Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12440/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 novembre 2024,
da
1) Parte_1 nata a [...], il 1° agosto 1968 cittadina italiana codice fiscale C.F._1 residente a [...] con gli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano codice fiscale C.F._2 residente a [...], con gli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 25 settembre 1999, nel Comune di
Carate Brianza (Atto n. 1457, Parte II, Serie B, VR03, Anno 1999), in regime di separazione dei beni con i seguenti figli:
- nato a [...], il [...], cittadino italiano, codice fiscale Parte_3
C.F._3
- nato a [...], il [...], cittadino italiano, codice fiscale Parte_4
C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato
1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi
[nata a [...], il 1° agosto 1968, codice fiscale ] e Parte_1 C.F._1
[nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_2
] i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Carate C.F._2
Brianza (MI) in data 25 settembre 1999 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Carate Brianza Atto n. 1457, Parte II, Serie B, VR03, Anno 1999) ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione per gli incombenti di rito e, omologando gli accordi delle parti, provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Decorsi i sei mesi prescritti dall'art. 3, comma 4, L. 898/1970 e ss.mm.ii., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori [nata a [...]
Milano, il 1° agosto 1968, codice fiscale ] e [nato a [...]F._1 Parte_2
Santiago del Cile, il 23 febbraio 1960, codice fiscale ], i quali hanno C.F._2 contratto matrimonio con rito concordatario a Carate Brianza in data 25 settembre 1999 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carate Brianza Atto n. 1457, Parte II, Serie
B, VR03, Anno 1999), ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza.
3) Dare atto che i coniugi vivranno separati, e poi divorziati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
4) Dare atto che entrambi i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, manterranno la residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
5) Dare atto che la ex casa familiare, sita a Milano (MI), in Via Domenichino n. 50, di esclusiva proprietà della NO , rimarrà alla stessa assegnata, unitamente alle relative Parte_1 pertinenze, con tutto quanto l'arreda e correda, fatti salvi i beni di cui al relativo documento siglato dalle parti (che potranno essere ritirati in un successivo momento, concordato tra le parti). Le parti si danno atto che il Signor senza che ciò possa in alcun modo configurare alcuna ipotesi Parte_2 di riconciliazione, rilascerà in via definitiva l'immobile che precede e le relative pertinenze in un periodo compreso tra il deposito del presente ricorso e il termine ultimo del 31 marzo 2025, asportando entro tale momento i propri beni ed effetti personali, e provvedendo tempestivamente al cambio della propria residenza anagrafica.
6) Dare atto che la madre continuerà a provvedere integralmente al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e sino al rispettivo raggiungimento da parte loro Parte_3 Pt_4 dell'autosufficienza economica, nel rispetto degli accordi con loro direttamente assunti.
7) Dare atto che l'autovettura Mercedes, intestata alla NO , potrà essere utilizzata Pt_1 anche dal Signor previ diretti accordi tra le parti, sino al momento della vendita della Parte_2 stessa e del conseguente acquisto, con il relativo ricavato, di altre due autovetture di minor dimensione e pregio, da intestarsi una alla NO e l'altra al Signor Pt_1 Parte_2
8) Dare atto che, nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e scaturenti dal rapporto di coniugio, le parti convengono che la NO
si obbliga: Parte_1
(a) a corrispondere al Signor entro e non oltre 3 giorni dal deposito del presente Parte_2 ricorso congiunto, l'importo complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di rimborsi e restituzioni;
(b) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio emessa in esito al deposito del presente accordo, a cedere, a titolo di liquidazione una tantum dei diritti del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della legge 898/1970, che le parti chiedono al Tribunale di dichiarare equa, al Signor che accetta il trasferimento, la quota di sua Parte_2 proprietà pari al 50% dell'immobile sito a Fino Mornasco (CO), Piazza Odescalchi n. 4, con le relative pertinenze e con tutto quanto in esso contenuto (arredi e suppellettili), il tutto così censito al
Catasto dei Fabbricati del Comune di Fino Mornasco: - quanto alla prima unità immobiliare: foglio
6, Part. 692-696, sub 2, cat. A2, classe 2, consistenza 8 vani, sup. cat. 164 mq, rendita 888,31 euro,
Piano T-1; - quanto alla seconda unità immobiliare: foglio 6, Part. 696, sub 1, cat. A2, classe 2, consistenza 3.5 vani, sup. cat. 56 mq, rendita 388,63 euro, piano T-1.
Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà concordemente scelto dalle parti e che ogni eventuale spesa notarile, tassa, imposta e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento che precede sarà interamente a carico della NO
, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei Pt_1 rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla sentenza n. 154/1999 Corte Costituzionale. Sul punto le parti precisano che il trasferimento sopra descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e patrimoniale tra i coniugi.
9) Dare atto che le parti, anche tenuto conto delle attribuzioni che precedono, dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico, avendo mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
10) Le parti danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
11) Spese legali a carico della NO . Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, III comma, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi [nata a [...], il 1° agosto Parte_1
1968, codice fiscale ] e [nato a [...], C.F._1 Parte_2 il 23 febbraio 1960, codice fiscale i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio con rito concordatario a Carate Brianza (MI) in data 25 settembre 1999 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carate Brianza Atto n. 1457, Parte II,
Serie B, VR03, Anno 1999);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese legali a carico della NO Pt_1
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carate Brianza, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. 7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG