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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/03/2024, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
N. R. G. 176/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere est.
Dott.Ombretta Paini Consigliere
Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 176/2022 promossa da:
con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Silvia Cutini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, Piazza Italia n. 9,
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
con il patrocinio dell'Avv. Francesca Mele, Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia,
Piazza Italia n. 9,
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti
Per l'appellato: come in atti
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la
[...] ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 1402/2021 emessa in data 21.10.2021, e pubblicata il
28.10.2021, nella causa iscritta al n. r.g. 6552/2013, con la quale il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, ha condannato il al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 della somma di 46.732,20 euro quale risarcimento dei danni da inadempimento delle obbligazioni contrattuali per prestazione professionale di commercialista, a condannare la
[...]
a manlevare del 90 % di quanto Parte_1 Controparte_1 dovuto da quest'ultimo al a titolo di risarcimento del CP_2 danno, nonché condannava la a Parte_1 rimborsare le spese di lite e quelle di c.t.u..
2. Per la Società Assicurativa la sentenza sarebbe errata in quanto il Giudice avrebbe immotivatamente rigettato le eccezioni sollevate dall'odierna appellante, ed accolto integralmente ed indiscriminatamente la domanda di manleva formulata da
[...]
chiamato a rispondere per il risarcimento danni per CP_1 inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Più precisamente:
2.1.1. Per la Società appellante il Tribunale non avrebbe fatto una corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e ss.
c.c., specie rispetto all'odierna interpretazione del secondo comma dell'art. 1892 c.c..
2.1.2. In secondo luogo, la decisione del Tribunale dovrebbe considerarsi fuori centro rispetto all'esercizio del c.d. recesso di cui all'art. 1893 c.c..
2.1.3. Infine, il Tribunale avrebbe violato il disposto di cui all'art. 101, 2° comma c.p.c., in quanto avrebbe sollevato d'ufficio e deciso su una questione - quella per cui il contratto sarebbe stato annullato o meno, ovvero che la Compagnia assicurativa avesse o meno pagina 2 di 10 esercitato il recesso -, senza che questa fosse stata sollevata dalle parti, né fossero state invitate ad un'opportuna trattazione.
2.2. In via gradata, per la Parte_1 la sentenza di prime cure sarebbe viziata anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 1913, 1915, 1375, 2967 c.c., e dell'art. R7 delle condizioni di polizza che fissa in tre giorni il termine per l'adempimento all'obbligo di avviso, in quanto non si comprenderebbe come il Giudice non abbia potuto riconoscere l'elemento soggettivo del dolo, ossia la palese e cosciente volontà e dolosa intenzione di precostituire il contratto di polizza assicurativa pur nella piena conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dal OR per inadempimento dei propri oneri CP_2 contrattuali, stabilendo invece si fosse trattato soltanto di una negligente dimenticanza.
2.3.In subordine a questo, parte appellante impugna anche il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore del OR sostenendo che, essendo CP_1 pacifica la reticenza di quest'ultimo al momento della sottoscrizione della polizza, sarebbe logico che tale comportamento comporti la condanna del OR alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore della compagnia assicurativa, ovvero, in subordine, tale dato dovrebbe almeno concedere la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Inoltre, la Società Assicurativa assume l'errata liquidazione delle spese di lite rispetto alla misura, il
Giudice non avrebbe svolto una corretta applicazione dell'art. 4 D.M.
n. 55/2014, in quanto senza considerare il totale disinteresse del
OR a tutta la fase di precisazione delle domande, di CP_1 deduzione istruttoria, e decisoria, avrebbe liquidato per intero le quattro fasi processuali.
2.4. Parte appellante, in via subordinata rispetto all'accoglimento dei motivi suesposti, censura la sentenza anche nella parte riguardante la delibazione della domanda principale promossa dal
, con i motivi ai quali si fa integrale rinvio. CP_2
pagina 3 di 10 3. In data 21.9.2022, con comparsa di costituzione e risposta alla quale si fa integrale rinvio, si è costituito l'appellato contestando le deduzioni e le affermazioni Controparte_2 che la Società appellante ha rivolto nei suoi confronti, senza entrare nel merito dei primi tre motivi dell'appello avversario riguardanti esclusivamente la posizione del chiedendo il CP_1 rigetto del gravame.
Non si è costituito che è dunque rimasto Controparte_1 contumace.
4. Con ordinanza del 15.11.2022 la Corte ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di prime cure, ed all'udienza del 26.10.2023 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
5.1. Con i motivi di impugnazione avanzati in via principale, la assume che la sentenza di Parte_1 primo grado è errata e deve per questo essere riformata, in quanto ha ritenuto perfettamente operante il contratto assicurativo stipulato dal Dott. con la Società Assicurativa oggi appellante, CP_1 sostenendo che quest'ultima non avrebbe potuto invocare utilmente in sede di costituzione gli istituti di cui agli artt. 1892 e ss. c.c., non avendo domandato – nei termini dell'art. 1892 c.c. -
l'annullamento del contratto assicurativo dopo essere venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni dolosamente rese dall'assicurato, né esercitato il proprio diritto di recesso ai sensi dell'art. 1893 c.c.. A questo proposito la appellante Pt_1 sviluppa una serie di rilievi, a mente dei quali sostiene, da un lato, una diversa interpretazione della norma di cui all'art. 1892,
2° comma c.c., dall'altro l'inoperatività, nel caso di specie, del diritto di recesso di cui all'art. 1893 c.c., dovendosi ritenere che pagina 4 di 10 le dichiarazioni mendaci effettuate dall'assicurato in sede di stipula fossero caratteristiche di una condotta dolosa e non di mera negligente dimenticanza, ed infine che il Tribunale avesse violato la norma di cui all'art. 101, 2° comma c.p.c. sollevando d'ufficio una questione non oggetto di eccezione di parte, senza dare spazio al contraddittorio sulla questione medesima.
Quanto al primo motivo di doglianza della Società appellante, deve osservarsi che nella sentenza di primo grado si sostiene, anzitutto, che il dott. sapesse sin dal 6.7.2009 che il proprio ex CP_1 cliente lamentava nei suoi confronti l'inadempimento del CP_2 contratto di prestazione professionale, invocando dunque la propria responsabilità e per l'effetto domandando il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale occorso;
inoltre, si sostiene che, senza alcun dubbio, il dott. pur essendo a conoscenza di CP_1 tale circostanza, durante la stipula del contratto assicurativo presso la alla richiesta di Parte_1 dichiarare quanto da lui conosciuto in termini di circostanze e situazioni che potessero “determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza”, ne taceva la cognizione. Tuttavia, pur partendo da tale presupposto, il
Giudice di prime cure è giunto a ritenere che alla Società
Assicurativa non spettasse alcun potere di invocare in sede di costituzione gli artt. 1892 e ss. c.c., essendone decaduta dalla facoltà, non avendo domandato, entro i tre mesi dalla conoscenza delle dichiarazioni mendaci rese dolosamente, l'annullamento del contratto, così, di fatto, disattendendo la reale operatività dell'art. 1892, 2° comma c.c. e la sua interpretazione giurisprudenziale.
Osserva sul punto la Corte che, in effetti, per ormai costante giurisprudenza l'onere imposto all'assicuratore dall'art. 1892, 2° comma c.c. di manifestare la volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto pagina 5 di 10 conoscenza della inesattezza e mendacia delle dichiarazioni svolte dall'assicurato, così evitando la propria decadenza dal potere di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, “non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto
a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (così, tra le altre, le sentenze 12 novembre 1985, n. 5519, 4 marzo 2003, n. 3165, 4 gennaio 2010, n. 11, 13 luglio 2010, n. 16406,
e 6 giugno 2014, n. 12831)” (cfr. Cass. Civ. n. 11905/2020).
Pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci – rilevanti ai fini della non viziata manifestazione del consenso al contratto da parte della
Società Assicurativa - rese dall'assicurato al momento della stipula del contratto, l'Assicuratore potrà domandare l'annullamento del contratto entro il termine indicato dall'art. 1892 c.c. ovvero, potrà
“rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, qualora la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro ma quando questo si verifichi entro tre mesi” (cfr. Cass. civ., n. 12831/2014).
Ebbene, venendo al caso oggetto di causa, anzitutto appare chiaro che il sinistro si è verificato prima ancora della stipula del contratto assicurativo e che il ha avuto piena contezza della CP_1 richiesta risarcitoria presentata dal proprio ex cliente CP_2 sin dal 6.7.2009 – dunque sette mesi prima dalla stipula del contratto assicurativo del 9.4.2010 - quando riceveva la raccomandata
A/R. Per questa ragione, in ossequio all' orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la Società Assicurativa non era tenuta a chiedere l'annullamento del contratto, rimanendo nella possibilità di rifiutare la prestazione, e dunque di sottrarsi alla pagina 6 di 10 manleva del eccependo in giudizio, al momento della CP_1 propria costituzione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio e, dunque, la inoperatività della copertura assicurativa, come in realtà avvenuto nel caso di specie.
Da tanto consegue che il Giudice di prime cure, sostenendo che una volta decorso il termine dell'art. 1892, 2° comma c.c.
l'Assicurazione sia decaduta anche dal potere di invocare utilmente gli artt. 1892 e ss. c.c., e dunque rifiutare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal proprio assicurato, è incorso evidentemente in un errore, così come non risulta corretto ritenere che l'Assicurazione avrebbe dovuto esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 1893 c.c., norma non applicabile al caso di specie.
Infatti, mentre l'art. 1892 c.c. si riferisce ai casi di dichiarazioni mendaci o reticenti dell'assicurato caratterizzate dall'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa grave,
l'istituto invocabile dall'Assicuratore ai sensi dell'art. 1893 c.c. trova spazio soltanto nei casi in cui tali dichiarazioni reticenti e mendaci siano state rese dall'assicurato in assenza di dolo o colpa grave.
Orbene, per giurisprudenza costante in ordine all'elemento soggettivo in capo all'assicurato “non è necessario, al fine di integrare
l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni” (Cass. civ., Sez. III, 10 giugno
2015 n. 12806).
pagina 7 di 10 Posto che non vi è alcun dubbio che la
[...] avesse correttamente limitato l'obbligo Parte_1 informativo in capo all'assicurato al momento della stipula del contratto, in quanto veniva espressamente richiesto al sottoscrivente di indicare l'eventuale conoscenza di “circostanze” o “situazioni” che avrebbero potuto determinare, durante la vigenza del contratto assicurativo, eventuali richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatesi prima della data d effetto della polizza, è altrettanto evidente dagli elementi provati documentalmente che sia stato proprio il a non rispettare tale onere informativo. CP_1
Da quanto detto sopra infatti, si desume per tabulas – come aveva fatto già il primo Giudice - che, il abbia CP_1 intenzionalmente e coscientemente sottoscritto il contratto assicurativo rispondendo negativamente all'obbligo informativo indicato dalla Società Assicurativa.
Si può giungere a tale affermazione osservando che: il Dott.
veniva raggiunto da una raccomandata A/R con la quale il CP_1
OR , suo ex cliente, gli contestava dettagliatamente CP_2
l'inadempimento di obblighi contrattuali e per l'effetto chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nel luglio del 2009; stipulava il contratto assicurativo nell'aprile del successivo anno, rispondendo negativamente alla richiesta di indicare se fosse a conoscenza di eventuali circostanze che anche solo potenzialmente avrebbero potuto determinare richieste risarcitorie.
Stando dunque al richiamato principio giurisprudenziale secondo il quale, ai fini dell'integrazione dell'elemento doloso, è sufficiente che le dichiarazioni inesatte o reticenti siano prodotte con coscienza e volontà, non può negarsi tale elemento nel caso di specie. Infine, se anche si volesse ritenere che, al momento della stipula il non abbia reso dichiarazioni mendaci con CP_1 coscienza e volontà, integrando così l'elemento soggettivo del dolo, non può escludersi che tale comportamento integri almeno la fattispecie della colpa grave, specie se si tiene conto del principio pagina 8 di 10 giurisprudenziale sopra ricordato secondo cui, ai fini di integrare la fattispecie della colpa grave, occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza derivata dalla conoscenza sia dell'inesattezza o falsità della dichiarazione, sia dell'importanza dell'informazione ai fini della manifestazione del consenso alla stipula da parte della Società Assicurativa.
Infatti, anzitutto la clausola informativa chiedeva di rendere edotta la Società Assicurativa di qualunque circostanza anche solo potenziale, per cui, se anche si volesse ritenere che l'assicurato, al momento della stipula, non avesse piena certezza dell'effetto dell'istanza risarcitoria sollevata nei propri confronto dall'ex cliente il doveva comunque comunicarne CP_2 CP_1
l'esistenza, essendo tale circostanza sicuramente rilevante nel momento della stipula di una polizza proprio per responsabilità professionale. Per questa ragione, sussistendo tutti gli elementi per ritenere perfettamente operativa nella specie la norma di cui l'art. 1892 c.c., non può invece ritenersi abbia spazio di operatività
l'istituto del recesso ex art. 1893 c.c..
Da tanto consegue l'accoglimento dei primi due motivi di impugnazione, assorbiti tutti gli ulteriori motivi e richieste subordinate, con conseguente riforma della sentenza impugnata, essendo stata accertata l'inoperatività della copertura assicurativa della in favore del Parte_1
per inadempimento contrattuale, con conseguente perdita CP_1 del diritto all'indennizzo e rigetto della domanda di garanzia, con riforma della sentenza anche in punto di condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite in favore del e al CP_1 pagamento delle spese di CTU, dovendosi invece condannare il alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in CP_1 favore della ai sensi degli artt. Parte_1
91 e 92 c.p.c. e alle spese di CTU
6. Attesa la natura della lite, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio tra le pagina 9 di 10 parti costituite, mentre per la parte contumace-soccombente le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nei minimi tabellari aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerata la non complessità della causa e delle questioni giuridiche trattate .
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1402/2021 del Tribunale di Perugia, Sez. Civile, emessa in data 21.10.2021, e pubblica in data 28.10.2021,
1.rigetta la domanda di manleva avanzata da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio che si liquidano in € 7200.00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU Controparte_1 come liquidate nel primo grado di giudizio
4.Condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio in favore della Parte_1
, da liquidarsi in euro 4.618,00, oltre accessori di legge;
[...]
5.compensa le spese di lite tra Parte_1
e .
[...] Controparte_2
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 7.03.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere est.
Dott.Ombretta Paini Consigliere
Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 176/2022 promossa da:
con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Silvia Cutini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia, Piazza Italia n. 9,
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
con il patrocinio dell'Avv. Francesca Mele, Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia,
Piazza Italia n. 9,
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti
Per l'appellato: come in atti
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la
[...] ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 1402/2021 emessa in data 21.10.2021, e pubblicata il
28.10.2021, nella causa iscritta al n. r.g. 6552/2013, con la quale il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, ha condannato il al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 della somma di 46.732,20 euro quale risarcimento dei danni da inadempimento delle obbligazioni contrattuali per prestazione professionale di commercialista, a condannare la
[...]
a manlevare del 90 % di quanto Parte_1 Controparte_1 dovuto da quest'ultimo al a titolo di risarcimento del CP_2 danno, nonché condannava la a Parte_1 rimborsare le spese di lite e quelle di c.t.u..
2. Per la Società Assicurativa la sentenza sarebbe errata in quanto il Giudice avrebbe immotivatamente rigettato le eccezioni sollevate dall'odierna appellante, ed accolto integralmente ed indiscriminatamente la domanda di manleva formulata da
[...]
chiamato a rispondere per il risarcimento danni per CP_1 inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Più precisamente:
2.1.1. Per la Società appellante il Tribunale non avrebbe fatto una corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e ss.
c.c., specie rispetto all'odierna interpretazione del secondo comma dell'art. 1892 c.c..
2.1.2. In secondo luogo, la decisione del Tribunale dovrebbe considerarsi fuori centro rispetto all'esercizio del c.d. recesso di cui all'art. 1893 c.c..
2.1.3. Infine, il Tribunale avrebbe violato il disposto di cui all'art. 101, 2° comma c.p.c., in quanto avrebbe sollevato d'ufficio e deciso su una questione - quella per cui il contratto sarebbe stato annullato o meno, ovvero che la Compagnia assicurativa avesse o meno pagina 2 di 10 esercitato il recesso -, senza che questa fosse stata sollevata dalle parti, né fossero state invitate ad un'opportuna trattazione.
