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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/07/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel./est. dott. Alessandro Laurino Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 213/2025 R.G.P.U., promosso da
, con sede in Catania, Zona Parte_1
Industriale, via Francesco Giovanni Chiavetta, n. 2 (C.F./P.Iva: ; Numero REA CT - P.IVA_1
352589), in persona del suo legale rappresentante p.t., , nato a [...] il Parte_2
13/08/1963 Codice fiscale: , rappresentato e difeso, come da procura in atti, C.F._1 dall'avv. Giovanni Perrotta;
visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore presentata dallo stesso debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la debitrice, da ultimo con memoria del 22/7/2025, ha dedotto che “al fine di meglio rappresentare l'insufficienza patrimoniale, si sono riepilogati in apposita tabella l'attivo patrimoniale e la situazione debitoria al 17/05/2025 (all. 10 - 10 - tabella debiti-crediti e realizzo attività al 17.05.2025.pdf), dalla quale si evince agevolmente: - che il rapporto fra debiti (€ 4.549.295,51) e crediti (€ 1.781.862,43) è ampiamente negativo, per un ammontare di € 2.767.433,08 (v. tabella, pag. 1 – all. 10); - che il valore al costo storico contabile delle attività è pari ad € 4.288.946,82 (v. tabella, pag. 2 – all. 10); - che il valore contabile delle attività, al netto dei fondi di ammortamento, è pari ad € 1.932.802,36 (v. tabella, pag. 2 – all. 10); - che in ipotesi di vendita di realizzo in sede di liquidazione (volontaria o giudiziale) le percentuali si aggirano fra il 20% ed il 30% del costo storico contabile, e che il valore delle immobilizzazioni immateriali, dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati e dei risconti attivi si azzera, determinandosi nel 22,74% la percentuale media del valore di realizzo sul costo storico;
- che, pertanto, il valore di realizzo sarebbe certamente non superiore ad € 975.281,02, e quindi largamente inferiore al valore della posizione debitoria 1 netta (negativa) di € 2.767.433,08, con una abissale incapienza dell'attivo patrimoniale per - € 1.792.152,06. Per completezza, si evidenzia che il valore del patrimonio netto di esercizio al 17/05/2025 è pari a – € 894.751,13 (v. tabella, pag. 2 – all. 10). ******** Per quanto sopra, l'insufficienza patrimoniale è dimostrata, e quindi sussistono le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale della società istante”; ritenuto che le deduzioni della debitrice e la tabella esemplificativa allegata alla citata memoria, in uno ai bilanci in atti che evidenziano consistenti perdite di esercizio negli anni 2023 e 2024, denotano, a fronte dello stato di liquidazione della stessa, anche l'insufficienza patrimoniale;
ritenuto che
, seppure la debitrice non abbia depositato tutta la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 CCI (tra cui: “un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (…) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale”), va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, sussistendo l'insolvenza e i presupposti dimensionali di cui all'art. 2, lett. d), CCI;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con sede in Catania, Zona Industriale, via Francesco Parte_1
Giovanni Chiavetta, n. 2 (C.F./P.Iva: ; Numero REA CT - 352589), avente come suo legale P.IVA_1 rappresentante p.t., , nato a [...] il [...] Codice fiscale: Parte_2
; C.F._1
NOMINA il dott. Ciraolo Fabio Letterio Giudice delegato per la procedura;
NOMINA l'avv. ENRICO LA PERGOLA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024); AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
2 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2; STABILISCE il giorno 16/12/2025, ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4 CCII. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24/07/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Fabio Letterio Ciraolo Mariano Sciacca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel./est. dott. Alessandro Laurino Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 213/2025 R.G.P.U., promosso da
, con sede in Catania, Zona Parte_1
Industriale, via Francesco Giovanni Chiavetta, n. 2 (C.F./P.Iva: ; Numero REA CT - P.IVA_1
352589), in persona del suo legale rappresentante p.t., , nato a [...] il Parte_2
13/08/1963 Codice fiscale: , rappresentato e difeso, come da procura in atti, C.F._1 dall'avv. Giovanni Perrotta;
visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore presentata dallo stesso debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che la debitrice, da ultimo con memoria del 22/7/2025, ha dedotto che “al fine di meglio rappresentare l'insufficienza patrimoniale, si sono riepilogati in apposita tabella l'attivo patrimoniale e la situazione debitoria al 17/05/2025 (all. 10 - 10 - tabella debiti-crediti e realizzo attività al 17.05.2025.pdf), dalla quale si evince agevolmente: - che il rapporto fra debiti (€ 4.549.295,51) e crediti (€ 1.781.862,43) è ampiamente negativo, per un ammontare di € 2.767.433,08 (v. tabella, pag. 1 – all. 10); - che il valore al costo storico contabile delle attività è pari ad € 4.288.946,82 (v. tabella, pag. 2 – all. 10); - che il valore contabile delle attività, al netto dei fondi di ammortamento, è pari ad € 1.932.802,36 (v. tabella, pag. 2 – all. 10); - che in ipotesi di vendita di realizzo in sede di liquidazione (volontaria o giudiziale) le percentuali si aggirano fra il 20% ed il 30% del costo storico contabile, e che il valore delle immobilizzazioni immateriali, dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati e dei risconti attivi si azzera, determinandosi nel 22,74% la percentuale media del valore di realizzo sul costo storico;
- che, pertanto, il valore di realizzo sarebbe certamente non superiore ad € 975.281,02, e quindi largamente inferiore al valore della posizione debitoria 1 netta (negativa) di € 2.767.433,08, con una abissale incapienza dell'attivo patrimoniale per - € 1.792.152,06. Per completezza, si evidenzia che il valore del patrimonio netto di esercizio al 17/05/2025 è pari a – € 894.751,13 (v. tabella, pag. 2 – all. 10). ******** Per quanto sopra, l'insufficienza patrimoniale è dimostrata, e quindi sussistono le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale della società istante”; ritenuto che le deduzioni della debitrice e la tabella esemplificativa allegata alla citata memoria, in uno ai bilanci in atti che evidenziano consistenti perdite di esercizio negli anni 2023 e 2024, denotano, a fronte dello stato di liquidazione della stessa, anche l'insufficienza patrimoniale;
ritenuto che
, seppure la debitrice non abbia depositato tutta la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 CCI (tra cui: “un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (…) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale”), va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, sussistendo l'insolvenza e i presupposti dimensionali di cui all'art. 2, lett. d), CCI;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con sede in Catania, Zona Industriale, via Francesco Parte_1
Giovanni Chiavetta, n. 2 (C.F./P.Iva: ; Numero REA CT - 352589), avente come suo legale P.IVA_1 rappresentante p.t., , nato a [...] il [...] Codice fiscale: Parte_2
; C.F._1
NOMINA il dott. Ciraolo Fabio Letterio Giudice delegato per la procedura;
NOMINA l'avv. ENRICO LA PERGOLA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024); AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
2 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2; STABILISCE il giorno 16/12/2025, ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4 CCII. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24/07/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Fabio Letterio Ciraolo Mariano Sciacca
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