CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 596/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 596/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con gli avv.ti CARMELITA Parte_1 C.F._1
VA (C.F. e CodiceFiscale_2 Email_1
CO VA (C.F. CodiceFiscale_3
Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con gli avv.ti SANTO SURACE CP_1 CodiceFiscale_4
(C.F. e CodiceFiscale_5 Email_3 CP_2
(C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Email_4
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 345/2021, pubblicata in data 23.04.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 1728/2017 R.G..
Pagina 1 di 16 R.G. 596/2021.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.11.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 1728/2017 R.G.) e ivi in particolare dedotto che:
(1) con atto di donazione del 12.12.2001, a rogito del dott. e avente Rep./Racc. nn. CP_3
3517/7938, egli aveva trasferito il suo intero patrimonio immobiliare al fratello, CP_1
;
[...]
(2) tale atto era esclusivamente volto a sottrarre tale patrimonio dal rischio di condanne riparatorie (risultando l'attore all'epoca coinvolto in molteplici giudizi – elettorale, penale, erariale), essendo stato convenuto con il germano che, in caso di assenza di condanna ovvero di condanne lievi, i beni donati gli sarebbero stati restituiti con idoneo atto pubblico;
(3) il germano si era tuttavia rifiutato di dar seguito a ciò, essendo rimasti infruttuosi anche i tentativi di componimento bonario;
(4) la predetta donazione era tuttavia da dichiararsi simulata ovvero, in via gradata, da revocarsi ex artt. 800 e 801 c.c. per ingratitudine (in virtù di ingiuria grave – essendosi il donatario sottrattosi ai suoi obblighi assistenziali e non avendo inoltre provveduto alla rimozione della copertura in eternit di una casa a lui intestata e di cui esso attore era usufruttuario).
I.1.2.- Con comparsa del 3.01.2018 si è costituito il convenuto , CP_1
contestando l'insussistenza dei presupposti, fattuali e giuridici, per l'accoglimento delle domande avanzate ex latere actoris sia in via principale, sia in via gradata.
Pagina 2 di 16 R.G. 596/2021.
I.1.3.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di prove dichiarative (interrogatori formali di attore e convenuto all'udienza del 6.02.2020), è stata emessa la pronuncia qui gravata (sent. n. 345/2021 del 23.04.2021), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) rigettato le domande attoree;
(B) condannato l'attore alla refusione delle spese del convenuto.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 596/2021) dalla parte , il quale ha ivi in particolare contestato: Parte_1
(1) sia il rigetto della propria domanda simulatoria;
(2) sia la reiezione della domanda di revocazione per ingratitudine.
I.2.2.- Con comparsa del 9.02.2022 si è poi costituito l'appellato , CP_1
contestando le prospettazioni dell'appellante e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e art. 348 bis c.p.c.;
(B) l'infondatezza dello stesso, in ogni caso, anche nel merito.
I.2.3.- Con provvedimento del 17.04.2023 il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e del mutamento del relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 6.11.2025 e con provvedimento del 7.11.2025 (comunicato alle parti in pari data), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti
(20 + 20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(1) è da disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A), 1° parte], considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura, formulando motivate ragioni di dissenso e altresì indicando (c.d. parte rescissoria) le richieste modifiche alla ricostruzione operata in prime cure (non richiedendosi a tal fine un “progetto alternativo di sentenza”, ma esclusivamente
“l'individuazione”, qui ravvisabile, “di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice” – cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199), sicché, a prescindere dalla
Pagina 3 di 16 R.G. 596/2021.
delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., n. 27199/2017, cit.], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(2) è poi da ritenersi assorbita e non più rilevante anche l'eccezione di inammissibilità ex artt.
348 bis e 348 ter c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A), 2° parte], considerando che, essendo stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, è pacifico che la Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, ferma e impregiudicata ogni valutazione nel merito [qui di seguito, come detto, da esaminarsi], è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(3) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”, “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” [v., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835 (anche richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), nonché Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088], risultando invece ogni ulteriore questione, già affrontata in prime cure e qui non espressamente gravata, ormai passata in giudicato [ciò integrando “il rovescio dell'onere processuale cui la parte è sottoposta”, “nel senso che”, “in mancanza della proposizione dell'impugnazione”, “sulla questione decisa in senso sfavorevole” ovviamente “si forma il giudicato” (v. Cass. civ.,
19/03/2018, n. 6716)] e insuscettibile di alcuna ulteriore delibazione, poiché divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
IV.- Tanto chiarito, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
Pagina 4 di 16 R.G. 596/2021.
V.- Muovendo, in particolare, dalla contestazione rispetto al rigetto della domanda simulatoria
[v. supra, sub I.2.1., punto (1)], essa è stata disattesa [cfr. pagg. 3-4, punto 3., della pronuncia di prime cure] per:
(A) la pacifica mancanza di “prova scritta” dell'“accordo simulatorio”;
(B) l'evidente insussistenza degli estremi, nel caso di specie e a fronte di domanda simulatoria proposta da un paciscente, per dar eccezionalmente corso a prova testimoniale, non risultando
“il negozio asseritamente dissimulato” un “contratto di per sé illecito” (non trattandosi, in particolare, né di “un contratto avente oggetto, causa e motivo illeciti”, “né [di] un contratto in frode alla legge”), né potendosi qui “invocare l'applicazione dell'art. 2724 c.c.” sol sulla scorta del “rapporto di parentela” con il convenuto.
V.1.- A fronte di tali statuizioni, invero del tutto corrette e condivisibili, l'appellante risulta aver qui sostenuto che la prova dell'accordo simulatorio:
(a) poteva desumersi dalle stesse difese della controparte, considerando, in specie, l'olografo del 1988 e la non contestazione rispetto alla persistenza del possesso del donante;
(b) poteva essere raggiunta tramite testi, risultando la prova testimoniale qui ammissibile senza limiti e comunque sussistendo, alla luce del rapporto fra le parti, l'ipotesi di impossibilità ex art. 2724 c.c.;
(c) era suscettibile di essere offerta senza limiti anche ex art. 1417 c.c., attesa l'illiceità del contratto dissimulato.
Tali argomenti, come qui di seguito esaminati, risultano evidentemente inaccoglibili.
V.2.- Giova premettere, a tal proposito, che la prova della simulazione assoluta di un contratto, ove quest'ultimo sia stipulato per iscritto [come nel caso dell'atto negoziale qui impugnato, trattandosi di donazione notarile (cfr. all. 1 fasc. attoreo di 1° grado)], costituisce un patto “aggiunto” e “contrario” al documento e dunque, come noto e pacifico, non può essere fornita dai contraenti né per testi, né tramite presunzioni (ex artt. 2722 e 2729, comma
II, c.c.), ma esclusivamente in base alla
contro
-dichiarazione documentale.
E infatti, è evidente che “il divieto posto dagli artt. 2722 e 2729 c.c. … determina l'onere delle parti di provare la simulazione mediante apposita
contro
-scrittura” (elemento imprescindibile e insurrogabile, “non potendo” invero “avere valenza probatoria - al fine dell'accertamento della pattuita simulazione - nemmeno la confessione stragiudiziale”) e che pertanto “la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto
Pagina 5 di 16 R.G. 596/2021.
mediante controdichiarazione”, i.e. con lo specifico “atto scritto” “di riconoscimento o di accertamento della simulazione” “nel quale” le parti “dichiarano la loro effettiva intenzione”
“di non volere affatto gli effetti del contratto tra esse concluso” e “cristallizzino la natura simulata” dell'operazione (essendo di per sé irrilevante ogni prova o documento ulteriore, ivi compresi i “documenti” che “consentono solo di trarre la prova indiretta … di tale accordo”
e che pertanto “non forniscono la prova diretta dell'accordo simulatorio”) [cfr., ex aliis,
Cass. civ., 10/04/2015, n. 7270; Cass. civ., 20/03/2017, n. 7093; Cass. civ., 7/01/2019, n. 123
e Cass. civ., 7/07/2022, n. 21505, nonché, nel merito ed ex multis, Corte App. Catania,
21/11/2019; Trib. Crotone, 26/05/2020; Trib. Massa, 22/02/2022)].
V.3.- Ciò precisato, è del tutto evidente che a quanto precede consegua l'integrale reiezione delle contestazioni della parte impugnante e, in primis, dell'argomento compendiato supra, sub V.1., punto (a).
E infatti, al di là dell'effettiva valenza dei dati invocati [costituiti, in specie, dal protrarsi del mero possesso attoreo sui beni donati (evenienza peraltro coerente con la natura dell'atto, attesa la riserva di usufrutto ivi pattuita – cfr. pag. 1, articolo “primo”, della donazione del
2001) ovvero dal testamento del 1988 con cui l'attore designava il convenuto quale proprio erede (elemento di per sé ovviamente inidoneo a comprovare alcuna simulazione ovvero a rendere privo di causa l'atto donativo, conseguendo a quest'ultimo un trasferimento certo e immediato e non già del tutto eventuale e incerto – non solo nel quantum, ma anche nell'an, attesa la possibile premorienza del beneficiario e la permanente revocabilità, ex art. 679 c.c., della scheda testamentaria)], non v'è dubbio che essi risultino comunque irrilevanti, non potendo in ogni caso “desumersi” la prova della simulazione da meri elementi (asseritamente) sintomatici, atteso il divieto di legge (ex artt. 2722 e 2729, comma II, c.c.) di “ricava[re] la prova dell'accordo simulatorio” mediante meri “elementi indiziari” (essendo invero preclusa ogni forma di “prova indiretta” o “per presunzioni”) e il correlato principio, già innanzi rammentato, per cui “la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa può essere data soltanto mediante controdichiarazione” e “mediante apposita
contro
-scrittura” da produrre in giudizio [v. supra, sub V.2., nonché spec. Cass. n. 7093/2017, cit.].
V.4.- Parimenti inaccoglibile, poi, risulta chiaramente anche la 2° deduzione critica [v. supra, sub V.1., punto (b)], considerando che:
Pagina 6 di 16 R.G. 596/2021.
(1) la prospettata “ammissibilità senza limiti” della prova per testi dell'accordo simulatorio risulta invero confliggente sia con i pacifici principi già menzionati e con l'espresso divieto di legge [in virtù del quale, come detto, “la prova per testimoni non è ammessa” (art. 2722
c.c.)], sia con lo stesso arresto di legittimità richiamato dall'appellante (cfr. Cass. n.
7093/2017, cit.), nel quale invero non si smentisce, ma si conferma e ribadisce il divieto di
“utilizzare la prova testimoniale ai fini dell'accertamento dell'accordo simulatorio”, ivi appunto censurandosi l'operato contra legem dei “giudici di appello”, “incorsi in un'evidente contraddizione” e in palese violazione del “divieto di cui agli artt. 2722 e 2729 c.c.” proprio per aver (inammissibilmente) provveduto a “utilizzare la prova testimoniale ai fini dell'accertamento dell'accordo simulatorio” (cfr. ancora Cass. n. 7093/2017, cit.);
(2) sempre in tale pronuncia della S. Corte si rammenta, poi, che il divieto di prova testimoniale risulta senz'altro operante sia per la simulazione relativa, sia per quella (analoga a quella qui prospettata) assoluta, potendo tali ipotesi poi distinguersi solo per i casi in cui una siffatta prova, di per sé preclusa, possa essere eccezionalmente “ammessa” – e ciò considerando il diverso referente sotteso al pur comune divieto (per entrambe vigente, ma ex art. 2722 c.c. per l'assoluta ed ex art. 2725 c.c. per la relativa) e la conseguente diversa operatività della deroga di cui all'art. 2724 c.c. [potendosi nel caso dell'“assoluta” valutare
“tutte e tre le ipotesi contemplate” e nel caso della “relativa”, invece, “soltanto” quella “di cui all'art. 2724 …, n. 3)”: cfr. Cass. n. 7093/2017, cit.];
(3) la menzionata disposizione derogatoria, tuttavia, è evidentemente insuscettibile di ritenersi qui applicabile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi ivi contemplate e non sussistendo, in particolare, gli estremi dell'“impossibilità morale” di cui all'art. 2724, n. 2),
c.c., poiché invocata dall'appellante solo sulla scorta del mero rapporto di parentela e fiducia fra sé e il donatario [cfr. pag. 10 dell'atto di gravame] e dunque di un'evenienza ex se pacificamente insufficiente [atteso che, come noto e invero frequentemente ribadito proprio nei casi di simulazione e “interposizione fittizia”, “per la ricorrenza dell'impossibilità morale di procurarsi la prova scritta di cui all'art. 2724 c.c., n. 2 non è sufficiente una situazione di astratta influenza o di autorità o di prestigio della persona dalla quale lo scritto dovrebbe esser preteso, né di vincolo di amicizia, di parentela o di affinità di quest'ultima nei confronti della parte interessata all'acquisizione della prova” (cfr. Cass. civ., 2/08/2013, n. 18554,
Pagina 7 di 16 R.G. 596/2021.
nonché, ex multis, Cass. civ., 7/07/2016, n. 13857; Cass. civ., 13/12/2001, n. 15760; Cass. civ., 26/03/1992, n. 3750 21/07/1984, n. 4275)].
V.5.- Analogamente da disattendere, infine, risulta anche il terzo e ultimo rilievo [v. supra, sub V.1., punto (c)], atteso che:
(A) l'esonero dai limiti di prova eccezionalmente stabilito anche per le parti dall'art. 1417 c.c. opera, come noto, nel solo caso di vera e proprio “illiceità del contratto dissimulato” [cfr. art. 1417, 2° parte, c.c.], dovendo pertanto trattarsi di “negozio” ontologicamente “contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento” e che “persegua interessi che l'ordinamento reprime” – ipotesi di per sé non ravvisabile nel caso, analogo a quello qui prospettato, di contratto volto a frodare i terzi creditori dell'apparente donante, atteso che, come noto e altresì “ripetutamente” “affermato” nella giurisprudenza di legittimità, “una tale finalizzazione dell'operazione rileva [solo] sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità”, considerando che, fermi i “rimedi specifici” e gli “ulteriori strumenti garantiti dall'ordinamento”, non v'è dubbio che “la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti” e pertanto, “non verificandosi” in tal caso “alcuna violazione di norme imperative” (“non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale … l'invalidità del contratto in frode dei terzi” e non essendo prevista “una tutela reale che elimini dalla realtà giuridica” una siffatta pattuizione), è pacifico che “gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti” e che “il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1417 c.c.
[cfr., ex aliis, Cass. civ., 14/03/2008, n. 7048; Cass. civ., 11/2/2000, n. 1535 e Cass. civ.,
20/7/1980 n. 444861, nonché Cass. civ., Sez. un., 5/03/2025, n. 5841; Cass. civ. 24/01/2023,
n. 2176; Cass. civ. 21/11/2019, n. 30415; Cass. civ., 28/09/2016, n. 19196; Cass. civ.,
31/10/2014, n. 23158; Cass. civ., 11/10/2013, n. 23158; Cass. civ., 4/10/2010, n. 20576; Cass. civ., 29/05/2003 n. 8600; Cass. civ., Sez. un., 25/10/1993, n. 10603];
(B) l'eccezionale esonero stabilito dall'art. 1417 c.c. non può evidentemente ritenersi poi applicabile neanche sulla scorta del qui invocato riferimento penalistico (art. 388 c.p.); e ciò considerando: (a) il carattere del tutto nuovo, e pertanto ex se inammissibile (art. 345 c.p.c.), di siffatta (inedita) prospettazione – essendo invero noto e pacifico, a tal riguardo, che “il
Pagina 8 di 16 R.G. 596/2021.
divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni … non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado”, “modificando i temi di indagine”, “trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello, quest'ultimo, estraneo al vigente ordinamento processuale” (cfr., e.g., Cass. civ., 22/03/2022, n. 9211;
Cass. civ., 1/02/2018, n. 2529; Cass. civ., 13/10/2015, n. 20502; Cass. civ., 28/02/2014, n.
4854; Cass. civ., 9/06/2000, n. 7878); (b) l'evidente inidoneità, in ogni caso, della mera norma qui richiamata a sovvertire le conclusioni raggiunte in prime cure (e qui senz'altro da ribadirsi, poiché corrette e condivisibili, nonché del tutto conformi al pacifico diritto vivente:
v. supra), considerando tanto il difetto di allegazione e prova della sussistenza, già all'epoca dell'atto impugnato (12.12.2001), di tutti i suoi specifici presupposti ed elementi costitutivi
[non integrati dai meri pregiudizi (futuri ed eventuali) legati all'emessa pronuncia di incandidabilità, ma occorrendo l'“emissione di un provvedimento” da parte dell'“autorità giudiziaria” – costituente “il presupposto dell'ingiunzione da eseguire” e poi inottemperata – ovvero quantomeno la già sussistente “pendenza di un'azione giudiziaria” (cfr. Cass. pen.,
14/10/2024, n. 37634), all'epoca tuttavia non ancora incardinata (neanche da parte della magistratura contabile, essendo stato “l'atto” dell'“azione erariale” “notificato” all'attore, come dallo stesso ammesso, solo “nel 2005”: cfr. pag. 2 del verbale d'udienza del
6.02.2020)], quanto la pacifica circostanza che non si tratta di “reato-contratto”, ma di fattispecie complessa (con disvalore invero né concentrato, né esaurito nel semplice realizzarsi del negozio – come invece nei casi di “contratto” che “collide così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato”, essendo invece pacifico che “la fattispecie di cui al di cui al primo comma dell'art. 388 cod. pen. non punisce” di per sé la mera “elusione delle pretese creditorie”: cfr., e.g., Cass. civ.,
22/04/2025, n. 10542, nonché Cass. n. 37634/2024, cit.) e dunque di disposizione comunque inidonea, ove pur valutabile, a determinare ex se “l'illiceità del contratto dissimulato” [cfr. ancora art. 1417, 2° parte, c.c.].
V.6.- Non potendo pertanto trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni e risultanze sin qui esposte [v. supra, sub V.-V.5.], alcuno degli argomenti critici fatti valere dalla parte appellante con riguardo al rigetto della domanda simulatoria [del tutto correttamente disattesa, non essendo stata prodotta dalla parte, come pur necessario, la relativa contre-lettre (v. supra,
Pagina 9 di 16 R.G. 596/2021.
sub V.2.)], è evidente che ciò imponga la conferma di tale statuizione e l'integrale reiezione, per converso, della doglianza dell'appellante a tal proposito [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Analogamente da disattendere risultano altresì le contestazioni della parte impugnante con riguardo alla proprio domanda ex art. 801 c.c. [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], respinta in
1° grado [v. pagg. 4-5, punto 4., della pronuncia gravata] sulla base:
(A) degli specifici caratteri del presupposto dell'“ingiuria grave”, ravvisabile solo nel caso di condotte gravemente offensive della dignità del donante ed espressive di una “radicata e profonda avversione” o di “perversa animosità” nei confronti di quest'ultimo;
(B) dell'inconfigurabilità nel caso di specie, già a fronte delle deduzioni della parte attrice
(mancata assistenza durante un periodo di malattia e mancata rimozione del tetto in eternit di una casa in usufrutto all'attore) e dunque senza necessità di dar corso ad aggravi istruttori (di per sé non dirimenti, atteso che “le circostanze oggetto dei capitoli di prova, anche ove dimostrate in giudizio, non sarebbero state comunque qualificabili come ingiuria grave”), di condotte idonee a “integrare l'elemento costitutivo dell'ingiuria grave”, anche considerando:
(i) il difetto, in capo al donante, di uno “stato di abbandono” (già convivendo, durante la malattia del 2014, “con la sorella e il cognato”); (ii) i “problemi di salute” patiti nel medesimo “periodo”, e in specie “tra il settembre e l'ottobre 2014”, dal donatario;
(iii)
l'inserimento degli “episodi” invocati “dall'attore” “in un più ampio contesto di aspri contrasti” fra le parti, trattandosi, anche alla luce di tale contesto, di “singoli accadimenti” insuscettibili di “essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione” necessaria a giustificare la “revocazione della donazione per ingratitudine”.
VI.1.- In senso contrario a tali statuizioni, pur in tal caso del tutto corrette e condivisibili, la parte impugnante risulta aver qui contestato:
(a) l'ingiusto rigetto della propria prova testimoniale;
(b) l'idoneità dei documenti in atti, in ogni caso, a dimostrare la fondatezza della propria domanda.
Anche siffatti argomenti, come qui di seguito scrutinati, risultano evidentemente inaccoglibili.
VI.2.- Occorre rammentare, a tal proposito, che la revocazione della donazione per ingratitudine è ipotesi eccezionale (derogando alla vincolatività della lex contractus, di per sé generalmente superabile solo con il “mutuo consenso” ex art. 1372 c.c., con la conseguenza che “la definitività della donazione è la regola, la sua revocabilità l'eccezione”) e
Pagina 10 di 16 R.G. 596/2021.
specificamente circoscritta (considerando che “non v'è coincidenza” con “il concetto morale di ingratitudine” e che “non tutte la manifestazioni d'ingratitudine comportano la possibilità di revoca della donazione, ma soltanto quelle espressamente considerate dall'art. 801 c.c.”).
In tale contesto (del tutto eccezionale e tassativo) è poi da inquadrarsi anche la specifica ipotesi dell'“ingiuria grave”, la quale non corrisponde alla figura di reato (in quanto, “pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso” – attesa “la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona” – “si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen.” e “prescinde, per la sua rilevabilità, dal magistero penale”) e presuppone invece, nell'ambito e ai fini specifici dell'art. 801 c.c., “un perdurante comportamento lesivo” “suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario”, dovendo pertanto trattarsi di “un contegno”:
(i) “perdurante” e “durevole” [con la conseguenza che tale “ingiuria grave” “non può essere desunta da singoli accadimenti”, “pur se di per sé … censurabili”, ovvero “esaurirsi in un singolo episodio”, “soprattutto se questo risulti calato in un clima di contrasto” già “sorto”];
(ii) caratterizzato da particolare intensità del “dolo” [occorrendo “non soltanto” un'“azione consapevole e cosciente”, ma il “malvagio proponimento di danneggiare il donante” e la
“perversa animosità dell'agente verso il donante”];
(iii) concretamente dannoso e determinante, in particolare, un pregiudizio grave ed effettivo
[atteso che “la revocazione può esercitarsi [solo] nell'ipotesi in cui il donatario abbia arrecato dolosamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante” e che pertanto “si deve trattare di un danno grave” che “deve essere valutato dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso”, nonché del principio di “proporzionalità”];
(iv) specificamente diretto proprio e solo contro il donante [in quanto contegno che “deve rivolgersi contro il patrimonio morale del donante in modo diretto” ed “esplicito”, essendo pertanto insufficiente una “condotta” del donatario non commendevole o persino ex se illecita
(occorrendo invero “prescindere da ogni e qualsivoglia valutazione circa la legittimità” della condotta o del contegno “ingiurioso”) ovvero comunque idonea a “influenzare … negativamente” i rapporti (anche in modo tale da determinare, in particolare nel caso di parti legate da uno stretto “vincolo biologico ed affettivo”, “sentimenti” di “profondo dolore”,
“ansia” o “delusione”), ma che tuttavia non “costituisce diretta aggressione del patrimonio”
Pagina 11 di 16 R.G. 596/2021.
“morale” “del donante” - “non giustifican[d]o la revoca della donazione”, in particolare e soprattutto nel caso di “rapporti personali” già “contrassegnati da … acrimonia e disaffezione”, la semplice “violazione dell'obbligo di prestar[e] assistenza”, né
“l'indisponibilità della [parte] donataria ad assistere la donante ed a venire incontro alle sue esigenze di assistenza”] (cfr., ex multis e per l'intero paragrafo, Cass. civ., 16/12/2024, n.
32682; Cass. civ., 12/02/2024, n. 3811; Cass. civ., 31/10/2016, n. 22013; Cass. civ.,
31/05/2012, n. 8752; Cass. civ., 10/11/2011, n. 23545; Cass. civ., 31/03/2011, n. 7487; Cass. civ., 24/06/2008, n. 17188; Cass. civ., 28/05/2008, n. 14093; Cass. civ., 5/04/2005, n. 7033;
Cass. civ., 5/11/1990, n. 10614, nonché, nel merito e da ultimo, Trib. Civitavecchia,
26/03/2025, n. 382; Trib. Livorno, 9/06/2025, n. 504; Trib. Rimini, 4/02/2025, n. 114; Trib.
Reggio Emilia, 11/05/2023, n. 560).
VI.3.- Alla luce di tali pacifiche coordinate ermeneutiche è evidente che occorra confermare il rigetto di prime cure e integralmente disattendere le contestazioni formulate dall'impugnante, atteso che:
(A) a fondamento della domanda di revocazione per ingratitudine la parte attrice e odierna appellante aveva prospettato esclusivamente il compimento, da parte del donatario, di condotte di mancata assistenza e visita nei suoi confronti, nonché l'episodio della mancata rimozione della copertura in eternit della casa in Palmi alla Via Pugliese di cui l'attore era usufruttuario [cfr. pagg.
3-4 dell'atto di citazione di 1° grado];
(B) le evenienze allegate erano tuttavia inidonee a integrare il presupposto dell'ingiuria grave ex art. 801 c.c. – attesa la già evidenziata insufficienza, a tal fine, sia di singoli e circoscritti episodi [di per sé senz'altro inidonei a integrare, come detto (v. supra, sub VI.3., punto (i)), il siffatto presupposto (e ciò a fortiori nei casi, analoghi a quello di specie e come ammesso da entrambe le parti, di rapporti pacificamente già aspri e deteriorati – cfr. gli interrogatori formali di attore e convenuto all'udienza del 6.02.2020)], sia della dedotta mancata assistenza e visita al donante [qui peraltro non versante, al tempus della malattia (2014), in stato di abbandono (essendovi con lui la sorella e il cognato) e risultando anche il convenuto affetto da problemi di salute sempre in tale torno di tempo (e in specie nel settembre-ottobre 2014: cfr. all. d)-e) fasc. 1° grado della parte appellata), ciò ulteriormente escludendo la possibilità di qualificare tale comportamento (già di per sé non costituente “aggressione diretta al patrimonio morale del donante”: v. supra, sub VI.3., punto (iv)) come gravemente e
Pagina 12 di 16 R.G. 596/2021.
irrimediabilmente pregiudizievole (v. supra, sub VI.3., punto (iv)) nonché intensamente doloso e meramente emulativo (non apparendo invero connotato, in ragione dei complessivi rapporti fra le parti e della contestuale condizione del convenuto, da “perversa animosità” e dall'esclusivo “malvagio proponimento di danneggiare il donante”: v. supra, sub VI.3., punto
(ii))];
(C) la prova testimoniale articolata, a fronte di ciò, è stata del tutto correttamente disattesa
[v. supra, sub VI.1., punto (a)], risultando i fatti dedotti, ove pur confermati dai testi, comunque insuscettibili di condurre all'accoglimento della domanda ex art. 801 c.c. [né potendo tale prova valere a introdurre fatti diversi e ulteriori da quelli tempestivamente allegati, afferendo invero la “prova” “ad un momento” “logico” “ulteriore” e successivo rispetto all'allegazione ed essendo quindi pacifico che, “in mancanza di tempestiva deduzione”, i “fatti” “non sono mai entrati a far parte del thema decidendum” e dunque qualunque prova di “quei fatti” - “non” potendo né “supplire al difetto originario di allegazione”, né “ampliare indebitamente il thema decidendum” - comunque a “nulla rileva”
(cfr., ex multis, Cass. civ., 19/10/2017, n. 24607; Cass. civ., 21/03/2013, n. 7115; Cass. civ.,
7/04/2000, n. 4392)];
(D) analogamente non dirimente ai fini del decidere poteva ritenersi la prova documentale esibita in prime cure e qui nuovamente invocata [v. supra, sub VI.1., punto (b)], anch'essa riguardando, come peraltro necessario, solo i fatti allegati (e in specie lo stato di salute attoreo e la diffida alla rimozione della copertura in eternit: cfr. all.
3-4 fasc. attoreo di 1° grado), e dunque fatti comunque inidonei, alla luce di quanto precede e ove pur dimostrati, a integrare il presupposto dell'ingiuria grave [v. supra, sub VI.
2. e sub VI.3., punti (A) e (B))].
VI.4.- Non potendo pertanto trovare qui accoglimento neanche le contestazioni dell'appellante riguardanti il rigetto della propria domanda di cui all'art. 801 c.c. [respinta, pur in tal caso, del tutto correttamente, in virtù del difetto dei suoi eccezionali presupposti applicativi (v. supra, sub VI.2.)], è evidente che ciò imponga la conferma anche di tale statuizione e il rigetto delle relative doglianze della parte impugnante [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VII.- Quanto complessivamente precede, giova poi osservare, è ovviamente dirimente e del tutto assorbente anche rispetto alle deduzioni dell'appellante relative alle asserite criticità delle dichiarazioni rese dal convenuto nel corso del suo interrogatorio formale [cfr. pag. 13
Pagina 13 di 16 R.G. 596/2021.
dell'appello, richiamando alcuni passaggi alle pagg.
4-5 del verbale d'udienza del 6.02.2020], trattandosi di dichiarazioni invero non munite di specifica valenza istruttoria [poiché rese da una parte del giudizio nel corso di interrogatorio formale e non aventi carattere confessorio, non risultando pertanto raggiunto l'imprescindibile scopo del mezzo ex art. 228 c.p.c. e 2733
c.c. (cfr. Cass. civ., 24/10/2023, n. 29472; Cass. civ., 27/02/2019, n. 5725; Cass. civ.,
06/06/2006, n. 13212, nonché già Cass. civ., 16/01/1987, n. 295)] e senz'altro inidonee a invertire l'onere allegatorio e probatorio [atteso che “la risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, cosi non è idonea ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere della prova” (cfr., e.g.,
Cass. civ., 9/01/2002, n. 200 e Cass. civ., 7/04/1979, n. 2454)] – onere, quest'ultimo, pertanto sempre gravante sulla parte attrice (in quanto, ex art. 2697 c.c., onus probandi incumbit ei qui dicit) e qui pacificamente rimasto inottemperato, non avendo la parte istante né prodotto la
contro
-dichiarazione necessaria ex artt. 1414 e ss. c.c. [v. supra, sub V.-V.6.], né dedotto elementi tali da integrare l'ingiuria grave ex art. 801 c.c. [v. supra, sub VI.-VI.4.].
VIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, risultando meritevoli di reiezione tutte le contestazioni avanzate dalla parte appellante (v. supra, sub V.-
VII.), è evidente, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, che vada respinto il gravame e integralmente confermata, per l'effetto, la pronuncia qui appellata [statuizione di conferma che non si ritiene tuttavia né necessario né opportuno riportare in dispositivo in ossequio al generale principio dell'effetto c.d. sostitutivo della sentenza d'appello, il quale, come noto, è pacificamente operante anche nei casi, come quello di specie, di integrale rigetto del gravame (poiché “la sentenza di primo grado … deve considerarsi definitivamente assorbita e sostituita”, come noto, “sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 17/01/2025, n. 1186, nonché Cass. civ.,
8/07/2013, n. 16934; Cass. civ., 7/02/2013, n. 2955; Cass. civ., 9/03/2001, n. 3475)].
IX.- Venendo, infine, alle spese di lite, esse sono da regolarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio, considerando l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame con riguardo alla statuizione ex art. 91 c.p.c. di prime cure
[non costituendo ovviamente valida impugnativa la mera richiesta, formulata dall'appellante solo in sede di conclusioni, di refusione delle spese “di entrambi i grad[i] del giudizio”, poiché evidentemente prospettata solo come conseguenza, ex art. 336 c.p.c.,
Pagina 14 di 16 R.G. 596/2021.
dell'accoglimento del proprio appello – eventualità qui pacificamente non verificatasi: v. supra - e comunque senza articolare specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcuna valida impugnativa ex art. 342 c.p.c.], ciò evidentemente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese [cfr., da ultimo, Cass. civ.,
19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)].
IX.1.- Tali spese seguono poi la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo, mediante liquidazione di unico compenso (trattandosi della “liquidazione a carico del soccombente”: cfr. art. 8, comma I, 2° parte, D.M. 55/2014) e nei limiti della nota spese ex art. 75 disp.att.c.p.c. prodotta in uno alla comparsa conclusionale del 20.11.2025 (integrante un “limite” massimo rispetto “al potere del giudice” - essendo precluso “attribuire alla parte
… una somma di entità superiore”: cfr. Cass. civ., 26/10/2021, n. 30087; Cass. civ.,
5/03/2020, n. 6345; Cass. civ., 4/05/2013, n. 11522), nonché avendo riguardo:
(a) alle disposizioni del predetto D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis applicabile);
(b) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande ricomprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato, come già in 1° grado (cfr. pag. 5, punto 5., della pronuncia appellata), in base al valore della domanda, non mutato in sede di gravame e pari al valore del contratto impugnato (€ 128.081,31 – cfr. articolo “ottavo” del rogito del 12.12.2001), come altresì dichiarato in prime cure dall'attore istante (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione di 1° grado)];
(c) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857, nonché Cass. civ., 29/12/2022, n.
37994; Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)];
(d) alla necessità di procedere, infine, a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale dell'odierno gravame, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate, tutto ciò complessivamente giustificando, come già in prime cure (cfr. pag. 5, punto 5., della sentenza gravata) e sulla base di valutazione latamente discrezionale e del tutto insindacabile (non essendovi “un
Pagina 15 di 16 R.G. 596/2021.
vincolo alla determinazione secondo i valori medi” e “dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo”, con la conseguenza che “la determinazione tra il minimo ed il massimo … non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/01/2024, n. 2081 e Cass. civ.,
20/07/2022, n. 22719), la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.2.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 596/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 345/2021, pubblicata in data 23.04.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 1728/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante ) alla refusione delle spese in favore Parte_1 dell'appellato ), spese liquidate in misura pari a € 7.160,00, CP_1
oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 19 dicembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 16 di 16
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 596/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con gli avv.ti CARMELITA Parte_1 C.F._1
VA (C.F. e CodiceFiscale_2 Email_1
CO VA (C.F. CodiceFiscale_3
Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con gli avv.ti SANTO SURACE CP_1 CodiceFiscale_4
(C.F. e CodiceFiscale_5 Email_3 CP_2
(C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Email_4
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 345/2021, pubblicata in data 23.04.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 1728/2017 R.G..
Pagina 1 di 16 R.G. 596/2021.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.11.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 1728/2017 R.G.) e ivi in particolare dedotto che:
(1) con atto di donazione del 12.12.2001, a rogito del dott. e avente Rep./Racc. nn. CP_3
3517/7938, egli aveva trasferito il suo intero patrimonio immobiliare al fratello, CP_1
;
[...]
(2) tale atto era esclusivamente volto a sottrarre tale patrimonio dal rischio di condanne riparatorie (risultando l'attore all'epoca coinvolto in molteplici giudizi – elettorale, penale, erariale), essendo stato convenuto con il germano che, in caso di assenza di condanna ovvero di condanne lievi, i beni donati gli sarebbero stati restituiti con idoneo atto pubblico;
(3) il germano si era tuttavia rifiutato di dar seguito a ciò, essendo rimasti infruttuosi anche i tentativi di componimento bonario;
(4) la predetta donazione era tuttavia da dichiararsi simulata ovvero, in via gradata, da revocarsi ex artt. 800 e 801 c.c. per ingratitudine (in virtù di ingiuria grave – essendosi il donatario sottrattosi ai suoi obblighi assistenziali e non avendo inoltre provveduto alla rimozione della copertura in eternit di una casa a lui intestata e di cui esso attore era usufruttuario).
I.1.2.- Con comparsa del 3.01.2018 si è costituito il convenuto , CP_1
contestando l'insussistenza dei presupposti, fattuali e giuridici, per l'accoglimento delle domande avanzate ex latere actoris sia in via principale, sia in via gradata.
Pagina 2 di 16 R.G. 596/2021.
I.1.3.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di prove dichiarative (interrogatori formali di attore e convenuto all'udienza del 6.02.2020), è stata emessa la pronuncia qui gravata (sent. n. 345/2021 del 23.04.2021), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) rigettato le domande attoree;
(B) condannato l'attore alla refusione delle spese del convenuto.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 596/2021) dalla parte , il quale ha ivi in particolare contestato: Parte_1
(1) sia il rigetto della propria domanda simulatoria;
(2) sia la reiezione della domanda di revocazione per ingratitudine.
I.2.2.- Con comparsa del 9.02.2022 si è poi costituito l'appellato , CP_1
contestando le prospettazioni dell'appellante e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e art. 348 bis c.p.c.;
(B) l'infondatezza dello stesso, in ogni caso, anche nel merito.
I.2.3.- Con provvedimento del 17.04.2023 il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e del mutamento del relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 6.11.2025 e con provvedimento del 7.11.2025 (comunicato alle parti in pari data), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti
(20 + 20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(1) è da disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A), 1° parte], considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura, formulando motivate ragioni di dissenso e altresì indicando (c.d. parte rescissoria) le richieste modifiche alla ricostruzione operata in prime cure (non richiedendosi a tal fine un “progetto alternativo di sentenza”, ma esclusivamente
“l'individuazione”, qui ravvisabile, “di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice” – cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199), sicché, a prescindere dalla
Pagina 3 di 16 R.G. 596/2021.
delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., n. 27199/2017, cit.], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(2) è poi da ritenersi assorbita e non più rilevante anche l'eccezione di inammissibilità ex artt.
348 bis e 348 ter c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A), 2° parte], considerando che, essendo stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, è pacifico che la Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, ferma e impregiudicata ogni valutazione nel merito [qui di seguito, come detto, da esaminarsi], è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(3) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”, “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” [v., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835 (anche richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), nonché Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088], risultando invece ogni ulteriore questione, già affrontata in prime cure e qui non espressamente gravata, ormai passata in giudicato [ciò integrando “il rovescio dell'onere processuale cui la parte è sottoposta”, “nel senso che”, “in mancanza della proposizione dell'impugnazione”, “sulla questione decisa in senso sfavorevole” ovviamente “si forma il giudicato” (v. Cass. civ.,
19/03/2018, n. 6716)] e insuscettibile di alcuna ulteriore delibazione, poiché divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
IV.- Tanto chiarito, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
Pagina 4 di 16 R.G. 596/2021.
V.- Muovendo, in particolare, dalla contestazione rispetto al rigetto della domanda simulatoria
[v. supra, sub I.2.1., punto (1)], essa è stata disattesa [cfr. pagg. 3-4, punto 3., della pronuncia di prime cure] per:
(A) la pacifica mancanza di “prova scritta” dell'“accordo simulatorio”;
(B) l'evidente insussistenza degli estremi, nel caso di specie e a fronte di domanda simulatoria proposta da un paciscente, per dar eccezionalmente corso a prova testimoniale, non risultando
“il negozio asseritamente dissimulato” un “contratto di per sé illecito” (non trattandosi, in particolare, né di “un contratto avente oggetto, causa e motivo illeciti”, “né [di] un contratto in frode alla legge”), né potendosi qui “invocare l'applicazione dell'art. 2724 c.c.” sol sulla scorta del “rapporto di parentela” con il convenuto.
V.1.- A fronte di tali statuizioni, invero del tutto corrette e condivisibili, l'appellante risulta aver qui sostenuto che la prova dell'accordo simulatorio:
(a) poteva desumersi dalle stesse difese della controparte, considerando, in specie, l'olografo del 1988 e la non contestazione rispetto alla persistenza del possesso del donante;
(b) poteva essere raggiunta tramite testi, risultando la prova testimoniale qui ammissibile senza limiti e comunque sussistendo, alla luce del rapporto fra le parti, l'ipotesi di impossibilità ex art. 2724 c.c.;
(c) era suscettibile di essere offerta senza limiti anche ex art. 1417 c.c., attesa l'illiceità del contratto dissimulato.
Tali argomenti, come qui di seguito esaminati, risultano evidentemente inaccoglibili.
V.2.- Giova premettere, a tal proposito, che la prova della simulazione assoluta di un contratto, ove quest'ultimo sia stipulato per iscritto [come nel caso dell'atto negoziale qui impugnato, trattandosi di donazione notarile (cfr. all. 1 fasc. attoreo di 1° grado)], costituisce un patto “aggiunto” e “contrario” al documento e dunque, come noto e pacifico, non può essere fornita dai contraenti né per testi, né tramite presunzioni (ex artt. 2722 e 2729, comma
II, c.c.), ma esclusivamente in base alla
contro
-dichiarazione documentale.
E infatti, è evidente che “il divieto posto dagli artt. 2722 e 2729 c.c. … determina l'onere delle parti di provare la simulazione mediante apposita
contro
-scrittura” (elemento imprescindibile e insurrogabile, “non potendo” invero “avere valenza probatoria - al fine dell'accertamento della pattuita simulazione - nemmeno la confessione stragiudiziale”) e che pertanto “la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto
Pagina 5 di 16 R.G. 596/2021.
mediante controdichiarazione”, i.e. con lo specifico “atto scritto” “di riconoscimento o di accertamento della simulazione” “nel quale” le parti “dichiarano la loro effettiva intenzione”
“di non volere affatto gli effetti del contratto tra esse concluso” e “cristallizzino la natura simulata” dell'operazione (essendo di per sé irrilevante ogni prova o documento ulteriore, ivi compresi i “documenti” che “consentono solo di trarre la prova indiretta … di tale accordo”
e che pertanto “non forniscono la prova diretta dell'accordo simulatorio”) [cfr., ex aliis,
Cass. civ., 10/04/2015, n. 7270; Cass. civ., 20/03/2017, n. 7093; Cass. civ., 7/01/2019, n. 123
e Cass. civ., 7/07/2022, n. 21505, nonché, nel merito ed ex multis, Corte App. Catania,
21/11/2019; Trib. Crotone, 26/05/2020; Trib. Massa, 22/02/2022)].
V.3.- Ciò precisato, è del tutto evidente che a quanto precede consegua l'integrale reiezione delle contestazioni della parte impugnante e, in primis, dell'argomento compendiato supra, sub V.1., punto (a).
E infatti, al di là dell'effettiva valenza dei dati invocati [costituiti, in specie, dal protrarsi del mero possesso attoreo sui beni donati (evenienza peraltro coerente con la natura dell'atto, attesa la riserva di usufrutto ivi pattuita – cfr. pag. 1, articolo “primo”, della donazione del
2001) ovvero dal testamento del 1988 con cui l'attore designava il convenuto quale proprio erede (elemento di per sé ovviamente inidoneo a comprovare alcuna simulazione ovvero a rendere privo di causa l'atto donativo, conseguendo a quest'ultimo un trasferimento certo e immediato e non già del tutto eventuale e incerto – non solo nel quantum, ma anche nell'an, attesa la possibile premorienza del beneficiario e la permanente revocabilità, ex art. 679 c.c., della scheda testamentaria)], non v'è dubbio che essi risultino comunque irrilevanti, non potendo in ogni caso “desumersi” la prova della simulazione da meri elementi (asseritamente) sintomatici, atteso il divieto di legge (ex artt. 2722 e 2729, comma II, c.c.) di “ricava[re] la prova dell'accordo simulatorio” mediante meri “elementi indiziari” (essendo invero preclusa ogni forma di “prova indiretta” o “per presunzioni”) e il correlato principio, già innanzi rammentato, per cui “la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa può essere data soltanto mediante controdichiarazione” e “mediante apposita
contro
-scrittura” da produrre in giudizio [v. supra, sub V.2., nonché spec. Cass. n. 7093/2017, cit.].
V.4.- Parimenti inaccoglibile, poi, risulta chiaramente anche la 2° deduzione critica [v. supra, sub V.1., punto (b)], considerando che:
Pagina 6 di 16 R.G. 596/2021.
(1) la prospettata “ammissibilità senza limiti” della prova per testi dell'accordo simulatorio risulta invero confliggente sia con i pacifici principi già menzionati e con l'espresso divieto di legge [in virtù del quale, come detto, “la prova per testimoni non è ammessa” (art. 2722
c.c.)], sia con lo stesso arresto di legittimità richiamato dall'appellante (cfr. Cass. n.
7093/2017, cit.), nel quale invero non si smentisce, ma si conferma e ribadisce il divieto di
“utilizzare la prova testimoniale ai fini dell'accertamento dell'accordo simulatorio”, ivi appunto censurandosi l'operato contra legem dei “giudici di appello”, “incorsi in un'evidente contraddizione” e in palese violazione del “divieto di cui agli artt. 2722 e 2729 c.c.” proprio per aver (inammissibilmente) provveduto a “utilizzare la prova testimoniale ai fini dell'accertamento dell'accordo simulatorio” (cfr. ancora Cass. n. 7093/2017, cit.);
(2) sempre in tale pronuncia della S. Corte si rammenta, poi, che il divieto di prova testimoniale risulta senz'altro operante sia per la simulazione relativa, sia per quella (analoga a quella qui prospettata) assoluta, potendo tali ipotesi poi distinguersi solo per i casi in cui una siffatta prova, di per sé preclusa, possa essere eccezionalmente “ammessa” – e ciò considerando il diverso referente sotteso al pur comune divieto (per entrambe vigente, ma ex art. 2722 c.c. per l'assoluta ed ex art. 2725 c.c. per la relativa) e la conseguente diversa operatività della deroga di cui all'art. 2724 c.c. [potendosi nel caso dell'“assoluta” valutare
“tutte e tre le ipotesi contemplate” e nel caso della “relativa”, invece, “soltanto” quella “di cui all'art. 2724 …, n. 3)”: cfr. Cass. n. 7093/2017, cit.];
(3) la menzionata disposizione derogatoria, tuttavia, è evidentemente insuscettibile di ritenersi qui applicabile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi ivi contemplate e non sussistendo, in particolare, gli estremi dell'“impossibilità morale” di cui all'art. 2724, n. 2),
c.c., poiché invocata dall'appellante solo sulla scorta del mero rapporto di parentela e fiducia fra sé e il donatario [cfr. pag. 10 dell'atto di gravame] e dunque di un'evenienza ex se pacificamente insufficiente [atteso che, come noto e invero frequentemente ribadito proprio nei casi di simulazione e “interposizione fittizia”, “per la ricorrenza dell'impossibilità morale di procurarsi la prova scritta di cui all'art. 2724 c.c., n. 2 non è sufficiente una situazione di astratta influenza o di autorità o di prestigio della persona dalla quale lo scritto dovrebbe esser preteso, né di vincolo di amicizia, di parentela o di affinità di quest'ultima nei confronti della parte interessata all'acquisizione della prova” (cfr. Cass. civ., 2/08/2013, n. 18554,
Pagina 7 di 16 R.G. 596/2021.
nonché, ex multis, Cass. civ., 7/07/2016, n. 13857; Cass. civ., 13/12/2001, n. 15760; Cass. civ., 26/03/1992, n. 3750 21/07/1984, n. 4275)].
V.5.- Analogamente da disattendere, infine, risulta anche il terzo e ultimo rilievo [v. supra, sub V.1., punto (c)], atteso che:
(A) l'esonero dai limiti di prova eccezionalmente stabilito anche per le parti dall'art. 1417 c.c. opera, come noto, nel solo caso di vera e proprio “illiceità del contratto dissimulato” [cfr. art. 1417, 2° parte, c.c.], dovendo pertanto trattarsi di “negozio” ontologicamente “contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento” e che “persegua interessi che l'ordinamento reprime” – ipotesi di per sé non ravvisabile nel caso, analogo a quello qui prospettato, di contratto volto a frodare i terzi creditori dell'apparente donante, atteso che, come noto e altresì “ripetutamente” “affermato” nella giurisprudenza di legittimità, “una tale finalizzazione dell'operazione rileva [solo] sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità”, considerando che, fermi i “rimedi specifici” e gli “ulteriori strumenti garantiti dall'ordinamento”, non v'è dubbio che “la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti” e pertanto, “non verificandosi” in tal caso “alcuna violazione di norme imperative” (“non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale … l'invalidità del contratto in frode dei terzi” e non essendo prevista “una tutela reale che elimini dalla realtà giuridica” una siffatta pattuizione), è pacifico che “gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti” e che “il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1417 c.c.
[cfr., ex aliis, Cass. civ., 14/03/2008, n. 7048; Cass. civ., 11/2/2000, n. 1535 e Cass. civ.,
20/7/1980 n. 444861, nonché Cass. civ., Sez. un., 5/03/2025, n. 5841; Cass. civ. 24/01/2023,
n. 2176; Cass. civ. 21/11/2019, n. 30415; Cass. civ., 28/09/2016, n. 19196; Cass. civ.,
31/10/2014, n. 23158; Cass. civ., 11/10/2013, n. 23158; Cass. civ., 4/10/2010, n. 20576; Cass. civ., 29/05/2003 n. 8600; Cass. civ., Sez. un., 25/10/1993, n. 10603];
(B) l'eccezionale esonero stabilito dall'art. 1417 c.c. non può evidentemente ritenersi poi applicabile neanche sulla scorta del qui invocato riferimento penalistico (art. 388 c.p.); e ciò considerando: (a) il carattere del tutto nuovo, e pertanto ex se inammissibile (art. 345 c.p.c.), di siffatta (inedita) prospettazione – essendo invero noto e pacifico, a tal riguardo, che “il
Pagina 8 di 16 R.G. 596/2021.
divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni … non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado”, “modificando i temi di indagine”, “trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello, quest'ultimo, estraneo al vigente ordinamento processuale” (cfr., e.g., Cass. civ., 22/03/2022, n. 9211;
Cass. civ., 1/02/2018, n. 2529; Cass. civ., 13/10/2015, n. 20502; Cass. civ., 28/02/2014, n.
4854; Cass. civ., 9/06/2000, n. 7878); (b) l'evidente inidoneità, in ogni caso, della mera norma qui richiamata a sovvertire le conclusioni raggiunte in prime cure (e qui senz'altro da ribadirsi, poiché corrette e condivisibili, nonché del tutto conformi al pacifico diritto vivente:
v. supra), considerando tanto il difetto di allegazione e prova della sussistenza, già all'epoca dell'atto impugnato (12.12.2001), di tutti i suoi specifici presupposti ed elementi costitutivi
[non integrati dai meri pregiudizi (futuri ed eventuali) legati all'emessa pronuncia di incandidabilità, ma occorrendo l'“emissione di un provvedimento” da parte dell'“autorità giudiziaria” – costituente “il presupposto dell'ingiunzione da eseguire” e poi inottemperata – ovvero quantomeno la già sussistente “pendenza di un'azione giudiziaria” (cfr. Cass. pen.,
14/10/2024, n. 37634), all'epoca tuttavia non ancora incardinata (neanche da parte della magistratura contabile, essendo stato “l'atto” dell'“azione erariale” “notificato” all'attore, come dallo stesso ammesso, solo “nel 2005”: cfr. pag. 2 del verbale d'udienza del
6.02.2020)], quanto la pacifica circostanza che non si tratta di “reato-contratto”, ma di fattispecie complessa (con disvalore invero né concentrato, né esaurito nel semplice realizzarsi del negozio – come invece nei casi di “contratto” che “collide così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato”, essendo invece pacifico che “la fattispecie di cui al di cui al primo comma dell'art. 388 cod. pen. non punisce” di per sé la mera “elusione delle pretese creditorie”: cfr., e.g., Cass. civ.,
22/04/2025, n. 10542, nonché Cass. n. 37634/2024, cit.) e dunque di disposizione comunque inidonea, ove pur valutabile, a determinare ex se “l'illiceità del contratto dissimulato” [cfr. ancora art. 1417, 2° parte, c.c.].
V.6.- Non potendo pertanto trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni e risultanze sin qui esposte [v. supra, sub V.-V.5.], alcuno degli argomenti critici fatti valere dalla parte appellante con riguardo al rigetto della domanda simulatoria [del tutto correttamente disattesa, non essendo stata prodotta dalla parte, come pur necessario, la relativa contre-lettre (v. supra,
Pagina 9 di 16 R.G. 596/2021.
sub V.2.)], è evidente che ciò imponga la conferma di tale statuizione e l'integrale reiezione, per converso, della doglianza dell'appellante a tal proposito [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Analogamente da disattendere risultano altresì le contestazioni della parte impugnante con riguardo alla proprio domanda ex art. 801 c.c. [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], respinta in
1° grado [v. pagg. 4-5, punto 4., della pronuncia gravata] sulla base:
(A) degli specifici caratteri del presupposto dell'“ingiuria grave”, ravvisabile solo nel caso di condotte gravemente offensive della dignità del donante ed espressive di una “radicata e profonda avversione” o di “perversa animosità” nei confronti di quest'ultimo;
(B) dell'inconfigurabilità nel caso di specie, già a fronte delle deduzioni della parte attrice
(mancata assistenza durante un periodo di malattia e mancata rimozione del tetto in eternit di una casa in usufrutto all'attore) e dunque senza necessità di dar corso ad aggravi istruttori (di per sé non dirimenti, atteso che “le circostanze oggetto dei capitoli di prova, anche ove dimostrate in giudizio, non sarebbero state comunque qualificabili come ingiuria grave”), di condotte idonee a “integrare l'elemento costitutivo dell'ingiuria grave”, anche considerando:
(i) il difetto, in capo al donante, di uno “stato di abbandono” (già convivendo, durante la malattia del 2014, “con la sorella e il cognato”); (ii) i “problemi di salute” patiti nel medesimo “periodo”, e in specie “tra il settembre e l'ottobre 2014”, dal donatario;
(iii)
l'inserimento degli “episodi” invocati “dall'attore” “in un più ampio contesto di aspri contrasti” fra le parti, trattandosi, anche alla luce di tale contesto, di “singoli accadimenti” insuscettibili di “essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione” necessaria a giustificare la “revocazione della donazione per ingratitudine”.
VI.1.- In senso contrario a tali statuizioni, pur in tal caso del tutto corrette e condivisibili, la parte impugnante risulta aver qui contestato:
(a) l'ingiusto rigetto della propria prova testimoniale;
(b) l'idoneità dei documenti in atti, in ogni caso, a dimostrare la fondatezza della propria domanda.
Anche siffatti argomenti, come qui di seguito scrutinati, risultano evidentemente inaccoglibili.
VI.2.- Occorre rammentare, a tal proposito, che la revocazione della donazione per ingratitudine è ipotesi eccezionale (derogando alla vincolatività della lex contractus, di per sé generalmente superabile solo con il “mutuo consenso” ex art. 1372 c.c., con la conseguenza che “la definitività della donazione è la regola, la sua revocabilità l'eccezione”) e
Pagina 10 di 16 R.G. 596/2021.
specificamente circoscritta (considerando che “non v'è coincidenza” con “il concetto morale di ingratitudine” e che “non tutte la manifestazioni d'ingratitudine comportano la possibilità di revoca della donazione, ma soltanto quelle espressamente considerate dall'art. 801 c.c.”).
In tale contesto (del tutto eccezionale e tassativo) è poi da inquadrarsi anche la specifica ipotesi dell'“ingiuria grave”, la quale non corrisponde alla figura di reato (in quanto, “pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso” – attesa “la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona” – “si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen.” e “prescinde, per la sua rilevabilità, dal magistero penale”) e presuppone invece, nell'ambito e ai fini specifici dell'art. 801 c.c., “un perdurante comportamento lesivo” “suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario”, dovendo pertanto trattarsi di “un contegno”:
(i) “perdurante” e “durevole” [con la conseguenza che tale “ingiuria grave” “non può essere desunta da singoli accadimenti”, “pur se di per sé … censurabili”, ovvero “esaurirsi in un singolo episodio”, “soprattutto se questo risulti calato in un clima di contrasto” già “sorto”];
(ii) caratterizzato da particolare intensità del “dolo” [occorrendo “non soltanto” un'“azione consapevole e cosciente”, ma il “malvagio proponimento di danneggiare il donante” e la
“perversa animosità dell'agente verso il donante”];
(iii) concretamente dannoso e determinante, in particolare, un pregiudizio grave ed effettivo
[atteso che “la revocazione può esercitarsi [solo] nell'ipotesi in cui il donatario abbia arrecato dolosamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante” e che pertanto “si deve trattare di un danno grave” che “deve essere valutato dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze del caso”, nonché del principio di “proporzionalità”];
(iv) specificamente diretto proprio e solo contro il donante [in quanto contegno che “deve rivolgersi contro il patrimonio morale del donante in modo diretto” ed “esplicito”, essendo pertanto insufficiente una “condotta” del donatario non commendevole o persino ex se illecita
(occorrendo invero “prescindere da ogni e qualsivoglia valutazione circa la legittimità” della condotta o del contegno “ingiurioso”) ovvero comunque idonea a “influenzare … negativamente” i rapporti (anche in modo tale da determinare, in particolare nel caso di parti legate da uno stretto “vincolo biologico ed affettivo”, “sentimenti” di “profondo dolore”,
“ansia” o “delusione”), ma che tuttavia non “costituisce diretta aggressione del patrimonio”
Pagina 11 di 16 R.G. 596/2021.
“morale” “del donante” - “non giustifican[d]o la revoca della donazione”, in particolare e soprattutto nel caso di “rapporti personali” già “contrassegnati da … acrimonia e disaffezione”, la semplice “violazione dell'obbligo di prestar[e] assistenza”, né
“l'indisponibilità della [parte] donataria ad assistere la donante ed a venire incontro alle sue esigenze di assistenza”] (cfr., ex multis e per l'intero paragrafo, Cass. civ., 16/12/2024, n.
32682; Cass. civ., 12/02/2024, n. 3811; Cass. civ., 31/10/2016, n. 22013; Cass. civ.,
31/05/2012, n. 8752; Cass. civ., 10/11/2011, n. 23545; Cass. civ., 31/03/2011, n. 7487; Cass. civ., 24/06/2008, n. 17188; Cass. civ., 28/05/2008, n. 14093; Cass. civ., 5/04/2005, n. 7033;
Cass. civ., 5/11/1990, n. 10614, nonché, nel merito e da ultimo, Trib. Civitavecchia,
26/03/2025, n. 382; Trib. Livorno, 9/06/2025, n. 504; Trib. Rimini, 4/02/2025, n. 114; Trib.
Reggio Emilia, 11/05/2023, n. 560).
VI.3.- Alla luce di tali pacifiche coordinate ermeneutiche è evidente che occorra confermare il rigetto di prime cure e integralmente disattendere le contestazioni formulate dall'impugnante, atteso che:
(A) a fondamento della domanda di revocazione per ingratitudine la parte attrice e odierna appellante aveva prospettato esclusivamente il compimento, da parte del donatario, di condotte di mancata assistenza e visita nei suoi confronti, nonché l'episodio della mancata rimozione della copertura in eternit della casa in Palmi alla Via Pugliese di cui l'attore era usufruttuario [cfr. pagg.
3-4 dell'atto di citazione di 1° grado];
(B) le evenienze allegate erano tuttavia inidonee a integrare il presupposto dell'ingiuria grave ex art. 801 c.c. – attesa la già evidenziata insufficienza, a tal fine, sia di singoli e circoscritti episodi [di per sé senz'altro inidonei a integrare, come detto (v. supra, sub VI.3., punto (i)), il siffatto presupposto (e ciò a fortiori nei casi, analoghi a quello di specie e come ammesso da entrambe le parti, di rapporti pacificamente già aspri e deteriorati – cfr. gli interrogatori formali di attore e convenuto all'udienza del 6.02.2020)], sia della dedotta mancata assistenza e visita al donante [qui peraltro non versante, al tempus della malattia (2014), in stato di abbandono (essendovi con lui la sorella e il cognato) e risultando anche il convenuto affetto da problemi di salute sempre in tale torno di tempo (e in specie nel settembre-ottobre 2014: cfr. all. d)-e) fasc. 1° grado della parte appellata), ciò ulteriormente escludendo la possibilità di qualificare tale comportamento (già di per sé non costituente “aggressione diretta al patrimonio morale del donante”: v. supra, sub VI.3., punto (iv)) come gravemente e
Pagina 12 di 16 R.G. 596/2021.
irrimediabilmente pregiudizievole (v. supra, sub VI.3., punto (iv)) nonché intensamente doloso e meramente emulativo (non apparendo invero connotato, in ragione dei complessivi rapporti fra le parti e della contestuale condizione del convenuto, da “perversa animosità” e dall'esclusivo “malvagio proponimento di danneggiare il donante”: v. supra, sub VI.3., punto
(ii))];
(C) la prova testimoniale articolata, a fronte di ciò, è stata del tutto correttamente disattesa
[v. supra, sub VI.1., punto (a)], risultando i fatti dedotti, ove pur confermati dai testi, comunque insuscettibili di condurre all'accoglimento della domanda ex art. 801 c.c. [né potendo tale prova valere a introdurre fatti diversi e ulteriori da quelli tempestivamente allegati, afferendo invero la “prova” “ad un momento” “logico” “ulteriore” e successivo rispetto all'allegazione ed essendo quindi pacifico che, “in mancanza di tempestiva deduzione”, i “fatti” “non sono mai entrati a far parte del thema decidendum” e dunque qualunque prova di “quei fatti” - “non” potendo né “supplire al difetto originario di allegazione”, né “ampliare indebitamente il thema decidendum” - comunque a “nulla rileva”
(cfr., ex multis, Cass. civ., 19/10/2017, n. 24607; Cass. civ., 21/03/2013, n. 7115; Cass. civ.,
7/04/2000, n. 4392)];
(D) analogamente non dirimente ai fini del decidere poteva ritenersi la prova documentale esibita in prime cure e qui nuovamente invocata [v. supra, sub VI.1., punto (b)], anch'essa riguardando, come peraltro necessario, solo i fatti allegati (e in specie lo stato di salute attoreo e la diffida alla rimozione della copertura in eternit: cfr. all.
3-4 fasc. attoreo di 1° grado), e dunque fatti comunque inidonei, alla luce di quanto precede e ove pur dimostrati, a integrare il presupposto dell'ingiuria grave [v. supra, sub VI.
2. e sub VI.3., punti (A) e (B))].
VI.4.- Non potendo pertanto trovare qui accoglimento neanche le contestazioni dell'appellante riguardanti il rigetto della propria domanda di cui all'art. 801 c.c. [respinta, pur in tal caso, del tutto correttamente, in virtù del difetto dei suoi eccezionali presupposti applicativi (v. supra, sub VI.2.)], è evidente che ciò imponga la conferma anche di tale statuizione e il rigetto delle relative doglianze della parte impugnante [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VII.- Quanto complessivamente precede, giova poi osservare, è ovviamente dirimente e del tutto assorbente anche rispetto alle deduzioni dell'appellante relative alle asserite criticità delle dichiarazioni rese dal convenuto nel corso del suo interrogatorio formale [cfr. pag. 13
Pagina 13 di 16 R.G. 596/2021.
dell'appello, richiamando alcuni passaggi alle pagg.
4-5 del verbale d'udienza del 6.02.2020], trattandosi di dichiarazioni invero non munite di specifica valenza istruttoria [poiché rese da una parte del giudizio nel corso di interrogatorio formale e non aventi carattere confessorio, non risultando pertanto raggiunto l'imprescindibile scopo del mezzo ex art. 228 c.p.c. e 2733
c.c. (cfr. Cass. civ., 24/10/2023, n. 29472; Cass. civ., 27/02/2019, n. 5725; Cass. civ.,
06/06/2006, n. 13212, nonché già Cass. civ., 16/01/1987, n. 295)] e senz'altro inidonee a invertire l'onere allegatorio e probatorio [atteso che “la risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, cosi non è idonea ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere della prova” (cfr., e.g.,
Cass. civ., 9/01/2002, n. 200 e Cass. civ., 7/04/1979, n. 2454)] – onere, quest'ultimo, pertanto sempre gravante sulla parte attrice (in quanto, ex art. 2697 c.c., onus probandi incumbit ei qui dicit) e qui pacificamente rimasto inottemperato, non avendo la parte istante né prodotto la
contro
-dichiarazione necessaria ex artt. 1414 e ss. c.c. [v. supra, sub V.-V.6.], né dedotto elementi tali da integrare l'ingiuria grave ex art. 801 c.c. [v. supra, sub VI.-VI.4.].
VIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, risultando meritevoli di reiezione tutte le contestazioni avanzate dalla parte appellante (v. supra, sub V.-
VII.), è evidente, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, che vada respinto il gravame e integralmente confermata, per l'effetto, la pronuncia qui appellata [statuizione di conferma che non si ritiene tuttavia né necessario né opportuno riportare in dispositivo in ossequio al generale principio dell'effetto c.d. sostitutivo della sentenza d'appello, il quale, come noto, è pacificamente operante anche nei casi, come quello di specie, di integrale rigetto del gravame (poiché “la sentenza di primo grado … deve considerarsi definitivamente assorbita e sostituita”, come noto, “sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 17/01/2025, n. 1186, nonché Cass. civ.,
8/07/2013, n. 16934; Cass. civ., 7/02/2013, n. 2955; Cass. civ., 9/03/2001, n. 3475)].
IX.- Venendo, infine, alle spese di lite, esse sono da regolarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio, considerando l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame con riguardo alla statuizione ex art. 91 c.p.c. di prime cure
[non costituendo ovviamente valida impugnativa la mera richiesta, formulata dall'appellante solo in sede di conclusioni, di refusione delle spese “di entrambi i grad[i] del giudizio”, poiché evidentemente prospettata solo come conseguenza, ex art. 336 c.p.c.,
Pagina 14 di 16 R.G. 596/2021.
dell'accoglimento del proprio appello – eventualità qui pacificamente non verificatasi: v. supra - e comunque senza articolare specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcuna valida impugnativa ex art. 342 c.p.c.], ciò evidentemente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese [cfr., da ultimo, Cass. civ.,
19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)].
IX.1.- Tali spese seguono poi la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo, mediante liquidazione di unico compenso (trattandosi della “liquidazione a carico del soccombente”: cfr. art. 8, comma I, 2° parte, D.M. 55/2014) e nei limiti della nota spese ex art. 75 disp.att.c.p.c. prodotta in uno alla comparsa conclusionale del 20.11.2025 (integrante un “limite” massimo rispetto “al potere del giudice” - essendo precluso “attribuire alla parte
… una somma di entità superiore”: cfr. Cass. civ., 26/10/2021, n. 30087; Cass. civ.,
5/03/2020, n. 6345; Cass. civ., 4/05/2013, n. 11522), nonché avendo riguardo:
(a) alle disposizioni del predetto D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto e qui ratione temporis applicabile);
(b) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande ricomprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato, come già in 1° grado (cfr. pag. 5, punto 5., della pronuncia appellata), in base al valore della domanda, non mutato in sede di gravame e pari al valore del contratto impugnato (€ 128.081,31 – cfr. articolo “ottavo” del rogito del 12.12.2001), come altresì dichiarato in prime cure dall'attore istante (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione di 1° grado)];
(c) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857, nonché Cass. civ., 29/12/2022, n.
37994; Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)];
(d) alla necessità di procedere, infine, a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale dell'odierno gravame, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate, tutto ciò complessivamente giustificando, come già in prime cure (cfr. pag. 5, punto 5., della sentenza gravata) e sulla base di valutazione latamente discrezionale e del tutto insindacabile (non essendovi “un
Pagina 15 di 16 R.G. 596/2021.
vincolo alla determinazione secondo i valori medi” e “dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo”, con la conseguenza che “la determinazione tra il minimo ed il massimo … non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/01/2024, n. 2081 e Cass. civ.,
20/07/2022, n. 22719), la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.2.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 596/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 345/2021, pubblicata in data 23.04.2021 ed emessa a definizione del proc. n. 1728/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante ) alla refusione delle spese in favore Parte_1 dell'appellato ), spese liquidate in misura pari a € 7.160,00, CP_1
oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 19 dicembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 16 di 16