Articolo 108 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 107Articolo 109
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16 settembre 1950
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8 luglio 1955
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21 dicembre 1961
Art. 108. ((Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva cessazione del servizio ed il civile dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilita' al Comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Nei casi in cui le condizioni di eta' o di incapacita' a qualsiasi proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.
Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre dal verificarsi di tali condizioni)) ((9)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 41) che "Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste - gia' Zona A e B - nonche' per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini gia' previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge."
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961
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