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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1253/2024 R.G. iniziata con atto di citazione notifica- to il 04/3/2024, da
, c.f.: , elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliato in VIA TOMMASEO 94 35131 PADOVA presso lo studio dell'Avv.
CACCIAVILLANI AGOSTINO, c.f.: , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso - ATTORE OPPONENTE - contro c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in VIA DEL PROGRESSO 10 MONTICELLO , Parte_2 presso lo studio dell'Avv. FORTUNA ELISABETTA, c.f.:
[...]
, dal quale è rappresentato e difeso C.F._4
- CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.203/2024 emesso da questo Tribunale il 24/01/2024.
Causa introitata in decisione senza assumere alcun mezzo di prova, sulle se- guenti conclusioni di parte attrice opponente: “1) in via preliminare, in rito: dichiarare la propria in- competenza nella soggetta materia, a favore di quella della sezione specializzata in materia di impresa (ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettera a), del D.Lgs. 27.06.2003 n. 168 e successive modificazioni) e per l'effetto revocare o dichiarare nullo o infondato il qui oppo- sto decreto ingiuntivo, in ogni caso con ogni ulteriore e conseguente provvedimento in rito;
2) ancora in via preliminare, in rito: revocare o dichiarare nullo o infondato il predetto de- creto ingiuntivo qui opposto, in quanto ne difettavano i presupposti per l'emissione; 4) in subordine, nel merito: considerato il prevalente e anteriore inadempimento dell'arch.
, in accoglimento della proposta opposizione, accertare la non debenza in capo CP_1 all'arch. dell'importo allo stesso ingiunto, ex art. 1460 C.c. e rigettare integralmente Pt_1 le domande ed eccezioni tutte ex adverso proposte.
5) in ogni caso: con rifusione di spese, contributo unificato e onorari di giudizio, come gene- rale norma.”
e di parte convenuta opposta: “Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza av- versaria disattesa: in via principale e nel merito, affermata la propria competenza, rigettare l'opposizione formulata dall'Arch. avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso in data 24.02.2024, n. 203, da codesto Tribunale, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'ingiunzione; in via subordinata accertare e dichiarare che l'Arch. è creditore Controparte_1 dell'Arch. (C.F. ), per le ragioni esposte in narrati- Parte_1 C.F._1 va, della somma di € 31.000,00 e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di € 31.000,00, oltre agli interessi di mora decorrenti dal 31.12.2023 e fino al saldo effettivo in favore dell'opposto; in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO.
In via preliminare, l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'opponente, è infondata e va pertanto rigettata.
La circostanza che il credito azionato col decreto ingiuntivo opposto sia contenuto in una transazione (vedasi allegato A fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio) che disciplina il trasferimento delle partecipazioni della società nonché la regolazione dei rapporti societari a Parte_3
seguito del predetto trasferimento (vedasi artt. 2 e 3 della transazione), non prova in re ipsa, che anche il debito contratto da verso Parte_1
ed oggetto dell'ingiunzione che ha originato il presente Controparte_1
procedimento, sia relativo ai rapporti societari.
Per tale motivo, a questo giudizio non appare applicabile l'art. 3, comma 2
D.lgs. n.168/2003 e quindi esso non è di competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Venezia.
Anzi dalle risultanze processuali emerge il contrario di quanto sostenuto dall'opponente.
- 2 - 1) Il 01/10/2019, è stata costituita la Controparte_2
che aveva come soci, e gli odierni CP_3 Parte_4
contendenti, e (vedasi punto A della Parte_1 Controparte_1
premessa allegato A fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio).
2) Il 31/5/2022, l'opposto ha prestato all'opponente €31.000,00# (circostanza pacifica – vedasi peraltro punto D della premessa della transazione del
17/02/2023).
3) Il 08/6/2022, , e Parte_4 Parte_1 Controparte_1
hanno acquistato dalla medesima venditrice, con unico atto a rogito del notaio un palazzetto denominato “Levorato” sito in Vigonza, Persona_1
individuato catastalmente con tre subalterni;
ciascuno dei predetti soci ha acquistato in proprio e per sè, un subalterno del predetto immobile (vedasi doc. 2 opponente). La citata compravendita era finalizzata ad un investimento
(vedasi punto E della premessa allegato A fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio).
4) Il 17/02/2023, ed i suoi soci, hanno stipulato un contratto Parte_3
denominato atto di transazione (vedasi allegato A fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio).
A parere dello scrivente, pur ammettendo che il prestito di cui al precedente punto 2, avesse lo scopo di fornire a la provvista per Parte_1
l'acquisto di cui al precedente punto 3, esso in ogni caso, non riguarderebbe il rapporto societario di il bene compravenduto, infatti, non Pt_3 Parte_3
entra nel patrimonio sociale;
nè incide in alcun modo sulle partecipazioni sociali della citata compagine societaria.
Nel merito, tanto premesso, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. in forza dell'art. 6 della citata transazione del 17/02/2023, Parte_1 deve versare a €31.000,00#; tale debito è scaduto il Controparte_1
31/12/2023 e non è stato onorato;
esso va maggiorato degli interessi legali a
- 3 - far data dal 22/01/2024, giorno di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, fino all'effettivo soddisfo.
L'eccezione inadimplenti non est adimplendum, sollevata dall'opponente, non
è opponibile nella fattispecie, in quanto gli asseriti e peraltro non dimostrati inadempimenti di riguardano le obbligazioni da Controparte_1
quest'ultimo assunte nei confronti di . Parte_3
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico dell'opponente ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €7.600,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario I.v.a. e C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.203/2024 emes- so da questo Tribunale il 24/01/2024.
Condanna a pagare a le spese di lite Parte_1 Controparte_1
così come liquidate in parte motiva.
Così deciso il 31 marzo 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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