TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/12/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2095/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. , avv. Valeria AT e avv. Parte_2
CL AT, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 luglio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' e – premesso di essere titolare di una rendita a carico dell' per danno CP_1 CP_1 biologico del 22 percento (da “esiti di infortunio alla spalla dx del 1.6.14” e “tendinopatia cronica delle spalle dx e sn”), con decorrenza dal 9 luglio 2018 – ha invocato il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo per danno biologico da ulteriori malattie professionali (“lesioni alla colonna e ai gomiti”), a suo dire contratte a causa della propria attività di “abbattitore in macello”, come da domande amministrative del 18 marzo 2021, rigettate dall' . CP_1
L' ha resistito in giudizio, precisando di aver riconosciuto il maggior indennizzo per le CP_1 menomazioni da denunciata “epicondilite”, con danno biologico del 2 percento e danno complessivo del 23 percento, a decorrere dal 18 marzo 2021 (cfr. documento n. 6 del 26 luglio
2021, allegato al fascicolo informatico dell' . CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
pagina 1 di 4 2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1
a partire dagli anni Ottanta, dell'attività di macellaio, addetto fino ai primi anni
[...]
Novanta alle attività manuali di abbattimento (con uso di pistola), scuoiamento e dissanguamento dei bovini (con uso di coltelli), addetto anche alla movimentazione manuale dei tagli di carne;
dal 1993 circa in poi, addetto alla macellazione di bovini, ovini e maiali, con l'uso di pinze e coltelli per lo scuoiamento e lo sventramento (con tenuta delle braccia alzate per le lavorazioni sulle parti più alte della bestia, sollevata da terra, appesa al paranco),
e con l'uso di una sega elettrica sollevata meccanicamente e guidata dall'operaio per dividere la carcassa in mezzene;
addetto anche all'alimentazione degli animali in attesa dell'abbattimento, con movimentazione di balle di fieno del peso di circa 30 kg;
tenuto spesso a lavorare all'interno della cella frigo (cfr. deposizioni testimoniali di Testimone_1
, e udienza del 22 marzo 2024).
[...] Testimone_2 Tes_3
2.2. Tenendo conto delle suddette lavorazioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 25 gennaio 2025, ha acclarato che è affetto da “obesità classe I, cervicoartrosi Parte_1 con focalità erniaria in C5-C6, protrusione discale C6-C7, pressoché asintomatica al momento della visita”, oltre che da “lombalgia cronica per patologia artrosica, rigidità dolorosa delle spalle, epicondilalgia cronica con atteggiamento in flessione dei gomiti ed epicondilite cronica”.
Circoscrivendo l'indagine alle sole patologie oggetto di domanda, l'ausiliario ha precisato che le mansioni svolte dal ricorrente “hanno comportato un sovraccarico funzionale degli arti superiori e del rachide con patologie artrosiche articolari e miotendinee” (pag. 10 della relazione), favorendo l'insorgenza della patologia del rachide cervicale e lombare e quella dei gomiti.
Lo stesso consulente ha quantificato nella misura del 10 percento il danno biologico per gli esiti della patologia del rachide cervicale e lombare, in base ai codici 193 e 232 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000; nella misura del 4 percento il danno biologico per gli esiti della patologia dei gomiti, in base al codice 232.
Considerato che il ricorrente gode già di una rendita per un danno biologico del 23 percento, l'ausiliario ha valutato unitariamente i postumi permanenti nella misura complessiva del 33 percento a far data dalle domande amministrative del 18 marzo 2021.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici. pagina 2 di 4 Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 33 percento a far data dalle domande amministrative del 18 marzo 2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore CP_1 del ricorrente rapportata al danno biologico del 33 percento, con decorrenza di legge dalle domande amministrative, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto finora già corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli ratei al saldo, con decorrenza di legge.
3.1. In ragione della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro
260.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1 commisurato al danno biologico stimato nella misura del 33 percento, con decorrenza di legge dalle domande amministrative del 18 marzo 2021;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1 un danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalle domande amministrative, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto finora già corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 6.594,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
pagina 3 di 4 liquidate in separato decreto.
