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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/06/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 731/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 731/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f., Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CESARE RUBBO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA ZOLLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 05/06/2025; il P.M. in sede, con atto del 02/04/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso congiunto del 19/03/2025, i ricorrenti hanno dedotto: di aver contratto matrimonio in data 30/06/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pontelandolfo (atto n. 4, parte II, serie A, Ufficio 1, Reg.
Atti di Matrimonio anno 2001); che dalla loro unione nascevano i figli , nato a Per_1
1 Benevento il 12/12/2002, e nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni;
Per_2 che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita in comune, i coniugi addivenivano alla decisione di separarsi consensualmente;
che l'intestato Tribunale omologava, con decreto del 21/12/2022, la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
ed , alle condizioni di cui al ricorso;
che sono trascorsi i termini di cui all'art.3,
[...] CP_1 comma 4 della Legge 898/1970, senza che i coniugi si siano riconciliati, e, senza che fra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, ragion per cui sussistono i requisiti di cui all'art. 3
n.2 lett b) Legge 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/06/2001 fra i coniugi ed , Parte_1 CP_1 ed, ordinare al Comune di Pontelandolfo, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti CONDIZIONI: 1) I coniugi si comporteranno fra di loro in modo civile e con rispetto reciproco. 2) I coniugi continueranno a vivere separati, il marito rimarrà presso la casa familiare sita in Pontelandolfo alla Via Stazzema n. 6, insieme ad entrambi i figli, la moglie già trasferita presso altra abitazione. 3) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, e, di aver definito ogni rapporto reciproco di carattere economico-patrimoniale. 4) Il sig. provvederà al mantenimento dei figli, Parte_1 entrambi maggiorenni, , economicamente indipendente, non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente, nonché a sostenere tutte le eventuali spese straordinarie
(mediche, odontoiatriche, iscrizioni a scuole o corsi, ect.) che si renderanno necessarie per gli stessi. 5) I coniugi, premesso di essere cointestatari dell'autovettura Fiat Panda, tg.FW256HL, di comune accordo, dichiarano, che la predetta autovettura sarà assegnata in via esclusiva al sig. , il quale procederà al trasferimento in suo favore della Parte_1 quota della sig.ra , entro il termine di giorni 60 decorrenti dal deposito della CP_1 sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio”.
Nelle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 05/06/2025, le parti si sono riportate alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e, con provvedimento del 09/06/2025, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 19/12/2022) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione definita con decreto n. cronol. 10664/2022, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei
2 medesimi coniugi. Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione. Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto. Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio C.F._2 dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pontelandolfo (atto n. 4, parte II, serie
A, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2001), alle condizioni necessarie di cui all'accordo;
II. PRENDE ATTO delle ulteriori pattuizioni;
III. DISPONE che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontelandolfo (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
IV. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 731/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f., Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CESARE RUBBO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA ZOLLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 05/06/2025; il P.M. in sede, con atto del 02/04/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso congiunto del 19/03/2025, i ricorrenti hanno dedotto: di aver contratto matrimonio in data 30/06/2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pontelandolfo (atto n. 4, parte II, serie A, Ufficio 1, Reg.
Atti di Matrimonio anno 2001); che dalla loro unione nascevano i figli , nato a Per_1
1 Benevento il 12/12/2002, e nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni;
Per_2 che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita in comune, i coniugi addivenivano alla decisione di separarsi consensualmente;
che l'intestato Tribunale omologava, con decreto del 21/12/2022, la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
ed , alle condizioni di cui al ricorso;
che sono trascorsi i termini di cui all'art.3,
[...] CP_1 comma 4 della Legge 898/1970, senza che i coniugi si siano riconciliati, e, senza che fra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, ragion per cui sussistono i requisiti di cui all'art. 3
n.2 lett b) Legge 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/06/2001 fra i coniugi ed , Parte_1 CP_1 ed, ordinare al Comune di Pontelandolfo, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti CONDIZIONI: 1) I coniugi si comporteranno fra di loro in modo civile e con rispetto reciproco. 2) I coniugi continueranno a vivere separati, il marito rimarrà presso la casa familiare sita in Pontelandolfo alla Via Stazzema n. 6, insieme ad entrambi i figli, la moglie già trasferita presso altra abitazione. 3) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, e, di aver definito ogni rapporto reciproco di carattere economico-patrimoniale. 4) Il sig. provvederà al mantenimento dei figli, Parte_1 entrambi maggiorenni, , economicamente indipendente, non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente, nonché a sostenere tutte le eventuali spese straordinarie
(mediche, odontoiatriche, iscrizioni a scuole o corsi, ect.) che si renderanno necessarie per gli stessi. 5) I coniugi, premesso di essere cointestatari dell'autovettura Fiat Panda, tg.FW256HL, di comune accordo, dichiarano, che la predetta autovettura sarà assegnata in via esclusiva al sig. , il quale procederà al trasferimento in suo favore della Parte_1 quota della sig.ra , entro il termine di giorni 60 decorrenti dal deposito della CP_1 sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio”.
Nelle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 05/06/2025, le parti si sono riportate alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo e, con provvedimento del 09/06/2025, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 19/12/2022) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione definita con decreto n. cronol. 10664/2022, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei
2 medesimi coniugi. Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione. Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto. Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio C.F._2 dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pontelandolfo (atto n. 4, parte II, serie
A, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2001), alle condizioni necessarie di cui all'accordo;
II. PRENDE ATTO delle ulteriori pattuizioni;
III. DISPONE che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontelandolfo (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
IV. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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