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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3478/2022
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3478/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Chiari (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Pietro Repossi, che, insieme all'Avv Stab. la Parte_2
rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato ad Ono San Controparte_1 C.F._2
Pietro (BS), presso lo studio dell'Avv. Gloria Vaira, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 28.2.2024)
Per parte ricorrente: “In via principale e nel merito:
a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito dello stessa al marito,
, per violazione degli obblighi previsti dall'art. 143 e ss. C.c. con ogni Controparte_1
consequenziale e/o connesso provvedimento;
b) assegnare in via definitiva la casa coniugale alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, salvo che per i beni personali del marito con ordine al resistente di immediato prelievo e\o autorizzando l'istante alla rimozione;
c) ritenuta la precarietà della convivenza della figlia con il padre porre a carico di Per_1
un contributo mensile nella misura che verrà ritenuta di giustizia per il suo Controparte_1
mantenimento, non essendo autosufficiente;
d) porre a carico di , a titolo di concorso al mantenimento della figlia Controparte_1
non autosufficiente, un contributo mensile di euro 500,00 ovvero determinato nella Per_2
diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie generali di entrambe le figlie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale;
e) ordinarsi a la restituzione di tutti i beni personali della moglie specificati Controparte_1
in premessa e abusivamente asportati dalla casa coniugale;
f) accertare il diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla moglie Sig.ra a causa della condotta lesiva posta Parte_1
in essere dallo stesso in violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e condannare
al pagamento nella misura ritenta di giustizia nel presente ovvero in Controparte_1
separato giudizio.
In ogni caso: condannare alla rifusione delle spese e degli onorari di causa, Controparte_1
oltre rimborso forfettario 15%, C.p.a. e I.v.a.
In via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza del 20.12.2023, ammettersi prova per testi sui capitoli non ammessi”;
Per parte resistente: “In via istruttoria, ammissione delle prove non ammesse;
Nel merito,
Voglia l'IIll.mo Tribunale di Brescia, respinte tutte le ulteriori e diverse domande in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, -pronunciare la separazione dei coniugi e , con addebito Controparte_1 Parte_1 della responsabilità a carico della moglie per violazione degli obblighi previsti dall'art. 143
c.c.; ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Brescia;
- alla luce degli ultimi fatti accaduti e preso atto del trasferimento di ad abitare Per_1
presso il padre, determinare quale contributo della Signora al Parte_1
mantenimento della predetta figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma mensile di € 300,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma da versare mediante pagamento diretto alla ragazza entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.
- Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia come stabilito dal protocollo in uso presso codesto Tribunale. Per_1
- Dichiarare nulla doversi a titolo di mantenimento a favore della figlia maggiorenne
in quanto economicamente autosufficiente, ovvero in subordine, se ritenuta dal Per_2
punto di vista economico non ancora indipendente, determinare quale contributo del padre al mantenimento della predetta figlia, che continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione coniugale, la somma mensile non superiore ad € 100,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto delle somme percepite dalla medesima a titolo di retribuzione, importo da versare mediante pagamento diretto alla ragazza entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Mandare assolto il signor da assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
moglie, non sussistendo i presupposti di legge.
Con vittoria di spese e competenze”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.3.2022 deduceva di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 1.4.2000 a Brescia, trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nate le figlie (nata il Per_2
27.9.2000), studentessa universitaria, e (nata il [...]), minorenne alla data di Per_1 introduzione del giudizio, e aggiungeva che la casa familiare, di proprietà esclusiva della ricorrente, era sita a Brescia, in via delle Bettole n. 267.
La ricorrente riferiva che la crisi coniugale era imputabile in via esclusiva alla condotta del marito, essendo, da tempo, la vita coniugale è caratterizzata da litigi e incomprensioni degenerati di recente in episodi di violenza domestica e nell'escomio della ad opera Pt_1
del avvenuto nel gennaio 2022, e non essendovi più una unione affettiva e CP_1
sentimentale fra i coniugi. Ella aggiungeva di essere riuscita, infine, a rientrare nella casa familiare, dalla quale, invece, era uscito il resistente, e di lavorare come barista, mentre il marito, anche a causa dei suoi precedenti penali, aveva sempre lavorato saltuariamente, e concludeva chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa familiare, un contributo al mantenimento delle figlie a carico del pari ad CP_1
€ 1.200,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, la restituzione dei beni asportati dalla casa coniugale e il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta del marito inosservante dei doveri matrimoniali.
All'udienza presidenziale del 23.9.2022 il resistente compariva per aderire alla domanda di separazione, ma chiedendone l'addebito alla moglie, che aveva causato la crisi matrimoniale con la propria infedeltà coniugale e con la trascuratezza morale e materiale nei confronti della famiglia, aggiungendo che lavorava presso un bar a tempo pieno e che aveva Per_2 Per_1
ripreso a studiare alla scuola media superiore, mentre egli svolgeva lavori saltuari, avendo lavorato sino al 2013, ossia sino al momento in cui si era trovato coinvolto in alcuni procedimenti penali per reati in materia di stupefacenti per fatti accaduti fra il 1988 e il 1999, precisando, tuttavia, di aver ormai estinto il suo debito con la giustizia, e concludeva chiedendo di porre a suo carico un contributo al mantenimento della sola figlia , pari Per_1 ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via provvisoria ed urgente, per quanto in questa sede di interesse, sul presupposto del collocamento prevalente di presso la madre, Per_1
proprietaria esclusiva della casa familiare, in cui viveva anche la figlia veniva posto Per_2
a carico del un contributo di € 250,00 mensili al mantenimento della prima e di € CP_1
150,00 al mantenimento della seconda, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, e, all'udienza del 28.2.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni sopra riportate e la causa veniva rimessa in decisone al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate dal gennaio 2022, ed entrambe hanno chiesto l'addebito della separazione alla controparte.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di udienza presidenziale, nel corso della quale entrambe le parti hanno confermato la volontà di separarsi.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle reciproche domande di addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione ad formulata dalla ricorrente è Controparte_1
infondata e deve essere rigettata.
Ai fini dell'addebito della separazione, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. così come interpretato da consolidata giurisprudenza, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale.
La ricorrente menziona, a giustificazione della propria domanda di addebito, in primo luogo, la circostanza che la vita coniugale “da tempo” sarebbe “caratterizzata da litigi e incomprensioni degenerati da ultimo in episodi di violenza domestica”, circostanze allegate genericamente sia da un punto di vista contenutistico, non essendo stati descritti i singoli episodi in cui la violenza domestica si sarebbe estrinsecata, che da un punto di vista temporale, e non avendo la ricorrente articolato alcun capitolo di prova sotto questo profilo, se non quelli relativi agli epiteti offensivi e alle minacce che il le avrebbe rivolto nel CP_1 gennaio 2022 in occasione del litigio culminato nell'escomio della Pt_1
Quest'ultimo episodio è parimenti irrilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione al in quanto si è verificato quando la crisi coniugale era già in atto per stessa ammissione CP_1
della ricorrente, la quale ha descritto la vita coniugale come da tempo caratterizzata da litigi, incomprensioni e atti di violenza domestica, appunto culminati nell'escomio, tanto che ella, una volta rientrata nell'abitazione coniugale, non ha cercato una riappacificazione con il marito, ma ha depositato il ricorso di separazione introduttivo del presente giudizio.
Ancora, la circostanza che il sia gravato da precedenti penali non ha trovato riscontro CP_1
documentale nel certificato del casellario giudiziale aggiornato depositato in giudizio dal resistente, sebbene sia circostanza pacifica in quanto lo stesso resistente ha ammesso di essere stato coinvolto in procedimenti penali per reati in materia di stupefacenti per fatti commessi fra il 1988 e il 1999 e di aver ormai estinto il proprio debito con la giustizia: è rimasto, tuttavia, indimostrato il nesso causale fra tale situazione penale del e l'insorgere della CP_1
crisi coniugale, anche per il carattere risalente della stessa, così come estremamente generica è risultata la circostanza che il resistente non si sia mai impegnato nella ricerca di un'attività lavorativa onesta, anch'essa legata al fallimento dell'unione familiare da un nesso causale rimasto non provato.
La domanda di addebito della separazione al resistente, quindi, non può che essere rigettata.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione a Parte_1
formulata dal resistente.
Nella memoria difensiva il afferma che la crisi coniugale sarebbe scoppiata nel mese CP_1
di gennaio del 2022, allorquando egli aveva scoperto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale.
