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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 1275/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 1275/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Concetta Gugliotta
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Controparte_1 C.F._2
Barnini
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 26/3/2025.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 25/5/2023, il SI. ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'affidamento esclusivo della minore nata in data [...] dalla relazione more uxorio con la Per_1
SI.ra , ormai cessata. Controparte_1
2. Si è costituito in giudizio la SI.ra , rimettendosi alla volontà del Tribunale quanto Controparte_1
alle modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore.
3. All'udienza del 18/3/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, depositato in data
24/3/2025, e all'udienza del 26/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dinnanzi al Giudice relatore, espressamente delegato per l'incombente, hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) affidamento super-esclusivo della minore al padre, con Persona_2 Parte_1
collocamento e residenza anagrafica presso di lui;
2) la possibilità per la madre, visto l'andamento positivo del suo percorso di riabilitazione, di continuare a vedere la figlia in modalità protetta mediante incontri presso la CEIS di Livorno, località Calambrone, Via dei Platani 1, ove attualmente è residente la SI.ra , o Controparte_1
nella futura struttura/ Casa famiglia nella quale verrà trasferita, con la frequenza di un incontro a settimana, con possibilità di implementazione, sino a quando il Servizio Sociale di riferimento lo riterrà opportuno, prevedendo poi, a seguito del parere positivo del predetto Servizio, la liberalizzazione degli incontri, che si dovranno tenere per due pomeriggi a settimana sempre nella struttura ove sarà collocata la madre, ciò sino alla fine dell'esecuzione della pena inflitta;
3) la possibilità per la madre, previo accordo con il SI. di passare almeno una Parte_1
giornata al mese con la figlia alla presenza del padre, fuori dalla predetta Comunità Persona_2
CEIS di Calambrone, Via dei Platani, 1, e/o fuori dalla futura struttura /Casa Famiglia nella quale verrà trasferita la madre, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, sino a quando ce ne sarà la necessità, e previo accordo tra i genitori;
4) l'obbligo per la SI.ra , sino a quando ella non avrà ottenuto un impiego Controparte_1
lavorativo in costanza del percorso riabilitativo ed esecutivo della pena inflitta o a termine dello stesso, di contribuire al mantenimento ordinario della figlia con il versamento ella somma mensile di € 50,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, o nelle diverse modalità concordate dai genitori, somma assoggettata a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT in via automatica, restando le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore
a carico del padre;
5) le spese di lite resteranno integralmente compensate ed i procuratori dichiarano di rinunciare alla solidarietà di cui all'art.13 LPF”.
4. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
5. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
6. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore anche Per_1
in considerazione delle valutazioni e osservazioni espresse dai Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo nelle diverse relazioni trasmesse nel corso del giudizio, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età della minore e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
7. Stante l'accordo sul punto, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, sull'accordo delle parti, così provvede:
- dispone l'affidamento super-esclusivo della figlia al padre, , con Per_1 Parte_1
collocamento e residenza anagrafica della minore presso di lui;
- dispone che:
▪ potrà continuare a vedere la figlia in modalità protetta mediante Controparte_1
incontri presso la CEIS di Livorno, località Calambrone, Via dei Platani 1, ove attualmente è residente, o nella futura struttura/ Casa famiglia nella quale verrà trasferita, con la frequenza di un incontro a settimana, con possibilità di implementazione, sino a quando il Servizio
Sociale di riferimento lo riterrà opportuno, prevedendo poi, a seguito del parere positivo del predetto Servizio, la liberalizzazione degli incontri, che si dovranno tenere per due pomeriggi a settimana sempre nella struttura ove sarà collocata la madre, ciò sino alla fine dell'esecuzione della pena inflitta;
▪ la madre potrà, previo accordo con passare almeno una giornata al Parte_1
mese con la figlia alla presenza del padre, fuori dalla predetta Comunità CEIS di Per_1
Calambrone, Via dei Platani, 1, e/o fuori dalla futura struttura /Casa Famiglia nella quale verrà trasferita la madre, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, sino a quando ce ne sarà la necessità, e previo accordo tra i genitori;
- pone a carico di , sino a quando ella non avrà ottenuto un impiego lavorativo Controparte_1
in costanza del percorso riabilitativo ed esecutivo della pena inflitta o a termine dello stesso, l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia con il versamento ella somma mensile di € 50,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, o nelle diverse modalità concordate dai genitori, somma assoggettata a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT in via automatica, restando le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore a carico del padre;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 1/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 1275/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Concetta Gugliotta
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Controparte_1 C.F._2
Barnini
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 26/3/2025.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 25/5/2023, il SI. ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'affidamento esclusivo della minore nata in data [...] dalla relazione more uxorio con la Per_1
SI.ra , ormai cessata. Controparte_1
2. Si è costituito in giudizio la SI.ra , rimettendosi alla volontà del Tribunale quanto Controparte_1
alle modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore.
3. All'udienza del 18/3/2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, depositato in data
24/3/2025, e all'udienza del 26/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dinnanzi al Giudice relatore, espressamente delegato per l'incombente, hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) affidamento super-esclusivo della minore al padre, con Persona_2 Parte_1
collocamento e residenza anagrafica presso di lui;
2) la possibilità per la madre, visto l'andamento positivo del suo percorso di riabilitazione, di continuare a vedere la figlia in modalità protetta mediante incontri presso la CEIS di Livorno, località Calambrone, Via dei Platani 1, ove attualmente è residente la SI.ra , o Controparte_1
nella futura struttura/ Casa famiglia nella quale verrà trasferita, con la frequenza di un incontro a settimana, con possibilità di implementazione, sino a quando il Servizio Sociale di riferimento lo riterrà opportuno, prevedendo poi, a seguito del parere positivo del predetto Servizio, la liberalizzazione degli incontri, che si dovranno tenere per due pomeriggi a settimana sempre nella struttura ove sarà collocata la madre, ciò sino alla fine dell'esecuzione della pena inflitta;
3) la possibilità per la madre, previo accordo con il SI. di passare almeno una Parte_1
giornata al mese con la figlia alla presenza del padre, fuori dalla predetta Comunità Persona_2
CEIS di Calambrone, Via dei Platani, 1, e/o fuori dalla futura struttura /Casa Famiglia nella quale verrà trasferita la madre, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, sino a quando ce ne sarà la necessità, e previo accordo tra i genitori;
4) l'obbligo per la SI.ra , sino a quando ella non avrà ottenuto un impiego Controparte_1
lavorativo in costanza del percorso riabilitativo ed esecutivo della pena inflitta o a termine dello stesso, di contribuire al mantenimento ordinario della figlia con il versamento ella somma mensile di € 50,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, o nelle diverse modalità concordate dai genitori, somma assoggettata a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT in via automatica, restando le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore
a carico del padre;
5) le spese di lite resteranno integralmente compensate ed i procuratori dichiarano di rinunciare alla solidarietà di cui all'art.13 LPF”.
4. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
5. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
6. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore anche Per_1
in considerazione delle valutazioni e osservazioni espresse dai Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo nelle diverse relazioni trasmesse nel corso del giudizio, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età della minore e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
7. Stante l'accordo sul punto, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, sull'accordo delle parti, così provvede:
- dispone l'affidamento super-esclusivo della figlia al padre, , con Per_1 Parte_1
collocamento e residenza anagrafica della minore presso di lui;
- dispone che:
▪ potrà continuare a vedere la figlia in modalità protetta mediante Controparte_1
incontri presso la CEIS di Livorno, località Calambrone, Via dei Platani 1, ove attualmente è residente, o nella futura struttura/ Casa famiglia nella quale verrà trasferita, con la frequenza di un incontro a settimana, con possibilità di implementazione, sino a quando il Servizio
Sociale di riferimento lo riterrà opportuno, prevedendo poi, a seguito del parere positivo del predetto Servizio, la liberalizzazione degli incontri, che si dovranno tenere per due pomeriggi a settimana sempre nella struttura ove sarà collocata la madre, ciò sino alla fine dell'esecuzione della pena inflitta;
▪ la madre potrà, previo accordo con passare almeno una giornata al Parte_1
mese con la figlia alla presenza del padre, fuori dalla predetta Comunità CEIS di Per_1
Calambrone, Via dei Platani, 1, e/o fuori dalla futura struttura /Casa Famiglia nella quale verrà trasferita la madre, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, sino a quando ce ne sarà la necessità, e previo accordo tra i genitori;
- pone a carico di , sino a quando ella non avrà ottenuto un impiego lavorativo Controparte_1
in costanza del percorso riabilitativo ed esecutivo della pena inflitta o a termine dello stesso, l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia con il versamento ella somma mensile di € 50,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, o nelle diverse modalità concordate dai genitori, somma assoggettata a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT in via automatica, restando le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore a carico del padre;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 1/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina