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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/04/2024, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il giudice monocratico, in esito alla trattazione scritta della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, c.p.c. nel procedimento di I Grado iscritto al n. r.g. 3740/2022 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARIAGIUSEPPINA MARZANO
OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. MARIA Controparte_1
CATERINA CABIDDU
OPPOSTA
Oggetto: pagamento somme-opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 12 dicembre 2022 proponeva tempestiva Parte_1 opposizione al decreto n. 2007/2002, notificatole il 29 novembre 2022, con cui in accoglimento del ricorso proposto da questo tribunale le aveva ingiunto il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 5071,17, oltre interessi e spese.
La convenuta opposta assumeva che detta somma le fosse dovuta a saldo della fattura n. 184 del 6 settembre 2022, emessa da per quanto dovutole sul maggior credito maturato per CP_1
l'esecuzione delle prestazioni di cui all'offerta – contratto in data 10 giugno 2021 e, segnatamente, per il ritardato pagamento del corrispettivo concordato.
Eccepiva pregiudizialmente l'opponente l'incompetenza territoriale del giudice adito in monitorio, indicando quale tribunale competente quello di Napoli Nord, presso cui aveva sede legale, Pt_1 oppure il foro di Roma, dove era ubicata la sede dell'opposta, non essendo individuabile quello di
Sassari secondo alcuno dei criteri di collegamento alternativi di cui agli artt. 19 e 20, c.p.c..
Nel merito, negava il valore probatorio della scrittura privata posta a fondamento dell'obbligo contrattuale, disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce alla prima e seconda pagina dell'offerta in quanto non riferibili al rappresentante legale di Parte_1
pagina 1 di 3 Negava infine che vi fosse il ritardo nel pagamento, assunto a fondamento del credito di cui l'opposta domandava la liquidazione e sosteneva come il relativo importo fosse erroneamente quantificato, dato che la fattura n. 184/2022 era esente da IVA, quindi la somma, pari a soli € 3.950,00, avrebbe dovuto essere richiesta innanzi al Giudice di Pace, competente per valore.
Concludeva quindi perché, rilevata l'incompetenza e disattesa la domanda nel merito, fosse revocato il decreto opposto.
Si costituiva e contestava le eccezioni pregiudiziali, ribadendo la corretta Controparte_1 individuazione del giudice competente per territorio e per valore, nonché la fondatezza della domanda azionata in monitorio, basata sulla valida pattuizione contrattuale sopra richiamata.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 16 aprile 2024, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., sulle riferite conclusioni, previa discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
L'opposizione è infondata e dev'essere disattesa, per le seguenti considerazioni.
Deve premettersi che la sottoscrizione dell'accordo contrattuale, ossia della proposta formulata da e indirizzata a risulta sicuramente attribuibile al CP_1 Parte_1 rappresentante legale di quest'ultima, ossia al suo amministratore unico Controparte_2 considerato che la firma apposta alla procura alle liti rilasciata al difensore appare perfettamente sovrapponibile a quella della scrittura privata datata 10 giugno 2021, contenente gli accordi contrattuali intercorsi fra le parti.
Deve anche aggiungersi come il disconoscimento della sottoscrizione appaia inconferente, essendo affatto indiscusso che detta proposta, sottoscritta da entrambe le parti, era stata ricevuta tramite pec da che vi aveva dato corso eseguendo le prestazioni promesse, com'è indiscusso, e CP_1 maturando quindi il credito per il relativo corrispettivo, versato in ritardo dalla società opponente.
La scrittura fa fede, pertanto, degli accordi intercorsi fra i contraenti che avevano fra l'altro individuato nel tribunale di Sassari il foro competente in via esclusiva per ogni controversia nascente dal rapporto.
Nella medesima scrittura privata è riportata la clausola che prevedeva come, in caso di inosservanza dei concordati termini di pagamento, sarebbe venuto meno lo sconto del 20% praticato in origine sui prezzi delle opere commissionate, con conseguente addebito a carico della committente, tenuta anche agli interessi di mora sino al saldo del credito.
Ancora, e posto che si tratta di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro liquida e predeterminata quindi da adempiersi al domicilio del creditore, si rileva che nel circondario di questo tribunale risulta avere una sede amministrativa, come pure documentato dalla scrittura CP_1 in oggetto.
Tanto premesso, dai documenti contabili e dalle diffide di pagamento allegate al ricorso monitorio e prodotte anche nel presente giudizio di merito, risulta chiaramente come la fattura n. 80/21 del 22 giugno 2021, emessa per complessivi € 19276,00, fosse stata pagata parzialmente e in ritardo pagina 2 di 3 dall'odierna opponente che l'aveva saldata con tre successivi versamenti parziali, dal 23 settembre
2021 al 12 novembre 2021, a seguito di ripetute diffide della controparte (in esito alle quali mai aveva contestato l'avvenuta stipulazione dell'accordo). Pt_1
L'esponente aveva quindi richiesto attraverso l'emissione della fattura 186/22 il pagamento dell'importo di € 4.819,00, pari all'ammontare dello sconto revocato in conseguenza del ritardo nei pagamenti. Somma cui vanno sommati gli interessi di mora applicabili secondo la disciplina inerente al ritardo nelle transazioni commerciali, calcolati sul credito via via residuato in esito ai pagamenti parziali effettuati da con decorrenza dal 23 agosto 2021 ed ammontanti ad € 252,17, secondo Pt_1 un calcolo analiticamente indicato da parte opposta che appare corretto e che non risulta peraltro contestato sotto tale profilo. Ne consegue che, avendo gito per la complessiva somma di CP_1
5.071,17 euro, la relativa competenza per valore rientra in quella dell'adito tribunale, secondo la legge vigente al momento della domanda.
L'opposizione dev'essere dunque disattesa e è tenuta al pagamento delle spese processuali Pt_1 anche del presente giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo n. 2007/2022 in data 28 novembre 2022 e la Parte_1 condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi Controparte_1
€2600,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Sassari, 17 aprile 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il giudice monocratico, in esito alla trattazione scritta della causa, pronuncia la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, c.p.c. nel procedimento di I Grado iscritto al n. r.g. 3740/2022 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARIAGIUSEPPINA MARZANO
OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. MARIA Controparte_1
CATERINA CABIDDU
OPPOSTA
Oggetto: pagamento somme-opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 12 dicembre 2022 proponeva tempestiva Parte_1 opposizione al decreto n. 2007/2002, notificatole il 29 novembre 2022, con cui in accoglimento del ricorso proposto da questo tribunale le aveva ingiunto il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 5071,17, oltre interessi e spese.
La convenuta opposta assumeva che detta somma le fosse dovuta a saldo della fattura n. 184 del 6 settembre 2022, emessa da per quanto dovutole sul maggior credito maturato per CP_1
l'esecuzione delle prestazioni di cui all'offerta – contratto in data 10 giugno 2021 e, segnatamente, per il ritardato pagamento del corrispettivo concordato.
Eccepiva pregiudizialmente l'opponente l'incompetenza territoriale del giudice adito in monitorio, indicando quale tribunale competente quello di Napoli Nord, presso cui aveva sede legale, Pt_1 oppure il foro di Roma, dove era ubicata la sede dell'opposta, non essendo individuabile quello di
Sassari secondo alcuno dei criteri di collegamento alternativi di cui agli artt. 19 e 20, c.p.c..
Nel merito, negava il valore probatorio della scrittura privata posta a fondamento dell'obbligo contrattuale, disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce alla prima e seconda pagina dell'offerta in quanto non riferibili al rappresentante legale di Parte_1
pagina 1 di 3 Negava infine che vi fosse il ritardo nel pagamento, assunto a fondamento del credito di cui l'opposta domandava la liquidazione e sosteneva come il relativo importo fosse erroneamente quantificato, dato che la fattura n. 184/2022 era esente da IVA, quindi la somma, pari a soli € 3.950,00, avrebbe dovuto essere richiesta innanzi al Giudice di Pace, competente per valore.
Concludeva quindi perché, rilevata l'incompetenza e disattesa la domanda nel merito, fosse revocato il decreto opposto.
Si costituiva e contestava le eccezioni pregiudiziali, ribadendo la corretta Controparte_1 individuazione del giudice competente per territorio e per valore, nonché la fondatezza della domanda azionata in monitorio, basata sulla valida pattuizione contrattuale sopra richiamata.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza del 16 aprile 2024, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., sulle riferite conclusioni, previa discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
L'opposizione è infondata e dev'essere disattesa, per le seguenti considerazioni.
Deve premettersi che la sottoscrizione dell'accordo contrattuale, ossia della proposta formulata da e indirizzata a risulta sicuramente attribuibile al CP_1 Parte_1 rappresentante legale di quest'ultima, ossia al suo amministratore unico Controparte_2 considerato che la firma apposta alla procura alle liti rilasciata al difensore appare perfettamente sovrapponibile a quella della scrittura privata datata 10 giugno 2021, contenente gli accordi contrattuali intercorsi fra le parti.
Deve anche aggiungersi come il disconoscimento della sottoscrizione appaia inconferente, essendo affatto indiscusso che detta proposta, sottoscritta da entrambe le parti, era stata ricevuta tramite pec da che vi aveva dato corso eseguendo le prestazioni promesse, com'è indiscusso, e CP_1 maturando quindi il credito per il relativo corrispettivo, versato in ritardo dalla società opponente.
La scrittura fa fede, pertanto, degli accordi intercorsi fra i contraenti che avevano fra l'altro individuato nel tribunale di Sassari il foro competente in via esclusiva per ogni controversia nascente dal rapporto.
Nella medesima scrittura privata è riportata la clausola che prevedeva come, in caso di inosservanza dei concordati termini di pagamento, sarebbe venuto meno lo sconto del 20% praticato in origine sui prezzi delle opere commissionate, con conseguente addebito a carico della committente, tenuta anche agli interessi di mora sino al saldo del credito.
Ancora, e posto che si tratta di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro liquida e predeterminata quindi da adempiersi al domicilio del creditore, si rileva che nel circondario di questo tribunale risulta avere una sede amministrativa, come pure documentato dalla scrittura CP_1 in oggetto.
Tanto premesso, dai documenti contabili e dalle diffide di pagamento allegate al ricorso monitorio e prodotte anche nel presente giudizio di merito, risulta chiaramente come la fattura n. 80/21 del 22 giugno 2021, emessa per complessivi € 19276,00, fosse stata pagata parzialmente e in ritardo pagina 2 di 3 dall'odierna opponente che l'aveva saldata con tre successivi versamenti parziali, dal 23 settembre
2021 al 12 novembre 2021, a seguito di ripetute diffide della controparte (in esito alle quali mai aveva contestato l'avvenuta stipulazione dell'accordo). Pt_1
L'esponente aveva quindi richiesto attraverso l'emissione della fattura 186/22 il pagamento dell'importo di € 4.819,00, pari all'ammontare dello sconto revocato in conseguenza del ritardo nei pagamenti. Somma cui vanno sommati gli interessi di mora applicabili secondo la disciplina inerente al ritardo nelle transazioni commerciali, calcolati sul credito via via residuato in esito ai pagamenti parziali effettuati da con decorrenza dal 23 agosto 2021 ed ammontanti ad € 252,17, secondo Pt_1 un calcolo analiticamente indicato da parte opposta che appare corretto e che non risulta peraltro contestato sotto tale profilo. Ne consegue che, avendo gito per la complessiva somma di CP_1
5.071,17 euro, la relativa competenza per valore rientra in quella dell'adito tribunale, secondo la legge vigente al momento della domanda.
L'opposizione dev'essere dunque disattesa e è tenuta al pagamento delle spese processuali Pt_1 anche del presente giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo n. 2007/2022 in data 28 novembre 2022 e la Parte_1 condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi Controparte_1
€2600,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Sassari, 17 aprile 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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