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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 7074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7074/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Iolanda Chierici del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 2 dicembre 2024, hanno chiesto pronunciarsi sentenza in conformità dell'accordo da loro raggiunto e già formalizzato nella domanda formulata in ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 27 settembre 2024 e hanno Parte_1 Parte_2 premesso di avere un tempo instaurato una relazione more uxorio e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, in data 11 maggio 2012 e il 20 gennaio 2014) i figli e Per_1 Per_2
Dando conto della cessazione del loro legame, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto l'affidamento condiviso dei minori, la loro collocazione preferenziale materna, i tempi di permanenza presso il genitore non collocatario (appunto, il padre), il loro mantenimento, oltre a questioni a queste accessorie.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, con le note scritte autorizzate depositate il 2 dicembre 2024 i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Rimessa la causa alla decisione collegiale, ritiene quindi il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo concluso dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è pertanto manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso depositato e iscritto a ruolo il 27 settembre 2024.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7074/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Iolanda Chierici del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 2 dicembre 2024, hanno chiesto pronunciarsi sentenza in conformità dell'accordo da loro raggiunto e già formalizzato nella domanda formulata in ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 27 settembre 2024 e hanno Parte_1 Parte_2 premesso di avere un tempo instaurato una relazione more uxorio e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, in data 11 maggio 2012 e il 20 gennaio 2014) i figli e Per_1 Per_2
Dando conto della cessazione del loro legame, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto l'affidamento condiviso dei minori, la loro collocazione preferenziale materna, i tempi di permanenza presso il genitore non collocatario (appunto, il padre), il loro mantenimento, oltre a questioni a queste accessorie.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, con le note scritte autorizzate depositate il 2 dicembre 2024 i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Rimessa la causa alla decisione collegiale, ritiene quindi il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo concluso dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è pertanto manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso depositato e iscritto a ruolo il 27 settembre 2024.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2