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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in materia di indebito assistenziale, iscritta al numero 94 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
, , , quali eredi di , rappr. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 dif. dall'avv. FRATINI MARIA
Appellante
E
rappr. e dif. dagli avv.ti AN Andriulli, Controparte_1
AN ER, AN CI
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 24/03/2021, (nato a [...] il 28.maggio 1937), Parte_1
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), Parte_2 Parte_3 quali eredi di , hanno proposto appello avverso la sentenza n.2030 del 29.9.2020 Persona_1 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda originariamente proposta dalla
[...] CP_ al fine di dichiarare non dovuta la somma di € 5038,80 richiesta in restituzione dall' con Per_1 comunicazione del 07.11.2013 per ratei assegno sociale anni 2012 e 2013.
1.2. Parte appellata costituita in giudizio ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 12.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione, potendo la fattispecie essere ricostruita nei termini di seguito esposti.
2.1. Con ricorso del 11.2.2020 la chiedendo di non essere tenuta alla restituzione della somma Per_1 di € 5038,80 di cui alla comunicazione del 07.11.2013, ha dedotto: 1) di essere coniugata con Pt_1 titolare di assegno sociale di derivazione invalidità civile numero 07037611, nonché di assegno
[...] ordinario di invalidità cat IO numero 60019382; 2) di avere richiesto, con domanda del 28 giugno 2019,
l'assegno sociale, essendo stato l'assegno sociale in godimento al proprio coniuge Parte_1 CP_ revocato con comunicazione del 3 maggio 2019; 3) in data 15 luglio 2019 l ha liquidato detta prestazione trattenendo a compensazione gli arretrati spettanti per un presunto indebito, indicato con il numero 10448741 di cui ha appreso derivare dalla comunicazione del 07.11.2013 relativa alla revoca della prestazione AS numero 4033003 per l'importo di € 5038,80 per redditi del coniuge anno 2011; 4) il mancato percepimento da parte del coniuge di somme a titolo di assegno sociale di invalidità civile, Pt_1 essendo stata la prestazione assistenziale ripristinata nell'anno 2014.
CP_ L' in primo grado, ha dedotto che la somma indebita è derivata dalla ricostituzione “batch” del
29.10.2013 per la prestazione AS n. 04033003 per superamento limite reddito familiare per l'anno 2011, con revoca per gli anni 2012 e 2013. In particolare, ha precisato che la prestazione invalidità civile n.
07037611, con decorrenza 4/2001, in favore del coniuge della è stata adeguata, al compimento Per_1 dell'età pensionabile, all'importo dell'assegno sociale.
CP_
2.2. Il Tribunale ha rigettato il ricorso risultando dalla documentazione prodotta in giudizio dall' la percezione da parte del coniuge della a titolo di assegno ordinario di invalidità n. 60019382 e Per_1 pensione di inabilità civile n. 7037611 – prestazioni entrambe pacificamente ricomprese nei redditi computabili –, nell'anno 2011, la complessiva somma di euro 11.269,00 superiore al limite di euro
10.849,80; nell'anno 2012 la complessiva somma di euro 11.364,00 superiore al limite di euro 11.164,66; nell'anno 2013 la complessiva somma di euro 11.687,00 superiore al limite di euro 11.499,80.
2.3. Gli appellanti, nella qualità indicata, hanno dedotto la mancanza della prova della percezione da parte del odierno appellante e coniuge della dell'assegno sociale derivante da invalidità Pt_1 Per_1 civile precisando che dalla documentazione proveniente dallo stesso ente il pagamento dell'assegno sociale
è stato solo disposto ma non erogato rimanendo in cassa sede, venendo ripristinato nell'anno 2014, non potendo, pertanto, pretendere in restituzione somme sulla base di una prestazione non corrisposta.
3. Orbene, deve premettersi che, com'è noto, l'assegno sociale (attribuito in luogo della pensione sociale
"Con effetto dal 1 gennaio 1996"; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6) risulta specificamente correlato al possesso di redditi (personali e del coniuge) il cui importo (variamente) ne determina lo stesso ammontare
(“Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale”); e la stessa erogazione dell'assegno è operata in via provvisoria “sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. Va da sé che la stessa legge sopra richiamata, richieda sufficienti, ai fini della liquidazione, i dati emergenti delle dichiarazioni reddituali, fatti salvi ovviamente gli eventuali accertamenti e/o deduzioni di segno contrario da parte dell'Istituto erogatore.
L'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b) (Cass. n. 14513/2020).
La legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale.
Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale;
In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
3.1. In diritto, viene in rilievo la disciplina dell'indebito assistenziale (in tal senso già Cass. n. 23097 del 2013, che ha escluso l'indebita fruizione di ratei di assegno sociale dall'ambito di operatività delle previsioni dettate per l'indebito in materia previdenziale;
in seguito, Cass. n. 13223 del 2020, che ha applicato all'indebita fruizione di ratei di assegno sociale la disciplina propria dell'indebito in materia assistenziale e, di recente, Cass. nr 18820 del 2021, alle cui argomentazioni si rinvia, per la compiuta ricostruzione della materia, che ha ribadito la natura assistenziale della prestazione in oggetto).
Ne consegue che la fattispecie concreta va regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Cassazione civile sez. VI - 10/08/2022, n. 24606; Cass. nn.
10642 e 26036 del 2019).
3.2. Nel caso di specie, pertanto, qualificata in tali termini la questione, deve ritenersi che l'indebito, a fortiori, debba decorrere dall'accertamento del dedotto superamento dei redditi rispetto alla posizione del coniuge della – odierno appellante – e quindi dalla comunicazione del 7 Per_1 Parte_1 novembre 2013, non potendo, pertanto, ricomprendersi integralmente le somme corrisposte per gli anni
2012-2013 per superamento dei limiti reddituali dell'anno 2011.
3.3. Deve, altresì, evidenziarsi che è indubbio che la parte che agisca per la restituzione di una somma che assume di aver pagato è gravata dell'onere di dimostrare l'effettività del versamento con mezzi idonei.
Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma (effetto, ad esempio, che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate;
Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019;
Cassazione civile sez. II, 21/03/2023, n.8046).
Tale principio ha portata generale ed è operante anche in materia di indebito oggettivo (Cassazione civile sez. II, 21/03/2023, n.8046), atteso che l'incasso delle somme deve ritenersi circostanza che cade nella sfera di conoscibilità della parte che emette l'ordine di pagamento.
CP_
3.4. Con riguardo alla fattispecie concreta, deve evidenziarsi che i documenti prodotti dall' non consentono di ritenere provata l'effettiva dazione delle somme come complessivamente riportate nel prospetto del casetto previdenziale dei pagamenti effettuati al per l'anno 2011 (€ 11.269,00 Pt_1 CP_ complessive per entrambi i certificati delle prestazioni a carico dell' ovvero per IO n. 60019382 e invalidità civile n. 07037611).
Invero manca la ricevuta contabile della ricezione delle somme tenuto conto della specifica eccezione avanzata sin dal primo grado della mancata corresponsione della prestazione assegno sociale da invalidità civile, reiterata in grado di appello.
Tanto considerando che dal cassetto previdenziale relativo alla prestazione invalidità civile del Pt_1 per gli anni 2011-2012 e 2013, si evince nel riquadro delle coordinate bancarie l'indicazione “cassa sede”.
In assenza di ricevuta di pagamento dei ratei mensili della prestazione assistenziale in favore del Pt_1 da rilasciare dall'ente legittimato a pagamento, non si può rimanere raggiunta la prova della percezione della somma ai fini dell'effettività dei redditi percepiti.
3.5. Inoltre, quanto innanzi evidenziato è supportato dalla certificazione dell'agenzia delle entrate allegata già in primo grado (v. elenco documenti contenuti nel ricorso), da cui si evince che il per l'anno Pt_1
2011 ha ricevuto come reddito euro 6076,00.
