Cass. civ., sez. I, sentenza 12/10/1970, n. 1960
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Sentenza 12 ottobre 1970

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La legge 19 luglio 1961, n 659 non ha concesso agli edifici destinati ad ospitare collettivita elencati nell'art 2 della legge n 1094 del 1938 l'esenzione totale e perpetua dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nella loro costruzione, ma si e limitata ad estendere a tali edifici le stesse agevolazioni gia concesse per le case di abitazione non di lusso. Ai sensi della predetta legge n 659 del 1961, pertanto, il beneficio della totale esenzione dall'imposta di consumo e applicabile nei riguardi degli edifici cosiddetti assimilabili, la cui costruzione sia stata ultimata entro il 31 dicembre 1961, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, mentre per quelli ultimati dopo tale data spetta il piu limitato beneficio previsto dall'art 5 della legge 2 febbraio 1960 n 35.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/10/1970, n. 1960
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1960
    Data del deposito : 12 ottobre 1970

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