Vero che la ricorrente non ha contestato specificamente l'episodio del bacio da lei dato ad un uomo diverso dal marito nel parcheggio di un supermercato nel gennaio 2022, ma ella, sin dall'atto introduttivo, aveva affermato che da tempo non vi era un'unione affettiva e sentimentale fra i coniugi, circostanza non contestata dal ma anzi confermata, tanto CP_1
che costui non ha mai descritto un clima familiare sereno in data antecedente al gennaio 2022, ma ha accusato la moglie di aver sempre dimostrato una generale trascuratezza ed indifferenza verso la famiglia. Peraltro, egli, all'udienza presidenziale del 23 settembre 2022, ha affermato di vivere presso la nuova compagna e di lavorare nel negozio di parrucchiera di costei così da poter ricevere un qualche introito economico, circostanze espressive dell'esistenza di una relazione stabile antecedente, ulteriore conferma della debolezza dell'unione coniugale anche nella prospettiva del resistente.
Quest'ultimo ha poi accusato la moglie di avergli rivolto, in costanza di convivenza matrimoniale, aggressioni verbali e talvolta fisiche – circostanze allegate genericamente e per provare le quali sono state articolate prove inammissibili, in quanto relative ad altrettanto generici fatti e aventi carattere valutativo – nonché di non aver avuto cura della casa coniugale, “che conduceva in scarse condizioni igieniche, ammassando la biancheria sporca in tutte le stanze”, e di aver trascurato “le più elementari esigenze delle figlie, la minore delle quali era in stato di gravidanza”, allegando foto della casa coniugale in disordine, le quali, anzi, dimostrano che anche il resistente, che, a differenza della moglie, nel 2020 e nel 2021 non lavorava a causa dei precedenti penali, come da lui stesso dichiarato, non se ne curava affatto. Questo modo di argomentare del appare espressivo di una concezione della CP_1
vita coniugale patriarcale, in cui i compiti domestici spettano in ogni caso alla moglie, nonostante gli impegni extrafamiliari che ella eventualmente abbia, e tale impressione è rafforzata dall'atteggiamento processuale manifestato dal resistente, il quale ha del tutto omesso di osservare l'ordine giudiziale di liberare la casa coniugale dai propri effetti personali, ribadendo sino alla conclusione del giudizio di aver deciso consapevolmente di lasciare i propri oggetti in alcune stanze chiuse a chiave all'interno dell'abitazione, copia delle quali ha consegnato alle figlie, ma non alla proprietaria dell'immobile, e che ha Pt_1 mostrato un'aggressività così spiccata verso la moglie, incontenibile anche da parte del
Giudice, da dover essere allontanato dall'aula in sede di udienza presidenziale (“dopo continue provocazioni verbali all'indirizzo della moglie e dell'Avv. Repossi, il alza i CP_1 toni inveendo contro quest'ultimo, senza ascoltare i richiami del Giudice e del suo difensore,
e tanto da costringere il Presidente di Sezione, Dott. Consolandi, a entrare nella stanza per controllare la situazione, che, a causa del rumore, sembrava star degenerando. Il Giudice invita il ad allontanarsi dall'aula, e costui lo fa in modo molto alterato”, cfr. verbale CP_1 dell'udienza del 23.9.2022, pag. 2).
Tali condotte appaiono espressive della personalità prevaricatrice del che rimane CP_1 indifferente anche ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e che è del tutto incurante dei diritti di proprietà e di libertà della moglie.
La domanda di addebito della separazione a formulata dal resistente, Parte_1
pertanto, non può che essere rigettata.
3) Sul contributo al mantenimento delle figlie
Il diritto dei figli di essere mantenuti dai genitori non cessa al raggiungimento della maggiore età. Ai sensi dell'art. 337-septies c.c., infatti, anche il figlio maggiorenne non indipendente economicamente può ricevere un assegno periodico.
Nel caso di specie, è pacifico che non sia economicamente autosufficiente e che si sia Per_1
trasferita a vivere presso il padre dal 16.10.2023. Appare corretto, quindi, porre a carico della madre un contributo al mantenimento della figlia che, alla luce delle condizioni economiche delle parti (dalle dichiarazioni fiscali depositate in giudizio dalle parti, il resistente ha percepito un reddito lordo annuale di € 2.838,00 nel 2019, di € 1.998,00 nel 2020, e, dal
28.1.2023, è stato assunto a tempo indeterminato presso un negozio di parrucchiera, con una retribuzione mensile netta nel periodo dal febbraio 2023 al settembre 2023 di € 525,50 circa, mentre la ricorrente ha percepito un reddito lordo annuale di € 698,00 nel 2020, di € 8.295,00 nel 2021, e di € 9.481,00 nel 2022), dell'età e delle esigenze della figlia, della sua maggiore età, che le consente di muoversi liberamente fra i genitori senza tempi prestabiliti di permanenza presso l'uno o l'altro, dovrà essere fissato nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nulla, invece, deve essere posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia in quanto ella, nata il [...], non risulta aver portato avanti gli studi Per_2
universitari intrapresi dopo la scuola media superiore, lavorando, invece, a tempo pieno presso un bar: il resistente, infatti, nella memoria difensiva depositata il 16.9.2022 (cfr. pag.
5), aveva affermato che la figlia, nell'anno precedente (quindi nel 2021), frequentava l'università e lavorava saltuariamente presso il bar “Chinotto” a Brescia, ma che era stata poi assunta a tempo pieno in quell'esercizio tanto da percepire una retribuzione sufficiente al proprio mantenimento, per poi aggiungere, nella comparsa conclusionale (cfr. pag. 15), che
“quanto alla figlia in particolare, si fa presente al Giudicante che ora la ragazza è Per_2
divenuta economicamente autosufficiente, poiché lavora otto ore al giorno come barista ed ha definitivamente abbandonato gli studi universitari”, circostanza non smentita nella memoria di replica (cfr. pag. 4) dalla ricorrente convivente con la figlia, la quale si è limitata ad affermare che “ non è autosufficiente: non vi è prova di un suo impiego stabile né Per_2
di un livello di reddito adeguato e sufficiente per provvedere da sola alle proprie necessità: la ragazza è meritevole e aveva in corso studi che non devono essere definitivamente accantonati” (cfr. pag. 4), e a depositare in giudizio alcune buste paga dal mese di maggio
2022 a quello di settembre 2023, dalle quali emerge una retribuzione media mensile netta di €
367,00 e media annuale netta di € 6.244,00, ma in progressivo aumento. Sarebbe spettato, invece, alla convivente con la figlia, per il principio di vicinanza della prova, Pt_1
aggiornare la documentazione lavorativa depositata in giudizio, e, invece, ella non ha provveduto a produrre la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, scaduto il giorno 11.11.2022, nonostante esso sia stato sicuramente quantomeno prorogato o finanche trasformato a tempo indeterminato, in quanto la ha comunque depositato alcune buste Pt_1
paga della figlia successive a tale data e sino al mese di settembre 2023 (senza poi aggiornarle al mese di febbraio 2024, in cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni): la produzione documentale della ricorrente, pertanto, appare volutamente incompleta. In ogni caso, la non ha contestato l'interruzione degli studi universitari da parte di né Pt_1 Per_2 ha dimostrato la loro successiva ripresa, e non ha contestato che, ormai da due anni, l'unica occupazione della figlia sia quella lavorativa come barista: quindi, appare ormai Per_2
stabilmente entrata nel mondo del lavoro, circostanza che fa venir meno qualsivoglia dovere di mantenimento a carico dei genitori. Nessuna statuizione in ordine all'assegnazione della casa coniugale a deve Parte_1
essere adottata, in quanto ella, essendone proprietaria esclusiva, ha già un titolo per poterne godere e disporre, e nessuna domanda di assegnazione è stata svolta dal resistente.
4) Sulle ulteriori domande della ricorrente
Debbono essere dichiarate inammissibili le domande restitutoria e risarcitoria avanzate dalla ricorrente, come già anticipato dal Giudice Istruttore all'udienza del giorno 8.3.2023, in quanto non legate da una connessione forte con le domande principali oggetto del presente giudizio, a norma dell'art. 40, comma 3, c.p.c.
5) Sulle istanze istruttorie reiterate dalle parti
Debbono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, sulla base delle valutazioni svolte dal Giudice Istruttore con ordinanza del
19.10.2023, che questo Collegio condivide integralmente e fa proprie.
6) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in ragione della reciprocità della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) RIGETTA le reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
4) DICHIARA l'inammissibilità delle domande restitutoria e risarcitoria formulate dalla ricorrente;
5) Pone a carico di una somma a titolo di mantenimento della Parte_1 figlia pari ad € 150,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Persona_3
monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da versare nelle mani di CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal 16.10.2023, oltre al 50%
[...] delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6) REVOCA il contributo al mantenimento della figlia posto a Persona_4
carico del resistente a decorrere dalla data della notifica della presente sentenza;
7) DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 19.12.2024.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3478/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Chiari (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Pietro Repossi, che, insieme all'Avv Stab. la Parte_2
rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato ad Ono San Controparte_1 C.F._2
Pietro (BS), presso lo studio dell'Avv. Gloria Vaira, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 28.2.2024)
Per parte ricorrente: “In via principale e nel merito:
a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito dello stessa al marito,
, per violazione degli obblighi previsti dall'art. 143 e ss. C.c. con ogni Controparte_1
consequenziale e/o connesso provvedimento;
b) assegnare in via definitiva la casa coniugale alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, salvo che per i beni personali del marito con ordine al resistente di immediato prelievo e\o autorizzando l'istante alla rimozione;
c) ritenuta la precarietà della convivenza della figlia con il padre porre a carico di Per_1
un contributo mensile nella misura che verrà ritenuta di giustizia per il suo Controparte_1
mantenimento, non essendo autosufficiente;
d) porre a carico di , a titolo di concorso al mantenimento della figlia Controparte_1
non autosufficiente, un contributo mensile di euro 500,00 ovvero determinato nella Per_2
diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie generali di entrambe le figlie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale;
e) ordinarsi a la restituzione di tutti i beni personali della moglie specificati Controparte_1
in premessa e abusivamente asportati dalla casa coniugale;
f) accertare il diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla moglie Sig.ra a causa della condotta lesiva posta Parte_1
in essere dallo stesso in violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e condannare
al pagamento nella misura ritenta di giustizia nel presente ovvero in Controparte_1
separato giudizio.
In ogni caso: condannare alla rifusione delle spese e degli onorari di causa, Controparte_1
oltre rimborso forfettario 15%, C.p.a. e I.v.a.
In via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza del 20.12.2023, ammettersi prova per testi sui capitoli non ammessi”;
Per parte resistente: “In via istruttoria, ammissione delle prove non ammesse;
Nel merito,
Voglia l'IIll.mo Tribunale di Brescia, respinte tutte le ulteriori e diverse domande in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, -pronunciare la separazione dei coniugi e , con addebito Controparte_1 Parte_1 della responsabilità a carico della moglie per violazione degli obblighi previsti dall'art. 143
c.c.; ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Brescia;
- alla luce degli ultimi fatti accaduti e preso atto del trasferimento di ad abitare Per_1
presso il padre, determinare quale contributo della Signora al Parte_1
mantenimento della predetta figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma mensile di € 300,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma da versare mediante pagamento diretto alla ragazza entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.
- Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia come stabilito dal protocollo in uso presso codesto Tribunale. Per_1
- Dichiarare nulla doversi a titolo di mantenimento a favore della figlia maggiorenne
in quanto economicamente autosufficiente, ovvero in subordine, se ritenuta dal Per_2
punto di vista economico non ancora indipendente, determinare quale contributo del padre al mantenimento della predetta figlia, che continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione coniugale, la somma mensile non superiore ad € 100,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto delle somme percepite dalla medesima a titolo di retribuzione, importo da versare mediante pagamento diretto alla ragazza entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Mandare assolto il signor da assegno di mantenimento in favore della Controparte_1
moglie, non sussistendo i presupposti di legge.
Con vittoria di spese e competenze”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.3.2022 deduceva di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 1.4.2000 a Brescia, trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, serie A, anno 2000, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nate le figlie (nata il Per_2
27.9.2000), studentessa universitaria, e (nata il [...]), minorenne alla data di Per_1 introduzione del giudizio, e aggiungeva che la casa familiare, di proprietà esclusiva della ricorrente, era sita a Brescia, in via delle Bettole n. 267.
La ricorrente riferiva che la crisi coniugale era imputabile in via esclusiva alla condotta del marito, essendo, da tempo, la vita coniugale è caratterizzata da litigi e incomprensioni degenerati di recente in episodi di violenza domestica e nell'escomio della ad opera Pt_1
del avvenuto nel gennaio 2022, e non essendovi più una unione affettiva e CP_1
sentimentale fra i coniugi. Ella aggiungeva di essere riuscita, infine, a rientrare nella casa familiare, dalla quale, invece, era uscito il resistente, e di lavorare come barista, mentre il marito, anche a causa dei suoi precedenti penali, aveva sempre lavorato saltuariamente, e concludeva chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa familiare, un contributo al mantenimento delle figlie a carico del pari ad CP_1
€ 1.200,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, la restituzione dei beni asportati dalla casa coniugale e il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta del marito inosservante dei doveri matrimoniali.
All'udienza presidenziale del 23.9.2022 il resistente compariva per aderire alla domanda di separazione, ma chiedendone l'addebito alla moglie, che aveva causato la crisi matrimoniale con la propria infedeltà coniugale e con la trascuratezza morale e materiale nei confronti della famiglia, aggiungendo che lavorava presso un bar a tempo pieno e che aveva Per_2 Per_1
ripreso a studiare alla scuola media superiore, mentre egli svolgeva lavori saltuari, avendo lavorato sino al 2013, ossia sino al momento in cui si era trovato coinvolto in alcuni procedimenti penali per reati in materia di stupefacenti per fatti accaduti fra il 1988 e il 1999, precisando, tuttavia, di aver ormai estinto il suo debito con la giustizia, e concludeva chiedendo di porre a suo carico un contributo al mantenimento della sola figlia , pari Per_1 ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via provvisoria ed urgente, per quanto in questa sede di interesse, sul presupposto del collocamento prevalente di presso la madre, Per_1
proprietaria esclusiva della casa familiare, in cui viveva anche la figlia veniva posto Per_2
a carico del un contributo di € 250,00 mensili al mantenimento della prima e di € CP_1
150,00 al mantenimento della seconda, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, e, all'udienza del 28.2.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni sopra riportate e la causa veniva rimessa in decisone al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1) Sulla pronuncia di separazione Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate dal gennaio 2022, ed entrambe hanno chiesto l'addebito della separazione alla controparte.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di udienza presidenziale, nel corso della quale entrambe le parti hanno confermato la volontà di separarsi.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle reciproche domande di addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione ad formulata dalla ricorrente è Controparte_1
infondata e deve essere rigettata.
Ai fini dell'addebito della separazione, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. così come interpretato da consolidata giurisprudenza, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale.
La ricorrente menziona, a giustificazione della propria domanda di addebito, in primo luogo, la circostanza che la vita coniugale “da tempo” sarebbe “caratterizzata da litigi e incomprensioni degenerati da ultimo in episodi di violenza domestica”, circostanze allegate genericamente sia da un punto di vista contenutistico, non essendo stati descritti i singoli episodi in cui la violenza domestica si sarebbe estrinsecata, che da un punto di vista temporale, e non avendo la ricorrente articolato alcun capitolo di prova sotto questo profilo, se non quelli relativi agli epiteti offensivi e alle minacce che il le avrebbe rivolto nel CP_1 gennaio 2022 in occasione del litigio culminato nell'escomio della Pt_1
Quest'ultimo episodio è parimenti irrilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione al in quanto si è verificato quando la crisi coniugale era già in atto per stessa ammissione CP_1
della ricorrente, la quale ha descritto la vita coniugale come da tempo caratterizzata da litigi, incomprensioni e atti di violenza domestica, appunto culminati nell'escomio, tanto che ella, una volta rientrata nell'abitazione coniugale, non ha cercato una riappacificazione con il marito, ma ha depositato il ricorso di separazione introduttivo del presente giudizio.
Ancora, la circostanza che il sia gravato da precedenti penali non ha trovato riscontro CP_1
documentale nel certificato del casellario giudiziale aggiornato depositato in giudizio dal resistente, sebbene sia circostanza pacifica in quanto lo stesso resistente ha ammesso di essere stato coinvolto in procedimenti penali per reati in materia di stupefacenti per fatti commessi fra il 1988 e il 1999 e di aver ormai estinto il proprio debito con la giustizia: è rimasto, tuttavia, indimostrato il nesso causale fra tale situazione penale del e l'insorgere della CP_1
crisi coniugale, anche per il carattere risalente della stessa, così come estremamente generica è risultata la circostanza che il resistente non si sia mai impegnato nella ricerca di un'attività lavorativa onesta, anch'essa legata al fallimento dell'unione familiare da un nesso causale rimasto non provato.
La domanda di addebito della separazione al resistente, quindi, non può che essere rigettata.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione a Parte_1
formulata dal resistente.
Nella memoria difensiva il afferma che la crisi coniugale sarebbe scoppiata nel mese CP_1
di gennaio del 2022, allorquando egli aveva scoperto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale.
Vero che la ricorrente non ha contestato specificamente l'episodio del bacio da lei dato ad un uomo diverso dal marito nel parcheggio di un supermercato nel gennaio 2022, ma ella, sin dall'atto introduttivo, aveva affermato che da tempo non vi era un'unione affettiva e sentimentale fra i coniugi, circostanza non contestata dal ma anzi confermata, tanto CP_1
che costui non ha mai descritto un clima familiare sereno in data antecedente al gennaio 2022, ma ha accusato la moglie di aver sempre dimostrato una generale trascuratezza ed indifferenza verso la famiglia. Peraltro, egli, all'udienza presidenziale del 23 settembre 2022, ha affermato di vivere presso la nuova compagna e di lavorare nel negozio di parrucchiera di costei così da poter ricevere un qualche introito economico, circostanze espressive dell'esistenza di una relazione stabile antecedente, ulteriore conferma della debolezza dell'unione coniugale anche nella prospettiva del resistente.
Quest'ultimo ha poi accusato la moglie di avergli rivolto, in costanza di convivenza matrimoniale, aggressioni verbali e talvolta fisiche – circostanze allegate genericamente e per provare le quali sono state articolate prove inammissibili, in quanto relative ad altrettanto generici fatti e aventi carattere valutativo – nonché di non aver avuto cura della casa coniugale, “che conduceva in scarse condizioni igieniche, ammassando la biancheria sporca in tutte le stanze”, e di aver trascurato “le più elementari esigenze delle figlie, la minore delle quali era in stato di gravidanza”, allegando foto della casa coniugale in disordine, le quali, anzi, dimostrano che anche il resistente, che, a differenza della moglie, nel 2020 e nel 2021 non lavorava a causa dei precedenti penali, come da lui stesso dichiarato, non se ne curava affatto. Questo modo di argomentare del appare espressivo di una concezione della CP_1
vita coniugale patriarcale, in cui i compiti domestici spettano in ogni caso alla moglie, nonostante gli impegni extrafamiliari che ella eventualmente abbia, e tale impressione è rafforzata dall'atteggiamento processuale manifestato dal resistente, il quale ha del tutto omesso di osservare l'ordine giudiziale di liberare la casa coniugale dai propri effetti personali, ribadendo sino alla conclusione del giudizio di aver deciso consapevolmente di lasciare i propri oggetti in alcune stanze chiuse a chiave all'interno dell'abitazione, copia delle quali ha consegnato alle figlie, ma non alla proprietaria dell'immobile, e che ha Pt_1 mostrato un'aggressività così spiccata verso la moglie, incontenibile anche da parte del
Giudice, da dover essere allontanato dall'aula in sede di udienza presidenziale (“dopo continue provocazioni verbali all'indirizzo della moglie e dell'Avv. Repossi, il alza i CP_1 toni inveendo contro quest'ultimo, senza ascoltare i richiami del Giudice e del suo difensore,
e tanto da costringere il Presidente di Sezione, Dott. Consolandi, a entrare nella stanza per controllare la situazione, che, a causa del rumore, sembrava star degenerando. Il Giudice invita il ad allontanarsi dall'aula, e costui lo fa in modo molto alterato”, cfr. verbale CP_1 dell'udienza del 23.9.2022, pag. 2).
Tali condotte appaiono espressive della personalità prevaricatrice del che rimane CP_1 indifferente anche ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e che è del tutto incurante dei diritti di proprietà e di libertà della moglie.
La domanda di addebito della separazione a formulata dal resistente, Parte_1
pertanto, non può che essere rigettata.
3) Sul contributo al mantenimento delle figlie
Il diritto dei figli di essere mantenuti dai genitori non cessa al raggiungimento della maggiore età. Ai sensi dell'art. 337-septies c.c., infatti, anche il figlio maggiorenne non indipendente economicamente può ricevere un assegno periodico.
Nel caso di specie, è pacifico che non sia economicamente autosufficiente e che si sia Per_1
trasferita a vivere presso il padre dal 16.10.2023. Appare corretto, quindi, porre a carico della madre un contributo al mantenimento della figlia che, alla luce delle condizioni economiche delle parti (dalle dichiarazioni fiscali depositate in giudizio dalle parti, il resistente ha percepito un reddito lordo annuale di € 2.838,00 nel 2019, di € 1.998,00 nel 2020, e, dal
28.1.2023, è stato assunto a tempo indeterminato presso un negozio di parrucchiera, con una retribuzione mensile netta nel periodo dal febbraio 2023 al settembre 2023 di € 525,50 circa, mentre la ricorrente ha percepito un reddito lordo annuale di € 698,00 nel 2020, di € 8.295,00 nel 2021, e di € 9.481,00 nel 2022), dell'età e delle esigenze della figlia, della sua maggiore età, che le consente di muoversi liberamente fra i genitori senza tempi prestabiliti di permanenza presso l'uno o l'altro, dovrà essere fissato nella misura di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nulla, invece, deve essere posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia in quanto ella, nata il [...], non risulta aver portato avanti gli studi Per_2
universitari intrapresi dopo la scuola media superiore, lavorando, invece, a tempo pieno presso un bar: il resistente, infatti, nella memoria difensiva depositata il 16.9.2022 (cfr. pag.
5), aveva affermato che la figlia, nell'anno precedente (quindi nel 2021), frequentava l'università e lavorava saltuariamente presso il bar “Chinotto” a Brescia, ma che era stata poi assunta a tempo pieno in quell'esercizio tanto da percepire una retribuzione sufficiente al proprio mantenimento, per poi aggiungere, nella comparsa conclusionale (cfr. pag. 15), che
“quanto alla figlia in particolare, si fa presente al Giudicante che ora la ragazza è Per_2
divenuta economicamente autosufficiente, poiché lavora otto ore al giorno come barista ed ha definitivamente abbandonato gli studi universitari”, circostanza non smentita nella memoria di replica (cfr. pag. 4) dalla ricorrente convivente con la figlia, la quale si è limitata ad affermare che “ non è autosufficiente: non vi è prova di un suo impiego stabile né Per_2
di un livello di reddito adeguato e sufficiente per provvedere da sola alle proprie necessità: la ragazza è meritevole e aveva in corso studi che non devono essere definitivamente accantonati” (cfr. pag. 4), e a depositare in giudizio alcune buste paga dal mese di maggio
2022 a quello di settembre 2023, dalle quali emerge una retribuzione media mensile netta di €
367,00 e media annuale netta di € 6.244,00, ma in progressivo aumento. Sarebbe spettato, invece, alla convivente con la figlia, per il principio di vicinanza della prova, Pt_1
aggiornare la documentazione lavorativa depositata in giudizio, e, invece, ella non ha provveduto a produrre la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, scaduto il giorno 11.11.2022, nonostante esso sia stato sicuramente quantomeno prorogato o finanche trasformato a tempo indeterminato, in quanto la ha comunque depositato alcune buste Pt_1
paga della figlia successive a tale data e sino al mese di settembre 2023 (senza poi aggiornarle al mese di febbraio 2024, in cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni): la produzione documentale della ricorrente, pertanto, appare volutamente incompleta. In ogni caso, la non ha contestato l'interruzione degli studi universitari da parte di né Pt_1 Per_2 ha dimostrato la loro successiva ripresa, e non ha contestato che, ormai da due anni, l'unica occupazione della figlia sia quella lavorativa come barista: quindi, appare ormai Per_2
stabilmente entrata nel mondo del lavoro, circostanza che fa venir meno qualsivoglia dovere di mantenimento a carico dei genitori. Nessuna statuizione in ordine all'assegnazione della casa coniugale a deve Parte_1
essere adottata, in quanto ella, essendone proprietaria esclusiva, ha già un titolo per poterne godere e disporre, e nessuna domanda di assegnazione è stata svolta dal resistente.
4) Sulle ulteriori domande della ricorrente
Debbono essere dichiarate inammissibili le domande restitutoria e risarcitoria avanzate dalla ricorrente, come già anticipato dal Giudice Istruttore all'udienza del giorno 8.3.2023, in quanto non legate da una connessione forte con le domande principali oggetto del presente giudizio, a norma dell'art. 40, comma 3, c.p.c.
5) Sulle istanze istruttorie reiterate dalle parti
Debbono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, sulla base delle valutazioni svolte dal Giudice Istruttore con ordinanza del
19.10.2023, che questo Collegio condivide integralmente e fa proprie.
6) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in ragione della reciprocità della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) RIGETTA le reciproche domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
4) DICHIARA l'inammissibilità delle domande restitutoria e risarcitoria formulate dalla ricorrente;
5) Pone a carico di una somma a titolo di mantenimento della Parte_1 figlia pari ad € 150,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Persona_3
monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da versare nelle mani di CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal 16.10.2023, oltre al 50%
[...] delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6) REVOCA il contributo al mantenimento della figlia posto a Persona_4
carico del resistente a decorrere dalla data della notifica della presente sentenza;
7) DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 19.12.2024.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni