Articolo 9 della Legge 28 ottobre 1986, n. 730
Articolo 8Articolo 10
Versione
4 novembre 1986
Art. 9. 1. In favore dei titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle localita' di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, puo' essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.
2. Per contribuire alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli operatori indicati al medesimo comma e' eccezionalmente estesa la possibilita' di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e incisive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sara' determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all' articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826 , tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1 gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operatori titolari delle aziende ubicate nei comuni di Castelvolturno e Mondragone.
4. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748 , e' prorogato al 31 dicembre 1985 per i datori di lavoro che abbiano proceduto, nel corso dell'anno 1984, ad assunzione di manodopera locale. Il relativo onere, valutato in 150 milioni di lire, e' a carico del fondo per la protezione civile.
Note all' art. 9, comma 2:
- Il D.L. n. 1334/1951 riguarda: "Estensione, con integrazioni e modifiche, della legge 21 agosto 1949, n. 638 , alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita' verificatesi a partire dall'entrata in vigore della predetta legge del 1949".
- La legge n. 638/1949 , sopracitata, riguardava concessioni di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamita'.
- L'art. 4 del medesimo D.L. n. 1334/1951 dispone:
"Art. 4. - Ai soli effetti dell'applicazione della legge 21 agosto 1949, n. 638 , e del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna impresa sara' accertata dal Prefetto della provincia sentita una Commissione presieduta dell'intendente di finanza e composta dal Presidente della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.
La Commissione valutera' tutti i mezzi di prova utili per tali accertamenti".
- Successivamente l' art. 4 della legge n. 826/1980 ha disposto:
"Art. 4. - La commissione di cui all' art. 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , come modificato dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e' presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituito ed e' composta dal direttore provinciale del Tesoro, dal Presidente della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio, artigianato e agricoltura o da loro sostituti".

Nota all' art. 9, comma 4:
Il D.L. n. 623/1983 concerne: "interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980". L'art. 5-bis, comma 1, dispone:
"1. Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nel comune di Pozzuoli e' concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1 settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984".
Entrata in vigore il 4 novembre 1986