Dalla medesima certificazione, non risulta indicato altro reddito seppure esente, come invece risultante per la per gli anni 2012 e 2013, dovendosi, pertanto, inferire che l'agenzia delle entrate indica sia Per_1 redditi fiscalmente imponibili che redditi esenti ai fini Irpef.
3.6. Altresì, anche volendo considerare corrisposta la prestazione connessa alla invalidità civile, dal cassetto previdenziale del relativo al certificato n.07037611, risulterebbe, per l'anno 2011, la somma Pt_1 complessiva di € 4.419,00 che sommata alla somma di € 6076,00 certificata dall'Agenzia delle Entrate, sembra configurare un reddito complessivo (€ 10495,00) inferiore al limite legale (€ 10849,80).
3.7. Alla luce del predetto quadro assertivo e probatorio, non può ritenersi quindi provata l'irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 7.11.2013, per il recupero nei confronti della della Per_1 somma di € 5.038,80. CP_ Infondata è l'eccezione dell' in ordine alla mancanza di prova della qualifica di eredi dei ricorrenti, atteso che il ricorso in appello proposto implica il compimento di atti dispositivi di una posizione soggettiva riferibile alla de cuius con tutte le conseguenze in relazione alla loro posizione ereditaria.
Inoltre, il ricorso non risulta tardivo essendo stato depositato in data 24.3.2021 rispetto alla sentenza del
29.9.2020 di cui non vi prova della notifica ai fini della decorrenza del minor termine per la relativa impugnazione.
4. Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi non dovuta la somma di € 5.038,80 di cui alla comunicazione del 07.11.2013.
5.Le spese del doppio grado del giudizio (Cass. Sez. 2, n. 2697/2023 del 30/1/2023; Sez. 2, Ordinanza n. CP_ 21706 del 2023), seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e nel presente grado della concreta attività svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta la somma di € 5.038,80 di cui alla comunicazione del 07.11.2013; - CP_ condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in €
1312,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione e per il presente grado di appello, in complessive € 962,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione se chiesta in atti nel presente giudizio.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in materia di indebito assistenziale, iscritta al numero 94 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
, , , quali eredi di , rappr. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 dif. dall'avv. FRATINI MARIA
Appellante
E
rappr. e dif. dagli avv.ti AN Andriulli, Controparte_1
AN ER, AN CI
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 24/03/2021, (nato a [...] il 28.maggio 1937), Parte_1
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), Parte_2 Parte_3 quali eredi di , hanno proposto appello avverso la sentenza n.2030 del 29.9.2020 Persona_1 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda originariamente proposta dalla
[...] CP_ al fine di dichiarare non dovuta la somma di € 5038,80 richiesta in restituzione dall' con Per_1 comunicazione del 07.11.2013 per ratei assegno sociale anni 2012 e 2013.
1.2. Parte appellata costituita in giudizio ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 12.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo letto in udienza.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione, potendo la fattispecie essere ricostruita nei termini di seguito esposti.
2.1. Con ricorso del 11.2.2020 la chiedendo di non essere tenuta alla restituzione della somma Per_1 di € 5038,80 di cui alla comunicazione del 07.11.2013, ha dedotto: 1) di essere coniugata con Pt_1 titolare di assegno sociale di derivazione invalidità civile numero 07037611, nonché di assegno
[...] ordinario di invalidità cat IO numero 60019382; 2) di avere richiesto, con domanda del 28 giugno 2019,
l'assegno sociale, essendo stato l'assegno sociale in godimento al proprio coniuge Parte_1 CP_ revocato con comunicazione del 3 maggio 2019; 3) in data 15 luglio 2019 l ha liquidato detta prestazione trattenendo a compensazione gli arretrati spettanti per un presunto indebito, indicato con il numero 10448741 di cui ha appreso derivare dalla comunicazione del 07.11.2013 relativa alla revoca della prestazione AS numero 4033003 per l'importo di € 5038,80 per redditi del coniuge anno 2011; 4) il mancato percepimento da parte del coniuge di somme a titolo di assegno sociale di invalidità civile, Pt_1 essendo stata la prestazione assistenziale ripristinata nell'anno 2014.
CP_ L' in primo grado, ha dedotto che la somma indebita è derivata dalla ricostituzione “batch” del
29.10.2013 per la prestazione AS n. 04033003 per superamento limite reddito familiare per l'anno 2011, con revoca per gli anni 2012 e 2013. In particolare, ha precisato che la prestazione invalidità civile n.
07037611, con decorrenza 4/2001, in favore del coniuge della è stata adeguata, al compimento Per_1 dell'età pensionabile, all'importo dell'assegno sociale.
CP_
2.2. Il Tribunale ha rigettato il ricorso risultando dalla documentazione prodotta in giudizio dall' la percezione da parte del coniuge della a titolo di assegno ordinario di invalidità n. 60019382 e Per_1 pensione di inabilità civile n. 7037611 – prestazioni entrambe pacificamente ricomprese nei redditi computabili –, nell'anno 2011, la complessiva somma di euro 11.269,00 superiore al limite di euro
10.849,80; nell'anno 2012 la complessiva somma di euro 11.364,00 superiore al limite di euro 11.164,66; nell'anno 2013 la complessiva somma di euro 11.687,00 superiore al limite di euro 11.499,80.
2.3. Gli appellanti, nella qualità indicata, hanno dedotto la mancanza della prova della percezione da parte del odierno appellante e coniuge della dell'assegno sociale derivante da invalidità Pt_1 Per_1 civile precisando che dalla documentazione proveniente dallo stesso ente il pagamento dell'assegno sociale
è stato solo disposto ma non erogato rimanendo in cassa sede, venendo ripristinato nell'anno 2014, non potendo, pertanto, pretendere in restituzione somme sulla base di una prestazione non corrisposta.
3. Orbene, deve premettersi che, com'è noto, l'assegno sociale (attribuito in luogo della pensione sociale
"Con effetto dal 1 gennaio 1996"; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6) risulta specificamente correlato al possesso di redditi (personali e del coniuge) il cui importo (variamente) ne determina lo stesso ammontare
(“Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale”); e la stessa erogazione dell'assegno è operata in via provvisoria “sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. Va da sé che la stessa legge sopra richiamata, richieda sufficienti, ai fini della liquidazione, i dati emergenti delle dichiarazioni reddituali, fatti salvi ovviamente gli eventuali accertamenti e/o deduzioni di segno contrario da parte dell'Istituto erogatore.
L'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b) (Cass. n. 14513/2020).
La legge individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale.
Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale;
In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
3.1. In diritto, viene in rilievo la disciplina dell'indebito assistenziale (in tal senso già Cass. n. 23097 del 2013, che ha escluso l'indebita fruizione di ratei di assegno sociale dall'ambito di operatività delle previsioni dettate per l'indebito in materia previdenziale;
in seguito, Cass. n. 13223 del 2020, che ha applicato all'indebita fruizione di ratei di assegno sociale la disciplina propria dell'indebito in materia assistenziale e, di recente, Cass. nr 18820 del 2021, alle cui argomentazioni si rinvia, per la compiuta ricostruzione della materia, che ha ribadito la natura assistenziale della prestazione in oggetto).
Ne consegue che la fattispecie concreta va regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Cassazione civile sez. VI - 10/08/2022, n. 24606; Cass. nn.
10642 e 26036 del 2019).
3.2. Nel caso di specie, pertanto, qualificata in tali termini la questione, deve ritenersi che l'indebito, a fortiori, debba decorrere dall'accertamento del dedotto superamento dei redditi rispetto alla posizione del coniuge della – odierno appellante – e quindi dalla comunicazione del 7 Per_1 Parte_1 novembre 2013, non potendo, pertanto, ricomprendersi integralmente le somme corrisposte per gli anni
2012-2013 per superamento dei limiti reddituali dell'anno 2011.
3.3. Deve, altresì, evidenziarsi che è indubbio che la parte che agisca per la restituzione di una somma che assume di aver pagato è gravata dell'onere di dimostrare l'effettività del versamento con mezzi idonei.
Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma (effetto, ad esempio, che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate;
Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019;
Cassazione civile sez. II, 21/03/2023, n.8046).
Tale principio ha portata generale ed è operante anche in materia di indebito oggettivo (Cassazione civile sez. II, 21/03/2023, n.8046), atteso che l'incasso delle somme deve ritenersi circostanza che cade nella sfera di conoscibilità della parte che emette l'ordine di pagamento.
CP_
3.4. Con riguardo alla fattispecie concreta, deve evidenziarsi che i documenti prodotti dall' non consentono di ritenere provata l'effettiva dazione delle somme come complessivamente riportate nel prospetto del casetto previdenziale dei pagamenti effettuati al per l'anno 2011 (€ 11.269,00 Pt_1 CP_ complessive per entrambi i certificati delle prestazioni a carico dell' ovvero per IO n. 60019382 e invalidità civile n. 07037611).
Invero manca la ricevuta contabile della ricezione delle somme tenuto conto della specifica eccezione avanzata sin dal primo grado della mancata corresponsione della prestazione assegno sociale da invalidità civile, reiterata in grado di appello.
Tanto considerando che dal cassetto previdenziale relativo alla prestazione invalidità civile del Pt_1 per gli anni 2011-2012 e 2013, si evince nel riquadro delle coordinate bancarie l'indicazione “cassa sede”.
In assenza di ricevuta di pagamento dei ratei mensili della prestazione assistenziale in favore del Pt_1 da rilasciare dall'ente legittimato a pagamento, non si può rimanere raggiunta la prova della percezione della somma ai fini dell'effettività dei redditi percepiti.
3.5. Inoltre, quanto innanzi evidenziato è supportato dalla certificazione dell'agenzia delle entrate allegata già in primo grado (v. elenco documenti contenuti nel ricorso), da cui si evince che il per l'anno Pt_1
2011 ha ricevuto come reddito euro 6076,00.
Dalla medesima certificazione, non risulta indicato altro reddito seppure esente, come invece risultante per la per gli anni 2012 e 2013, dovendosi, pertanto, inferire che l'agenzia delle entrate indica sia Per_1 redditi fiscalmente imponibili che redditi esenti ai fini Irpef.
3.6. Altresì, anche volendo considerare corrisposta la prestazione connessa alla invalidità civile, dal cassetto previdenziale del relativo al certificato n.07037611, risulterebbe, per l'anno 2011, la somma Pt_1 complessiva di € 4.419,00 che sommata alla somma di € 6076,00 certificata dall'Agenzia delle Entrate, sembra configurare un reddito complessivo (€ 10495,00) inferiore al limite legale (€ 10849,80).
3.7. Alla luce del predetto quadro assertivo e probatorio, non può ritenersi quindi provata l'irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 7.11.2013, per il recupero nei confronti della della Per_1 somma di € 5.038,80. CP_ Infondata è l'eccezione dell' in ordine alla mancanza di prova della qualifica di eredi dei ricorrenti, atteso che il ricorso in appello proposto implica il compimento di atti dispositivi di una posizione soggettiva riferibile alla de cuius con tutte le conseguenze in relazione alla loro posizione ereditaria.
Inoltre, il ricorso non risulta tardivo essendo stato depositato in data 24.3.2021 rispetto alla sentenza del
29.9.2020 di cui non vi prova della notifica ai fini della decorrenza del minor termine per la relativa impugnazione.
4. Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi non dovuta la somma di € 5.038,80 di cui alla comunicazione del 07.11.2013.
5.Le spese del doppio grado del giudizio (Cass. Sez. 2, n. 2697/2023 del 30/1/2023; Sez. 2, Ordinanza n. CP_ 21706 del 2023), seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e nel presente grado della concreta attività svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta la somma di € 5.038,80 di cui alla comunicazione del 07.11.2013; - CP_ condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate quanto al primo grado in €
1312,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione e per il presente grado di appello, in complessive € 962,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione se chiesta in atti nel presente giudizio.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella