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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa MA
FO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3.4.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti Parte_1
E. De Blasi e S. De Blasi
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_1
in atti, dall' avv. D. Rotunno
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver costantemente svolto l'attività di carpentiere manovale, movimentando grossi carichi di materiale – esponeva di aver presentato, in data 21.5.2022, domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (ernia discale lombare).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia denunciata, con conseguente condanna dell' CP_2
convenuto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale in misura pari al 16% o pari alla differente, maggiore o minore, percentuale accertata a mezzo ctu.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando le CP_1
valutazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente nel periodo dedotto in ricorso e secondo le modalità ivi descritte (cfr. – è stata Parte_2
disposta CTU al fine di accertare l'eventuale sussistenza del nesso causale tra patologia denunciata e le mansioni svolte dall'istante nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica.
Ebbene, il CTU nominato, a seguito di un'accurata indagine medico legale, ha diagnosticato a carico del ricorrente “esiti moderatamente disfunzionali di decompressione chirurgica ed artrodesi L3-L5 e XLIF L3-L4 per lombo sciatalgia in degenerazione discale L3-L4 prevalente a destra”.
Ha poi osservato – per quel che concerne la riconducibilità della suddetta patologia all'attività lavorativa - che “La malattia denunciata è prevista alla voce 77) Sub b) (ernia discale lombare, correlabile alle lavorazioni di movimentazione manuali di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci;
) delle “Nuove Tabelle delle
Malattie professionali”, così come pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21.07.2008 e la sua origine professionale ci sembra acclarata dalla Circolare n. 25 del 15/04/2004, CP_1 che a proposito della “Movimentazione manuale di carichi” testualmente riporta
“l'analisi dei casi di patologie della colonna vertebrale denunciati all' permette di CP_1
confermare che le più comuni attività lavorative da considerarsi a rischio, quando svolte in maniera esclusiva o prevalente, sono le seguenti:
. lavori di facchinaggio (porti, aeroporti, traslochi, spedizione merci ecc.)
. lavori di magazzinaggio (supermercati ecc.)
. lavoro del personale ausiliario e infermieristico in reparti nosocomiali e altre strutture ove è richiesta movimentazione assistita dei pazienti,
. lavoro del manovale edile, quando la movimentazione manuale dei carichi costituisce
l'attività prevalente (…)
E' innegabile che il abbia una certa età (60 anni) , che le patologie degenerative Pt_1 diventano più frequenti con l'avanzare dell'età e che tale elemento ha potuto avere un ruolo non piccolo nel determinismo della tendinite delle spalle ma è anche innegabile che per il principio della equivalenza delle condizioni, va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento”
Ciò posto, il perito ha quantificato il danno biologico nella misura del 9 %.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, stante altresì l'assenza di contestazioni da parte dell' – non inoltrate CP_1 nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né formulate in occasione dell'odierna udienza
– che possano infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità per il riconoscimento del diritto alla liquidazione in capitale, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento del dovuto. CP_1 La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente a un danno biologico pari al 9% in dipendenza della malattia professionale denunciata con domanda del 21.5.2022 e, per l' effetto, condanna l' al pagamento CP_1
del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate CP_1 in € 2697,00, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1
decreto.
Brindisi, 3.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa MA FO