2.2. In via gradata, per la Parte_1 la sentenza di prime cure sarebbe viziata anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 1913, 1915, 1375, 2967 c.c., e dell'art. R7 delle condizioni di polizza che fissa in tre giorni il termine per l'adempimento all'obbligo di avviso, in quanto non si comprenderebbe come il Giudice non abbia potuto riconoscere l'elemento soggettivo del dolo, ossia la palese e cosciente volontà e dolosa intenzione di precostituire il contratto di polizza assicurativa pur nella piena conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dal OR per inadempimento dei propri oneri CP_2 contrattuali, stabilendo invece si fosse trattato soltanto di una negligente dimenticanza.
2.3.In subordine a questo, parte appellante impugna anche il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore del OR sostenendo che, essendo CP_1 pacifica la reticenza di quest'ultimo al momento della sottoscrizione della polizza, sarebbe logico che tale comportamento comporti la condanna del OR alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore della compagnia assicurativa, ovvero, in subordine, tale dato dovrebbe almeno concedere la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Inoltre, la Società Assicurativa assume l'errata liquidazione delle spese di lite rispetto alla misura, il
Giudice non avrebbe svolto una corretta applicazione dell'art. 4 D.M.
n. 55/2014, in quanto senza considerare il totale disinteresse del
OR a tutta la fase di precisazione delle domande, di CP_1 deduzione istruttoria, e decisoria, avrebbe liquidato per intero le quattro fasi processuali.
2.4. Parte appellante, in via subordinata rispetto all'accoglimento dei motivi suesposti, censura la sentenza anche nella parte riguardante la delibazione della domanda principale promossa dal
, con i motivi ai quali si fa integrale rinvio. CP_2
pagina 3 di 10 3. In data 21.9.2022, con comparsa di costituzione e risposta alla quale si fa integrale rinvio, si è costituito l'appellato contestando le deduzioni e le affermazioni Controparte_2 che la Società appellante ha rivolto nei suoi confronti, senza entrare nel merito dei primi tre motivi dell'appello avversario riguardanti esclusivamente la posizione del chiedendo il CP_1 rigetto del gravame.
Non si è costituito che è dunque rimasto Controparte_1 contumace.
4. Con ordinanza del 15.11.2022 la Corte ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di prime cure, ed all'udienza del 26.10.2023 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
5.1. Con i motivi di impugnazione avanzati in via principale, la assume che la sentenza di Parte_1 primo grado è errata e deve per questo essere riformata, in quanto ha ritenuto perfettamente operante il contratto assicurativo stipulato dal Dott. con la Società Assicurativa oggi appellante, CP_1 sostenendo che quest'ultima non avrebbe potuto invocare utilmente in sede di costituzione gli istituti di cui agli artt. 1892 e ss. c.c., non avendo domandato – nei termini dell'art. 1892 c.c. -
l'annullamento del contratto assicurativo dopo essere venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni dolosamente rese dall'assicurato, né esercitato il proprio diritto di recesso ai sensi dell'art. 1893 c.c.. A questo proposito la appellante Pt_1 sviluppa una serie di rilievi, a mente dei quali sostiene, da un lato, una diversa interpretazione della norma di cui all'art. 1892,
2° comma c.c., dall'altro l'inoperatività, nel caso di specie, del diritto di recesso di cui all'art. 1893 c.c., dovendosi ritenere che pagina 4 di 10 le dichiarazioni mendaci effettuate dall'assicurato in sede di stipula fossero caratteristiche di una condotta dolosa e non di mera negligente dimenticanza, ed infine che il Tribunale avesse violato la norma di cui all'art. 101, 2° comma c.p.c. sollevando d'ufficio una questione non oggetto di eccezione di parte, senza dare spazio al contraddittorio sulla questione medesima.
Quanto al primo motivo di doglianza della Società appellante, deve osservarsi che nella sentenza di primo grado si sostiene, anzitutto, che il dott. sapesse sin dal 6.7.2009 che il proprio ex CP_1 cliente lamentava nei suoi confronti l'inadempimento del CP_2 contratto di prestazione professionale, invocando dunque la propria responsabilità e per l'effetto domandando il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale occorso;
inoltre, si sostiene che, senza alcun dubbio, il dott. pur essendo a conoscenza di CP_1 tale circostanza, durante la stipula del contratto assicurativo presso la alla richiesta di Parte_1 dichiarare quanto da lui conosciuto in termini di circostanze e situazioni che potessero “determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza”, ne taceva la cognizione. Tuttavia, pur partendo da tale presupposto, il
Giudice di prime cure è giunto a ritenere che alla Società
Assicurativa non spettasse alcun potere di invocare in sede di costituzione gli artt. 1892 e ss. c.c., essendone decaduta dalla facoltà, non avendo domandato, entro i tre mesi dalla conoscenza delle dichiarazioni mendaci rese dolosamente, l'annullamento del contratto, così, di fatto, disattendendo la reale operatività dell'art. 1892, 2° comma c.c. e la sua interpretazione giurisprudenziale.
Osserva sul punto la Corte che, in effetti, per ormai costante giurisprudenza l'onere imposto all'assicuratore dall'art. 1892, 2° comma c.c. di manifestare la volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto pagina 5 di 10 conoscenza della inesattezza e mendacia delle dichiarazioni svolte dall'assicurato, così evitando la propria decadenza dal potere di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, “non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto
a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (così, tra le altre, le sentenze 12 novembre 1985, n. 5519, 4 marzo 2003, n. 3165, 4 gennaio 2010, n. 11, 13 luglio 2010, n. 16406,
e 6 giugno 2014, n. 12831)” (cfr. Cass. Civ. n. 11905/2020).
Pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci – rilevanti ai fini della non viziata manifestazione del consenso al contratto da parte della
Società Assicurativa - rese dall'assicurato al momento della stipula del contratto, l'Assicuratore potrà domandare l'annullamento del contratto entro il termine indicato dall'art. 1892 c.c. ovvero, potrà
“rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, qualora la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro ma quando questo si verifichi entro tre mesi” (cfr. Cass. civ., n. 12831/2014).
Ebbene, venendo al caso oggetto di causa, anzitutto appare chiaro che il sinistro si è verificato prima ancora della stipula del contratto assicurativo e che il ha avuto piena contezza della CP_1 richiesta risarcitoria presentata dal proprio ex cliente CP_2 sin dal 6.7.2009 – dunque sette mesi prima dalla stipula del contratto assicurativo del 9.4.2010 - quando riceveva la raccomandata
A/R. Per questa ragione, in ossequio all' orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la Società Assicurativa non era tenuta a chiedere l'annullamento del contratto, rimanendo nella possibilità di rifiutare la prestazione, e dunque di sottrarsi alla pagina 6 di 10 manleva del eccependo in giudizio, al momento della CP_1 propria costituzione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio e, dunque, la inoperatività della copertura assicurativa, come in realtà avvenuto nel caso di specie.
Da tanto consegue che il Giudice di prime cure, sostenendo che una volta decorso il termine dell'art. 1892, 2° comma c.c.
l'Assicurazione sia decaduta anche dal potere di invocare utilmente gli artt. 1892 e ss. c.c., e dunque rifiutare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal proprio assicurato, è incorso evidentemente in un errore, così come non risulta corretto ritenere che l'Assicurazione avrebbe dovuto esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 1893 c.c., norma non applicabile al caso di specie.
Infatti, mentre l'art. 1892 c.c. si riferisce ai casi di dichiarazioni mendaci o reticenti dell'assicurato caratterizzate dall'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa grave,
l'istituto invocabile dall'Assicuratore ai sensi dell'art. 1893 c.c. trova spazio soltanto nei casi in cui tali dichiarazioni reticenti e mendaci siano state rese dall'assicurato in assenza di dolo o colpa grave.
Orbene, per giurisprudenza costante in ordine all'elemento soggettivo in capo all'assicurato “non è necessario, al fine di integrare
l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni” (Cass. civ., Sez. III, 10 giugno
2015 n. 12806).
pagina 7 di 10 Posto che non vi è alcun dubbio che la
[...] avesse correttamente limitato l'obbligo Parte_1 informativo in capo all'assicurato al momento della stipula del contratto, in quanto veniva espressamente richiesto al sottoscrivente di indicare l'eventuale conoscenza di “circostanze” o “situazioni” che avrebbero potuto determinare, durante la vigenza del contratto assicurativo, eventuali richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatesi prima della data d effetto della polizza, è altrettanto evidente dagli elementi provati documentalmente che sia stato proprio il a non rispettare tale onere informativo. CP_1
Da quanto detto sopra infatti, si desume per tabulas – come aveva fatto già il primo Giudice - che, il abbia CP_1 intenzionalmente e coscientemente sottoscritto il contratto assicurativo rispondendo negativamente all'obbligo informativo indicato dalla Società Assicurativa.
Si può giungere a tale affermazione osservando che: il Dott.
veniva raggiunto da una raccomandata A/R con la quale il CP_1
OR , suo ex cliente, gli contestava dettagliatamente CP_2
l'inadempimento di obblighi contrattuali e per l'effetto chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nel luglio del 2009; stipulava il contratto assicurativo nell'aprile del successivo anno, rispondendo negativamente alla richiesta di indicare se fosse a conoscenza di eventuali circostanze che anche solo potenzialmente avrebbero potuto determinare richieste risarcitorie.
Stando dunque al richiamato principio giurisprudenziale secondo il quale, ai fini dell'integrazione dell'elemento doloso, è sufficiente che le dichiarazioni inesatte o reticenti siano prodotte con coscienza e volontà, non può negarsi tale elemento nel caso di specie. Infine, se anche si volesse ritenere che, al momento della stipula il non abbia reso dichiarazioni mendaci con CP_1 coscienza e volontà, integrando così l'elemento soggettivo del dolo, non può escludersi che tale comportamento integri almeno la fattispecie della colpa grave, specie se si tiene conto del principio pagina 8 di 10 giurisprudenziale sopra ricordato secondo cui, ai fini di integrare la fattispecie della colpa grave, occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza derivata dalla conoscenza sia dell'inesattezza o falsità della dichiarazione, sia dell'importanza dell'informazione ai fini della manifestazione del consenso alla stipula da parte della Società Assicurativa.
Infatti, anzitutto la clausola informativa chiedeva di rendere edotta la Società Assicurativa di qualunque circostanza anche solo potenziale, per cui, se anche si volesse ritenere che l'assicurato, al momento della stipula, non avesse piena certezza dell'effetto dell'istanza risarcitoria sollevata nei propri confronto dall'ex cliente il doveva comunque comunicarne CP_2 CP_1
l'esistenza, essendo tale circostanza sicuramente rilevante nel momento della stipula di una polizza proprio per responsabilità professionale. Per questa ragione, sussistendo tutti gli elementi per ritenere perfettamente operativa nella specie la norma di cui l'art. 1892 c.c., non può invece ritenersi abbia spazio di operatività
l'istituto del recesso ex art. 1893 c.c..
Da tanto consegue l'accoglimento dei primi due motivi di impugnazione, assorbiti tutti gli ulteriori motivi e richieste subordinate, con conseguente riforma della sentenza impugnata, essendo stata accertata l'inoperatività della copertura assicurativa della in favore del Parte_1
per inadempimento contrattuale, con conseguente perdita CP_1 del diritto all'indennizzo e rigetto della domanda di garanzia, con riforma della sentenza anche in punto di condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite in favore del e al CP_1 pagamento delle spese di CTU, dovendosi invece condannare il alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in CP_1 favore della ai sensi degli artt. Parte_1
91 e 92 c.p.c. e alle spese di CTU
6. Attesa la natura della lite, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio tra le pagina 9 di 10 parti costituite, mentre per la parte contumace-soccombente le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nei minimi tabellari aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerata la non complessità della causa e delle questioni giuridiche trattate .
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1402/2021 del Tribunale di Perugia, Sez. Civile, emessa in data 21.10.2021, e pubblica in data 28.10.2021,
1.rigetta la domanda di manleva avanzata da nei Controparte_1 confronti di Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio che si liquidano in € 7200.00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU Controparte_1 come liquidate nel primo grado di giudizio
4.Condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio in favore della Parte_1
, da liquidarsi in euro 4.618,00, oltre accessori di legge;
[...]
5.compensa le spese di lite tra Parte_1
e .
[...] Controparte_2
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 7.03.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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