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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/10/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1383/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1383/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nata a [...]-Turnu RI Parte_1 C.F._1 (Romania) il 15/10/1986, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIA CAPODIECI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e codice fiscale , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIA CAPODIECI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero. oggetto: separazione consensuale dei coniugi. Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 20/06/2025 da e Parte_1 CP_1
l fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito
[...] civile in AN MA (Romania) il 19/08/2021, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di VI LI (AL) al n. 72, parte II, serie C, anno 2025, alle condizioni che seguono:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
• Il marito si è già trasferito a Villavernia.
• La figlia , minorenne, resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana con pernotto e due week-end alternati al mese dal sabato mattina alla domenica pomeriggio;
le vacanze estive, natalizie e pasquali ed i compleanni seguiranno il regime dell'alternanza;
• il sig. quale contributo al mantenimento della figlia verserà alla moglie €.150/mese con Pt_1 rivalutazione Istat annuale entro il 10 di ogni mese;
• i genitori provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico
pagina 1 di 4 indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico - sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
• L'assegno unico verrà percepito per intero dalla moglie;
• Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
• Le spese legali sono interamente a carico della moglie.” vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in AN MA (Romania) il 19/08/2021 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di VI LI (AL) al n. 72, parte II, serie C, anno 2025);
- dall'unione è nata il [...], minorenne ed economicamente non Persona_1 autosufficiente;
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli e con le norme imperative di legge;
- ritenuto che le condizioni economiche appaiono coerenti con i redditi ed il patrimonio delle parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale Parte_1
nata a [...]-Turnu RI (Romania) il 15/10/1986, e C.F._1 CP_1 codice fiscale , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio C.F._2
pagina 2 di 4 con rito civile in AN MA (Romania) il 19/08/2021, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di VI LI (AL) al n. 72, parte II, serie C, anno 2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VI LI (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 72, parte II, serie C, anno 2025); autorizza i coniugi e vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1 omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine dispone che:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Prende atto che
• Il marito si è già trasferito a Villavernia. Dispone che
• La figlia minorenne, sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana con pernotto e due week-end alternati al mese dal sabato mattina alla domenica pomeriggio;
le vacanze estive, natalizie e pasquali ed i compleanni seguiranno il regime dell'alternanza;
• il sig. quale contributo al mantenimento della figlia verserà alla moglie €.150/mese con Pt_1 rivalutazione Istat annuale entro il 10 di ogni mese;
• i genitori provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico - sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
• L'assegno unico verrà percepito per intero dalla moglie;
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti:
pagina 3 di 4 • Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
• Le spese legali sono interamente a carico della moglie. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 30 settembre 2025
Il Giudice Designato
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente Dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente sentenza
Nella causa civile di I grado al n. 1383/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nata a [...]-Turnu RI Parte_1 C.F._1 (Romania) il 15/10/1986, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIA CAPODIECI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e codice fiscale , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIA CAPODIECI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero. oggetto: separazione consensuale dei coniugi. Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 20/06/2025 da e Parte_1 CP_1
l fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito
[...] civile in AN MA (Romania) il 19/08/2021, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di VI LI (AL) al n. 72, parte II, serie C, anno 2025, alle condizioni che seguono:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
• Il marito si è già trasferito a Villavernia.
• La figlia , minorenne, resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana con pernotto e due week-end alternati al mese dal sabato mattina alla domenica pomeriggio;
le vacanze estive, natalizie e pasquali ed i compleanni seguiranno il regime dell'alternanza;
• il sig. quale contributo al mantenimento della figlia verserà alla moglie €.150/mese con Pt_1 rivalutazione Istat annuale entro il 10 di ogni mese;
• i genitori provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico
pagina 1 di 4 indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico - sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
• L'assegno unico verrà percepito per intero dalla moglie;
• Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
• Le spese legali sono interamente a carico della moglie.” vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in AN MA (Romania) il 19/08/2021 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di VI LI (AL) al n. 72, parte II, serie C, anno 2025);
- dall'unione è nata il [...], minorenne ed economicamente non Persona_1 autosufficiente;
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, essendo sopraggiunte profonde divergenze di carattere, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli e con le norme imperative di legge;
- ritenuto che le condizioni economiche appaiono coerenti con i redditi ed il patrimonio delle parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale Parte_1
nata a [...]-Turnu RI (Romania) il 15/10/1986, e C.F._1 CP_1 codice fiscale , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio C.F._2
pagina 2 di 4 con rito civile in AN MA (Romania) il 19/08/2021, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di VI LI (AL) al n. 72, parte II, serie C, anno 2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VI LI (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 72, parte II, serie C, anno 2025); autorizza i coniugi e vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1 omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine dispone che:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Prende atto che
• Il marito si è già trasferito a Villavernia. Dispone che
• La figlia minorenne, sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana con pernotto e due week-end alternati al mese dal sabato mattina alla domenica pomeriggio;
le vacanze estive, natalizie e pasquali ed i compleanni seguiranno il regime dell'alternanza;
• il sig. quale contributo al mantenimento della figlia verserà alla moglie €.150/mese con Pt_1 rivalutazione Istat annuale entro il 10 di ogni mese;
• i genitori provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico - sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
• L'assegno unico verrà percepito per intero dalla moglie;
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti:
pagina 3 di 4 • Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
• Le spese legali sono interamente a carico della moglie. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 30 settembre 2025
Il Giudice Designato
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente Dott. Paolo Rampini
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