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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 438/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 28.5.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. FRATTINI;
nessuno per il convenuto CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. FRATTINI insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi agli atti e alla precedente verbalizzazione. Chiede la distrazione delle spese a favore dei difensori, facendo presente che solo il contributo unificato è stato versato dalla parte.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
L'avv. FRATTINI acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale. Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 438/2024 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 438/2024 R.G. Lav. promossa da
, (c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Gravellona Toce, Corso Milano n. 113, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierangelo SCACCHI e dall'Avv. Elisabetta FRATTINI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in
Novara, Corso Cavallotti n. 40, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
, c.f. , in persona del Ministro Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417
[...] bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell'
[...]
e legalmente Controparte_3 domiciliati presso l' , Controparte_3
sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c
- resistente-
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale di Verbania – Sezione
Lavoro: Nel merito: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico non in ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, condannando il
[...]
a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata Controparte_2 in seguito all'intero servizio svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nonché a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza.
In via istruttoria: Si chiede al Giudice del Lavoro di nominare CTU che determini le differenze retributive dovute dal MINISTERO alla ricorrente in forza della ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza.
Con il favore delle spese, che si chiede di distrarre in favore degli scriventi legali ex art. 93 c.p.c..
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis;
- in via principale respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sovra esposte;
- in via subordinata determinare accogliendo l'eccezione di prescrizione per il periodo antecedente al 12 marzo 2019 e dichiarare la non valutabilità dell'anno 2013. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, esponeva di avere prestato attività Parte_1 lavorativa in favore del in qualità di Controparte_2
collaboratore scolastico con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2008/2009 e dall'a.s. 2012/2013 all'a.s. 2020/2021 e quindi di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 1.9.2021 e quindi confermata in ruolo.
Sul presupposto che con decreto del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Anna Antonini” di Trobaso (VB) del 3/2/2022, la ricorrente aveva visto riconosciuta la propria anzianità di servizio solo parzialmente (limitatamente a quanto previsto dall'art. 569 T.U. n. 297/1994, modificato dalla L.
124/1999) quanto al servizio prestato non in ruolo, la ricorrente, ritenendo erroneo e illegittimo l'operato dell'Amministrazione resistente, in quanto contrastante con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro Europeo sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta le discriminazioni dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili, chiedeva di accertare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici che economici sulla scorta dell'intero servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico non in ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
conseguentemente, di ordinare e condannare il a collocare la ricorrente nella Controparte_4
esatta posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nonché a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione. Il si è costituito contestando l'applicabilità dell'art. 4 Controparte_2 dell'Accordo Quadro, posto che tale norma riguarderebbe solamente i lavoratori a tempo determinato mentre la ricorrente non possederebbe più il requisito soggettivo richiesto dalla clausola 2 dell'Accordo e comunque escludendo qualunque forma di disparità di trattamento con il personale
ATA assunto a tempo indeterminato;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. Eccepiva, in goni caso, la prescrizione quinquennale in relazione alla richiesta di pagamento di differenze retributive e la non valutabilità ai fini della progressione economica stipendiale dell'anno 2013.
La causa, istruita per via documentale, viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e per i motivi di seguito illustrati.
Giova richiamare sinteticamente la normativa legislativa che disciplina l'istituto della ricostruzione di carriera del personale ATA della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La norma legislativa interna di riferimento è contenuta nell'art. 569 del d. lgs. 297/94 di
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, che testualmente dispone: “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore
è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 precisa che ai fini dell'anzianità si computa solo il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché, oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento
(tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), al personale non docente della scuola, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Ciò premesso, sulla questione oggetto della presente controversia, un punto definitivo è stato posto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 31150/2019.
La Suprema Corte, anche in considerazione della evidenziata differenza di disciplina, ha affermato il principio secondo cui "L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre- ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (Cass., 28.11.2019 n. 31150).
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno specificamente affermato che:
"l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto Per_1
43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto
36)”.
Nel corpo della motivazione si legge inoltre che: “la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana)”. Persona_2
La menzionata clausola così recita: “Principio di non discriminazione 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In ordine alla portata della clausola, la Corte di Giustizia Europea ha precisato che non è sufficiente ad integrare la giustificazione obiettiva della disparità di trattamento la circostanza che tale disparità sia prevista da una norma generale e astratta, né possono rilevare la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit.,
Contr punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Mo. punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Va.; 7.3.2013, causa C-393/11, Be.).
Dopo il compiuto esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in ordine alla Clausola
4 dell'Accordo Quadro, la Corte di Cassazione è giunta, quindi, a elaborare il principio di diritto sopra riportato anche alla luce della pronuncia del 20.9.2018, causa C- 466/17, Motter, richiamata dal convenuto. CP_1
Con tale pronuncia la Corte di Giustizia, pur statuendo che in linea di principio la clausola 4 dell'Accordo Quadro non osta ad una normativa, quale l'art. 485 del d.lgs. 297/94 (relativo al personale docente), che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”, ha però dichiarato di porsi in continuità con la propria giurisprudenza, specialmente con riferimento alla nozione di “ragione oggettiva” e al carattere non decisivo delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto. La continuità con il precedente orientamento si coglie proprio in tale non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto ai fini della ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento e nella conseguente necessità che essa sia integrata da “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi”, la cui verifica è rimessa caso per caso al giudice del rinvio.
Ebbene, le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente, cui si riferisce la pronuncia de qua, restano circoscritte a quest'ultimo perché, tra l'altro, solo per il personale docente il mancato riconoscimento integrale del servizio scolastico svolto trova compensazione nella finzione della equiparazione ad anno pieno dei servizi superiori ai 180 gg. (contemplata dall'art. 489 del TU. n. 297/94) .
Tale fictio non è prevista per il personale ATA nei cui confronti si applica infatti la normativa di riferimento di cui all'art. 569 L.297/1994 senza correttivi di favore.
Deve all'opposto evidenziarsi la totale sovrapponibilità delle mansioni degli assunti a tempo determinato e dei dipendenti immessi nei ruoli dei lavoratori dell'area in questione.
Pertanto su queste basi, la pronuncia della Corte di Cassazione 31150/2019 ha affermato in tema di ricostruzione della carriera del personale ATA, il principio di diritto già richiamato, cui occorre attenersi.
Venendo alla fattispecie concreta dedotta in causa, cui devono applicarsi i principi appena esposti, si osserva quanto segue.
La ricorrente risulta assunta a tempo indeterminato a far data dall'1.9.2021 nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area A, con profilo professionale di collaboratore scolastico;
è pacifico e documentalmente provato che la ricorrente abbia prestato servizio preruolo dall'anno scolastico dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2008/2009 e dall'a.s. 2012/2013 all'a.s. 2020/2021 con il medesimo profilo di collaboratore scolastico, in forza di diversi contratti a termine.
A fronte dunque della piena comparabilità con il personale assunto a tempo indeterminato nel medesimo profilo di assistente amministrativo, non essendo emersi “elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”, la ricorrente ha diritto, ai fini della determinazione della propria anzianità di servizio e della ricostruzione di carriera, al riconoscimento integrale dei servizi preruolo prestati, senza alcuna decurtazione o abbattimento, nei limiti ovviamente del servizio effettivamente prestato e regolarmente retribuito, e alla conseguente collocazione nella corrispondente classe stipendiale.
Ha pertanto operato illegittimamente l'amministrazione resistente la quale, nel decreto di ricostruzione di carriera, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, direttamente applicabile, non ha riconosciuto i servizi preruolo della ricorrente in misura integrale ma, operato l'abbattimento ai sensi degli artt. 569 del d.lgs. 297/94 e 4 co. 13 del d.p.r. 399/1988.
Essa avrebbe dovuto invece disapplicare tali norme interne, nonché le corrispondenti clausole del contratto collettivo di comparto, per violazione del principio di non discriminazione di cui all'art 4 dell'Accordo Quadro, in ragione del primato del diritto eurounitario su quello nazionale incompatibile.
Conclusivamente, deve accertarsi e dichiararsi il diritto di alla ricostruzione di Parte_1
carriera sulla base del riconoscimento integrale di tutti i periodi di servizio pre-ruolo effettivamente prestati, anche successivi ai primi tre, sia ai fini giuridici che economici con la sola precisazione, quanto alla computabilità dell'anno 2013, che secondo il più recente orientamento della Corte di
Cassazione, l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 13618/2025).
Per l'effetto, deve condannarsi l'amministrazione resistente a collocare la ricorrente nella esatta posizione stipendiale conseguente alla predetta ricostruzione di carriera e alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto le sarebbe spettato in ragione della esatta ricostruzione di carriera e quanto effettivamente percepito.
Quanto alle predette differenze retributive, in particolare, non avendo le parti allegato specifici conteggi in grado di liquidare specificatamente gli scatti stipendiali eventualmente persi dal ricorrente, la statuizione del Tribunale sul punto non può che essere generica.
L'Amministrazione convenuta, peraltro, ha sollevato l'eccezione di prescrizione relativamente alle pretese economiche rivendicate e maturate dalla ricorrente nei 5 anni anteriori al primo atto interruttivo dalla stessa posta in essere.
In effetti, il termine di prescrizione in relazione a tali differenze è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948
n. 4 c.c., trattandosi di obbligazione retributiva da adempiersi con continuità a scadenze periodiche.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo coincide con la notifica del ricorso in data 23.10.2024 non essendo stati documentai atti di messa in mora anteriori;
ne consegue che devono ritenersi prescritte le differenze retributive maturate dalla ricorrente prima del 23.10.2019.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in importo prossimo ai minimi tabellarmente previsti atteso il carattere seriale della controversia;
deve disporsi inoltre la distrazione a favore die difensori dell'importo liquidato a titolo di onorari, rispetto ai quali i difensori si sono dichiarati antistatari (essendo invece stato versato dalla ricorrente il contributo unificato).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di alla ricostruzione di carriera sulla base del Parte_1
riconoscimento integrale di tutti i periodi di servizio pre-ruolo effettivamente prestati, anche successivi ai primi tre, e al riconoscimento della progressione economica per effetto della anzianità maturata nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con la parte resistente, con esclusione della valutabilità ai fini della progressione economica stipendiale dell'anno 2013;
- per l'effetto, ordina all'amministrazione resistente di collocare la ricorrente nella esatta posizione stipendiale iniziale conseguente alla ricostruzione di carriera effettuata come indicato al punto che precede e condanna l'amministrazione resistente alla corresponsione in favore della ricorrente delle differenze retributive tra quanto spettante in ragione della esatta ricostruzione di carriera e quanto effettivamente percepito, fatti salvi gli effetti della prescrizione quinquennale come esposti in parte motiva e quindi a far data dal 23.10.2019, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio in Controparte_2
favore della ricorrente, liquidate in € 1.200 per onorari oltre € 259 per spese, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione degli onorari liquidati in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 28.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 28.5.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. FRATTINI;
nessuno per il convenuto CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. FRATTINI insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi agli atti e alla precedente verbalizzazione. Chiede la distrazione delle spese a favore dei difensori, facendo presente che solo il contributo unificato è stato versato dalla parte.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
L'avv. FRATTINI acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale. Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 438/2024 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 438/2024 R.G. Lav. promossa da
, (c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Gravellona Toce, Corso Milano n. 113, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierangelo SCACCHI e dall'Avv. Elisabetta FRATTINI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in
Novara, Corso Cavallotti n. 40, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
, c.f. , in persona del Ministro Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417
[...] bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell'
[...]
e legalmente Controparte_3 domiciliati presso l' , Controparte_3
sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c
- resistente-
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale di Verbania – Sezione
Lavoro: Nel merito: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico non in ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, condannando il
[...]
a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata Controparte_2 in seguito all'intero servizio svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nonché a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza.
In via istruttoria: Si chiede al Giudice del Lavoro di nominare CTU che determini le differenze retributive dovute dal MINISTERO alla ricorrente in forza della ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza.
Con il favore delle spese, che si chiede di distrarre in favore degli scriventi legali ex art. 93 c.p.c..
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis;
- in via principale respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sovra esposte;
- in via subordinata determinare accogliendo l'eccezione di prescrizione per il periodo antecedente al 12 marzo 2019 e dichiarare la non valutabilità dell'anno 2013. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, esponeva di avere prestato attività Parte_1 lavorativa in favore del in qualità di Controparte_2
collaboratore scolastico con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2008/2009 e dall'a.s. 2012/2013 all'a.s. 2020/2021 e quindi di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 1.9.2021 e quindi confermata in ruolo.
Sul presupposto che con decreto del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Anna Antonini” di Trobaso (VB) del 3/2/2022, la ricorrente aveva visto riconosciuta la propria anzianità di servizio solo parzialmente (limitatamente a quanto previsto dall'art. 569 T.U. n. 297/1994, modificato dalla L.
124/1999) quanto al servizio prestato non in ruolo, la ricorrente, ritenendo erroneo e illegittimo l'operato dell'Amministrazione resistente, in quanto contrastante con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro Europeo sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta le discriminazioni dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili, chiedeva di accertare il proprio diritto alla ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici che economici sulla scorta dell'intero servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico non in ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
conseguentemente, di ordinare e condannare il a collocare la ricorrente nella Controparte_4
esatta posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nonché a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione. Il si è costituito contestando l'applicabilità dell'art. 4 Controparte_2 dell'Accordo Quadro, posto che tale norma riguarderebbe solamente i lavoratori a tempo determinato mentre la ricorrente non possederebbe più il requisito soggettivo richiesto dalla clausola 2 dell'Accordo e comunque escludendo qualunque forma di disparità di trattamento con il personale
ATA assunto a tempo indeterminato;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. Eccepiva, in goni caso, la prescrizione quinquennale in relazione alla richiesta di pagamento di differenze retributive e la non valutabilità ai fini della progressione economica stipendiale dell'anno 2013.
La causa, istruita per via documentale, viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e per i motivi di seguito illustrati.
Giova richiamare sinteticamente la normativa legislativa che disciplina l'istituto della ricostruzione di carriera del personale ATA della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
La norma legislativa interna di riferimento è contenuta nell'art. 569 del d. lgs. 297/94 di
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, che testualmente dispone: “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore
è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Il successivo art. 570 precisa che ai fini dell'anzianità si computa solo il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché, oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento
(tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), al personale non docente della scuola, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Ciò premesso, sulla questione oggetto della presente controversia, un punto definitivo è stato posto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 31150/2019.
La Suprema Corte, anche in considerazione della evidenziata differenza di disciplina, ha affermato il principio secondo cui "L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre- ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (Cass., 28.11.2019 n. 31150).
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno specificamente affermato che:
"l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto Per_1
43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto
36)”.
Nel corpo della motivazione si legge inoltre che: “la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana)”. Persona_2
La menzionata clausola così recita: “Principio di non discriminazione 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In ordine alla portata della clausola, la Corte di Giustizia Europea ha precisato che non è sufficiente ad integrare la giustificazione obiettiva della disparità di trattamento la circostanza che tale disparità sia prevista da una norma generale e astratta, né possono rilevare la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit.,
Contr punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Mo. punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Va.; 7.3.2013, causa C-393/11, Be.).
Dopo il compiuto esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in ordine alla Clausola
4 dell'Accordo Quadro, la Corte di Cassazione è giunta, quindi, a elaborare il principio di diritto sopra riportato anche alla luce della pronuncia del 20.9.2018, causa C- 466/17, Motter, richiamata dal convenuto. CP_1
Con tale pronuncia la Corte di Giustizia, pur statuendo che in linea di principio la clausola 4 dell'Accordo Quadro non osta ad una normativa, quale l'art. 485 del d.lgs. 297/94 (relativo al personale docente), che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”, ha però dichiarato di porsi in continuità con la propria giurisprudenza, specialmente con riferimento alla nozione di “ragione oggettiva” e al carattere non decisivo delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto. La continuità con il precedente orientamento si coglie proprio in tale non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto ai fini della ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento e nella conseguente necessità che essa sia integrata da “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi”, la cui verifica è rimessa caso per caso al giudice del rinvio.
Ebbene, le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente, cui si riferisce la pronuncia de qua, restano circoscritte a quest'ultimo perché, tra l'altro, solo per il personale docente il mancato riconoscimento integrale del servizio scolastico svolto trova compensazione nella finzione della equiparazione ad anno pieno dei servizi superiori ai 180 gg. (contemplata dall'art. 489 del TU. n. 297/94) .
Tale fictio non è prevista per il personale ATA nei cui confronti si applica infatti la normativa di riferimento di cui all'art. 569 L.297/1994 senza correttivi di favore.
Deve all'opposto evidenziarsi la totale sovrapponibilità delle mansioni degli assunti a tempo determinato e dei dipendenti immessi nei ruoli dei lavoratori dell'area in questione.
Pertanto su queste basi, la pronuncia della Corte di Cassazione 31150/2019 ha affermato in tema di ricostruzione della carriera del personale ATA, il principio di diritto già richiamato, cui occorre attenersi.
Venendo alla fattispecie concreta dedotta in causa, cui devono applicarsi i principi appena esposti, si osserva quanto segue.
La ricorrente risulta assunta a tempo indeterminato a far data dall'1.9.2021 nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area A, con profilo professionale di collaboratore scolastico;
è pacifico e documentalmente provato che la ricorrente abbia prestato servizio preruolo dall'anno scolastico dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2008/2009 e dall'a.s. 2012/2013 all'a.s. 2020/2021 con il medesimo profilo di collaboratore scolastico, in forza di diversi contratti a termine.
A fronte dunque della piena comparabilità con il personale assunto a tempo indeterminato nel medesimo profilo di assistente amministrativo, non essendo emersi “elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”, la ricorrente ha diritto, ai fini della determinazione della propria anzianità di servizio e della ricostruzione di carriera, al riconoscimento integrale dei servizi preruolo prestati, senza alcuna decurtazione o abbattimento, nei limiti ovviamente del servizio effettivamente prestato e regolarmente retribuito, e alla conseguente collocazione nella corrispondente classe stipendiale.
Ha pertanto operato illegittimamente l'amministrazione resistente la quale, nel decreto di ricostruzione di carriera, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, direttamente applicabile, non ha riconosciuto i servizi preruolo della ricorrente in misura integrale ma, operato l'abbattimento ai sensi degli artt. 569 del d.lgs. 297/94 e 4 co. 13 del d.p.r. 399/1988.
Essa avrebbe dovuto invece disapplicare tali norme interne, nonché le corrispondenti clausole del contratto collettivo di comparto, per violazione del principio di non discriminazione di cui all'art 4 dell'Accordo Quadro, in ragione del primato del diritto eurounitario su quello nazionale incompatibile.
Conclusivamente, deve accertarsi e dichiararsi il diritto di alla ricostruzione di Parte_1
carriera sulla base del riconoscimento integrale di tutti i periodi di servizio pre-ruolo effettivamente prestati, anche successivi ai primi tre, sia ai fini giuridici che economici con la sola precisazione, quanto alla computabilità dell'anno 2013, che secondo il più recente orientamento della Corte di
Cassazione, l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 13618/2025).
Per l'effetto, deve condannarsi l'amministrazione resistente a collocare la ricorrente nella esatta posizione stipendiale conseguente alla predetta ricostruzione di carriera e alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto le sarebbe spettato in ragione della esatta ricostruzione di carriera e quanto effettivamente percepito.
Quanto alle predette differenze retributive, in particolare, non avendo le parti allegato specifici conteggi in grado di liquidare specificatamente gli scatti stipendiali eventualmente persi dal ricorrente, la statuizione del Tribunale sul punto non può che essere generica.
L'Amministrazione convenuta, peraltro, ha sollevato l'eccezione di prescrizione relativamente alle pretese economiche rivendicate e maturate dalla ricorrente nei 5 anni anteriori al primo atto interruttivo dalla stessa posta in essere.
In effetti, il termine di prescrizione in relazione a tali differenze è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948
n. 4 c.c., trattandosi di obbligazione retributiva da adempiersi con continuità a scadenze periodiche.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo coincide con la notifica del ricorso in data 23.10.2024 non essendo stati documentai atti di messa in mora anteriori;
ne consegue che devono ritenersi prescritte le differenze retributive maturate dalla ricorrente prima del 23.10.2019.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in importo prossimo ai minimi tabellarmente previsti atteso il carattere seriale della controversia;
deve disporsi inoltre la distrazione a favore die difensori dell'importo liquidato a titolo di onorari, rispetto ai quali i difensori si sono dichiarati antistatari (essendo invece stato versato dalla ricorrente il contributo unificato).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di alla ricostruzione di carriera sulla base del Parte_1
riconoscimento integrale di tutti i periodi di servizio pre-ruolo effettivamente prestati, anche successivi ai primi tre, e al riconoscimento della progressione economica per effetto della anzianità maturata nel corso dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con la parte resistente, con esclusione della valutabilità ai fini della progressione economica stipendiale dell'anno 2013;
- per l'effetto, ordina all'amministrazione resistente di collocare la ricorrente nella esatta posizione stipendiale iniziale conseguente alla ricostruzione di carriera effettuata come indicato al punto che precede e condanna l'amministrazione resistente alla corresponsione in favore della ricorrente delle differenze retributive tra quanto spettante in ragione della esatta ricostruzione di carriera e quanto effettivamente percepito, fatti salvi gli effetti della prescrizione quinquennale come esposti in parte motiva e quindi a far data dal 23.10.2019, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio in Controparte_2
favore della ricorrente, liquidate in € 1.200 per onorari oltre € 259 per spese, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione degli onorari liquidati in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 28.5.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci