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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/12/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 482 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 17/09/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (Codice Fiscale Parte_1 [...]
), , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(Codice Fiscale ) e , nato a C.F._2 Parte_3
FI (ME) il 13/01/1938 (Codice Fiscale ) rappresentati e C.F._3 difesi tutti dall'Avv.to Alfredo Grasso (domicilio digitale alfredo. ) nonché i primi due anche dall'Avv. Antonio Email_1 Email_2
Scarcella (domicilio digitale ed il terzo anche Email_3 dall'Avv. Francesco Pizzuto (domicilio digitale Email_4 giusta procura in atti
APPELLANTI
E
nata a [...] il [...] (Codice Fiscale Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Amato (domicilio C.F._4 digitale giusta procura in atti Email_5
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 2170/2022 del Tribunale di Messina del 19/12/2022 nel procedimento R.G. 90000312/2010. OGGETTO: condannatorio.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 02/04/2010 , ex Direttore Generale f.f. Controparte_1 dell' di Taormina dal 05/05/2009 al 26/10/2009, ha Controparte_2 citato in giudizio innanzi al Tribunale di Messina i sigg.ri Parte_1 [...]
e , membri del Consiglio di amministrazione Parte_2 Parte_3 dell' stessa, esponendo di essere stata destinataria di numerosi attacchi CP_2 perpetrati dai convenuti nel periodo dal 30/04/2009 al 02/11/2009, i quali, tramite articoli giornalistici pubblicati anche su internet, l'avevano gravemente diffamata, ledendo la sua reputazione e la sua dignità personale e professionale e costringendola, in ultima analisi, a lasciare la carica predetta per altra funzione.
Ciò premesso, ha chiesto che, previa declaratoria della natura diffamatoria delle dichiarazioni in questione ed accertamento della commissione, ad opera dei convenuti, del reato di diffamazione ai suoi danni, gli stessi venissero condannati al risarcimento del danno non patrimoniale in misura parti ad Euro 250.000,00.
Con comparsa del 19/11/2010 si sono costituiti in giudizio e Parte_2
replicando alle domande avanzate dall'attrice, per aver soltanto Parte_1 esercitato il, legittimo diritto di critica politica.
Con comparsa del 20/11/2010 si è costituito in giudizio anche , Parte_3 contestando le domande attoree, evidenziando come dalla lettura dell'atto di citazione non emergesse alcuna fattispecie di reato e chiedendo il rigetto delle domande.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza 17/12/2022 n. 2170, con la quale il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria relativamente a solo due scritti - e cioè alla nota del 29/09/2009 a firma di ed a quella del Parte_3
04/01/2010 a firma di tutti i tre convenuti -, condannando questo ultimo al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 30.000,00 – suddivisa nei rapporti interni in parti uguali – già attualizzato e comprensivo di interessi sino alla data del deposito della sentenza,; ha altresì regolato le spese di lite secondo la soccombenza.
pag. 2/10 Avverso la suddetta sentenza e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è
[...] costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 17/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza, nella parte in cui il Tribunale, nel valutare alcuni atti ed episodi nei quali i convenuti avrebbero ripetutamente offeso la reputazione e dignità della avrebbe disatteso le norme che regolano il processo civile (artt. 115 e CP_1
116 c.p.c.), nonché i principi regolatori della materia (art. 2697 cod civ.): ciò in quanto,
a loro dire, la Dott.ssa non aveva fornito prova della asserita diffamazione. In CP_1 particolare, il riferimento è alla nota prot. 1 del 04/01/2010 a firma di tutti i tre convenuti e alla nota del 29/09/2009 a firma del solo , ritenuti diffamatori Parte_3 dal primo giudice. Assumono, infatti, che entrambi gli atti andavano confinati all'interno della categoria della critica politica (intesa come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni), analogamente a quanto ritenuto dallo stesso Tribunale per altri episodi dedotti dall'originaria attrice, rilevando che sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto è necessario che soltanto quello sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni quali quelli in esame.
Si rende pertanto necessario per la Corte procedere ad un esame del contenuto delle note in questione, seppure non prescindendo da una valutazione più ampia che tenga in considerazione anche gli altri episodi indicati dall'attrice e che, indubbiamente, hanno creato un clima di forte attacco diretto alla persona della le due note, infatti, CP_1 non costituiscono due isolati episodi ma si inseriscono in un contesto più ampio che, anche laddove confinabile nel mero diritto di critica, si connota certamente di un eccessivo utilizzo di toni e parole sopra le righe.
Nel primo atto, quello del 29/09/2009 a firma del solo ed indirizzata al Parte_3
Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al l'autore aveva espresso un Pt_1 forte dissenso “rispetto alla linea di conduzione gestionale della ff D.G. Morreale,
pag. 3/10 mirata quasi al 100% alla “copertura” dei fatti e dei misfatti con cui l'azienda è stata saccheggiata e ridotta allo stremo”, parlando di una “cappa di ostruzionismi paralizzanti stesa dalla f.f. D.G. Morreale sui vari settori dell'Azienda. Fino ai suoi continui inadempimenti che hanno prodotto notevoli perdite economiche. Oltre ancora ad una notevole perdita di immagine per l'Azienda ed una mancata occupazione di altre unità lavorative”.
Sostiene l'appellante che non avrebbe mai potuto accusare la Dott.ssa Parte_3 di essere correa di fatti e misfatti, anche perché la stessa aveva assunto il ruolo CP_1 da pochi mesi, essendo invece logico (secondo quanto sarebbe agevole comprendere dalla semplice lettura delle frasi incriminate), che a causa degli inadempimenti del
Direttore Generale, affatto sconfessati, le varie condotte poste in essere da una varietà di soggetti, e a vario titolo all'interno dell' sarebbero rimaste impunite. CP_2
Nella seconda nota (prot. n. 1/10 del 04/01/2010), inviata a ben trenta destinatari, tra cui il Procuratore della Repubblica di Messina, i tre convenuti avevano proceduto ad una articolata disamina dell'attività svolta durante il loro mandato facendo riferimento ad “alcune delle più significative inottemperanze del D.G.f.f. ”, ivi Controparte_1 continuando con una elencazione che seppure possa sembrare dettagliata non è invero accompagnata da pezze giustificative a dimostrazione della verità di quanto ivi indicato;
analoga considerazione va fatta in ordine alla affermazione secondo la quale la contrariamente alle assicurazioni rassegnate al Consiglio di amministrazione, CP_1 non è stata in grado di tramutare ed attuare in atti concreti tutti gli indirizzi del
Consiglio, e addirittura i responsabili dei vari settori si sarebbero fra essi allineati poiché “tutelati e spalleggiati con gli atteggiamenti assunti dal D.G. f.f.”.
Gli appellanti evidenziano che i numerosi destinatari della nota (indicati dal primo giudice come “lettori”) erano organi istituzionali, essendo l'atto destinato non alla generalità dei cittadini, bensì ad una platea determinata e qualificata: Sindaco, Giunta
Comunale, Consiglio Comunale, e nuovo Direttore Generale ff dell' e quindi CP_2 era strettamente rivolta alle istituzioni cittadine. Sicché essa non aveva lo scopo di diffondere nella collettività delle opinioni, bensì relazionare l'attività svolta da tre soggetti, incaricati dal Sindaco della gestione di una rilevantissima realtà imprenditoriale pubblica. pag. 4/10 In conclusione, secondo gli appellanti non vi sarebbe prova - contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale - che sarebbe stata propiziata da essi l'eventuale diffusione in altri ambienti.
Osserva la Corte che l'appello non coglie nel segno, posto che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, gli appellanti, lungi dall'esporre con toni contenuti una critica politica sull'operato della hanno in maniera palese e chiara affermato CP_1 che l'odierna appellata sarebbe stata in sostanza complice di chi l'aveva preceduta, facendosi lecita di occultare l'altrui operato illecito che aveva portato l' CP_2 sull'orlo del baratro finanziario, bloccando l' attraverso varie forme di CP_2
“ostruzionismi paralizzanti”: si tratta, quindi, non semplicemente di una affermazione di mala gestio, magari dovuta ad incapacità, bensì di veri e propri comportamenti dolosi preordinati all'occultamento di precedenti illeciti o, comunque, di atti illegittimi.
I comportamenti in questione sono peraltro descritti genericamente e senza alcuno specifico riferimento a fatti storici precisi e documentati, con ciò risultando più grave il comportamento degli odierni appellanti, che si sono lanciati in pesanti accuse senza allegare supporto probatorio.
Pertinente risulta sul punto il richiamo giurisprudenziale della Corte di legittimità che ha chiarito che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di parole forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili che prescinde dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l'elaborazione critica” (v. Cass. Pen., sent. n. 9566 del 16.12.2020);
Non risulta invero confacente al caso la considerazione degli appellanti secondo la quale non vi poteva essere diffusione in quanto la nota del 04/01/2010 era indirizzata soltanto ad organi istituzionali;
è di tutta evidenza che inviando la nota a un certo (e peraltro sovrabbondante) numero di destinatari, ben trenta, era inevitabile che la stessa potesse avere una diffusività marcata. Non a caso, le questioni sollevate sono divenute di dominio pubblico, giungendo sino agli organi di stampa.
Inoltre non va trascurato che fra i trenta destinatari di cui sopra vi era anche il
Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Messina, con richiesta di pag. 5/10 valutazione di fatti laddove costituenti reato, nonché tutti gli organi politici dell'Ente che, come immaginabile, non potevano di certo ignorare la missiva anche per ragioni di possibile scontro politico.
Può, quindi, affermarsi, con ciò concordando col Giudice di prime cure, che gli atti in contestazione hanno sicura valenza diffamatoria, essendo stati idonei a ledere l'onore e la reputazione in danno della con attacchi che palesemente esulano – per CP_1 quanto detto - dalla mera critica politica.
Va ulteriormente ribadito che (Cass. 20 luglio 2023, n. 21651) l'esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa, a condizione però che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica e della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa. Cosa, quest'ultima, che nel caso in esame non risulta provata dagli appellanti, che si sono limitati, nel contesto di elencazioni generiche di condotte, a manifestare sospetti gravi, insinuazioni e maliziose allusioni all'attività della CP_1
Per quanto detto, non può, quindi, non ribadirsi che nella fattispecie in esame vi è stata la lesione dell'onore, del decoro e della reputazione dell'attrice/appellata, cioè di beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona e, pertanto, assoluti, indisponibili e imprescrittibili.
La reputazione, in particolare, è il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. e include sia l'onore in senso oggettivo, sia l'onore in senso soggettivo: il primo inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, come il patrimonio morale riconosciutogli dai consociati o come il senso della dignità personale nell'opinione di altri;
il secondo inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso.
Sia la dottrina più recente sia il consolidato orientamento giurisprudenziale ritengono che esista un vero e proprio diritto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, inquadrabile nel sistema di tutela costituzionale della persona umana e in particolare nell'art. 2 Cost. e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;
la tutela della reputazione del soggetto inteso come pag. 6/10 persona trova quindi la propria disciplina nella Costituzione, ove, nonostante non vi sia una sua espressa menzione, è però ricavabile dai principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost..
Ciò posto e ferma restando la tutela penale prevista dall'art. 595 c.p. in caso di diffamazione, in sede civile la lesione dei valori prima indicati trova il suo risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.: e ciò a prescindere dalla circostanza che l'illecito sia previsto come reato o non sia penalmente punibile per difetto di condizioni concernenti esclusivamente il diritto penale (cfr. Cass. Sez. III, 3/03/2008, n. 18210).
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, il motivo di gravame (in quanto tendente ad una revisione della valutazione del Tribunale sugli atti in contestazione) va rigettato, non riuscendo a scalfire la valenza argomentativa della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono che il primo giudice abbia ritenuto sussistente il dolo generico, che emergerebbe dalla consapevolezza dell'utilizzo di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere come pure perché la capacità delle espressioni utilizzate di assumere valenza diffamatoria ed offensiva deve essere valutata rispetto alla percezione di un utente medio;
secondo gli appellanti ciò non risponde al vero in quanto in entrambi gli episodi essi avrebbero rappresentato una legittima doglianza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva di diritti o prerogative, ciò a mezzo una interlocuzione tra (e con) soggetti istituzionali.
Osserva la Corte che nel caso della lesione della reputazione, "dolo generico" significa che l'autore deve avere la consapevolezza che le proprie affermazioni o comunicazioni sono oggettivamente lesive della reputazione altrui, senza necessariamente voler causare un danno specifico o avere un intento diffamatorio come obiettivo primario. In altre parole, è sufficiente che la persona agisca con la consapevolezza del rischio che l'offesa venga percepita dalla comunità, anche a titolo di dolo eventuale.
Nello specifico, l'idoneità a ledere l'onore ed il rispetto di un individuo deve essere valutata in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore, al contesto nel quale dette espressioni sono state pronunciate, nonché alla coscienza sociale (v. Cass. pen.,
pag. 7/10 sez. V, 14/02/2014, n. 14067): ciò che rileva è la portata offensiva delle parole pronunciate e non tanto e non solo le parole in sé.
Ritiene la Corte che nella fattispecie per cui è causa tali presupposti vi siano e che la consapevolezza circa la possibile valenza lesiva delle parole non possa non essere sorta, quanto meno considerando sia i termini e le espressioni utilizzate, come pure i destinatari delle note ed il contesto politico generale e sociale in cui la vicenda si è verificata.
Anche il secondo motivo di appello è quindi infondato e va rigettato.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice, accertata incidenter tantum la sussistenza del reato di diffamazione, ha ritenuto conseguente l'obbligo dei convenuti di risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attrice ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. seppure senza allegazione e senza dimostrazione del concreto pregiudizio subito.
In merito al danno da lesione alla reputazione, in esito ad una complessa evoluzione giurisprudenziale sulla natura giuridica di tale danno e sulla conseguente ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte è pervenuta ad affermare che il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate non è in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito (da ultimo, Cass. 22 luglio 2024, n. 20269; Cass. 31 marzo 2021, n. 8861, che, pur evidenziando come il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, consente una allegazione e prova anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima).
Tenendo presenti i superiori principi, ritiene la Corte che, disattendendo l'appello, sussistano nel caso in esame i presupposti prima indicati, con le allegazioni formulate dalla laddove si consideri il contesto sociale delle parti, l'importanza e CP_1 rilevanza del ruolo della il livello di specificità delle dichiarazioni rese e CP_1
pag. 8/10 l'ambito territoriale di diffusione dei fatti certamente non di poco conto. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto di riconoscere il danno per come poi valutato equitativamente, potendosi sul punto richiamare l'arresto giurisprudenziale indicato dalla secondo il quale “in tema di risarcimento del danno causato da CP_1 diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (Cass. civ., sez. III, 25/05/2017 n. 13153).
Anche il superiore motivo di appello è infondato e va rigettato, al pari del quarto motivo avente ad oggetto le doglianze per la condanna alle spese di lite del giudizio, disposizione che va di conseguenza confermata stante il rigetto complessivo dell'impugnazione.
L'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n.
228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pag. 9/10 avverso la sentenza n. 2170/2022 del Tribunale di Messina del 19/12/2022 nel procedimento R.G. 90000312/2010, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Condanna gli appellanti, in solido fra essi, al rimborso in favore di CP_1
di spese e compensi del presente grado giudizio che liquida in complessivi
[...]
Euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n.
228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna degli appellanti, in solido fra essi, al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 23/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 482 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 17/09/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (Codice Fiscale Parte_1 [...]
), , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(Codice Fiscale ) e , nato a C.F._2 Parte_3
FI (ME) il 13/01/1938 (Codice Fiscale ) rappresentati e C.F._3 difesi tutti dall'Avv.to Alfredo Grasso (domicilio digitale alfredo. ) nonché i primi due anche dall'Avv. Antonio Email_1 Email_2
Scarcella (domicilio digitale ed il terzo anche Email_3 dall'Avv. Francesco Pizzuto (domicilio digitale Email_4 giusta procura in atti
APPELLANTI
E
nata a [...] il [...] (Codice Fiscale Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Amato (domicilio C.F._4 digitale giusta procura in atti Email_5
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 2170/2022 del Tribunale di Messina del 19/12/2022 nel procedimento R.G. 90000312/2010. OGGETTO: condannatorio.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 02/04/2010 , ex Direttore Generale f.f. Controparte_1 dell' di Taormina dal 05/05/2009 al 26/10/2009, ha Controparte_2 citato in giudizio innanzi al Tribunale di Messina i sigg.ri Parte_1 [...]
e , membri del Consiglio di amministrazione Parte_2 Parte_3 dell' stessa, esponendo di essere stata destinataria di numerosi attacchi CP_2 perpetrati dai convenuti nel periodo dal 30/04/2009 al 02/11/2009, i quali, tramite articoli giornalistici pubblicati anche su internet, l'avevano gravemente diffamata, ledendo la sua reputazione e la sua dignità personale e professionale e costringendola, in ultima analisi, a lasciare la carica predetta per altra funzione.
Ciò premesso, ha chiesto che, previa declaratoria della natura diffamatoria delle dichiarazioni in questione ed accertamento della commissione, ad opera dei convenuti, del reato di diffamazione ai suoi danni, gli stessi venissero condannati al risarcimento del danno non patrimoniale in misura parti ad Euro 250.000,00.
Con comparsa del 19/11/2010 si sono costituiti in giudizio e Parte_2
replicando alle domande avanzate dall'attrice, per aver soltanto Parte_1 esercitato il, legittimo diritto di critica politica.
Con comparsa del 20/11/2010 si è costituito in giudizio anche , Parte_3 contestando le domande attoree, evidenziando come dalla lettura dell'atto di citazione non emergesse alcuna fattispecie di reato e chiedendo il rigetto delle domande.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza 17/12/2022 n. 2170, con la quale il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria relativamente a solo due scritti - e cioè alla nota del 29/09/2009 a firma di ed a quella del Parte_3
04/01/2010 a firma di tutti i tre convenuti -, condannando questo ultimo al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 30.000,00 – suddivisa nei rapporti interni in parti uguali – già attualizzato e comprensivo di interessi sino alla data del deposito della sentenza,; ha altresì regolato le spese di lite secondo la soccombenza.
pag. 2/10 Avverso la suddetta sentenza e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è
[...] costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 17/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza, nella parte in cui il Tribunale, nel valutare alcuni atti ed episodi nei quali i convenuti avrebbero ripetutamente offeso la reputazione e dignità della avrebbe disatteso le norme che regolano il processo civile (artt. 115 e CP_1
116 c.p.c.), nonché i principi regolatori della materia (art. 2697 cod civ.): ciò in quanto,
a loro dire, la Dott.ssa non aveva fornito prova della asserita diffamazione. In CP_1 particolare, il riferimento è alla nota prot. 1 del 04/01/2010 a firma di tutti i tre convenuti e alla nota del 29/09/2009 a firma del solo , ritenuti diffamatori Parte_3 dal primo giudice. Assumono, infatti, che entrambi gli atti andavano confinati all'interno della categoria della critica politica (intesa come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni), analogamente a quanto ritenuto dallo stesso Tribunale per altri episodi dedotti dall'originaria attrice, rilevando che sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto è necessario che soltanto quello sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni quali quelli in esame.
Si rende pertanto necessario per la Corte procedere ad un esame del contenuto delle note in questione, seppure non prescindendo da una valutazione più ampia che tenga in considerazione anche gli altri episodi indicati dall'attrice e che, indubbiamente, hanno creato un clima di forte attacco diretto alla persona della le due note, infatti, CP_1 non costituiscono due isolati episodi ma si inseriscono in un contesto più ampio che, anche laddove confinabile nel mero diritto di critica, si connota certamente di un eccessivo utilizzo di toni e parole sopra le righe.
Nel primo atto, quello del 29/09/2009 a firma del solo ed indirizzata al Parte_3
Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al l'autore aveva espresso un Pt_1 forte dissenso “rispetto alla linea di conduzione gestionale della ff D.G. Morreale,
pag. 3/10 mirata quasi al 100% alla “copertura” dei fatti e dei misfatti con cui l'azienda è stata saccheggiata e ridotta allo stremo”, parlando di una “cappa di ostruzionismi paralizzanti stesa dalla f.f. D.G. Morreale sui vari settori dell'Azienda. Fino ai suoi continui inadempimenti che hanno prodotto notevoli perdite economiche. Oltre ancora ad una notevole perdita di immagine per l'Azienda ed una mancata occupazione di altre unità lavorative”.
Sostiene l'appellante che non avrebbe mai potuto accusare la Dott.ssa Parte_3 di essere correa di fatti e misfatti, anche perché la stessa aveva assunto il ruolo CP_1 da pochi mesi, essendo invece logico (secondo quanto sarebbe agevole comprendere dalla semplice lettura delle frasi incriminate), che a causa degli inadempimenti del
Direttore Generale, affatto sconfessati, le varie condotte poste in essere da una varietà di soggetti, e a vario titolo all'interno dell' sarebbero rimaste impunite. CP_2
Nella seconda nota (prot. n. 1/10 del 04/01/2010), inviata a ben trenta destinatari, tra cui il Procuratore della Repubblica di Messina, i tre convenuti avevano proceduto ad una articolata disamina dell'attività svolta durante il loro mandato facendo riferimento ad “alcune delle più significative inottemperanze del D.G.f.f. ”, ivi Controparte_1 continuando con una elencazione che seppure possa sembrare dettagliata non è invero accompagnata da pezze giustificative a dimostrazione della verità di quanto ivi indicato;
analoga considerazione va fatta in ordine alla affermazione secondo la quale la contrariamente alle assicurazioni rassegnate al Consiglio di amministrazione, CP_1 non è stata in grado di tramutare ed attuare in atti concreti tutti gli indirizzi del
Consiglio, e addirittura i responsabili dei vari settori si sarebbero fra essi allineati poiché “tutelati e spalleggiati con gli atteggiamenti assunti dal D.G. f.f.”.
Gli appellanti evidenziano che i numerosi destinatari della nota (indicati dal primo giudice come “lettori”) erano organi istituzionali, essendo l'atto destinato non alla generalità dei cittadini, bensì ad una platea determinata e qualificata: Sindaco, Giunta
Comunale, Consiglio Comunale, e nuovo Direttore Generale ff dell' e quindi CP_2 era strettamente rivolta alle istituzioni cittadine. Sicché essa non aveva lo scopo di diffondere nella collettività delle opinioni, bensì relazionare l'attività svolta da tre soggetti, incaricati dal Sindaco della gestione di una rilevantissima realtà imprenditoriale pubblica. pag. 4/10 In conclusione, secondo gli appellanti non vi sarebbe prova - contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale - che sarebbe stata propiziata da essi l'eventuale diffusione in altri ambienti.
Osserva la Corte che l'appello non coglie nel segno, posto che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, gli appellanti, lungi dall'esporre con toni contenuti una critica politica sull'operato della hanno in maniera palese e chiara affermato CP_1 che l'odierna appellata sarebbe stata in sostanza complice di chi l'aveva preceduta, facendosi lecita di occultare l'altrui operato illecito che aveva portato l' CP_2 sull'orlo del baratro finanziario, bloccando l' attraverso varie forme di CP_2
“ostruzionismi paralizzanti”: si tratta, quindi, non semplicemente di una affermazione di mala gestio, magari dovuta ad incapacità, bensì di veri e propri comportamenti dolosi preordinati all'occultamento di precedenti illeciti o, comunque, di atti illegittimi.
I comportamenti in questione sono peraltro descritti genericamente e senza alcuno specifico riferimento a fatti storici precisi e documentati, con ciò risultando più grave il comportamento degli odierni appellanti, che si sono lanciati in pesanti accuse senza allegare supporto probatorio.
Pertinente risulta sul punto il richiamo giurisprudenziale della Corte di legittimità che ha chiarito che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di parole forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili che prescinde dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l'elaborazione critica” (v. Cass. Pen., sent. n. 9566 del 16.12.2020);
Non risulta invero confacente al caso la considerazione degli appellanti secondo la quale non vi poteva essere diffusione in quanto la nota del 04/01/2010 era indirizzata soltanto ad organi istituzionali;
è di tutta evidenza che inviando la nota a un certo (e peraltro sovrabbondante) numero di destinatari, ben trenta, era inevitabile che la stessa potesse avere una diffusività marcata. Non a caso, le questioni sollevate sono divenute di dominio pubblico, giungendo sino agli organi di stampa.
Inoltre non va trascurato che fra i trenta destinatari di cui sopra vi era anche il
Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Messina, con richiesta di pag. 5/10 valutazione di fatti laddove costituenti reato, nonché tutti gli organi politici dell'Ente che, come immaginabile, non potevano di certo ignorare la missiva anche per ragioni di possibile scontro politico.
Può, quindi, affermarsi, con ciò concordando col Giudice di prime cure, che gli atti in contestazione hanno sicura valenza diffamatoria, essendo stati idonei a ledere l'onore e la reputazione in danno della con attacchi che palesemente esulano – per CP_1 quanto detto - dalla mera critica politica.
Va ulteriormente ribadito che (Cass. 20 luglio 2023, n. 21651) l'esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa, a condizione però che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica e della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa. Cosa, quest'ultima, che nel caso in esame non risulta provata dagli appellanti, che si sono limitati, nel contesto di elencazioni generiche di condotte, a manifestare sospetti gravi, insinuazioni e maliziose allusioni all'attività della CP_1
Per quanto detto, non può, quindi, non ribadirsi che nella fattispecie in esame vi è stata la lesione dell'onore, del decoro e della reputazione dell'attrice/appellata, cioè di beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona e, pertanto, assoluti, indisponibili e imprescrittibili.
La reputazione, in particolare, è il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. e include sia l'onore in senso oggettivo, sia l'onore in senso soggettivo: il primo inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, come il patrimonio morale riconosciutogli dai consociati o come il senso della dignità personale nell'opinione di altri;
il secondo inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso.
Sia la dottrina più recente sia il consolidato orientamento giurisprudenziale ritengono che esista un vero e proprio diritto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, inquadrabile nel sistema di tutela costituzionale della persona umana e in particolare nell'art. 2 Cost. e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;
la tutela della reputazione del soggetto inteso come pag. 6/10 persona trova quindi la propria disciplina nella Costituzione, ove, nonostante non vi sia una sua espressa menzione, è però ricavabile dai principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost..
Ciò posto e ferma restando la tutela penale prevista dall'art. 595 c.p. in caso di diffamazione, in sede civile la lesione dei valori prima indicati trova il suo risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.: e ciò a prescindere dalla circostanza che l'illecito sia previsto come reato o non sia penalmente punibile per difetto di condizioni concernenti esclusivamente il diritto penale (cfr. Cass. Sez. III, 3/03/2008, n. 18210).
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, il motivo di gravame (in quanto tendente ad una revisione della valutazione del Tribunale sugli atti in contestazione) va rigettato, non riuscendo a scalfire la valenza argomentativa della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono che il primo giudice abbia ritenuto sussistente il dolo generico, che emergerebbe dalla consapevolezza dell'utilizzo di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere come pure perché la capacità delle espressioni utilizzate di assumere valenza diffamatoria ed offensiva deve essere valutata rispetto alla percezione di un utente medio;
secondo gli appellanti ciò non risponde al vero in quanto in entrambi gli episodi essi avrebbero rappresentato una legittima doglianza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva di diritti o prerogative, ciò a mezzo una interlocuzione tra (e con) soggetti istituzionali.
Osserva la Corte che nel caso della lesione della reputazione, "dolo generico" significa che l'autore deve avere la consapevolezza che le proprie affermazioni o comunicazioni sono oggettivamente lesive della reputazione altrui, senza necessariamente voler causare un danno specifico o avere un intento diffamatorio come obiettivo primario. In altre parole, è sufficiente che la persona agisca con la consapevolezza del rischio che l'offesa venga percepita dalla comunità, anche a titolo di dolo eventuale.
Nello specifico, l'idoneità a ledere l'onore ed il rispetto di un individuo deve essere valutata in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore, al contesto nel quale dette espressioni sono state pronunciate, nonché alla coscienza sociale (v. Cass. pen.,
pag. 7/10 sez. V, 14/02/2014, n. 14067): ciò che rileva è la portata offensiva delle parole pronunciate e non tanto e non solo le parole in sé.
Ritiene la Corte che nella fattispecie per cui è causa tali presupposti vi siano e che la consapevolezza circa la possibile valenza lesiva delle parole non possa non essere sorta, quanto meno considerando sia i termini e le espressioni utilizzate, come pure i destinatari delle note ed il contesto politico generale e sociale in cui la vicenda si è verificata.
Anche il secondo motivo di appello è quindi infondato e va rigettato.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice, accertata incidenter tantum la sussistenza del reato di diffamazione, ha ritenuto conseguente l'obbligo dei convenuti di risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attrice ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. seppure senza allegazione e senza dimostrazione del concreto pregiudizio subito.
In merito al danno da lesione alla reputazione, in esito ad una complessa evoluzione giurisprudenziale sulla natura giuridica di tale danno e sulla conseguente ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte è pervenuta ad affermare che il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate non è in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito (da ultimo, Cass. 22 luglio 2024, n. 20269; Cass. 31 marzo 2021, n. 8861, che, pur evidenziando come il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, consente una allegazione e prova anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima).
Tenendo presenti i superiori principi, ritiene la Corte che, disattendendo l'appello, sussistano nel caso in esame i presupposti prima indicati, con le allegazioni formulate dalla laddove si consideri il contesto sociale delle parti, l'importanza e CP_1 rilevanza del ruolo della il livello di specificità delle dichiarazioni rese e CP_1
pag. 8/10 l'ambito territoriale di diffusione dei fatti certamente non di poco conto. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto di riconoscere il danno per come poi valutato equitativamente, potendosi sul punto richiamare l'arresto giurisprudenziale indicato dalla secondo il quale “in tema di risarcimento del danno causato da CP_1 diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (Cass. civ., sez. III, 25/05/2017 n. 13153).
Anche il superiore motivo di appello è infondato e va rigettato, al pari del quarto motivo avente ad oggetto le doglianze per la condanna alle spese di lite del giudizio, disposizione che va di conseguenza confermata stante il rigetto complessivo dell'impugnazione.
L'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n.
228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pag. 9/10 avverso la sentenza n. 2170/2022 del Tribunale di Messina del 19/12/2022 nel procedimento R.G. 90000312/2010, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Condanna gli appellanti, in solido fra essi, al rimborso in favore di CP_1
di spese e compensi del presente grado giudizio che liquida in complessivi
[...]
Euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n.
228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna degli appellanti, in solido fra essi, al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 23/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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