Cagliari, 2 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2095/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. , avv. Valeria AT e avv. Parte_2
CL AT, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 luglio 2022, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' e – premesso di essere titolare di una rendita a carico dell' per danno CP_1 CP_1 biologico del 22 percento (da “esiti di infortunio alla spalla dx del 1.6.14” e “tendinopatia cronica delle spalle dx e sn”), con decorrenza dal 9 luglio 2018 – ha invocato il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo per danno biologico da ulteriori malattie professionali (“lesioni alla colonna e ai gomiti”), a suo dire contratte a causa della propria attività di “abbattitore in macello”, come da domande amministrative del 18 marzo 2021, rigettate dall' . CP_1
L' ha resistito in giudizio, precisando di aver riconosciuto il maggior indennizzo per le CP_1 menomazioni da denunciata “epicondilite”, con danno biologico del 2 percento e danno complessivo del 23 percento, a decorrere dal 18 marzo 2021 (cfr. documento n. 6 del 26 luglio
2021, allegato al fascicolo informatico dell' . CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
pagina 1 di 4 2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1
a partire dagli anni Ottanta, dell'attività di macellaio, addetto fino ai primi anni
[...]
Novanta alle attività manuali di abbattimento (con uso di pistola), scuoiamento e dissanguamento dei bovini (con uso di coltelli), addetto anche alla movimentazione manuale dei tagli di carne;
dal 1993 circa in poi, addetto alla macellazione di bovini, ovini e maiali, con l'uso di pinze e coltelli per lo scuoiamento e lo sventramento (con tenuta delle braccia alzate per le lavorazioni sulle parti più alte della bestia, sollevata da terra, appesa al paranco),
e con l'uso di una sega elettrica sollevata meccanicamente e guidata dall'operaio per dividere la carcassa in mezzene;
addetto anche all'alimentazione degli animali in attesa dell'abbattimento, con movimentazione di balle di fieno del peso di circa 30 kg;
tenuto spesso a lavorare all'interno della cella frigo (cfr. deposizioni testimoniali di Testimone_1
, e udienza del 22 marzo 2024).
[...] Testimone_2 Tes_3
2.2. Tenendo conto delle suddette lavorazioni, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 25 gennaio 2025, ha acclarato che è affetto da “obesità classe I, cervicoartrosi Parte_1 con focalità erniaria in C5-C6, protrusione discale C6-C7, pressoché asintomatica al momento della visita”, oltre che da “lombalgia cronica per patologia artrosica, rigidità dolorosa delle spalle, epicondilalgia cronica con atteggiamento in flessione dei gomiti ed epicondilite cronica”.
Circoscrivendo l'indagine alle sole patologie oggetto di domanda, l'ausiliario ha precisato che le mansioni svolte dal ricorrente “hanno comportato un sovraccarico funzionale degli arti superiori e del rachide con patologie artrosiche articolari e miotendinee” (pag. 10 della relazione), favorendo l'insorgenza della patologia del rachide cervicale e lombare e quella dei gomiti.
Lo stesso consulente ha quantificato nella misura del 10 percento il danno biologico per gli esiti della patologia del rachide cervicale e lombare, in base ai codici 193 e 232 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000; nella misura del 4 percento il danno biologico per gli esiti della patologia dei gomiti, in base al codice 232.
Considerato che il ricorrente gode già di una rendita per un danno biologico del 23 percento, l'ausiliario ha valutato unitariamente i postumi permanenti nella misura complessiva del 33 percento a far data dalle domande amministrative del 18 marzo 2021.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici. pagina 2 di 4 Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico stimabile nella misura complessiva del 33 percento a far data dalle domande amministrative del 18 marzo 2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore CP_1 del ricorrente rapportata al danno biologico del 33 percento, con decorrenza di legge dalle domande amministrative, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto finora già corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli ratei al saldo, con decorrenza di legge.
3.1. In ragione della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro
260.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita Parte_1 commisurato al danno biologico stimato nella misura del 33 percento, con decorrenza di legge dalle domande amministrative del 18 marzo 2021;
- condanna l' alla costituzione della rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1 un danno biologico accertato nella misura sopra indicata, con decorrenza di legge dalle domande amministrative, e al pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto finora già corrisposto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 6.594,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
pagina 3 di 4 liquidate in separato decreto.
Cagliari, 2 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4