napoli – Controparte_3 P.IVA_2 contumace in I grado – pec egione.campania.it; Email_1
- Appellata;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti a verbale all'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
1. , con atto di citazione tempestivamente notificato a CP_1 Controparte_4
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1327/2024 del Giudice di Pace di CP_2
Napoli nord, pubblicata il 16 maggio 2024 e non notificata, con cui, in accoglimento dell'opposizione proposta da , era stato annullato il ruolo relativo alla cartella CP_2
esattoriale n. 5351000.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui: 1) non ha esaminato l'eccezione di difetto di giurisdizione né l'ha rilevata d'ufficio; 2) non ha rilevato la carenza di interesse ad agire dell'opponente; 3) conseguentemente, ha errato nella condanna alle spese di lite. E' rimasta contumace la benché citata in giudizio. Controparte_3
1. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo
e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da
Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Quindi, qualora si deduca un fatto estintivo del credito tributario di cui non si sia venuti a conoscenza a causa della dedotta omessa o invalida notifica della cartella, sussiste la giurisdizione tributaria fino alla notifica dell'atto esecutivo.
Nel caso di specie, poiché parte attrice in primo grado aveva dedotto di essere venuta a conoscenza della cartella non a seguito della notifica di un atto esecutivo, bensì mediante il rilascio di un estratto di ruolo, sussisteva la giurisdizione del giudice tributario.
3. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.
4. La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di
Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Luciano Ferrara, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1237/2024 del Giudice di Pace di Napoli nord, Parte_1
pubblicata il 16.05.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia di Controparte_3
- 2) in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli nord n. 1237/2024 del 16.05.2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente
Commissione Tributaria;
- 3) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 15.05.2025
Il Giudice
dott. Luciano Ferrara