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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64/2023 R.G. promossa
DA
C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo Di Paola;
Appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._1
procura in atti, dall' avv. Marco Dimartino;
Appellato
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1210/2022 del 06.12.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa accoglieva il ricorso proposto da , volto ad accertare CP_1
l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa, avente ad oggetto la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 7, comminata con il provvedimento del 9.6.2015 successivamente alla contestazione del seguente addebito: “Il giorno 16.5.2015 alle ore 14.30/14,45 la S.V. si trovava presso il CCR di via Cupoletti, anziché svolgere il suo regolare servizio di pulizia nelle zone a Lei assegnate del centro storico”.
Il Tribunale annullava ad ogni effetto la sanzione conservativa inflitta e condannava la società resistente al risarcimento del danno sofferto dal lavoratore di
“importo pari alla retribuzione spettante per le cinque giornate lavorative illegittimamente decurtate”, oltre alle spese di lite.
In particolare, istruita la causa mediante l'escussione di un solo teste di parte ricorrente, il Tribunale riteneva l'illegittimità della sanzione disciplinare, evidenziando che, nel caso in esame, il datore di lavoro non aveva dato prova dell'esistenza del fatto ascritto al dipendente, ovverosia l'abbandono volontario del posto di lavoro. Riteneva, quindi, illegittima la sanzione, avendo il temporaneo allontanamento del lavoratore dal luogo di servizio trovato piena giustificazione nella sua comprovata esigenza fisiologica, per il cui soddisfacimento quest'ultimo non risultava aver violato alcuna disposizione datoriale, né aver adottato un comportamento manifestamente contrario agli interessi dell'impresa.
Con ricorso depositato in data il 18.01.23, l' Parte_1
proponeva appello, insistendo nell'accoglimento del ricorso, con il favore delle
[...]
spese del doppio grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato, il quale instava per il rigetto del gravame, siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite. La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 16.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il primo decidente annullato la sanzione disciplinare sulla base dell'assunto che l'allontanamento del dal posto di lavoro (via Paestum) fosse avvenuto per CP_1
esigenze fisiologiche.
Evidenzia la non veridicità di tale assunto, in quanto il CCR (Centro Comunale di
Raccolta), ove si trovava l'appellato durante il suo turno di lavoro, non dista poche centinaia di metri dal luogo di lavoro, bensì circa tre chilometri e che l'asserita esigenza fisiologica poteva essere soddisfatta presso un locale o bar della via
Paestum.
Sostiene che l'esigenza addotta dal lavoratore è da considerarsi una scusa per giustificare l'allontanamento dal posto di lavoro e che, anche a considerare vera tale circostanza, la stessa non giustifica la presenza dell'appellato presso il CCR perché lo stesso, trovandosi a piedi, per raggiungere da via Paestum la c. da Cupoletti avrebbe impiegato non meno di un'ora, per cui sarebbe stato più ragionevole recarsi in un locale/bar della via Paestum.
Evidenzia che le suddette circostanze non erano state contestate dal in primo CP_1
grado e che, pertanto, doveva ritenersi processualmente acclarato ex art. 115 c.p.c. che il CCR distava circa tra chilometri dal luogo ove l'appellato doveva svolgere la propria attività lavorativa, che lo stesso si era recato a piedi presso tale luogo e che nella via Paestum erano presenti dei locali/bar ove l'esigenza dedotta poteva essere soddisfatta.
Si duole dell'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per avere ritenuto non assolto da essa società datrice di lavoro l'onere della prova che il dipendente avesse abbandonato il posto di lavoro. Ritiene sussistente la prova in re ipsa, sì come desumibile dalla lettera di giustificazione, nella quale il lavoratore ammette di aver lasciato il posto di lavoro;
deduce che tale affermazione ha carattere di confessione stragiudiziale e fa piena prova contro il in ordine alla circostanza che lo stesso il CP_1
giorno 16.5.2015 alle ore 14.30 si trovava presso il CCR di anziché sul Parte_2
posto di lavoro.
Rileva l'erroneità della sentenza laddove il primo decidente non ha considerato che l'onere di provare che il CCR distasse poche centinaia di metri dal luogo di lavoro gravasse sul e non sull'impresa datrice di lavoro. CP_1
Ritiene, poi, erronea la considerazione secondo cui essa impresa non avrebbe fornito la prova in ordine all'esistenza di un regolamento aziendale concernente “le modalità di assenza per esigenze fisiologiche dei lavoratori”, in quanto nel CCNL del settore e in quello delle categorie similari non esiste alcuna previsione in ordine all'adozione di siffatto regolamento.
Deduce, infine, che la condotta del dipendente è censurabile anche sotto un ulteriore profilo, atteso che, a fronte dell'esigenza di allontanarsi dal lavoro per oltre un'ora al fine di raggiungere un luogo ubicato a tre chilometri di distanza, lo stesso non ha segnalato al suo superiore la necessità di assentarsi, violando così l'art. 40 co.2 del
CCNL di categoria.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza di primo grado per erronea ed ingiusta condanna alle spese di lite.
Rileva che la liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice nella misura di euro 9.000,00 per una controversia del valore di euro 352,24, qual è il valore della sanzione irrogata, è fuori da ogni parametro, anche in riferimento all'attività processuale svolta in seno al giudizio.
3. L'appello è fondato solo nei limiti di seguito precisati.
4. La prima censura, afferente alla violazione del principio di non contestazione, è infondata.
4.1 Ed invero, l'odierno appellato, con il ricorso introduttivo nel giudizio di primo grado, ha allegato quanto segue: “Il ricorrente, ha svolto il proprio lavoro con diligenza e correttezza, e, si è allontanato solo dopo averlo terminato. Oltretutto
l'assenza contestata si è protratta per un lasso di tempo brevissimo, giusto il tempo necessario per soddisfare i propri bisogni fisiologici. A riprova della sua buona fede il fatto di essersi recato nel punto dell'azienda più vicino al luogo di lavoro il CCR di zona Cupoletti, distante un centinaio di metri, un luogo in cui poteva essere visto da tutti senza recarsi, invece, in un qualsiasi altro punto di ristoro dove non essendo visto da alcuno avrebbe potuto fare quel che gli pareva…”; la superiore allegazione difensiva risulta conforme a quanto dedotto dalla stessa parte nella lettera datata
27/05/2015, di riscontro “alla contestazione di addebito sui fatti del 16/05/2015”: “…
L'odierno esponente alle 14.30 si apprestava a svolgere regolarmente il servizio di pulizia del mercato del sabato di via Paestum, quando solo per una normale ed umana esigenza fisiologica ha sostato per qualche minuto presso il CCR di Cupoletti, che dista poche centinaia di metri dalla via Paestum, al solo fine sopra espresso….”.
A fronte di tale difesa, l'odierna appellante nella memoria di costituzione di primo grado ha allegato quanto segue: “… non solo la circostanza della “esigenza fisiologica” non è mai stata dimostrata, ma non è assolutamente credibile perché non
è vero che il CCR dista poche centinaia di metri dal luogo dove il ricorrente prestava servizio. Ciò in quanto la zona dove si tiene il mercatino del sabato (inizio di via
Paestum) dista più di tre chilometri dal CCR (sito alla fine della zona artigianale di
e quindi non è per niente verosimile che il per soddisfare una Parte_2 CP_1
esigenza fisiologica improvvisa abbia percorso (a piedi sic!) una simile distanza (con il rischio di non riuscire a trattenere la esigenza fisiologica) quando poteva benissimo usufruire di uno dei tanti locali pubblici che si trovavano nella zona a pochi metri dal luogo ove lavorava”.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto gravare sul datore di lavoro l'onere di provare i fatti costitutivi della sanzione disciplinare irrogata;
in particolare, a fronte della difesa del lavoratore sia in sede di giustificazione che in sede giudiziaria in ordine alla vicinanza del luogo di lavoro rispetto a quello del CCR ove lo stesso si era recato durante il turno di lavoro per una giustificata esigenza personale, era onere del datore di lavoro provare i fatti costitutivi su cui ha fondato la propria eccezione di inadempimento dell'obbligazione lavorativa e segnatamente l'allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro e, dunque, la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo ove era stata accertata la presenza del lavoratore durante l'orario di servizio.
Da tanto consegue che nessuna “non contestazione” è ravvisabile nella condotta del lavoratore, il quale ha insistito nelle difese allegate in ricorso ove ha confutato puntualmente le circostanze allegate dalla società datrice di lavoro.
4.2 Si evidenzia, altresì, che il giudice di prime cure ha ritenuto provata la contiguità tra la via Paestum, ove il lavoratore era stato comandato di espletare servizio, e la via
Cupoletti, ove lo stesso si era recato per esigenza personale, sulla base del fatto notorio: “Ed anzi, dalle risultanze assertive ed istruttorie deve desumersi la conclusione contraria, alla luce del fatto che il lavoratore ha impiegato in bagno
l'intero tempo passato presso il CCR e della notoria (a livello locale: cfr. C.
19729/2018) contiguità tra via Paestum e via Cupoletti: dovendosi quindi ritenere da un lato che il lavoratore si sia allontanato dal luogo di lavoro esclusivamente per andare in bagno, e dall'altro che la scelta del bagno aziendale in luogo di quello di un qualche (imprecisato) esercizio commerciale non abbia determinato un eccessivo prolungamento della sospensione dell'attività lavorativa”; a fronte di tale motivazione nessuna censura è stata sollevata dall'odierna appellante, la quale ha ritenuto che il giudice erroneamente avesse richiamato la Cassazione n. 19729/2018 riguardante fattispecie diversa, allorché il citato precedente, per contro, ha affrontato proprio la questione della ricorrenza dei presupposti del fatto notorio, precisando che
“vi possono essere imprese (o, più in genere, datori di lavoro) le cui dimensioni e il cui tipo di struttura organizzativa sono di adeguata comune conoscenza a livello nazionale o locale, in maniera tale che non vi è ragione di ritenere che non possano sussistere al riguardo gli elementi caratterizzanti del fatto notorio, cioè del fatto di comune conoscenza”.
5. Parimenti infondata è l'ulteriore censura, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che non vi fosse alcun regolamento aziendale volto a disciplinare le modalità di assenza per esigenze fisiologiche dei lavoratori;
ed invero, il giudice di prime cure non ha ritenuto che vi fosse l'obbligo della società di disciplinare con regolamento l'allontanamento del lavoratore per soddisfare le superiori esigenze, quanto piuttosto che non vi fosse la violazione dell'obbligo di diligenza sia perché nessun regolamento disciplinava la fattispecie sia perché
l'allontanamento è avvenuto con modalità tali da non comportare la violazione degli obblighi del lavoratore.
6. Infine, deve ritenersi inammissibile, in quanto circostanza nuova dedotta per la prima volta in appello, l'asserita violazione dell'obbligo del dipendente di comunicare al superiore gerarchico l'allontanamento dal luogo di lavoro, non oggetto di contestazione disciplinare.
7. Parzialmente fondato è il secondo motivo di appello, afferente all'erronea quantificazione delle spese di lite.
Va premesso che-come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure e dall'odierno appellato- il valore della controversia rientra nello scaglione
“indeterminabile- complessità bassa” (cfr. sul punto ex plurimis Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 24979 del 10/10/2018, secondo cui “La controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore”); tuttavia, avuto riguardo all'attività difensiva solta e alla non particolare complessità della fattispecie, le spese di lite di primo grado possono essere quantificate nella complessiva somma di € 4.629,00.
8. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate nella complessiva somma di €
4.996,00, seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, avendo l'impugnazione investito anche il merito della controversia, vanno poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate nella somma di € 4.629,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 4.960,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese