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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7541 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 38816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA NT, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 25.6.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Parte_1
SI e presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, 32, elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., domiciliato presso la sede
[...] dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari avv.ti Alessandra Molfese ed
EM NC
RESISTENTE
1 OGGETTO: impugnativa decreto assegnazione docente alle classi
a.s. 2023/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 e contestuale istanza cautelare ex art. 700 cpc docente in servizio presso il Parte_1 Controparte_2 di Roma dal 2017, ha chiesto in via cautelare, e quindi
[...] nel merito, dichiararsi l'illegittimità e la conseguente inefficacia del provvedimento assunto dal Dirigente Scolastico del Liceo predetto con decreto prot. 0013857/E del 17/10/2024 nella parte in cui disponeva l'assegnazione di essa ricorrente alla classe 1 S del liceo linguistico per l'insegnamento delle materie letterarie e del latino (classe di concorso A11), in luogo del liceo classico (sezione A) presso la quale era stata impiegata fino all'anno scolastico 2023/2024 per l'insegnamento al biennio delle materie letterarie, latino e greco (classe di concorso A13) e ordinarsi la sua assegnazione alle classi del liceo classico del Controparte_3 [...] di Roma” – in via principale alla sezione “A” presso la quale era Per_1 assegnata fino allo scorso a.s. 2023/2024 -, per l'insegnamento delle materie letterarie, latino e greco di cui alla classe di concorso A13.
Ha dedotto, in fatto, la ricorrente, che fino all'anno scolastico 2019/2020, avendone il titolo, era stata impiegata per l'insegnamento delle materie letterarie (Italiano, Latino e Storia) presso l'indirizzo linguistico del
[...]
che nell'aprile 2020 aveva ottenuto - su sua domanda presentata CP_2 tramite i servizi del portale "Presentazione istanze on-line" - il passaggio di cattedra per la scuola Secondaria di II grado per la classe di concorso A013 relativa all'Anno scolastico 2020/21, tempo dal quale era stata impiegata per l'insegnamento delle materie letterarie (Italiano, Latino, Greco e
2 Geostoria); che i docenti abilitati per la classe di concorso A11 posso insegnare le materie letterarie ed il latino in tutti le tipologie di liceo, ma presso il biennio del liceo classico solo “ad esaurimento dei titolari”; che i docenti abilitati per la classe di concorso A13 possono insegnare materie letterarie, latino e greco esclusivamente al liceo classico;
che con decreto
Prot. 0010440/U del 03/09/2024 il Dirigente Scolastico del CP_4 di Roma provvedeva all'assegnazione provvisoria dei docenti alle
[...] classi e alle attività di potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa a. s. 2024/2025 ed ella - fino all'anno precedente impiegata presso il biennio (classi 1° e 2°) della sezione “A” liceo classico per l'insegnamento delle materie letterarie (Latino, Greco, Italiano e Geostoria) - si era vista assegnata alla classe 1 sez. S – liceo linguistico - per l'insegnamento delle materie italiano, latino e geostoria (classe di concorso A11) e confermare l'assegnazione alla classe 2 sez. A per l'insegnamento del latino e del greco presso il liceo classico (classe di concorso A13); che alla sua richiesta di potere conoscere le motivazioni di tale provvedimento non aveva ricevuto alcuna risposta;
che con decreto Prot. 0013857/E del 17/10/2024 il
Dirigente Scolastico del di Roma aveva Controparte_5 provveduto all'assegnazione definitiva dei docenti alle classi e alle attività di potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa a. s. 2023/2024 (doc.
2), confermando l'assegnazione della ricorrente alla classe 1 sez. “S” del liceo linguistico per l'insegnamento delle materie italiano, latino e geostoria;
che per il corrente anno scolastico 2024/2025 l'insegnamento delle materie italiano e Geostoria presso la classe 1 A – liceo classico – era stato assegnato al Prof. , docente abilitato per la classe di Persona_2 concorso A11, inserito nell'organico del liceo Montale per la prima volta
3 nel corrente a.s., al quale erano state altresì attribuite n. 99 h di
Potenziamento; che, sempre in sede di assegnazione definitiva,
l'insegnamento del presso la sezione B classi 1, 2 e 5 del liceo Pt_2 classico era stato affidato alla Prof.ssa docente non di ruolo Persona_3 assunta a tempo determinato;
che i docenti che assumono servizio per la prima volta nell'Istituto possono chiedere assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico, condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso o dei plessi, nel rispetto dei criteri prestabiliti;
che il DM 259/2017 prevede la possibilità di adibire i docenti abilitati per la classe di concorso A11 per le materie Italiano, Latino e
Storia e Geografia del Liceo Classico “ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296 – art. 605 – punto c) per la ex classe di concorso A051”; che per il corrente anno scolastico 2024/2025 la
Direzione Scolastica del di Roma aveva chiesto ed ottenuto CP_2
l'implementazione delle ore di A13, passando da 3 prime a quattro prime di Liceo Classico.
In punto di diritto, riassunti i criteri nel rispetto del quali il Dirigente avrebbe dovuto agire, deduceva la ricorrente la “Illegittimità del Decreto di assegnazione definitiva dei docenti alle classi e alle attività di potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa a. s. 2023/2024 (ex lege 107/2015) Prot.
0013857/E del 17/10/2024, e del precedente decreto provvisorio Prot. 0010440/U del 03/09/2024, emessi dal Dirigente Scolastico del di Controparte_5
Roma”, essendo la decisione assunta priva di motivazione e violativa del
4 criterio delle competenze professionali oltre che dei presupposti per l'utilizzo della docente in una classe di concorso diversa, nonché dei criteri di correttezza e buona fede cui è tenuta la PA nel rapporto di pubblico impiego, adombrando, nondimeno, la natura ritorsiva del provvedimento impugnato, giunto a ridosso dell'impugnazione, da parte di essa ricorrente, di una sanzione disciplinare irrogatale all'esito di uno dei due procedimenti disciplinari ai quali era stata sottoposta durante l'ultimo anno scolastico.
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di voler “….Nel merito, accertare e dichiarare la violazione da parte del Dirigente Scolastico p.t. del
[...] di Roma dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti per Controparte_6
l'assegnazione dei docenti alle classi di cui ai decreti prot. Prot. 0010440/U del
03/09/2024 e Prot. 0013857/E del 17/10/2024; Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'insegnamento delle materie di cui alla classe di concorso A13 nelle sezioni del Liceo Classico presso il “ di Roma e, Controparte_3 Per_1 per l'effetto, ordinare l'riassegnazione della ricorrente all'insegnamento delle materie letterarie, latino e greco (Classe di concorso A13) presso le sezioni del liceo classico del
di Roma plesso di via Bravetta n. 545 ove è Controparte_3 Per_1 attualmente impiegata - in via principale alla sezione “A” presso la quale era assegnata fino allo scorso a.s. 2023/2024, in subordine presso le altre sezioni del liceo classico. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali nella misura del 15% ex D.M. 10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii”.
L'Amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio, partitamente contestate le argomentazioni della ricorrente e dedotta la legittimità dell'operato del Dirigente Scolastico nell'ambito dei poteri riconosciutile per l'adozione di atti di micro-organizzazione - nella specie adottati anche
5 in ossequio a criteri di opportunità - resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 16.2.2024 era respinta l'istanza cautelare per difetto di periculum in mora.
La causa, nel merito, era istruita documentalmente e rinviata per la decisione;
spirati i termini assegnati ex art.. 127 ter cpc fino al 25.6.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, già assegnata dall'anno scolastico
2020/2021all'insegnamento delle materie letterarie (italiano, latino greco e geostoria) presso il liceo Montale sez. A e nell'anno scolastico 2023/2024 impiegata presso il biennio (classi 1^ e 2^ della sez. A del liceo classico), con decreto prot. 0010440/U del 3.9.2024 si è vista assegnare per l'anno scolastico 2024/2025 alla 2^A (classico) per il greco e al 1^S (linguistico) per il latino, l'italiano e la geostoria (classe di concorso A11). Lamenta, con l'odierno ricorso, l'illegittimità del provvedimento di assegnazione definitiva suddetto per violazione, da parte del Scolastico, dei CP_7 criteri indicati dal Collegio dei Docenti ed enunciati nel provvedimento medesimo: deduce, quali circostanze specifiche, l'assegnazione di un docente di prima nomina al classico (classe a11) e l'assegnazione dell'insegnamento del greco antico della prima A ad una docente precaria, soggiungendo che il liceo classico, nell'anno scolastico in questione, si era arricchito di una nuova sezione.
Con riguardo ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti per l'assegnazione dei docenti alle classi di cui ai decreti prot. 0010440/U del 3.9.2024 e Prot.
0013857/E del 17.10.2024, il primo dei menzionati provvedimenti
6 (“INFORMAZIONE ai sensi dell'art. 5, co. 7 del CCNL comparto
Istruzione e Ricerca 2019-2021 di Roma”) indica i Controparte_2 deliberati criteri individuandoli in:
“- assicurare agli studenti le migliori condizioni di apprendimento possibili per garantire loro la qualità effettiva dell'offerta formativa proposta, tenuto conto della specifica realtà della scuola;
- garantire personale stabile: per quanto possibile si prevede di distribuire il personale titolare di cattedra in modo equilibrato fra classi e sezioni;
- continuità didattica nella classe e nel plesso (è importante considerare che esso si deve intendere prioritariamente come diritto da esercitarsi nell'interesse dell'alunno. Tale criterio non va quindi considerato imprescindibile, visto che, sotto il profilo pedagogico e didattico, anche la discontinuità, quando solidamente motivata, può rappresentare un fattore di crescita per gli alunni). In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe,
l'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso o dei plessi, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo. - opportunità di utilizzare al meglio le competenze dei singoli docenti (se nell'organico sono presenti professionalità specifiche, è bene che vengano distribuite per assicurare effettivamente pari opportunità a tutti gli alunni e piena realizzazione dell'offerta formativa in base all'uso consapevole dell'organico dell'autonomia); - agevolare stabilità e coesione anche per i consigli di classe più fragili o che hanno avuto per più tempo intere cattedre affidate a personale precario.
Indicata la imprescindibilità di detti criteri, il provvedimento prevede che “in subordine, solo dopo che siano state considerate le esigenze dell'Amministrazione e la necessità del buon andamento dell'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, nonché dei principi di efficacia ed efficienza normativamente richiamati, si terrà conto:
1. delle specifiche competenze professionali dei docenti, in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico – organizzativa elaborata nel piano dell'offerta formativa, anche
7 sulla base delle richieste manifestate dai singoli docenti.
2. della continuità educativo – didattica al fine di far permanere i docenti che hanno operato nell'a.s. precedente nello stesso plesso (è importante considerare che esso si deve intendere prioritariamente come diritto da esercitarsi nell'interesse dell'alunno. Tale criterio non va quindi considerato imprescindibile, visto che, sotto il profilo pedagogico e didattico, anche la discontinuità, quando solidamente motivata, può rappresentare un fattore di crescita per gli alunni). 3.
Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di chiedere assegnazione ad altri plessi. Ogni docente potrà essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi.
4. Le domande di assegnazione ad altro plesso, diverso da quello ove insiste la sede centrale, dovranno essere inviate al Dirigente Scolastico prima della pubblicazione del Decreto di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, ovvero al termine delle operazioni di completamento dell'organico.
5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'Istituto possono chiedere assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico, condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso o dei plessi, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo” (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
A prescindere dalla violazione o meno dei detti criteri, ritiene il Tribunale che la ricorrente non possa vantare un diritto soggettivo all'assegnazione ad una cattedra piuttosto che ad un'altra, tanto non potendosi evincere dalle norme citate (DM 259/2017) né, del resto, dalle riportate disposizioni del Consiglio di Istituto che hanno fissato i criteri per l'assegnazione alle classi.
E invero, la pacifica natura privatistica (ex art. 5 D. Lgs. 165/2001), dell'atto dell'amministrazione datrice di lavoro di assegnazione dei docenti
8 alle classi, non è di per sé sufficiente a configurare la posizione giuridica soggettiva dell'aspirante ad una classe piuttosto che a un'altra quale diritto soggettivo pieno, in quanto tale tutelabile con pronuncia non soltanto risarcitoria, ma anche costitutiva o di condanna (ai sensi dell'art. 63, comma 2, D. Lgs. 165/2001, secondo cui “Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”).
Dalla lettura dei criteri sopra richiamati - niente affatto ancorati a schemi rigidi o a dati oggettivi, quanto piuttosto ispirati al buon andamento della organizzazione scolastica - emerge con chiarezza il margine di discrezionalità che necessariamente compete al Dirigente Scolastico nell'assegnazione dei docenti alle classi, ben potendo lo stesso effettuare le scelte ritenute opportune, circoscritte, nondimeno, nell'ambito di un potere discrezionale di valutazione da esercitarsi secondo principi di correttezza e buona fede.
A fronte di tale discrezionalità, può ritenersi riconosciuto al docente un mero diritto al corretto svolgimento della procedura di valutazione dei requisiti per l'assegnazione alle classi, che tuttavia non può mai spingersi sino alla configurabilità di un diritto soggettivo ad ottenere l'assegnazione alla classe specifica.
E' proprio in relazione a tali situazioni giuridiche soggettive che è stata delineata la figura degli 'interessi legittimi di diritto privato', come speculare rispetto a quella degli interessi legittimi propriamente detti, configurandosi quindi una situazione soggettiva di interesse pretensivo di fronte alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di un rapporto pur privatizzato.
9 Ebbene, in caso di qualche vizio incidente sulla valutazione discrezionale operata dall'amministrazione datrice di lavoro (vizio legato alla violazione delle regole procedurali prescritte dalla normativa vigente o autoimposte dalla stessa parte datoriale, con l'adozione dei richiamati criteri deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto), il dipendente potrebbe al più chiedere la condanna della parte datoriale a ripetere la procedura di valutazione (e dunque un provvedimento di natura propulsiva) e/o al risarcimento del danno per lesione dell'interesse pretensivo leso ovvero da perdita di chance (e dunque un provvedimento di natura risarcitoria), ma non certo la condanna dell'Amministrazione scolastica all'assegnazione ad una classe specifica.
Solo ove la valutazione non fosse discrezionale, bensì vincolata, in quanto ancorata a parametri sufficientemente rigidi ed oggettivi, il giudice, facendo applicazione di quei parametri, potrebbe riconoscere il diritto all'adozione del provvedimento favorevole all'istante.
Tanto, tuttavia, non ricorre nel caso di specie e ciò è sufficiente per escludere l'accoglibilità della domanda, spesa nel merito dalla ricorrente odierna, di accertamento del suo “diritto all'insegnamento delle materie di cui alla classe di concorso A13 nelle sezioni del Lico Classico presso il di Roma…”, trattandosi di una pretesa Controparte_6 contrastante con i poteri organizzativi del Dirigente Scolastico e tendente ad ottenere una sentenza di principi, invece qui non affermabili.
Né, del resto, la avrebbe oggi un persistente interesse ex art. 100 Pt_1 cpc alla diversa assegnazione per l'anno scolastico in corso, essendo lo stesso ormai terminato.
10 Ciononostante, detto interesse ben era sussistente al momento della proposizione della odierna domanda, con contestuale ricorso di urgenza, nella delibazione della quale, limitatamente all'atto organizzativo per l'a.s. in corso, la stessa avrebbe potuto ottenere una nuova valutazione da parte del Dirigente Scolastico in caso di accertamento della violazione dei canoni di buona fede e correttezza permeanti la valutazione da effettuarsi secondo i richiamati criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti.
La paventata violazione, a parere del Tribunale, era invero sussistente.
Sebbene in astratto nel provvedimento definitivo di assegnazione alle classi non sia ravvisabile una diretta violazione del criterio delle competenze professionali – dal momento che la è stata comunque assegnata Pt_1 ad una classe di liceo classico e le sue competenze sono vieppiù valide per il liceo linguistico, il professore di nuova nomina (A11) non è carente di professionalità per l'insegnamento al liceo classico e non vi è alcun divieto di utilizzare una docente precaria per il primo liceo classico – così come non appare violata la continuità didattica – poiché la ricorrente ha mantenuto il 2^A del liceo classico – nondimeno il rispetto dei comuni criteri di correttezza e buona fede avrebbe sconsigliato l'assegnazione della ad una classe liceo linguistico pur avendo, evidentemente, la Pt_1 concreta possibilità di assegnarla ad una 1^ del liceo classico. Né le ragioni spese dalla difesa dell'Amministrazione scolastica (pensionamento di una insegnante, difficoltà organizzative) convincono in ordine alla bontà della scelta effettuata.
La descritta situazione di disponibilità di docenti dotati di idonea professionalità per insegnare sia al liceo classico che al liceo linguistico – e in particolare la docente precaria assegnata per l'insegnamento del greco
11 alla 1A del liceo classico e il docente abilitato per la classe di concorso A11 assegnato per l'insegnamento delle materie di Italiano e Geostoria presso la classe 1 A del liceo classico – avrebbero suggerito, per garantire l'efficienza organizzativa, l'assegnazione della - docente Pt_1 stabilizzata e in possesso della classe A13 - con precedenza al liceo classico rispetto ai docenti invece concretamente assegnati alla classe 1^: e invero, se pur la ricorrente non sia stata privata della continuità con la classe già assegnatale l'anno precedente (la allora 1^A), è altrettanto vero che l'assegnazione della docente precaria ad una 1^ non appare atto idoneo a garantire la continuità didattica per l'anno scolastico successivo.
Alla luce di dette considerazioni, pur nella inaccoglibilità della domanda, deve ritenersi che al tempo della proposizione del ricorso la ricorrente avesse un interesse attuale e concreto alla rivalutazione, da parte del
Scolastico, delle proprie determinazioni relative all'assegnazione CP_7 dei docenti alle classi.
Tanto integra giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 26.6.2025
Il Giudice
IA NT
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA NT, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 25.6.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Parte_1
SI e presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, 32, elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., domiciliato presso la sede
[...] dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari avv.ti Alessandra Molfese ed
EM NC
RESISTENTE
1 OGGETTO: impugnativa decreto assegnazione docente alle classi
a.s. 2023/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 e contestuale istanza cautelare ex art. 700 cpc docente in servizio presso il Parte_1 Controparte_2 di Roma dal 2017, ha chiesto in via cautelare, e quindi
[...] nel merito, dichiararsi l'illegittimità e la conseguente inefficacia del provvedimento assunto dal Dirigente Scolastico del Liceo predetto con decreto prot. 0013857/E del 17/10/2024 nella parte in cui disponeva l'assegnazione di essa ricorrente alla classe 1 S del liceo linguistico per l'insegnamento delle materie letterarie e del latino (classe di concorso A11), in luogo del liceo classico (sezione A) presso la quale era stata impiegata fino all'anno scolastico 2023/2024 per l'insegnamento al biennio delle materie letterarie, latino e greco (classe di concorso A13) e ordinarsi la sua assegnazione alle classi del liceo classico del Controparte_3 [...] di Roma” – in via principale alla sezione “A” presso la quale era Per_1 assegnata fino allo scorso a.s. 2023/2024 -, per l'insegnamento delle materie letterarie, latino e greco di cui alla classe di concorso A13.
Ha dedotto, in fatto, la ricorrente, che fino all'anno scolastico 2019/2020, avendone il titolo, era stata impiegata per l'insegnamento delle materie letterarie (Italiano, Latino e Storia) presso l'indirizzo linguistico del
[...]
che nell'aprile 2020 aveva ottenuto - su sua domanda presentata CP_2 tramite i servizi del portale "Presentazione istanze on-line" - il passaggio di cattedra per la scuola Secondaria di II grado per la classe di concorso A013 relativa all'Anno scolastico 2020/21, tempo dal quale era stata impiegata per l'insegnamento delle materie letterarie (Italiano, Latino, Greco e
2 Geostoria); che i docenti abilitati per la classe di concorso A11 posso insegnare le materie letterarie ed il latino in tutti le tipologie di liceo, ma presso il biennio del liceo classico solo “ad esaurimento dei titolari”; che i docenti abilitati per la classe di concorso A13 possono insegnare materie letterarie, latino e greco esclusivamente al liceo classico;
che con decreto
Prot. 0010440/U del 03/09/2024 il Dirigente Scolastico del CP_4 di Roma provvedeva all'assegnazione provvisoria dei docenti alle
[...] classi e alle attività di potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa a. s. 2024/2025 ed ella - fino all'anno precedente impiegata presso il biennio (classi 1° e 2°) della sezione “A” liceo classico per l'insegnamento delle materie letterarie (Latino, Greco, Italiano e Geostoria) - si era vista assegnata alla classe 1 sez. S – liceo linguistico - per l'insegnamento delle materie italiano, latino e geostoria (classe di concorso A11) e confermare l'assegnazione alla classe 2 sez. A per l'insegnamento del latino e del greco presso il liceo classico (classe di concorso A13); che alla sua richiesta di potere conoscere le motivazioni di tale provvedimento non aveva ricevuto alcuna risposta;
che con decreto Prot. 0013857/E del 17/10/2024 il
Dirigente Scolastico del di Roma aveva Controparte_5 provveduto all'assegnazione definitiva dei docenti alle classi e alle attività di potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa a. s. 2023/2024 (doc.
2), confermando l'assegnazione della ricorrente alla classe 1 sez. “S” del liceo linguistico per l'insegnamento delle materie italiano, latino e geostoria;
che per il corrente anno scolastico 2024/2025 l'insegnamento delle materie italiano e Geostoria presso la classe 1 A – liceo classico – era stato assegnato al Prof. , docente abilitato per la classe di Persona_2 concorso A11, inserito nell'organico del liceo Montale per la prima volta
3 nel corrente a.s., al quale erano state altresì attribuite n. 99 h di
Potenziamento; che, sempre in sede di assegnazione definitiva,
l'insegnamento del presso la sezione B classi 1, 2 e 5 del liceo Pt_2 classico era stato affidato alla Prof.ssa docente non di ruolo Persona_3 assunta a tempo determinato;
che i docenti che assumono servizio per la prima volta nell'Istituto possono chiedere assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico, condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso o dei plessi, nel rispetto dei criteri prestabiliti;
che il DM 259/2017 prevede la possibilità di adibire i docenti abilitati per la classe di concorso A11 per le materie Italiano, Latino e
Storia e Geografia del Liceo Classico “ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296 – art. 605 – punto c) per la ex classe di concorso A051”; che per il corrente anno scolastico 2024/2025 la
Direzione Scolastica del di Roma aveva chiesto ed ottenuto CP_2
l'implementazione delle ore di A13, passando da 3 prime a quattro prime di Liceo Classico.
In punto di diritto, riassunti i criteri nel rispetto del quali il Dirigente avrebbe dovuto agire, deduceva la ricorrente la “Illegittimità del Decreto di assegnazione definitiva dei docenti alle classi e alle attività di potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa a. s. 2023/2024 (ex lege 107/2015) Prot.
0013857/E del 17/10/2024, e del precedente decreto provvisorio Prot. 0010440/U del 03/09/2024, emessi dal Dirigente Scolastico del di Controparte_5
Roma”, essendo la decisione assunta priva di motivazione e violativa del
4 criterio delle competenze professionali oltre che dei presupposti per l'utilizzo della docente in una classe di concorso diversa, nonché dei criteri di correttezza e buona fede cui è tenuta la PA nel rapporto di pubblico impiego, adombrando, nondimeno, la natura ritorsiva del provvedimento impugnato, giunto a ridosso dell'impugnazione, da parte di essa ricorrente, di una sanzione disciplinare irrogatale all'esito di uno dei due procedimenti disciplinari ai quali era stata sottoposta durante l'ultimo anno scolastico.
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di voler “….Nel merito, accertare e dichiarare la violazione da parte del Dirigente Scolastico p.t. del
[...] di Roma dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti per Controparte_6
l'assegnazione dei docenti alle classi di cui ai decreti prot. Prot. 0010440/U del
03/09/2024 e Prot. 0013857/E del 17/10/2024; Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'insegnamento delle materie di cui alla classe di concorso A13 nelle sezioni del Liceo Classico presso il “ di Roma e, Controparte_3 Per_1 per l'effetto, ordinare l'riassegnazione della ricorrente all'insegnamento delle materie letterarie, latino e greco (Classe di concorso A13) presso le sezioni del liceo classico del
di Roma plesso di via Bravetta n. 545 ove è Controparte_3 Per_1 attualmente impiegata - in via principale alla sezione “A” presso la quale era assegnata fino allo scorso a.s. 2023/2024, in subordine presso le altre sezioni del liceo classico. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali nella misura del 15% ex D.M. 10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii”.
L'Amministrazione convenuta, costituendosi in giudizio, partitamente contestate le argomentazioni della ricorrente e dedotta la legittimità dell'operato del Dirigente Scolastico nell'ambito dei poteri riconosciutile per l'adozione di atti di micro-organizzazione - nella specie adottati anche
5 in ossequio a criteri di opportunità - resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 16.2.2024 era respinta l'istanza cautelare per difetto di periculum in mora.
La causa, nel merito, era istruita documentalmente e rinviata per la decisione;
spirati i termini assegnati ex art.. 127 ter cpc fino al 25.6.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, già assegnata dall'anno scolastico
2020/2021all'insegnamento delle materie letterarie (italiano, latino greco e geostoria) presso il liceo Montale sez. A e nell'anno scolastico 2023/2024 impiegata presso il biennio (classi 1^ e 2^ della sez. A del liceo classico), con decreto prot. 0010440/U del 3.9.2024 si è vista assegnare per l'anno scolastico 2024/2025 alla 2^A (classico) per il greco e al 1^S (linguistico) per il latino, l'italiano e la geostoria (classe di concorso A11). Lamenta, con l'odierno ricorso, l'illegittimità del provvedimento di assegnazione definitiva suddetto per violazione, da parte del Scolastico, dei CP_7 criteri indicati dal Collegio dei Docenti ed enunciati nel provvedimento medesimo: deduce, quali circostanze specifiche, l'assegnazione di un docente di prima nomina al classico (classe a11) e l'assegnazione dell'insegnamento del greco antico della prima A ad una docente precaria, soggiungendo che il liceo classico, nell'anno scolastico in questione, si era arricchito di una nuova sezione.
Con riguardo ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti per l'assegnazione dei docenti alle classi di cui ai decreti prot. 0010440/U del 3.9.2024 e Prot.
0013857/E del 17.10.2024, il primo dei menzionati provvedimenti
6 (“INFORMAZIONE ai sensi dell'art. 5, co. 7 del CCNL comparto
Istruzione e Ricerca 2019-2021 di Roma”) indica i Controparte_2 deliberati criteri individuandoli in:
“- assicurare agli studenti le migliori condizioni di apprendimento possibili per garantire loro la qualità effettiva dell'offerta formativa proposta, tenuto conto della specifica realtà della scuola;
- garantire personale stabile: per quanto possibile si prevede di distribuire il personale titolare di cattedra in modo equilibrato fra classi e sezioni;
- continuità didattica nella classe e nel plesso (è importante considerare che esso si deve intendere prioritariamente come diritto da esercitarsi nell'interesse dell'alunno. Tale criterio non va quindi considerato imprescindibile, visto che, sotto il profilo pedagogico e didattico, anche la discontinuità, quando solidamente motivata, può rappresentare un fattore di crescita per gli alunni). In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe,
l'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso o dei plessi, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo. - opportunità di utilizzare al meglio le competenze dei singoli docenti (se nell'organico sono presenti professionalità specifiche, è bene che vengano distribuite per assicurare effettivamente pari opportunità a tutti gli alunni e piena realizzazione dell'offerta formativa in base all'uso consapevole dell'organico dell'autonomia); - agevolare stabilità e coesione anche per i consigli di classe più fragili o che hanno avuto per più tempo intere cattedre affidate a personale precario.
Indicata la imprescindibilità di detti criteri, il provvedimento prevede che “in subordine, solo dopo che siano state considerate le esigenze dell'Amministrazione e la necessità del buon andamento dell'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, nonché dei principi di efficacia ed efficienza normativamente richiamati, si terrà conto:
1. delle specifiche competenze professionali dei docenti, in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico – organizzativa elaborata nel piano dell'offerta formativa, anche
7 sulla base delle richieste manifestate dai singoli docenti.
2. della continuità educativo – didattica al fine di far permanere i docenti che hanno operato nell'a.s. precedente nello stesso plesso (è importante considerare che esso si deve intendere prioritariamente come diritto da esercitarsi nell'interesse dell'alunno. Tale criterio non va quindi considerato imprescindibile, visto che, sotto il profilo pedagogico e didattico, anche la discontinuità, quando solidamente motivata, può rappresentare un fattore di crescita per gli alunni). 3.
Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di chiedere assegnazione ad altri plessi. Ogni docente potrà essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi.
4. Le domande di assegnazione ad altro plesso, diverso da quello ove insiste la sede centrale, dovranno essere inviate al Dirigente Scolastico prima della pubblicazione del Decreto di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, ovvero al termine delle operazioni di completamento dell'organico.
5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'Istituto possono chiedere assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico, condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso o dei plessi, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo” (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
A prescindere dalla violazione o meno dei detti criteri, ritiene il Tribunale che la ricorrente non possa vantare un diritto soggettivo all'assegnazione ad una cattedra piuttosto che ad un'altra, tanto non potendosi evincere dalle norme citate (DM 259/2017) né, del resto, dalle riportate disposizioni del Consiglio di Istituto che hanno fissato i criteri per l'assegnazione alle classi.
E invero, la pacifica natura privatistica (ex art. 5 D. Lgs. 165/2001), dell'atto dell'amministrazione datrice di lavoro di assegnazione dei docenti
8 alle classi, non è di per sé sufficiente a configurare la posizione giuridica soggettiva dell'aspirante ad una classe piuttosto che a un'altra quale diritto soggettivo pieno, in quanto tale tutelabile con pronuncia non soltanto risarcitoria, ma anche costitutiva o di condanna (ai sensi dell'art. 63, comma 2, D. Lgs. 165/2001, secondo cui “Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”).
Dalla lettura dei criteri sopra richiamati - niente affatto ancorati a schemi rigidi o a dati oggettivi, quanto piuttosto ispirati al buon andamento della organizzazione scolastica - emerge con chiarezza il margine di discrezionalità che necessariamente compete al Dirigente Scolastico nell'assegnazione dei docenti alle classi, ben potendo lo stesso effettuare le scelte ritenute opportune, circoscritte, nondimeno, nell'ambito di un potere discrezionale di valutazione da esercitarsi secondo principi di correttezza e buona fede.
A fronte di tale discrezionalità, può ritenersi riconosciuto al docente un mero diritto al corretto svolgimento della procedura di valutazione dei requisiti per l'assegnazione alle classi, che tuttavia non può mai spingersi sino alla configurabilità di un diritto soggettivo ad ottenere l'assegnazione alla classe specifica.
E' proprio in relazione a tali situazioni giuridiche soggettive che è stata delineata la figura degli 'interessi legittimi di diritto privato', come speculare rispetto a quella degli interessi legittimi propriamente detti, configurandosi quindi una situazione soggettiva di interesse pretensivo di fronte alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di un rapporto pur privatizzato.
9 Ebbene, in caso di qualche vizio incidente sulla valutazione discrezionale operata dall'amministrazione datrice di lavoro (vizio legato alla violazione delle regole procedurali prescritte dalla normativa vigente o autoimposte dalla stessa parte datoriale, con l'adozione dei richiamati criteri deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto), il dipendente potrebbe al più chiedere la condanna della parte datoriale a ripetere la procedura di valutazione (e dunque un provvedimento di natura propulsiva) e/o al risarcimento del danno per lesione dell'interesse pretensivo leso ovvero da perdita di chance (e dunque un provvedimento di natura risarcitoria), ma non certo la condanna dell'Amministrazione scolastica all'assegnazione ad una classe specifica.
Solo ove la valutazione non fosse discrezionale, bensì vincolata, in quanto ancorata a parametri sufficientemente rigidi ed oggettivi, il giudice, facendo applicazione di quei parametri, potrebbe riconoscere il diritto all'adozione del provvedimento favorevole all'istante.
Tanto, tuttavia, non ricorre nel caso di specie e ciò è sufficiente per escludere l'accoglibilità della domanda, spesa nel merito dalla ricorrente odierna, di accertamento del suo “diritto all'insegnamento delle materie di cui alla classe di concorso A13 nelle sezioni del Lico Classico presso il di Roma…”, trattandosi di una pretesa Controparte_6 contrastante con i poteri organizzativi del Dirigente Scolastico e tendente ad ottenere una sentenza di principi, invece qui non affermabili.
Né, del resto, la avrebbe oggi un persistente interesse ex art. 100 Pt_1 cpc alla diversa assegnazione per l'anno scolastico in corso, essendo lo stesso ormai terminato.
10 Ciononostante, detto interesse ben era sussistente al momento della proposizione della odierna domanda, con contestuale ricorso di urgenza, nella delibazione della quale, limitatamente all'atto organizzativo per l'a.s. in corso, la stessa avrebbe potuto ottenere una nuova valutazione da parte del Dirigente Scolastico in caso di accertamento della violazione dei canoni di buona fede e correttezza permeanti la valutazione da effettuarsi secondo i richiamati criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti.
La paventata violazione, a parere del Tribunale, era invero sussistente.
Sebbene in astratto nel provvedimento definitivo di assegnazione alle classi non sia ravvisabile una diretta violazione del criterio delle competenze professionali – dal momento che la è stata comunque assegnata Pt_1 ad una classe di liceo classico e le sue competenze sono vieppiù valide per il liceo linguistico, il professore di nuova nomina (A11) non è carente di professionalità per l'insegnamento al liceo classico e non vi è alcun divieto di utilizzare una docente precaria per il primo liceo classico – così come non appare violata la continuità didattica – poiché la ricorrente ha mantenuto il 2^A del liceo classico – nondimeno il rispetto dei comuni criteri di correttezza e buona fede avrebbe sconsigliato l'assegnazione della ad una classe liceo linguistico pur avendo, evidentemente, la Pt_1 concreta possibilità di assegnarla ad una 1^ del liceo classico. Né le ragioni spese dalla difesa dell'Amministrazione scolastica (pensionamento di una insegnante, difficoltà organizzative) convincono in ordine alla bontà della scelta effettuata.
La descritta situazione di disponibilità di docenti dotati di idonea professionalità per insegnare sia al liceo classico che al liceo linguistico – e in particolare la docente precaria assegnata per l'insegnamento del greco
11 alla 1A del liceo classico e il docente abilitato per la classe di concorso A11 assegnato per l'insegnamento delle materie di Italiano e Geostoria presso la classe 1 A del liceo classico – avrebbero suggerito, per garantire l'efficienza organizzativa, l'assegnazione della - docente Pt_1 stabilizzata e in possesso della classe A13 - con precedenza al liceo classico rispetto ai docenti invece concretamente assegnati alla classe 1^: e invero, se pur la ricorrente non sia stata privata della continuità con la classe già assegnatale l'anno precedente (la allora 1^A), è altrettanto vero che l'assegnazione della docente precaria ad una 1^ non appare atto idoneo a garantire la continuità didattica per l'anno scolastico successivo.
Alla luce di dette considerazioni, pur nella inaccoglibilità della domanda, deve ritenersi che al tempo della proposizione del ricorso la ricorrente avesse un interesse attuale e concreto alla rivalutazione, da parte del
Scolastico, delle proprie determinazioni relative all'assegnazione CP_7 dei docenti alle classi.
Tanto integra giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 26.6.2025
Il Giudice
IA NT
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