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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 7744/2021
TRA
nata il [...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Filomena Parte_1
Letizia presso il cui studio elett. dom. in Marcianise alla via N. Gaglione n. 39
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: ripristino assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2021 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno sociale avente n. 04019023 dal settembre 2012, di non aver ottenuto CP_ alcuna somma dall' nonostante il riconoscimento della prestazione sin dal 2012, esponeva che, CP_ a gennaio 2015, l' aveva provveduto alla eliminazione della prestazione senza, tuttavia, darne alcuna comunicazione alla pensionata istante;
che, dall'estratto del cassetto previdenziale, emergeva CP_ che l' convenuto aveva eliminato la prestazione in godimento con la seguente motivazione:
“eliminata per cause varie con emissione mod. 201”.
Tanto premesso, affermata la illegittimità della decisione dell'ente previdenziale, dedotta la sussistenza di tutti i presupposti necessari per il diritto al trattamento pensionistico in questione, CP_ l'istante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo la condanna dell' al ripristino della prestazione già riconosciuta a far data dal settembre 2012 e conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento, in proprio favore, della somma pari ad euro 6243,00 per il periodo da settembre 2012 al 31 dicembre 2020, nonché dei ratei successivi maturati e maturandi, oltre accessori come per legge. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l' che, pertanto, rimaneva contumace. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
In punto di diritto va evidenziato che l'assegno sociale è una prestazione a carattere assistenziale, istituita dall'art. 3 comma 6 legge 335 del 1995, in attuazione della previsione dell'art. 38 Cost secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” .
Il citato art 3, comma 6, prevede che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Prescindendo, quindi, da qualsiasi requisito contributivo, essendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo, è chiaro che si configura come una prestazione a carattere sussidiario che presuppone il possesso di altri requisiti come l'età del soggetto che deve essere ultra-sessantasettenne (ultrasessantacinquenne sino al 2018), la condizioni di bisogno dello stesso, l'effettiva insussistenza di altri redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
Al riguardo, va chiarito che lo stato di bisogno si sostanzia nella impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari e va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavati dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini dell'assegno sociale, del reddito della casa di abitazione.
Pertanto, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo alla situazione patrimoniale nell'anno precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio. E costituisce principio altresì consolidato (cfr. Cass. sez. lav. 22.3.2001 n.4155) che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, il requisito del reddito deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, è pacifico in giurisprudenza che, l'onere della prova va ripartito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., n. 23477/2010).
Tanto premesso, e venendo al caso di specie, emerge dalla documentazione in atti che alla ricorrente, già titolare di assegno sociale, veniva di fatto revocata la prestazione in assenza di CP_ preventiva comunicazione da parte dell' La motivazione dell'eliminazione dell'assegno sociale n. 04019023, riconosciuto dal settembre 2012, veniva rilevata ed appresa dalla consultazione dell'estratto del cassetto previdenziale risultando così enunciata: “eliminata per cause varie con emissione mod. 201”.
Tale motivazione appare oltremodo generica, ben potendo, ad avviso del giudicante, riferirsi a svariati motivi, in alcun modo desumibili dalla dizione utilizzata dall'ente il quale, rimanendo contumace nel presente giudizio, ha omesso di chiarire la ragione posta a fondamento della revoca della prestazione.
La ricorrente ha, altresì, dedotto di non aver ottenuto il pagamento degli importi alla stessa spettanti a titolo di assegno sociale sin dalla data del relativo riconoscimento, ovvero dal mese di settembre
2012, nonostante il reddito coniugale fosse nei limiti normativamente previsti ai fini del riconoscimento della prestazione in questione.
Come già evidenziato, se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. Orbene, la ricorrente è coniugata con il sig. per cui il reddito da tenere in Parte_2 considerazione sia ai fini del riconoscimento della prestazione sia ai fini della relativa quantificazione è quello coniugale.
Dalla documentazione versata in atti dalla parte (cfr. CUD in atti, cedolino pensione estera) emerge che tale reddito non fosse superiore ai limiti annualmente stabiliti ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, così come analiticamente e correttamente indicati nell'atto introduttivo.
Parte ricorrente ha, dunque, comprovato la sussistenza di tutti i presupposti (anagrafico e reddituale) necessari per godere della prestazione richiesta.
Dal canto suo l' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito prova di alcun elemento ostativo CP_1 alla erogazione della prestazione, peraltro già riconosciuta sin dal settembre 2012 e revocata, a gennaio 2015, sulla base di una motivazione del tutto generica e non idonea a dar conto delle ragioni del provvedimento adottato. CP_ Va, pertanto, ordinato all' il ripristino dell'assegno sociale n. 04019023 con decorrenza dal gennaio 2015 (data a partire dalla quale la prestazione risulta eliminata, come riportato nell'estratto del cassetto previdenziale in atti).
L'ente convenuto, va, altresì condannato al pagamento della somma di euro 6243,00 a titolo di ratei di assegno sociale maturati e non riscossi dalla ricorrente dal settembre 2012 al 31.12.2020, stante CP_ la mancata prova del relativo pagamento da parte dell' oltre interessi legali come per legge.
La relativa quantificazione è stata effettuata dalla parte, sulla base di un conteggio che si ritiene condivisibile in quanto elaborato sulla base di dati contabili corretti;
la parte ha, infatti, computato le somme spettanti alla ricorrente, tenuto conto del reddito coniugale, per il periodo da settembre
2012 al 31 dicembre 2020.
Spettano, altresì, in favore della ricorrente i ratei della prestazione maturati e maturandi sino all'effettivo ripristino, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al ripristino dell'assegno sociale n. 04019023 con decorrenza dal gennaio 2015; CP_
b) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 6243,00 a titolo di ratei di assegno sociale maturati e non riscossi dal settembre 2012 al 31.12.2020, oltre interessi legali come per legge;
CP_
c) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei della prestazione maturati e maturandi sino all'effettivo ripristino, oltre accessori come per legge;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2100,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali, come per legge, con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 7744/2021
TRA
nata il [...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Filomena Parte_1
Letizia presso il cui studio elett. dom. in Marcianise alla via N. Gaglione n. 39
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: ripristino assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2021 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno sociale avente n. 04019023 dal settembre 2012, di non aver ottenuto CP_ alcuna somma dall' nonostante il riconoscimento della prestazione sin dal 2012, esponeva che, CP_ a gennaio 2015, l' aveva provveduto alla eliminazione della prestazione senza, tuttavia, darne alcuna comunicazione alla pensionata istante;
che, dall'estratto del cassetto previdenziale, emergeva CP_ che l' convenuto aveva eliminato la prestazione in godimento con la seguente motivazione:
“eliminata per cause varie con emissione mod. 201”.
Tanto premesso, affermata la illegittimità della decisione dell'ente previdenziale, dedotta la sussistenza di tutti i presupposti necessari per il diritto al trattamento pensionistico in questione, CP_ l'istante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo la condanna dell' al ripristino della prestazione già riconosciuta a far data dal settembre 2012 e conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento, in proprio favore, della somma pari ad euro 6243,00 per il periodo da settembre 2012 al 31 dicembre 2020, nonché dei ratei successivi maturati e maturandi, oltre accessori come per legge. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva l' che, pertanto, rimaneva contumace. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
In punto di diritto va evidenziato che l'assegno sociale è una prestazione a carattere assistenziale, istituita dall'art. 3 comma 6 legge 335 del 1995, in attuazione della previsione dell'art. 38 Cost secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” .
Il citato art 3, comma 6, prevede che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Prescindendo, quindi, da qualsiasi requisito contributivo, essendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo, è chiaro che si configura come una prestazione a carattere sussidiario che presuppone il possesso di altri requisiti come l'età del soggetto che deve essere ultra-sessantasettenne (ultrasessantacinquenne sino al 2018), la condizioni di bisogno dello stesso, l'effettiva insussistenza di altri redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
Al riguardo, va chiarito che lo stato di bisogno si sostanzia nella impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari e va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavati dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini dell'assegno sociale, del reddito della casa di abitazione.
Pertanto, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo alla situazione patrimoniale nell'anno precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio. E costituisce principio altresì consolidato (cfr. Cass. sez. lav. 22.3.2001 n.4155) che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, il requisito del reddito deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda amministrativa.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, è pacifico in giurisprudenza che, l'onere della prova va ripartito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass., sez. lav., n. 23477/2010).
Tanto premesso, e venendo al caso di specie, emerge dalla documentazione in atti che alla ricorrente, già titolare di assegno sociale, veniva di fatto revocata la prestazione in assenza di CP_ preventiva comunicazione da parte dell' La motivazione dell'eliminazione dell'assegno sociale n. 04019023, riconosciuto dal settembre 2012, veniva rilevata ed appresa dalla consultazione dell'estratto del cassetto previdenziale risultando così enunciata: “eliminata per cause varie con emissione mod. 201”.
Tale motivazione appare oltremodo generica, ben potendo, ad avviso del giudicante, riferirsi a svariati motivi, in alcun modo desumibili dalla dizione utilizzata dall'ente il quale, rimanendo contumace nel presente giudizio, ha omesso di chiarire la ragione posta a fondamento della revoca della prestazione.
La ricorrente ha, altresì, dedotto di non aver ottenuto il pagamento degli importi alla stessa spettanti a titolo di assegno sociale sin dalla data del relativo riconoscimento, ovvero dal mese di settembre
2012, nonostante il reddito coniugale fosse nei limiti normativamente previsti ai fini del riconoscimento della prestazione in questione.
Come già evidenziato, se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. Orbene, la ricorrente è coniugata con il sig. per cui il reddito da tenere in Parte_2 considerazione sia ai fini del riconoscimento della prestazione sia ai fini della relativa quantificazione è quello coniugale.
Dalla documentazione versata in atti dalla parte (cfr. CUD in atti, cedolino pensione estera) emerge che tale reddito non fosse superiore ai limiti annualmente stabiliti ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, così come analiticamente e correttamente indicati nell'atto introduttivo.
Parte ricorrente ha, dunque, comprovato la sussistenza di tutti i presupposti (anagrafico e reddituale) necessari per godere della prestazione richiesta.
Dal canto suo l' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito prova di alcun elemento ostativo CP_1 alla erogazione della prestazione, peraltro già riconosciuta sin dal settembre 2012 e revocata, a gennaio 2015, sulla base di una motivazione del tutto generica e non idonea a dar conto delle ragioni del provvedimento adottato. CP_ Va, pertanto, ordinato all' il ripristino dell'assegno sociale n. 04019023 con decorrenza dal gennaio 2015 (data a partire dalla quale la prestazione risulta eliminata, come riportato nell'estratto del cassetto previdenziale in atti).
L'ente convenuto, va, altresì condannato al pagamento della somma di euro 6243,00 a titolo di ratei di assegno sociale maturati e non riscossi dalla ricorrente dal settembre 2012 al 31.12.2020, stante CP_ la mancata prova del relativo pagamento da parte dell' oltre interessi legali come per legge.
La relativa quantificazione è stata effettuata dalla parte, sulla base di un conteggio che si ritiene condivisibile in quanto elaborato sulla base di dati contabili corretti;
la parte ha, infatti, computato le somme spettanti alla ricorrente, tenuto conto del reddito coniugale, per il periodo da settembre
2012 al 31 dicembre 2020.
Spettano, altresì, in favore della ricorrente i ratei della prestazione maturati e maturandi sino all'effettivo ripristino, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al ripristino dell'assegno sociale n. 04019023 con decorrenza dal gennaio 2015; CP_
b) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 6243,00 a titolo di ratei di assegno sociale maturati e non riscossi dal settembre 2012 al 31.12.2020, oltre interessi legali come per legge;
CP_
c) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei della prestazione maturati e maturandi sino all'effettivo ripristino, oltre accessori come per legge;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2100,00, oltre IVA, CPA CP_1
e spese generali, come per legge, con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni