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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5819 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5774/2025 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 5774/2025 R.G.
Oggi 2 dicembre 2025, alle ore 10,30, avanti al giudice OV CA, sono comparsi
- l'avv. Alfio Mario GAMBINO per Controparte_1
- l'avv. Sergio COSENTINO, in sostituzione dell'avv. Alessandra CURRO', per
[...]
Controparte_2
E' pure presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Chiara MICALE.
L'avv. GAMBINO rappresenta di avere depositato memorie difensive, alle quali si riporta, e chiede di procedere con discussione conclusiva.
L'avv. COSENTINO, richiamate le note depositate nell'interesse di , si associa alla richiesta di CP_3 discussione.
Il giudice autorizza i difensori a procedere con discussione conclusiva.
L'avv. GAMBINO richiama tutto quanto già esposto e chiede dichiararsi incompetenza per materia del Tribunale con spese compensate.
L'avv. COSENTINO si associa alla richiesta di dichiarazione di incompetenza, con vittoria di spese.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
OV CA
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice OV CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5774/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Alfio Mario GAMBINO opponente contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore; resistente - contumace
, con sede in Roma, via G. Grezer n.14 Controparte_5 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_2 dell'avv. Alessandra CURRO' resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. Controparte_1
29320249025560088 notificata in data 30.04.2025 chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'avvenuta prescrizione degli obblighi di pagamento di cui alla cartella n. 29320170035401851001, con conseguente annullamento dei corrispondenti ruoli. pagina 2 di 5 La difesa di parte attrice esponeva che in data 30.04.2025 l' notificava Controparte_6 intimazione di pagamento per € 19.138,01, derivante da una cartella relativa a sanzioni amministrative
L. 689/81 per l'anno 2016, asseritamente notificata il 06.05.2019. Tuttavia, la ricorrente non sosteneva di non avere mai ricevuto né il verbale di contravvenzione né la cartella di pagamento, e comunque era decorso il termine quinquennale di prescrizione senza notifica di atti interruttivi.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la mancata notifica degli atti presupposti rendeva nulla l'attività di riscossione e che il credito doveva considerarsi estinto per prescrizione quinquennale, maturata anche successivamente alla notifica della cartella.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la prescrizione e annullare i ruoli indicati nell'intimazione di pagamento.
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo che fosse dichiarata Controparte_5
l'inammissibilità del ricorso, la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della procedura di riscossione, nonché l'interruzione di ogni termine prescrizionale.
La difesa di esponeva che la cartella di pagamento sottesa Controparte_5 all'intimazione era stata regolarmente notificata il 06.05.2019 presso la residenza della ricorrente, che ne aveva rifiutato la consegna, con la conseguenza che la notifica doveva considerarsi comunque perfezionata.
Successivamente, in data 29.04.2025, era stata notificata l'intimazione di pagamento oggi opposta. La resistente evidenziava che la normativa emergenziale COVID-19 aveva disposto la sospensione e proroga dei termini di prescrizione e decadenza, con conseguente posticipo dei termini al 2025.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che il ricorso dove considerarsi inammissibile perché la cartella non era stata impugnata nei termini e costituiva titolo esecutivo definitivo;
che la notifica era valida;
che non era maturata alcuna prescrizione in quanto i termini erano stati sospesi e prorogati per legge;
e che la procedura di riscossione dove considerarsi pienamente legittima.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conferma della validità dell'intimazione e del titolo sotteso.
§§§§§
pagina 3 di 5 La riteneva di non doversi costituire in giudizio. Controparte_4
§§§§§
All'udienza di prima comparizione le parti venivano inviate ad interloquire sulla questione relativa alla competenza per materia ed i difensori, concordemente, chiedevano breve differimento della stessa.
Alla odierna udienza le parti concludevano richiamando le memorie autorizzate frattanto depositate, con le quali entrambe chiedevano dichiararsi incompetenza per materia del Tribunale.
§§§§§
La ricorrente ha contestato la legittimità della intimazione di pagamento n. 29320249025560088, notificata in data 30.04.2025, con la quale era stato chiesto il pagamento di crediti pari a complessivi euro 19.138,01 a titolo di per sanzioni ed accessori oggetto di precedente cartella (n.
29320170035401851001).
Secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte risalente ad intervento a Sezioni Unite, 'in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo' (Cass. civ., sez. unite, 27 aprile 2018 n.10261).
Il detto orientamento, condiviso da questo giudice, è stato ribadito fino ad epoca recente anche in ipotesi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2025 n.20987).
Dalla intimazione risulta altresì che la sanzione applicata era di euro 15.000,00 e, quindi, inferiore, al limite di euro 15.493,00 di cui all'art.6 comma 5 lett. a) d.lgs.150/2011.
Sulla base dei principi sopra riportati, deve dichiararsi la incompetenza per materia di questo Tribunale
e la competenza del giudice di pace di Catania avanti al quale andrà riassunto il giudizio.
pagina 4 di 5 Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle ragioni della decisione, alla evoluzione interpretativa in materia ed al contegno delle parti, sussistono giustificati motivi per compensare le spese fra le parti costituite;
nulla va disposto sulle spese nei confronti della . CP_4
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, DICHIARA la propria incompetenza per materia e la competenza del giudice di pace di Catania avanti al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
compensa le spese fra ricorrente e Controparte_2
; nulla sulle spese nei confronti della .
[...] CP_4
Letto in udienza.
Catania, 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE OV CA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 5774/2025 R.G.
Oggi 2 dicembre 2025, alle ore 10,30, avanti al giudice OV CA, sono comparsi
- l'avv. Alfio Mario GAMBINO per Controparte_1
- l'avv. Sergio COSENTINO, in sostituzione dell'avv. Alessandra CURRO', per
[...]
Controparte_2
E' pure presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Chiara MICALE.
L'avv. GAMBINO rappresenta di avere depositato memorie difensive, alle quali si riporta, e chiede di procedere con discussione conclusiva.
L'avv. COSENTINO, richiamate le note depositate nell'interesse di , si associa alla richiesta di CP_3 discussione.
Il giudice autorizza i difensori a procedere con discussione conclusiva.
L'avv. GAMBINO richiama tutto quanto già esposto e chiede dichiararsi incompetenza per materia del Tribunale con spese compensate.
L'avv. COSENTINO si associa alla richiesta di dichiarazione di incompetenza, con vittoria di spese.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
OV CA
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice OV CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5774/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Alfio Mario GAMBINO opponente contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore; resistente - contumace
, con sede in Roma, via G. Grezer n.14 Controparte_5 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_2 dell'avv. Alessandra CURRO' resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. Controparte_1
29320249025560088 notificata in data 30.04.2025 chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'avvenuta prescrizione degli obblighi di pagamento di cui alla cartella n. 29320170035401851001, con conseguente annullamento dei corrispondenti ruoli. pagina 2 di 5 La difesa di parte attrice esponeva che in data 30.04.2025 l' notificava Controparte_6 intimazione di pagamento per € 19.138,01, derivante da una cartella relativa a sanzioni amministrative
L. 689/81 per l'anno 2016, asseritamente notificata il 06.05.2019. Tuttavia, la ricorrente non sosteneva di non avere mai ricevuto né il verbale di contravvenzione né la cartella di pagamento, e comunque era decorso il termine quinquennale di prescrizione senza notifica di atti interruttivi.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la mancata notifica degli atti presupposti rendeva nulla l'attività di riscossione e che il credito doveva considerarsi estinto per prescrizione quinquennale, maturata anche successivamente alla notifica della cartella.
Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare la prescrizione e annullare i ruoli indicati nell'intimazione di pagamento.
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo che fosse dichiarata Controparte_5
l'inammissibilità del ricorso, la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta e della procedura di riscossione, nonché l'interruzione di ogni termine prescrizionale.
La difesa di esponeva che la cartella di pagamento sottesa Controparte_5 all'intimazione era stata regolarmente notificata il 06.05.2019 presso la residenza della ricorrente, che ne aveva rifiutato la consegna, con la conseguenza che la notifica doveva considerarsi comunque perfezionata.
Successivamente, in data 29.04.2025, era stata notificata l'intimazione di pagamento oggi opposta. La resistente evidenziava che la normativa emergenziale COVID-19 aveva disposto la sospensione e proroga dei termini di prescrizione e decadenza, con conseguente posticipo dei termini al 2025.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che il ricorso dove considerarsi inammissibile perché la cartella non era stata impugnata nei termini e costituiva titolo esecutivo definitivo;
che la notifica era valida;
che non era maturata alcuna prescrizione in quanto i termini erano stati sospesi e prorogati per legge;
e che la procedura di riscossione dove considerarsi pienamente legittima.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conferma della validità dell'intimazione e del titolo sotteso.
§§§§§
pagina 3 di 5 La riteneva di non doversi costituire in giudizio. Controparte_4
§§§§§
All'udienza di prima comparizione le parti venivano inviate ad interloquire sulla questione relativa alla competenza per materia ed i difensori, concordemente, chiedevano breve differimento della stessa.
Alla odierna udienza le parti concludevano richiamando le memorie autorizzate frattanto depositate, con le quali entrambe chiedevano dichiararsi incompetenza per materia del Tribunale.
§§§§§
La ricorrente ha contestato la legittimità della intimazione di pagamento n. 29320249025560088, notificata in data 30.04.2025, con la quale era stato chiesto il pagamento di crediti pari a complessivi euro 19.138,01 a titolo di per sanzioni ed accessori oggetto di precedente cartella (n.
29320170035401851001).
Secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte risalente ad intervento a Sezioni Unite, 'in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo' (Cass. civ., sez. unite, 27 aprile 2018 n.10261).
Il detto orientamento, condiviso da questo giudice, è stato ribadito fino ad epoca recente anche in ipotesi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2025 n.20987).
Dalla intimazione risulta altresì che la sanzione applicata era di euro 15.000,00 e, quindi, inferiore, al limite di euro 15.493,00 di cui all'art.6 comma 5 lett. a) d.lgs.150/2011.
Sulla base dei principi sopra riportati, deve dichiararsi la incompetenza per materia di questo Tribunale
e la competenza del giudice di pace di Catania avanti al quale andrà riassunto il giudizio.
pagina 4 di 5 Avuto riguardo all'esito del giudizio, alle ragioni della decisione, alla evoluzione interpretativa in materia ed al contegno delle parti, sussistono giustificati motivi per compensare le spese fra le parti costituite;
nulla va disposto sulle spese nei confronti della . CP_4
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, DICHIARA la propria incompetenza per materia e la competenza del giudice di pace di Catania avanti al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
compensa le spese fra ricorrente e Controparte_2
; nulla sulle spese nei confronti della .
[...] CP_4
Letto in udienza.
Catania, 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE OV CA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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