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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G.N. 463/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Caro e Erika Bertazzoni Parte_1 C.F._1
Contro
, C.F. con sede legale in Via Controparte_1 P.IVA_1
Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE BASILE
FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti quale socio e amministratore unico della società “Dimore Parte_1
Srl”, propone opposizione all'avviso di addebito n. 39520210000615367000 nonché azione di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva, contestandone nel merito la sussistenza dei presupposti di fatto, ed in particolare negando, sia la qualificazione dell'attività sociale come commerciale, sia i requisiti personali per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Il giudizio è stato introdotto innanzi al Tribunale di Massa che ha declinato la propria competenza devolvendola a questo Tribunale di Reggio Emilia: La società DimoRE srl, infatti, era stata cancellata dal Registro Imprese della CCIAA di Massa Carrara il 20/10/2015 per trasferimento della sede legale a Reggio
Emilia e conseguente iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Reggio Emilia dal 20/10/2015.
Il giudizio è stato quindi riassunto da che sostiene di non avere mai rivestito alcun ruolo Parte_1
operativo né essersi mai occupato della gestione della predetta società, atteso che la stessa è stata costituita per gestire la costruzione e vendita di tre villette in località Massa, immobili che, in attesa di essere venduti, sono stati locati tramite intermediazione di agenzie del territorio. Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' si CP_1
costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva, concludendo per il rigetto della domanda, in forza dell'attività lavorativa dal ricorrente prestata all'interno della predetta società.
Previa acquisizione dei verbali istruttori redatti dal Tribunale di Massa prima della declaratoria di incompetenza territoriale, e dei bilanci della società dalla nascita sino alla liquidazione e successiva cancellazione, all'odierna udienza è stata pronunciata la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.
Il ricorso è fondato e va acco lto.
Va osservato che i crediti vantati dall' trovano astrattamente il proprio fondamento in forza CP_1 dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti di parte ricorrente, a fronte di numerosi elementi indiziari evidenziati da nella propria memoria di costituzione, e precisamente: CP_1
1. il ricorrente è socio della società in questione inquadrata con codice attività 68.20.01 (Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing), classificata nel settore terziario;
2. In particolare, l'attività prevalente è indicata come locazione di beni immobili propri o in leasing (affitto).
3. Dall'analisi della Dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento della Società in questione, emerge tutta una serie di costi (per servizi, per il godimento di beni di terzi) che fanno presupporre un'attività più complessa e non meramente riconducibile, come vorrebbe sostenere controparte, al semplice godimento dell'immobile.
4. Il ricorrente non risulta avere altre attività né essere iscritto ad altre gestioni;
5. nella dichiarazione dei redditi l'attività è stata dichiarata come prevalente;
6. il ricorrente ha pagato l'avviso di addebito n. 39520190001698249000 relativo ai contributi IV trim. 2017, anno 2018 e I trim 2019.
Va premesso che tale iscrizione ha avuto luogo alla luce di quanto disposto dall'art.1 comma 203 L.
n.662/96 la quale, a decorrere dall'1-1-1997, ha esteso l'obbligo di iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n.613/66 per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Pag. 2 di 7 a) - siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) - abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. (Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita, né per i soci di società a responsabilità limitata);
c) - partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) - siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Co Come noto, in ordine ai predetti requisiti normativi si è espressa più volte la , la quale ha ritenuto, in fattispecie analoga, che ai fini di valutare la legittimità dell'iscrizione di un soggetto nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n. 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1 comma 203 della l. n. 662/1996, il Giudice deve accertare il duplice requisito della sussistenza o meno della partecipazione personale dell'amministratore al lavoro aziendale e dello svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Sulla scorta dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 3240 del 2010, Sez. L, Sentenza n. 11804 del 2012, in relazione ai quesiti di diritto proposti dall' sull'obbligo alla gestione commercianti da parte di CP_1
socio amministratore di s.r.l. che svolga mansioni di redazione di documentazione necessaria alla vendita dei prodotti costituente oggetto sociale, ha affermato: "Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente"; rimangono CP_1
attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa - quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si tratta non solo di un criterio di semplificazione - perché nelle attività "miste" può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare
Pag. 3 di 7 come impresa commerciale, o artigianale, o agricola (si pensi all'artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un'attività di vendita al minuto) - ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale perché il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un'unica gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di contributi da una gestione ad un'altra. Ciò posto, ritiene il Collegio che il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concreti nelle attività di partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale.”. A conferma di detto orientamento, la Corte ha ribadito, con Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20268 del 2012: “L'assicurazione Commercianti (cfr. Sez. U,
CP_ Sentenza n. 3240 del 12/02/2010) che fa capo a speciale gestione era regolata in un primo tempo dalla L.
n. 1397 del 1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971 e dalla L. n. 160 del 1975, art. 29; indi la L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti
"diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale". Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.”.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente risulta essere amministratore oltre che socio unico di 'Di. CP_3
società avente quale attività la vendita/gestione immobiliare di beni propri, e nello specifico di 3 villette
[...]
site in Massa (MS).
Pag. 4 di 7 Da un lato, l'attuale opponente ha dimostrato che della esclusiva gestione di tali immobili si occupavano diverse agenzie immobiliari operanti sul territorio toscano, che reperivano gli inquilini, incassavano i canoni, registravano i contratti1; mentre nessun tipo di attività in tal senso è mai stata svolta dal che per Parte_1
altro abita a Reggio Emilia e lavora (vedi infra) in una società in provincia di Pavia.
Sotto altro, e più dirimente aspetto, il ha dimostrato, sia attraverso documentazione (estratto Parte_1 conto previdenziale, aggiornato al 18.7.2022, dal quale si ricava l'attività lavorativa in questione anche nel periodo oggetto di causa)che attraverso testimoni, di avere nel periodo in contestazione ricoperto in seno alla
Xilopan S.p.A. con sede a Cigognola (PV) (azienda che occupa 70 dipendenti) la carica di amministratore delegato e di avere ricevuto per tale – esclusiva e prevalente – attività lavorativa, che lo impegnava quotidianamente nella relativa azienda, un corrispettivo regolarmente assoggettato a contribuzione, nella gestione separata CP_1
Il ruolo e la quotidianità dell'impegno del signor presso detta azienda sono stati riferiti dai Parte_1 testimoni escussi;
così, la signora responsabile dell'ufficio personale della Xilopan S.p.A., ha Tes_1
dichiarato:
“dal 2014 in poi con posizione diverse ha continuato ad avere un ruolo di responsabile Parte_1 nell'azienda, le decisioni erano prese da lui. … L'importo del corrispettivo ha subito delle modifiche nel corso degli anni”, e ha anche confermato i capitoli 5 e 6 di prova, formulati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, e cioè che “l'incarico di amministrazione” del signor “in seno alla Xilopan S.p.A. ha avuto Parte_1
a oggetto l'attività di gestione globale dell'impresa, compresi il controllo di gestione, la gestione degli acquisti delle materie prime, il controllo della linea commerciale e produttiva di pannelli truciolari, nobilitati con carte decorative destinate alla produzione di mobili” (cap. 5),e che “dal 2014 a oggi, il signor è presente Parte_1 quotidianamente nell'azienda della Xilopan S.p.A.” (cap. 6).
Pag. 5 di 7 Del tutto analoga è stata la deposizione del signor dipendente della Xilopan S.p.A. fino ad aprile Tes_4
2022, il quale, dopo aver premesso di non conoscere il “ruolo specifico” rivestito dal signor nel Parte_1 corso degli anni, ha confermato: “Ha svolto comunque sempre un ruolo sul campo con potere decisionale” e ha poi anch'egli confermato i capitoli 5 e 6 di prova, formulati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, e cioè che “l'incarico di amministrazione” del signor “in seno alla Xilopan S.p.A. ha avuto a oggetto Parte_1
l'attività di gestione globale dell'impresa, compresi il controllo di gestione, la gestione degli acquisti delle materie prime, il controllo della linea commerciale e produttiva di pannelli truciolari, nobilitati con carte decorative destinate alla produzione di mobili” (cap. 5), e che “dal 2014 a oggi, il signor è presente Parte_1 quotidianamente nell'azienda della Xilopan S.p.A.” (cap. 6).
In detta situazione di fatto, tuttavia, l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti può giustificarsi solo con la prova dell'esercizio da parte sua di attività di lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, ulteriori rispetto alle attività di amministratore della società predetta.
Ma per quanto sopra esposto, non pare possa essere presente nella fattispecie in esame lo svolgimento, da parte di “Dimore srl” (e dunque del sig. di una attività gestionale che comporti un lavoro costante Parte_1
(i.e.: abituale) e massivo (i.e.: prevalente); né è possibile sostenere che abitualmente e con Parte_1
prevalenza si dedichi a occupazioni ulteriori presso Dimore Srl rispetto a quelle proprie di qualunque amministratore.
Al contrario, è stato ampiamente dimostrato dal ricorrente –seppur non gravato da oneri probatori- di non avere alcun tempo da dedicare alla predetta Immobiliare per essere a tempo pieno ed esclusivo nelle attività organizzative e direttive della Xilopan s.p.a.
Alla luce delle complessive considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, deve quindi dichiararsi l'inapplicabilità alla fattispecie de qua di quanto disposto, in materia d'iscrizione nella Gestione
Commercianti, dall'art.1 comma 203 L. n.662/96.
IL ricorso è pertanto accolto;
le spese processuali vengono compensate tra le parti, a fronte degli elementi non completamente univoci nella presente fattispecie, e specificamente il fatto che i precedenti avvisi di addebito siano stati debitamente pagati dal ricorrente, ingenerando nell' la convinzione della fondatezza CP_1
delle proprie pretese.
PQM
Pag. 6 di 7 1. Accogli e il ricor so e pertanto accerta e dichiara l'insussistenza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi per l' iscrizione del ricorrente – quale socio e amministratore di Dimore Srl - alla Gestione IVS/Commercianti, con la conseguenza che nulla è dovuto all' a tale titolo;
CP_1
2. Compen sa tra le p arti le spe se de l present e giudizio.
R EGGIO EMIL IA, 7/ 1/ 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Escussi come testimoni, i responsabili delle agenzie immobiliari alle quali l'odierno ricorrente ha affidato integralmente sia l'attività di trattazione della vendita delle villette, sia l'attività di locazione estiva delle medesime, nelle more del reperimento di un acquirente, hanno confermato di aver ricevuto ed eseguito i relativi incarichi;
così, il signor ha riferito: CP_4
“sì è vero sono l'amministratore dell'agenzia immobiliare che si è occupata della collocazione sul mercato degli immobili costruiti dalla Dimore s.r.l. Nel 2014 la Dimore s.r.l. ci ha incaricato non in via esclusiva della vendita delle predette villette. Confermo che ci siamo occupati noi per i periodi specificati in capitolo della locazione delle tre villette … tutte le attività elencate nel capitolo erano eseguite dalla nostra agenzia. Noi raccoglievamo eventuali proposte di locazione e acquisto che giravamo al . Parte_1 Lo stesso la testimone “sono la titolare dell'agenzia immobiliare di Ameglia da 50 anni;
il si era Tes_2 Tes_2 Parte_1 rivolto a me (conosceva i miei figli) per conferirmi l'incarico, non in esclusiva, per la vendita delle tre villette”, e la testimone esercente un'attività di agenzia immobiliare a Marina di Massa: “Il signor si è appoggiato alla mia agenzia per la Tes_3 Parte_1 vendita di villette in via Garosi della Dimore s.r.l. Il signor si è rivolto a noi nel 2016 o nel 2017 e ci ha chiesto di Parte_1 prendere la gestione della vendita delle villette che ho menzionato. Non gestiamo gli affitti, mi risulta che se ne occupasse l'agenzia Radicchi, che veniva da noi a prendere le chiavi delle villette per farle vedere agli interessati”.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G.N. 463/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Caro e Erika Bertazzoni Parte_1 C.F._1
Contro
, C.F. con sede legale in Via Controparte_1 P.IVA_1
Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche in Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE BASILE
FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti quale socio e amministratore unico della società “Dimore Parte_1
Srl”, propone opposizione all'avviso di addebito n. 39520210000615367000 nonché azione di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva, contestandone nel merito la sussistenza dei presupposti di fatto, ed in particolare negando, sia la qualificazione dell'attività sociale come commerciale, sia i requisiti personali per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Il giudizio è stato introdotto innanzi al Tribunale di Massa che ha declinato la propria competenza devolvendola a questo Tribunale di Reggio Emilia: La società DimoRE srl, infatti, era stata cancellata dal Registro Imprese della CCIAA di Massa Carrara il 20/10/2015 per trasferimento della sede legale a Reggio
Emilia e conseguente iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Reggio Emilia dal 20/10/2015.
Il giudizio è stato quindi riassunto da che sostiene di non avere mai rivestito alcun ruolo Parte_1
operativo né essersi mai occupato della gestione della predetta società, atteso che la stessa è stata costituita per gestire la costruzione e vendita di tre villette in località Massa, immobili che, in attesa di essere venduti, sono stati locati tramite intermediazione di agenzie del territorio. Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' si CP_1
costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva, concludendo per il rigetto della domanda, in forza dell'attività lavorativa dal ricorrente prestata all'interno della predetta società.
Previa acquisizione dei verbali istruttori redatti dal Tribunale di Massa prima della declaratoria di incompetenza territoriale, e dei bilanci della società dalla nascita sino alla liquidazione e successiva cancellazione, all'odierna udienza è stata pronunciata la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.
Il ricorso è fondato e va acco lto.
Va osservato che i crediti vantati dall' trovano astrattamente il proprio fondamento in forza CP_1 dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti di parte ricorrente, a fronte di numerosi elementi indiziari evidenziati da nella propria memoria di costituzione, e precisamente: CP_1
1. il ricorrente è socio della società in questione inquadrata con codice attività 68.20.01 (Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing), classificata nel settore terziario;
2. In particolare, l'attività prevalente è indicata come locazione di beni immobili propri o in leasing (affitto).
3. Dall'analisi della Dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento della Società in questione, emerge tutta una serie di costi (per servizi, per il godimento di beni di terzi) che fanno presupporre un'attività più complessa e non meramente riconducibile, come vorrebbe sostenere controparte, al semplice godimento dell'immobile.
4. Il ricorrente non risulta avere altre attività né essere iscritto ad altre gestioni;
5. nella dichiarazione dei redditi l'attività è stata dichiarata come prevalente;
6. il ricorrente ha pagato l'avviso di addebito n. 39520190001698249000 relativo ai contributi IV trim. 2017, anno 2018 e I trim 2019.
Va premesso che tale iscrizione ha avuto luogo alla luce di quanto disposto dall'art.1 comma 203 L.
n.662/96 la quale, a decorrere dall'1-1-1997, ha esteso l'obbligo di iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n.613/66 per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Pag. 2 di 7 a) - siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) - abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. (Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita, né per i soci di società a responsabilità limitata);
c) - partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) - siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Co Come noto, in ordine ai predetti requisiti normativi si è espressa più volte la , la quale ha ritenuto, in fattispecie analoga, che ai fini di valutare la legittimità dell'iscrizione di un soggetto nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n. 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1 comma 203 della l. n. 662/1996, il Giudice deve accertare il duplice requisito della sussistenza o meno della partecipazione personale dell'amministratore al lavoro aziendale e dello svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Sulla scorta dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 3240 del 2010, Sez. L, Sentenza n. 11804 del 2012, in relazione ai quesiti di diritto proposti dall' sull'obbligo alla gestione commercianti da parte di CP_1
socio amministratore di s.r.l. che svolga mansioni di redazione di documentazione necessaria alla vendita dei prodotti costituente oggetto sociale, ha affermato: "Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente"; rimangono CP_1
attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa - quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si tratta non solo di un criterio di semplificazione - perché nelle attività "miste" può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare
Pag. 3 di 7 come impresa commerciale, o artigianale, o agricola (si pensi all'artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un'attività di vendita al minuto) - ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale perché il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un'unica gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di contributi da una gestione ad un'altra. Ciò posto, ritiene il Collegio che il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concreti nelle attività di partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale.”. A conferma di detto orientamento, la Corte ha ribadito, con Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20268 del 2012: “L'assicurazione Commercianti (cfr. Sez. U,
CP_ Sentenza n. 3240 del 12/02/2010) che fa capo a speciale gestione era regolata in un primo tempo dalla L.
n. 1397 del 1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971 e dalla L. n. 160 del 1975, art. 29; indi la L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti
"diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale". Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.”.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente risulta essere amministratore oltre che socio unico di 'Di. CP_3
società avente quale attività la vendita/gestione immobiliare di beni propri, e nello specifico di 3 villette
[...]
site in Massa (MS).
Pag. 4 di 7 Da un lato, l'attuale opponente ha dimostrato che della esclusiva gestione di tali immobili si occupavano diverse agenzie immobiliari operanti sul territorio toscano, che reperivano gli inquilini, incassavano i canoni, registravano i contratti1; mentre nessun tipo di attività in tal senso è mai stata svolta dal che per Parte_1
altro abita a Reggio Emilia e lavora (vedi infra) in una società in provincia di Pavia.
Sotto altro, e più dirimente aspetto, il ha dimostrato, sia attraverso documentazione (estratto Parte_1 conto previdenziale, aggiornato al 18.7.2022, dal quale si ricava l'attività lavorativa in questione anche nel periodo oggetto di causa)che attraverso testimoni, di avere nel periodo in contestazione ricoperto in seno alla
Xilopan S.p.A. con sede a Cigognola (PV) (azienda che occupa 70 dipendenti) la carica di amministratore delegato e di avere ricevuto per tale – esclusiva e prevalente – attività lavorativa, che lo impegnava quotidianamente nella relativa azienda, un corrispettivo regolarmente assoggettato a contribuzione, nella gestione separata CP_1
Il ruolo e la quotidianità dell'impegno del signor presso detta azienda sono stati riferiti dai Parte_1 testimoni escussi;
così, la signora responsabile dell'ufficio personale della Xilopan S.p.A., ha Tes_1
dichiarato:
“dal 2014 in poi con posizione diverse ha continuato ad avere un ruolo di responsabile Parte_1 nell'azienda, le decisioni erano prese da lui. … L'importo del corrispettivo ha subito delle modifiche nel corso degli anni”, e ha anche confermato i capitoli 5 e 6 di prova, formulati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, e cioè che “l'incarico di amministrazione” del signor “in seno alla Xilopan S.p.A. ha avuto Parte_1
a oggetto l'attività di gestione globale dell'impresa, compresi il controllo di gestione, la gestione degli acquisti delle materie prime, il controllo della linea commerciale e produttiva di pannelli truciolari, nobilitati con carte decorative destinate alla produzione di mobili” (cap. 5),e che “dal 2014 a oggi, il signor è presente Parte_1 quotidianamente nell'azienda della Xilopan S.p.A.” (cap. 6).
Pag. 5 di 7 Del tutto analoga è stata la deposizione del signor dipendente della Xilopan S.p.A. fino ad aprile Tes_4
2022, il quale, dopo aver premesso di non conoscere il “ruolo specifico” rivestito dal signor nel Parte_1 corso degli anni, ha confermato: “Ha svolto comunque sempre un ruolo sul campo con potere decisionale” e ha poi anch'egli confermato i capitoli 5 e 6 di prova, formulati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, e cioè che “l'incarico di amministrazione” del signor “in seno alla Xilopan S.p.A. ha avuto a oggetto Parte_1
l'attività di gestione globale dell'impresa, compresi il controllo di gestione, la gestione degli acquisti delle materie prime, il controllo della linea commerciale e produttiva di pannelli truciolari, nobilitati con carte decorative destinate alla produzione di mobili” (cap. 5), e che “dal 2014 a oggi, il signor è presente Parte_1 quotidianamente nell'azienda della Xilopan S.p.A.” (cap. 6).
In detta situazione di fatto, tuttavia, l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti può giustificarsi solo con la prova dell'esercizio da parte sua di attività di lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, ulteriori rispetto alle attività di amministratore della società predetta.
Ma per quanto sopra esposto, non pare possa essere presente nella fattispecie in esame lo svolgimento, da parte di “Dimore srl” (e dunque del sig. di una attività gestionale che comporti un lavoro costante Parte_1
(i.e.: abituale) e massivo (i.e.: prevalente); né è possibile sostenere che abitualmente e con Parte_1
prevalenza si dedichi a occupazioni ulteriori presso Dimore Srl rispetto a quelle proprie di qualunque amministratore.
Al contrario, è stato ampiamente dimostrato dal ricorrente –seppur non gravato da oneri probatori- di non avere alcun tempo da dedicare alla predetta Immobiliare per essere a tempo pieno ed esclusivo nelle attività organizzative e direttive della Xilopan s.p.a.
Alla luce delle complessive considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, deve quindi dichiararsi l'inapplicabilità alla fattispecie de qua di quanto disposto, in materia d'iscrizione nella Gestione
Commercianti, dall'art.1 comma 203 L. n.662/96.
IL ricorso è pertanto accolto;
le spese processuali vengono compensate tra le parti, a fronte degli elementi non completamente univoci nella presente fattispecie, e specificamente il fatto che i precedenti avvisi di addebito siano stati debitamente pagati dal ricorrente, ingenerando nell' la convinzione della fondatezza CP_1
delle proprie pretese.
PQM
Pag. 6 di 7 1. Accogli e il ricor so e pertanto accerta e dichiara l'insussistenza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi per l' iscrizione del ricorrente – quale socio e amministratore di Dimore Srl - alla Gestione IVS/Commercianti, con la conseguenza che nulla è dovuto all' a tale titolo;
CP_1
2. Compen sa tra le p arti le spe se de l present e giudizio.
R EGGIO EMIL IA, 7/ 1/ 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Escussi come testimoni, i responsabili delle agenzie immobiliari alle quali l'odierno ricorrente ha affidato integralmente sia l'attività di trattazione della vendita delle villette, sia l'attività di locazione estiva delle medesime, nelle more del reperimento di un acquirente, hanno confermato di aver ricevuto ed eseguito i relativi incarichi;
così, il signor ha riferito: CP_4
“sì è vero sono l'amministratore dell'agenzia immobiliare che si è occupata della collocazione sul mercato degli immobili costruiti dalla Dimore s.r.l. Nel 2014 la Dimore s.r.l. ci ha incaricato non in via esclusiva della vendita delle predette villette. Confermo che ci siamo occupati noi per i periodi specificati in capitolo della locazione delle tre villette … tutte le attività elencate nel capitolo erano eseguite dalla nostra agenzia. Noi raccoglievamo eventuali proposte di locazione e acquisto che giravamo al . Parte_1 Lo stesso la testimone “sono la titolare dell'agenzia immobiliare di Ameglia da 50 anni;
il si era Tes_2 Tes_2 Parte_1 rivolto a me (conosceva i miei figli) per conferirmi l'incarico, non in esclusiva, per la vendita delle tre villette”, e la testimone esercente un'attività di agenzia immobiliare a Marina di Massa: “Il signor si è appoggiato alla mia agenzia per la Tes_3 Parte_1 vendita di villette in via Garosi della Dimore s.r.l. Il signor si è rivolto a noi nel 2016 o nel 2017 e ci ha chiesto di Parte_1 prendere la gestione della vendita delle villette che ho menzionato. Non gestiamo gli affitti, mi risulta che se ne occupasse l'agenzia Radicchi, che veniva da noi a prendere le chiavi delle villette per farle vedere agli interessati”.